Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5299 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 4 marzo 2025 e vertente tra
TRA
C.F. ; C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
;- C.F. ;- , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ) in qualità di legale rappresentate di , tutti CodiceFiscale_4 Controparte_1 rappresentati e difesi, giusta procure in ATTI, dall'Avv. Francesco Cigliano;
APPELLANTI ed APPELLATI IN VIA INCIDENTALE E 1) , AR
C.F. rappresentata e difesa anche disgiuntamente tra loro, come da procura in P.IVA_1 atti, dall'Avv. Gianfranco Graziadei e dall'Avv. Francesco Trotta;
2) codice fiscale e partita IVA , rappresentata Controparte_3 P.IVA_2
e difesa, in forza di procura in atti, dall'Avv. Stefano Sanità ,che agisce quale procuratrice speciale di che agisce quale procuratrice speciale di Controparte_4
(codice fiscale;
[...] P.IVA_3
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
, , , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Controparte_5
e proponevano rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 17440/2015 Parte_2
Sostenevano in particolare gli opponenti: l'incompetenza del Tribunale di Roma in favore del
Tribunale di Tivoli essendo applicabile, nei loro confronti, il foro previsto per legge nelle controversie in cui sono parti dei consumatori e cioè quello della loro residenza o domicilio;
la nullità delle garanzie allegate dall'istituto di credito per mancata sottoscrizione delle stesse;
la violazione dell'art. 50 TUB per avere la banca depositato in via monitoria un mero estratto recante il saldo e non l'estratto conto integrale;
la nullità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso sulla base di un contratto di conto corrente illeggibile e comunque mancante della doppia sottoscrizione prevista dall'art. 1341
c.c.; la genericità ed indeterminatezza dei contratti di fideiussione allegati dalla banca, che non fanno riferimento al conto corrente n. 01/064255 o al rapporto principale rispetto al quale è sorta l'obbligazione di garanzia;
la nullità/inefficacia dei contratti di fideiussione in quanto rientranti nella nozione di contratti predisposti unilateralmente dal professionista ex art. 1469 bis, 1° comma c.c. senza prova della specifica trattativa imposta dall'art. 1469 ter c.c.; l'estinzione della fideiussione per scadenza del termine stabilito dall'art. 1957 c.c. o comunque per il verificarsi della ipotesi prevista dall'art. 1956, 1° comma c.c.; la nullità degli atti di fideiussione per violazione dell'art. 1326 c.c. in ragione della mancata sottoscrizione degli stessi da parte della banca;
la violazione dei doveri di correttezza e buona fede derivanti dal mancato invio alla debitrice principale degli estratti conto, non depositati nemmeno in giudizio e dalla mancata comunicazione ai fideiussori del recesso comunicato alla debitrice;
il difetto di capacità processuale in capo alla banca convenuta per essere stato il ricorso proposto da soggetto qualificato come legale rappresentante senza l'indicazione dell'atto costitutivo del potere di rappresentanza;
la mancata documentazione del credito (e l'insufficienza di quanto depositato in sede monitoria); la violazione dell'art. 644 c.p. per avere la banca acquisito vantaggi usurari pretendendo garanzie di gran lunga superiori rispetto al finanziamento concesso alla Pt_5
[...]
Chiedevano dunque la revoca del decreto opposto secondo le conclusioni in precedenza trascritte.
Con comparsa depositata l'11.3.2016 si costituiva in giudizio la Controparte_6 la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto sostenendo che: sussisteva
[...] la competenza del Tribunale di Roma ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c. in quanto luogo della sede legale del debitore principale e non rientrando i garanti nella nozione di Parte_5 consumatore;
secondo l'art. 40 del proprio Statuto, il Presidente del CdA, nominato dall'assemblea dei soci in data 12.5.2014, era munito dei poteri di rappresentanza della banca sia nei rapporti esterni che in giudizio;
il contratto di apertura del conto corrente n. 01/064255 assistito da affidamento per €
50.000,00 era stato stipulato nel rispetto della delibera CICR del 9.2.2000; i fideiussori erano stati informati del primo piano di rientro dell'11.2.2013 con il quale la aveva proposto il Parte_5 pagamento riscadenziato del debito accumulato e, a seguito dell'incapacità della debitrice di onorare detto piano, con successiva missiva del 28.7.2014, gli stessi garanti si erano fatti carico dell'estinzione delle obbligazioni non soddisfatte, con comunicazione avente natura di riconoscimento di debito;
a seguito del mancato rispetto degli obblighi anche da parte dei fideiussori aveva comunicato la revoca dell'affidamento ed il recesso dal rapporto di c/c con messa in mora e comunicazione di decadenza dal beneficio del termine. Sosteneva inoltre di avere prodotto tutta la documentazione inerente il rapporto in esame, eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo agli opponenti nel contestare l'illeggibilità del contratto di conto corrente, del quale depositava comunque altra copia, e contestava le doglianze relative alla mancata sottoscrizione delle garanzie, proponendo istanza di verificazione.
