CA
Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 02/08/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 102/2023 R.G. promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ), rappr. e dif. dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Vincenzo Cancrini
ATTORI IN RIASSUNZIONE contro n. iscrizione nel registro delle imprese ufficio di Torino Controparte_1
e c.f. – p.iva ), rappr. e dif. da Avv. Giuseppe Miccolis P.IVA_1 P.IVA_2
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato e più in dettaglio rispettivamente come atto di citazione in riassunzione e comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30 settembre 2008 Parte_1
e convenivano dinanzi al
[...] Parte_2 Controparte_1
Tribunale di Taranto formulando nei suoi confronti le domande di seguito riportate:
“1) ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità della convenuta per la CP_2 reiterata violazione dell'art. 21, comma 1, D. Lgs. 58/1998; dell'art. 28, comma 2, e dell'art. 29, comma 3, del Regolamento Consob n. 11522 del 1.7.1998; nonché degli artt. 21, lett. a) e b), D. Lgs. N. 58/98 e 28 del Regolamento attuativo Consob n. 11522/98; nonché, dell'art. 26, comma 1. lett. a), e artt. 27 art 28 del art. 29
Regolamento Consob n. 11522/98; nonché, dell'art. 96, comma 3, del Regolamento stesso;
2) ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità della convenuta nei CP_2 confronti dell'attore per inadempimento contrattuale;
nonché, per violazione del disposto degli artt. 1175, 1176, 1362, 1394 e 1395 c.c.; nonché, per violazione del disposto degli artt. 1337 e 1338 c.c.; 3) DICHIARARE la nullità di tutte le operazioni di investimento, effettuate dagli attori con la CA convenuta, per violazione dell'art.21, comma 1, D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 28, comma 2, del Regolamento attuativo Consob
n. 11522 del 1.7.1998; nonché, dell' art. 29, comma 3, del Regolamento Consob n.
11522 del 1.7.1998; nonché degli artt. 21, lett. a) e b), D. Lgs. n. 58/98 e 28 del
Regolamento attuativo Consob n. 11522/98; nonché, dell'art. 26, comma 1. lett. a), e artt. 27 art. 28 dell'art.29 Regolamento Consob n. 11522/98; nonché, dell'art. 96, comma 3, del Regolamento stesso;
4) DICHIARARE risolti tutti i contratti di investimento, stipulati dagli attori che la CA convenuta, per violazione dell'art. 21, comma 1, D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 28, comma 2, del Regolamento attuativo Consob
n. 11522 del 1.7.1998; nonché, dell'art.29, comma 3, del Regolamento Consob n. 11522 del 1.7.1998; nonché degli artt. 21, lett. a) e b), D. Lgs. n. 58/98 e 28 del Regolamento attuativo Consob n. 11522/98; nonché, dell'art. 26, comma 1. lett. a), e artt. 27 art. 28 dell'art. 29 Regolamento Consob n. 11522/98; nonché, dell'art. 96, comma 3, del
Regolamento stesso;
5) IN SUBORDINE, pronunciare l'annullamento dei suddetti contratti, ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c., stante il conflitto d'interesse meglio specificato in premesse;
nonché per violazione degli art. 1337, 1362 e 1375 c.c.; 6)
ACCERTARE e DICHIARARE che il consenso, espresso dagli attori alla stipula dei suddetti contratti di investimento, fu dato per errore essenziale, conosciuto dalla CA convenuta, nonché carpito con dolo determinante, e per l'effetto ANNULLARE tutti i contratti stessi ex artt. 1427, 1428, 1429 e 1439 c.c.; 7) IN OGNI CASO, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 tempore, alla restituzione in favore dell'attore di euro 103.215,62 (euro 114.201,69 + euro 5.834,90, per perdita maturata sulle obbligazioni Telecom Argentina- 16.820,97 per ricavo vendita bond Parmalat nel 2006), ossia di quanto dagli stessi investito, come emerge per tabulas e come sarà accertato in corso di causa, oltre all'importo pag. 2/41 corrispondente agli interessi legali maturati dal dì del dovuto (cioè dalla data dell'esborso dell'attore), attesa la natura dolosa delle operazioni o, in subordine, dalla data della domanda, a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., al saldo e rivalutazione monetaria;
8) IN ULTERIORE SUBORDINE, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2 al risarcimento dei danni patiti e patiendi dagli attori a causa dei fatti meglio specificati in premesse. Danni ammontanti ad euro 103.215,62 ( euro 114.201,69 + euro 5.834,90, per perdita maturata sulle obbligazioni Telecom Argentina – 16.820,97 per ricavo vendita bond Parmalat nel 2006), salvo quella maggiore o minore somma che risultasse in corso di causa, oltre agli interessi legali maturati dal dì del dovuto
(cioè dalla data dell'esborso dell'attore), attesa la natura dolosa dell'operazione o, in subordine, dalla data della domanda, a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., al saldo e rivalutazione monetaria, nonché spese del giudizio;
9) IN ULTERIORE
SUBORDINE, condannare la convenuta, in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro tempore, a risarcire i danni esistenziali, subiti e subendi dagli attori, nonché dalla famiglia di essi, a seguito delle pressioni e sollecitazioni, esercitate dai funzionari proponenti le operazioni di investimento per cui è causa, affinché fossero sottoscritte le operazioni stesse;
nonché a seguito delle perdite economiche subite, che ledono lo stile di vita e l'immagine degli attori e della loro famiglia;
10) Condannare la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_2 di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Essi premettevano di avere intrattenuto diversi rapporti fin dal 1990 con le Filiali di
Taranto, Lecce e Grottaglie dell'ex poi Controparte_3 CP_4
e di seguito [a cui ci si riferirà d'ora in avanti come
[...] Controparte_1 salvo utilizzo della denominazione specifica], e in particolare: il conto corrente n. CP_2
291527/28 e il deposito e negoziazione titoli n. 26774220207- N.D.G. n. 4305870; sostenevano che, stante la piena fiducia riposta nella CA, i suoi funzionari (in particolare: per le obbligazioni Argentina, Persona_1 Persona_2 per le obbligazioni WO e per le obbligazioni FI e Persona_3
Parmalat) li avevano indotti ad acquistare nel corso degli anni 1996, 1999, 2002, 2003, rischiosissime obbligazioni Argentina, WO, Parmalat e FI, non onorate alla pag. 3/41 scadenza e sempre presentate come investimenti, oltre che molto remunerativi, anche sicurissimi sul presupposto che “uno Stato sovrano non può fallire” oppure che “è impossibile che la Parmalat fallisca”; più in dettaglio in data 16 ottobre 1996 i deducenti, su proposta del dipendente della avevano impartito l'ordine di acquisto, in contropartita Parte_3 diretta costituente modalità non comune per gli intermediari finanziari, tenuti agli obblighi previsti dal t.u.f., poiché consente di vendere strumenti finanziaria da essi stessi direttamente acquistati traendone un rendimento dato dalla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita dai medesimi fissato ciò che genera una situazione di conflitto di interessi - di un titolo non ancora emesso, e quindi in grey market e fuori dei mercati regolamentati, denominato Argentina 11 96/03 ITL, codice 9000869 al prezzo di lire 100,25 per un importo di lire 10.025,000 (euro 5.177,48), consacrato nel fissato bollato 35.108 del 16 ottobre 1996 con godimento 5 novembre 1996 - di cui la CP_2 era notoriamente collocatrice - presentato come un buon investimento adatto alle esigenze di accantonamento e rendimento garantito;
in data 19 maggio 1997 era stato loro “propinato” avevano acquistato un altro prodotto trash e cioè le obbligazioni Telecom Argentina 8,875/07 ITL, codice ISIN
XS00766689024, con godimento dal 30 maggio 1997, per un valore nominale di lire
24.970.000 (euro 12.895,93), al prezzo di lire 99,85000, come da fissato bollato n.
24.525, prodotto collocato anche in questo caso in fase di c.d. grey market, ossia prima dell'emissione, titoli che il aveva fortunatamente venduto il 9 maggio 2003 al Parte_1 prezzo di euro 6.222,38, con un perdita secca di euro 5.834,90; in data 6 aprile 1999 con godimento dal 7 aprile 1999 avevano acquistato, sempre su proposta del e in collocamento e contropartita diretta, altre obbligazioni della Per_1
Repubblica Argentina, denominate Argentina 11,75% 99/09 USD, al prezzo di lire
98,90 per un controvalore di lire 35.446.830 (euro 18.306,76), come da fissato bollato n.
12.729, in collocamento e in contropartita diretta;
in data 18 aprile 2002 la “piazzò” attraverso il dipendente della CA CP_2
Mastrolonardo, le “famigerate” obbligazioni WO 6.75%, con valuta 23 aprile
2002, al prezzo di lire 84,99200 per un totale di lire 35.066.256 (euro 18.110,21);
pag. 4/41 in data 19 giugno 2003 la CA, per il tramite del dipendente , Persona_3 vendette loro due tranche di “famigerate” obbligazioni FI INTL 7% - 04 EUR, al prezzo di euro 94,49320, con valuta 24 giugno 2003, per un controvalore di euro
3.879,62 e di euro 20.350,46; infine, in data 11 novembre 2003, su sollecitazione del , a dire del quale Per_3 costituivano un “investimento a rischio zero” nel corso di una telefonata in vivavoce a cui presenziò cliente del dott. i deducenti acquistarono in Parte_4 Parte_1 data 11 novembre 2003 le obbligazioni Parmalat 5,50% 99/09 EUR, al prezzo di euro
94.33280 per un controvalore di euro 24.089,53, e in data 18 novembre 2003 le obbligazioni Parmalat Fin. 5,25% EUR, al prezzo di euro 96,96180 per un controvalore di euro 25.316,67, vendute nel 2006 con un ricavo complessivo di euro 16.820,97 (euro
8.561,61 realizzati dal ed euro 8.259,36 realizzati dalla;
Parte_1 Pt_2 tanto esposto in fatto, lamentavano un depauperamento economico complessivo di euro
103,215,63 di cui euro 103.215,62 (euro 114.201,69 + euro 5.834,90 per perdita maturata sulle obbligazioni Telecom Argentina, da cui andavano detratti euro 16.820,97 per ricavo vendita obbligazioni Parmalat nel 2006 ma il aggiungeva che in Parte_1 questa maniera era stato vanificato il suo obiettivo di realizzare un cospicuo guadagno per poter vivere di rendita in vista della cessazione dell'attività professionale, tanto più considerato il deficit visivo ed il sordomutismo da cui era affetto, patologie per le quali era stato accertata la sua condizione di invalidità civile mentre la faceva Pt_2 presente che in data 28 gennaio 2002, a causa di uno 'shock settico', era finita in rianimazione presso l'Ospedale SS. Annunziata di Taranto;
con riferimento a ciascuna tipologia dei titoli su indicati e a ciascun emittente esponevano la storia, culminata: ∙ quanto alla Repubblica Argentina il 3 gennaio 2002 nel mancato pagamento della cedola relativa ad una emissione obbligazionaria da parte della Repubblica Argentina che aveva posto la stessa in situazione di insolvenza;
∙ quanto a nella sospensione, nella prima metà dell'anno 2002, Controparte_5 dei pagamenti di importi in linea capitale e degli interessi sui prestiti obbligazionari della società; nella presentazione nel luglio 2002 della domanda di bancarotta da parte del gigante statunitense WO Inc., che ne determinò l'entrata in Chapter 11, una sorta di amministrazione controllata da cui la società era uscita il 20 aprile 2004 con il pag. 5/41 nome di ma, mentre i creditori Usa avevano nel tempo ricevuto una parte dei CP_6 propri crediti, la Consob non aveva autorizzato l'offerta pubblica di scambio in Italia per la quota parte di 1.200 milioni di dollari per le obbligazioni poiché l'offerta non era mai stata comunicata ufficialmente;
∙ nella sottoposizione di FI S.p.A. e delle altre società del gruppo, a partire dal 6 maggio 2004, ad amministrazione straordinaria ai sensi del d.l. n. 347/2003 conv. con modificazioni in l. n. 39/2004 (c.d. legge Marzano), nel cui ambito l'1 dicembre 2004 il commissario straordinario designato comunicava che l'emittente non sarebbe stata in grado di onorare l'impegno in scadenza e che quanto prima sarebbe stata resa nota la sottoposizione ad amministrazione straordinaria anche di FI ER S.A.; ∙ nel tracollo di Parmalat S.p.A. nel dicembre 2003 con il conseguente inadempimento a catena delle obbligazioni;
lamentavano che erano stati loro venduti dalla senza rispettare le regole di CP_2 cautela e gli obblighi informativi posti dalla normativa di settore o in conflitto di interesse, in violazione delle disposizioni dettate dal t.u.f. e dal regolamento attuativo emanato dalla Consob;
formulavano quindi le conclusioni sopra riportate, unitamente a richieste istruttorie consistenti in un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione contrattuale in originale concernente le operazioni di investimento ed in particolare gli ordini di acquisto, l'interrogatorio libero del sulle modalità con cui la CA aveva Parte_1 sollecitato l'acquisto dei titoli, prova testimoniale con sulle Parte_4 rassicurazioni fornite al dal dipendente al fine di Parte_1 Persona_3 indurlo all'acquisto delle obbligazioni Parmalat presentato come un investimento sicuro;
l'interpello del legale rappresentante della sulla circostanza che essa CP_2 aveva collocato presso i deducenti le obbligazioni oggetto di causa senza avvisarli che si trattava di titoli non ancora emessi, rischiosi ed inadeguati alla loro propensione al rischio acquisita solo nel 2002 nonché sulla circostanza di aver venduto ai propri clienti le obbligazioni oggetto di causa senza comunicare l'opportunità di disinvestire i predetti titoli ovvero che le condizioni economiche del Paese emittente stavano peggiorando;
disporsi c.t.u. calligrafica volta ad accertare che le schede informative-clienti non era erano state compilate dal non in grado di leggere i carattere minuscoli delle Parte_1 schede a causa del deficit visivo, c.t.u. volta ad accertare se, al tempo degli ordini di pag. 6/41 acquisto, la CA conoscesse o avrebbe dovuto conoscere, usando la diligenza imposta dalla normativa di settore, la rischiosità delle obbligazioni negoziate e se fosse obiettivamente prevedibile quanto poi accaduto alle obbligazioni;
c.t.u. volta a verificare il rispetto delle prescrizioni di legge e regolamentari in materia sia nella fase prenegoziale sia nella fase della conclusioni del contratto;
il prezzo effettivo a cui la aveva collocato le obbligazioni presso i deducenti ed il margine di lucro CP_2 realizzato;
infine giuramento suppletorio.
Con comparsa di costituzione notificata il 28 novembre 2007 si costituiva
[...] eccependo la nullità della citazione per indeterminatezza dei fatti Controparte_1 costitutivi posti a fondamento delle alternative domande;
nel merito, contestava l'impianto difensivo dell'atto di citazione sia in punto di fatto, per le numerose omissioni e reticenze nella ricostruzione dei rapporti intercorsi tra gli attori e la CA, sia in punto di diritto, evidenziando la manifesta infondatezza e il carattere seriale delle argomentazioni avversarie;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento di una delle domande di restituzione o risarcitoria formulate dagli attori, ne chiedeva la condanna, in via riconvenzionale, alla restituzione delle cedole di interessi percepite in corso di rapporto su tutte le obbligazioni de quibus, ed inoltre delle obbligazioni tutt'ora intestate ai clienti;
in via istruttoria, si opponeva alle avverse richieste e chiedeva ammettersi la prova testimoniale tramite i dipendenti coinvolti dalle operazioni di investimento indicate nella citazione, l'interrogatorio formale dei due attori, e inoltre c.t.u. tecnica volta a quantificare l'attuale valore delle obbligazioni possedute dai due coniugi e l'ammontare delle cedole riscosse in corso di rapporto;
depositava, inoltre, in copia copiosa documentazione contrattuale, composta - tra l'altro
- dai contratti di negoziazione, dal contratto di mandato, dal documento sui rischi generali dell'investimento, dalla scheda di profilatura del rischio dei clienti.
In data 23 dicembre 2008 gli attori notificavano la memoria di replica ex art. 6 d.lgs.
5/03, nella quale ribadivano il contenuto delle difese articolate nella citazione;
in via istruttoria reiteravano le richieste formulate nell'atto di citazione e si opponevano alle richieste istruttorie della convenuta, eccependo la pretesa incapacità a testimoniare dei dipendenti della CA.
pag. 7/41 notificava la memoria di replica ex art. 7 d.lgs. 5/03, ribadendo Controparte_1
l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, rilevando la novità e inammissibilità della eccezione/domanda nuova formulata dagli attori alla pag. 12 della memoria difensiva del 23 dicembre 2008 e dichiarando di non accettare su di essa alcun contraddittorio;
rimarcava che gli attori non avevano contestato i documenti esibiti dalla convenuta con la comparsa di costituzione, il che valeva a rendere pacifici i fatti che i documenti andavano a dimostrare;
si opponeva a tutte le avverse richieste istruttorie in quanto inammissibili o irrilevanti ai fini del decidere;
contestava l'eccezione in ordine alla incapacità a testimoniare dei suoi dipendenti, richiamando il consolidato orientamento espresso in proposito dalla Corte di Cassazione;
depositava ulteriore documentazione
(allegata ai numeri 1, 2, 3 e 4 della medesima memoria), e, in particolare, gli estratti del
Deposito Amministrato n. 2271218 Bci S.p.A. dal 2000 al 2003, gli estratti del CP_1
Contr Deposito Amministrato 1004157 dall'1 gennaio 1996 al 2001, la copia degli ordini di acquisto dei titoli contestati, con relativi verbali di trascrizione delle obbligazioni, e un prospetto dei saldi giornalieri di portafoglio obbligazioni FI e
WO; confermava le sue richieste istruttorie.
In data 26 gennaio 2009 gli attori notificavano l'istanza di fissazione di udienza, nella quale puntualizzavano alcuni aspetti delle proprie difese, per il resto ribadendo le richieste di merito e istruttorie già formulate nei precedenti scritti difensivi;
formulavano una nuova richiesta istruttoria con cui chiedevano ammettersi prova diretta e contraria a mezzo i testimoni indicati dalla su tutte le circostanze dedotte dalla CP_2 convenuta e su altre posizioni articolate in particolare vertenti sulla telefonata effettuata da al in data 11 novembre 2003 per sollecitarlo Persona_3 Parte_1 all'acquisto delle azioni Parmalat definendole un “investimento a rischio zero”, sulla collocazione delle obbligazioni Argentina senza avvisare i deducenti che si trattava di titoli non ancora emessi, rischiosi ed inadeguati alla loro propensione al rischio, acquisita solo nel 2002, sulla vendita delle obbligazioni Parmalat poco prima del default.
In data 29 gennaio 2009 depositava la nota ex art. 10 d.lgs. n. Controparte_1
5/2003, eccependo la tardività e inammissibilità tanto delle precisazioni difensive quanto della nuova richiesta istruttoria formulate dagli attori nella istanza di fissazione pag. 8/41 di udienza, sulle quali dichiarava di non accettare il contraddittorio;
nel merito, reiterava tutte le richieste, di merito e istruttorie, già formulate nei propri precedenti scritti difensivi.
Con decreto di fissazione di udienza depositato in Cancelleria il 25 marzo 2009, il giudice relatore designato, ritenendo la causa matura per la decisione allo stato degli atti, fissava per la discussione l'udienza collegiale invitando le parti a depositare entro giorni 5 prima dell'udienza le comparse conclusionali.
Riservata la decisione, il Tribunale adito - con sentenza n.104 depositata il 19 gennaio
2010 - rigettava tutte le domande proposte dagli attori, condannandoli al pagamento delle spese processuali in favore della CA convenuta.
***
Avverso la predetta sentenza e Parte_1 Parte_2 proponevano appello chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via principale, ACCERTARE e DICHIARARE la nullità, ex artt. 1418, 1325, n. 3, 1346 c.c., del contratto di acquisto delle seguenti obbligazioni: “Argentina 11 96/03 ITL” per
l'importo di Lire 10.025.000, di cui al fissato bollato n. 35.108 del 16/10/96; “Telecom
Argentina 8,875 % 07 ITL” per l'importo di Lire 24.970.000 di cui al fissato bollato n.
24.525 del 19/05/97, successivamente rinvenuto al prezzo di Euro 6.222,38 in data
9/05/03; “Argentina 11,75 % 99/09 USD” per l'importo di Lire 35.446.830 di cui al fissato bollato n. 12.729 del 7/04/99, per illiceità dell'oggetto nella vendita in grey market, e per l'effetto CONDANNARE la banca appellata alla restituzione in favore degli appellanti delle somme interamente investite (al netto della somma ricavata dalla vendita delle obbligazioni Telecom Argentina) pari a Euro 30.157,79, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del rispettivo acquisto fino all'effettivo soddisfo;
2) ancora, in via principale, ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ex art.
23 D. Lgs. N. 58/98, per difetto di forma scritta ab sustantiam, del contratto di negoziazione intestato alla sig.ra con conseguente nullità di Parte_2 tutti gli investimenti stipulati a suo nome fino alla data del 29/11/02 (obbligazioni
“Argentina 11 96/03 ITL” per l'importo di Lire 10.025.000, di cui al fissato bollato n.
35.108 del 16/10/96; obbligazioni “Telecom Argentina 8,875% 07 ITL” per l'importo di Lire 24.970.000 di cui al fissato bollato n. 24.525 del 19/05/97, successivamente pag. 9/41 rinvenuto al prezzo di Euro 6.222,38 in data 9/05/03; obbligazioni “Argentina 11,75%
99/09 USD” per l'importo di Lire 35.446.830 di cui al fissato bollato n.12.729 del
7/04/99; obbligazioni “WO 6,75% 08 EUR” per l'importo di lire 35.066.256 del
18/04/02), e per l'effetto CONDANNARE la banca appellata a restituire alla sig.ra la metà delle somme investite (al netto della somma ricavata dalla vendita Pt_2 delle obbligazioni Telecom Argentina), pari a complessivi Euro 24.134,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle rispettive date di investimento fino al soddisfo;
3) In via subordinata, PRONUNCIARE l'annullamento di tutti i contratti di investimento dedotti in lite per dolo determinante ex art. 1439 c.c.; 4) Ancora in via subordinata, PRONUNCIARE l'annullamento dei contratti di investimento in obbligazioni “FI INTL 7% 04 EUR” per l'importo di Euro 3.879,62 e di Euro
20.350,46 (operazioni entrambe effettuate il 19/06/03), obbligazioni “Parmalat 5,50%
99/09 EUR” per l'importo di Euro 24.089,53 dell'11/11/03 ed obbligazioni “Parmalat
Fin. 5,25% EUR” per l'importo di Euro 25.316,67 del 18/11/03, ex artt.1394 e 1395
c.c. per conflitto d'interessi; 5) In via estremamente subordinata, ACCERTARE e
DICHIARARE il grave inadempimento contrattuale da parte della banca convenuta, per violazione degli artt. 21 e ss. TUIF, 26, 27, 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/98, e
RISOLVERE il contratto di negoziazione e tutti gli ordini di acquisto per cui è causa;
6)
In conseguenza delle domande sub 2) e sub 3), CONDANNARE la
[...] alla restituzione delle somme investite, al netto del ricavato dalle Controparte_8 vendite, per complessivi Euro 103.215,62 (pari a Euro 114.201,69 più Euro 5.834,90 per perdita maturata sulle obbligazioni Telecom Argentina meno Euro 16.820,97 per ricavato vendita obbligazioni Parmalat nel 2006), anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del rispettivo acquisto fino all'effettivo soddisfo;
7) Infine, CONDANNARE l'appellata al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio gradi di giudizio»; insisteva sulla ammissione della prova testimoniale articolata in prime cure.
Si costituiva dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle Controparte_1 domande nuove proposte dagli appellanti sub nn. 1 e 2 dell'atto di appello, ed evidenziando, comunque, nel merito la manifesta infondatezza del gravame;
concludeva chiedendo, in via principale, la conferma della sentenza di primo grado, e, in via pag. 10/41 incidentale condizionata, l'accoglimento della domanda riconvenzionale così come articolata nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado.
