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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3796/2023 promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Picci (PEC
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 il suo studio legale sito a NI in P.zza Tre Martiri n. 2
- OPPONENTE -
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1
; rappresentato e difeso dai funzionari incaricati Valentina Proto , Rossella Polino . Lisa Orsini , Anna Piersanti e Antonio Boscarino ed elettivamente domiciliato presso la sede dello stesso in NI (RN), Piazzale Cesare Battisti n.
20
- OPPOSTO -
Le parti concludono come da rispettivi atti
MOTIVAZIONE
L'opposizione proposta da avverso l'Ordinanza Parte_1
Ingiunzione e Atto di Determina del credito n. 9470/01 emessa dal Dirigente Con dell' di NI in data 27/10/2023 con cui sono state irrogate sanzioni amministrative di importo pari a complessivi € 46.200,00 , all'esito della espletata istruttoria è risulta immeritevole di accoglimento .
1 I fatti presi a riferimento dell'Ordinanza Ingiunzione e Atto di Determina del credito n. 9470/01 emessa in data 27/10/2023 sono quelli accertati dai militari della Guardia di Finanza di NI a seguito dell'accesso ispettivo del 16/08/2018 effettuato presso la la società SUN RL (dichiarata fallita con sentenza n.50/2020 del Tribunale di Bologna) gestrice del locale Parte_2 di NI e contestati con verbale unico di accertamento e
[...] notificazione n. 00001 del 05/02/2019 notificato alla società e al suo legale rappresentante e poi riferiti, ai sensi degli artt. 17 e Parte_1 35 della L.689/81, con rapporto pervenuto all' Controparte_1 di NI in data 10/10/2019 prot. 25306.
Viene contestato all'opponente la violazione amministrativa di cui all'art. 3, commi 3, D.L. 22 febbraio 2002 n. 12 convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lvo 14 settembre 2015 n. 151 per avere impiegato irregolarmente 14 lavoratori − Per_1
, , Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6
, ,
[...] Persona_7 Persona_8 Persona_9 Per_10
, , e
[...] Persona_11 Persona_12 Persona_13 Persona_14
− dal 15/08/2018 al 16/08/2018 senza provvedere ad effettuare le preventive
[...] comunicazioni di assunzione al Centro per l'impiego competente per territorio.
In primo luogo va rilevata l'inconsistenza di tutte le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente , dovendo osservarsi in estrema sintesi :
− quanto alla asserita “ impossibilità di poter determinare con certezza l'identità tra l'atto notificato individuato sul frontespizio dello stesso nei seguenti termini
“ORDINANZA INGIUNZIONE E ATTO DI DETERMINA DEL CREDITO N. 9490/01 01 DEL 27 OTT 2023”, mentre nella relazione di notificazione il funzionario identifica la notifica eseguita nei seguenti termini “RELAZIONE DI NOTIFICA ORDINANZA INGIUNZIONE N. 8448/01 DEL 27 OTT 2023” , come la relata di notifica sia parte integrante del provvedimento notificato identificato con il n. 9470/01 del 27/10/2023 ed è quindi sicuramente riferito al medesimo indipendentemente dalla numerazione che vi è stata apposta (8848) corrispondente al numero identificativo della pratica da numerazione di applicativo interno , risultando circostanza documentale e pacifica che al ricorrente sia stata ritualmente notificata l'Ordinanza Ingiunzione n. 9470/01 del 27/10/2023 comprensiva della relata con unica busta con raccomandata atti giudiziari .
− quanto al fatto che la sanzione non sarebbe stata irrogata nel minimo edittale , come l'Ispettorato abbia congruamente motivato l'ammontare delle somme dovute per le violazioni riscontrate con particolare riferimento “ alla gravità delle violazioni , alla personalità dell'autore delle stesse e degli altri elementi di
2 valutazione di cui all'art. 11 L. 689\81 ” : trattandosi in ogni caso di una valutazione discrezionale della P.A. non soggetta come al sindacato della A.G. ; a tale riguardo è sufficiente rilevare come il capoverso dell'art. 18 L. 689\81 si limiti a prevedere come “ …L'autorità competente …determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento …” senza imporre in capo alla P.A. alcun onere di specificazione e che in ogni caso l'Ordinanza Ingiunzione opposta contenga l'indicazione dettagliata sia delle norme violate che delle disposizioni sanzionatorie applicate .
