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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 18502/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18502 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MADDALONI SALVATORE presso il quale elettivamente domicilia in S. Giorgio a Cremano (NA) alla Via S.Rosa, 11
E
(nata a [...] il [...] - C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. presso la quale CP_1
elettivamente domicilia in S. Giorgio a Cremano (NA) alla Via San Giorgio Vecchio n.194
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 5 Con ricorso depositato in data 18.10.2024 e , Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio in San Giorgio a Cremano (NA) il 05.09.1991, che dalla predetta unione sono nate due figlie: ed entrambe maggiorenni ma solo anche Per_1 Per_2 Per_1
economicamente autosufficiente, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 24.12.2024 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice, acquisito il parere favorevole del PM, riservava al Collegio la decisione della causa.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali sono emersi elementi dai quali è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. QUANTO ALLA RESIDENZA I coniugi vivranno separati, con obbligo al rispetto reciproco fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza, con l'obbligo reciproco di comunicarsi ogni variazione.
2.QUANTO ALLA ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE Relativamente al bene di cui sopra adibito a casa coniugale sito in San Giorgio a Cremano (Na) alla Via Mazzini n. 41 si rimanda a quanto indicato al successivo articolo 6 dal quale il marito porterà via i soli effetti personali.
3. QUANTO AL MANTENIMENTO: A. Il signor si obbliga a versare a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento della moglie e della figlia , maggiorenne non economicamente Per_2
autosufficiente , la somma di Euro 500,00 ovvero Euro 250,00 per la figlia ed Euro 250,00 per Per_2
la moglie casalinga non più collocabile al lavoro, (dico complessivi cinquecento/00), da corrispondersi
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 entro e non oltre il giorno 12 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie, le cui coordinate verranno comunicate da quest'ultima al marito. Il predetto assegno sarà soggetto a rivalutazione annualmente come per legge secondo l'indice ISTAT.
B. Il sig. si obbliga, altresì, a corrispondere alla moglie, nella misura del 50% Parte_1
delle spese straordinarie mediche - specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché ogni altra spesa straordinaria necessaria per la figlia da concordarsi preventivamente tra i genitori e previa esibizione di idonea documentazione, e come previste e regolamentate dal Protocollo d'intesa con il COA di Napoli Nord del 25.10.2019.
4. QUANTO AL DIRITTO DI VISITA
A. Nulla si pattuisce sul regime di visita attesa la maggiore età di , la quale gestirà Per_2
autonomamente le visite con il padre secondo le proprie necessità;
5. QUANTO AI VIAGGI ALL'ESTERO
I coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o a qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, obbligandosi reciprocamente a prestare il consenso nelle forme di legge, così come sarà richiesto dalla P.A.
6. QUANTO AI RAPPORTI PATRIMONIALI:
I coniugi e nel regolamentare in via definitiva i loro Parte_1 Parte_2
rapporti economici e patrimoniali, ivi compreso ogni rimborso e restituzioni e pagamenti effettuati con denaro derivante dal patrimonio personale tra loro esistenti, si obbligano ciascuno a trasferire, con atto notarile, alle figlie e la proprietà del bene di cui sopra e precisamente: Per_2 Per_1 [...]
trasferirà la piena proprietà della quota di 1/2 (un mezzo) ad esso spettante e Parte_1
per sé riservando il diritto di abitazione trasferirà, la proprietà della restante Parte_2
quota di 1/2 (un mezzo) dell'indicato bene alle figlie e , precisando che Per_2 Per_1 Parte_2
"acquisterà" anche il diritto di abitazione sulla restante quota di 1/2 (un mezzo) trasferita da
[...]
in modo che l'appartamento facente parte del citato fabbricato condominiale Parte_1
sito in Comune di S. Giorgio a Cremano (Na) alla Via G. Mazzini n. 41 riportato al Catasto Fabbricati dell'indicato Comune al foglio 4, p.lla 640, sub. 14, dopo l'atto a stipularsi si verrà ad appartenere nel modo seguente: ad e in proprietà in ragione di 1/2 (un mezzo) Per_2 Parte_3
ciascuna gravato dall'intero diritto di abitazione a favore di ed a Parte_2 Parte_2
per l'intero diritto di abitazione.
[...]
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5 Le parti reciprocamente si obbligano a stipulare, in esecuzione dei patti di separazione, l'atto notarile entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso di separazione personale dei coniugi.
I coniugi e espressamente si danno atto e dichiarano Parte_1 Parte_2
che il trasferimento immobiliare suindicato e le modalità di esecuzione dello stesso, è stato previsto a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi intercorsi durante il matrimonio, e all'uopo dichiarano che il detto trasferimento costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (Circolare Agenzia Entrate n. 27 del 21.06.2012 e risoluzione n. 20/E del 14 febbraio 2014 dell'Agenzia delle Entrate).
Le spese relative all'onorario del notaio di fiducia a nominarsi a cura della sig.ra Parte_2 nonché tutti gli oneri fiscali, ed eventuali imposte relative all'atto di trasferimento saranno a carico di entrambi i coniugi.
Le spese e competenze del presente giudizio restano compensate tra le parti e i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare al vincolo della solidarietà professionale.
Per quanto non previsto soggiacciono le norme vigenti in materia.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.106 , parte II, S. A reg. Atti Matrimonio anno 1991);
[...]