Contestava l'eccepita genericità ed astrattezza delle fideiussioni, che qualificava come contratti autonomi di garanzia, e l'applicabilità del codice del consumo e ribadiva a legittimità delle garanzie sia con riferimento all'art. 1957 c.c. che con riferimento all'art. 1956 c.c. Dopo aver contestato anche l'eccepita violazione della normativa anti usura chiedeva il rigetto dell'opposizione secondo le conclusioni trascritte in intestazione.
Con comparsa depositata in data 01.08.2018 interveniva in giudizio uale cessionaria CP_7 dei crediti pro soluto dalla Controparte_8
(sorta dalla fusione mediante incorporazione, per atto del 19.12.2016 a rogito Notaio Per_1
rep. n. 2183 e racc. n. 1633, della nella
[...] Controparte_9 [...]
”), come da atto del 30.11.17 stipulato ai Controparte_10 sensi dell'art. 58 TUB e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, foglio delle inserzioni n. 152 del 28 dicembre 2017, dalla pagina 3 alla pagina 5 (v. doc. n. 1 e 2). Detta società precisava di avere ceduto a con atto del 20.2.18 pubblicato sulla Gazzetta Controparte_4
Ufficiale, Parte II, n. 152 del 27/02/2018 (v. doc. n. 3 e 4), un portafoglio dei crediti acquisiti il
30.11.17 e successivamente di essere stata incaricata dalla stessa cessionaria della loro riscossione, ivi compresa la proposizione di qualunque azione giudiziaria, cognitiva o esecutiva, come da procura speciale del 19.3.18 a rogito Notaio di Pordenone del 19.03.18 (Rep. N. 51949, Persona_2
Fasc. N. 38641). Nel costituirsi si riportava a tutte le difese e domande svolte alla parte alla quale si era surrogata.
Infine, con comparsa del 10.12.2018, si costituiva in giudizio uale successore Controparte_11
a titolo universale della mandataria facendo a sua volta proprie tutte le domande e CP_7 difese precedentemente svolte.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ … pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata da , , Parte_1 Parte_3
, in persona del legale rappresentante pro Parte_4 Controparte_5 tempore, e nei confronti di Parte_2 Controparte_6 divenuta a seguito della fusione Controparte_8 per incorporazione della e con l'intervento della cessionaria Controparte_9 per il tramite della mandataria nel Controparte_4 Controparte_11 contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 17440/2015 emesso dal
Tribunale di Roma il 24.7.2015;
2. condanna gli attori opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della convenuta opposta delle spese di lite liquidate in € 11.380,00 per compensi (di cui € 2.430,00 per la fase di studio, €
1.550,00 per la fase introduttiva, € 5.400,00 per la trattazione ed € 2.000,00 per la fase decisionale) oltre accessori di legge;
3. condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della società intervenuta della somma di € 2.050,00 per compensi (relativi alla sola Controparte_4 CP_
decisionale) oltre accessori di legge.
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico degli attori.”
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…1. Eccezione di incompetenza
Sostengono gli attori l'incompetenza di questo Tribunale in virtù dell'art. 17 degli atti di fideiussione, avente identico tenore in tutte le garanzie prestate dagli attori, nel quale è stabilita la competenza del Tribunale del luogo ove è posta la sede della banca in caso di inapplicabilità del c.d. foro del consumatore. Secondo tale prospettazione sussisterebbe dunque la competenza del Tribunale di
Tivoli in quanto la residenza dei fideiussori e , Parte_1 Parte_3 qualificabili come consumatori, è posta nella città di . CP_6
Tale ricostruzione non è condivisibile posto che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “…in presenza di un contratto di fideiussione, è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, di cui agli artt. 1469 bis e ss. c.c.,...omissis… attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto all' obbligazione garantita.” (Cass. n. 16827/2016 – cfr. anche Cass. n. 25212/2011). Considerando dunque che il debito garantito è costituito sostanzialmente dall'apertura di credito concessa alla per lo svolgimento della sua attività caratteristica, va esclusa l'applicabilità della Parte_5 normativa dettata a tutela dei consumatori anche rispetto ai garanti.
