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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/07/2025, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 4191/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella di Palo - Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4191/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to CIRIELLO ANTONELLA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da note a trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.02.2025. Con ricorso depositato in data 14.05.2021 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario l'1.08.2002 in Portico di Caserta (CE) con parte resistente, dalla cui unione nascevano le figlie (il 02.05.2003) e (il 20.09.2007), adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Per_1 Per_2
Vetere perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dal comportamento del resistente, il quale era solito fare abuso di sostanze alcoliche. Inoltre, lo stesso non consentiva alla moglie di avere un ruolo dignitoso all'interno del nucleo familiare in quanto veniva considerata un'impiegata domestica.
Chiedeva, pertanto, la separazione personale dei coniugi;
l'affido condiviso della minore Per_2
con collocazione prevalente presso la madre;
la regolamentazione del diritto di visita padre-GL;
l'obbligo per il resistente di versare a titolo di mantenimento in favore delle due figlie la somma mensile di euro 300,00 oltre al 70% delle spese straordinarie;
di autorizzare la ricorrente a disdire il contratto di locazione della casa coniugale intestato alla stessa , per la quale era corrisposto un canone mensile di euro 300,00, o in alternativa autorizzare il subentro in locazione del resistente;
di autorizzare la ricorrente a ritirare presso la casa coniugale i propri effetti personali e delle figlie, nonché suppellettili e corredo.
Parte resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza presidenziale del 6.10.2021 compariva personalmente parte ricorrente, la quale, rinunciava alla domanda di autorizzazione alla disdetta del contratto di locazione e di subentro in luogo del resistente;
rappresentava, inoltre, che la minore incontrava il padre ogni 15/20 giorni quando lo stesso tornava da Viareggio in quanto lavorava lì come piastrellista guadagnando circa euro 70,00 al giorno;
riferiva che il canone di locazione della casa coniugale era sostenuto dal resistente e che la stessa percepiva il reddito di cittadinanza per un importo totale di euro 550,00.
Il presidente delegato, rilevato che non era stato possibile esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, rinviando per il prosieguo dinanzi al g.i.
Con memoria integrativa il difensore, per parte ricorrente, si riportava all'atto introduttivo, ai successivi atti di causa e chiedeva disporsi a carico del padre un assegno mensile di euro 300,00 per ciascuna GL oltre il 70% delle spese straordinarie.
In data 13.09.2022 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, mediante il deposito dell'avviso di conclusione delle indagini ex art.415 bis c.p.p., comunicava al g.i. la pendenza di un processo penale a carico del sig. er il reato di cui all'art.609 bis con le CP_1
aggravanti di cui all'art.609 ter n.1 e 5 c.p. perpetrato nei confronti delle figlie minori.
All'udienza del 30.09.2022 parte ricorrente riferiva che la GL minore le aveva chiesto di poter parlare con una psicologa alla quale, poi, aveva raccontato quanto subito dal padre;
che la GL maggiore vedeva il padre mentre la GL minore lo vedeva sotto casa e mal volentieri;
che la stessa aveva assistito ad un episodio in cui il padre, ubriaco, toccava il petto delle figlie. Il giudice fissava l'ascolto della minore , nominando l'esperto. Per_2
All'udienza del 25.11.2022 il giudice procedeva con l'ascolto della minore;
il difensore di Per_2
parte ricorrente chiedeva disporsi l'affido esclusivo della minore e rappresentava che nell'ultimo periodo il padre non vedeva frequentemente le figlie. Il g.i. si riservava e con successiva ordinanza demandava all'Asl competente il compito di provvedere a predisporre un supporto psicologico per la minore;
sospendeva gli incontri tra la minore e il padre;
fissava udienza per il prosieguo. Per_2
All'udienza del 10.09.2024 parte ricorrente riferiva che la minore non stava vedendo il padre ma stava facendo il percorso anche se non era costante in quanto non voleva ritornare sull'argomento mentre la GL maggiore incontrava il padre saltuariamente. Il difensore chiedeva l'affido esclusivo della minore alla madre e la conferma dei provvedimenti adottati.
Il giudice, visto il rinvio a giudizio di parte resistente, disponeva l'affido esclusivo della minore Per_2
[...
alla madre, confermava la sospensione degli incontri con il padre e fissava per il prosieguo.
