Articolo 1180 del Codice civile
Articolo 1179Articolo 1181
Versione
19 aprile 1942
Art. 1180.

(Adempimento del terzo).

L'obbligazione puo' essere adempiuta da un terzo, anche contro la volonta' del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.

Tuttavia il creditore puo' rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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