Va allora chiarito che non sussista alcun diritto del trasgressore ad ottenere l'applicazione delle sanzioni in misura minima , essendo tale beneficio consentito dall'art. 13 D.Lgs 124/04 solo nella prima parte del procedimento ispettivo a seguito dì adempimento della diffida a regolarizzare le violazioni accertate, regolarizzazione che nel caso di specie non si è verificata.
Nel merito va detto che il fatto dell'impiego irregolare da parte della SUN RL nelle giornate del 15/08/2018 e 16/08/2018 dei 14 lavoratori occupati con mansioni di baristi e cassieri presso il non solo non sia Parte_2 stato specificamente contestato dal ricorrente − il quale non ha neppure articolato capitoli di prova testimoniale ed indicato il nominativo di testi – , non solo sia stato oggetto della diretta percezione degli ispettori e ritualmente attestata dai pubblici ufficiali nel verbale ispettivo che sul punto riveste quindi valore di piena prova fino a querela di falso ( Cass. Sez. Unite n. 916 del 03/02/1996 Rv.
495695 - conforme Cass. Civ. n. 17555 del 2002 riv. n. 559112 ) e che è stato confermato in aula dell'agente verbalizzante il quale ha Parte_3 confermato gli atti a sua firma ed in particolare le risultanze del verbale di accertamento ispettivo ma inoltre sia stato positivamente riscontrato nella presente sede giudiziaria dalle convergenti deposizioni testimoniali di seguito riportate per stralcio dei lavoratori , Persona_4 Testimone_1
, , , e i Persona_13 Persona_7 Persona_6 Persona_3 quali hanno tutti confermato in aula le loro dichiarazioni rese in sede ispettiva .
, Brigadiere in servizio presso il Gruppo GdF di NI , Parte_3 Con Testi sentito sulle circostanze di cui alla memoria di NI, così risponde:
Confermo gli atti a mia firma ed in particolare il verbale di accertamento ispettivo .
1. Vero che in data 16 agosto 2018 alle ore 00,45 ha effettuato un accesso ispettivo presso il di NI : Confermo la circostanza .
2. In Parte_2 detta circostanza è vero che ha visto lavorare alle dipendenze della società Sun RL n. 21 lavoratori di cui al verbale di primo accesso ispettivo : Confermo la circostanza.
3. Vero che lavoratori erano intenti a prestare attività lavorativa di baristi, camerieri, cassieri e operatori musicali : Confermo la circostanza.
4. Vero che dei 21 lavoratori trovati intenti al lavoro il 16 agosto 2018, ha accertato che n. 14 lavoratori erano in nero : Confermo la circostanza . ADR: Il mio collega
3 app. scelto , oggi assente giustificato , non potrebbe riferire Persona_15 cose diverse da quelle che ho detto io . ADR: Preciso che noi abbiano notificato le sanzioni , che però non sono state pagate , alla società SUN RL . Abbiamo Con inoltre fatto la segnalazione all' per la sospensione delle attività e la denuncia alla locale Procura della Repubblica …” .
, che all'epoca ha lavorato per la SUN RL presso lo Persona_4 stabilimento di NI , sentito sulle circostanze di cui alla memoria Parte_2 Con dell' di NI : ADR: Confermo le mie dichiarazioni rese agli ispettori in data 16\08\2018 delle quali ho avuto integrale lettura . Riconosco la mia firma sul verbale . ADR : Io ho lavorato tre mesi 1. Vero che ha lavorato alle dipendenze della società Sun S.r.l. presso il di NI nella serata tra Parte_2 il 15 e 16 agosto 2018 : Confermo la circostanza .
2. Vero che svolgeva la sua attività in modo continuativo dal 2 agosto 2018 : Io ho lavorato prima del
2\08\2018 .
3. Vero che all'atto dell'accesso era intento a prestare attività di barman : Confermo la circostanza …” .
, che all'epoca ha lavorato per la SUN RL presso lo Testimone_1 stabilimento di NI, sentito sulle circostanze di cui alla memoria Parte_2 Con dell' di NI : “ ADR: Confermo le mie dichiarazioni rese agli ispettori in data 16\08\2018 delle quali ho avuto integrale lettura . Riconosco la mia firma sul verbale .
