(Inadempimento di obbligazioni negative).
Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per se' inadempimento.
(massima n. 1) Nelle obbligazioni negative, affinché possa ritenersi posto in essere il fatto dell'obbligato che, ove compiuto in violazione delle stesse, costituisce di per sè inadempimento (art. 1222 codice civile), occorre che detto fatto determini preclusione o, comunque, menomazione dell'esercizio del diritto alla cui soddisfazione l'obbligazione negativa è destinata. […]
Leggi di più…(massima n. 1) Anche per le obbligazioni negative vige il principio della presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c., superabile soltanto con la prova che l'inadempimento che, ai sensi dell'art. 1222 c.c. si verifica per il fatto della violazione dell'obbligo di non fare sia dipeso da causa non imputabile al debitore, intendendosi per tale, ove il fatto sia compiuto dal terzo, quella idonea ad escludere l'imputabilità al debitore medesimo della situazione che ha posto il terzo in condizioni di interferire nell'inosservanza dell'obbligo. (Nella specie, […]
Leggi di più…[…] Secondo l'articolo 1222 del Codice Civile, il condòmino può eseguire opere nelle parti ad uso comune a patto che non causino danni o pregiudizi all'edificio. […]
Leggi di più…[…] Mora del debitore e obbligazioni di non fare [Torna su] Lo stesso accade in caso di obbligazione di non fare, con riferimento alla quale l'articolo 1222 del codice civile stabilisce espressamente che "Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare: ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento". […]
Leggi di più…[…] L'inadempimento nelle obbligazioni negative [Torna su] Va infine ricordato il disposto dell'art. 1222 c.c., che disciplina l'inadempimento con riferimento alle obbligazioni negative, in cui la prestazione consista in un non fare. […]
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