Tale conclusione è valida anche tenendo conto della giurisprudenza comunitaria intervenuta sul punto secondo la quale, poiché il contratto di fideiussione è negozio distinto da quello da cui deriva il debito garantito (cfr. Corte Giustizia UE ordinanza sez. X del 14/09/2016 – causa C-534/2015, punti da 31 a 34, e ordinanza del 19 novembre 2015, , C-74/15, EU:C:2015:772, punto 26), Per_3 la qualità di consumatore o meno di una delle parti del contratto va valutata con riferimento al solo negozio di garanzia ma tenendo conto della concreta qualità assunta dalla parte stessa. Secondo la prima pronuncia citata infatti “Nel caso di una persona fisica che si sia fatta garante dell'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta … al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata.”
(punto 34 ordinanza 14.9.16).
Ebbene nel caso di specie tale accertamento non può essere compiuto non essendo stati forniti dagli attori elementi concreti a riprova della completa estraneità dei due fideiussori e Parte_1 rispetto all'attività imprenditoriale svolta dalla debitrice principale ed essendo, al Parte_3 contrario, emersa, da quanto dedotto e documentato dalla convenuta, l'esistenza di un coinvolgimento nell'attività imprenditoriale svolta dalla posto che Parte_5 Parte_1
aveva in passato ricoperto il ruolo di amministratore della stessa società debitrice ed
[...] entrambi ricoprono ruoli gestori in diverse società operanti nel lo stesso settore della garantita, quello edilizio (v. docc. 7 e 8 fasc. convenuta). In definitiva, non è sufficiente allegare la natura di consumatore ma è necessario comprovarla in relazione alla specifica operazione garantita, soprattutto quanto sussistono elementi che fanno supporre la sussistenza, in capo al garante, di un interesse concreto all'attività imprenditoriale del debitore principale come nel caso di specie (cfr., in tal senso, Cass. n. 32225/2018).
E' inoltre infondata l'eccezione di incompetenza formulata con riferimento al luogo della sede della banca creditrice posto che, dal suo chiaro tenore letterale, la clausola 17 del contratto di fideiussione non stabilisce un foro convenzionale inderogabile con espressa esclusione di ogni altro criterio tra quelli stabiliti per legge.
In definitiva va affermata la competenza di questo Tribunale, in quanto luogo ove è posta la sede del debitore principale ai sensi dell'art. 19 c.p.c. Parte_5
Tanto chiarito e preso atto della documentazione depositata dalla convenuta a riprova dei poteri di rappresentanza legali esistenti in capo al presidente del Consiglio di Amministrazione che ha agito in giudizio (v. visura camerale BCC di - docc. 13), non contestata dalla convenuta, sui CP_6 restanti motivi di opposizione si osserva quanto segue.
2. Autenticità sottoscrizioni apposte su atti di fideiussione.
A seguito del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulle fideiussioni da parte degli attori e della conseguente istanza di verificazione proposta dalla banca convenuta è stata disposta CTU grafologica ai sensi dell'art. 217 c.p.c..
Ebbene, a seguito di tale accertamento, deve ritenersi appurata la natura autografa delle sottoscrizioni disconosciute.
La perizia svolta, da ritenersi pienamente condivisibile nell'iter logico seguito e nelle conclusioni raggiunte, ha infatti verificato che le sottoscrizioni apposte sugli atti di fideiussione del 16.6.2008 sono riferibili ad , , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
quest'ultima sia in proprio che in qualità di legale rappresentante della Gruppo C.F.A.
[...]
Immobiliare s.r.l. (v. CTU depositata il 28.2.2018).
3. Inidoneità del certificato ex art. 50 TUB – illeggibilità documentazione allegata in sede monitoria.
E' del pari infondata la domanda di nullità del decreto ingiuntivo per deposito di un estratto conto certificato non conforme a legge e per illeggibilità del contratto di conto corrente depositato in sede monitoria.
Contrariamente a quanto sostengono gli attori infatti l'estratto conto certificato al quale si riferisce l'art. 50 TUB non deve riprodurre tutti i movimenti annotati sul conto ma rappresenta il c.d.
“saldaconto” e cioè la dichiarazione resa da un funzionario dell'istituto bancario che certifica la conformità del saldo del singolo rapporto alle scritture contabili ed attesta la verità e liquidità del credito (cfr., sulla distinzione tra saldaconto e estratto conto, Cass. n. 21092/2016). Trattasi pertanto di un dato riepilogativo, certificato, dei numeri debitori finali e cioè del risultato delle movimentazioni intervenute sul conto prima della sua emissione.