1. Vero che in data 16 agosto 2018 era presente all' accesso ispettivo effettuato dalla Guardia di Finanza di NI presso il di Parte_2 NI : Confermo.
2. Vero che all'atto dell'accesso erano presenti 21 lavoratori : Non ricordo il numero.
3. Vero che i lavoratori erano intenti a prestare attività lavorativa di baristi, camerieri, cassieri e operatori musicali : Confermo…” .
, che all'epoca ha lavorato per la SUN RL presso lo Persona_13 stabilimento di NI , sentito sulle circostanze di cui alla memoria Parte_2 Con dell' di NI : “ ADR: Confermo le mie dichiarazioni rese agli ispettori in data 16\08\2018 delle quali ho avuto integrale lettura . Riconosco la mia firma sul verbale .
1. Vero che ha lavorato alle dipendenze della società Sun S.r.l. presso il di NI nelle serate tra il 14 e 15 agosto 2018 e tra il 15 e Parte_2 16 agosto 2018 : Confermo.
2. Vero che all'atto dell'accesso era intento a prestare attività di barista : Confermo …”.
, che all'epoca ha lavorato per la SUN RL presso lo Persona_7 stabilimento di NI, sentita sulle circostanze di cui alla memoria Parte_2 Con
di NI : “ ADR: Confermo le mie dichiarazioni rese agli ispettori in data 16\08\2018 delle quali ho avuto integrale lettura . Riconosco la mia firma sul verbale .
1. Vero che ha lavorato alle dipendenze della società Sun S.r.l. presso il di NI nelle serate tra il 14 e 15 agosto 2018 e tra il 15 e 16 agosto Parte_2
4 2018 : Confermo.
2. Vero che all'atto dell'accesso era intenta a prestare attività di cassiera : Confermo …” .
, che all'epoca ha lavorato per la SUN RL presso lo Persona_6 stabilimento di NI, sentito sulle circostanze di cui alla memoria Parte_2
: “ ADR: Confermo le mie dichiarazioni rese agli ispettori in data CP_3
16\08\2018 delle quali ho avuto integrale lettura . Riconosco la mia firma sul verbale .
1. Vero che ha lavorato alle dipendenze della società Sun S.r.l. presso il di NI nella serata tra il 15 e 16 agosto 2018 : Confermo la Parte_2 circostanza .
2. Vero che ha lavorato, durante l'estate 2018, alle dipendenze della società Sun S.r.l. presso il di NI anche in occasione della “Molo Parte_2 street parade” e della “Notte rosa” : Confermo la circostanza .
3. Vero che all'atto dell'accesso era intento a servire i clienti del bar : Confermo la circostanza …” .
, che all'epoca ha lavorato per la SUN RL presso lo stabilimento Persona_3 Con di NI, sentito sulle circostanze di cui alla memoria di NI : Parte_2
“ ADR: Confermo le mie dichiarazioni rese agli ispettori in data 16\08\2018 delle quali ho avuto integrale lettura . Riconosco la mia firma sul verbale . 1.
Vero che ha lavorato alle dipendenze della società Sun S.r.l. presso il Parte_2 di NI nelle serate tra il 14 e 15 agosto 2018 e tra il 15 e 16 agosto 2018 : Confermo .
2. Vero che all'atto dell'accesso era intento a prestare attività di barista : Confermo …” .
Va allora qui richiamata Cass. Sez. L. n. 3525 del 22 febbraio 2005 RV 579671 ( conforme stessa sezione n. 15073 del 6\06\2008 Rv. 603639) che − dopo avere ribadito come i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro facciano piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza , mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice − ha poi precisato come il giudice ben possa considerare il predetto verbale ispettivo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori .
Principio di diritto quest'ultimo affermato in un caso assolutamente analogo a quello di cui è causa in cui la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva fondato il proprio convincimento sulle risultanze del verbale redatto dagli ispettori del lavoro, completo e dettagliato, al quale erano allegati due verbali ispettivi e numerose dichiarazioni rese dai lavoratori, e che era stato confermato in udienza da alcune testimonianze, tra le quali una resa da chi aveva effettuato le ispezioni e ricevuto le dichiarazioni.