Con note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.02.2025 si riportava alle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo con richiesta di affido esclusivo della minore alla madre. Chiedeva assegnarsi la causa in decisione. Per_2
All'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni il giudice, lette le note, riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del sig. egolarmente convenuto in Controparte_1
giudizio e non costituitosi.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Quanto all'affido della GL minore , il Collegio ritiene che la richiesta formulata da parte Per_2
ricorrente di confermare l'affido esclusivo della stessa alla madre debba essere accolta. Di fatti, considerata la documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, relativa alla pendenza del processo penale a carico del sig. putato per il reato di CP_1
violenza sessuale perpetrato nei confronti delle figlie minori, nonché, quanto emerso dall'audizione della minore nel presente giudizio circa gli abusi subiti dal padre ( udienza del 25.11.2022 la minore dichiarava: “sentii l'esigenza di parlare con l'assistente dei Servizi Sociali perché quando eravamo a tavola mio padre toccava me e mia sorella… Mamma ci ha cresciute da sola. Due anni fa circa mio padre ha iniziato a toccarci, poi l'anno scorso siamo andati a vivere da mia nonna”), questo Collegio ritiene sussistenti i presupposti per derogare alla regola generale dell'affido condiviso. Pertanto, la madre, quale genitore affidatario, sarà autorizzata a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse della GL ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
Per quanto concerne il diritto di visita, il Tribunale conferma la sospensione degli incontri padre-GL in ragione dei gravi fatti commessi dallo stesso nei confronti delle figlie e che sono oggetto di accertamento penale.
Quanto al mantenimento delle figlie, atteso che la situazione economica del resistente risulta immutata poiché, in assenza di circostanze sopravvenute, si presume che lo stesso, oltre a sostenere il canone di locazione della casa coniugale di euro 300,00, lavori ancora come piastrellista guadagnando circa euro 70,00 al giorno;
rilevato che la GL , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, in ragione dell'età deve ritenersi in procinto di inserirsi nel mondo del lavoro, questo Collegio conferma a carico del padre l' assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascuna GL) da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di natura sanitaria, studio, tempo libero e tutte le altre spese se concordate e documentate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Dichiara la contumacia del resistente;
• Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi;
• Dispone l'affido esclusivo della GL minore (nata il [...]) alla madre;
Per_2
• Sospende il diritto di visita del padre per le ragioni indicate in parte motiva;
• Pone a carico del resistente, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna GL) da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
• Pone altresì a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese scolastiche, mediche, non coperte dal S.S.N., ed a tutte quelle straordinarie per le figlie (si richiamano le linee guida del C.N.F.);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Portico di Caserta (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 17, parte II, serie
A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002;
• Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano, quanto alle spese vive, negli importi prenotati a debito, nonché in € 1.986,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, e dispone che il relativo pagamento avvenga a favore dello Stato.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 11.07.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella di Palo - Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4191/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to CIRIELLO ANTONELLA;
Parte_1
RICORRENTE
contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come da note a trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.02.2025. Con ricorso depositato in data 14.05.2021 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario l'1.08.2002 in Portico di Caserta (CE) con parte resistente, dalla cui unione nascevano le figlie (il 02.05.2003) e (il 20.09.2007), adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Per_1 Per_2
Vetere perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dal comportamento del resistente, il quale era solito fare abuso di sostanze alcoliche. Inoltre, lo stesso non consentiva alla moglie di avere un ruolo dignitoso all'interno del nucleo familiare in quanto veniva considerata un'impiegata domestica.
Chiedeva, pertanto, la separazione personale dei coniugi;
l'affido condiviso della minore Per_2
con collocazione prevalente presso la madre;
la regolamentazione del diritto di visita padre-GL;
l'obbligo per il resistente di versare a titolo di mantenimento in favore delle due figlie la somma mensile di euro 300,00 oltre al 70% delle spese straordinarie;
di autorizzare la ricorrente a disdire il contratto di locazione della casa coniugale intestato alla stessa , per la quale era corrisposto un canone mensile di euro 300,00, o in alternativa autorizzare il subentro in locazione del resistente;
di autorizzare la ricorrente a ritirare presso la casa coniugale i propri effetti personali e delle figlie, nonché suppellettili e corredo.
Parte resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza presidenziale del 6.10.2021 compariva personalmente parte ricorrente, la quale, rinunciava alla domanda di autorizzazione alla disdetta del contratto di locazione e di subentro in luogo del resistente;
rappresentava, inoltre, che la minore incontrava il padre ogni 15/20 giorni quando lo stesso tornava da Viareggio in quanto lavorava lì come piastrellista guadagnando circa euro 70,00 al giorno;
riferiva che il canone di locazione della casa coniugale era sostenuto dal resistente e che la stessa percepiva il reddito di cittadinanza per un importo totale di euro 550,00.
Il presidente delegato, rilevato che non era stato possibile esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, rinviando per il prosieguo dinanzi al g.i.
Con memoria integrativa il difensore, per parte ricorrente, si riportava all'atto introduttivo, ai successivi atti di causa e chiedeva disporsi a carico del padre un assegno mensile di euro 300,00 per ciascuna GL oltre il 70% delle spese straordinarie.
