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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 4467/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto al n. 4467/2023 R.G., depositato in data 27.10.2023 da
, (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
SCINALDI SARA e CREA FLAVIO con domicilio eletto presso il loro studio sito in
Pavia, Corso Cavour n. 17;
e
, (C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. FERSINI MIRIAM e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia,
Via Giuseppe Frank n. 40;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pavia, in data 28/05/2021, iscritto presso i Registri degli Atti di matrimonio del Comune di Pavia (atto n. 36, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021); separati consensualmente con sentenza n. 209/2024 emessa da questo Tribunale il
24.01.2024, pubblicata il 25.01.2024, passata in giudicato il 25.01.2024.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Pag. 1 di 3 “- La casa ex coniugale resta nella disponibilità del Sig. mentre la Sig.ra CP_1
ha già lasciato la casa ex coniugale per trasferirsi in diverso domicilio;
Pt_1
- Le condizioni economiche e reddituali di ciascuno dei coniugi consentono ai medesimi di non prevedere alcun contributo al mantenimento a favore dell'uno o dell'altro.
- La sig.ra si obbliga a rimborsare a mezzo bonifico in favore del sig. Parte_1
l'intera rata del finanziamento noto alle parti ammontante ad € 210,00 CP_1 mensili fino alla scadenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.10.2023, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 209/2024 emessa dal Tribunale di Pavia il 24.01.2024, pubblicata il
25.01.2024, passata in giudicato il 25.01.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473
-bis.12, terzo comma c.p.c.;
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Trattandosi di ricorso presentato congiuntamente dalle parti, il Collegio nulla dispone in merito alle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
Pag. 2 di 3 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Pavia, in data 28/05/2021, iscritto presso i Controparte_1
Registri degli Atti di matrimonio del Comune di Pavia (atto n. 36, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 04.12.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto al n. 4467/2023 R.G., depositato in data 27.10.2023 da
, (C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
SCINALDI SARA e CREA FLAVIO con domicilio eletto presso il loro studio sito in
Pavia, Corso Cavour n. 17;
e
, (C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. FERSINI MIRIAM e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia,
Via Giuseppe Frank n. 40;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pavia, in data 28/05/2021, iscritto presso i Registri degli Atti di matrimonio del Comune di Pavia (atto n. 36, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021); separati consensualmente con sentenza n. 209/2024 emessa da questo Tribunale il
24.01.2024, pubblicata il 25.01.2024, passata in giudicato il 25.01.2024.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Pag. 1 di 3 “- La casa ex coniugale resta nella disponibilità del Sig. mentre la Sig.ra CP_1
ha già lasciato la casa ex coniugale per trasferirsi in diverso domicilio;
Pt_1
- Le condizioni economiche e reddituali di ciascuno dei coniugi consentono ai medesimi di non prevedere alcun contributo al mantenimento a favore dell'uno o dell'altro.
- La sig.ra si obbliga a rimborsare a mezzo bonifico in favore del sig. Parte_1
l'intera rata del finanziamento noto alle parti ammontante ad € 210,00 CP_1 mensili fino alla scadenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.10.2023, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 209/2024 emessa dal Tribunale di Pavia il 24.01.2024, pubblicata il
25.01.2024, passata in giudicato il 25.01.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473
-bis.12, terzo comma c.p.c.;
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Trattandosi di ricorso presentato congiuntamente dalle parti, il Collegio nulla dispone in merito alle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
Pag. 2 di 3 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Pavia, in data 28/05/2021, iscritto presso i Controparte_1
Registri degli Atti di matrimonio del Comune di Pavia (atto n. 36, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 04.12.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3