Respinte sia l'istanza di inibitoria sia le richieste istruttorie degli appellanti, all'udienza di precisazione delle conclusioni il difensore degli appellanti introduceva alcune ulteriori domande nuove, l'una avente ad oggetto la richiesta di dichiarare la nullità, ex art. 30, co. 6 e 7, t.u.f. e 1418 c.c., dei contratti di acquisto delle obbligazioni;
l'altra, avente ad oggetto l'annullamento dei medesimi contratti per preteso conflitto di interessi, sulle quali il difensore della CA non accettava il contraddittorio.
Con sentenza n. 296 depositata il 14 settembre 2017, la Corte adita rigettava l'appello con conferma della sentenza impugnata e condannava gli impugnanti alla rifusione delle spese di lite.
***
e proponevano ricorso innanzi alla Corte di Parte_1 Parte_2
Cassazione svolgendo le seguenti censure: 1) violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1418 e 1421 c.c.) in relazione al giudizio espresso dalla Corte d'Appello sulla inammissibilità delle domande nuove proposte in grado di appello;
2) violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 6 e 21 TUF e 29 e 31 Reg. Consob) per avere la Corte d'Appello sovrapposto i concetti di “alto profilo di rischio” e di “operatore qualificato”, erroneamente desumendo dagli atti di causa una qualifica (di operatore qualificato) in difetto di una espressa volontà in tal senso manifestata dagli investitori;
3) violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 23 TUF, 29 Reg. Consob,
2697 e 2727 c.c.) per avere la Corte d'Appello valorizzato, ai fini della prova del profilo di rischio dei clienti, una autodichiarazione rilasciata nel 2002 anche riguardo ad operazioni di investimento poste in essere in epoca precedente, e inoltre per avere erroneamente applicato i principi in materia di onere della prova, invertendoli a discapito dei clienti – attori;
4) violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt.
23 t.u.f., 29 reg. Consob e 1222, 2697, 2727, 2729 c.c.) per avere escluso il conflitto di interessi senza valorizzare la circostanza della intermediazione, nella vendita dei titoli per cui è causa, della CA AB, appartenente al 5) infine, nullità CP_9 della sentenza per mancanza di motivazione o motivazione apparente, ex art. 132 n. 4
c.p.c.. pag. 11/41 Nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione si costituiva la Controparte_1 notificando controricorso con ricorso incidentale, con cui eccepiva la inammissibilità e la infondatezza di ciascuno e tutti i cinque avversi motivi di ricorso e concludendo con la richiesta di declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso proposto dai coniugi in subordine e per il caso di accoglimento di una qualsiasi domanda Parte_5 avversaria proposta nel ricorso, chiedevano la condanna dei coniugi Parte_5 alla restituzione dell'importo percepito a titolo di cedole in relazione a tutti gli investimenti contestati, oltre interessi legali dalla data dei singoli accrediti sul conto corrente di appoggio fino al soddisfo, ed inoltre alla restituzione di tutte le obbligazioni oggetto di causa;
in ogni caso, vinte le spese di lite.
Con ordinanza del 17 giugno 2022 pubblicata in data 21 luglio 2022 la Corte di
Cassazione così decideva: “accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato;
cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, in diversa composizione”.
La S.C. giudicava errata la decisione della Corte territoriale nella parte in cui aveva ritenuto inammissibili in appello le domande formulate per la prima volta da Parte_1
e nel giudizio di appello e volte alla declaratoria di
[...] Parte_2 nullità degli ordini di acquisto per cause diverse da quelle poste a fondamento della domanda di nullità avanzata in primo grado e, per l'esattezza, illiceità dell'oggetto in quanto relativo a titoli venduti in grey market, limitatamente a tre degli investimenti effettuati, per difetto del requisito della forma scritta del contratto quadro, nonché per omessa avvertenza della facoltà di recesso, limitatamente ad alcuni degli investimenti stipulati fuori sede, rilevando che “la domanda di nullità contrattuale è unica rispetto ai diversi possibili vizi di radicale invalidità che affliggono il negozio, costituendo una domanda autodeterminata avente ad oggetto l'accertamento negativo dell'esistenza del rapporto contrattuale fondamentale” e che “il giudicato formatosi su tale domanda si estende a tutti i possibili vizi di nullità, ivi inclusi quelli non fatti valere dalla parte o, comunque, non presi in esame nella sentenza (cfr. Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n.
26243; Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242)”, facendone derivare “la possibilità per la parte di dedurre nuove cause di nullità con l'atto di appello, non pag. 12/41 venendo alterato né l'originario petitum, ossia la domanda di declaratoria di nullità negoziale, né la causa petendi, ossia il contratto di cui si assume la nullità”; escludeva, quindi, che potesse ritenersi formare un “giudicato interno formatosi sull'accertamento della non nullità del contratto”, attesa la reiterazione della domanda di nullità contrattuale effettuata con l'atto di appello, sia pure fondata anche su cause diverse da quelle prospettate con l'atto di citazione;
dichiarava, inoltre, il ricorso incidentale della
“inammissibile per difetto del requisito della soccombenza, fermo restando che CP_2 tali questioni potranno essere dedotte davanti al giudice di rinvio (cfr. Cass. 22 settembre 2017, n. 22095; Cass. 7 marzo 2016, n. 22095)”, riguardando domande
“proposte (ndr. dalla in via subordinata nel giudizio di merito, di restituzione CP_2 dei titoli in oggetto e degli importi delle relative cedole incassate o di risarcimento dell'importo corrispondente, dichiarate assorbite della Corte di appello”.
***
e in data 17 novembre 2022 notificavano Parte_1 Parte_2 ad atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza di secondo grado n. 296/2017 della Corte
d'Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, annullata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22916/2022, nonché in riforma della sentenza del Tribunale di
Taranto n. 104/2010 e in accoglimento del presente gravame, in applicazione di quanto stabilito in diritto dalla citata pronuncia della Corte di Cassazione, III Sez. Civ. n.
22916/2022” e, previa riproposizione delle istanze istruttorie formulate in prime cure (in precedenza esposte), invocavano nel merito, in via principale: “- accertare e dichiarare la nullità, ex artt. 1418, 1325, n. 3, 1346 c.c., del contratto di acquisto delle seguenti obbligazioni: “Argentina 11 96/03 ITL” per l'importo di Lire 10.025.000/€5.177,48, di cui al fissato bollato n. 35.108 del 16.10.1996; “Telecom Argentina 8,875% 07 ITL” per l'importo di Lire 24.970.000/€12.895,93 di cui al fissato bollato n. 24.525 del
19.05.1997, successivamente rivenduto al prezzo di € 6.222,38 in data 09.05.2003;
“Argentina 11,75% 99/09 USD” per l'importo di Lire 35.446.830/€ 18.306,76 di cui al fissato bollato n. 12.729 del 07.04.1999, per illiceità dell'oggetto nella vendita in grey market, e per l'effetto condannare la banca appellata alla restituzione in favore degli pag. 13/41 appellanti delle somme interamente investite (al netto della somma ricavata dalla vendita delle obbligazioni Telecom Argentina) pari a € 30.157,79, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dalla data del rispettivo acquisto fino all'effettivo soddisfo;
-
Ancora in via principale, accertare e dichiarare la nullità, ex artt. 30, comma 6 e 7,
TUIF e 1418 c.c., del contratto di negoziazione e di acquisto delle seguenti obbligazioni: “WO 6,75% 08 EUR” per l'importo di lire 35.066.256/€18.110,21 del 18.04.2002, “FI INTL 7% 04 EUR” per l'importo di € 3.879,62 e di €
20.350,46 (operazioni entrambe effettuate il 19.06.2003), “Parmalat 5,50% 99/09
EUR” per l'importo di € 24.089,53 dell'11.11.2003 e “Parmalat Fin. 5,25% EUR” per
l'importo di € 25.316,67 del 18.11.2003, per omessa avvertenza della facoltà di recesso entro sette giorni dalla stipula fuori sede, e per l'effetto condannare la banca appellata alla restituzione in favore degli appellanti delle somme ivi investite, pari a € 91.746,49, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun investimento fino all'effettivo soddisfo;
- Ancora in via principale, accertare e dichiarare la nullità ex art.
23 D.Lgs. n. 58/98, e 1418 c.c. per inosservanza degli obblighi informativi, del contratto di negoziazione stipulato fra (poi divenuto Controparte_3
e ora e gli appellanti, con conseguente nullità di CP_10 Controparte_1 tutti gli investimenti in lite, e per l'effetto CONDANNARE la banca appellata a restituire agli appellanti le somme interamente investite, al netto del ricavato dalle vendite, per complessivi € 103.215,62 (pari a € 114.201,69 più € 5.834,90 per perdita maturata sulle obbligazioni Telecom Argentina meno € 16.820,97 per ricavato vendita obbligazioni Parmalat nel 2006), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun investimento fino al soddisfo;
- Sempre in via principale, ACCERTARE
e DICHIARARE la nullità ex art. 23 D.Lgs. n. 58/98, per difetto di forma scritta ad substantiam, del contratto di negoziazione intestato alla Sig.ra Parte_2 con conseguente nullità di tutti gli investimenti stipulati a suo nome fino alla data del
29/11/02 (obbligazioni “Argentina 11 96/03 ITL” per l'importo di Lire
10.025.000/€5.177,48, di cui al fissato bollato n. 35.108 del 16.10.1996; obbligazioni
“Telecom Argentina 8,875% 07 ITL” per l'importo di Lire 24.970.000/€ di cui al fissato bollato n. 24.525 del 19/05/97, successivamente rivenduto al prezzo di €
6.222,38 in data 09.05.2003; obbligazioni “Argentina 11,75% 99/09 USD” per pag. 14/41 l'importo di Lire 35.446.830/€ 18.306,76 di cui al fissato bollato n. 12.729 del
07.04.1999; obbligazioni “WO 6,75% 08 EUR” per l'importo di lire
35.066.256/€18.110,21 del 18.04.2002), e per l'effetto CONDANNARE la banca appellata a restituire alla Sig.ra la metà delle somme investite (al netto della Pt_2 metà della somma ricavata dalla vendita delle obbligazioni Telecom Argentina), pari a complessivi € 24.134,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun investimento fino al soddisfo;
Sempre nel merito, in via subordinata - accertare
e dichiarare l'annullamento di tutti i contratti di investimento dedotti in lite per dolo determinante ex art. 1439 c.c.; - Ancora in via subordinata, PRONUNCIARE
l'annullamento dei contratti di investimento in obbligazioni “WO 6,75% 08
EUR” per l'importo di lire 35.066.256/€18.110,21 del 18.04.2002, “FI INTL 7%
04 EUR” per l'importo di € 3.879,62 e di € 20.350,46 (operazioni entrambe effettuate il
19/06/03), obbligazioni “Parmalat 5,50% 99/09 EUR” per l'importo di € 24.089,53 dell'11.11.2003 ed obbligazioni “Parmalat Fin. 5,25% EUR” per l'importo di €
25.316,67 del 18.112003, ex artt. 1394 e 1395 c.c. per conflitto di interessi, e per
l'effetto, - condannare la banca appellata alla restituzione in favore degli appellanti delle somme ivi investite, pari a € 91.746,49, anche a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun investimento fino all'effettivo soddisfo;
- accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale da parte della banca convenuta, per violazione degli artt. 21 e ss. TUIF, 26, 27, 28 e 29
Reg. Consob n. 11522/98, e risolvere il contratto di negoziazione e tutti gli ordini di acquisto per cui è causa;
- In ogni caso, condannare la Controparte_8 alla restituzione delle somme investite, al netto del ricavato dalle vendite, per complessivi € 103.215,62 (pari a € 114.201,69 più € 5.834,90 per perdita maturata sulle obbligazioni Telecom Argentina meno € 16.820,97 per ricavato vendita obbligazioni Parmalat nel 2006), anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun investimento fino all'effettivo soddisfo Con ogni consequenziale pronuncia altresì. Con vittoria di spese, onorari e funzioni, compreso rimborso spese generali, di tutti i gradi del giudizio
e/o, comunque, del precedente grado di appello, di quello di cassazione e del presente
pag. 15/41 grado, come da statuizioni della Suprema Corte di Cassazione di cui alla sentenza n.
96/2022, in atti”.
Il giudizio di rinvio veniva iscritto a ruolo innanzi Corte di Appello di Lecce e non invece innanzi alla Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, pur essendo diretto a quest'ultima Sezione Distaccata.
In data 6 febbraio 2023 si costituiva in giudizio depositando Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato nel giudizio riassunto ex art. 392 c.p.c.; eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione in riassunzione e, in ogni caso, l'inammissibilità e/o improcedibilità della riassunzione in ragione della discrasia tra la citazione innanzi alla Sezione Distaccata di Taranto della
Corte di Appello di Lecce e la iscrizione a ruolo del giudizio di rinvio innanzi alla Corte di Appello di Lecce;
nel merito, eccepiva la infondatezza dell'avverso appello e, in ogni caso, la infondatezza delle avverse domande ed eccezioni avversarie, segnalando l'assenza in atti della tempestiva allegazione e prova dei fatti costitutivi dei nuovi vizi di nullità lamentati dai coniugi solo in appello, ritenuti ammissibili Parte_6 dalla Cassazione;
reiterava tutte le eccezioni, deduzioni e difese formulate in atti e riproponeva la domanda riconvenzionale spiegata nel giudizio di primo grado come formulato negli scritti difensivi del giudizio originario ed in particolare nella comparsa di costituzione in appello;
in via subordinata, insisteva per l'ammissione delle richieste istruttorie precisate nella nota di precisazione delle conclusioni ex art.10 d.lgs. n.
5/2003; così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Lecce, contrariis reiectis, così provvedere: in via preliminare, dichiarare nullo l'avverso atto di citazione o, in via gradata, inammissibile e/o improcedibile l'avversa riassunzione ed instaurazione del giudizio di rinvio per le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione;
in via principale, rigettare integralmente tutte le domande articolate dai sigg. Parte_1
e nell'atto di appello e nell'atto di citazione in
[...] Parte_2 riassunzione dell'appello proposto avverso la sentenza n. 104 depositata il 19.01.2010 dal Tribunale di Taranto, seconda sezione civile, in persona del Giudice dr. Luca
Ariola, poiché nuove, inammissibili e, in ogni caso, manifestamente infondate e sfornite di prova per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto e degli scritti difensivi del giudizio originario e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, pag. 16/41 in ogni sua statuizione;
in via incidentale condizionata, nella denegata ipotesi di accoglimento, totale ovvero parziale, dell'appello, condannare i sigg. Parte_1
e alla restituzione in favore della
[...] Parte_2 Controparte_1
dell'importo percepito a titolo di cedole in relazione a tutti gli investimenti
[...] contestati nell'atto di citazione, oltre interessi legali dalla data dei singoli accrediti sul conto corrente di appoggio fino al soddisfo, ed inoltre alla restituzione di tutte le obbligazioni per cui è causa, ovvero del loro controvalore da accertarsi anche eventualmente tramite c.t.u., oltre interessi legali dal dì della domanda al soddisfo;
in ogni caso, condannare i sigg. e alla Parte_1 Parte_2 rifusione delle spese e competenze di tutti i gradi di giudizio, ivi comprese quelle del giudizio di legittimità”.
Disposta la trattazione scritta della prima udienza del 2 marzo 2023 e depositate le note autorizzate, la Corte di Appello di Lecce, con provvedimento in pari data, sul rilievo che la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza n. 296/2017 pronunciata dalla Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto con rinvio a detta Sezione
Distaccata in diversa composizione e che nella citazione in riassunzione la controparte era stata citata a comparire innanzi alla Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, anche se il giudizio era stato iscritto a ruolo innanzi alla sede centrale della
Corte di Appello di Lecce, rimetteva gli atti - per la valutazione della trasmissione del fascicolo processuale alla Sezione Distaccata di Taranto - al Presidente della Corte di
Appello di Lecce, il quale disponeva appunto la trasmissione del fascicolo alla Sezione
Distaccata di Taranto ove il giudizio assumeva il n. 102/2023 R.G. con fissazione di nuova prima udienza in data 5 maggio 2023.
In tale udienza il difensore dei coniugi reiterava le richieste Parte_5 istruttorie, alla cui ammissione si opponeva il difensore della che, in via gradata, CP_2 insisteva per l'ammissione delle proprie richieste istruttorie.
Previa autorizzazione della Corte, entrambi i difensori depositavano i rispettivi fascicoli di parte cartacei relativi ai gradi di giudizio precedenti.
Fissata udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione e rimessa sul ruolo all'udienza del 12 luglio 2024 a seguito di astensione del relatore e pag. 17/41 nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dinanzi al diverso collegio formato con esclusione del precedente consigliere relatore.
Rilevata la mancanza in atti del fascicolo di primo grado, la Corte - nella nuova formazione - rimetteva la causa sul ruolo per la sua acquisizione con contemporaneo invito alle parti alla ricostruzione del fascicolo di primo grado. In ossequio all'invito della Corte le parti provvedevano al deposito degli atti di cui avevano la disponibilità.
All'udienza del 14 marzo 2025, disposta la ricostruzione del fascicolo di primo grado - non rinvenuto - attraverso quanto depositato dalle parti, raccolta la dichiarazione resa dalle medesime di sufficienza degli atti come riscostruiti per la decisione della causa, rinnovata la precisazione delle conclusioni, concessi gli ulteriori termini ex art. 190
c.p.c. richiesti, la causa viene ora in decisione sulle conclusioni formulate su riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che dall'iscrizione della causa a ruolo dinanzi alla Corte di
Appello di Lecce a seguito della notifica dell'atto di citazione in riassunzione invece che dinanzi alla Sezione Distaccata di Taranto della ridetta Corte di Appello, individuata dalla S.C. con l'ordinanza n. 22916/2022 quale giudice del rinvio, non può farsi derivare la nullità dell'atto di citazione in riassunzione o, in via gradata, la inammissibilità o l'improcedibilità della riassunzione, come sostenuto dalla CP_2
Si osserva in via generale che, secondo quanto chiarito dalla S.C., la sentenza che dispone il rinvio ex art. 383, co. 1, c.p.c. contiene una duplice statuizione: l'una in punto competenza funzionale, nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio, che può essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso ma di pari grado, e l'altra sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato (Cass. ord. 5 maggio 2017, n. 11120, Cass. 2 febbraio 2012, n.
1527, Cass. s.u. 27 febbraio 2008).
Ciò puntualizzato, nel caso in esame non è ravvisabile una questione di competenza in senso proprio mentre, di contro, viene in rilievo una questione di distribuzione degli affari tra sezione principale e sezione distaccata della medesima corte di appello. Ed invero la S.C. ha chiarito che le sezioni distaccate di corte di appello non possono essere pag. 18/41 considerate uffici autonomi costituendo semplici articolazioni dell'unico ufficio da cui dipendono e che pertanto i rapporti tra sede distaccata e sede principale si pongono in termini di ripartizione degli affari nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario (Cass. ord. 28 settembre 2020, n. 20345).
Infine, si segnala che l'iscrizione a ruolo della causa presso la Corte di Appello di Lecce non ha dato luogo ad alcuna limitazione del diritto di difesa della che infatti si è CP_2 regolarmente costituita difendendosi compiutamente né ha lamentato violazioni del contraddittorio.
Tanto premesso, si rileva che oggetto del presente giudizio - avente natura di giudizio di rinvio c.d. prosecutorio - è la fase rescissoria conseguente alla fase rescindente di CP_1 spettanza esclusiva della mirante alla pronuncia dell'unica sentenza che deve statuire sulle domande proposte dalle parti che restano da decidere, i.e. sulle quali non si sia formato alcun giudicato interno. Sul punto si veda Cass. 28 gennaio 2005, n. 1824 così massimata: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo
o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed
è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ.,
a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia” (si vedano, altresì, Cass. ord. 31 maggio 2021, n. 15143, Cass. 22 maggio
2006, n. 11936, Cass. 17 novembre 2000, n. 14892, Cass. 18 giugno 1994, n. 5901).
Ne consegue che nella presente vicenda occorre pronunciarsi sulle domande formulate dai coniugi messe a punto nell'atto di citazione in riassunzione, Parte_5 nonché sulla domanda riconvenzionale proposta da tenuto conto Controparte_1 di quanto statuito dalla S.C. nell'ordinanza n. 22916/2022 nei limiti di quanto a suo tempo devoluto in appello e tenuto conto delle statuizioni su cui si sia eventualmente pag. 19/41 formato il giudicato interno. In tali termini vanno interpretate le conclusioni delle parti, del resto contenenti la riproposizione delle rispettive domande. D'altra parte non essendo il giudizio di rinvio configurabile nell'ordinamento vigente in termini di ritorno al grado precedente, le conclusioni formulabili non possono che essere quelle già precisate nelle fasi di merito, sempre che la necessità di nuove conclusioni (con richieste anche istruttorie) nasca proprio dalla sentenza di cassazione, come previsto dall'art. 394, co. 3, c.p.c..
E' opportuno qui ricordare in sintesi che la S.C., sul presupposto che la domanda di nullità contrattuale è unica rispetto ai diversi possibili vizi di radicale invalidità del negozio, costituendo una domanda autodeterminata avente ad oggetto l'accertamento negativo dell'esistenza del rapporto contrattuale fondamentale, e che, pertanto, è possibile per la parte di dedurre nuove cause di nullità con l'atto di appello, non venendo alterato né l'originario petitum, ossia la domanda di declaratoria di nullità negoziale, né la causa petendi, ossia il contratto di cui si assume la nullità, nonché dovendosi escludere il giudicato interno formatosi sull'accertamento della non nullità del contratto considerata la reiterazione della domanda di nullità contrattuale effettuata con l'atto di appello, sia pure fondata anche su cause diverse da quelle prospettate con l'atto di citazione.
Ne deriva che deve in primo luogo esaminarsi la domanda di nullità formulata da e da sotto i profili giudicati da questa Corte - Controparte_12 Parte_2 con sentenza n. 297/2017 - inammissibili in quanto fondanti domande nuove, in particolare concernenti le censure di nullità degli ordini di acquisto per cause diverse da quelle poste a fondamento della domanda di nullità avanzata in primo grado, costituite ∙ dalla illiceità dell'oggetto perché relativo a titoli venduti in grey market, limitatamente a tre degli investimenti effettuati, ∙ per difetto del requisito della forma scritta del contratto quadro e ∙ per omessa avvertenza della facoltà di recesso, limitatamente ad alcuni degli investimenti stipulati fuori sede.
E' bene precisare che l'efficacia vincolante nella presente fase di rinvio della statuizione della S.C. è limitata alla sola necessità di esame delle ragioni di nullità sollevate in appello dai atteso che l'ordinanza n. 22916/2022 non contiene Parte_5 alcuna altra statuizione su tali ragioni di nullità né quanto al resto. pag. 20/41 Conviene partire, in via di ordine logico, dall'esame della censura di nullità dei singoli negozi di investimento effettuati da sino alla data del 28 Parte_2 novembre 2002 per inesistenza assoluta del contratto di negoziazione, formulata dalla medesima in atto di appello poiché, anteriormente a tale data, la predetta non aveva sottoscritto alcun contratto di negoziazione, con conseguente domanda di condanna della alla restituzione della metà, pari ad euro 24.134,00, delle somme nel CP_2 complesso investite unitamente al al netto della somma ricavata dalla vendita Parte_1 delle obbligazioni oltre interessi legali e rivalutazione Controparte_5 monetaria dalle date dei singoli investimenti al soddisfo. Trattasi in particolare dell'acquisto delle obbligazioni Argentina 11% 96/03 ITL, delle obbligazioni Telecom
Argentina 8,875% 07 ITL, delle obbligazioni Argentina 11,75% 99/09 USD, delle obbligazioni WO 6,75% 08 EUR, con la notazione che la richiesta di rimborso dell'intero formulata nell'ultima comparsa conclusionale è tardiva atteso che la precisazione delle conclusioni costituisce il limite oltre il quale non sono ammesse nuove conclusioni, oltre che non giustificata non potendo la mancanza a monte di un contratto di negoziazione sottoscritto dalla travolgere tout court per l'intero gli Pt_2 investimenti anche per la parte concernente l'altro investitore del quale constino in atti un contratto quadro antecedente rispetto ai singoli ordini e ordini di acquisto dal medesimo impartiti, peraltro, come si vedrà, in via individuale.
