Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/03/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
n. 14952/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Venezia, seconda sezione civile, composto dai magistrati: dott. Carlo Azzolini - presidente relatore - dott. Matteo Del Vesco - giudice - dott. Vincenzo Ciliberti - giudice - a scioglimento della riserva, pronunzia la presente S E N T E N Z A nel procedimento in epigrafe indicato promosso con ricorso in data 28.03.2024 da
, Parte_1 con l'Avv. Nicola De Stefani, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, Controparte_1 con l'Avv. Enrico Balbo, giusta procura in atti;
-resistente- con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Venezia;
avente ad oggetto: regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio;
* * * * *
- considerato che ha proposto ricorso nei confronti di Parte_1
per sentire disporre da questo Tribunale, in conformità alle proprie Controparte_1 conclusioni, la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del di loro figlio minore , nato dall'unione non coniugale delle Persona_1 parti il 10.10.2016;
- considerato che il resistente, costituendosi in giudizio, contestando la ricostruzione avversaria dei fatti, ha proposto diverse conclusioni;
- considerato che all'udienza del 11.03.2025, a seguito di discussione, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine al regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore;
le parti hanno quindi chiesto e ottenuto di precisare congiuntamente le conclusioni nei termini di cui al verbale del 11.03.2025;
- considerato che alla medesima udienza del 11.03.2025 il Giudice, preso atto dell'accordo delle parti, si è riservato di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione;
- ricordato che, ai sensi degli artt. 473-bis.47 ss. c.p.c. e dell'art. 337 ter c.c., il Tribunale deve prendere atto, se non contrari all'interesse morale e materiale dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori;
- ritenuto che le condizioni congiuntamente indicate dai genitori nelle proprie conclusioni congiuntamente presentate, così come indicate al verbale d'udienza del 11.03.2025, non siano contrarie all'interesse morale e materiale della prole minore, la cui audizione è stata da questo Tribunale deliberatamente omessa, in quanto manifestamente superflua in ragione dell'età e dell'accordo dei genitori (v. art. 473-bis.4 c.p.c.); nel complesso, invero, le condizioni appaiono pagina1 di 3
- ritenuto infine di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
- Ratifica le conclusioni congiunte presentate dalle parti all'udienza del 11.03.2025, qui di seguito integralmente riprodotte:
“-Affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, la quale potrà assumere in via esclusiva le decisioni più importanti nell'interesse del minore in relazione alla salute e alla scuola;
-Collocamento prevalente del figlio minore presso la residenza materna;
-Salvo diverso accordo tra i genitori e considerando il ragionevole trasferimento in Spagna del padre, quest'ultimo, previo preavviso di 15 giorni, potrà e dovrà vedere e tenere con sé il figlio minore per un fine settimana ogni due mesi con pernotto presso la residenza della zia paterna in San Giorgio delle Pertiche. Il padre potrà e dovrà sentire telefonicamente il figlio per quattro giorni a settimana nella fascia oraria 18.30-20.00 (ad eccezione del martedì e del giovedì) senza limiti di orario alla durata delle conversazioni;
-Il padre si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, alla madre un assegno pari ad € 250, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso al Tribunale d.d. 20.09.2019;
-I genitori concordano altresì che l'Assegno Unico per la famiglia venga erogato e percepito in via esclusiva ed integrale da parte della madre;
a tal fine il padre si impegna e rilasciare i documenti necessari alla madre entro il termine di 30 giorni dalla data della presente udienza;
-Spese compensate”.
- Spese integralmente compensate tra le parti. Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 11.03.2025.
Il Presidente relatore
- dott. Carlo Azzolini -
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