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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/10/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 684/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FIORENTINI FRANCESCA, giusta delega in atti,
e
, (C.f. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2
dall'Avv. ARPAIA ALESSANDRA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 02/04/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 01/10/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale variazione di residenza.
2. La casa coniugale sita in Latina, alla Via degli Aurunci n. 37, di proprietà esclusiva della sig. ra che ha rilevato la quota del IG. con Parte_1 Parte_2 atto a rogito del Dott. , notaio in Sezze del 03.05.2022, verrà assegnata alla Persona_1
medesima che vi vivrà insieme ai figli e e che si occuperà di versare per Per_2 Per_3 intero le rate del mutuo sino alla sua estinzione.
3. Il minore è affidato ad entrambi Per_3
i genitori, secondo il regime della L. 54/2006 in materia di affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. E' onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al ragazzo. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Il diritto- dovere di visita del papà con riguardo al minore sarà esercitato con le seguenti Per_3
modalità: - il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio compatibilmente con i turni di lavoro e con gli impegni del ragazzo nei giorni che vorrà, da concordare di volta in volta con la IG.ra , anche per quanto riguarda il week end. Il minore trascorrerà ad Pt_1
anni alterni con ciascun genitore la Vigilia o il giorno di Natale, la Vigilia o il giorno di
Capodanno, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. I genitori si accorderanno sulla base del principio dell'alternanza e della parità. In occasione delle ferie estive entrambi i genitori potranno tenere con sé il figlio per un periodo anche non consecutivo di giorni 15 da comunicarsi, previo accordo, entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo dell'eventuale località di vacanza dove porteranno il ragazzo che dovrà essere sempre reperibili telefonicamente.
5. Il IG. verserà alla IG.ra , Parte_2 Pt_1
a titolo di mantenimento dei figli, una somma pari ad € Euro 370,00 mensili (Euro 185,00 a figlio), con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
6. Il marito parteciperà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie dei figli, per le quali si rinvia al Protocollo di questo Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere.
7. Gli istanti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a richiedere un contributo al proprio mantenimento. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8. I ricorrenti sin da ora si danno altresì reciproco assenso al rilascio di documento valido per l'espatrio.
9. I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51,
2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 15/06/2002 nel Comune di LATINA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
02/04/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LATINA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 88, Parte II, Serie
A, dell'anno 2002), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
compensa le spese di causa.
Latina, 01/10/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FIORENTINI FRANCESCA, giusta delega in atti,
e
, (C.f. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2
dall'Avv. ARPAIA ALESSANDRA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 02/04/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 01/10/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale variazione di residenza.
2. La casa coniugale sita in Latina, alla Via degli Aurunci n. 37, di proprietà esclusiva della sig. ra che ha rilevato la quota del IG. con Parte_1 Parte_2 atto a rogito del Dott. , notaio in Sezze del 03.05.2022, verrà assegnata alla Persona_1
medesima che vi vivrà insieme ai figli e e che si occuperà di versare per Per_2 Per_3 intero le rate del mutuo sino alla sua estinzione.
3. Il minore è affidato ad entrambi Per_3
i genitori, secondo il regime della L. 54/2006 in materia di affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. E' onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al ragazzo. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
4. Il diritto- dovere di visita del papà con riguardo al minore sarà esercitato con le seguenti Per_3
modalità: - il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio compatibilmente con i turni di lavoro e con gli impegni del ragazzo nei giorni che vorrà, da concordare di volta in volta con la IG.ra , anche per quanto riguarda il week end. Il minore trascorrerà ad Pt_1
anni alterni con ciascun genitore la Vigilia o il giorno di Natale, la Vigilia o il giorno di
Capodanno, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. I genitori si accorderanno sulla base del principio dell'alternanza e della parità. In occasione delle ferie estive entrambi i genitori potranno tenere con sé il figlio per un periodo anche non consecutivo di giorni 15 da comunicarsi, previo accordo, entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo dell'eventuale località di vacanza dove porteranno il ragazzo che dovrà essere sempre reperibili telefonicamente.
5. Il IG. verserà alla IG.ra , Parte_2 Pt_1
a titolo di mantenimento dei figli, una somma pari ad € Euro 370,00 mensili (Euro 185,00 a figlio), con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
6. Il marito parteciperà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie dei figli, per le quali si rinvia al Protocollo di questo Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere.
7. Gli istanti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a richiedere un contributo al proprio mantenimento. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
8. I ricorrenti sin da ora si danno altresì reciproco assenso al rilascio di documento valido per l'espatrio.
9. I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51,
2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 15/06/2002 nel Comune di LATINA (LT), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
02/04/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LATINA (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 88, Parte II, Serie
A, dell'anno 2002), dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
compensa le spese di causa.
Latina, 01/10/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino