Articolo 1222 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1222.

(Inadempimento di obbligazioni negative).

Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per se' inadempimento.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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