Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1222.
(Inadempimento di obbligazioni negative).
Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per se' inadempimento.
(Inadempimento di obbligazioni negative).
Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per se' inadempimento.
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- 1. Cassazione civile n. 1644/1996https://www.brocardi.it/ · 230.75867
(massima n. 1) Nelle obbligazioni negative, affinché possa ritenersi posto in essere il fatto dell'obbligato che, ove compiuto in violazione delle stesse, costituisce di per sè inadempimento (art. 1222 codice civile), occorre che detto fatto determini preclusione o, comunque, menomazione dell'esercizio del diritto alla cui soddisfazione l'obbligazione negativa è destinata. […]
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Giurisprudenza • 152
- 1. Trib. Chieti, sentenza 14/03/2025, n. 11Provvedimento: […] pagina 1 di 10 -“ accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte, la violazione ed il gravissimo inadempimento, da parte del convenuto, dell'obbligazione di non fare ex art.1222 c.c. contenuta nella transazione sottoscritta con la ricorrente e di cui alle premesse del presente atto e/o il fatto illecito commesso dal resistente ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannare il sig. […] Detto questo, occorre accertare se il CP_1 abbia posto in essere il grave inadempimento lamentato ex art. 1222 c.c.Leggi di più...
- art. 2059 c.c.·
- prova del danno·
- danno non patrimoniale·
- art. 1218 c.c.·
- contratti atipici·
- risarcimento danni·
- obbligazione di non fare·
- art. 1222 c.c.·
- clausola compromissoria·
- inadempimento contrattuale