La si è difesa asserendo che la censura è incentrata su contestazioni ed CP_2 allegazioni nuove essendo nuova in particolare la allegazione della in ordine Pt_2 alla mancata sottoscrizione, prima del 29 novembre 2002, di alcun contratto di negoziazione;
ha sostenuto che anzi l'allegazione è smentita dalla ricostruzione fattuale contenuta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ove non solo non vi è traccia di tale mancata sottoscrizione ma i coniugi davano Parte_5 per scontata la instaurazione di un rapporto commerciale di prestazione di servizi di investimento e a riprova ha riportato due passi dell'atto di citazione originario, l'uno tratto da pag. 1: “gli attori, consumatori, sono sin dagli anni '90 clienti dell'ex
[...]
(poi ed oggi ) intrattenendo rapporti Controparte_3 CP_8 Controparte_1 commerciali (in specie, conto corrente .. deposito e negoziazione titoli …)” e l'altro da pag. 43 “nessuno ignora che la normativa di settore (D.Lgs. n. 58/98, noto come TUF e pag. 21/41 Regolamento Consob n. 11522/98, ancor prima, D.Lgs. n. 415/1996) prevedeva e prevede che l'intermediario autorizzato, con sui si stipuli un contratto di gestione e consulenza o che effettui una prestazione dei servizi di investimento, debba verificare
l'esperienza del cliente (…)”; ha comunque contestato l'allegazione in esame sulla base della documentazione prodotta che annovera un documento, recante la data del 3 novembre 1995, firmato dalla e dalla stessa né disconosciuto né contestato, Pt_2 relativo ad un contratto di negoziazione titoli intestato alla medesima;
ha poi evidenziato che unico interlocutore della CA era stato sempre il Parte_1 circostanza parimenti emergente dalla documentazione prodotta né mai messa in discussione, ed ha segnalato, ad ogni buon conto, che le operazioni oggetto di causa risalenti agli anni 1996, 1997 e 1999 erano intestate al solo il quale aveva Parte_1 certamente sottoscritto il contratto di negoziazione nel 1994; ha, inoltre, stigmatizzato il tentativo di controparte di creare un qualche legame tra la e le anzidette Pt_2 operazioni di investimento sull'assunto che la metà delle somme investite sarebbero di sua titolarità, assunto questo inammissibile in quanto tardivamente allegato ed anche indimostrato, oltre che non incidente sulla validità delle operazioni effettuate dal
Parte_1
La censura di nullità in scrutinio non può trovare accoglimento.
Tutti gli ordini di investimento su indicati furono impartiti dal i primi tre a Parte_1
e l'ultimo a Intesa BCI S.p.A., come si desume dalla Controparte_3 documentazione in atti costituita dagli ordini e/o dalle comunicazioni di esecuzione al medesimo dirette.
Non rileva nella presente sede chi alimentasse il conto corrente su cui gli acquisti dei titoli venivano regolati. E del resto non vi è alcuna contestazione sul punto. Tanto assorbe ogni altra questione.
Per mera completezza si osserva che, se pure la nullità dedotta dalla non Pt_2 incontrava preclusioni in appello come statuito dalla S.C., tuttavia il fatto costitutivo
(i.e. la mancata sottoscrizione di contratto di negoziazione anteriormente agli ordini di acquisto) non era stato allegato nel termine delle preclusioni assertive, allegazione che - ove tempestiva - avrebbe potuto consentire alla CA di svolgere le sue difese ed eventualmente produrre la documentazione. Ha dunque ragione la di contestare la CP_2
pag. 22/41 tempestività dell'allegazione in fatto (mancata sottoscrizione di un proprio contratto quadro, diverso da quello sottoscritto dal anteriormente ai singoli Parte_1 investimenti) posta a fondamento della domanda di nullità avversaria. Al contrario, va esclusa la esistenza in atti del contratto quadro firmato dalla in data 3 Pt_2 novembre 1995, come sostenuto dalla Sul punto si segnala che in atti vi è un CP_2 documento datato 3 novembre 1995 sottoscritto dalla ridetta parte ma riferito ai depositi di titoli a custodia e amministrazione, che all'evidenza non è un contratto di negoziazione, e vi è anche un foglio datato 3 novembre 1995, sottoscritto anch'esso dalla privo di intestazione ad alcuna banca, recante in alto la scritta Pt_2
“INTERMEDIAZIONE MOBILIARE” e più sotto la indicazione “N.D.G. :
CONTRATTO DI NEGOZIAZIONE N. : TG000421638”, riferito a P.IVA_3 [...]
identificata con c.f. e indirizzo, e di seguito il testo: “OBIETTIVI E Parte_2
CONDIZIONI PARTICOLARI. Valori mobiliari prev. : AZIONI OBBLIGAZ. TIT.
STATO TIT. ESTERI V.DIVERSI”, ed il richiamo di fogli informativi non meglio descritti concernenti le commissioni relative a vari prodotti ed infine l'avvertimento:
“non sono ammessi ordini telefonici”. E nulla più. E' quindi probabile che il documento presupponesse l'esistenza di un contratto di negoziazione identificabile attraverso le lettere e i numeri in esso riportati, ma sta di fatto che quel contratto non è in atti e non può essere dato per esistente trattandosi di contratto per il quale è necessaria la forma scritta ad substantiam, senza dire che comunque non se ne conosce il contenuto.
Passando all'esame della censura di nullità per violazione degli artt. 31, co. 6 e 7, t.u.f. e
1418 c.c. dei contratti di acquisto delle obbligazioni emesse da WO Inc., da
FI ER S.A., da Parmalat S.p.A. e da Parmalat Finanziaria S.p.A., sopra individuate, per omessa avvertenza della facoltà di recesso entro sette giorni dalla stipula, si osserva che, pur essendo ammissibile la censura in quanto attinente alla domanda di nullità avanzata dai si rileva che essa si fonda su un Parte_5 fatto a cui non vi è alcun cenno nell'atto di citazione originario, i.e. l'avvenuta raccolta degli ordini di acquisto fuori della sede della Per condivisibile insegnamento CP_2 della giurisprudenza di legittimità, il principio della rilevabilità d'ufficio delle nullità va coordinato con quello di preclusione delle allegazioni fattuali, posto che la rilevabilità stessa è subordinata alla circostanza che essa sia fondata su elementi già acquisiti al pag. 23/41 giudizio (Cass. 9 giugno 2016, n. 11876, Cass. 9 gennaio 2013, n. 350). A ciò si aggiunga, ad ogni buon conto, la considerazione che la stipula fuori sede non risulta in alcun modo provata ed in particolare non emerge dalla documentazione in atti.
Resta da esaminare la censura di nullità della vendita delle obbligazioni Argentina e in quanto collocate quando i titoli erano in fase grey market Controparte_5 sull'assunto che tali acquisti sarebbero affetti da illiceità dell'oggetto.
In via di premessa si segnala che gli ordini relativi agli acquisti delle anzidette obbligazioni e le comunicazioni di avvenuta esecuzione contenevano precise indicazioni quanto a emittente, natura, scadenza, rendimento sicché non si configura alcuna questione di indeterminatezza e quindi di incertezza concernenti l'oggetto.
Ciò puntualizzato, la censura è infondata avendo ormai da tempo la S.C. chiarito che, al netto degli obblighi informativi specifici gravanti sugli operatori che vendano titoli alla clientela retail nel c.d. mercato grigio e cioè prima che i titoli siano emessi ufficialmente, i relativi negozi costituiscono vendite lecite di cosa futura e, pertanto, ne va esclusa la nullità (Cass. 24 agosto 2016, n. 17292, Cass. 3 maggio 2016, n. 8733).
In chiusura si segnalano due ultimi profili.
In atto di citazione in riassunzione i hanno fatto riferimento ad un Parte_5 difetto di forma scritta dei contratti di negoziazione dedotti in causa in ragione della mancata sottoscrizione da parte della CA (si veda a pag. 11 dell'atto di citazione in riassunzione), questione poi non argomentata nel corpo dell'atto né corredata di conclusioni corrispondenti. Sul punto, per il caso si ritenesse che sia stata fatta valere anche tale censura a cui vi è cenno nei precedenti gradi, è sufficiente osservare che, trattandosi di contratti per i quali la forma scritta è richiesta a tutela dell'investitore dall'art. 18 d.lgs. n. 415/1996 e dall'art. 23 t.u.f., la sottoscrizione della CA non è necessaria e non ne condiziona la validità (Cass. s.u. 16 gennaio 2018, n. 898).
Inoltre, i hanno continuato a prospettare la nullità o l'annullabilità Parte_5 dei contratti di investimento dedotti in causa derivanti dalla violazione dei doveri di informazione del cliente o del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse.
Al riguardo si segnala che tali violazione non danno luogo a invalidità negoziali (Cass.
s.u. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725). Neppure, infine, può farsi discendere pag. 24/41 l'annullabilità delle vendite per il solo fatto di essere state effettuate in contropartita diretta (Cass. 9 giugno 2016, n. 11876).
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto della domanda di nullità formulata dai sotto tutti i profili fatti valere. Parte_5
Prima di passare oltre e per chiudere l'esame delle domande fondate su cause fonte di invalidità negoziale, si evidenzia che nelle conclusioni dell'atto di citazione in riassunzione a pagina 51 figura la formulazione di una domanda di annullamento di tutti contratti di investimento dedotti in causa per dolo determinante ex art. 1439 c.c. ma nel corpo dell'atto non vi è alcun rimando a tale domanda. Al riguardo si rileva che non vi è prova di raggiri o inganni volti a condizionare la volontà dei con la Parte_5 notazione che l'eventuale inadempimento degli obblighi informativi di per sé non dà luogo a dolo omissivo posto che l'inerzia deve inserirsi in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando nel deceptus un errore avente carattere essenziale, che non può, quindi, vertere sulla convenienza dell'affare o sulla sua rischiosità. Quanto poi alla prova offerta dai con la teste volta - nella Parte_5 Parte_4 prospettazione delle parti - a provare l'inganno posto in essere nei loro confronti e riguardante l'affermazione del dipendente della CA, , proferita Persona_3 nel corso di una telefonata con il (secondo cui le obbligazioni Parmalat erano Parte_1 un “investimento a rischio zero”), essa, fermo quanto appena sopra osservato, verte su circostanza non adeguatamente collocata nel tempo (essendo indicato solo il giorno) e nello spazio sì da non consentire la prova contraria e da risultare, quindi, inammissibile.
Infine, ad ogni buon conto si segnala, avuto riguardo alle obbligazioni vendute dai
(obbligazioni Telecom Argentina e Parmalat), tale condotta Parte_5 costituisce manifestazione implicita di una volontà incompatibile con quella volta a conseguire l'annullamento del contratto di acquisto, con ogni conseguenza sul piano della proponibilità di tale domanda.
Occorre ora esaminare le domande di risoluzione per inadempimento e/o risarcimento del danno avanzate dal e dalla Parte_1 Pt_2
Partendo dagli investimenti effettuati nel 1996, 1997 e 1999, essi si dolgono della mancata informazione in ordine all'effettuazione di vendite in contropartita diretta in pag. 25/41 fase c.d. di mercato grigio ed emesse dalla Repubblica Argentina senza fornire puntuali informazioni sugli investimenti, senza informarsi sul profilo di rischio dell'investitore né valutare l'adeguatezza delle operazioni riguardanti titoli estremamente rischiosi, come sono da sempre le obbligazioni emesse dall'Argentina, per di più realizzando un ingiusto profitto mediante la modalità della vendita in contropartita diretta, con fissazione del prezzo da parte della stessa più in dettaglio hanno sostenuto che la CP_2
all'atto dell'acquisto, avrebbe dovuto informare i deducenti della rischiosità dei CP_2 titoli ed hanno evidenziato, per un verso, che la stampa specializzata, nel maggio 2000 ed anche prima, definiva a rischio la situazione della Repubblica Argentina e, per altro verso, che gli esperti sconsigliavano l'acquisto di titoli obbligazionari argentini, privi di rating o con rating attestante un elevato grado di pericolosità, come ricavabile dal rating attribuito da ODs o Standard & OO o CH sin dal 1999, quadro questo culminato nel gennaio 2002 nel mancato pagamento della cedola relativa ad una emissione obbligazionaria che aveva posto la Repubblica Argentina in situazione di insolvenza;
hanno poi riportato, con riferimento alle obbligazioni di Controparte_5 le vicende dell'emittente concludendo che la società era rimasta coinvolta nel
[...] tracollo della Repubblica Argentina.
Ora, va puntualizzato che l'acquisto di obbligazioni Argentina 11% 96/03 ITL ebbe luogo nella vigenza del d.lgs. n. 415/1996 il cui art. 17, co. 1, prevedeva: “
1. Nella prestazione dei servizi previsti dal presente decreto le imprese d'investimento e le banche devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e di procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sugli strumenti finanziari e sul denaro affidati.”.
Dalla documentazione in atti risulta che fu sottoscritto dal in data 16 ottobre Parte_1
1996 un ordine di acquisto per contanti al prezzo di lire 100,25 per un valore nominale pag. 26/41 complessivo di lire 10.000.00 per titoli da intestarsi al medesimo. A monte il Parte_1 aveva sottoscritto un contratto di negoziazione in data 7 dicembre 1994. In pari data la comunicava al l'esecuzione dell'ordine mediante vendita diretta di tali CP_2 Parte_1 titoli, debitamente descritti con l'indicazione del titolo, l'anagrafica, il godimento (dal 5 novembre 1996), la divisa (ITL), il valore nominale (lire 10.025.000), il prezzo (lire
100,25000), le tasse e spese (lire 7.500) e avviso di addebito nel conto corrente indicato.
La vendita delle obbligazioni Argentina 11% 96/03 ITL in fase grey market, circostanza questa non contestata dalla quanto meno con riferimento alle obbligazioni in CP_2 scrutinio, si è già detto non è fonte di nullità né lo è la circostanza che siano state vendute direttamente dalla al cliente, pur se in fase di collocamento. CP_2
Tuttavia, la avrebbe dovuto fornire le informazioni richieste dall'art. 17 su cit. CP_2 ma non ha provato ne ha offerto di provare l'adempimento dei suoi obblighi informativi atteso che i mezzi di prova articolati in prime cure, non ammessi e via via riproposti in grado di appello e nella presente fase di rinvio, erano volti a dimostrare, attraverso l'audizione di propri dipendenti quali testimoni, le propensioni di investimento del verso bond speculativi e comunque ad alto rendimento con alto margine di Parte_1 rischio, che individuava egli stesso, ed il fatto che si trattava di investitore aggiornato, anche attraverso la lettura di stampa specializzata (Il Sole 24 Ore e Milano Finanza, settimanale quest'ultimo recapitatogli dalla stessa . CP_2
Tali circostanze, oltre a non essere adeguatamente collocate nel tempo e nello spazio ed oltre ad essere in parte generiche e valutative con conseguente complessiva inammissibilità, non vertono, però, sull'adempimento dell'obbligo di informazione gravante sulla CA, doverosa anche nei confronti di investitori esperti (Cass. ord. 31 agosto 2020, n. 18153) ed anche nel caso in cui l'iniziativa di acquisto provenga dall'investitore.
Con riferimento all'acquisto delle obbligazioni Argentina 11% 96/03 ITL, inoltre, non vi sono elementi di valutazione di antecedente datazione da cui desumere che il fosse a conoscenza delle caratteristiche del titolo sì da aver effettuato, Parte_1 nell'occasione, un acquisto consapevole da cui inferire che, pur ove messo al corrente, avrebbe comunque effettuato l'acquisto. Nella vicenda mancò, quindi, un'informazione generale, anche minima, sulla tipologia di acquisto e sulle caratteristiche dell'emittente pag. 27/41 (ex plurimis Cass. ord. 18 giugno 2018, n. 15936), ancor prima che le specifiche informazioni dovute in ipotesi di acquisto in fase di grey market. Si trattava pur sempre di uno Stato dell'America latina caratterizzata - per comune e diffusa conoscenza - da instabilità politica le cui ricadute sulla possibilità, anche solo astratta di fallimento e di mancato rimborso, avrebbero dovuto essere fornite all'investitore, quanto meno al fine di chiarire che anche gli Stati possono fallire (Cass. ord. 6 luglio 2023, n. 19104).
Né la professione di dottore commercialista del non esonerava la dalle Parte_1 CP_2 doverose informazioni che, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto di negoziazione, era chiamata a fornire al cliente (Cass. ord. 11 novembre 2021, n. 33596,
Cass. n. 18153/2020 cit.).
Le considerazioni che precedono, assorbenti, rispetto ad ulteriori profili segnalate dagli investitori, conducono a ravvisare l'inadempimento degli obblighi gravanti sulla CP_2 inadempimento che, per ormai costante giurisprudenza di legittimità, dà luogo ad una presunzione di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario che, però, nel caso di specie non è stata offerta né comunque raggiunta, posto che, a tacer d'altro, non può essere dedotta da documentazione successiva all'operazione (Cass. ord. n. 33596 cit.,del 11/11/2021Cass. ord. 28 luglio 2020, n. 16126, Cass. 17 aprile 2020, n. 7905).
Quanto alle conseguenze, chiarito che la giurisprudenza di legittimità ammette univocamente la possibilità di risolvere i singoli ordini di investimento aventi natura di contratti autonomi esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario (si vedano Cass. 27 aprile 2016, n. 8394 e da ultimo
Cass. ord. 20 aprile 2023, n. 10646, Cass. ord. 31 marzo 2021, n. 8997) e puntualizzato che l'inadempimento degli obblighi d'informazione posti a carico degli intermediari finanziari può determinare la risoluzione dell'intero rapporto o soltanto la risoluzione dei rapporti derivanti dai singoli ordini di investimento a seconda che si collochi, rispettivamente, in epoca antecedente o in epoca successiva rispetto alle operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro (Cass. 27 aprile 2016, n. 8394), si osserva che nel caso di specie viene in rilievo l'inadempimento di obblighi di informazione riguardanti il rapporto svoltosi in relazione all'ordine di investimento avente ad oggetto le obbligazioni 11% Argentina 96/03 e che, valutata la pag. 28/41 gravità dell'inadempimento rispetto alla singola operazione, si giustifica la risoluzione dell'ordine di investimento in esame. Non si giustifica, invece, la chiesta risoluzione del contratto di negoziazione del 7 dicembre 1994 poiché l'inadempimento riguardò
l'ordine esaminato. E del resto il non ha fornito indicazioni complessive Parte_1 sull'operatività conseguita al contratto di negoziazione del 7 dicembre 1994 al fine di apprezzare la rilevanza di detto specifico inadempimento rispetto alla condotta tenuta dalla in via globale, non essendo sufficiente l'inosservanza degli obblighi da esso CP_2 nascenti relativi a singoli investimenti ad integrare un inadempimento complessivo idoneo a dar luogo alla risoluzione del contratto a monte.
Sugli effetti della risoluzione e sulle ulteriori responsabilità ricadenti sulla CA ci si soffermerà più avanti con riferimento agli altri casi, tra quelli dedotti in giudizio, in cui verrà ravvisato l'inadempimento da parte dell'intermediario.
Considerazioni diverse vanno fatte con riguardo alle obbligazioni Telecom Argentina
8,875% 07 ITL ed alle obbligazioni Argentina 11,75% 99/09 USD. Anche in tali casi si trattò di vendite dirette da parte della come nel caso di obbligazioni Argentina CP_2
11% 96/03. Tuttavia il profilo di rischio del risultava già delineato e acquisito Parte_1 dalla CA. Lo stesso ha infatti prodotto un contratto di gestione di Parte_1 patrimonio immobiliare recante la data del 4 febbraio 1997 conferito a
[...]
ove si legge quale obiettivo di investimento: “L'investimento tende Controparte_3
a cogliere aggressivamente le opportunità di rivalutazione offerte dai mercati finanziari italiani ed esteri, con particolare riferimento al settore azionario, al fine di perseguire in un arco temporale non inferiore ai cinque anni una crescita del capitale conferito molto significativa, ma con un livello di rischio alto, cioè con la possibilità di subire, nei singoli anni minusvalenze anche consistenti in conto capitale”; sotto la voce “valori mobiliari prev.” Si legge “QUOTE DI FONDI DI INVESTIMENTO S.I.C.A.V.
OBBLIGAZIONARI ITALIANI / OBBLIGAZIONARI INTERNAZIONALI / CP_13
/ / /
[...] Controparte_14 Controparte_15 [...]
. CP_16
E' opportuno soffermarsi brevemente sulla condizione di deficit visivo da cui è affetto il dal medesimo addotto al fine di togliere valenza ai questionari e in generale ai Parte_1 documenti sottoscritti sul presupposto di non aver potuto avere contezza del contenuto pag. 29/41 di quanto firmato. All'evidenza, e le considerazioni che seguono valgono con riguardo a tutti i documenti sottoscritti dal in difetto di contestazione della Parte_1 documentazione in atti, prodotta dalla CA, peraltro, in parte coincidente con quella dal medesimo prodotta, oppure di quella che egli stesso ha prodotto senza muovere alcuna doglianza, nonché in difetto di disconoscimento delle sottoscrizioni, il rilievo concernente il deficit visivo resta senza conseguenze, tanto più ove si tenga documenti prodotti dal unitamente all'originario atto di citazione senza alcuna riserva. Parte_1
Tanto puntualizzato, se è vero che anche nei due acquisiti ora in esame (Telecom
Argentina 8,875% 07 ITL ed alle obbligazioni Argentina 11,75% 99/09 USD) la CP_2 avrebbe dovuto adempiere attraverso i suoi funzionari ai suoi obblighi informativi, è però vero che, a fronte degli obiettivi di investimento dichiarati dal e del Parte_1 correlato profilo di rischio, risultanti da documenti sottoscritti e dichiarazioni rese a ridosso degli ordini di acquisto in esame, e quindi attuali, quei titoli corrispondevano pienamente ai ridetti obiettivi che il stesso si era dato ed aveva comunicato Parte_1 alla sicche è del tutto ragionevole, con il gradiente probatorio sufficiente in sede CP_2 civile ai fini della prova del nesso di causa, concludere che, se anche fosse stato informato - degli specifici rischi correlati all'acquisto di obbligazioni di uno stato estero
(Argentina) o di una società operante in quello stato (Telecom Argentina), ciò non avrebbe determinato un esito diverso dalla sottoscrizione. Ed invero l'acquisto delle obbligazioni Telecom Argentina effettuato nel maggio 1997 e delle obbligazioni
Argentina effettuato nell'aprile 1999 appare pienamente coerente con tali obiettivi di investimento.
D'altra parte il default dello Stato argentino era di là da venire, essendo sopravvenuto nel dicembre 2001. Pertanto non vi sono elementi da cui ricavare che sia nel 1997 sia nel 1999 che la conoscesse o avrebbe dovuto conoscere e comunicare CP_2 all'investitore notizie su quell'evoluzione negativa delle obbligazioni emesse da quello
Stato. D'altra parte al tempo dell'acquisto dei titoli in questione il rating delle obbligazioni Argentina era in categoria Ba3 secondo la scala ODs e BB secondo la scala Standard & OO, corrispondente ad un rischio accettabile, declassato in data 6 ottobre 1999 da ODs a B1 mentre quello di Standard & OO rimase invariato sino al 14 novembre 2000. Pertanto, nel 1997, epoca dell'acquisto delle obbligazioni pag. 30/41 Telecom Argentina e ad aprile 1999, epoca dell'acquisto delle obbligazioni Argentina
99/09, il debito della Repubblica Argentina non poteva dirsi allarmante ed il default non era prevedibile.