5 Quanto al rilievo difensivo di parte opponente che ha sostenuto nei suoi atti che l'illecito contestato sarebbe dipeso “…da un'eventuale tardività e/o errore nella comunicazione delle assunzioni urgenti nel periodo di ferragosto…” avendo asseritamente la fallita società SUN inviato regolarmente in data 15\08\2018 al Centro per l'Impiego i fax coi modelli UniURG relativi alla assunzione dei 14 lavoratori oggetto della verifica ispettiva , va detto come la circostanza non solo non sia stata in alcun modo provata dalla parte opponente ma sia stata inoltre smentita delle indagini condotte dalla PG che ha portato all'apertura del procedimento penale n. 422/2019 R.G.N.R. e n. 387/22 R.G.T. definito con sentenza n. 872\24 in data 13\05\2024 allegata in atti con cui il Tribunale Ordinario di NI Sezione Unica Penale ha dichiarato Parte_1
– in concorso con e −
[...] Testimone_1 Controparte_4 penalmente responsabile dei delitti previsti e puniti :
− dagli articoli 110, 640 commi I e II n. 1 codice penale per essersi procurati, in concorso tra loro, con le condotte sotto specificate, un ingiusto profitto derivante dal mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria (da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore) e dall'annullamento della sanzione accessoria della sospensione dei lavori nell'ambito dell'attività imprenditoriale irrogata alla società SUN RL, gestrice del locale con provvedimento Parte_2 del 22/08/2018 . E infatti la Guardia di Finanza, durante il controllo il giorno 16 agosto 2018 presso l'esercizio pubblico , aveva accertato che 14 dei Parte_2 22 lavoratori presenti lavoravano “in nero”, con conseguente applicazione delle predette sanzioni. Al fine di evitarle e farle revocare gli imputati inducevano in errore i militari della Guardia di Finanza e gli addetti dell' Lavoro, Controparte_1 con le condotte sotto descritte, circa la sussistenza di contratti di prestazione occasionale, relativi ai predetti lavoratori, conclusi e comunicati il giorno precedente rispetto al controllo, cosicché l' revocava, in data 3 CP_1 settembre 2018, la sospensione che doveva avere inizio dalle ore 12 dello stesso
3 settembre 2018. In particolare dichiarava falsamente il 16 agosto Tes_1 l'esistenza dei predetti contratti;
e producevano i contratti di Pt_1 CP_4 assunzione datati 21 o 22 agosto 2018, con falsa annotazione relativa all'invio via fax il giorno 15 agosto 2018 e allegavano inoltre un rapporto trasmissione fax alterato nella data e nell'ora, al fine di corroborare la tesi dell'invio avvenuto il 15 agosto 2018; il profitto è effettivo e definitivo, poiché la sospensione è stata poi applicata nuovamente ma il 20 febbraio 2019 a stagione terminata. In NI, fra il 16 agosto e il 2 settembre 2018 ;
− dagli articoli 48, 110, 476 e 479 codice penale per avere indotto in errore, mediante la produzione della documentazione indicata al capo che precede, i funzionari dell' , Controparte_5 Controparte_6
, i quali adottavano l'atto di annullamento del Controparte_7 CP_8
6 provvedimento di sospensione dei lavori, in cui si attestava che i lavoratori oggetto della procedura “risultavano già assunti all'atto del sopralluogo” circostanza praticamente falsa” .
Si legge a tale riguardo nella motivazione della sentenza : “ …5. Come accennato in premessa, tutte le fonti istruttorie del processo convergono nel senso di delineare una ricostruzione dei fatti pienamente aderente al costrutto imputativo, rivelando come, a seguito del riscontrato inadempimento, da parte della Sun s.r.l., in ordine alla tempestiva comunicazione all delle Pt_4 assunzioni di ben 14 lavoratori, occasionalmente impiegati in vista degli eventi organizzati per la giornata/serata di Ferragosto del 2018 presso il Parte_2
una volta che tale irregolarità veniva rilevata dal personale della
[...]