Va ad ogni modo ribadito che, anche laddove fosse accertata la sussistenza di un'irregolarità nella certificazione di saldaconto prodotta in sede monitoria, non sarebbe configurabile l'eccepita nullità del decreto opposto in quanto nella cognizione piena che si instaura con l'atto di opposizione la pretesa creditoria va accertata con l'acquisizione di tutti gli ulteriori elementi documentali a sostegno del diritto azionato e dunque, nel caso di contratti bancari, con l'esame degli estratti conto che riproducono tutta la movimentazione annotata sul conto e che consentono, come si dirà meglio di seguito, di verificare la spettanza e l'entità della somma ingiunta.
Anche l'eccepita illeggibilità del contratto di conto corrente non può essere considerata come valido motivo di opposizione a fronte della produzione di altra copia del contratto da parte della convenuta, unitamente alla comparsa di costituzione, dalla quale è possibile evincere le condizioni contrattuali pattuite (doc. 1).
4. Natura della garanzia prestata
Sostiene la convenuta che agli opponenti sarebbe preclusa ogni contestazione relativa al rapporto principale in quanto la garanzia prestata sarebbe qualificabile come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione.
Come noto, il contratto autonomo di garanzia si contraddistingue per l'assenza di collegamento tra l'obbligazione del garante e l'obbligazione del debitore principale rispetto alla quale viene meno l'accessorietà che caratterizza invece la fideiussione. Il garante è infatti tenuto ad eseguire il pagamento a fronte della semplice richiesta del beneficiario senza che rilevi l'inadempimento del garantito e senza poter opporre alcuna eccezione che riguardi il rapporto di valuta. In altre parole, le eccezioni relative al rapporto principale divengono esterne al rapporto di provvista ed il beneficiario ottiene un vantaggio assimilabile a quello della cauzione reale in quanto ottiene la disponibilità immediata della somma corrispondente al credito garantito a prescindere dalle contestazioni sollevate dal debitore sulla validità della sua obbligazione.
Nella fideiussione invece l'obbligazione del garante resta vincolata a quella principale, secondo quanto previsto dall'art. 1939 c.c., e, rispetto a tale rapporto, l'eventuale inserimento della clausola solve et repete assolve ad una funzione diversa da quella del contratto autonomo di garanzia. Con essa infatti il creditore ottiene sì l'immediato pagamento ma le possibili contestazioni relative al rapporto principale vengono solo differite ad un momento successivo e non eliminate del tutto.
La distinzione tra le due tipologie di garanzia è stata oggetto negli anni di numerosi approfondimenti da parte di dottrina e giurisprudenza nel tentativo di tracciare una distinzione, più o meno netta, tra di esse.
Il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che vede nella clausola di pagamento a prima richiesta un elemento sintomatico dell'esistenza di un contratto autonomo di garanzia, soprattutto se accostata alla dizione “senza eccezioni” (Cass. n. 3552/1998, in motivazione;
n.
6757/2001; n. 3257/2007 cit.; n. 14853/2007; n. 11890/2008), è stato sposato dalla sentenza, invocata dalla convenuta opposta, delle Sezioni Unite n. 3947/2010 nella quale tuttavia la Corte fa salva l'ipotesi di una “evidente, patente, irredimibile discrasia con l'intero contenuto "altro" della convenzione negoziale” (così sent. SSUU cit.). Più di recente la Suprema Corte ha confermato tale impostazione ermeneutica precisando che “non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" di per sé incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ., spetta al giudice di merito accertare, di volta in volta, la volontà in concreto manifestata dalle parti con la stipulazione della detta clausola (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 84 del 08/01/2010).” (così Cass. n. 16825/16 – cfr. anche Cass.
n. 4717/2019)). In definitiva, la clausola a prima richiesta costituisce elemento non probatorio ma indiziario della rottura del legame di accessorietà tipico della fideiussione e deve pertanto essere accompagnata dall'effettiva volontà delle parti di procedere in tal senso che deve emergere dal tenore complessivo del negozio di garanzia secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363
c.c. Peraltro, sempre secondo la ricostruzione delle richiamate Sezioni Unite, riferita alla fattispecie della polizza fideiussoria, al contratto autonomo è attribuita la struttura del contratto a favore di terzo nel quale “il terzo non è parte, ne' in senso sostanziale ne' in senso formale, del rapporto, e si limita a ricevere gli effetti di una convenzione già costituita ed operante, sicché la sua adesione si configura quale mera condicio iuris sospensiva dell'acquisizione del diritto, rilevabile per facta concludentia, risultando la dichiarazione di volerne profittare necessaria soltanto per renderla irrevocabile ed immodificabile ex art. 1411 c.c., comma 3 (Cass. n. 23708/2008 e n. 13661/1992)”.
Infine, altra caratteristica della garanzia autonoma sottolineata dalla Corte è quella della normale onerosità del contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione che può essere anche gratuita.
Tenuto conto dei principi appena enunciati, ritiene il Tribunale che le garanzie del 16.6.2008 debbano essere qualificate come fideiussioni sia in ragione della terminologia utilizzata, e cioè del fatto che negli stessi contratti le garanzie sono definite come fideiussioni, sia in considerazione del tenore complessivo delle pattuizioni dalle quali non si evince alcuna interruzione del rapporto di accessorietà esistente con l'obbligazione principale assunta dal debitore garantito Parte_5
E' agevole infatti verificare che manca del tutto una previsione negoziale di pagamento a prima richiesta “senza eccezioni”, tanto che la clausola 8 dei contratti in esame – in virtù della quale “il fideiussione è tenuto a pagare immediatamente alla a semplice richiesta scritta, quanto CP_6 dovutole…” – non esclude la possibilità dei garanti di opporre eccezioni alla richiesta di pagamento della banca e, anzi, collega la garanzia all'obbligazione principale stabilendo, nel terzo periodo, che l'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intende automaticamente estesa al fideiussore.
Oltre alle considerazioni appena espresse, di per sé idonee a formare il convincimento del Tribunale sulla natura della garanzia in esame, va anche evidenziata la natura gratuita degli atti in esame rispetto alla normale onerosità del contratto autonomo di cui si è detto.
Di conseguenza, stante la natura accessoria delle garanzie prestate, deve ritenersi accertata la possibilità per gli attori di opporre tutte le eccezioni spettanti al debitore principale secondo quanto stabilito dall'art. 1945 c.c.
5. Validità fideiussioni
Sostengono gli attori la nullità degli atti di garanzia per genericità ed indeterminatezza delle loro previsioni ed in particolare per mancanza di riferimento espresso al conto corrente n. 01/064255 sul quale è stata concessa la linea di credito menzionata.
Ebbene tale doglianza è infondata.
Dal tenore letterale degli atti di fideiussione sottoscritti il 16.6.2008 il riferimento all'obbligazione garantita è espresso in maniera sufficientemente chiara ed inequivoca. Pur mancando infatti l'indicazione del numero di conto corrente, nell'intestazione si dice che la garanzia è concessa sino all'importo massimo di € 75.000,00 in relazione all'apertura di credito in c/c concessa dalla banca alla società per l'importo di € 50.000,00. Parte_5
In mancanza dunque di elementi volti a comprovare l'esistenza, in capo alla debitrice, di più rapporti di conto corrente con annesse linee di credito di importo pari a quello appena indicato, e cioè la sussistenza di elementi idonei ad ingenerare confusione sull'oggetto e sulla portata della garanzia prestata, non può dubitarsi del fatto che gli obblighi assunti dagli attori siano riferiti al conto corrente n. 01/064255 assistito da apertura di credito sino ad € 50.000,00. Peraltro la consapevolezza dei garanti in ordine alla portata della garanzia prestata si evince dalla missiva del 28.7.2014 con la quale essi, nel proporre alla banca un piano di rientro rispetto all'esposizione debitoria maturata in capo alla sul predetto conto corrente, hanno Parte_5 espressamente riconosciuto gli obblighi di garanzia assunti proprio in relazione a tale rapporto (v. doc. 4 fasc. convenuta).
La già rilevata carenza probatoria in ordine alla natura di consumatore esistente in capo ad alcuni degli attori rende infondata anche la domanda di nullità delle fideiussioni per violazione degli artt.
1469 bis e ss c.c. che si sarebbe realizzata, secondo la prospettazione attorea, per mancata prova di specifica trattativa in ordine alla clausola 7 dei contratti di fideiussione con la quale si è derogato alla previsione dell'art. 1957 c.c.
Va altresì rigettata la domanda di nullità delle garanzie per mancata specifica approvazione, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., della stessa clausola 7 in considerazione del fatto che, contrariamente a quanto esposto dagli attori, tale clausola è inclusa tra quelle per le quali i garanti, in calce ai singoli contratti, hanno apposto la seconda sottoscrizione per espressa approvazione.
E' infine infondata la domanda di nullità degli stessi atti per violazione dello schema contrattuale previsto dall'art. 1326 c.c. ed in particolare per mancanza di sottoscrizione apposta dalla banca per accettazione degli obblighi assunti dai garanti, mancanza che avrebbe impedito il perfezionarsi dell'accordo raggiunto.
La produzione in giudizio degli atti di fideiussione contenenti la sottoscrizione del funzionario addetto dello stesso istituto bancario rende tale prospettazione non accoglibile in quanto inveritiera
(a prescindere da ogni ulteriore considerazione che potrebbe svolgersi sulla piena consapevolezza, da parte dei garanti, in ordine al perfezionamento delle garanzie prestate evincibile dalla già citata missiva del 28.7.2014).
6. Estinzione delle garanzie per violazione disposizioni artt. 1957 e 1956 c.c.
Sostengono inoltre gli opponenti l'intervenuta estinzione delle garanzie prestate sono estinte per inerzia della creditrice, che non avrebbe richiesto il pagamento al debitore.
Ebbene tale doglianza è infondata posto che, come chiarito dalla Suprema Corte, la disposizione di cui all'art. 1957 c.c. può essere derogata ogni qual volta l'efficacia della garanzia venga dalle parti collegata all'integrale soddisfacimento dell'obbligazione e non alla sua scadenza (cfr. Cass.
8839/2007). Quando ciò avviene la mancanza di collegamento tra la fideiussione e la scadenza dell'obbligazione principale non impone più al creditore di rivolgere le sue istanze al debitore principale nel termine indicato dall'art. 1957 c.c.
Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie in cui i contratti di garanzia sottoscritti dagli attori, alla clausola 7, escludono l'applicabilità della norma invocata dagli opponenti prevedendo che “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro obbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod.civ., che si intende derogato.”.
E' del pari infondato il motivo di opposizione concernente l'asserita violazione del disposto di cui all'art. 1956, 1° comma c.c.
Gli attori infatti si sono limitati a sostenere che le modalità con le quali la banca ha esercitato il diritto di recesso da tutti i rapporti in essere con la debitrice principale denotano la piena consapevolezza sulle condizioni patrimoniali e finanziarie della stessa e dunque Parte_5 dimostrano che lo stesso istituto, nel continuare a concedere credito alla debitrice, ha violato la disposizione in esame.
Tale affermazione è tuttavia rimasta una mera allegazione priva di supporto probatorio e pertanto non può essere considerata ai fini della validità delle garanzie posto che "il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche" (cosi Cass. n. 7050/97 – cfr. anche Cass. n. 8040/2003, n.
8995/2003, n 2524/2006 e n. 23422/2016).
7. Violazione doveri di correttezza e buona fede.
Sostengono gli opponenti che la convenuta avrebbe omesso di fornire al debitore ed ai garanti la documentazione inerente lo svolgimento del rapporto, in violazione dell'art. 1832 c.c. e dell'art. 119
TUB e dunque in violazione dei principi di buona fede contrattuale, e non avrebbe depositato in giudizio né gli estratti conto analitici né la documentazione comprovante la loro comunicazione alla debitrice principale. A tale doglianza si aggiunge quella relativa all'omessa comunicazione, da parte della banca, della nota del 01.10.14 di revoca degli affidamenti e della messa in sofferenza della posizione della Parte_5
Anche tali motivi di opposizione, che comunque potrebbero essere rilevanti al fine di un'eventuale responsabilità contrattuale della banca ma non al fine di invalidare le garanzie prestate, non possono essere considerati. In primo luogo infatti occorre ricordare che “La allegazione degli estratti a prova del credito nella fase monitoria, come la produzione in giudizio (Cass. 12.9.1990 n. 9427), rende operante il disposto degli artt. 1857 e 1832 cod. civ. sulla approvazione del conto trasmesso da uno od altro correntista e da questo non investito da specifiche contestazioni. La approvazione del conto da parte del correntista, debitore principale, preclude anche al fideiussore di sollevare contestazioni diverse da quelle che sostanziano il diritto d'impugnazione dello stesso conto (Cass.
9.4.1984 n.
2262).” (così Cass. 11084/1993).
Ciò significa che, al di là dell'effettivo invio degli estratti conto durante lo svolgimento del rapporto di conto corrente, l'allegazione in giudizio, da parte della banca, degli estratti conto completi (come avvenuto nel caso di specie – v. doc. 16) rappresenta una forma di comunicazione equivalente alla trasmissione che, ai sensi dell'art. 1832 c.c., fa sorgere in capo al correntista l'onere della specifica contestazione e la presunzione, in mancanza di tale contestazione, della sua approvazione con effetti vincolanti anche per i fideiussori, ai quali è preclusa, in presenza della approvazione del conto da parte del debitore principale, la possibilità di sollevare contestazioni diverse da quelle che sostanziano il diritto di impugnazione dello stesso conto.
Il documento 15 depositato dalla convenuta dimostra inoltre l'invio agli attori delle comunicazione di messa in mora e di imminente passaggio a sofferenza della posizione della debitrice principale e, in mancanza di puntuale contestazione da parte degli attori sulla ricezione di tali comunicazioni, la doglianza sulla mancata conoscenza del recesso e del passaggio a sofferenza della posizione della non può ritenersi dimostrata. Parte_5
8. Violazione art. 644 c.p. Sostengono gli attori che il rilascio di cinque garanzie, dell'importo di € 75.000,00 ciascuna, in riferimento ad un debito di € 50.000,00 avrebbe comportato, per la convenuta, vantaggi usurari tali da determinare la nullità delle garanzie.