Quanto alle obbligazioni Telecom Argentina, più in radice, non vi è alcun elemento per ritenere che anche operatori economici specializzati ed appartenenti al settore in cui svolgono la loro attività, entro cui rientra quella di intermediazione mobiliare, quali sono le banche, potessero nel 1997 presagire il suo coinvolgimento nelle vicende della
Repubblica Argentina. Deve ulteriormente aggiungersi che nel 2003, sei anni prima della scadenza, il vendette, sia pure senza recuperare il capitale, i detti titoli e Parte_1 ciò dimostra che essi non erano ridotti a cosa senza alcun valore con la conseguenza che quindi non può ritenersi che si sia verificata la perdita del capitale lamentata difettando notizie sulle successive vicende del titolo. Ne deriva che non appaiono configurabili specifiche informazioni, conosciute o conoscibili da parte della le quali CP_2 avrebbero potuto influire sulle scelte del Parte_1
Con riferimento all'allegato conflitto di interessi, che incide - come si è in precedenza detto brevemente - non sulla validità dell'ordine e dell'acquisto bensì sul diverso piano delle obbligazioni nascenti contratto e può, pertanto, costituire fonte non di invalidità bensì di responsabilità per l'intermediario che non abbia informato il cliente della sussistenza del conflitto (Cass. 15 luglio 2021, n. 20251, Cass. 19 dicembre 2007, n.
26724 e n. 26725 già citate), si osserva poi che non è configurabile alcun conflitto di interessi poiché, pur trattandosi di vendite da parte della al cliente di titoli CP_2 presenti nel suo portafogli, come si ricava dalle comunicazioni di esecuzione, di per sé non dà luogo ad un conflitto di interessi da dichiarare al cliente in difetto di prova, gravante sul cliente, dell'esistenza in capo alla di un interesse diverso ed ulteriore CP_2 rispetto a quello tipico del rapporto di amministrazione, ricorrente per esempio ove l'intermediario appartenga al consorzio di collocamento del prodotto ovvero finanzi, in via diretta o per il tramite di società del gruppo, la società emittente. Al riguardo si segnala che i hanno fatto riferimento al notorio avuto riguardo Parte_5 all'appartenenza della CA ai consorzi di collocamento. Tuttavia la nozione del notorio non può trovare applicazione poiché le dette circostante non appartengono alla comune esperienza non rientrando, anche per la loro risalenza, nel novero dei fatti pag. 31/41 conosciuti da uomo di media cultura in un dato tempo e luogo (Cass. 22 maggio 2019,
n. 13715).
Le considerazioni che precedono, alla luce del contenuto del documento sopra riportato, conducono a valutare ininfluente e in definitiva non decisivo e grave l'inottemperanza agli obblighi informativi da parte della Non può conclusivamente essere accolta CP_2 la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento formulata avuto riguardi ai singoli ordini di acquisto delle obbligazioni Argentina 11,75% 99/09 USD e delle obbligazioni Telecom 8,875% 07 ITL non ravvisandosi la sussistenza di una condotta tale da giustificare u siffatto esito. In ogni caso non è configurabile un nesso di causa tra le perdite lamentate dal e i due investimenti esaminati sicché la domanda Parte_1 risarcitoria va giudicata infondata.
Va peraltro osservato, per un verso, che la vendita delle obbligazioni Telecom
Argentina oggetto di causa non consente l'esperibilità dell'azione di risoluzione costituendo un impedimento ai conseguenti effetti restitutori e, per altro verso, la vendita non permette di addebitare tout court alla la parziale perdita di capitale CP_2 lamentata. Del resto non risulta prospettata una diversa tipologia di danno se non la parziale perdita del capitale né constano in atti gli elementi per valutare la sussistenza di altro genere di pregiudizio.
Passando agli investimenti costituiti dagli acquisti delle obbligazioni WO 6,75%
98 EUR da parte del in data 18 aprile 2002, delle obbligazioni FI INTL Parte_1
7% 04 EUR da parte della in data 19 giugno 2003 in due tranche, delle Pt_2 obbligazioni Parmalat 5,50% 99/09 EUR e Parmalat Fin. 5,25% EUR da parte del rispettivamente in parte in data 11 novembre 2003 ed in parte in data 18 Parte_1 novembre 2003, si premette che tutti tali acquisti furono effettuati pochi mesi prima se non a ridosso di vicende che influirono sul valore dei titoli o sulla loro rimborsabilità.
Anche in tali casi la non ha provato di aver adempiuto agli obblighi su di essa CP_2 incombenti nascenti dal contratto di negoziazione. Inoltre, pur considerando le dichiarazioni rese dai coniugi in data 3 gennaio 2002 in relazione al Parte_5
Fondo Comune di Investimento IAM TOP DYNAMIC destinato ad investitori qualificati, a cui né il né la sono peraltro assimilabili (Cass. ord. 7 Parte_1 Pt_2 giugno 2023, n. 16041 stante il radicale difetto dei necessari requisiti professionali e di pag. 32/41 esperienza), nel cui ambito sia entrambi dichiararono “di essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, tra cui quelli in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. h) del Decreto del Ministro del Tesoro 29 maggio 1999 n. 228” ed ancora “opera correntemente in strumenti finanziari dal 1990 nell'ambito delle seguenti operazioni: AZIONARIO ITALIA E
ESTERO OBBLIGAZIONARIO PAESI EMERGENTI”, e in data 29 novembre 2002 ove, nell'ambito delle “INFORMAZIONI RILEVANTI AL FINE DELLA PRESTAZIONE DEI
SERVIZI DI INVESTIMENTO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LETTERA A) DEL
REGOLAMENTO APPROVATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 10943 IN DATA
30/09/97”, dichiararono di avere un'“ESPERIENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI IN
STRUMENTI FINANZIARI” “BUONA”, in una scala comprendente tre livelli (normale, buona, ottima), una situazione finanziaria “OLTRE 250.00 EURO”, ed obiettivi di investimento “PREVALENZA DI RIVALUTABILITA'”, ed infine propensione al rischio
“ALTA”, in una scala comprensiva di tre livelli (bassa, media, alta), costituenti le dichiarazioni più vicine agli acquisti ora in esame, deve porsi attenzione alla circostanza che essi ebbero luogo, come si è accennato, sostanzialmente a ridosso della collocazione delle emittenti in amministrazione straordinaria e consimili, come esposto dai nell'originario atto citazione. Parte_5
Ora, pur ad ammettere che si trattò di scelte non sollecitate e se pure Intesa BCI S.p.A. o non faceva parte delle banche incaricate del collocamento Controparte_1 secondo quanto da quest'ultima asserito, ciò non toglie che, quale l'intermediaria, avrebbe dovuto acquisire informazioni e comunicarle ai clienti in vista dell'acquisto dei titoli e, dato l'imminente tracollo delle emittenti, è ragionevole ritenere che per un'operatrice qualificata qual è una banca non sarebbe stato difficile acquisire informazioni sulla loro tenuta finanziaria alla luce della loro grave esposizione debitoria, tale da palesarsi in tutta la sua intensità in breve tempo. In tali ipotesi, a differenza di quanto si è ritenuto in precedenza, a fronte dell'elevato o persino elevatissimo rischio che l'emittente non trovasse una soluzione alla sua esposizione debitoria, anche un investitore proiettato verso investimenti fortemente speculativi avrebbe desistito. Tanto meno è ragionevole ritenere che il medesimo investitore (il o investitori appartenenti allo stesso nucleo familiare (il e la Parte_1 Parte_1
pag. 33/41 avrebbero concentrato in un arco temporale ridotto (tra l'aprile 2002 e il Pt_2 novembre 2003) risorse su emittenti fortemente esposte sotto il profilo finanziario.
E' opportuno segnalare che, come detto dalla S.C. (si veda in particolare Cass. 16 agosto 2023, n. 2023 in motivazione), dalla disciplina legislativa e regolamentare di settore si ricava che l'intermediario non può limitarsi a rendere possibile il trasferimento del titolo, sia cedendolo in contropartita diretta, sia acquistandolo sul mercato e rivendendolo poi all'investitore in attuazione di un mandato per conto altrui sia trasmettendo l'ordine di acquisto a chi lo offra sul mercato, ma è tenuto allo svolgimento di una precisa attività, funzionale al corretto apprezzamento, da parte dell'investitore, della natura e dei rischi delle singole operazioni. Secondo la S.C. la disciplina di settore attribuisce, infatti, all'intermediario il ruolo di ausiliario del cliente nella effettuazione delle scelte di investimento, da espletarsi prima dell'ordine ed anche successivamente in fase di sua esecuzione, ricadendo su di esso l'obbligo di dare non già esecuzione a qualsiasi disposizione di investimento ricevuta, quanto, piuttosto, di dare esecuzione a disposizioni di investimento su cui il proprio cliente sia stato adeguatamente informato.
Ed è grazie a detta ricostruzione che trova giustificazione il rimedio risolutorio nei confronti del singolo ordine.
La non ha peraltro addotto alcun elemento di valutazione atto a smentire il CP_2 ragionamento che precede, come avrebbe potuto fare dimostrando di aver acquisito informazioni che non destavano allarme o che nessuna informazione allarmante avrebbe potuto acquisire se si fosse attivata nel reperire informazioni.
Con riguardo alle obbligazioni emesse da FI ER SA va poi rimarcato che l'Offering circular (prodotta dalla prevedeva la vendita a investitori Pt_2 istituzionali. La ha sostenuto che, in quanto non appartenente al gruppo dei CP_2 collocatori dei titoli di debito, non era tenuta agli obblighi ed alle raccomandazioni della citata Offering Circular, è altrettanto indubitabile che essa conteneva uno specifico avviso che la nell'adempimento degli obblighi informativi derivanti dal contratto CP_2 di negoziazione avrebbe dovuto comunicare al cliente.
Quanto alla segnalazione di inadeguatezza fatta dalla concernente l'acquisto di CP_2 obbligazioni WO, si segnala che essa riguardava il solo aspetto della dimensione pag. 34/41 sicché la conferma dell'acquisto data dal non consente di superare l'omessa Parte_1 informazione sulla qualità dell'emittente.
Va poi ricordato che nel caso delle obbligazioni in esame i , sin Parte_5 dall'atto di citazione originario, prospettarono il conflitto di interessi derivante dal fatto che la vendette loro titoli di cui era in possesso e dei quali intendeva liberarsi;
nel CP_2 presente giudizio hanno poi sostenuto la derivazione del conflitto di interessi in ragione dell'appartenenza di AB SIM S.p.A., che aveva curato la negoziazione delle obbligazioni WO e FI, al La ha contestato la tardività CP_9 CP_2 di tale ultima allegazione e per il resto ha affermato di aver acquistato le obbligazioni
WO e FI in nome e per conto delle controparti e di non aver attinto a titoli che deteneva. Della inconfigurabilità di un conflitto di interessi per il sol fatto che i titoli vengano trasferiti direttamente dall'intermediario al cliente oppure vengano acquistati per suo conto, come avvenuto nel caso di specie secondo quanto emerge dalle comunicazioni di esecuzione degli ordini, si è già detto. Quanto al conflitto generato dall'appartenenza di AB SIM S.p.A. al nelle appena menzionate CP_9 comunicazioni di esecuzione si legge che i ridetti titoli erano stati acquistati “AL
MERCATO DI CABOTO – TELEMATICO SU CUI E' NEGOZIATO IL TITOLO”. Tuttavia da qui a costruire un'ipotesi di conflitto di interessi mancano passaggi intermedi che non possono considerarsi rientranti nel notorio, tra cui la relazione tra Controparte_1
e AB SIM S.p.A. al tempo degli investimenti e in relazione ad essi.
[...]
I coniugi hanno poi prospettato nel presente giudizio un'altra Parte_5 ragione di conflitto di interessi con riguardo alle obbligazioni Parmalat avuto riguardo al ruolo svolto dalla società di gestione del risparmio Nextra, anch'essa appartenente in tesi al ma in tal caso non solo la ragione di conflitto è nuova ma è del CP_9 tutto nuovo ed in verità solo accennato anche il presupposto fattuale. Pertanto, più ragioni conducono ad escludere che possa tenersi conto della doglianza.
Riassumendo: con riguardo ai titoli in esame va ravvisato l'inadempimento agli obblighi informativi gravante sulla CP_2
Tanto accertato con riferimento sia alle obbligazioni WO, sia alle obbligazioni
FI, sia alle obbligazioni Parmalat, si rileva che il e la hanno Parte_1 Pt_2 dichiarato di aver venduto nel 2006 tali ultimi titoli ricavando la somma di euro pag. 35/41 16.820,97. Richiamando quanto in precedenza valutato con riguardo alle obbligazioni
Telecom Argentina, ciò - oltre a costituire un ostacolo alla risoluzione dell'acquisto - dimostra che le obbligazioni Parmalat avevano conservato un valore patrimoniale, coerentemente con la circostanza che per Parmalat S.p.A. furono avviati l'amministrazione straordinaria e successivamente un piano di risanamento, sicché non può dirsi che si sia attuato il rischio del mancato rimborso, tanto più le obbligazioni
Parmalat 5,50% 99/09 EUR avevano scadenza successiva alla vendita mentre delle
Obbligazioni Parmalat Fin. 5,25% EUR non si evince dagli atti quale fosse la relativa scadenza. Non può, pertanto, escludersi che non si sia verificato il mancato rimborso o, comunque, non vi è prova che si sia verificata la perdita del capitale nell'entità lamentata dai che dunque non può costituire voce risarcibile. Parte_5
Diversamente per le obbligazioni Wordldcom 6,755 08 EUR e FI INTL 7% 04
EUR, delle quali non vi è prova di vendita da parte dei detentori, deve, per un verso, pronunciarsi la risoluzione dei singoli acquisti a fronte dell'inadempimento della CA dei suoi obblighi informativi, dovendosi per il resto escludere la risoluzione dei contratti di negoziazione per le ragioni sopra esposte con riferimento alle obbligazioni Argentina
11% 96/03. Inoltre, deve ritenersi verificato il rischio del mancato recupero del capitale investito, quanto alle prime poiché il forte indebitamento di WO Inc. sfociò nella presentazione nel luglio 2002 della domanda di bancarotta e l'ingresso in Chapter 11, una sorta di amministrazione controllata da cui la società era uscita il 20 aprile 2004 con il nome di ma tanto non si è tradotto in rimborsi a favore degli obbligazionisti CP_6 italiani per la mancanza delle necessarie autorizzazioni della Consob, come esposto e spiegato dai e non contestato dalla FI S.p.A. a Parte_5 CP_17 partire dal 6 maggio 2004 fu sottoposta ad amministrazione straordinaria ai sensi del d.l.
n. 347/2003, conv. con modificazioni in l. n. 39/2004 (c.d. legge Marzano), nel cui ambito l'1 dicembre 2004 il commissario straordinario designato comunicò che la emittente non sarebbe stata in grado di onorare l'impegno in scadenza ed aveva indirizzato e che quanto prima sarebbe stata resa nota la sottoposizione ad amministrazione straordinaria anche di FI ER S.A., come esposto e spiegato dai e non contestato dalla Anche per esse, Parte_5 CP_2
pag. 36/41 considerata peraltro la scadenza ravvicinata delle obbligazioni rispetto al tracollo di
FI S.p.A. e del gruppo, deve ritenersi che si sia verificata la perdita del capitale.
Tanto premesso, a seguito della pronunzia di risoluzione, gli investitori hanno diritto a recuperare l'importo degli investimenti. Va, però, considerato che il e la Parte_1 hanno chiesto il risarcimento del danno correlato, oltre che alla perdita del Pt_2 capitale investito, anche alla sua indisponibilità nonché infruttuosità avendo essi chiesto rivalutazione ed interessi a far tempo dagli esborsi.
La pretesa può trovare accoglimento nei termini che si passano ad esporre.
In difetto di allegazione e prova di impieghi maggiormente redditizi, tale voce di danno va quantificata nella rivalutazione monetaria secondo indici istat calcolata sino alla deliberazione della presente sentenza sulle somme investite a far tempo dalla verificazione del rischio del mancato rimborso coincidente: - per le obbligazioni
Argentina 11% 96/03 con il mancato pagamento, in data 3 gennaio 2002, della cedola relativa ad una emissione obbligazionaria da parte della Repubblica Argentina che pose la stessa in situazione di insolvenza, atteso che in precedenza esse avevano fruttato il rendimento previsto dal titolo;
- quanto alle obbligazioni WO 6,75% 08 EUR con il luglio 2002, quando per WO Inc. fu dichiarata la bancarotta;
- quanto alle obbligazioni FI INTL 7% 04 EUR con il 6 maggio 2004 con l'ingresso in amministrazione straordinaria che determinò la sospensione dei pagamenti.
Ne derivano le seguenti somme: euro 7.926,72 in relazione alle obbligazioni Argentina
11% 96/03 (somma investita pari ad euro 5.177,48 rivalutata a far tempo dal 3 gennaio
2002 ad oggi), euro 27.382,64 (somma investita pari ad euro 18.110,21 rivalutata dal 31 luglio 2002 - non essendo nota il giorno specifico di luglio in cui sopraggiunse la dichiarazione di bancarotta - ad oggi) per le obbligazioni WO 6.75% 08 EUR, euro 35.133,62 per le obbligazioni FI INTL 7% EUR, euro 35.133,62 (somma investita pari ad euro 24.230,08 rivalutata a far tempo dal 6 maggio 2004 ad oggi).
Sulle somme così calcolate si ritiene di non riconoscere i chiesti interessi. Al riguardo si osserva che, secondo gli ultimi condivisibili approdi della S.C., la liquidazione in valori attuali dell'importo dovuto può non reintegrare pienamente il creditore il quale deve essere posto nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo, ma in tal caso è onere del creditore allegare e provare, anche in pag. 37/41 base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, ovvero quella liquidata in moneta attuale, sia inferiore rispetto a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della presente sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, effetto che dipende in principalità dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue che non vi è alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi, c.d. compensativi, costituenti una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore (si vedano da ultimo Cass. 10 marzo 2025, n. 6351 e a ritroso in via non esaustiva Cass. 5 luglio 2023, n. 19063, Cass. ord. 26 novembre 2021 n.
36878, Cass. ord. 13 luglio 2018 n. 18564, Cass. 8 novembre 2016, n. 22607, Cass. 12 febbraio 2008, n. 3268, Cass. 25 agosto 2003, n. 12452). Nel caso di specie la domanda non è stata corredata dalla necessaria allegazione e dalla prova del danno da ritardo sicché la pretesa formulata non è accoglibile.
Resta da esaminare la domanda riconvenzionale formulata dalla CP_2
Alla richiesta di restituzione dei titoli quale effetto restitutorio della pronuncia di risoluzione delle operazioni di acquisto non può darsi seguito poiché la pretesa ha ad oggetto obbligazioni ormai scadute e non rimborsate e comunque di alcun valore.
Quanto alla richiesta di restituzione delle cedole riscosse, sarebbe stato onere della dimostrarne an e quantum mentre invece essa si è limitata ad invocare una c.t.u. CP_2 senza neppure indicare le fonti da cui ricavare i dati necessari, c.t.u. che pertanto appare finalizzata a colmare una lacuna probatoria. Del resto, il danno patito dai clienti è stato calcolato per le obbligazioni 11% Argentina 96/93 ITL mediante rivalutazione del capitale investito e andato perso solo a far tempo dal 3 gennaio 2002 proprio perché per il tempo precedente il detentore in buona fede dei titoli, ne aveva percepito le Parte_1 cedole. Nei casi delle obbligazioni WO 6,75% 98 EUR e FI INTL 7% 04, la dichiarazione di bancarotta nel primo caso e dell'ingresso in Chapter 11 della emittente e la collocazione in amministrazione straordinaria di Finemek S.p.A., che garantiva le obbligazioni di FI ER S.A., a ridosso degli acquisti fa presumere che alcuna cedola fu incassata dal e dalla Parte_1 Pt_2
pag. 38/41 Conclusivamente, all'esito del presente giudizio di rinvio e in base alle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento delle domande proposte da Parte_1
e da deve pronunciarsi la risoluzione ∙ dell'acquisto del 16 Parte_2 ottobre 1996 – effettuato da - avente ad oggetto le obbligazioni Parte_1
Argentina 11% 96/2003 ITL, ∙ dell'acquisto del 18 aprile 20022 – effettuato da
– avente ad oggetto le obbligazioni Wordlcom 6,75% 08 EUR ed Parte_1 infine ∙ dell'acquisto del 19 giugno 2003 – effettuato da - delle Parte_2 obbligazioni FI INTL 7% 04 EUR.
Inoltre, tenuto conto della riferibilità degli acquisti o al o alla Parte_1 Pt_2 [...] va condannata al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 35.309,36 (euro 7.926,72 + euro 27.382,64) ed in favore di
[...] della somma di euro 35.133,62, oltre interessi al tasso previsto Parte_2 dall'art. 1284, co. 1, c.c. dalla data della presente sentenza (da intendersi riferita alla data della deliberazione) al saldo mentre va rigettata ogni latra domanda proposta dai predetti e Parte_1 Pt_2
Infine, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla CP_2
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che costituisce principio acquisito in giurisprudenza quello secondo cui il giudice del rinvio è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio in base all'esito definitivo e globale della vicenda processuale e non invece con riguardo all'esito di ciascun grado o di ciascuna fase (Cass. ord. 8 novembre 2022, n. 32906, Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289, Cass. 7 febbraio 2007, n. 2634).
Tanto puntualizzato, l'esito complessivo della controversia definitosi con l'accoglimento parziale delle domande formulate da e Parte_1 [...]
e con il rigetto della domanda riconvenzionale giustificano la Parte_2 compensazione di un terzo delle spese di lite mentre vanno posti a carico della i CP_2 residui due terzi delle spese medesime, liquidate per l'intero in dispositivo in applicazione delle tariffe professionali via via vigenti e tenuto conto delle attività espletate nonché del valore dichiarato della controversia ed infine di anticipazioni ed esborsi documentati.
pag. 39/41
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica civile, quale giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
22916/2022 del 21 luglio 2022, definitivamente decidendo a seguito di atto di citazione in riassunzione proposto da e e nel Parte_1 Parte_2 contraddittorio con così provvede: Controparte_1 in accoglimento per quanto di ragione delle domande proposte dagli attori in riassunzione, pronuncia la risoluzione dell'acquisto del 16 ottobre 1996 – effettuato da
- avente ad oggetto le obbligazioni Argentina 11% 96/2003 ITL, Parte_1 dell'acquisto del 18 aprile 20022 – effettuato da – avente ad Parte_1 oggetto le obbligazioni Wordlcom 6,75% 08 EUR ed infine dell'acquisto del 19 giugno
2003 – effettuato da – avente ad oggetto le obbligazioni FI Parte_2
INTL 7% 04 EUR;
condanna al pagamento in favore di per le
Controparte_1 Parte_1 ragioni di cui in motivazione, della somma di euro 35.309,36, oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. a far tempo dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna al pagamento in favore di , per
Controparte_1 Parte_2 le causali di cui in motivazione, della somma di euro 35.133,62, oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. a far tempo dalla presente sentenza al saldo;
rigetta ogni altra domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 rigetta la domanda riconvenzionale proposta da
Controparte_1 dichiara compensato tra le parti un terzo delle spese di lite riguardanti i diversi gradi e le diverse fasi e condanna a rifondere in favore di
Controparte_1 Parte_1
e di i residui due terzi delle spese del giudizio di
[...] Parte_2 primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di cassazione nonché della presente fase di rinvio, liquidate per l'intero come segue: euro 4.000,00 per onorari ed euro 1.419,00 per diritti, oltre spese generali nella percentuale del 12,50%, i.v.a. e c.p.a. quanto al giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di
Taranto iscritto al n. 5278/2008 R.G.;
pag. 40/41 euro 558,00 per anticipazioni ed euro 9.900,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., quanto al giudizio di appello svoltosi innanzi alla Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto iscritto al n.
