Sentenza 9 ottobre 2015
Massime • 2
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.
In tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso con il quale il professionista ricorrente riconosceva che non erano stati violati i minimi tariffari, ma lamentava che le sue prestazioni professionali non erano state adeguatamente valutate).
Commentari • 15
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/10/2015, n. 20289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20289 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2015 |
Testo completo
TO IFICA 20289/ 15 UN TRIBUTO REPUBBLICA ITALIANA N O C In nome del popolo italiano Udienza pubblica in data 16/9/2015 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OGGETTO Liquidazione compensi a di- fensore di procedura con- corsuale PRIMA SEZIONE CIVILE R.G.N.14426/2009 cron.20289. Rep. 333 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dott. Aniello Nappi Presidente dott. Carlo De Chiara Consigliere dott. Rosa Maria Di Virgilio Consigliere dott. Massimo Ferro Consigliere dott. Loredana Nazzicone Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da avv. Alberto Barbaro, domiciliato in Roma, via Ger- manico 172, presso l'avv. Natale Carbone, che lo rappresenta e difende, come da mandato a margine C.F. [...]- del ricorso - ricorrente
Contro
Fallimento di AL GA
- intimato -
avverso 1422 2015 2 il decreto del Tribunale di Reggio Calabria, depo- sitato il 22 maggio 2009, n. 1590/08 R.G.; Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi udito il difensore, avv. Natale Carbone per il ri- corrente Udite le conclusioni del P.M., dr. Anna Maria Sol- di, che ha chiesto il rigetto del ricorso Svolgimento del processo Con il decreto impugnato il Tribunale di Reggio Ca- labria, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione e in parziale accoglimento del reclamo proposto dall'avv. Alberto Barbaro, ha determinato in €. 11.176,76 l'importo dei compensi spettanti al professionista per la rappresentanza e la difesa del fallimento di AL GA in un giudizio promosso contro la Regione Calabria. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso l'avv. Alberto Barbaro sulla base di tre motivi d'impugnazione, illustrati anche da memoria, mentre non ha spiegato difese il Fallimento di AL GA. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'ingiustificata riduzione degli onorari a un im- porto complessivo di €. 7.410,00, rispetto alla ri- chiesta di €. 29.204,13, prossimo ai minimi tarif- del risultato fari nonostante il riconoscimento conseguito. Con il secondo motivo il ricorrente deduce viola- zione dell'art. 5 comma 3 d.m. n. 127 del 2004, la- mentando che gli onorari siano stati liquidati in misura prossima al minimo nonostante la dichiarata applicazione del criterio dei risultati e dei van- taggi conseguiti. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 91 c.p.c., lamentando che i giudici del merito abbiano erroneamente compensato le spese dell'intero giudizio, senza tener conto della soc- combenza del fallimento nel precedente giudizio di cassazione.
2. I due primi motivi del ricorso sono inammissibi- li. Secondo la giurisprudenza di questa corte, «la de- terminazione degli onorari di avvocato e degli ono- rari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della ta- riffa, non richiede una specifica motivazione e non * può formare oggetto di sindacato in sede di legit- timità» (Cass., sez. II, 3 aprile 1999, n. 3267, m. 524935, Cass., sez. II, 22 giugno 2004, n. 11583, m. 573803, Cass., sez. III, 24 ottobre 2007, n. 22347, m. 599830). Nel caso in esame il ricorrente riconosce che non sono stati violati i minimi tariffari, ma lamenta che le sue prestazioni professionali non siano sta- te adeguatamente valutate. Censura in particolare una applicazione non motivata del criterio dei ri- sultati conseguiti. Sennonché i giudici del merito hanno esplicitamente precisato che gli onorari, liquidati in €. 7.410,00, sono stati determinati in misura superio- re al minimo tariffario (pari a €. 5.685,00), ap- punto in considerazione dell'entità delle questioni trattate, dell'attività svolta e del risultato con- seguito. Sicché, con i primi due motivi, il ricorrente la- menta in definitiva una liquidazione insufficiente, deducendo una censura incompatibile con il giudizio di legittimità.
3. Il terzo motivo del ricorso è infondato. Infatti nella giurisprudenza di questa corte è in- discusso che «il giudice del rinvio cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità deve attenersi al prin- cipio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del - giudizio e al loro risultato, con la conseguenza che la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione e tuttavia soccombente in rapporto all'esito finale della lite può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte an- che per il grado di cassazione» (Cass., sez. III, 10 marzo 2004, n. 4909, m. 570944, Cass., sez. III, 29 marzo 2006, n. 7243, m. 588131). Al quesito formulato dal ricorrente può dunque ri- spondersi che il giudice del rinvio non deve liqui- dare le spese con riferimento alla soccombenza in ciascuna fase del giudizio. Ciò che rileva in par- ticolare non è l'esito della fase di cassazione, bensì l'esito complessivo del giudizio, in relazio- ne al quale il giudice del rinvio può «pervenire anche ad un provvedimento di compensazione, totale 0 parziale, delle spese dell'intero giudizio» (Cass., sez. I, 29 maggio 1984, n. 3274, m. 435310, Cass., sez. III, 18 giugno 2003, n. 9690, m. 564361, Cass., sez. L, 18 giugno 2003, n. 9783, m. 564410).
4. Si deve pertanto concludere con il rigetto del ricorso. In mancanza di difese dell'intimato fallimento, non v'è pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 16 settembre 2015 Z A Il Presidente S S A (dr. Aniello Nappi) C 1 0 Tu e со R O T C Depositato in Cancelleria -9 OTT 2015 Il Funzionario Giudiziario Присов слах Amaldo CASANO