Guardia di Finanza all'esito dell'accesso ispettivo eseguito la notte del 16.8.2018, gli stessi responsabili della società abbiano inteso creare una soluzione artificiosa in quanto non corrispondente alla realtà, fornendo al personale del competente
, dei falsi report di trasmissione delle comunicazioni Controparte_1
de quibus, da cui sarebbe risultato il loro inoltro in data 15.8.2018, Pt_5 quindi antecedente al su riferito accesso. In questo modo, la società in discorso riusciva a sottrarsi all'esecuzione del già emesso provvedimento di sospensione della propria attività d'impresa, così inducendo in errore i funzionari del suddetto ufficio amministrativo i quali, sulla scorta di tale fraudolento raggiro, annullavano il provvedimento in parola permettendo alla Sun di proseguire indebitamente nella conduzione dell'esercizio di ristorazione ed intrattenimento in corso di gestione. Da qui si giunge a ravvisare l'effettiva ricorrenza delle condizioni di cui al rubricato art. 48 c.p., trattandosi di errore indotto dall'inganno ascrivibile ai prevenuti ancorché commesso dai pubblici ufficiali in servizio presso l' , nell'esercizio delle loro funzioni Controparte_1 amministrative di controllo e conseguente adozione di provvedimenti restrittivi declinati nelle specifiche fom1e interdittive di cui al provvedimento di sospensione de quo. Nell'eseguire tale ingegnoso piano truffaldino e dopo avere effettivamente provveduto a trasmettere all' in maniera corretta, come Pt_4 dovuto, solo nel pomeriggio del 20.8.2018 le 14 comunicazioni relative Pt_5 agli altrettanti lavoratori occasionali che, fino a quel momento, la Sun aveva irregolarmente assunto, in accordo col legale rappresentate CP_4
, avvalendosi del contributo materiale di al quale è da Pt_1 Tes_1 ricondursi la fattiva realizzazione e conseguente trasmissione dei falsi report in oggetto, la mattina del 3.9.2018 si presentava presso gli uffici dell' Controparte_1
di NI e consegnava ai funzionari detta documentazione, non
[...] immediatamente controllata da questi ultimi per ragioni contingenti. A fornire prova del concorso di nella deliberazione e conseguente esecuzione dei Pt_1 reati di truffa e falso in contestazione ricorre la dichiarazione del 27.11.2018, da
7 questi sottoscritta congiuntamente con in cui entrambi, preso atto CP_4 del disvelamento delle loro simulazioni, si adoperavano callidamente e pervicacemente a sostenere l'involontarietà della mancata ricezione, da parte dell' delle comunicazioni asseritamente inviate dalla Sun il Pt_6 Pt_5 15.8.2018…5.1. A rivelare la matrice criminosa della complessa operazione fintanto tracciata erano gli esiti dei più approfonditi accertamenti svolti, all'indomani del su richiamato provvedimento di annullamento del 3.9.20l8, dal personale ispettivo e di polizia riceventi di contestati report. Costoro, infatti, avevano modo di riscontrare che questi ultimi recavano l'indicazione di un numero di fax mittente invero cessato già dal novembre del 2013 e , perciò , inesistente al tempo dei fatti, mentre, dalla fattura emessa dalla in Pt_7 relazione all'utenza di una delle imprese gestite a precisamente, la CP_4
EFFEBI di TT RI & C. s.a.s.), si traeva riscontro dell'inoltro di analoghe trasmissioni al numero unico dell' (848800131) nel pomeriggio Pt_4 Par 20.8.2018. A convergere con questo dato sono, poi, le acquisite copie di stampa tratte dalla P.G. interrogando il sistema da cui si evince che Pt_4 dette trasmissioni corrispondevano, effettivamente, all'inoltro dei modelli compilati UniURG relativi ai 14 lavoratori irregolarmente assunti dalla Sun RL.
Se, per un verso, la documentazione riversata in atti certifica sotto ogni profilo questo disvelamento dei fatti in rilievo e attesta in maniera obiettiva il costrutto imputativo…per altro verso sono le dichiarazioni , velatamente ammissive, offerte in dibattimento dall'imputata a circoscrivere in maniera CP_9 risolutiva il contesto delittuoso analizzato, portando a ritenere che, dietro le direttive dei suoi superiori e, quindi, di e di (firmatari, si Pt_1 Per_16 ripete, della dichiarazione del 27.11.2018, coerente con l'intero piano criminoso poi dissimulato in corso di investigazioni), ella si era poi resa disponibile a rendere le dichiarazioni verbalizzate dalla P.G. il 3.12.2018 che, fra l'altro, in una sorta di imprevista (per gli imputati) eterogenesi dei fini, dimostra il coinvolgimento in esso anche di Questi, peraltro, mantenendosi Tes_1 assente per l'intero corso del dibattimento e, con ciò, al pari dei coimputati e , ricusando non solo di rendere il proprio esame nel CP_4 Pt_1 contraddittorio delle parti…ma, nondimeno, di offrire all' A.G. la proprio versione dei fatti, non contestava quest'ultimo dato inerente alla trasmissione, ad opera sua, dei fax in oggetto e, più nel dettaglio, non già di quelli asseritamente ovvero, falsamente - inoltrati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 15.8.2018, bensì quelli invece correttamente trasmessi dalla Sun solo cinque giorni più tardi, a seguito dell'accertamento ispettivo esperito dalla Guardia di
Finanza di NI.