329/2016 R.G.; euro 60,48 per anticipazioni ed euro 7.290,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., per il giudizio svoltosi dinanzi alla
Corte di Cassazione iscritto al n. 22916/2022 R.G.; euro 786,00 per anticipazioni ed euro 14.317,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., quanto alla presente fase di rinvio.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 41/41
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 102/2023 R.G. promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ), rappr. e dif. dall'Avv. Parte_2 C.F._2
Vincenzo Cancrini
ATTORI IN RIASSUNZIONE contro n. iscrizione nel registro delle imprese ufficio di Torino Controparte_1
e c.f. – p.iva ), rappr. e dif. da Avv. Giuseppe Miccolis P.IVA_1 P.IVA_2
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato e più in dettaglio rispettivamente come atto di citazione in riassunzione e comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 30 settembre 2008 Parte_1
e convenivano dinanzi al
[...] Parte_2 Controparte_1
Tribunale di Taranto formulando nei suoi confronti le domande di seguito riportate:
“1) ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità della convenuta per la CP_2 reiterata violazione dell'art. 21, comma 1, D. Lgs. 58/1998; dell'art. 28, comma 2, e dell'art. 29, comma 3, del Regolamento Consob n. 11522 del 1.7.1998; nonché degli artt. 21, lett. a) e b), D. Lgs. N. 58/98 e 28 del Regolamento attuativo Consob n. 11522/98; nonché, dell'art. 26, comma 1. lett. a), e artt. 27 art 28 del art. 29
Regolamento Consob n. 11522/98; nonché, dell'art. 96, comma 3, del Regolamento stesso;
2) ACCERTARE e DICHIARARE la responsabilità della convenuta nei CP_2 confronti dell'attore per inadempimento contrattuale;
nonché, per violazione del disposto degli artt. 1175, 1176, 1362, 1394 e 1395 c.c.; nonché, per violazione del disposto degli artt. 1337 e 1338 c.c.; 3) DICHIARARE la nullità di tutte le operazioni di investimento, effettuate dagli attori con la CA convenuta, per violazione dell'art.21, comma 1, D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 28, comma 2, del Regolamento attuativo Consob
n. 11522 del 1.7.1998; nonché, dell' art. 29, comma 3, del Regolamento Consob n.
11522 del 1.7.1998; nonché degli artt. 21, lett. a) e b), D. Lgs. n. 58/98 e 28 del
Regolamento attuativo Consob n. 11522/98; nonché, dell'art. 26, comma 1. lett. a), e artt. 27 art. 28 dell'art.29 Regolamento Consob n. 11522/98; nonché, dell'art. 96, comma 3, del Regolamento stesso;
4) DICHIARARE risolti tutti i contratti di investimento, stipulati dagli attori che la CA convenuta, per violazione dell'art. 21, comma 1, D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 28, comma 2, del Regolamento attuativo Consob
n. 11522 del 1.7.1998; nonché, dell'art.29, comma 3, del Regolamento Consob n. 11522 del 1.7.1998; nonché degli artt. 21, lett. a) e b), D. Lgs. n. 58/98 e 28 del Regolamento attuativo Consob n. 11522/98; nonché, dell'art. 26, comma 1. lett. a), e artt. 27 art. 28 dell'art. 29 Regolamento Consob n. 11522/98; nonché, dell'art. 96, comma 3, del
Regolamento stesso;
5) IN SUBORDINE, pronunciare l'annullamento dei suddetti contratti, ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c., stante il conflitto d'interesse meglio specificato in premesse;
nonché per violazione degli art. 1337, 1362 e 1375 c.c.; 6)
ACCERTARE e DICHIARARE che il consenso, espresso dagli attori alla stipula dei suddetti contratti di investimento, fu dato per errore essenziale, conosciuto dalla CA convenuta, nonché carpito con dolo determinante, e per l'effetto ANNULLARE tutti i contratti stessi ex artt. 1427, 1428, 1429 e 1439 c.c.; 7) IN OGNI CASO, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 tempore, alla restituzione in favore dell'attore di euro 103.215,62 (euro 114.201,69 + euro 5.834,90, per perdita maturata sulle obbligazioni Telecom Argentina- 16.820,97 per ricavo vendita bond Parmalat nel 2006), ossia di quanto dagli stessi investito, come emerge per tabulas e come sarà accertato in corso di causa, oltre all'importo pag. 2/41 corrispondente agli interessi legali maturati dal dì del dovuto (cioè dalla data dell'esborso dell'attore), attesa la natura dolosa delle operazioni o, in subordine, dalla data della domanda, a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., al saldo e rivalutazione monetaria;
8) IN ULTERIORE SUBORDINE, dichiarare tenuta e condannare la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2 al risarcimento dei danni patiti e patiendi dagli attori a causa dei fatti meglio specificati in premesse. Danni ammontanti ad euro 103.215,62 ( euro 114.201,69 + euro 5.834,90, per perdita maturata sulle obbligazioni Telecom Argentina – 16.820,97 per ricavo vendita bond Parmalat nel 2006), salvo quella maggiore o minore somma che risultasse in corso di causa, oltre agli interessi legali maturati dal dì del dovuto
(cioè dalla data dell'esborso dell'attore), attesa la natura dolosa dell'operazione o, in subordine, dalla data della domanda, a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., al saldo e rivalutazione monetaria, nonché spese del giudizio;
9) IN ULTERIORE
SUBORDINE, condannare la convenuta, in persona del suo legale CP_2 rappresentante pro tempore, a risarcire i danni esistenziali, subiti e subendi dagli attori, nonché dalla famiglia di essi, a seguito delle pressioni e sollecitazioni, esercitate dai funzionari proponenti le operazioni di investimento per cui è causa, affinché fossero sottoscritte le operazioni stesse;
nonché a seguito delle perdite economiche subite, che ledono lo stile di vita e l'immagine degli attori e della loro famiglia;
10) Condannare la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_2 di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Essi premettevano di avere intrattenuto diversi rapporti fin dal 1990 con le Filiali di
Taranto, Lecce e Grottaglie dell'ex poi Controparte_3 CP_4
e di seguito [a cui ci si riferirà d'ora in avanti come
[...] Controparte_1 salvo utilizzo della denominazione specifica], e in particolare: il conto corrente n. CP_2
291527/28 e il deposito e negoziazione titoli n. 26774220207- N.D.G. n. 4305870; sostenevano che, stante la piena fiducia riposta nella CA, i suoi funzionari (in particolare: per le obbligazioni Argentina, Persona_1 Persona_2 per le obbligazioni WO e per le obbligazioni FI e Persona_3
Parmalat) li avevano indotti ad acquistare nel corso degli anni 1996, 1999, 2002, 2003, rischiosissime obbligazioni Argentina, WO, Parmalat e FI, non onorate alla pag. 3/41 scadenza e sempre presentate come investimenti, oltre che molto remunerativi, anche sicurissimi sul presupposto che “uno Stato sovrano non può fallire” oppure che “è impossibile che la Parmalat fallisca”; più in dettaglio in data 16 ottobre 1996 i deducenti, su proposta del dipendente della avevano impartito l'ordine di acquisto, in contropartita Parte_3 diretta costituente modalità non comune per gli intermediari finanziari, tenuti agli obblighi previsti dal t.u.f., poiché consente di vendere strumenti finanziaria da essi stessi direttamente acquistati traendone un rendimento dato dalla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita dai medesimi fissato ciò che genera una situazione di conflitto di interessi - di un titolo non ancora emesso, e quindi in grey market e fuori dei mercati regolamentati, denominato Argentina 11 96/03 ITL, codice 9000869 al prezzo di lire 100,25 per un importo di lire 10.025,000 (euro 5.177,48), consacrato nel fissato bollato 35.108 del 16 ottobre 1996 con godimento 5 novembre 1996 - di cui la CP_2 era notoriamente collocatrice - presentato come un buon investimento adatto alle esigenze di accantonamento e rendimento garantito;
in data 19 maggio 1997 era stato loro “propinato” avevano acquistato un altro prodotto trash e cioè le obbligazioni Telecom Argentina 8,875/07 ITL, codice ISIN
XS00766689024, con godimento dal 30 maggio 1997, per un valore nominale di lire
24.970.000 (euro 12.895,93), al prezzo di lire 99,85000, come da fissato bollato n.
24.525, prodotto collocato anche in questo caso in fase di c.d. grey market, ossia prima dell'emissione, titoli che il aveva fortunatamente venduto il 9 maggio 2003 al Parte_1 prezzo di euro 6.222,38, con un perdita secca di euro 5.834,90; in data 6 aprile 1999 con godimento dal 7 aprile 1999 avevano acquistato, sempre su proposta del e in collocamento e contropartita diretta, altre obbligazioni della Per_1
Repubblica Argentina, denominate Argentina 11,75% 99/09 USD, al prezzo di lire
98,90 per un controvalore di lire 35.446.830 (euro 18.306,76), come da fissato bollato n.
12.729, in collocamento e in contropartita diretta;
in data 18 aprile 2002 la “piazzò” attraverso il dipendente della CA CP_2
Mastrolonardo, le “famigerate” obbligazioni WO 6.75%, con valuta 23 aprile
2002, al prezzo di lire 84,99200 per un totale di lire 35.066.256 (euro 18.110,21);
pag. 4/41 in data 19 giugno 2003 la CA, per il tramite del dipendente , Persona_3 vendette loro due tranche di “famigerate” obbligazioni FI INTL 7% - 04 EUR, al prezzo di euro 94,49320, con valuta 24 giugno 2003, per un controvalore di euro
3.879,62 e di euro 20.350,46; infine, in data 11 novembre 2003, su sollecitazione del , a dire del quale Per_3 costituivano un “investimento a rischio zero” nel corso di una telefonata in vivavoce a cui presenziò cliente del dott. i deducenti acquistarono in Parte_4 Parte_1 data 11 novembre 2003 le obbligazioni Parmalat 5,50% 99/09 EUR, al prezzo di euro
94.33280 per un controvalore di euro 24.089,53, e in data 18 novembre 2003 le obbligazioni Parmalat Fin. 5,25% EUR, al prezzo di euro 96,96180 per un controvalore di euro 25.316,67, vendute nel 2006 con un ricavo complessivo di euro 16.820,97 (euro
8.561,61 realizzati dal ed euro 8.259,36 realizzati dalla;
Parte_1 Pt_2 tanto esposto in fatto, lamentavano un depauperamento economico complessivo di euro
103,215,63 di cui euro 103.215,62 (euro 114.201,69 + euro 5.834,90 per perdita maturata sulle obbligazioni Telecom Argentina, da cui andavano detratti euro 16.820,97 per ricavo vendita obbligazioni Parmalat nel 2006 ma il aggiungeva che in Parte_1 questa maniera era stato vanificato il suo obiettivo di realizzare un cospicuo guadagno per poter vivere di rendita in vista della cessazione dell'attività professionale, tanto più considerato il deficit visivo ed il sordomutismo da cui era affetto, patologie per le quali era stato accertata la sua condizione di invalidità civile mentre la faceva Pt_2 presente che in data 28 gennaio 2002, a causa di uno 'shock settico', era finita in rianimazione presso l'Ospedale SS. Annunziata di Taranto;
con riferimento a ciascuna tipologia dei titoli su indicati e a ciascun emittente esponevano la storia, culminata: ∙ quanto alla Repubblica Argentina il 3 gennaio 2002 nel mancato pagamento della cedola relativa ad una emissione obbligazionaria da parte della Repubblica Argentina che aveva posto la stessa in situazione di insolvenza;
∙ quanto a nella sospensione, nella prima metà dell'anno 2002, Controparte_5 dei pagamenti di importi in linea capitale e degli interessi sui prestiti obbligazionari della società; nella presentazione nel luglio 2002 della domanda di bancarotta da parte del gigante statunitense WO Inc., che ne determinò l'entrata in Chapter 11, una sorta di amministrazione controllata da cui la società era uscita il 20 aprile 2004 con il pag. 5/41 nome di ma, mentre i creditori Usa avevano nel tempo ricevuto una parte dei CP_6 propri crediti, la Consob non aveva autorizzato l'offerta pubblica di scambio in Italia per la quota parte di 1.200 milioni di dollari per le obbligazioni poiché l'offerta non era mai stata comunicata ufficialmente;
∙ nella sottoposizione di FI S.p.A. e delle altre società del gruppo, a partire dal 6 maggio 2004, ad amministrazione straordinaria ai sensi del d.l. n. 347/2003 conv. con modificazioni in l. n. 39/2004 (c.d. legge Marzano), nel cui ambito l'1 dicembre 2004 il commissario straordinario designato comunicava che l'emittente non sarebbe stata in grado di onorare l'impegno in scadenza e che quanto prima sarebbe stata resa nota la sottoposizione ad amministrazione straordinaria anche di FI ER S.A.; ∙ nel tracollo di Parmalat S.p.A. nel dicembre 2003 con il conseguente inadempimento a catena delle obbligazioni;
lamentavano che erano stati loro venduti dalla senza rispettare le regole di CP_2 cautela e gli obblighi informativi posti dalla normativa di settore o in conflitto di interesse, in violazione delle disposizioni dettate dal t.u.f. e dal regolamento attuativo emanato dalla Consob;
formulavano quindi le conclusioni sopra riportate, unitamente a richieste istruttorie consistenti in un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione contrattuale in originale concernente le operazioni di investimento ed in particolare gli ordini di acquisto, l'interrogatorio libero del sulle modalità con cui la CA aveva Parte_1 sollecitato l'acquisto dei titoli, prova testimoniale con sulle Parte_4 rassicurazioni fornite al dal dipendente al fine di Parte_1 Persona_3 indurlo all'acquisto delle obbligazioni Parmalat presentato come un investimento sicuro;
l'interpello del legale rappresentante della sulla circostanza che essa CP_2 aveva collocato presso i deducenti le obbligazioni oggetto di causa senza avvisarli che si trattava di titoli non ancora emessi, rischiosi ed inadeguati alla loro propensione al rischio acquisita solo nel 2002 nonché sulla circostanza di aver venduto ai propri clienti le obbligazioni oggetto di causa senza comunicare l'opportunità di disinvestire i predetti titoli ovvero che le condizioni economiche del Paese emittente stavano peggiorando;
disporsi c.t.u. calligrafica volta ad accertare che le schede informative-clienti non era erano state compilate dal non in grado di leggere i carattere minuscoli delle Parte_1 schede a causa del deficit visivo, c.t.u. volta ad accertare se, al tempo degli ordini di pag. 6/41 acquisto, la CA conoscesse o avrebbe dovuto conoscere, usando la diligenza imposta dalla normativa di settore, la rischiosità delle obbligazioni negoziate e se fosse obiettivamente prevedibile quanto poi accaduto alle obbligazioni;
c.t.u. volta a verificare il rispetto delle prescrizioni di legge e regolamentari in materia sia nella fase prenegoziale sia nella fase della conclusioni del contratto;
il prezzo effettivo a cui la aveva collocato le obbligazioni presso i deducenti ed il margine di lucro CP_2 realizzato;
infine giuramento suppletorio.
Con comparsa di costituzione notificata il 28 novembre 2007 si costituiva
[...] eccependo la nullità della citazione per indeterminatezza dei fatti Controparte_1 costitutivi posti a fondamento delle alternative domande;
nel merito, contestava l'impianto difensivo dell'atto di citazione sia in punto di fatto, per le numerose omissioni e reticenze nella ricostruzione dei rapporti intercorsi tra gli attori e la CA, sia in punto di diritto, evidenziando la manifesta infondatezza e il carattere seriale delle argomentazioni avversarie;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento di una delle domande di restituzione o risarcitoria formulate dagli attori, ne chiedeva la condanna, in via riconvenzionale, alla restituzione delle cedole di interessi percepite in corso di rapporto su tutte le obbligazioni de quibus, ed inoltre delle obbligazioni tutt'ora intestate ai clienti;
in via istruttoria, si opponeva alle avverse richieste e chiedeva ammettersi la prova testimoniale tramite i dipendenti coinvolti dalle operazioni di investimento indicate nella citazione, l'interrogatorio formale dei due attori, e inoltre c.t.u. tecnica volta a quantificare l'attuale valore delle obbligazioni possedute dai due coniugi e l'ammontare delle cedole riscosse in corso di rapporto;
depositava, inoltre, in copia copiosa documentazione contrattuale, composta - tra l'altro
- dai contratti di negoziazione, dal contratto di mandato, dal documento sui rischi generali dell'investimento, dalla scheda di profilatura del rischio dei clienti.
In data 23 dicembre 2008 gli attori notificavano la memoria di replica ex art. 6 d.lgs.
5/03, nella quale ribadivano il contenuto delle difese articolate nella citazione;
in via istruttoria reiteravano le richieste formulate nell'atto di citazione e si opponevano alle richieste istruttorie della convenuta, eccependo la pretesa incapacità a testimoniare dei dipendenti della CA.
pag. 7/41 notificava la memoria di replica ex art. 7 d.lgs. 5/03, ribadendo Controparte_1
l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, rilevando la novità e inammissibilità della eccezione/domanda nuova formulata dagli attori alla pag. 12 della memoria difensiva del 23 dicembre 2008 e dichiarando di non accettare su di essa alcun contraddittorio;
rimarcava che gli attori non avevano contestato i documenti esibiti dalla convenuta con la comparsa di costituzione, il che valeva a rendere pacifici i fatti che i documenti andavano a dimostrare;
si opponeva a tutte le avverse richieste istruttorie in quanto inammissibili o irrilevanti ai fini del decidere;
contestava l'eccezione in ordine alla incapacità a testimoniare dei suoi dipendenti, richiamando il consolidato orientamento espresso in proposito dalla Corte di Cassazione;
depositava ulteriore documentazione
(allegata ai numeri 1, 2, 3 e 4 della medesima memoria), e, in particolare, gli estratti del
Deposito Amministrato n. 2271218 Bci S.p.A. dal 2000 al 2003, gli estratti del CP_1
Contr Deposito Amministrato 1004157 dall'1 gennaio 1996 al 2001, la copia degli ordini di acquisto dei titoli contestati, con relativi verbali di trascrizione delle obbligazioni, e un prospetto dei saldi giornalieri di portafoglio obbligazioni FI e
WO; confermava le sue richieste istruttorie.
In data 26 gennaio 2009 gli attori notificavano l'istanza di fissazione di udienza, nella quale puntualizzavano alcuni aspetti delle proprie difese, per il resto ribadendo le richieste di merito e istruttorie già formulate nei precedenti scritti difensivi;
formulavano una nuova richiesta istruttoria con cui chiedevano ammettersi prova diretta e contraria a mezzo i testimoni indicati dalla su tutte le circostanze dedotte dalla CP_2 convenuta e su altre posizioni articolate in particolare vertenti sulla telefonata effettuata da al in data 11 novembre 2003 per sollecitarlo Persona_3 Parte_1 all'acquisto delle azioni Parmalat definendole un “investimento a rischio zero”, sulla collocazione delle obbligazioni Argentina senza avvisare i deducenti che si trattava di titoli non ancora emessi, rischiosi ed inadeguati alla loro propensione al rischio, acquisita solo nel 2002, sulla vendita delle obbligazioni Parmalat poco prima del default.
In data 29 gennaio 2009 depositava la nota ex art. 10 d.lgs. n. Controparte_1
5/2003, eccependo la tardività e inammissibilità tanto delle precisazioni difensive quanto della nuova richiesta istruttoria formulate dagli attori nella istanza di fissazione pag. 8/41 di udienza, sulle quali dichiarava di non accettare il contraddittorio;
nel merito, reiterava tutte le richieste, di merito e istruttorie, già formulate nei propri precedenti scritti difensivi.
Con decreto di fissazione di udienza depositato in Cancelleria il 25 marzo 2009, il giudice relatore designato, ritenendo la causa matura per la decisione allo stato degli atti, fissava per la discussione l'udienza collegiale invitando le parti a depositare entro giorni 5 prima dell'udienza le comparse conclusionali.
Riservata la decisione, il Tribunale adito - con sentenza n.104 depositata il 19 gennaio
2010 - rigettava tutte le domande proposte dagli attori, condannandoli al pagamento delle spese processuali in favore della CA convenuta.
***
Avverso la predetta sentenza e Parte_1 Parte_2 proponevano appello chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via principale, ACCERTARE e DICHIARARE la nullità, ex artt. 1418, 1325, n. 3, 1346 c.c., del contratto di acquisto delle seguenti obbligazioni: “Argentina 11 96/03 ITL” per
l'importo di Lire 10.025.000, di cui al fissato bollato n. 35.108 del 16/10/96; “Telecom
Argentina 8,875 % 07 ITL” per l'importo di Lire 24.970.000 di cui al fissato bollato n.
24.525 del 19/05/97, successivamente rinvenuto al prezzo di Euro 6.222,38 in data
9/05/03; “Argentina 11,75 % 99/09 USD” per l'importo di Lire 35.446.830 di cui al fissato bollato n. 12.729 del 7/04/99, per illiceità dell'oggetto nella vendita in grey market, e per l'effetto CONDANNARE la banca appellata alla restituzione in favore degli appellanti delle somme interamente investite (al netto della somma ricavata dalla vendita delle obbligazioni Telecom Argentina) pari a Euro 30.157,79, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del rispettivo acquisto fino all'effettivo soddisfo;
2) ancora, in via principale, ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ex art.
23 D. Lgs. N. 58/98, per difetto di forma scritta ab sustantiam, del contratto di negoziazione intestato alla sig.ra con conseguente nullità di Parte_2 tutti gli investimenti stipulati a suo nome fino alla data del 29/11/02 (obbligazioni
“Argentina 11 96/03 ITL” per l'importo di Lire 10.025.000, di cui al fissato bollato n.
35.108 del 16/10/96; obbligazioni “Telecom Argentina 8,875% 07 ITL” per l'importo di Lire 24.970.000 di cui al fissato bollato n. 24.525 del 19/05/97, successivamente pag. 9/41 rinvenuto al prezzo di Euro 6.222,38 in data 9/05/03; obbligazioni “Argentina 11,75%
99/09 USD” per l'importo di Lire 35.446.830 di cui al fissato bollato n.12.729 del
7/04/99; obbligazioni “WO 6,75% 08 EUR” per l'importo di lire 35.066.256 del
18/04/02), e per l'effetto CONDANNARE la banca appellata a restituire alla sig.ra la metà delle somme investite (al netto della somma ricavata dalla vendita Pt_2 delle obbligazioni Telecom Argentina), pari a complessivi Euro 24.134,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle rispettive date di investimento fino al soddisfo;
3) In via subordinata, PRONUNCIARE l'annullamento di tutti i contratti di investimento dedotti in lite per dolo determinante ex art. 1439 c.c.; 4) Ancora in via subordinata, PRONUNCIARE l'annullamento dei contratti di investimento in obbligazioni “FI INTL 7% 04 EUR” per l'importo di Euro 3.879,62 e di Euro
20.350,46 (operazioni entrambe effettuate il 19/06/03), obbligazioni “Parmalat 5,50%
99/09 EUR” per l'importo di Euro 24.089,53 dell'11/11/03 ed obbligazioni “Parmalat
Fin. 5,25% EUR” per l'importo di Euro 25.316,67 del 18/11/03, ex artt.1394 e 1395
c.c. per conflitto d'interessi; 5) In via estremamente subordinata, ACCERTARE e
DICHIARARE il grave inadempimento contrattuale da parte della banca convenuta, per violazione degli artt. 21 e ss. TUIF, 26, 27, 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/98, e
RISOLVERE il contratto di negoziazione e tutti gli ordini di acquisto per cui è causa;
6)
In conseguenza delle domande sub 2) e sub 3), CONDANNARE la
[...] alla restituzione delle somme investite, al netto del ricavato dalle Controparte_8 vendite, per complessivi Euro 103.215,62 (pari a Euro 114.201,69 più Euro 5.834,90 per perdita maturata sulle obbligazioni Telecom Argentina meno Euro 16.820,97 per ricavato vendita obbligazioni Parmalat nel 2006), anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del rispettivo acquisto fino all'effettivo soddisfo;
7) Infine, CONDANNARE l'appellata al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio gradi di giudizio»; insisteva sulla ammissione della prova testimoniale articolata in prime cure.
Si costituiva dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle Controparte_1 domande nuove proposte dagli appellanti sub nn. 1 e 2 dell'atto di appello, ed evidenziando, comunque, nel merito la manifesta infondatezza del gravame;
concludeva chiedendo, in via principale, la conferma della sentenza di primo grado, e, in via pag. 10/41 incidentale condizionata, l'accoglimento della domanda riconvenzionale così come articolata nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado.
