Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 22
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della notifica per società estinta

    La Corte ha ritenuto che la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ha valore di pubblicità meramente dichiarativa e che, trattandosi di società in accomandita semplice, i debiti sociali si trasferiscono ai soci, rendendo legittima la notifica anche dopo la cancellazione.

  • Accolto
    Carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione

    La Corte ha riconosciuto la legittimazione passiva del Comune di Matera come Ente Impositore, attribuendo all'ADER il ruolo di mero esecutore incaricato della riscossione, senza poteri di intervento nella formazione del ruolo.

  • Rigettato
    Nullità della notifica per società estinta

    La Corte ha ritenuto che la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ha valore di pubblicità meramente dichiarativa e che, trattandosi di società in accomandita semplice, i debiti sociali si trasferiscono ai soci, rendendo legittima la notifica anche dopo la cancellazione.

  • Accolto
    Carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione

    La Corte ha riconosciuto la legittimazione passiva del Comune di Matera come Ente Impositore, attribuendo all'ADER il ruolo di mero esecutore incaricato della riscossione, senza poteri di intervento nella formazione del ruolo.

  • Rigettato
    Nullità della notifica per società estinta

    La Corte ha ritenuto che la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ha valore di pubblicità meramente dichiarativa e che, trattandosi di società in accomandita semplice, i debiti sociali si trasferiscono ai soci, rendendo legittima la notifica anche dopo la cancellazione.

  • Accolto
    Carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione

    La Corte ha riconosciuto la legittimazione passiva del Comune di Matera come Ente Impositore, attribuendo all'ADER il ruolo di mero esecutore incaricato della riscossione, senza poteri di intervento nella formazione del ruolo.

  • Rigettato
    Nullità della notifica per società estinta

    La Corte ha ritenuto che la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese ha valore di pubblicità meramente dichiarativa e che, trattandosi di società in accomandita semplice, i debiti sociali si trasferiscono ai soci, rendendo legittima la notifica anche dopo la cancellazione.

  • Accolto
    Carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione

    La Corte ha riconosciuto la legittimazione passiva del Comune di Matera come Ente Impositore, attribuendo all'ADER il ruolo di mero esecutore incaricato della riscossione, senza poteri di intervento nella formazione del ruolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 22
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera
    Numero : 22
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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