Decreto cautelare 13 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 16 novembre 2023
Ordinanza cautelare 29 gennaio 2024
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 09/03/2026, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01635/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04556/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4556 del 2023, proposto da
-OMISSIS- in qualità di genitore del minore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ida Mendicino, Walter Miceli, Maria Dolores Broccoli ed Elena Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito – USR Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno, prot. n. -OMISSIS- del 4/10/2023, con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo in epigrafe ha assegnato, per l’anno scolastico 2023/2024, un insegnante di sostegno per 11 ore settimanali) al minore -OMISSIS-;
- dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi in quanto atti endoprocedimentali mai pubblicati), con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito Territoriale Provinciale di -OMISSIS- hanno assegnato, all’Istituto Scolastico sopra indicato, un numero d’insegnanti, insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti con disabilità, iscritti presso tale scuola;
nonché per l’accertamento
del diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno, secondo le sue esigenze ed in relazione al suo handicap;
e per la condanna, anche con provvedimento cautelare,
dell’Amministrazione Scolastica ad assegnare al minore il sostegno didattico per un numero di ore, adeguato alla sua patologia (22 ore settimanali);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa AN Lo PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
Con il ricorso introduttivo, la ricorrente ha chiesto di ordinare all’Amministrazione resistente di disporre l’assegnazione al proprio figlio minore, disabile, della misura del sostegno didattico per il numero di ore indicate nel Piano Educativo Individualizzato per l’anno scolastico 2023/2024, quantificate in complessive 22 ore settimanali, impugnando l’atto di assegnazione per numero di ore inferiori (pari ad 11);
In sede cautelare è stato adottato il decreto monocratico n. -OMISSIS- del 13 ottobre 2023 che ha accolto l’istanza, rilevando la palese discrasia tra quanto indicato nel PEI e quanto di fatto assegnato al minore. Con memoria depositata in data 12 novembre 2023, parte ricorrente ha rappresentato che, in data 27 ottobre 2023, con atto prot. n. -OMISSIS-, l’Istituto scolastico aveva comunicato di aver dato esecuzione al decreto monocratico e ha chiesto pertanto di dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna alle spese per soccombenza virtuale.
Con ordinanza cautelare del 29 gennaio 2024 n. -OMISSIS-, premesso che “ che dalla nota acquisita in giudizio (relativa a tre alunni della medesima scuola) deve ritenersi che l’amministrazione abbia inteso esclusivamente adempiere, come era suo dovere processuale, come emerge testualmente dal tenore degli atti (“In esecuzione dei decreti monocratici del TAR Campania”) ” e che “ la mera esecuzione dei provvedimenti adottati in fase cautelare non è pertanto ragione di cessata materia del contendere ”, tuttavia è stato rilevato che l’Amministrazione si era comunque autonomamente rideterminata con il successivo atto prot. -OMISSIS-del 12 dicembre 2024 con il quale sono state assegnate al minore le ore di sostegno didattico, indicate nel PEI, pari a 22 settimanali.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere ex art. 34 ultimo comma c.p.a., essendo stata pienamente soddisfatta la pretesa avanzata con il ricorso introduttivo.
Le spese di lite possono compensarsi per la metà, in ragione dell’attivazione dell’Amministrazione nel corso del giudizio ed in tempi ristretti, con condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento della restante metà, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari, per soccombenza virtuale, poiché, a fronte di una precisa indicazione contenuta nel PEI, supportata anche dall’analitica descrizione del fabbisogno del minore, l’Amministrazione ha assegnato ore inferiori senza alcuna motivazione, inducendo parte ricorrente ad introdurre il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa le spese, complessivamente liquidate in euro 2000,00 (duemila/00), per la metà e condanna l’Amministrazione resistente al pagamento della restante metà, pari ad euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
AN Lo PI, Consigliere, Estensore
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AN Lo PI | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.