Respinte sia l'istanza di inibitoria sia le richieste istruttorie degli appellanti, all'udienza di precisazione delle conclusioni il difensore degli appellanti introduceva alcune ulteriori domande nuove, l'una avente ad oggetto la richiesta di dichiarare la nullità, ex art. 30, co. 6 e 7, t.u.f. e 1418 c.c., dei contratti di acquisto delle obbligazioni;
l'altra, avente ad oggetto l'annullamento dei medesimi contratti per preteso conflitto di interessi, sulle quali il difensore della CA non accettava il contraddittorio.
Con sentenza n. 296 depositata il 14 settembre 2017, la Corte adita rigettava l'appello con conferma della sentenza impugnata e condannava gli impugnanti alla rifusione delle spese di lite.
***
e proponevano ricorso innanzi alla Corte di Parte_1 Parte_2
Cassazione svolgendo le seguenti censure: 1) violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1418 e 1421 c.c.) in relazione al giudizio espresso dalla Corte d'Appello sulla inammissibilità delle domande nuove proposte in grado di appello;
2) violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 6 e 21 TUF e 29 e 31 Reg. Consob) per avere la Corte d'Appello sovrapposto i concetti di “alto profilo di rischio” e di “operatore qualificato”, erroneamente desumendo dagli atti di causa una qualifica (di operatore qualificato) in difetto di una espressa volontà in tal senso manifestata dagli investitori;
3) violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 23 TUF, 29 Reg. Consob,
2697 e 2727 c.c.) per avere la Corte d'Appello valorizzato, ai fini della prova del profilo di rischio dei clienti, una autodichiarazione rilasciata nel 2002 anche riguardo ad operazioni di investimento poste in essere in epoca precedente, e inoltre per avere erroneamente applicato i principi in materia di onere della prova, invertendoli a discapito dei clienti – attori;
4) violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt.
23 t.u.f., 29 reg. Consob e 1222, 2697, 2727, 2729 c.c.) per avere escluso il conflitto di interessi senza valorizzare la circostanza della intermediazione, nella vendita dei titoli per cui è causa, della CA AB, appartenente al 5) infine, nullità CP_9 della sentenza per mancanza di motivazione o motivazione apparente, ex art. 132 n. 4
c.p.c.. pag. 11/41 Nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione si costituiva la Controparte_1 notificando controricorso con ricorso incidentale, con cui eccepiva la inammissibilità e la infondatezza di ciascuno e tutti i cinque avversi motivi di ricorso e concludendo con la richiesta di declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso proposto dai coniugi in subordine e per il caso di accoglimento di una qualsiasi domanda Parte_5 avversaria proposta nel ricorso, chiedevano la condanna dei coniugi Parte_5 alla restituzione dell'importo percepito a titolo di cedole in relazione a tutti gli investimenti contestati, oltre interessi legali dalla data dei singoli accrediti sul conto corrente di appoggio fino al soddisfo, ed inoltre alla restituzione di tutte le obbligazioni oggetto di causa;
in ogni caso, vinte le spese di lite.
Con ordinanza del 17 giugno 2022 pubblicata in data 21 luglio 2022 la Corte di
Cassazione così decideva: “accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato;
cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, in diversa composizione”.
La S.C. giudicava errata la decisione della Corte territoriale nella parte in cui aveva ritenuto inammissibili in appello le domande formulate per la prima volta da Parte_1
e nel giudizio di appello e volte alla declaratoria di
[...] Parte_2 nullità degli ordini di acquisto per cause diverse da quelle poste a fondamento della domanda di nullità avanzata in primo grado e, per l'esattezza, illiceità dell'oggetto in quanto relativo a titoli venduti in grey market, limitatamente a tre degli investimenti effettuati, per difetto del requisito della forma scritta del contratto quadro, nonché per omessa avvertenza della facoltà di recesso, limitatamente ad alcuni degli investimenti stipulati fuori sede, rilevando che “la domanda di nullità contrattuale è unica rispetto ai diversi possibili vizi di radicale invalidità che affliggono il negozio, costituendo una domanda autodeterminata avente ad oggetto l'accertamento negativo dell'esistenza del rapporto contrattuale fondamentale” e che “il giudicato formatosi su tale domanda si estende a tutti i possibili vizi di nullità, ivi inclusi quelli non fatti valere dalla parte o, comunque, non presi in esame nella sentenza (cfr. Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n.
26243; Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26242)”, facendone derivare “la possibilità per la parte di dedurre nuove cause di nullità con l'atto di appello, non pag. 12/41 venendo alterato né l'originario petitum, ossia la domanda di declaratoria di nullità negoziale, né la causa petendi, ossia il contratto di cui si assume la nullità”; escludeva, quindi, che potesse ritenersi formare un “giudicato interno formatosi sull'accertamento della non nullità del contratto”, attesa la reiterazione della domanda di nullità contrattuale effettuata con l'atto di appello, sia pure fondata anche su cause diverse da quelle prospettate con l'atto di citazione;
dichiarava, inoltre, il ricorso incidentale della
“inammissibile per difetto del requisito della soccombenza, fermo restando che CP_2 tali questioni potranno essere dedotte davanti al giudice di rinvio (cfr. Cass. 22 settembre 2017, n. 22095; Cass. 7 marzo 2016, n. 22095)”, riguardando domande
“proposte (ndr. dalla in via subordinata nel giudizio di merito, di restituzione CP_2 dei titoli in oggetto e degli importi delle relative cedole incassate o di risarcimento dell'importo corrispondente, dichiarate assorbite della Corte di appello”.
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e in data 17 novembre 2022 notificavano Parte_1 Parte_2 ad atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza di secondo grado n. 296/2017 della Corte
d'Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, annullata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22916/2022, nonché in riforma della sentenza del Tribunale di
Taranto n. 104/2010 e in accoglimento del presente gravame, in applicazione di quanto stabilito in diritto dalla citata pronuncia della Corte di Cassazione, III Sez. Civ. n.
22916/2022” e, previa riproposizione delle istanze istruttorie formulate in prime cure (in precedenza esposte), invocavano nel merito, in via principale: “- accertare e dichiarare la nullità, ex artt. 1418, 1325, n. 3, 1346 c.c., del contratto di acquisto delle seguenti obbligazioni: “Argentina 11 96/03 ITL” per l'importo di Lire 10.025.000/€5.177,48, di cui al fissato bollato n. 35.108 del 16.10.1996; “Telecom Argentina 8,875% 07 ITL” per l'importo di Lire 24.970.000/€12.895,93 di cui al fissato bollato n. 24.525 del
19.05.1997, successivamente rivenduto al prezzo di € 6.222,38 in data 09.05.2003;
“Argentina 11,75% 99/09 USD” per l'importo di Lire 35.446.830/€ 18.306,76 di cui al fissato bollato n. 12.729 del 07.04.1999, per illiceità dell'oggetto nella vendita in grey market, e per l'effetto condannare la banca appellata alla restituzione in favore degli pag. 13/41 appellanti delle somme interamente investite (al netto della somma ricavata dalla vendita delle obbligazioni Telecom Argentina) pari a € 30.157,79, oltre interessi legali
e rivalutazione monetaria dalla data del rispettivo acquisto fino all'effettivo soddisfo;
-
Ancora in via principale, accertare e dichiarare la nullità, ex artt. 30, comma 6 e 7,
TUIF e 1418 c.c., del contratto di negoziazione e di acquisto delle seguenti obbligazioni: “WO 6,75% 08 EUR” per l'importo di lire 35.066.256/€18.110,21 del 18.04.2002, “FI INTL 7% 04 EUR” per l'importo di € 3.879,62 e di €
20.350,46 (operazioni entrambe effettuate il 19.06.2003), “Parmalat 5,50% 99/09
EUR” per l'importo di € 24.089,53 dell'11.11.2003 e “Parmalat Fin. 5,25% EUR” per
l'importo di € 25.316,67 del 18.11.2003, per omessa avvertenza della facoltà di recesso entro sette giorni dalla stipula fuori sede, e per l'effetto condannare la banca appellata alla restituzione in favore degli appellanti delle somme ivi investite, pari a € 91.746,49, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun investimento fino all'effettivo soddisfo;
- Ancora in via principale, accertare e dichiarare la nullità ex art.
23 D.Lgs. n. 58/98, e 1418 c.c. per inosservanza degli obblighi informativi, del contratto di negoziazione stipulato fra (poi divenuto Controparte_3
e ora e gli appellanti, con conseguente nullità di CP_10 Controparte_1 tutti gli investimenti in lite, e per l'effetto CONDANNARE la banca appellata a restituire agli appellanti le somme interamente investite, al netto del ricavato dalle vendite, per complessivi € 103.215,62 (pari a € 114.201,69 più € 5.834,90 per perdita maturata sulle obbligazioni Telecom Argentina meno € 16.820,97 per ricavato vendita obbligazioni Parmalat nel 2006), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun investimento fino al soddisfo;
- Sempre in via principale, ACCERTARE
e DICHIARARE la nullità ex art. 23 D.Lgs. n. 58/98, per difetto di forma scritta ad substantiam, del contratto di negoziazione intestato alla Sig.ra Parte_2 con conseguente nullità di tutti gli investimenti stipulati a suo nome fino alla data del
29/11/02 (obbligazioni “Argentina 11 96/03 ITL” per l'importo di Lire
10.025.000/€5.177,48, di cui al fissato bollato n. 35.108 del 16.10.1996; obbligazioni
“Telecom Argentina 8,875% 07 ITL” per l'importo di Lire 24.970.000/€ di cui al fissato bollato n. 24.525 del 19/05/97, successivamente rivenduto al prezzo di €
6.222,38 in data 09.05.2003; obbligazioni “Argentina 11,75% 99/09 USD” per pag. 14/41 l'importo di Lire 35.446.830/€ 18.306,76 di cui al fissato bollato n. 12.729 del
07.04.1999; obbligazioni “WO 6,75% 08 EUR” per l'importo di lire
35.066.256/€18.110,21 del 18.04.2002), e per l'effetto CONDANNARE la banca appellata a restituire alla Sig.ra la metà delle somme investite (al netto della Pt_2 metà della somma ricavata dalla vendita delle obbligazioni Telecom Argentina), pari a complessivi € 24.134,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun investimento fino al soddisfo;
Sempre nel merito, in via subordinata - accertare
e dichiarare l'annullamento di tutti i contratti di investimento dedotti in lite per dolo determinante ex art. 1439 c.c.; - Ancora in via subordinata, PRONUNCIARE
l'annullamento dei contratti di investimento in obbligazioni “WO 6,75% 08
EUR” per l'importo di lire 35.066.256/€18.110,21 del 18.04.2002, “FI INTL 7%
04 EUR” per l'importo di € 3.879,62 e di € 20.350,46 (operazioni entrambe effettuate il
19/06/03), obbligazioni “Parmalat 5,50% 99/09 EUR” per l'importo di € 24.089,53 dell'11.11.2003 ed obbligazioni “Parmalat Fin. 5,25% EUR” per l'importo di €
25.316,67 del 18.112003, ex artt. 1394 e 1395 c.c. per conflitto di interessi, e per
l'effetto, - condannare la banca appellata alla restituzione in favore degli appellanti delle somme ivi investite, pari a € 91.746,49, anche a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun investimento fino all'effettivo soddisfo;
- accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale da parte della banca convenuta, per violazione degli artt. 21 e ss. TUIF, 26, 27, 28 e 29
Reg. Consob n. 11522/98, e risolvere il contratto di negoziazione e tutti gli ordini di acquisto per cui è causa;
- In ogni caso, condannare la Controparte_8 alla restituzione delle somme investite, al netto del ricavato dalle vendite, per complessivi € 103.215,62 (pari a € 114.201,69 più € 5.834,90 per perdita maturata sulle obbligazioni Telecom Argentina meno € 16.820,97 per ricavato vendita obbligazioni Parmalat nel 2006), anche a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascun investimento fino all'effettivo soddisfo Con ogni consequenziale pronuncia altresì. Con vittoria di spese, onorari e funzioni, compreso rimborso spese generali, di tutti i gradi del giudizio
e/o, comunque, del precedente grado di appello, di quello di cassazione e del presente
pag. 15/41 grado, come da statuizioni della Suprema Corte di Cassazione di cui alla sentenza n.
96/2022, in atti”.
Il giudizio di rinvio veniva iscritto a ruolo innanzi Corte di Appello di Lecce e non invece innanzi alla Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, pur essendo diretto a quest'ultima Sezione Distaccata.
In data 6 febbraio 2023 si costituiva in giudizio depositando Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato nel giudizio riassunto ex art. 392 c.p.c.; eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione in riassunzione e, in ogni caso, l'inammissibilità e/o improcedibilità della riassunzione in ragione della discrasia tra la citazione innanzi alla Sezione Distaccata di Taranto della
Corte di Appello di Lecce e la iscrizione a ruolo del giudizio di rinvio innanzi alla Corte di Appello di Lecce;
nel merito, eccepiva la infondatezza dell'avverso appello e, in ogni caso, la infondatezza delle avverse domande ed eccezioni avversarie, segnalando l'assenza in atti della tempestiva allegazione e prova dei fatti costitutivi dei nuovi vizi di nullità lamentati dai coniugi solo in appello, ritenuti ammissibili Parte_6 dalla Cassazione;
reiterava tutte le eccezioni, deduzioni e difese formulate in atti e riproponeva la domanda riconvenzionale spiegata nel giudizio di primo grado come formulato negli scritti difensivi del giudizio originario ed in particolare nella comparsa di costituzione in appello;
in via subordinata, insisteva per l'ammissione delle richieste istruttorie precisate nella nota di precisazione delle conclusioni ex art.10 d.lgs. n.
5/2003; così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Lecce, contrariis reiectis, così provvedere: in via preliminare, dichiarare nullo l'avverso atto di citazione o, in via gradata, inammissibile e/o improcedibile l'avversa riassunzione ed instaurazione del giudizio di rinvio per le ragioni esposte nella presente comparsa di costituzione;
in via principale, rigettare integralmente tutte le domande articolate dai sigg. Parte_1
e nell'atto di appello e nell'atto di citazione in
[...] Parte_2 riassunzione dell'appello proposto avverso la sentenza n. 104 depositata il 19.01.2010 dal Tribunale di Taranto, seconda sezione civile, in persona del Giudice dr. Luca
Ariola, poiché nuove, inammissibili e, in ogni caso, manifestamente infondate e sfornite di prova per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto e degli scritti difensivi del giudizio originario e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, pag. 16/41 in ogni sua statuizione;
in via incidentale condizionata, nella denegata ipotesi di accoglimento, totale ovvero parziale, dell'appello, condannare i sigg. Parte_1
e alla restituzione in favore della
[...] Parte_2 Controparte_1
dell'importo percepito a titolo di cedole in relazione a tutti gli investimenti
[...] contestati nell'atto di citazione, oltre interessi legali dalla data dei singoli accrediti sul conto corrente di appoggio fino al soddisfo, ed inoltre alla restituzione di tutte le obbligazioni per cui è causa, ovvero del loro controvalore da accertarsi anche eventualmente tramite c.t.u., oltre interessi legali dal dì della domanda al soddisfo;
in ogni caso, condannare i sigg. e alla Parte_1 Parte_2 rifusione delle spese e competenze di tutti i gradi di giudizio, ivi comprese quelle del giudizio di legittimità”.
Disposta la trattazione scritta della prima udienza del 2 marzo 2023 e depositate le note autorizzate, la Corte di Appello di Lecce, con provvedimento in pari data, sul rilievo che la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza n. 296/2017 pronunciata dalla Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto con rinvio a detta Sezione
Distaccata in diversa composizione e che nella citazione in riassunzione la controparte era stata citata a comparire innanzi alla Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, anche se il giudizio era stato iscritto a ruolo innanzi alla sede centrale della
Corte di Appello di Lecce, rimetteva gli atti - per la valutazione della trasmissione del fascicolo processuale alla Sezione Distaccata di Taranto - al Presidente della Corte di
Appello di Lecce, il quale disponeva appunto la trasmissione del fascicolo alla Sezione
Distaccata di Taranto ove il giudizio assumeva il n. 102/2023 R.G. con fissazione di nuova prima udienza in data 5 maggio 2023.
In tale udienza il difensore dei coniugi reiterava le richieste Parte_5 istruttorie, alla cui ammissione si opponeva il difensore della che, in via gradata, CP_2 insisteva per l'ammissione delle proprie richieste istruttorie.
Previa autorizzazione della Corte, entrambi i difensori depositavano i rispettivi fascicoli di parte cartacei relativi ai gradi di giudizio precedenti.
Fissata udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione e rimessa sul ruolo all'udienza del 12 luglio 2024 a seguito di astensione del relatore e pag. 17/41 nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dinanzi al diverso collegio formato con esclusione del precedente consigliere relatore.
Rilevata la mancanza in atti del fascicolo di primo grado, la Corte - nella nuova formazione - rimetteva la causa sul ruolo per la sua acquisizione con contemporaneo invito alle parti alla ricostruzione del fascicolo di primo grado. In ossequio all'invito della Corte le parti provvedevano al deposito degli atti di cui avevano la disponibilità.
All'udienza del 14 marzo 2025, disposta la ricostruzione del fascicolo di primo grado - non rinvenuto - attraverso quanto depositato dalle parti, raccolta la dichiarazione resa dalle medesime di sufficienza degli atti come riscostruiti per la decisione della causa, rinnovata la precisazione delle conclusioni, concessi gli ulteriori termini ex art. 190
c.p.c. richiesti, la causa viene ora in decisione sulle conclusioni formulate su riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che dall'iscrizione della causa a ruolo dinanzi alla Corte di
Appello di Lecce a seguito della notifica dell'atto di citazione in riassunzione invece che dinanzi alla Sezione Distaccata di Taranto della ridetta Corte di Appello, individuata dalla S.C. con l'ordinanza n. 22916/2022 quale giudice del rinvio, non può farsi derivare la nullità dell'atto di citazione in riassunzione o, in via gradata, la inammissibilità o l'improcedibilità della riassunzione, come sostenuto dalla CP_2
Si osserva in via generale che, secondo quanto chiarito dalla S.C., la sentenza che dispone il rinvio ex art. 383, co. 1, c.p.c. contiene una duplice statuizione: l'una in punto competenza funzionale, nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio, che può essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso ma di pari grado, e l'altra sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato (Cass. ord. 5 maggio 2017, n. 11120, Cass. 2 febbraio 2012, n.
1527, Cass. s.u. 27 febbraio 2008).
Ciò puntualizzato, nel caso in esame non è ravvisabile una questione di competenza in senso proprio mentre, di contro, viene in rilievo una questione di distribuzione degli affari tra sezione principale e sezione distaccata della medesima corte di appello. Ed invero la S.C. ha chiarito che le sezioni distaccate di corte di appello non possono essere pag. 18/41 considerate uffici autonomi costituendo semplici articolazioni dell'unico ufficio da cui dipendono e che pertanto i rapporti tra sede distaccata e sede principale si pongono in termini di ripartizione degli affari nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario (Cass. ord. 28 settembre 2020, n. 20345).
Infine, si segnala che l'iscrizione a ruolo della causa presso la Corte di Appello di Lecce non ha dato luogo ad alcuna limitazione del diritto di difesa della che infatti si è CP_2 regolarmente costituita difendendosi compiutamente né ha lamentato violazioni del contraddittorio.
Tanto premesso, si rileva che oggetto del presente giudizio - avente natura di giudizio di rinvio c.d. prosecutorio - è la fase rescissoria conseguente alla fase rescindente di CP_1 spettanza esclusiva della mirante alla pronuncia dell'unica sentenza che deve statuire sulle domande proposte dalle parti che restano da decidere, i.e. sulle quali non si sia formato alcun giudicato interno. Sul punto si veda Cass. 28 gennaio 2005, n. 1824 così massimata: “Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo
o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed
è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ.,
a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia” (si vedano, altresì, Cass. ord. 31 maggio 2021, n. 15143, Cass. 22 maggio
2006, n. 11936, Cass. 17 novembre 2000, n. 14892, Cass. 18 giugno 1994, n. 5901).
Ne consegue che nella presente vicenda occorre pronunciarsi sulle domande formulate dai coniugi messe a punto nell'atto di citazione in riassunzione, Parte_5 nonché sulla domanda riconvenzionale proposta da tenuto conto Controparte_1 di quanto statuito dalla S.C. nell'ordinanza n. 22916/2022 nei limiti di quanto a suo tempo devoluto in appello e tenuto conto delle statuizioni su cui si sia eventualmente pag. 19/41 formato il giudicato interno. In tali termini vanno interpretate le conclusioni delle parti, del resto contenenti la riproposizione delle rispettive domande. D'altra parte non essendo il giudizio di rinvio configurabile nell'ordinamento vigente in termini di ritorno al grado precedente, le conclusioni formulabili non possono che essere quelle già precisate nelle fasi di merito, sempre che la necessità di nuove conclusioni (con richieste anche istruttorie) nasca proprio dalla sentenza di cassazione, come previsto dall'art. 394, co. 3, c.p.c..
E' opportuno qui ricordare in sintesi che la S.C., sul presupposto che la domanda di nullità contrattuale è unica rispetto ai diversi possibili vizi di radicale invalidità del negozio, costituendo una domanda autodeterminata avente ad oggetto l'accertamento negativo dell'esistenza del rapporto contrattuale fondamentale, e che, pertanto, è possibile per la parte di dedurre nuove cause di nullità con l'atto di appello, non venendo alterato né l'originario petitum, ossia la domanda di declaratoria di nullità negoziale, né la causa petendi, ossia il contratto di cui si assume la nullità, nonché dovendosi escludere il giudicato interno formatosi sull'accertamento della non nullità del contratto considerata la reiterazione della domanda di nullità contrattuale effettuata con l'atto di appello, sia pure fondata anche su cause diverse da quelle prospettate con l'atto di citazione.
Ne deriva che deve in primo luogo esaminarsi la domanda di nullità formulata da e da sotto i profili giudicati da questa Corte - Controparte_12 Parte_2 con sentenza n. 297/2017 - inammissibili in quanto fondanti domande nuove, in particolare concernenti le censure di nullità degli ordini di acquisto per cause diverse da quelle poste a fondamento della domanda di nullità avanzata in primo grado, costituite ∙ dalla illiceità dell'oggetto perché relativo a titoli venduti in grey market, limitatamente a tre degli investimenti effettuati, ∙ per difetto del requisito della forma scritta del contratto quadro e ∙ per omessa avvertenza della facoltà di recesso, limitatamente ad alcuni degli investimenti stipulati fuori sede.
E' bene precisare che l'efficacia vincolante nella presente fase di rinvio della statuizione della S.C. è limitata alla sola necessità di esame delle ragioni di nullità sollevate in appello dai atteso che l'ordinanza n. 22916/2022 non contiene Parte_5 alcuna altra statuizione su tali ragioni di nullità né quanto al resto. pag. 20/41 Conviene partire, in via di ordine logico, dall'esame della censura di nullità dei singoli negozi di investimento effettuati da sino alla data del 28 Parte_2 novembre 2002 per inesistenza assoluta del contratto di negoziazione, formulata dalla medesima in atto di appello poiché, anteriormente a tale data, la predetta non aveva sottoscritto alcun contratto di negoziazione, con conseguente domanda di condanna della alla restituzione della metà, pari ad euro 24.134,00, delle somme nel CP_2 complesso investite unitamente al al netto della somma ricavata dalla vendita Parte_1 delle obbligazioni oltre interessi legali e rivalutazione Controparte_5 monetaria dalle date dei singoli investimenti al soddisfo. Trattasi in particolare dell'acquisto delle obbligazioni Argentina 11% 96/03 ITL, delle obbligazioni Telecom
Argentina 8,875% 07 ITL, delle obbligazioni Argentina 11,75% 99/09 USD, delle obbligazioni WO 6,75% 08 EUR, con la notazione che la richiesta di rimborso dell'intero formulata nell'ultima comparsa conclusionale è tardiva atteso che la precisazione delle conclusioni costituisce il limite oltre il quale non sono ammesse nuove conclusioni, oltre che non giustificata non potendo la mancanza a monte di un contratto di negoziazione sottoscritto dalla travolgere tout court per l'intero gli Pt_2 investimenti anche per la parte concernente l'altro investitore del quale constino in atti un contratto quadro antecedente rispetto ai singoli ordini e ordini di acquisto dal medesimo impartiti, peraltro, come si vedrà, in via individuale.
La si è difesa asserendo che la censura è incentrata su contestazioni ed CP_2 allegazioni nuove essendo nuova in particolare la allegazione della in ordine Pt_2 alla mancata sottoscrizione, prima del 29 novembre 2002, di alcun contratto di negoziazione;
ha sostenuto che anzi l'allegazione è smentita dalla ricostruzione fattuale contenuta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ove non solo non vi è traccia di tale mancata sottoscrizione ma i coniugi davano Parte_5 per scontata la instaurazione di un rapporto commerciale di prestazione di servizi di investimento e a riprova ha riportato due passi dell'atto di citazione originario, l'uno tratto da pag. 1: “gli attori, consumatori, sono sin dagli anni '90 clienti dell'ex
[...]
(poi ed oggi ) intrattenendo rapporti Controparte_3 CP_8 Controparte_1 commerciali (in specie, conto corrente .. deposito e negoziazione titoli …)” e l'altro da pag. 43 “nessuno ignora che la normativa di settore (D.Lgs. n. 58/98, noto come TUF e pag. 21/41 Regolamento Consob n. 11522/98, ancor prima, D.Lgs. n. 415/1996) prevedeva e prevede che l'intermediario autorizzato, con sui si stipuli un contratto di gestione e consulenza o che effettui una prestazione dei servizi di investimento, debba verificare
l'esperienza del cliente (…)”; ha comunque contestato l'allegazione in esame sulla base della documentazione prodotta che annovera un documento, recante la data del 3 novembre 1995, firmato dalla e dalla stessa né disconosciuto né contestato, Pt_2 relativo ad un contratto di negoziazione titoli intestato alla medesima;
ha poi evidenziato che unico interlocutore della CA era stato sempre il Parte_1 circostanza parimenti emergente dalla documentazione prodotta né mai messa in discussione, ed ha segnalato, ad ogni buon conto, che le operazioni oggetto di causa risalenti agli anni 1996, 1997 e 1999 erano intestate al solo il quale aveva Parte_1 certamente sottoscritto il contratto di negoziazione nel 1994; ha, inoltre, stigmatizzato il tentativo di controparte di creare un qualche legame tra la e le anzidette Pt_2 operazioni di investimento sull'assunto che la metà delle somme investite sarebbero di sua titolarità, assunto questo inammissibile in quanto tardivamente allegato ed anche indimostrato, oltre che non incidente sulla validità delle operazioni effettuate dal
Parte_1
La censura di nullità in scrutinio non può trovare accoglimento.
Tutti gli ordini di investimento su indicati furono impartiti dal i primi tre a Parte_1
e l'ultimo a Intesa BCI S.p.A., come si desume dalla Controparte_3 documentazione in atti costituita dagli ordini e/o dalle comunicazioni di esecuzione al medesimo dirette.
Non rileva nella presente sede chi alimentasse il conto corrente su cui gli acquisti dei titoli venivano regolati. E del resto non vi è alcuna contestazione sul punto. Tanto assorbe ogni altra questione.
Per mera completezza si osserva che, se pure la nullità dedotta dalla non Pt_2 incontrava preclusioni in appello come statuito dalla S.C., tuttavia il fatto costitutivo
(i.e. la mancata sottoscrizione di contratto di negoziazione anteriormente agli ordini di acquisto) non era stato allegato nel termine delle preclusioni assertive, allegazione che - ove tempestiva - avrebbe potuto consentire alla CA di svolgere le sue difese ed eventualmente produrre la documentazione. Ha dunque ragione la di contestare la CP_2
pag. 22/41 tempestività dell'allegazione in fatto (mancata sottoscrizione di un proprio contratto quadro, diverso da quello sottoscritto dal anteriormente ai singoli Parte_1 investimenti) posta a fondamento della domanda di nullità avversaria. Al contrario, va esclusa la esistenza in atti del contratto quadro firmato dalla in data 3 Pt_2 novembre 1995, come sostenuto dalla Sul punto si segnala che in atti vi è un CP_2 documento datato 3 novembre 1995 sottoscritto dalla ridetta parte ma riferito ai depositi di titoli a custodia e amministrazione, che all'evidenza non è un contratto di negoziazione, e vi è anche un foglio datato 3 novembre 1995, sottoscritto anch'esso dalla privo di intestazione ad alcuna banca, recante in alto la scritta Pt_2
“INTERMEDIAZIONE MOBILIARE” e più sotto la indicazione “N.D.G. :
CONTRATTO DI NEGOZIAZIONE N. : TG000421638”, riferito a P.IVA_3 [...]
identificata con c.f. e indirizzo, e di seguito il testo: “OBIETTIVI E Parte_2
CONDIZIONI PARTICOLARI. Valori mobiliari prev. : AZIONI OBBLIGAZ. TIT.
STATO TIT. ESTERI V.DIVERSI”, ed il richiamo di fogli informativi non meglio descritti concernenti le commissioni relative a vari prodotti ed infine l'avvertimento:
“non sono ammessi ordini telefonici”. E nulla più. E' quindi probabile che il documento presupponesse l'esistenza di un contratto di negoziazione identificabile attraverso le lettere e i numeri in esso riportati, ma sta di fatto che quel contratto non è in atti e non può essere dato per esistente trattandosi di contratto per il quale è necessaria la forma scritta ad substantiam, senza dire che comunque non se ne conosce il contenuto.
Passando all'esame della censura di nullità per violazione degli artt. 31, co. 6 e 7, t.u.f. e
1418 c.c. dei contratti di acquisto delle obbligazioni emesse da WO Inc., da
FI ER S.A., da Parmalat S.p.A. e da Parmalat Finanziaria S.p.A., sopra individuate, per omessa avvertenza della facoltà di recesso entro sette giorni dalla stipula, si osserva che, pur essendo ammissibile la censura in quanto attinente alla domanda di nullità avanzata dai si rileva che essa si fonda su un Parte_5 fatto a cui non vi è alcun cenno nell'atto di citazione originario, i.e. l'avvenuta raccolta degli ordini di acquisto fuori della sede della Per condivisibile insegnamento CP_2 della giurisprudenza di legittimità, il principio della rilevabilità d'ufficio delle nullità va coordinato con quello di preclusione delle allegazioni fattuali, posto che la rilevabilità stessa è subordinata alla circostanza che essa sia fondata su elementi già acquisiti al pag. 23/41 giudizio (Cass. 9 giugno 2016, n. 11876, Cass. 9 gennaio 2013, n. 350). A ciò si aggiunga, ad ogni buon conto, la considerazione che la stipula fuori sede non risulta in alcun modo provata ed in particolare non emerge dalla documentazione in atti.
Resta da esaminare la censura di nullità della vendita delle obbligazioni Argentina e in quanto collocate quando i titoli erano in fase grey market Controparte_5 sull'assunto che tali acquisti sarebbero affetti da illiceità dell'oggetto.
In via di premessa si segnala che gli ordini relativi agli acquisti delle anzidette obbligazioni e le comunicazioni di avvenuta esecuzione contenevano precise indicazioni quanto a emittente, natura, scadenza, rendimento sicché non si configura alcuna questione di indeterminatezza e quindi di incertezza concernenti l'oggetto.
Ciò puntualizzato, la censura è infondata avendo ormai da tempo la S.C. chiarito che, al netto degli obblighi informativi specifici gravanti sugli operatori che vendano titoli alla clientela retail nel c.d. mercato grigio e cioè prima che i titoli siano emessi ufficialmente, i relativi negozi costituiscono vendite lecite di cosa futura e, pertanto, ne va esclusa la nullità (Cass. 24 agosto 2016, n. 17292, Cass. 3 maggio 2016, n. 8733).
In chiusura si segnalano due ultimi profili.
In atto di citazione in riassunzione i hanno fatto riferimento ad un Parte_5 difetto di forma scritta dei contratti di negoziazione dedotti in causa in ragione della mancata sottoscrizione da parte della CA (si veda a pag. 11 dell'atto di citazione in riassunzione), questione poi non argomentata nel corpo dell'atto né corredata di conclusioni corrispondenti. Sul punto, per il caso si ritenesse che sia stata fatta valere anche tale censura a cui vi è cenno nei precedenti gradi, è sufficiente osservare che, trattandosi di contratti per i quali la forma scritta è richiesta a tutela dell'investitore dall'art. 18 d.lgs. n. 415/1996 e dall'art. 23 t.u.f., la sottoscrizione della CA non è necessaria e non ne condiziona la validità (Cass. s.u. 16 gennaio 2018, n. 898).
Inoltre, i hanno continuato a prospettare la nullità o l'annullabilità Parte_5 dei contratti di investimento dedotti in causa derivanti dalla violazione dei doveri di informazione del cliente o del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse.
Al riguardo si segnala che tali violazione non danno luogo a invalidità negoziali (Cass.
s.u. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725). Neppure, infine, può farsi discendere pag. 24/41 l'annullabilità delle vendite per il solo fatto di essere state effettuate in contropartita diretta (Cass. 9 giugno 2016, n. 11876).
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto della domanda di nullità formulata dai sotto tutti i profili fatti valere. Parte_5
Prima di passare oltre e per chiudere l'esame delle domande fondate su cause fonte di invalidità negoziale, si evidenzia che nelle conclusioni dell'atto di citazione in riassunzione a pagina 51 figura la formulazione di una domanda di annullamento di tutti contratti di investimento dedotti in causa per dolo determinante ex art. 1439 c.c. ma nel corpo dell'atto non vi è alcun rimando a tale domanda. Al riguardo si rileva che non vi è prova di raggiri o inganni volti a condizionare la volontà dei con la Parte_5 notazione che l'eventuale inadempimento degli obblighi informativi di per sé non dà luogo a dolo omissivo posto che l'inerzia deve inserirsi in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando nel deceptus un errore avente carattere essenziale, che non può, quindi, vertere sulla convenienza dell'affare o sulla sua rischiosità. Quanto poi alla prova offerta dai con la teste volta - nella Parte_5 Parte_4 prospettazione delle parti - a provare l'inganno posto in essere nei loro confronti e riguardante l'affermazione del dipendente della CA, , proferita Persona_3 nel corso di una telefonata con il (secondo cui le obbligazioni Parmalat erano Parte_1 un “investimento a rischio zero”), essa, fermo quanto appena sopra osservato, verte su circostanza non adeguatamente collocata nel tempo (essendo indicato solo il giorno) e nello spazio sì da non consentire la prova contraria e da risultare, quindi, inammissibile.
Infine, ad ogni buon conto si segnala, avuto riguardo alle obbligazioni vendute dai
(obbligazioni Telecom Argentina e Parmalat), tale condotta Parte_5 costituisce manifestazione implicita di una volontà incompatibile con quella volta a conseguire l'annullamento del contratto di acquisto, con ogni conseguenza sul piano della proponibilità di tale domanda.
Occorre ora esaminare le domande di risoluzione per inadempimento e/o risarcimento del danno avanzate dal e dalla Parte_1 Pt_2
Partendo dagli investimenti effettuati nel 1996, 1997 e 1999, essi si dolgono della mancata informazione in ordine all'effettuazione di vendite in contropartita diretta in pag. 25/41 fase c.d. di mercato grigio ed emesse dalla Repubblica Argentina senza fornire puntuali informazioni sugli investimenti, senza informarsi sul profilo di rischio dell'investitore né valutare l'adeguatezza delle operazioni riguardanti titoli estremamente rischiosi, come sono da sempre le obbligazioni emesse dall'Argentina, per di più realizzando un ingiusto profitto mediante la modalità della vendita in contropartita diretta, con fissazione del prezzo da parte della stessa più in dettaglio hanno sostenuto che la CP_2
all'atto dell'acquisto, avrebbe dovuto informare i deducenti della rischiosità dei CP_2 titoli ed hanno evidenziato, per un verso, che la stampa specializzata, nel maggio 2000 ed anche prima, definiva a rischio la situazione della Repubblica Argentina e, per altro verso, che gli esperti sconsigliavano l'acquisto di titoli obbligazionari argentini, privi di rating o con rating attestante un elevato grado di pericolosità, come ricavabile dal rating attribuito da ODs o Standard & OO o CH sin dal 1999, quadro questo culminato nel gennaio 2002 nel mancato pagamento della cedola relativa ad una emissione obbligazionaria che aveva posto la Repubblica Argentina in situazione di insolvenza;
hanno poi riportato, con riferimento alle obbligazioni di Controparte_5 le vicende dell'emittente concludendo che la società era rimasta coinvolta nel
[...] tracollo della Repubblica Argentina.
Ora, va puntualizzato che l'acquisto di obbligazioni Argentina 11% 96/03 ITL ebbe luogo nella vigenza del d.lgs. n. 415/1996 il cui art. 17, co. 1, prevedeva: “
1. Nella prestazione dei servizi previsti dal presente decreto le imprese d'investimento e le banche devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d) disporre di risorse e di procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sugli strumenti finanziari e sul denaro affidati.”.
Dalla documentazione in atti risulta che fu sottoscritto dal in data 16 ottobre Parte_1
1996 un ordine di acquisto per contanti al prezzo di lire 100,25 per un valore nominale pag. 26/41 complessivo di lire 10.000.00 per titoli da intestarsi al medesimo. A monte il Parte_1 aveva sottoscritto un contratto di negoziazione in data 7 dicembre 1994. In pari data la comunicava al l'esecuzione dell'ordine mediante vendita diretta di tali CP_2 Parte_1 titoli, debitamente descritti con l'indicazione del titolo, l'anagrafica, il godimento (dal 5 novembre 1996), la divisa (ITL), il valore nominale (lire 10.025.000), il prezzo (lire
100,25000), le tasse e spese (lire 7.500) e avviso di addebito nel conto corrente indicato.
La vendita delle obbligazioni Argentina 11% 96/03 ITL in fase grey market, circostanza questa non contestata dalla quanto meno con riferimento alle obbligazioni in CP_2 scrutinio, si è già detto non è fonte di nullità né lo è la circostanza che siano state vendute direttamente dalla al cliente, pur se in fase di collocamento. CP_2
Tuttavia, la avrebbe dovuto fornire le informazioni richieste dall'art. 17 su cit. CP_2 ma non ha provato ne ha offerto di provare l'adempimento dei suoi obblighi informativi atteso che i mezzi di prova articolati in prime cure, non ammessi e via via riproposti in grado di appello e nella presente fase di rinvio, erano volti a dimostrare, attraverso l'audizione di propri dipendenti quali testimoni, le propensioni di investimento del verso bond speculativi e comunque ad alto rendimento con alto margine di Parte_1 rischio, che individuava egli stesso, ed il fatto che si trattava di investitore aggiornato, anche attraverso la lettura di stampa specializzata (Il Sole 24 Ore e Milano Finanza, settimanale quest'ultimo recapitatogli dalla stessa . CP_2
Tali circostanze, oltre a non essere adeguatamente collocate nel tempo e nello spazio ed oltre ad essere in parte generiche e valutative con conseguente complessiva inammissibilità, non vertono, però, sull'adempimento dell'obbligo di informazione gravante sulla CA, doverosa anche nei confronti di investitori esperti (Cass. ord. 31 agosto 2020, n. 18153) ed anche nel caso in cui l'iniziativa di acquisto provenga dall'investitore.
Con riferimento all'acquisto delle obbligazioni Argentina 11% 96/03 ITL, inoltre, non vi sono elementi di valutazione di antecedente datazione da cui desumere che il fosse a conoscenza delle caratteristiche del titolo sì da aver effettuato, Parte_1 nell'occasione, un acquisto consapevole da cui inferire che, pur ove messo al corrente, avrebbe comunque effettuato l'acquisto. Nella vicenda mancò, quindi, un'informazione generale, anche minima, sulla tipologia di acquisto e sulle caratteristiche dell'emittente pag. 27/41 (ex plurimis Cass. ord. 18 giugno 2018, n. 15936), ancor prima che le specifiche informazioni dovute in ipotesi di acquisto in fase di grey market. Si trattava pur sempre di uno Stato dell'America latina caratterizzata - per comune e diffusa conoscenza - da instabilità politica le cui ricadute sulla possibilità, anche solo astratta di fallimento e di mancato rimborso, avrebbero dovuto essere fornite all'investitore, quanto meno al fine di chiarire che anche gli Stati possono fallire (Cass. ord. 6 luglio 2023, n. 19104).
Né la professione di dottore commercialista del non esonerava la dalle Parte_1 CP_2 doverose informazioni che, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto di negoziazione, era chiamata a fornire al cliente (Cass. ord. 11 novembre 2021, n. 33596,
Cass. n. 18153/2020 cit.).
Le considerazioni che precedono, assorbenti, rispetto ad ulteriori profili segnalate dagli investitori, conducono a ravvisare l'inadempimento degli obblighi gravanti sulla CP_2 inadempimento che, per ormai costante giurisprudenza di legittimità, dà luogo ad una presunzione di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario che, però, nel caso di specie non è stata offerta né comunque raggiunta, posto che, a tacer d'altro, non può essere dedotta da documentazione successiva all'operazione (Cass. ord. n. 33596 cit.,del 11/11/2021Cass. ord. 28 luglio 2020, n. 16126, Cass. 17 aprile 2020, n. 7905).
Quanto alle conseguenze, chiarito che la giurisprudenza di legittimità ammette univocamente la possibilità di risolvere i singoli ordini di investimento aventi natura di contratti autonomi esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario (si vedano Cass. 27 aprile 2016, n. 8394 e da ultimo
Cass. ord. 20 aprile 2023, n. 10646, Cass. ord. 31 marzo 2021, n. 8997) e puntualizzato che l'inadempimento degli obblighi d'informazione posti a carico degli intermediari finanziari può determinare la risoluzione dell'intero rapporto o soltanto la risoluzione dei rapporti derivanti dai singoli ordini di investimento a seconda che si collochi, rispettivamente, in epoca antecedente o in epoca successiva rispetto alle operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro (Cass. 27 aprile 2016, n. 8394), si osserva che nel caso di specie viene in rilievo l'inadempimento di obblighi di informazione riguardanti il rapporto svoltosi in relazione all'ordine di investimento avente ad oggetto le obbligazioni 11% Argentina 96/03 e che, valutata la pag. 28/41 gravità dell'inadempimento rispetto alla singola operazione, si giustifica la risoluzione dell'ordine di investimento in esame. Non si giustifica, invece, la chiesta risoluzione del contratto di negoziazione del 7 dicembre 1994 poiché l'inadempimento riguardò
l'ordine esaminato. E del resto il non ha fornito indicazioni complessive Parte_1 sull'operatività conseguita al contratto di negoziazione del 7 dicembre 1994 al fine di apprezzare la rilevanza di detto specifico inadempimento rispetto alla condotta tenuta dalla in via globale, non essendo sufficiente l'inosservanza degli obblighi da esso CP_2 nascenti relativi a singoli investimenti ad integrare un inadempimento complessivo idoneo a dar luogo alla risoluzione del contratto a monte.
Sugli effetti della risoluzione e sulle ulteriori responsabilità ricadenti sulla CA ci si soffermerà più avanti con riferimento agli altri casi, tra quelli dedotti in giudizio, in cui verrà ravvisato l'inadempimento da parte dell'intermediario.
Considerazioni diverse vanno fatte con riguardo alle obbligazioni Telecom Argentina
8,875% 07 ITL ed alle obbligazioni Argentina 11,75% 99/09 USD. Anche in tali casi si trattò di vendite dirette da parte della come nel caso di obbligazioni Argentina CP_2
11% 96/03. Tuttavia il profilo di rischio del risultava già delineato e acquisito Parte_1 dalla CA. Lo stesso ha infatti prodotto un contratto di gestione di Parte_1 patrimonio immobiliare recante la data del 4 febbraio 1997 conferito a
[...]
ove si legge quale obiettivo di investimento: “L'investimento tende Controparte_3
a cogliere aggressivamente le opportunità di rivalutazione offerte dai mercati finanziari italiani ed esteri, con particolare riferimento al settore azionario, al fine di perseguire in un arco temporale non inferiore ai cinque anni una crescita del capitale conferito molto significativa, ma con un livello di rischio alto, cioè con la possibilità di subire, nei singoli anni minusvalenze anche consistenti in conto capitale”; sotto la voce “valori mobiliari prev.” Si legge “QUOTE DI FONDI DI INVESTIMENTO S.I.C.A.V.
OBBLIGAZIONARI ITALIANI / OBBLIGAZIONARI INTERNAZIONALI / CP_13
/ / /
[...] Controparte_14 Controparte_15 [...]
. CP_16
E' opportuno soffermarsi brevemente sulla condizione di deficit visivo da cui è affetto il dal medesimo addotto al fine di togliere valenza ai questionari e in generale ai Parte_1 documenti sottoscritti sul presupposto di non aver potuto avere contezza del contenuto pag. 29/41 di quanto firmato. All'evidenza, e le considerazioni che seguono valgono con riguardo a tutti i documenti sottoscritti dal in difetto di contestazione della Parte_1 documentazione in atti, prodotta dalla CA, peraltro, in parte coincidente con quella dal medesimo prodotta, oppure di quella che egli stesso ha prodotto senza muovere alcuna doglianza, nonché in difetto di disconoscimento delle sottoscrizioni, il rilievo concernente il deficit visivo resta senza conseguenze, tanto più ove si tenga documenti prodotti dal unitamente all'originario atto di citazione senza alcuna riserva. Parte_1
Tanto puntualizzato, se è vero che anche nei due acquisiti ora in esame (Telecom
Argentina 8,875% 07 ITL ed alle obbligazioni Argentina 11,75% 99/09 USD) la CP_2 avrebbe dovuto adempiere attraverso i suoi funzionari ai suoi obblighi informativi, è però vero che, a fronte degli obiettivi di investimento dichiarati dal e del Parte_1 correlato profilo di rischio, risultanti da documenti sottoscritti e dichiarazioni rese a ridosso degli ordini di acquisto in esame, e quindi attuali, quei titoli corrispondevano pienamente ai ridetti obiettivi che il stesso si era dato ed aveva comunicato Parte_1 alla sicche è del tutto ragionevole, con il gradiente probatorio sufficiente in sede CP_2 civile ai fini della prova del nesso di causa, concludere che, se anche fosse stato informato - degli specifici rischi correlati all'acquisto di obbligazioni di uno stato estero
(Argentina) o di una società operante in quello stato (Telecom Argentina), ciò non avrebbe determinato un esito diverso dalla sottoscrizione. Ed invero l'acquisto delle obbligazioni Telecom Argentina effettuato nel maggio 1997 e delle obbligazioni
Argentina effettuato nell'aprile 1999 appare pienamente coerente con tali obiettivi di investimento.
D'altra parte il default dello Stato argentino era di là da venire, essendo sopravvenuto nel dicembre 2001. Pertanto non vi sono elementi da cui ricavare che sia nel 1997 sia nel 1999 che la conoscesse o avrebbe dovuto conoscere e comunicare CP_2 all'investitore notizie su quell'evoluzione negativa delle obbligazioni emesse da quello
Stato. D'altra parte al tempo dell'acquisto dei titoli in questione il rating delle obbligazioni Argentina era in categoria Ba3 secondo la scala ODs e BB secondo la scala Standard & OO, corrispondente ad un rischio accettabile, declassato in data 6 ottobre 1999 da ODs a B1 mentre quello di Standard & OO rimase invariato sino al 14 novembre 2000. Pertanto, nel 1997, epoca dell'acquisto delle obbligazioni pag. 30/41 Telecom Argentina e ad aprile 1999, epoca dell'acquisto delle obbligazioni Argentina
99/09, il debito della Repubblica Argentina non poteva dirsi allarmante ed il default non era prevedibile.
