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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/07/2025, n. 6115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6115 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18636/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 18636/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CO IC LA, elettivamente domiciliato in VIA CARMINE, 21 70029
SANTERAMO IN COLLE presso il difensore avv. CO IC LA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTONE LUCA, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SAN BARNABA 39 MILANO presso il difensore avv. MARTONE
LUCA
APPELLATO
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 9 febbraio 2024
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-l' ha proposto appello avverso la sentenza n.7913 depositata dal Giudice Pt_1 Parte_2 di Pace di Milano il 16 novembre 2021
-nel giudizio di primo grado, aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. CP_1
06820199005456548000 -- notifica - emessa per il complessivo importo di € 3.719,50 in relazione al mancato pagamento delle cartelle n. 06820120223709384000, 06820120237198432000 e 06820130196365347000
-in accoglimento delle domande attoree, il Giudice aveva annullato le cartelle esattoriali n. 06820120223709384000 e 06820130196365347000 – notificate rispettivamente il 18 giugno 2014 e il 8 febbraio 2014 -- ritenendo prescritto il diritto di credito vantato dall' in Controparte_3 assenza di atti interruttivi
-l' ha proposto appello rilevando che il Giudice non avrebbe considerato, in relazione alle due Pt_1
c nnullate, l'atto interruttivo della prescrizione costituito dal provvedimento di fermo amministrativo n.06880204400021831000 del 14 novembre 2014 prodotto sub All. n.3d e n.3e fasc. di primo grado
-l'appellante ha inoltre sostenuto che il periodo prescrizionale in oggetto è di durata decennale
“…l'omessa impugnazione delle cartelle nel termine di legge, rende inoppugnabile l'atto, e per cui, l'unico termine di prescrizione previsto è quello ordinario, di cui all'art. 2967 c.c., e non anche a quelli brevi e specifici previsti unicamente per l'attività dell'Ente impositore. Sul punto anche la Cassazione civile con sentenza n. 10491/2016: “In mancanza di impugnazione dell'atto presupposto, che in tal modo è divenuto definitivo, il termine di prescrizione si converte in quello decennale di cui agli artt. 2953 e 2946 c.c. proprio degli atti passati in giudicato”
-l'appello è fondato con esclusivo riferimento a quest'ultimo motivo
-infatti, quanto al primo motivo attinente alla produzione dell'atto interruttivo della prescrizione (provvedimento di fermo), non si evince nell' “indice atti” prodotto dall' con la Parte_1 comparsa di costituzione in primo grado la presenza degli allegati n. 3d e 3e
-inoltre, l'allegazione relativa al provvedimento di fermo è stata formulata tardivamente dall'
[...]
solo nelle note conclusive di quel giudizio e, pertanto, la circostanza della presenza dell'atto Parte_1
– rispetto al quale la difesa del trasgressore non ha potuto interloquire -- deve considerarsi tamquam non esset
-invece, è fondato il secondo motivo di appello
-infatti, le due cartelle di pagamento in esame sono state notificate dall entro il Controparte_4 quinquennio dalla notifica dei verbali di infrazione al codice della strada, co aglio del debito” allegato alle cartelle (all.3 fasc. di primo grado conv.)