5.2. Dinanzi alla concordanza e franca obiettività dei riscontri documentali che sconfessano integralmente ogni tesi difensiva, il silenzio dei prevenuti non puoi intendersi quale mero dato neutrale ma, piuttosto, a tacer d'altro, quale indiretta ammissione dell'indisponibilità di emergenze contrarie. In
8 questo contesto, l'unico argomento difensivo - comunque, evidentemente povero quanto pretestuoso e, perciò, del tutto inidoneo a sconfessare il ben più solido, circostanziato e completo quadro d'accusa - resta la postulata ipotesi secondo cui le trasmissioni del 15.8.20 I 8, benché correttamente espletate, non siano poi andate a buon fine per un malfunzionamento dell'apparecchiatura di trasmissione e/o di quella di ricezione. Ora a dimostrare i1 carattere peregrino di una simile osservazione si rende sufficiente evidenziare due aspetti: 1) il numero di fax da cui procedevano tali invii era ormai dismesso dal 2013 e non si spiega per quale ragione un'impresa attiva, regolarmente funzionante, operante nel settore della ristorazione e dell'intrattenimento, perciò solita assumere lavoratori stagionali a più riprese, quale era la Sun s.r.l. a quel tempo, fosse ricorsa, peraltro solo in detta situazione - e mai più in precedenza né successivamente, alla luce delle risultanze processuali - ad un'utenza cessata da circa due anni per compiere un'operazione così ordinaria da doversi ragionevolmente intendere come ricorrente per detta società ; 2) se gli imputati erano certi della correttezza delle trasmissioni in discorso, non si spiega per quale ragione, senza Pt_5 sollecitazione alcuna, fatta eccezione per i rilievi ispettivi del 16.8.2018, costoro si adoperavano per ripetere la medesima operazione e, quindi, eseguire gli stessi inoltri, cinque giorni più tardi, tra l'altro procedendo, in tal caso, in maniera corretta, avvalendosi di un diverse fax, questa volta esistente e validamente funzionante, rispondente ad una delle utenze in uso a Dinanzi CP_4 all'incontroversa evidenza di tali dati che delineano la sussistenza di tutti i rubricati delitti e, ancora prima, dei rispettivi elementi costitutivi, altresì denotando il carattere eminentemente doloso di un piano cosi scaltramente congegnato, vieppiù ricorrendo all'utilizzo di documentazione non genuina - dunque, falsa -, lo strenuo tentativo di difesa sostenuto dagli imputati e Pt_1 on la loro dichiarazione scritta del 27\11\2018 finisce per valere CP_4 quale involontaria ed indiretta riprova del coinvolgimento di entrambi e del parimenti menzionato nella perpetrazione dei reati ai medesimi Tes_1 ascritti, posti in essere in esecuzione di un disegno criminoso unitario, cosi come rivela la convergenza delle relative condotte e la loro esecuzione in contingenze spazio-temporali nonché secondo modalità operative pienamente consonanti quando non addirittura identiche e sovrapponibili…”
L'opposizione va dunque rigettata .
Le spese di lite seguono la soccombenza .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RI in composizione monocratica
9 Visto l'art. 22 e segg. L. 689\81 pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 18\12\2023 , disattesa ogni altra istanza,
[...] eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' Controparte_1
di NI :
[...]
1) Rigetta l'opposizione.
2) Condanna alla rifusione in favore Parte_1 dell' di NI delle spese processuali Controparte_1 consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 e tenuto conto del disposto di cui all'art. 152 bis cpc si liquidano in complessivi euro 4.488,00 ( di cui euro 585,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ), oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso in NI, all'udienza pubblica del giorno 23\01\2025 .
IL GIUDICE
Lucio ARDIGO'
10