Quanto alle obbligazioni Telecom Argentina, più in radice, non vi è alcun elemento per ritenere che anche operatori economici specializzati ed appartenenti al settore in cui svolgono la loro attività, entro cui rientra quella di intermediazione mobiliare, quali sono le banche, potessero nel 1997 presagire il suo coinvolgimento nelle vicende della
Repubblica Argentina. Deve ulteriormente aggiungersi che nel 2003, sei anni prima della scadenza, il vendette, sia pure senza recuperare il capitale, i detti titoli e Parte_1 ciò dimostra che essi non erano ridotti a cosa senza alcun valore con la conseguenza che quindi non può ritenersi che si sia verificata la perdita del capitale lamentata difettando notizie sulle successive vicende del titolo. Ne deriva che non appaiono configurabili specifiche informazioni, conosciute o conoscibili da parte della le quali CP_2 avrebbero potuto influire sulle scelte del Parte_1
Con riferimento all'allegato conflitto di interessi, che incide - come si è in precedenza detto brevemente - non sulla validità dell'ordine e dell'acquisto bensì sul diverso piano delle obbligazioni nascenti contratto e può, pertanto, costituire fonte non di invalidità bensì di responsabilità per l'intermediario che non abbia informato il cliente della sussistenza del conflitto (Cass. 15 luglio 2021, n. 20251, Cass. 19 dicembre 2007, n.
26724 e n. 26725 già citate), si osserva poi che non è configurabile alcun conflitto di interessi poiché, pur trattandosi di vendite da parte della al cliente di titoli CP_2 presenti nel suo portafogli, come si ricava dalle comunicazioni di esecuzione, di per sé non dà luogo ad un conflitto di interessi da dichiarare al cliente in difetto di prova, gravante sul cliente, dell'esistenza in capo alla di un interesse diverso ed ulteriore CP_2 rispetto a quello tipico del rapporto di amministrazione, ricorrente per esempio ove l'intermediario appartenga al consorzio di collocamento del prodotto ovvero finanzi, in via diretta o per il tramite di società del gruppo, la società emittente. Al riguardo si segnala che i hanno fatto riferimento al notorio avuto riguardo Parte_5 all'appartenenza della CA ai consorzi di collocamento. Tuttavia la nozione del notorio non può trovare applicazione poiché le dette circostante non appartengono alla comune esperienza non rientrando, anche per la loro risalenza, nel novero dei fatti pag. 31/41 conosciuti da uomo di media cultura in un dato tempo e luogo (Cass. 22 maggio 2019,
n. 13715).
Le considerazioni che precedono, alla luce del contenuto del documento sopra riportato, conducono a valutare ininfluente e in definitiva non decisivo e grave l'inottemperanza agli obblighi informativi da parte della Non può conclusivamente essere accolta CP_2 la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento formulata avuto riguardi ai singoli ordini di acquisto delle obbligazioni Argentina 11,75% 99/09 USD e delle obbligazioni Telecom 8,875% 07 ITL non ravvisandosi la sussistenza di una condotta tale da giustificare u siffatto esito. In ogni caso non è configurabile un nesso di causa tra le perdite lamentate dal e i due investimenti esaminati sicché la domanda Parte_1 risarcitoria va giudicata infondata.
Va peraltro osservato, per un verso, che la vendita delle obbligazioni Telecom
Argentina oggetto di causa non consente l'esperibilità dell'azione di risoluzione costituendo un impedimento ai conseguenti effetti restitutori e, per altro verso, la vendita non permette di addebitare tout court alla la parziale perdita di capitale CP_2 lamentata. Del resto non risulta prospettata una diversa tipologia di danno se non la parziale perdita del capitale né constano in atti gli elementi per valutare la sussistenza di altro genere di pregiudizio.
Passando agli investimenti costituiti dagli acquisti delle obbligazioni WO 6,75%
98 EUR da parte del in data 18 aprile 2002, delle obbligazioni FI INTL Parte_1
7% 04 EUR da parte della in data 19 giugno 2003 in due tranche, delle Pt_2 obbligazioni Parmalat 5,50% 99/09 EUR e Parmalat Fin. 5,25% EUR da parte del rispettivamente in parte in data 11 novembre 2003 ed in parte in data 18 Parte_1 novembre 2003, si premette che tutti tali acquisti furono effettuati pochi mesi prima se non a ridosso di vicende che influirono sul valore dei titoli o sulla loro rimborsabilità.
Anche in tali casi la non ha provato di aver adempiuto agli obblighi su di essa CP_2 incombenti nascenti dal contratto di negoziazione. Inoltre, pur considerando le dichiarazioni rese dai coniugi in data 3 gennaio 2002 in relazione al Parte_5
Fondo Comune di Investimento IAM TOP DYNAMIC destinato ad investitori qualificati, a cui né il né la sono peraltro assimilabili (Cass. ord. 7 Parte_1 Pt_2 giugno 2023, n. 16041 stante il radicale difetto dei necessari requisiti professionali e di pag. 32/41 esperienza), nel cui ambito sia entrambi dichiararono “di essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari, tra cui quelli in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. h) del Decreto del Ministro del Tesoro 29 maggio 1999 n. 228” ed ancora “opera correntemente in strumenti finanziari dal 1990 nell'ambito delle seguenti operazioni: AZIONARIO ITALIA E
ESTERO OBBLIGAZIONARIO PAESI EMERGENTI”, e in data 29 novembre 2002 ove, nell'ambito delle “INFORMAZIONI RILEVANTI AL FINE DELLA PRESTAZIONE DEI
SERVIZI DI INVESTIMENTO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LETTERA A) DEL
REGOLAMENTO APPROVATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 10943 IN DATA
30/09/97”, dichiararono di avere un'“ESPERIENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI IN
STRUMENTI FINANZIARI” “BUONA”, in una scala comprendente tre livelli (normale, buona, ottima), una situazione finanziaria “OLTRE 250.00 EURO”, ed obiettivi di investimento “PREVALENZA DI RIVALUTABILITA'”, ed infine propensione al rischio
“ALTA”, in una scala comprensiva di tre livelli (bassa, media, alta), costituenti le dichiarazioni più vicine agli acquisti ora in esame, deve porsi attenzione alla circostanza che essi ebbero luogo, come si è accennato, sostanzialmente a ridosso della collocazione delle emittenti in amministrazione straordinaria e consimili, come esposto dai nell'originario atto citazione. Parte_5
Ora, pur ad ammettere che si trattò di scelte non sollecitate e se pure Intesa BCI S.p.A. o non faceva parte delle banche incaricate del collocamento Controparte_1 secondo quanto da quest'ultima asserito, ciò non toglie che, quale l'intermediaria, avrebbe dovuto acquisire informazioni e comunicarle ai clienti in vista dell'acquisto dei titoli e, dato l'imminente tracollo delle emittenti, è ragionevole ritenere che per un'operatrice qualificata qual è una banca non sarebbe stato difficile acquisire informazioni sulla loro tenuta finanziaria alla luce della loro grave esposizione debitoria, tale da palesarsi in tutta la sua intensità in breve tempo. In tali ipotesi, a differenza di quanto si è ritenuto in precedenza, a fronte dell'elevato o persino elevatissimo rischio che l'emittente non trovasse una soluzione alla sua esposizione debitoria, anche un investitore proiettato verso investimenti fortemente speculativi avrebbe desistito. Tanto meno è ragionevole ritenere che il medesimo investitore (il o investitori appartenenti allo stesso nucleo familiare (il e la Parte_1 Parte_1
pag. 33/41 avrebbero concentrato in un arco temporale ridotto (tra l'aprile 2002 e il Pt_2 novembre 2003) risorse su emittenti fortemente esposte sotto il profilo finanziario.
E' opportuno segnalare che, come detto dalla S.C. (si veda in particolare Cass. 16 agosto 2023, n. 2023 in motivazione), dalla disciplina legislativa e regolamentare di settore si ricava che l'intermediario non può limitarsi a rendere possibile il trasferimento del titolo, sia cedendolo in contropartita diretta, sia acquistandolo sul mercato e rivendendolo poi all'investitore in attuazione di un mandato per conto altrui sia trasmettendo l'ordine di acquisto a chi lo offra sul mercato, ma è tenuto allo svolgimento di una precisa attività, funzionale al corretto apprezzamento, da parte dell'investitore, della natura e dei rischi delle singole operazioni. Secondo la S.C. la disciplina di settore attribuisce, infatti, all'intermediario il ruolo di ausiliario del cliente nella effettuazione delle scelte di investimento, da espletarsi prima dell'ordine ed anche successivamente in fase di sua esecuzione, ricadendo su di esso l'obbligo di dare non già esecuzione a qualsiasi disposizione di investimento ricevuta, quanto, piuttosto, di dare esecuzione a disposizioni di investimento su cui il proprio cliente sia stato adeguatamente informato.
Ed è grazie a detta ricostruzione che trova giustificazione il rimedio risolutorio nei confronti del singolo ordine.
La non ha peraltro addotto alcun elemento di valutazione atto a smentire il CP_2 ragionamento che precede, come avrebbe potuto fare dimostrando di aver acquisito informazioni che non destavano allarme o che nessuna informazione allarmante avrebbe potuto acquisire se si fosse attivata nel reperire informazioni.
Con riguardo alle obbligazioni emesse da FI ER SA va poi rimarcato che l'Offering circular (prodotta dalla prevedeva la vendita a investitori Pt_2 istituzionali. La ha sostenuto che, in quanto non appartenente al gruppo dei CP_2 collocatori dei titoli di debito, non era tenuta agli obblighi ed alle raccomandazioni della citata Offering Circular, è altrettanto indubitabile che essa conteneva uno specifico avviso che la nell'adempimento degli obblighi informativi derivanti dal contratto CP_2 di negoziazione avrebbe dovuto comunicare al cliente.
Quanto alla segnalazione di inadeguatezza fatta dalla concernente l'acquisto di CP_2 obbligazioni WO, si segnala che essa riguardava il solo aspetto della dimensione pag. 34/41 sicché la conferma dell'acquisto data dal non consente di superare l'omessa Parte_1 informazione sulla qualità dell'emittente.
Va poi ricordato che nel caso delle obbligazioni in esame i , sin Parte_5 dall'atto di citazione originario, prospettarono il conflitto di interessi derivante dal fatto che la vendette loro titoli di cui era in possesso e dei quali intendeva liberarsi;
nel CP_2 presente giudizio hanno poi sostenuto la derivazione del conflitto di interessi in ragione dell'appartenenza di AB SIM S.p.A., che aveva curato la negoziazione delle obbligazioni WO e FI, al La ha contestato la tardività CP_9 CP_2 di tale ultima allegazione e per il resto ha affermato di aver acquistato le obbligazioni
WO e FI in nome e per conto delle controparti e di non aver attinto a titoli che deteneva. Della inconfigurabilità di un conflitto di interessi per il sol fatto che i titoli vengano trasferiti direttamente dall'intermediario al cliente oppure vengano acquistati per suo conto, come avvenuto nel caso di specie secondo quanto emerge dalle comunicazioni di esecuzione degli ordini, si è già detto. Quanto al conflitto generato dall'appartenenza di AB SIM S.p.A. al nelle appena menzionate CP_9 comunicazioni di esecuzione si legge che i ridetti titoli erano stati acquistati “AL
MERCATO DI CABOTO – TELEMATICO SU CUI E' NEGOZIATO IL TITOLO”. Tuttavia da qui a costruire un'ipotesi di conflitto di interessi mancano passaggi intermedi che non possono considerarsi rientranti nel notorio, tra cui la relazione tra Controparte_1
e AB SIM S.p.A. al tempo degli investimenti e in relazione ad essi.
[...]
I coniugi hanno poi prospettato nel presente giudizio un'altra Parte_5 ragione di conflitto di interessi con riguardo alle obbligazioni Parmalat avuto riguardo al ruolo svolto dalla società di gestione del risparmio Nextra, anch'essa appartenente in tesi al ma in tal caso non solo la ragione di conflitto è nuova ma è del CP_9 tutto nuovo ed in verità solo accennato anche il presupposto fattuale. Pertanto, più ragioni conducono ad escludere che possa tenersi conto della doglianza.
Riassumendo: con riguardo ai titoli in esame va ravvisato l'inadempimento agli obblighi informativi gravante sulla CP_2
Tanto accertato con riferimento sia alle obbligazioni WO, sia alle obbligazioni
FI, sia alle obbligazioni Parmalat, si rileva che il e la hanno Parte_1 Pt_2 dichiarato di aver venduto nel 2006 tali ultimi titoli ricavando la somma di euro pag. 35/41 16.820,97. Richiamando quanto in precedenza valutato con riguardo alle obbligazioni
Telecom Argentina, ciò - oltre a costituire un ostacolo alla risoluzione dell'acquisto - dimostra che le obbligazioni Parmalat avevano conservato un valore patrimoniale, coerentemente con la circostanza che per Parmalat S.p.A. furono avviati l'amministrazione straordinaria e successivamente un piano di risanamento, sicché non può dirsi che si sia attuato il rischio del mancato rimborso, tanto più le obbligazioni
Parmalat 5,50% 99/09 EUR avevano scadenza successiva alla vendita mentre delle
Obbligazioni Parmalat Fin. 5,25% EUR non si evince dagli atti quale fosse la relativa scadenza. Non può, pertanto, escludersi che non si sia verificato il mancato rimborso o, comunque, non vi è prova che si sia verificata la perdita del capitale nell'entità lamentata dai che dunque non può costituire voce risarcibile. Parte_5
Diversamente per le obbligazioni Wordldcom 6,755 08 EUR e FI INTL 7% 04
EUR, delle quali non vi è prova di vendita da parte dei detentori, deve, per un verso, pronunciarsi la risoluzione dei singoli acquisti a fronte dell'inadempimento della CA dei suoi obblighi informativi, dovendosi per il resto escludere la risoluzione dei contratti di negoziazione per le ragioni sopra esposte con riferimento alle obbligazioni Argentina
11% 96/03. Inoltre, deve ritenersi verificato il rischio del mancato recupero del capitale investito, quanto alle prime poiché il forte indebitamento di WO Inc. sfociò nella presentazione nel luglio 2002 della domanda di bancarotta e l'ingresso in Chapter 11, una sorta di amministrazione controllata da cui la società era uscita il 20 aprile 2004 con il nome di ma tanto non si è tradotto in rimborsi a favore degli obbligazionisti CP_6 italiani per la mancanza delle necessarie autorizzazioni della Consob, come esposto e spiegato dai e non contestato dalla FI S.p.A. a Parte_5 CP_17 partire dal 6 maggio 2004 fu sottoposta ad amministrazione straordinaria ai sensi del d.l.
n. 347/2003, conv. con modificazioni in l. n. 39/2004 (c.d. legge Marzano), nel cui ambito l'1 dicembre 2004 il commissario straordinario designato comunicò che la emittente non sarebbe stata in grado di onorare l'impegno in scadenza ed aveva indirizzato e che quanto prima sarebbe stata resa nota la sottoposizione ad amministrazione straordinaria anche di FI ER S.A., come esposto e spiegato dai e non contestato dalla Anche per esse, Parte_5 CP_2
pag. 36/41 considerata peraltro la scadenza ravvicinata delle obbligazioni rispetto al tracollo di
FI S.p.A. e del gruppo, deve ritenersi che si sia verificata la perdita del capitale.
Tanto premesso, a seguito della pronunzia di risoluzione, gli investitori hanno diritto a recuperare l'importo degli investimenti. Va, però, considerato che il e la Parte_1 hanno chiesto il risarcimento del danno correlato, oltre che alla perdita del Pt_2 capitale investito, anche alla sua indisponibilità nonché infruttuosità avendo essi chiesto rivalutazione ed interessi a far tempo dagli esborsi.
La pretesa può trovare accoglimento nei termini che si passano ad esporre.
In difetto di allegazione e prova di impieghi maggiormente redditizi, tale voce di danno va quantificata nella rivalutazione monetaria secondo indici istat calcolata sino alla deliberazione della presente sentenza sulle somme investite a far tempo dalla verificazione del rischio del mancato rimborso coincidente: - per le obbligazioni
Argentina 11% 96/03 con il mancato pagamento, in data 3 gennaio 2002, della cedola relativa ad una emissione obbligazionaria da parte della Repubblica Argentina che pose la stessa in situazione di insolvenza, atteso che in precedenza esse avevano fruttato il rendimento previsto dal titolo;
- quanto alle obbligazioni WO 6,75% 08 EUR con il luglio 2002, quando per WO Inc. fu dichiarata la bancarotta;
- quanto alle obbligazioni FI INTL 7% 04 EUR con il 6 maggio 2004 con l'ingresso in amministrazione straordinaria che determinò la sospensione dei pagamenti.
Ne derivano le seguenti somme: euro 7.926,72 in relazione alle obbligazioni Argentina
11% 96/03 (somma investita pari ad euro 5.177,48 rivalutata a far tempo dal 3 gennaio
2002 ad oggi), euro 27.382,64 (somma investita pari ad euro 18.110,21 rivalutata dal 31 luglio 2002 - non essendo nota il giorno specifico di luglio in cui sopraggiunse la dichiarazione di bancarotta - ad oggi) per le obbligazioni WO 6.75% 08 EUR, euro 35.133,62 per le obbligazioni FI INTL 7% EUR, euro 35.133,62 (somma investita pari ad euro 24.230,08 rivalutata a far tempo dal 6 maggio 2004 ad oggi).
Sulle somme così calcolate si ritiene di non riconoscere i chiesti interessi. Al riguardo si osserva che, secondo gli ultimi condivisibili approdi della S.C., la liquidazione in valori attuali dell'importo dovuto può non reintegrare pienamente il creditore il quale deve essere posto nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo, ma in tal caso è onere del creditore allegare e provare, anche in pag. 37/41 base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, ovvero quella liquidata in moneta attuale, sia inferiore rispetto a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della presente sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, effetto che dipende in principalità dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue che non vi è alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi, c.d. compensativi, costituenti una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore (si vedano da ultimo Cass. 10 marzo 2025, n. 6351 e a ritroso in via non esaustiva Cass. 5 luglio 2023, n. 19063, Cass. ord. 26 novembre 2021 n.
36878, Cass. ord. 13 luglio 2018 n. 18564, Cass. 8 novembre 2016, n. 22607, Cass. 12 febbraio 2008, n. 3268, Cass. 25 agosto 2003, n. 12452). Nel caso di specie la domanda non è stata corredata dalla necessaria allegazione e dalla prova del danno da ritardo sicché la pretesa formulata non è accoglibile.
Resta da esaminare la domanda riconvenzionale formulata dalla CP_2
Alla richiesta di restituzione dei titoli quale effetto restitutorio della pronuncia di risoluzione delle operazioni di acquisto non può darsi seguito poiché la pretesa ha ad oggetto obbligazioni ormai scadute e non rimborsate e comunque di alcun valore.
Quanto alla richiesta di restituzione delle cedole riscosse, sarebbe stato onere della dimostrarne an e quantum mentre invece essa si è limitata ad invocare una c.t.u. CP_2 senza neppure indicare le fonti da cui ricavare i dati necessari, c.t.u. che pertanto appare finalizzata a colmare una lacuna probatoria. Del resto, il danno patito dai clienti è stato calcolato per le obbligazioni 11% Argentina 96/93 ITL mediante rivalutazione del capitale investito e andato perso solo a far tempo dal 3 gennaio 2002 proprio perché per il tempo precedente il detentore in buona fede dei titoli, ne aveva percepito le Parte_1 cedole. Nei casi delle obbligazioni WO 6,75% 98 EUR e FI INTL 7% 04, la dichiarazione di bancarotta nel primo caso e dell'ingresso in Chapter 11 della emittente e la collocazione in amministrazione straordinaria di Finemek S.p.A., che garantiva le obbligazioni di FI ER S.A., a ridosso degli acquisti fa presumere che alcuna cedola fu incassata dal e dalla Parte_1 Pt_2
pag. 38/41 Conclusivamente, all'esito del presente giudizio di rinvio e in base alle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento delle domande proposte da Parte_1
e da deve pronunciarsi la risoluzione ∙ dell'acquisto del 16 Parte_2 ottobre 1996 – effettuato da - avente ad oggetto le obbligazioni Parte_1
Argentina 11% 96/2003 ITL, ∙ dell'acquisto del 18 aprile 20022 – effettuato da
– avente ad oggetto le obbligazioni Wordlcom 6,75% 08 EUR ed Parte_1 infine ∙ dell'acquisto del 19 giugno 2003 – effettuato da - delle Parte_2 obbligazioni FI INTL 7% 04 EUR.
Inoltre, tenuto conto della riferibilità degli acquisti o al o alla Parte_1 Pt_2 [...] va condannata al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di euro 35.309,36 (euro 7.926,72 + euro 27.382,64) ed in favore di
[...] della somma di euro 35.133,62, oltre interessi al tasso previsto Parte_2 dall'art. 1284, co. 1, c.c. dalla data della presente sentenza (da intendersi riferita alla data della deliberazione) al saldo mentre va rigettata ogni latra domanda proposta dai predetti e Parte_1 Pt_2
Infine, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla CP_2
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che costituisce principio acquisito in giurisprudenza quello secondo cui il giudice del rinvio è tenuto a provvedere sulle spese dell'intero giudizio in base all'esito definitivo e globale della vicenda processuale e non invece con riguardo all'esito di ciascun grado o di ciascuna fase (Cass. ord. 8 novembre 2022, n. 32906, Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289, Cass. 7 febbraio 2007, n. 2634).
Tanto puntualizzato, l'esito complessivo della controversia definitosi con l'accoglimento parziale delle domande formulate da e Parte_1 [...]
e con il rigetto della domanda riconvenzionale giustificano la Parte_2 compensazione di un terzo delle spese di lite mentre vanno posti a carico della i CP_2 residui due terzi delle spese medesime, liquidate per l'intero in dispositivo in applicazione delle tariffe professionali via via vigenti e tenuto conto delle attività espletate nonché del valore dichiarato della controversia ed infine di anticipazioni ed esborsi documentati.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto – Sezione Unica civile, quale giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
22916/2022 del 21 luglio 2022, definitivamente decidendo a seguito di atto di citazione in riassunzione proposto da e e nel Parte_1 Parte_2 contraddittorio con così provvede: Controparte_1 in accoglimento per quanto di ragione delle domande proposte dagli attori in riassunzione, pronuncia la risoluzione dell'acquisto del 16 ottobre 1996 – effettuato da
- avente ad oggetto le obbligazioni Argentina 11% 96/2003 ITL, Parte_1 dell'acquisto del 18 aprile 20022 – effettuato da – avente ad Parte_1 oggetto le obbligazioni Wordlcom 6,75% 08 EUR ed infine dell'acquisto del 19 giugno
2003 – effettuato da – avente ad oggetto le obbligazioni FI Parte_2
INTL 7% 04 EUR;
condanna al pagamento in favore di per le
Controparte_1 Parte_1 ragioni di cui in motivazione, della somma di euro 35.309,36, oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. a far tempo dalla data della presente sentenza al saldo;
condanna al pagamento in favore di , per
Controparte_1 Parte_2 le causali di cui in motivazione, della somma di euro 35.133,62, oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. a far tempo dalla presente sentenza al saldo;
rigetta ogni altra domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 rigetta la domanda riconvenzionale proposta da
Controparte_1 dichiara compensato tra le parti un terzo delle spese di lite riguardanti i diversi gradi e le diverse fasi e condanna a rifondere in favore di
Controparte_1 Parte_1
e di i residui due terzi delle spese del giudizio di
[...] Parte_2 primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di cassazione nonché della presente fase di rinvio, liquidate per l'intero come segue: euro 4.000,00 per onorari ed euro 1.419,00 per diritti, oltre spese generali nella percentuale del 12,50%, i.v.a. e c.p.a. quanto al giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di
Taranto iscritto al n. 5278/2008 R.G.;
pag. 40/41 euro 558,00 per anticipazioni ed euro 9.900,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., quanto al giudizio di appello svoltosi innanzi alla Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto iscritto al n.
329/2016 R.G.; euro 60,48 per anticipazioni ed euro 7.290,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., per il giudizio svoltosi dinanzi alla
Corte di Cassazione iscritto al n. 22916/2022 R.G.; euro 786,00 per anticipazioni ed euro 14.317,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., quanto alla presente fase di rinvio.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.
Il Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
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