-a sua volta, l'intimazione di pagamento n.06820199005456548000 del 15 gennaio 2019 è stata notificata il 22 giugno 2019 e, pertanto, entro i dieci anni dalla notifica delle cartelle, dovendosi applicare l'orientamento giurisprudenziale relativo alla conversione dei termini di prescrizione sopra richiamato
-in conclusione, la sentenza impugnata va parzialmente riformata nella parte in cui ha annullato le due cartelle di pagamento n. 06820120223709384000 e n. 06820130196365347000 che devono invece pagina 2 di 3 intendersi legittimamente emesse
-le spese processuali del presente grado di giudizio – essendo corretta la compensazione delle spese di primo grado -- seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza n.7913 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 16 novembre 2021, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
1) riforma la sentenza indicata in epigrafe nella parte in cui è stato dichiarato l'annullamento delle cartelle di pagamento n. 06820120223709384000 e n. 06820130196365347000
2) condanna all'appellato alla rifusione, in favore dell' , delle spese processuali Controparte_3 del giudizio di secondo grado che si liquidano in € 600,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 22 luglio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ex art.281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 18636/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CO IC LA, elettivamente domiciliato in VIA CARMINE, 21 70029
SANTERAMO IN COLLE presso il difensore avv. CO IC LA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTONE LUCA, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SAN BARNABA 39 MILANO presso il difensore avv. MARTONE
LUCA
APPELLATO
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 9 febbraio 2024
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-l' ha proposto appello avverso la sentenza n.7913 depositata dal Giudice Pt_1 Parte_2 di Pace di Milano il 16 novembre 2021
-nel giudizio di primo grado, aveva impugnato l'intimazione di pagamento n. CP_1
06820199005456548000 -- notifica - emessa per il complessivo importo di € 3.719,50 in relazione al mancato pagamento delle cartelle n. 06820120223709384000, 06820120237198432000 e 06820130196365347000
-in accoglimento delle domande attoree, il Giudice aveva annullato le cartelle esattoriali n. 06820120223709384000 e 06820130196365347000 – notificate rispettivamente il 18 giugno 2014 e il 8 febbraio 2014 -- ritenendo prescritto il diritto di credito vantato dall' in Controparte_3 assenza di atti interruttivi
-l' ha proposto appello rilevando che il Giudice non avrebbe considerato, in relazione alle due Pt_1
c nnullate, l'atto interruttivo della prescrizione costituito dal provvedimento di fermo amministrativo n.06880204400021831000 del 14 novembre 2014 prodotto sub All. n.3d e n.3e fasc. di primo grado
-l'appellante ha inoltre sostenuto che il periodo prescrizionale in oggetto è di durata decennale
“…l'omessa impugnazione delle cartelle nel termine di legge, rende inoppugnabile l'atto, e per cui, l'unico termine di prescrizione previsto è quello ordinario, di cui all'art. 2967 c.c., e non anche a quelli brevi e specifici previsti unicamente per l'attività dell'Ente impositore. Sul punto anche la Cassazione civile con sentenza n. 10491/2016: “In mancanza di impugnazione dell'atto presupposto, che in tal modo è divenuto definitivo, il termine di prescrizione si converte in quello decennale di cui agli artt. 2953 e 2946 c.c. proprio degli atti passati in giudicato”
-l'appello è fondato con esclusivo riferimento a quest'ultimo motivo
-infatti, quanto al primo motivo attinente alla produzione dell'atto interruttivo della prescrizione (provvedimento di fermo), non si evince nell' “indice atti” prodotto dall' con la Parte_1 comparsa di costituzione in primo grado la presenza degli allegati n. 3d e 3e
-inoltre, l'allegazione relativa al provvedimento di fermo è stata formulata tardivamente dall'
[...]
solo nelle note conclusive di quel giudizio e, pertanto, la circostanza della presenza dell'atto Parte_1
– rispetto al quale la difesa del trasgressore non ha potuto interloquire -- deve considerarsi tamquam non esset
-invece, è fondato il secondo motivo di appello
-infatti, le due cartelle di pagamento in esame sono state notificate dall entro il Controparte_4 quinquennio dalla notifica dei verbali di infrazione al codice della strada, co aglio del debito” allegato alle cartelle (all.3 fasc. di primo grado conv.)
-a sua volta, l'intimazione di pagamento n.06820199005456548000 del 15 gennaio 2019 è stata notificata il 22 giugno 2019 e, pertanto, entro i dieci anni dalla notifica delle cartelle, dovendosi applicare l'orientamento giurisprudenziale relativo alla conversione dei termini di prescrizione sopra richiamato
-in conclusione, la sentenza impugnata va parzialmente riformata nella parte in cui ha annullato le due cartelle di pagamento n. 06820120223709384000 e n. 06820130196365347000 che devono invece pagina 2 di 3 intendersi legittimamente emesse
-le spese processuali del presente grado di giudizio – essendo corretta la compensazione delle spese di primo grado -- seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza n.7913 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 16 novembre 2021, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
1) riforma la sentenza indicata in epigrafe nella parte in cui è stato dichiarato l'annullamento delle cartelle di pagamento n. 06820120223709384000 e n. 06820130196365347000
2) condanna all'appellato alla rifusione, in favore dell' , delle spese processuali Controparte_3 del giudizio di secondo grado che si liquidano in € 600,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta.
Milano, 22 luglio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 3 di 3