In data 13.09.2022 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, mediante il deposito dell'avviso di conclusione delle indagini ex art.415 bis c.p.p., comunicava al g.i. la pendenza di un processo penale a carico del sig. er il reato di cui all'art.609 bis con le CP_1
aggravanti di cui all'art.609 ter n.1 e 5 c.p. perpetrato nei confronti delle figlie minori.
All'udienza del 30.09.2022 parte ricorrente riferiva che la GL minore le aveva chiesto di poter parlare con una psicologa alla quale, poi, aveva raccontato quanto subito dal padre;
che la GL maggiore vedeva il padre mentre la GL minore lo vedeva sotto casa e mal volentieri;
che la stessa aveva assistito ad un episodio in cui il padre, ubriaco, toccava il petto delle figlie. Il giudice fissava l'ascolto della minore , nominando l'esperto. Per_2
All'udienza del 25.11.2022 il giudice procedeva con l'ascolto della minore;
il difensore di Per_2
parte ricorrente chiedeva disporsi l'affido esclusivo della minore e rappresentava che nell'ultimo periodo il padre non vedeva frequentemente le figlie. Il g.i. si riservava e con successiva ordinanza demandava all'Asl competente il compito di provvedere a predisporre un supporto psicologico per la minore;
sospendeva gli incontri tra la minore e il padre;
fissava udienza per il prosieguo. Per_2
All'udienza del 10.09.2024 parte ricorrente riferiva che la minore non stava vedendo il padre ma stava facendo il percorso anche se non era costante in quanto non voleva ritornare sull'argomento mentre la GL maggiore incontrava il padre saltuariamente. Il difensore chiedeva l'affido esclusivo della minore alla madre e la conferma dei provvedimenti adottati.
Il giudice, visto il rinvio a giudizio di parte resistente, disponeva l'affido esclusivo della minore Per_2
[...
alla madre, confermava la sospensione degli incontri con il padre e fissava per il prosieguo.
Con note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.02.2025 si riportava alle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo con richiesta di affido esclusivo della minore alla madre. Chiedeva assegnarsi la causa in decisione. Per_2
All'udienza cd. Cartolare di precisazione delle conclusioni il giudice, lette le note, riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del sig. egolarmente convenuto in Controparte_1
giudizio e non costituitosi.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente provato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Quanto all'affido della GL minore , il Collegio ritiene che la richiesta formulata da parte Per_2
ricorrente di confermare l'affido esclusivo della stessa alla madre debba essere accolta. Di fatti, considerata la documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, relativa alla pendenza del processo penale a carico del sig. putato per il reato di CP_1
violenza sessuale perpetrato nei confronti delle figlie minori, nonché, quanto emerso dall'audizione della minore nel presente giudizio circa gli abusi subiti dal padre ( udienza del 25.11.2022 la minore dichiarava: “sentii l'esigenza di parlare con l'assistente dei Servizi Sociali perché quando eravamo a tavola mio padre toccava me e mia sorella… Mamma ci ha cresciute da sola. Due anni fa circa mio padre ha iniziato a toccarci, poi l'anno scorso siamo andati a vivere da mia nonna”), questo Collegio ritiene sussistenti i presupposti per derogare alla regola generale dell'affido condiviso. Pertanto, la madre, quale genitore affidatario, sarà autorizzata a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse della GL ai sensi dell'art. 337 quater c.c.
Per quanto concerne il diritto di visita, il Tribunale conferma la sospensione degli incontri padre-GL in ragione dei gravi fatti commessi dallo stesso nei confronti delle figlie e che sono oggetto di accertamento penale.
Quanto al mantenimento delle figlie, atteso che la situazione economica del resistente risulta immutata poiché, in assenza di circostanze sopravvenute, si presume che lo stesso, oltre a sostenere il canone di locazione della casa coniugale di euro 300,00, lavori ancora come piastrellista guadagnando circa euro 70,00 al giorno;
rilevato che la GL , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, in ragione dell'età deve ritenersi in procinto di inserirsi nel mondo del lavoro, questo Collegio conferma a carico del padre l' assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascuna GL) da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di natura sanitaria, studio, tempo libero e tutte le altre spese se concordate e documentate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate in favore dell'Erario in ragione dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Dichiara la contumacia del resistente;
• Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi;
• Dispone l'affido esclusivo della GL minore (nata il [...]) alla madre;
Per_2
• Sospende il diritto di visita del padre per le ragioni indicate in parte motiva;
• Pone a carico del resistente, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna GL) da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat;
• Pone altresì a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese scolastiche, mediche, non coperte dal S.S.N., ed a tutte quelle straordinarie per le figlie (si richiamano le linee guida del C.N.F.);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Portico di Caserta (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 17, parte II, serie
A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002;
• Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano, quanto alle spese vive, negli importi prenotati a debito, nonché in € 1.986,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, e dispone che il relativo pagamento avvenga a favore dello Stato.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 11.07.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio