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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/10/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 917/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LO
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Manuela Velotti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 917/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOFFOLETTO AL e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. LETTENMAYER FLORA JOSEPHINE ALDA ( ) C/O STUDIO C.F._1
LEGALE LA SCALA - VIA FARINI 9 LO;
Controparte_2
( ) C/O STUDIO LEGALE LA SCALA - VIA FARINI 9 LO;
C.F._2
( ) C/O STUDIO LEGALE LA SCALA - VIA FARINI 9 - CP_3 C.F._3
LO LO;
( ) C/O STUDIO LEGALE Controparte_4 C.F._4
LA SCALA - VIA FARINI 9 LO;
( ) C/O Controparte_5 C.F._5
STUDIO LA SCALA - VIA FARINI 9 - LO;
, elettivamente domiciliato in C/O CP_6
STUDIO LEGALE LA SCALA - VIA FARINI 9 LOpresso il difensore avv. TOFFOLETTO
AL
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLLINA Controparte_7 C.F._6
EF e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA MALPIGHI 7 LOpresso il difensore avv. COLLINA EF
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 1195 del 2022 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 5 maggio 2022.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione pagina 1 di 10 1. Con atto di citazione notificato il 12.2.2020, , in qualità di titolare della ditta Controparte_7
“Tabaccheria Giunchiglia”, conveniva, avanti il Tribunale di Bologna, Controparte_1
2. L'attrice esponeva di essere titolare del conto corrente di corrispondenza n. 3771 da sempre assistito da facilitazioni creditizie mediante aperture di credito e di non aver pattuito alcuna condizione economica, ritenendo, sulla scorta di perizia econometrica di parte allegata all'atto di citazione, indebita l'applicazione di tutte le commissioni, spese ed interessi effettuata dall'istituto di credito che, peraltro, variava unilateralmente le condizioni economiche, determinando in alcuni trimestri lo sforamento del tasso soglia usura: pertanto, chiedeva di condannare previa Controparte_1 rettifica dei saldi contabili, alla ripetizione, in favore di delle somme Controparte_7 illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria.
3. Si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione di ogni eventuale credito Controparte_1 dell'attrice formatosi nel decennio anteriore alla lettera di reclamo inoltrata il 5 marzo 2019, e contestando, per il resto, la fondatezza delle domande attoree in quanto prive di riscontro probatorio.
4. Espletata la CTU, il Tribunale così pronunciava:
“1) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione, Controparte_1 in favore di , della somma di € 15.231,23 oltre interessi legali e rivalutazione Controparte_7 monetaria. 2) Condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Controparte_7 spese del presente procedimento, liquidate in € 4.835, per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. 3) Pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. come già liquidate con separato Controparte_1 decreto in data 26.04.2021”.
5. Le censure prospettate da parte attrice erano parzialmente fondate sulla scorta degli esiti della C.T.U..
6. La C.T.U. aveva analizzato la documentazione prodotta in atti da parte attrice e da parte convenuta, relativa al conto corrente n.° 3771, datato 09/01/2006, intestato alla Controparte_8 presso la Unicredit Banca S.p.A.
7. Con riferimento alle previsioni della C.M.S., la consulenza aveva accertato che il contratto ne prevedeva la misura, la periodicità e le modalità di calcolo.
8. Con riferimento alla capitalizzazione degli interessi, le previsioni dell'art. 8 rispettavano il requisito di reciprocità di cui alla delibera Cicr del 9/2/2000.
9. Parte attrice aveva, inoltre, prodotto gli estratti conto per data contabile relativi ai trimestri 31/3 e
30/6/2017 e gli estratti conto scalari, ordinati cioè per data valuta, relativi al trimestre chiuso dal
31/3/2009 al trimestre chiuso al 31/12/2017 ad eccezione degli e/c scalari relativi ai trimestri
30/6/2009; 31/12/2009; 30/9/2011; 30/9/2013; 30/6/2014; 31/12/2015; 31/12/2016; 31/3/2017 e
30/6/17. Per questi due ultimi trimestri era presente l'e/c per data contabile dal quale era possibile ricostruire lo scalare;
tuttavia, la mancanza degli elementi per il calcolo delle competenze non ha consentito di verificare i tassi analiticamente applicati, ma solo un tasso medio applicato.
10. All'esito dell'analisi contabile, la consulenza concludeva come segue: pagina 2 di 10 “1) La sottoscritta ha verificato l'esistenza di valide pattuizioni economiche riferite al c/c n. 3771;
2) La Banca convenuta ha applicato in parte le pattuizioni validamente espresse ma anche alcune commissioni non pattuite;
3) La verifica del tasso pattuito e il suo raffronto con il tasso soglia ha evidenziato il rispetto del tasso soglia di cui alla legge 108/96 per il contratto di apertura del 9/1/2006 e per i contratti di affidamento del 10/2/2006; 11/2/2008 e 16/9/2008, mentre ha evidenziato il superamento del tasso soglia per i contratti di apertura di credito del 20/1/2016; 8/6/2016 e 5/10/2016;
4) La ricostruzione elaborata dalla sottoscritta (TAB. A) sulla base delle risultanze di cui ai punti 1, 2 e 3 delle conclusioni, ci restituisce il saldo del c/c 3771, alla data del 31/12/2017, a debito del correntista, per € 4.669,75 mentre il saldo contabile del conto corrente a tale data è a debito del correntista per euro 19.900,98. Le somme illegittimamente addebitate sono determinate dalla differenza tra i due saldi e ammontano a € 15.231,23. Esse scaturiscono dalla sommatoria delle seguenti componenti:
- € 5.263,47 per commissioni disponibilità fondi e per utilizzo somme, disapplicate;
- € 3.813,60 per commissione istruttoria veloce disapplicata;
- € 6.154,16 per minori interessi passivi maturati sui saldi ricostruiti”.
11. Dunque, le somme illegittimamente addebitate che la Banca doveva restituire all'attrice ammontavano a € 15.231,23 oltre interessi legali e rivalutazione.
12. Quanto all'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito per il periodo anteriore al
5.03.2009, formulata da parte convenuta, essa doveva essere respinta. La C.T.U. aveva, infatti, rilevato che <sulla base della documentazione prodotta non è stata possibile la verifica sulle rimesse solutorie ai fini dell'eccezione di prescrizione di ripetizione dell'indebito, poiché non sono stati prodotti gli estratti conto per data contabile necessari alla determinazione del saldo disponibile e degli accrediti in relazione ai quali determinare la natura solutoria>>.
In proposito, occorreva evidenziare che l'atto di citazione espressamente richiamava il periodo dal
01.01.2009 al 31.12.2017. Dunque, posto che la raccomandata di messa in mora da parte attrice era del
05.03.2019, l'eventuale incidenza della prescrizione riguardava al massimo un paio di mesi.
Ne conseguiva che parte attrice avesse pienamente assolto al proprio onere probatorio (si veda Cass.
Civ., I Sez., 26.09.2019 n. 24051) e che affatto le rimesse dovessero considerarsi tutte solutorie.
13. Proponeva appello , rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“In via preliminare:- accertato e dichiarato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., sospendere l'esecutività e/o l'esecuzione della sentenza impugnata, per ciascuno e per tutti i motivi di cui in narrativa.Nel merito in via principale:- accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte in narrativa e da intendersi quiper ritrascritte, la fondatezza dell'appello proposto, riformare integralmente lasentenza del Tribunale di Bologna n. 1754/2022 pubblicata il 05.05.2022, resa nelgiudizio avente R.G. n. 2734/2020 dal Giudice Gamberini Cinzia, non notificata,con conseguente rigetto di tutte le domande svolte da parte attrice in primo gradoe contestuale accoglimento delle conclusioni avanzate da parte convenuta.Nel merito in via subordinata:- nella denegata ipotesi di mancata integrale riforma della sentenza del Tribunale diBologna n. 1754/2022 pubblicata il 05.05.2022, resa nel giudizio avente R.G. n.2734/2020 dal Giudice Gamberini Cinzia, non notificata, si chiede che la Cortedi Appello adita, a parziale riforma della sentenza de qua, voglia dichiarare che ilsaldo del conto corrente n. 3771 causa risulta essere a debito del correntista per €4.669,75 e non di € 15.231,23 a credito del correntista.In via ulteriormente subordinata:- nella denegata ipotesi di mancata integrale ovvero parziale riforma della sentenzadel Tribunale di Bologna n. 1754/2022 pubblicata il 05.05.2022, resa nel giudizio avente R.G. n. 2734/2020 dal Giudice Gamberini Cinzia, non notificata, si chiede che la Corte di Appello adita, a parziale riforma della sentenza de qua, voglia pagina 3 di 10 accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di ripetizione del saldo intermedio al 31/12/2017, qualificando la domanda quale accertamento negativo.- nella denegata ipotesi di mancata integrale ovvero parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1754/2022 pubblicata il 05.05.2022, resa nel giudizio avente R.G. n. 2734/2020 dal Giudice Gamberini Cinzia, non notificata, si chiede che la Corte di Appello adita, a parziale riforma della sentenza de qua, voglia accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta a titolo di rivalutazione monetaria. Nell'ipotesi in cui, nelle more, l'appellante avesse proceduto al pagamento delle somme oggetto della sentenza di primo grado, condannare parte appellata alla restituzione delle somme da quest'ultima quindi incassate, oltre a interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, compenso professionale, IVA e CPAdi legge, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%.
14. Col primo motivo di gravame parte appellante chiedeva, “in totale riforma della decisione de qua, accertare che parte attrice non ha correttamente assolto l'onere probatorio su di essa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., rigettando così le domande proposte da parte attrice in primo grado, con contestuale accoglimento delle conclusioni avanzate da parte convenuta”.
Secondo l'appellante, il ragionamento operato dal Tribunale era censurabile, laddove aveva ritenuto che i meri estratti conto scalari parziali costituissero strumento idoneo e sufficiente alla corretta rideterminazione del saldo del conto corrente oggetto di causa.
La proposizione dell'azione di ripetizione esigeva la produzione integrale degli estratti conto.
15. Col secondo motivo di gravame, l'appellante chiedeva, nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo, in parziale riforma della decisione de qua, di modificare il dispositivo dell'impugnata sentenza, statuendo che il saldo finale del conto corrente oggetto di causa, alla data del 31.12.2017, era pari ad € 4.669,75 a debito del correntista in luogo di € 15.231,23 a credito del correntista.
Invero, il conto corrente in esame, secondo le scritture contabili della Banca, presentava al 31/12/2017 un saldo negativo di € 19.900,98.
Peraltro, come si evinceva da pagina 17 dell'elaborato peritale: “La ricostruzione eseguita ci restituisce il saldo del c/c 3771, alla data del 31/12/2017, a debito del correntista, per € 4.669,75 mentre il saldo contabile del conto corrente è a debito del correntista per euro 19.900,98. Le somme illegittimamente addebitate sono determinate dalla differenza tra i due saldi e ammontano a € 15.231,23.”
Invero, volendo confermare l'ipotesi accolta dal Giudicante, il saldo del conto corrente n. 3771 al
31/12/2017 (data alla quale è stata svolta la consulenza tecnica d'ufficio) risultava in ogni caso in negativo per € 4.669,75.
Il Tribunale aveva errato, avendo, invece, condannato a restituire una somma che non aveva CP_1 mai incassato, trascurando del tutto la sussistenza di un saldo passivo del conto corrente, sebbene ridotto rispetto a quanto riportato nei documenti contabili della Banca.
L'appellante chiedeva, di conseguenza, dichiararsi che il saldo del conto corrente n. 3771, alla data del
31/12/2017, risultava essere pari ad € 4.669,75, a debito del correntista.
16. Col terzo motivo di gravame parte appellante, in via subordinata, censurava la sentenza, laddove essa condannava parte appellante, non solo alla ripetizione della somma di € 15.231,23 oltre interessi legali,
pagina 4 di 10 ma anche alla rivalutazione monetaria, trattandosi, infatti, di debito di valuta, come tale, non soggetto ad alcuna rivalutazione monetaria.
17. Si costituiva parte appellata, chiedendo il rigetto dell'appello.
18. L'appello è solo parzialmente fondato nei termini che di seguito vengono delineati.
19. La c.t.u. ha operato la ricostruzione del saldo contabile alla data del 31.12.2017, utilizzando gli estratti conto scalari, prodotti quasi senza soluzione di continuità (ma non integralmente) per l'intero periodo oggetto di indagine (primo gennaio 2009 – 31 dicembre 2017):
“Parte attrice ha, inoltre, prodotto gli estratti conto per data contabile relativi ai trimestri 31/3 e
30/6/2017 e gli estratti conto scalari, ordinati cioè per data valuta, relativi al trimestre chiuso dal
31/3/2009 al trimestre chiuso al 31/12/2017 ad eccezione degli e/c scalari relativi ai trimestri 30/6/2009; 31/12/2009; 30/9/2011; 30/9/2013; 30/6/2014; 31/12/2015; 31/12/2016; 31/3/2017 e 30/6/17. Per questi due ultimi trimestri è presente l'e/c per data contabile dal quale è possibile ricostruire lo scalare;
tuttavia, la mancanza degli elementi per il calcolo delle competenze non consente di verificare i tassi analiticamente applicati, ma solo un tasso medio applicato”.
Quanto agli esiti della ricostruzione contabile, si veda la relazione di consulenza sul punto, incontestata nei suoi risultati, ferma restando la contestazione della utilizzabilità degli scalari e della completezza dei medesimi.
“4. Quantificazione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse Sulla base dei riscontri eseguiti ed esposti nei superiori paragrafi, la sottoscritta ha provveduto alla rielaborazione del saldo del conto corrente n. 3771 (tabella A) sulla base dei criteri di seguito riassunti:
- Nessuna rettifica per il periodo dal 01/01/2009 al 30/6/2009 in quanto risultano applicate le pattuizioni contrattuali;
- Disapplicazione della commissione per utilizzi oltre la disponibilità; della commissione disponibilità immediata fondi (in sigla D.I.F.), e della commissione istruttoria veloce (in sigla C.I.V.) fino al 20/01/2016 per mancata pattuizione;
- Applicazione dei tassi pattuiti nel contratto di apertura di credito del 16/9/2008 in tutti i casi in cui il tasso applicato dalla banca è stato superiore, in mancanza di una valida pattuizione;
- Applicazione dei tassi medi applicati dalla Banca in sostituzione di quelli pattuiti in tutti i casi in cui la Banca ha operato un'autoriduzione assoluta (non mediante riduzione dei tassi) al termine del trimestre. La sostituzione si è resa necessaria in quanto applicare i tassi banca pattuiti avrebbe determinato interessi in misura maggiore rispetto al conteggio della banca;
- Esclusione degli interessi e commissioni dal 20/01/2016 poiché il tasso e le commissioni pattuite hanno determinato un TEG superiore al tasso soglia vigente alla data del contratto;
- I trimestri in cui manca l'estratto conto sono stati esclusi dalla ricostruzione per impossibilità di procedere all'elaborazione in mancanza di dati;
gli addebiti illegittimi sono stati scomputati dal primo saldo disponibile. La ricostruzione eseguita ci restituisce il saldo del c/c 3771, alla data del 31/12/2017, a debito del correntista, per € 4.669,75 mentre il saldo contabile del conto corrente è a debito del correntista per euro 19.900,98. Le somme illegittimamente addebitate sono determinate dalla differenza tra i due saldi e ammontano a
€ 15.231,23. Esse scaturiscono dalla sommatoria delle seguenti componenti:
- € 5.263,47 per commissioni disponibilità fondi e per utilizzo somme, disapplicate;
- € 3.813,60 per commissione istruttoria veloce disapplicata;
- € 6.154,16 per minori interessi passivi maturati sui saldi ricostruiti”.
pagina 5 di 10 20. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ritiene censurabile la sentenza impugnata, in quanto la correntista non avrebbe assolto all'onere di provare la fonte del diritto di credito, avendo prodotto in giudizio solo gli estratti conto scalari e nemmeno completi.
Secondo l'appellante, detti estratti conto non certificherebbero l'addebito e pertanto la mancata produzione degli estratti conto integrali non consentirebbe la ricostruzione dell'andamento completo del rapporto e delle poste ritenute indebite.
21. Il motivo è infondato.
22. Nel caso di documentazione incompleta, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto corrente possa accertarsi mediante altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni (cfr. Cass. n. 16662/2025). Nel giudizio introdotto per chiedere la restituzione di somme indebitamente versate alla banca in virtù della nullità delle clausole di un contratto di conto corrente bancario, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista (oppure la non debenza di CMS o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto,
l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290/2023; n. 10293/2023).
In tale contesto, la Corte di Cassazione ha stabilito che, se le movimentazioni del conto non sono completamente documentate, il giudice di merito può ricostruire i saldi attraverso l'uso dei riassunti
“scalari”, soprattutto con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio: “in tema di rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato” (Cass. n. 10293/2023 - Rv.
667605 – 01) (cfr. Cass. n. 29190/2020). Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, “gli estratti conto, infatti, “non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto” poiché “essi - come rimarcato dalla … menzionata Cass. n. 37800 del 2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e Cass. n. 22290 del 2023) – consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto".
In particolare, secondo la Cassazione, “a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito: i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non
pagina 6 di 10 l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e
Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023;
Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti … a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato proprio dalla citata Cass. n.
13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito)”; ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ.”
(così in motivazione Cass. n. 16662/2025; cfr. Cass. n. 17584/2024).
L'attendibilità della ricostruzione del rapporto, difatti, secondo la Suprema Corte, non può essere esclusa sulla base di criteri rigidi e massimalistici, poiché "… nella prospettiva consegnata dall'art.
2697 c.c., sarebbe improprio collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista (e quindi a credito della banca), la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata. Non vi è infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e comunque di procedere alla semplice neutralizzazione del saldo debitorio intermedio: quasi che ai fini della definizione del rapporto di dare e avere non presenti mai alcun valore l'evidenza dell'esposizione debitoria maturata dal correntista nel periodo in cui l'andamento del conto è regolarmente documentato. Quel che conta, invece, è la possibilità di raccordare tale andamento a un dato di partenza che sia concretamente affidabile" (Cass. n. 11543/2019).
In sintesi, le risultanze della CTU devono essere in grado di permettere la ricostruzione dei movimenti non solo sotto un astratto profilo meramente contabile, ma anche di verificare il complessivo andamento del rapporto di conto corrente, individuandone i movimenti più rilevanti, al fine di pervenire ad un risultato finale che non si risolva in una mera ipotesi astratta, bensì in un importo effettivamente il più possibile attendibile ed aderente al reale andamento del conto corrente. Ciò significa, che può reputarsi attendibile l'esito di una CTU, nonostante la mancanza di estratti conto per alcuni limitati mesi (v. Cass. n. 2660/2019), qualora il risultato delle operazioni contabili di riconteggio e rideterminazione del saldo attraverso le c.d. "operazioni di raccordo", raggiunga un grado di approssimazione sufficientemente prossimo alla certezza;
il che è reso possibile nel caso in cui il materiale contabile mancante permetta comunque al CTU, come avvenuto nel caso di specie, la ricostruzione del reale andamento del rapporto negoziale.
Il giudice del merito deve in ogni caso valutare la possibilità che la prova dell'indebito sia desumibile aliunde, in maniera diversa dagli estratti conto, cioè "ben può integrare la prova offerta dal correntista;
nel caso, pure con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la CTU, alla quale il
pagina 7 di 10 giudice può ricorrere quando la prova dei movimenti del conto, che sia prodotta dal correntista, non risulti completa, ma comunque tale da consentire al CTU di operare il calcolo delle competenze trimestrali (cfr., in specie, Cass., n. 31187/2018; Cass., n. 29190/2020" (Cass. n. 5887/2021).
Tra gli ulteriori strumenti di prova utilizzabili per ricostruire correttamente la movimentazione del conto vi è proprio lo “scalare trimestrale”; l'andamento del saldo giornaliero del conto corrente è in quella sede visibile e consente la ricostruzione contabile del suddetto periodo attraverso la situazione fotografata dai riassunti scalari trimestrali (v. Cass. n. 16837/2022). La Cassazione - superando la linea seguita anche da questa stessa Corte in precedenti decisioni - ha quindi riconosciuto l'ammissibilità della CTU, basata sulla rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze, possibili anche dai soli estratti a scalare, in quanto criteri matematici aventi, come base di partenza, l'analisi di dati effettivi risultati dai documenti depositati. Con la conseguenza che, se il CTU è stato in grado di ricostruire l'andamento del rapporto sulla base di tale documentazione, gli esiti peritali possono essere presi a fondamento della decisione del giudice.
Nella fattispecie, il CTU ha utilizzato per l'espletamento dell'incarico gli estratti conto a scalare prodotti dall'attrice. In ragione di ciò, la difesa della banca ha contestato l'ammissibilità della CTU e l'attendibilità dei suoi risultati. Tuttavia, la mancanza degli estratti conto analitici e di alcuni estratti conto scalari intermedi non ha reso impossibile al CTU di rideterminare il saldo, espungendo le poste addebitate illegittimamente.
Quanto alla correttezza della ricostruzione contabile, anche laddove vi siano dei periodi intermedi non coperti dagli estratti conto analitici e scalari, si veda sez. 1, Ordinanza n. 37800 del 27/12/2022:
“Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali).
23. In conclusione, la mancata acquisizione integrale degli estratti conto analitici relativi all'intero periodo oggetto di indagine, non ha comportato l'impossibilità di individuare tutti i movimenti intervenuti e, quindi, di ricostruire compiutamente il rapporto;
pertanto, il risultato non è tale di per sé da inficiare l'attendibilità dell'intero conteggio operato dal consulente. Il CTU è stato in grado di ricostruire pagina 8 di 10 l'andamento del rapporto bancario sulla base della documentazione agli atti, proprio attraverso l'andamento trimestrale del rapporto ricostruibile dagli estratti conto scalari.
24. Il secondo motivo di gravame è fondato.
Col secondo motivo di gravame, l'appellante chiedeva, nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo, in parziale riforma della decisione de qua, di modificare il dispositivo dell'impugnata sentenza, statuendo che il saldo finale del conto corrente oggetto di causa, alla data del 31.12.2017, era pari ad € 4.669,75 a debito del correntista in luogo di € 15.231,23 a credito del correntista.
Invero, il conto corrente in esame, secondo le scritture contabili della Banca, presentava al 31/12/2017 un saldo negativo di € 19.900,98.
Peraltro, come si evince dall'elaborato peritale: “La ricostruzione eseguita ci restituisce il saldo del c/c
3771, alla data del 31/12/2017, a debito del correntista, per € 4.669,75 mentre il saldo contabile del conto corrente è a debito del correntista per euro 19.900,98. Le somme illegittimamente addebitate sono determinate dalla differenza tra i due saldi e ammontano a € 15.231,23.”
Parte appellata ha limitato la domanda di rideterminazione al saldo alla data del 31.12.2017, mentre la data di estinzione del conto corrente è quella del 30.11.2018.
La rideterminazione del saldo contabile ad una data sensibilmente antecedente (un anno circa) rispetto alla data di estinzione imponeva una statuizione di mero accertamento della entità del saldo contabile
(così come rideterminato in giudizio) alla data del 31.12.2017.
Era, invece, preclusa una statuizione di accoglimento della domanda di ripetizione della differenza tra il c.d. saldo banca e il saldo come rideterminato in giudizio, dal momento che il rapporto di conto si è protratto per un altro anno circa, oltre la data alla quale si è fermata l'indagine ricostruttiva compiuta in giudizio.
Non poteva, dunque, pronunciarsi la condanna della banca al pagamento della differenza tra il c.d. saldo banca e il saldo come rideterminato in giudizio.
25. In riforma della sentenza appellata, deve accertarsi e dichiararsi che il saldo del conto corrente n. 3771, alla data del 31/12/2017, risultava essere pari ad € 4.669,75, a debito del correntista.
26. Il terzo motivo di gravame rimane assorbito dalla riforma della sentenza, implicante la revoca della statuizione di condanna.
27. Spese.
La revoca della pronuncia di condanna implica una parziale soccombenza reciproca con prevalente soccombenza della banca, cui consegue una compensazione delle spese di entrambi i gradi nella misura della metà e la condanna della banca al rimborso della residua metà: spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 9 di 10 I – In riforma della sentenza appellata, accerta e dichiara che il saldo, alla data del 31.12.2017, del conto corrente n. 3771, risultava essere pari ad € 4.669,75 a debito del correntista;
II – dichiara la compensazione per metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna al rimborso in favore di della residua metà di tali spese, Controparte_1 Controparte_7 che liquida, per l'intero, quanto al primo grado, in € 4.835, per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre spese di
C.T.U., come già liquidate con decreto in data 26.04.2021, e, quanto al grado di appello, in euro
4.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 14 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LO
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Manuela Velotti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 917/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TOFFOLETTO AL e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. LETTENMAYER FLORA JOSEPHINE ALDA ( ) C/O STUDIO C.F._1
LEGALE LA SCALA - VIA FARINI 9 LO;
Controparte_2
( ) C/O STUDIO LEGALE LA SCALA - VIA FARINI 9 LO;
C.F._2
( ) C/O STUDIO LEGALE LA SCALA - VIA FARINI 9 - CP_3 C.F._3
LO LO;
( ) C/O STUDIO LEGALE Controparte_4 C.F._4
LA SCALA - VIA FARINI 9 LO;
( ) C/O Controparte_5 C.F._5
STUDIO LA SCALA - VIA FARINI 9 - LO;
, elettivamente domiciliato in C/O CP_6
STUDIO LEGALE LA SCALA - VIA FARINI 9 LOpresso il difensore avv. TOFFOLETTO
AL
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLLINA Controparte_7 C.F._6
EF e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA MALPIGHI 7 LOpresso il difensore avv. COLLINA EF
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 1195 del 2022 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 5 maggio 2022.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione pagina 1 di 10 1. Con atto di citazione notificato il 12.2.2020, , in qualità di titolare della ditta Controparte_7
“Tabaccheria Giunchiglia”, conveniva, avanti il Tribunale di Bologna, Controparte_1
2. L'attrice esponeva di essere titolare del conto corrente di corrispondenza n. 3771 da sempre assistito da facilitazioni creditizie mediante aperture di credito e di non aver pattuito alcuna condizione economica, ritenendo, sulla scorta di perizia econometrica di parte allegata all'atto di citazione, indebita l'applicazione di tutte le commissioni, spese ed interessi effettuata dall'istituto di credito che, peraltro, variava unilateralmente le condizioni economiche, determinando in alcuni trimestri lo sforamento del tasso soglia usura: pertanto, chiedeva di condannare previa Controparte_1 rettifica dei saldi contabili, alla ripetizione, in favore di delle somme Controparte_7 illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali maturati e maturandi e rivalutazione monetaria.
3. Si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione di ogni eventuale credito Controparte_1 dell'attrice formatosi nel decennio anteriore alla lettera di reclamo inoltrata il 5 marzo 2019, e contestando, per il resto, la fondatezza delle domande attoree in quanto prive di riscontro probatorio.
4. Espletata la CTU, il Tribunale così pronunciava:
“1) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ripetizione, Controparte_1 in favore di , della somma di € 15.231,23 oltre interessi legali e rivalutazione Controparte_7 monetaria. 2) Condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Controparte_7 spese del presente procedimento, liquidate in € 4.835, per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. 3) Pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. come già liquidate con separato Controparte_1 decreto in data 26.04.2021”.
5. Le censure prospettate da parte attrice erano parzialmente fondate sulla scorta degli esiti della C.T.U..
6. La C.T.U. aveva analizzato la documentazione prodotta in atti da parte attrice e da parte convenuta, relativa al conto corrente n.° 3771, datato 09/01/2006, intestato alla Controparte_8 presso la Unicredit Banca S.p.A.
7. Con riferimento alle previsioni della C.M.S., la consulenza aveva accertato che il contratto ne prevedeva la misura, la periodicità e le modalità di calcolo.
8. Con riferimento alla capitalizzazione degli interessi, le previsioni dell'art. 8 rispettavano il requisito di reciprocità di cui alla delibera Cicr del 9/2/2000.
9. Parte attrice aveva, inoltre, prodotto gli estratti conto per data contabile relativi ai trimestri 31/3 e
30/6/2017 e gli estratti conto scalari, ordinati cioè per data valuta, relativi al trimestre chiuso dal
31/3/2009 al trimestre chiuso al 31/12/2017 ad eccezione degli e/c scalari relativi ai trimestri
30/6/2009; 31/12/2009; 30/9/2011; 30/9/2013; 30/6/2014; 31/12/2015; 31/12/2016; 31/3/2017 e
30/6/17. Per questi due ultimi trimestri era presente l'e/c per data contabile dal quale era possibile ricostruire lo scalare;
tuttavia, la mancanza degli elementi per il calcolo delle competenze non ha consentito di verificare i tassi analiticamente applicati, ma solo un tasso medio applicato.
10. All'esito dell'analisi contabile, la consulenza concludeva come segue: pagina 2 di 10 “1) La sottoscritta ha verificato l'esistenza di valide pattuizioni economiche riferite al c/c n. 3771;
2) La Banca convenuta ha applicato in parte le pattuizioni validamente espresse ma anche alcune commissioni non pattuite;
3) La verifica del tasso pattuito e il suo raffronto con il tasso soglia ha evidenziato il rispetto del tasso soglia di cui alla legge 108/96 per il contratto di apertura del 9/1/2006 e per i contratti di affidamento del 10/2/2006; 11/2/2008 e 16/9/2008, mentre ha evidenziato il superamento del tasso soglia per i contratti di apertura di credito del 20/1/2016; 8/6/2016 e 5/10/2016;
4) La ricostruzione elaborata dalla sottoscritta (TAB. A) sulla base delle risultanze di cui ai punti 1, 2 e 3 delle conclusioni, ci restituisce il saldo del c/c 3771, alla data del 31/12/2017, a debito del correntista, per € 4.669,75 mentre il saldo contabile del conto corrente a tale data è a debito del correntista per euro 19.900,98. Le somme illegittimamente addebitate sono determinate dalla differenza tra i due saldi e ammontano a € 15.231,23. Esse scaturiscono dalla sommatoria delle seguenti componenti:
- € 5.263,47 per commissioni disponibilità fondi e per utilizzo somme, disapplicate;
- € 3.813,60 per commissione istruttoria veloce disapplicata;
- € 6.154,16 per minori interessi passivi maturati sui saldi ricostruiti”.
11. Dunque, le somme illegittimamente addebitate che la Banca doveva restituire all'attrice ammontavano a € 15.231,23 oltre interessi legali e rivalutazione.
12. Quanto all'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito per il periodo anteriore al
5.03.2009, formulata da parte convenuta, essa doveva essere respinta. La C.T.U. aveva, infatti, rilevato che <sulla base della documentazione prodotta non è stata possibile la verifica sulle rimesse solutorie ai fini dell'eccezione di prescrizione di ripetizione dell'indebito, poiché non sono stati prodotti gli estratti conto per data contabile necessari alla determinazione del saldo disponibile e degli accrediti in relazione ai quali determinare la natura solutoria>>.
In proposito, occorreva evidenziare che l'atto di citazione espressamente richiamava il periodo dal
01.01.2009 al 31.12.2017. Dunque, posto che la raccomandata di messa in mora da parte attrice era del
05.03.2019, l'eventuale incidenza della prescrizione riguardava al massimo un paio di mesi.
Ne conseguiva che parte attrice avesse pienamente assolto al proprio onere probatorio (si veda Cass.
Civ., I Sez., 26.09.2019 n. 24051) e che affatto le rimesse dovessero considerarsi tutte solutorie.
13. Proponeva appello , rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“In via preliminare:- accertato e dichiarato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., sospendere l'esecutività e/o l'esecuzione della sentenza impugnata, per ciascuno e per tutti i motivi di cui in narrativa.Nel merito in via principale:- accertata e dichiarata, per tutte le ragioni esposte in narrativa e da intendersi quiper ritrascritte, la fondatezza dell'appello proposto, riformare integralmente lasentenza del Tribunale di Bologna n. 1754/2022 pubblicata il 05.05.2022, resa nelgiudizio avente R.G. n. 2734/2020 dal Giudice Gamberini Cinzia, non notificata,con conseguente rigetto di tutte le domande svolte da parte attrice in primo gradoe contestuale accoglimento delle conclusioni avanzate da parte convenuta.Nel merito in via subordinata:- nella denegata ipotesi di mancata integrale riforma della sentenza del Tribunale diBologna n. 1754/2022 pubblicata il 05.05.2022, resa nel giudizio avente R.G. n.2734/2020 dal Giudice Gamberini Cinzia, non notificata, si chiede che la Cortedi Appello adita, a parziale riforma della sentenza de qua, voglia dichiarare che ilsaldo del conto corrente n. 3771 causa risulta essere a debito del correntista per €4.669,75 e non di € 15.231,23 a credito del correntista.In via ulteriormente subordinata:- nella denegata ipotesi di mancata integrale ovvero parziale riforma della sentenzadel Tribunale di Bologna n. 1754/2022 pubblicata il 05.05.2022, resa nel giudizio avente R.G. n. 2734/2020 dal Giudice Gamberini Cinzia, non notificata, si chiede che la Corte di Appello adita, a parziale riforma della sentenza de qua, voglia pagina 3 di 10 accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di ripetizione del saldo intermedio al 31/12/2017, qualificando la domanda quale accertamento negativo.- nella denegata ipotesi di mancata integrale ovvero parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1754/2022 pubblicata il 05.05.2022, resa nel giudizio avente R.G. n. 2734/2020 dal Giudice Gamberini Cinzia, non notificata, si chiede che la Corte di Appello adita, a parziale riforma della sentenza de qua, voglia accertare e dichiarare che alcuna somma è dovuta a titolo di rivalutazione monetaria. Nell'ipotesi in cui, nelle more, l'appellante avesse proceduto al pagamento delle somme oggetto della sentenza di primo grado, condannare parte appellata alla restituzione delle somme da quest'ultima quindi incassate, oltre a interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, compenso professionale, IVA e CPAdi legge, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%.
14. Col primo motivo di gravame parte appellante chiedeva, “in totale riforma della decisione de qua, accertare che parte attrice non ha correttamente assolto l'onere probatorio su di essa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c., rigettando così le domande proposte da parte attrice in primo grado, con contestuale accoglimento delle conclusioni avanzate da parte convenuta”.
Secondo l'appellante, il ragionamento operato dal Tribunale era censurabile, laddove aveva ritenuto che i meri estratti conto scalari parziali costituissero strumento idoneo e sufficiente alla corretta rideterminazione del saldo del conto corrente oggetto di causa.
La proposizione dell'azione di ripetizione esigeva la produzione integrale degli estratti conto.
15. Col secondo motivo di gravame, l'appellante chiedeva, nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo, in parziale riforma della decisione de qua, di modificare il dispositivo dell'impugnata sentenza, statuendo che il saldo finale del conto corrente oggetto di causa, alla data del 31.12.2017, era pari ad € 4.669,75 a debito del correntista in luogo di € 15.231,23 a credito del correntista.
Invero, il conto corrente in esame, secondo le scritture contabili della Banca, presentava al 31/12/2017 un saldo negativo di € 19.900,98.
Peraltro, come si evinceva da pagina 17 dell'elaborato peritale: “La ricostruzione eseguita ci restituisce il saldo del c/c 3771, alla data del 31/12/2017, a debito del correntista, per € 4.669,75 mentre il saldo contabile del conto corrente è a debito del correntista per euro 19.900,98. Le somme illegittimamente addebitate sono determinate dalla differenza tra i due saldi e ammontano a € 15.231,23.”
Invero, volendo confermare l'ipotesi accolta dal Giudicante, il saldo del conto corrente n. 3771 al
31/12/2017 (data alla quale è stata svolta la consulenza tecnica d'ufficio) risultava in ogni caso in negativo per € 4.669,75.
Il Tribunale aveva errato, avendo, invece, condannato a restituire una somma che non aveva CP_1 mai incassato, trascurando del tutto la sussistenza di un saldo passivo del conto corrente, sebbene ridotto rispetto a quanto riportato nei documenti contabili della Banca.
L'appellante chiedeva, di conseguenza, dichiararsi che il saldo del conto corrente n. 3771, alla data del
31/12/2017, risultava essere pari ad € 4.669,75, a debito del correntista.
16. Col terzo motivo di gravame parte appellante, in via subordinata, censurava la sentenza, laddove essa condannava parte appellante, non solo alla ripetizione della somma di € 15.231,23 oltre interessi legali,
pagina 4 di 10 ma anche alla rivalutazione monetaria, trattandosi, infatti, di debito di valuta, come tale, non soggetto ad alcuna rivalutazione monetaria.
17. Si costituiva parte appellata, chiedendo il rigetto dell'appello.
18. L'appello è solo parzialmente fondato nei termini che di seguito vengono delineati.
19. La c.t.u. ha operato la ricostruzione del saldo contabile alla data del 31.12.2017, utilizzando gli estratti conto scalari, prodotti quasi senza soluzione di continuità (ma non integralmente) per l'intero periodo oggetto di indagine (primo gennaio 2009 – 31 dicembre 2017):
“Parte attrice ha, inoltre, prodotto gli estratti conto per data contabile relativi ai trimestri 31/3 e
30/6/2017 e gli estratti conto scalari, ordinati cioè per data valuta, relativi al trimestre chiuso dal
31/3/2009 al trimestre chiuso al 31/12/2017 ad eccezione degli e/c scalari relativi ai trimestri 30/6/2009; 31/12/2009; 30/9/2011; 30/9/2013; 30/6/2014; 31/12/2015; 31/12/2016; 31/3/2017 e 30/6/17. Per questi due ultimi trimestri è presente l'e/c per data contabile dal quale è possibile ricostruire lo scalare;
tuttavia, la mancanza degli elementi per il calcolo delle competenze non consente di verificare i tassi analiticamente applicati, ma solo un tasso medio applicato”.
Quanto agli esiti della ricostruzione contabile, si veda la relazione di consulenza sul punto, incontestata nei suoi risultati, ferma restando la contestazione della utilizzabilità degli scalari e della completezza dei medesimi.
“4. Quantificazione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse Sulla base dei riscontri eseguiti ed esposti nei superiori paragrafi, la sottoscritta ha provveduto alla rielaborazione del saldo del conto corrente n. 3771 (tabella A) sulla base dei criteri di seguito riassunti:
- Nessuna rettifica per il periodo dal 01/01/2009 al 30/6/2009 in quanto risultano applicate le pattuizioni contrattuali;
- Disapplicazione della commissione per utilizzi oltre la disponibilità; della commissione disponibilità immediata fondi (in sigla D.I.F.), e della commissione istruttoria veloce (in sigla C.I.V.) fino al 20/01/2016 per mancata pattuizione;
- Applicazione dei tassi pattuiti nel contratto di apertura di credito del 16/9/2008 in tutti i casi in cui il tasso applicato dalla banca è stato superiore, in mancanza di una valida pattuizione;
- Applicazione dei tassi medi applicati dalla Banca in sostituzione di quelli pattuiti in tutti i casi in cui la Banca ha operato un'autoriduzione assoluta (non mediante riduzione dei tassi) al termine del trimestre. La sostituzione si è resa necessaria in quanto applicare i tassi banca pattuiti avrebbe determinato interessi in misura maggiore rispetto al conteggio della banca;
- Esclusione degli interessi e commissioni dal 20/01/2016 poiché il tasso e le commissioni pattuite hanno determinato un TEG superiore al tasso soglia vigente alla data del contratto;
- I trimestri in cui manca l'estratto conto sono stati esclusi dalla ricostruzione per impossibilità di procedere all'elaborazione in mancanza di dati;
gli addebiti illegittimi sono stati scomputati dal primo saldo disponibile. La ricostruzione eseguita ci restituisce il saldo del c/c 3771, alla data del 31/12/2017, a debito del correntista, per € 4.669,75 mentre il saldo contabile del conto corrente è a debito del correntista per euro 19.900,98. Le somme illegittimamente addebitate sono determinate dalla differenza tra i due saldi e ammontano a
€ 15.231,23. Esse scaturiscono dalla sommatoria delle seguenti componenti:
- € 5.263,47 per commissioni disponibilità fondi e per utilizzo somme, disapplicate;
- € 3.813,60 per commissione istruttoria veloce disapplicata;
- € 6.154,16 per minori interessi passivi maturati sui saldi ricostruiti”.
pagina 5 di 10 20. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ritiene censurabile la sentenza impugnata, in quanto la correntista non avrebbe assolto all'onere di provare la fonte del diritto di credito, avendo prodotto in giudizio solo gli estratti conto scalari e nemmeno completi.
Secondo l'appellante, detti estratti conto non certificherebbero l'addebito e pertanto la mancata produzione degli estratti conto integrali non consentirebbe la ricostruzione dell'andamento completo del rapporto e delle poste ritenute indebite.
21. Il motivo è infondato.
22. Nel caso di documentazione incompleta, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto corrente possa accertarsi mediante altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni (cfr. Cass. n. 16662/2025). Nel giudizio introdotto per chiedere la restituzione di somme indebitamente versate alla banca in virtù della nullità delle clausole di un contratto di conto corrente bancario, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista (oppure la non debenza di CMS o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto,
l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290/2023; n. 10293/2023).
In tale contesto, la Corte di Cassazione ha stabilito che, se le movimentazioni del conto non sono completamente documentate, il giudice di merito può ricostruire i saldi attraverso l'uso dei riassunti
“scalari”, soprattutto con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio: “in tema di rapporti bancari, la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e le ulteriori risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato” (Cass. n. 10293/2023 - Rv.
667605 – 01) (cfr. Cass. n. 29190/2020). Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, “gli estratti conto, infatti, “non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto” poiché “essi - come rimarcato dalla … menzionata Cass. n. 37800 del 2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e Cass. n. 22290 del 2023) – consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto".
In particolare, secondo la Cassazione, “a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito: i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non
pagina 6 di 10 l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e
Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023;
Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti … a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato proprio dalla citata Cass. n.
13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito)”; ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ.”
(così in motivazione Cass. n. 16662/2025; cfr. Cass. n. 17584/2024).
L'attendibilità della ricostruzione del rapporto, difatti, secondo la Suprema Corte, non può essere esclusa sulla base di criteri rigidi e massimalistici, poiché "… nella prospettiva consegnata dall'art.
2697 c.c., sarebbe improprio collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista (e quindi a credito della banca), la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata. Non vi è infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto inibisca sempre e comunque di procedere alla semplice neutralizzazione del saldo debitorio intermedio: quasi che ai fini della definizione del rapporto di dare e avere non presenti mai alcun valore l'evidenza dell'esposizione debitoria maturata dal correntista nel periodo in cui l'andamento del conto è regolarmente documentato. Quel che conta, invece, è la possibilità di raccordare tale andamento a un dato di partenza che sia concretamente affidabile" (Cass. n. 11543/2019).
In sintesi, le risultanze della CTU devono essere in grado di permettere la ricostruzione dei movimenti non solo sotto un astratto profilo meramente contabile, ma anche di verificare il complessivo andamento del rapporto di conto corrente, individuandone i movimenti più rilevanti, al fine di pervenire ad un risultato finale che non si risolva in una mera ipotesi astratta, bensì in un importo effettivamente il più possibile attendibile ed aderente al reale andamento del conto corrente. Ciò significa, che può reputarsi attendibile l'esito di una CTU, nonostante la mancanza di estratti conto per alcuni limitati mesi (v. Cass. n. 2660/2019), qualora il risultato delle operazioni contabili di riconteggio e rideterminazione del saldo attraverso le c.d. "operazioni di raccordo", raggiunga un grado di approssimazione sufficientemente prossimo alla certezza;
il che è reso possibile nel caso in cui il materiale contabile mancante permetta comunque al CTU, come avvenuto nel caso di specie, la ricostruzione del reale andamento del rapporto negoziale.
Il giudice del merito deve in ogni caso valutare la possibilità che la prova dell'indebito sia desumibile aliunde, in maniera diversa dagli estratti conto, cioè "ben può integrare la prova offerta dal correntista;
nel caso, pure con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la CTU, alla quale il
pagina 7 di 10 giudice può ricorrere quando la prova dei movimenti del conto, che sia prodotta dal correntista, non risulti completa, ma comunque tale da consentire al CTU di operare il calcolo delle competenze trimestrali (cfr., in specie, Cass., n. 31187/2018; Cass., n. 29190/2020" (Cass. n. 5887/2021).
Tra gli ulteriori strumenti di prova utilizzabili per ricostruire correttamente la movimentazione del conto vi è proprio lo “scalare trimestrale”; l'andamento del saldo giornaliero del conto corrente è in quella sede visibile e consente la ricostruzione contabile del suddetto periodo attraverso la situazione fotografata dai riassunti scalari trimestrali (v. Cass. n. 16837/2022). La Cassazione - superando la linea seguita anche da questa stessa Corte in precedenti decisioni - ha quindi riconosciuto l'ammissibilità della CTU, basata sulla rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze, possibili anche dai soli estratti a scalare, in quanto criteri matematici aventi, come base di partenza, l'analisi di dati effettivi risultati dai documenti depositati. Con la conseguenza che, se il CTU è stato in grado di ricostruire l'andamento del rapporto sulla base di tale documentazione, gli esiti peritali possono essere presi a fondamento della decisione del giudice.
Nella fattispecie, il CTU ha utilizzato per l'espletamento dell'incarico gli estratti conto a scalare prodotti dall'attrice. In ragione di ciò, la difesa della banca ha contestato l'ammissibilità della CTU e l'attendibilità dei suoi risultati. Tuttavia, la mancanza degli estratti conto analitici e di alcuni estratti conto scalari intermedi non ha reso impossibile al CTU di rideterminare il saldo, espungendo le poste addebitate illegittimamente.
Quanto alla correttezza della ricostruzione contabile, anche laddove vi siano dei periodi intermedi non coperti dagli estratti conto analitici e scalari, si veda sez. 1, Ordinanza n. 37800 del 27/12/2022:
“Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali).
23. In conclusione, la mancata acquisizione integrale degli estratti conto analitici relativi all'intero periodo oggetto di indagine, non ha comportato l'impossibilità di individuare tutti i movimenti intervenuti e, quindi, di ricostruire compiutamente il rapporto;
pertanto, il risultato non è tale di per sé da inficiare l'attendibilità dell'intero conteggio operato dal consulente. Il CTU è stato in grado di ricostruire pagina 8 di 10 l'andamento del rapporto bancario sulla base della documentazione agli atti, proprio attraverso l'andamento trimestrale del rapporto ricostruibile dagli estratti conto scalari.
24. Il secondo motivo di gravame è fondato.
Col secondo motivo di gravame, l'appellante chiedeva, nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo, in parziale riforma della decisione de qua, di modificare il dispositivo dell'impugnata sentenza, statuendo che il saldo finale del conto corrente oggetto di causa, alla data del 31.12.2017, era pari ad € 4.669,75 a debito del correntista in luogo di € 15.231,23 a credito del correntista.
Invero, il conto corrente in esame, secondo le scritture contabili della Banca, presentava al 31/12/2017 un saldo negativo di € 19.900,98.
Peraltro, come si evince dall'elaborato peritale: “La ricostruzione eseguita ci restituisce il saldo del c/c
3771, alla data del 31/12/2017, a debito del correntista, per € 4.669,75 mentre il saldo contabile del conto corrente è a debito del correntista per euro 19.900,98. Le somme illegittimamente addebitate sono determinate dalla differenza tra i due saldi e ammontano a € 15.231,23.”
Parte appellata ha limitato la domanda di rideterminazione al saldo alla data del 31.12.2017, mentre la data di estinzione del conto corrente è quella del 30.11.2018.
La rideterminazione del saldo contabile ad una data sensibilmente antecedente (un anno circa) rispetto alla data di estinzione imponeva una statuizione di mero accertamento della entità del saldo contabile
(così come rideterminato in giudizio) alla data del 31.12.2017.
Era, invece, preclusa una statuizione di accoglimento della domanda di ripetizione della differenza tra il c.d. saldo banca e il saldo come rideterminato in giudizio, dal momento che il rapporto di conto si è protratto per un altro anno circa, oltre la data alla quale si è fermata l'indagine ricostruttiva compiuta in giudizio.
Non poteva, dunque, pronunciarsi la condanna della banca al pagamento della differenza tra il c.d. saldo banca e il saldo come rideterminato in giudizio.
25. In riforma della sentenza appellata, deve accertarsi e dichiararsi che il saldo del conto corrente n. 3771, alla data del 31/12/2017, risultava essere pari ad € 4.669,75, a debito del correntista.
26. Il terzo motivo di gravame rimane assorbito dalla riforma della sentenza, implicante la revoca della statuizione di condanna.
27. Spese.
La revoca della pronuncia di condanna implica una parziale soccombenza reciproca con prevalente soccombenza della banca, cui consegue una compensazione delle spese di entrambi i gradi nella misura della metà e la condanna della banca al rimborso della residua metà: spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 9 di 10 I – In riforma della sentenza appellata, accerta e dichiara che il saldo, alla data del 31.12.2017, del conto corrente n. 3771, risultava essere pari ad € 4.669,75 a debito del correntista;
II – dichiara la compensazione per metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna al rimborso in favore di della residua metà di tali spese, Controparte_1 Controparte_7 che liquida, per l'intero, quanto al primo grado, in € 4.835, per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre spese di
C.T.U., come già liquidate con decreto in data 26.04.2021, e, quanto al grado di appello, in euro
4.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 14 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
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