CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
DI LE OB NUNZIO, Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 193/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Matera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Matera
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720240013841421000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720240013841421000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720240013841421000 TARI 2015
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 2024/001798 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR 193/2025
FATTO
Con atto del 21/03/2025 la Sig. Ricorrente_1 ( ex socio accomandante della società "La Perla Nera di Società_1) presentava ricorso avverso cartella di pagamento TARES,TARI e TEFA anni 2013,2014 e 2015, notificata dall'AG. delle Entr. Riscossione di Matera.
Eccepito che la società si è estinta per cancellazione dal registro delle imprese il 9 gennaio 2018 e che vi fu la mancata e irregolare notifica dell'ingiunzione di pagamento, seguita dalla formazione del ruolo e dalla emissione della cartella impugnata in data 22/01/2025, la parte formulava le proprie osservazioni poiché questa era soggetto inesistente e che il Comune di Matera era decaduto dal diritto alla riscossione.
Seguivano le controdeduzioni dell'ADER che, nel contestare l'eccezione di nullità della notifica sollevata dal ricorrente, motivava l'esistenza del Fenomeno successorio ove l'estinzione di una società di persone genera un fenomeno successorio in cui le obbligazioni si trasferiscono ai soci e,sottolineando la
Responsabilità illimitata (soc. In accomandita semplice) per i debiti sociali, leggittimava la notifica dell'atto di cui sopra anche se avvenuta dopo la cancellazione della società.
Sottolineato infine il comunque raggiungimento dello scopo con la notifica detta ed eccepita la Carenza di
Legittimazione Passiva e la totale estraneità in riferimento alle contestazioni non riguardanti i vizi propri della cartella, la convenuta spiegava di essere solo il mero esecutore e che le errate notifiche degli atti prodromici riguardano esclusivamente l'Amministrazione Comunale per cui, nel concludere si chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va,pertanto,rigettato.
Premettendo, innanzitutto, che quanto controdedotto dalla resistente AG.delle Entr. Riscossione-Matera, nella propria costituzione in giudizio, si articola principalmente su due punti e, più precisamente, in riferimento alla validità della eccepita notifica (questione processuale) e il difetto di legittimazione passiva, evidenziato per le questioni di merito;
si può addivenire alle ragioni della stessa ove, nel contestare l'eccezione di cui sopra, sollevata dalla ricorrente in quanto ritenente la notifica nulla perché effettuata nei confronti di una società oramai estinta, giustamente osservava l'essersi determinato un fenomeno di tipo successorio coinvolgente i soci, in quanto l'avvenuta estinzione della socità non farebbe,ad ogni modo, venir meno i già esistenti rapporti giuridici.
Condividendo, pertanto, la richiamata giurisprudenza della Cassazione (SS.UU. n. 6070/2013), nonché il dedotto della convenuta sostenente che per le società di persone (come la S.a.s. in oggetto) la cancellazione dal registro delle imprese ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, va aggiunto che trattandosi comunque, la società de qua, in una accomandita semplice, il socio accomandante (la ricorrente) risponde limitatamente delle obbligazioni sociali in ragione alla quota conferita ai sensi dell'art. 2313 c.c.(Nella societa' in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita...............................) e, pertanto, reputando legittima l'azione del fisco pur se l'accertamento o la cartella sono notificati alla società successivamente alla cancellazione della stessa, in quanto i debiti si trasferiscono ai soci, si può sottolineare in ultimo la comunque avvenuta sanatoria della notifica di cui sopra ( raggiungimento dello scopo dell'atto di portare a conoscenza la pretesa) concludendo, circa il sostenuto difetto di legittimazione passiva sulle altre eccezioni,che va riconosciuta da questa Corte di
Giustizia Tributaria di 1° grado, l'attribuzione della esclusiva responsabilità al Comune di Matera (Ente
Impositore) essendo l'ADER solo il mero esecutore incaricato della riscossione sulla base dei ruoli formati dall'Ente impositore, non avente potere di intervenire nella formazione del ruolo né conoscere gli atti prodromici ecc., Nel ribadire il presente decisum, va specificato che le spese del giudizio vanno compensate attesa l'obbiettiva particolarità della questione intrapresa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
DI LE OB NUNZIO, Relatore
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 193/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Matera
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Matera
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720240013841421000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720240013841421000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06720240013841421000 TARI 2015
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 2024/001798 TARES 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR 193/2025
FATTO
Con atto del 21/03/2025 la Sig. Ricorrente_1 ( ex socio accomandante della società "La Perla Nera di Società_1) presentava ricorso avverso cartella di pagamento TARES,TARI e TEFA anni 2013,2014 e 2015, notificata dall'AG. delle Entr. Riscossione di Matera.
Eccepito che la società si è estinta per cancellazione dal registro delle imprese il 9 gennaio 2018 e che vi fu la mancata e irregolare notifica dell'ingiunzione di pagamento, seguita dalla formazione del ruolo e dalla emissione della cartella impugnata in data 22/01/2025, la parte formulava le proprie osservazioni poiché questa era soggetto inesistente e che il Comune di Matera era decaduto dal diritto alla riscossione.
Seguivano le controdeduzioni dell'ADER che, nel contestare l'eccezione di nullità della notifica sollevata dal ricorrente, motivava l'esistenza del Fenomeno successorio ove l'estinzione di una società di persone genera un fenomeno successorio in cui le obbligazioni si trasferiscono ai soci e,sottolineando la
Responsabilità illimitata (soc. In accomandita semplice) per i debiti sociali, leggittimava la notifica dell'atto di cui sopra anche se avvenuta dopo la cancellazione della società.
Sottolineato infine il comunque raggiungimento dello scopo con la notifica detta ed eccepita la Carenza di
Legittimazione Passiva e la totale estraneità in riferimento alle contestazioni non riguardanti i vizi propri della cartella, la convenuta spiegava di essere solo il mero esecutore e che le errate notifiche degli atti prodromici riguardano esclusivamente l'Amministrazione Comunale per cui, nel concludere si chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va,pertanto,rigettato.
Premettendo, innanzitutto, che quanto controdedotto dalla resistente AG.delle Entr. Riscossione-Matera, nella propria costituzione in giudizio, si articola principalmente su due punti e, più precisamente, in riferimento alla validità della eccepita notifica (questione processuale) e il difetto di legittimazione passiva, evidenziato per le questioni di merito;
si può addivenire alle ragioni della stessa ove, nel contestare l'eccezione di cui sopra, sollevata dalla ricorrente in quanto ritenente la notifica nulla perché effettuata nei confronti di una società oramai estinta, giustamente osservava l'essersi determinato un fenomeno di tipo successorio coinvolgente i soci, in quanto l'avvenuta estinzione della socità non farebbe,ad ogni modo, venir meno i già esistenti rapporti giuridici.
Condividendo, pertanto, la richiamata giurisprudenza della Cassazione (SS.UU. n. 6070/2013), nonché il dedotto della convenuta sostenente che per le società di persone (come la S.a.s. in oggetto) la cancellazione dal registro delle imprese ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, va aggiunto che trattandosi comunque, la società de qua, in una accomandita semplice, il socio accomandante (la ricorrente) risponde limitatamente delle obbligazioni sociali in ragione alla quota conferita ai sensi dell'art. 2313 c.c.(Nella societa' in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita...............................) e, pertanto, reputando legittima l'azione del fisco pur se l'accertamento o la cartella sono notificati alla società successivamente alla cancellazione della stessa, in quanto i debiti si trasferiscono ai soci, si può sottolineare in ultimo la comunque avvenuta sanatoria della notifica di cui sopra ( raggiungimento dello scopo dell'atto di portare a conoscenza la pretesa) concludendo, circa il sostenuto difetto di legittimazione passiva sulle altre eccezioni,che va riconosciuta da questa Corte di
Giustizia Tributaria di 1° grado, l'attribuzione della esclusiva responsabilità al Comune di Matera (Ente
Impositore) essendo l'ADER solo il mero esecutore incaricato della riscossione sulla base dei ruoli formati dall'Ente impositore, non avente potere di intervenire nella formazione del ruolo né conoscere gli atti prodromici ecc., Nel ribadire il presente decisum, va specificato che le spese del giudizio vanno compensate attesa l'obbiettiva particolarità della questione intrapresa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.