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di S. Giorgio a Cremano (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 3.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18502 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MADDALONI SALVATORE presso il quale elettivamente domicilia in S. Giorgio a Cremano (NA) alla Via S.Rosa, 11
E
(nata a [...] il [...] - C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. presso la quale CP_1
elettivamente domicilia in S. Giorgio a Cremano (NA) alla Via San Giorgio Vecchio n.194
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
N. 70/2017 R.G. - pag. 1 di 5 Con ricorso depositato in data 18.10.2024 e , Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio in San Giorgio a Cremano (NA) il 05.09.1991, che dalla predetta unione sono nate due figlie: ed entrambe maggiorenni ma solo anche Per_1 Per_2 Per_1
economicamente autosufficiente, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
All'udienza del 24.12.2024 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso.
Il Giudice, acquisito il parere favorevole del PM, riservava al Collegio la decisione della causa.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali sono emersi elementi dai quali è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. QUANTO ALLA RESIDENZA I coniugi vivranno separati, con obbligo al rispetto reciproco fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza, con l'obbligo reciproco di comunicarsi ogni variazione.
2.QUANTO ALLA ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE Relativamente al bene di cui sopra adibito a casa coniugale sito in San Giorgio a Cremano (Na) alla Via Mazzini n. 41 si rimanda a quanto indicato al successivo articolo 6 dal quale il marito porterà via i soli effetti personali.
3. QUANTO AL MANTENIMENTO: A. Il signor si obbliga a versare a titolo di Parte_1
contributo per il mantenimento della moglie e della figlia , maggiorenne non economicamente Per_2
autosufficiente , la somma di Euro 500,00 ovvero Euro 250,00 per la figlia ed Euro 250,00 per Per_2
la moglie casalinga non più collocabile al lavoro, (dico complessivi cinquecento/00), da corrispondersi
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 entro e non oltre il giorno 12 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie, le cui coordinate verranno comunicate da quest'ultima al marito. Il predetto assegno sarà soggetto a rivalutazione annualmente come per legge secondo l'indice ISTAT.
B. Il sig. si obbliga, altresì, a corrispondere alla moglie, nella misura del 50% Parte_1
delle spese straordinarie mediche - specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché ogni altra spesa straordinaria necessaria per la figlia da concordarsi preventivamente tra i genitori e previa esibizione di idonea documentazione, e come previste e regolamentate dal Protocollo d'intesa con il COA di Napoli Nord del 25.10.2019.
4. QUANTO AL DIRITTO DI VISITA
A. Nulla si pattuisce sul regime di visita attesa la maggiore età di , la quale gestirà Per_2
autonomamente le visite con il padre secondo le proprie necessità;
5. QUANTO AI VIAGGI ALL'ESTERO
I coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o a qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, obbligandosi reciprocamente a prestare il consenso nelle forme di legge, così come sarà richiesto dalla P.A.
6. QUANTO AI RAPPORTI PATRIMONIALI:
I coniugi e nel regolamentare in via definitiva i loro Parte_1 Parte_2
rapporti economici e patrimoniali, ivi compreso ogni rimborso e restituzioni e pagamenti effettuati con denaro derivante dal patrimonio personale tra loro esistenti, si obbligano ciascuno a trasferire, con atto notarile, alle figlie e la proprietà del bene di cui sopra e precisamente: Per_2 Per_1 [...]
trasferirà la piena proprietà della quota di 1/2 (un mezzo) ad esso spettante e Parte_1
per sé riservando il diritto di abitazione trasferirà, la proprietà della restante Parte_2
quota di 1/2 (un mezzo) dell'indicato bene alle figlie e , precisando che Per_2 Per_1 Parte_2
"acquisterà" anche il diritto di abitazione sulla restante quota di 1/2 (un mezzo) trasferita da
[...]
in modo che l'appartamento facente parte del citato fabbricato condominiale Parte_1
sito in Comune di S. Giorgio a Cremano (Na) alla Via G. Mazzini n. 41 riportato al Catasto Fabbricati dell'indicato Comune al foglio 4, p.lla 640, sub. 14, dopo l'atto a stipularsi si verrà ad appartenere nel modo seguente: ad e in proprietà in ragione di 1/2 (un mezzo) Per_2 Parte_3
ciascuna gravato dall'intero diritto di abitazione a favore di ed a Parte_2 Parte_2
per l'intero diritto di abitazione.
[...]
N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 5 Le parti reciprocamente si obbligano a stipulare, in esecuzione dei patti di separazione, l'atto notarile entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso di separazione personale dei coniugi.
I coniugi e espressamente si danno atto e dichiarano Parte_1 Parte_2
che il trasferimento immobiliare suindicato e le modalità di esecuzione dello stesso, è stato previsto a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi intercorsi durante il matrimonio, e all'uopo dichiarano che il detto trasferimento costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (Circolare Agenzia Entrate n. 27 del 21.06.2012 e risoluzione n. 20/E del 14 febbraio 2014 dell'Agenzia delle Entrate).
Le spese relative all'onorario del notaio di fiducia a nominarsi a cura della sig.ra Parte_2 nonché tutti gli oneri fiscali, ed eventuali imposte relative all'atto di trasferimento saranno a carico di entrambi i coniugi.
Le spese e competenze del presente giudizio restano compensate tra le parti e i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare al vincolo della solidarietà professionale.
Per quanto non previsto soggiacciono le norme vigenti in materia.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.106 , parte II, S. A reg. Atti Matrimonio anno 1991);
[...]
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di S. Giorgio a Cremano (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 3.01.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5