Anche tale prospettazione non è fondata sia in ragione del fatto che l'importo della linea di credito accordata è stata indicata nei singoli atti di fideiussione, come sopra detto, sia perché i garanti si sono espressamente obbligati a coprire l'apertura di credito oltre a tutto quanto dovuto per interessi, commissioni e spese e l'entità della garanzia rispetto al credito accordato risponde chiaramente a tale finalità.
Non è inoltre chiaro come la presenza di un obbligo di natura solidale come quello assunto dai garanti rispetto ad un'obbligazione principale, possa portare al rischio che l'istituto di credito ottenga da ciascun fideiussore l'intera somma dovuta dalla debitrice. Trattasi peraltro di ipotesi del tutto estranea al fenomeno usurario che, nei rapporti bancari, attiene all'entità degli interessi richiesti a fronte dell'erogazione di credito e non alla possibilità di ottenere da più debitori, obbligati in solido, la medesima prestazione.
9. Prova del credito ingiunto.
Tutto quanto sopra premesso, deve ritenersi raggiunta la prova del credito come fornita dalla convenuta opposta, attrice in senso sostanziale.
La produzione in giudizio del contratto di conto corrente n. 01/064255 del 15.5.2006 (doc. 1), del contratto di apertura di credito del 18.6.2008 (doc. 2), degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto sino al 31.3.2015 (doc. 16), e, infine, delle fideiussioni prestate dagli attori il 16.6.2008
(doc. 3) costituisce infatti valida prova documentale del saldo debitore portato dal decreto opposto.
A fronte di tale produzione si presentano del tutto inconferenti le doglianze di parte attrice contenute nella comparsa conclusionale, nella quale si lamenta la lesione del diritto di difesa connessa alla mancata ammissione dei mezzi istruttori ed in particolare alla mancata emissione dell'ordine di esibizione. Trattasi infatti di richiesta relativa agli estratti conto e dunque a documentazione già depositata in giudizio dalla convenuta unitamente alla comparsa di costituzione.
Da tutto quanto sopra esposto deriva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
10. Domanda ex art. 96 c.p.c.
Va infine rigettata la domanda risarcitoria formulata dalla convenuta opposta ai sensi del primo comma dell'art. 96 c.p.c. non essendo stato allegato, prima ancora che dimostrato, il danno patito dalla creditrice a seguito della proposizione del presente giudizio (ulteriore rispetto a quello connesso ai costi di lite).
Per quanto riguarda le spese processuali esse seguono la soccombenza e si liquidano, in misura media secondo i parametri di cui al DM 55/2014 in relazione al credito accertato, come in dispositivo tenuto conto della natura e complessità delle questioni giuridiche trattate, dell'attività processuale svolta e, infine, della necessità di ripartire le spese tra la convenuta opposta ed il successore a titolo particolare intervenuto.
Sempre in virtù del principio della soccombenza, le spese di CTU, nella misura liquidata in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico degli attori.]»
§ 2 — Hanno proposto appello , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in qualità di legale rappresentate di contestando la Parte_4 Controparte_1 sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ dichiarare il difetto di competenza del
Tribunale Ordinario di Roma per violazione degli artt. 17 degli atti di fideiussione e 66 bis del Codice del Consumo;
- nel merito: accertare e dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo n. 17440/2015 emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma, in persona del Giudice Dott. Tanferna, per i motivi tutti di cui al presente atto di opposizione e, per l'effetto, procedere alla revoca dello stesso;
In via istruttoria: ordinare alla l'esibizione degli estratti conti per tutto il periodo di vigenza dei rapporti”. CP_6
Ha resistito AR
,” In via preliminare: dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.,
[...]
l'appello avversario proposto sentenza n. 326/2020 del Tribunale di Roma, resa in data 30.12.2019
e pubblicata in data 08.01.2020, per le ragioni indicate in narrativa ovvero dichiararlo inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito: ▪ accertare e dichiarare l'estromissione dal giudizio della ai sensi dell'art. 111 c.p.c. ▪ Controparte_8 rigettare, integralmente con ogni e qualsiasi statuizione, l'atto di appello proposto in quanto inammissibile e comunque infondato, in fatto e in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza n. 326/2020 del Tribunale di Roma, resa in data 30.12.2019 e pubblicata in data
08.01.2020”.
Si costituiva altresì . quale procuratrice speciale di Controparte_3 [...] hiedendo “ In via preliminare, dichiarare il passaggio in giudicato della Controparte_4 sentenza nei confronti di essendo stata impugnata la sentenza esclusivamente dal Parte_4
Parte_6
Sempre in via preliminare, dichiarare la inammissibilità dell'appello per mancato rispetto dell'art. 342, I comma, c.p.c. come novellato dal D.L. 22.6.2012 n. 83 convertito con L.
7.8.2012 n. 134;
In via principale e nel merito, per i motivi tutti esposti in narrativa, rigettare l'avversato appello, poiché, infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza”.
Con ordinanza in data 12 luglio 2021 la Corte respingeva l'istanza ex art. 283 CPC formulata dagli appellanti.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
Alle parti venivano concessi termini anticipati per il deposito di memorie conclusionali.
Le parti appellanti depositavano le note finali, concentrate esclusivamente sulla questione di cui all'art. 1957 C.C.
La banca appellata ha depositato note finali.
Anche ha depositato le note finali. CP_3
Parte appellante ha depositato le note di trattazione scritta e così anche le parti appellate.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE § 3 — L'appello, composto di 34 pagine, è articolato in cinque motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pagg. 18/22) – titolato “ ILLEGITTIMITA' E/O NULLITA' DELLA
SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 33 DEL
D.LGS. 206/2005” – gli appellanti reiterano l'eccezione di incompetenza territoriale (indicando quale
Tribunale competente quello di Tivoli, in ragione dell'applicazione del codice del consumo, in luogo di quello di Roma) evidenziando l'errore in cui sarebbe incorso il giudicante nel valutare la natura di consumatore con riguardo al rapporto principale e non a quello a sé stante della garanzia, così giungendo ad individuare per e i trascorsi ruoli in società commercialmente Parte_1 Parte_3 legate alla debitrice principale ed omettendo, nel contempo, la valutazione delle posizioni di Pt_2
e . Parte_4
§ 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 22/25) – titolato “ ILLEGITTIMITA' E/O NULLITA' DELLA
SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1175 E 1375 C.C. E DELL'ART. 34
DEL CODICE DEL CONSUMO” – gli appellanti lamentano che il Tribunale non avrebbe considerato come la mancata indicazione del debito nel contratto di fideiussione costituisca comportamento della banca contrario a correttezza e buona fede e che risultava violato l'art. 34 del codice del consumo che impone l'effettiva trattativa tra le parti con riguardo a specifiche clausole – nel caso di specie quella contenuta all'art. 7 del contratto di garanzia – non essendo sufficiente la mera doppia sottoscrizione, con conseguente nullità della garanzia stessa.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pagg. 25/27) – titolato “ ILLEGITTIMITA' E/ O NULLITA' DELLA
SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1957 C.C. - VIOLAZIONE DELLA
NORMATIVA ANTITRUST” – le parti appellanti denunciano l'erroneità della statuizione che ha escluso la nullità totale dei contratti fideiussori in discorso nonostante fossero in contrasto con l'articolo 2 della Legge n. 287/1990 nonché quella che ha ritenuto valida la clausola n. 7, vale a dire la rinuncia ai termini ex art. 1957 C.C. , ritenuta dalla Banca d'Italia contraria alla detta legge antitrust.
Invocano, ancora, gli appellanti le pronunce di legittimità e di merito che hanno ritenuto nulle le garanzie redatte su modulo uniforme ABI
§3.4 – Col quarto motivo (pagg. 27/30) – titolato “ ILLEGITTIMITA' E/ O NULLITA' DELLA
SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1832 C.C., 119 TUB. E 2697 C.C.” – le parti appellanti chiedono disporsi ordine di esibizione ex art. 210 CPC essendo onere della banca provare di aver inviato al correntista tutti gli estratti conto, con conseguente mancato assolvimento da parte della banca stessa della prova del credito.
§3.5 – Col quinto motivo (pagg. 30/32) – titolato “ NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' DELLA
SENTENZA IMPUGNATA PER MANCATA AMMISSIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI RICHIESTI
DAGLI APPELLANTI” - le parti appellanti reiterano le istanze istruttorie, quali l'ordine ex art. 210
CPC per gli estratti conto e la CTU contabile, lamentando la violazione del loro diritto di difesa e richiamando le istanze, appunto, istruttorie che avevano elaborato nella memoria ex art. 183 CPC. § 4 — La Corte evidenzia di aver concesso alle parti termini anticipati – rispetto alla odierna udienza così come a quella precedente già fissata per lo stesso incombente – per il deposito di memorie conclusionali, termini che non sono stati invero utilizzati.
Le parti appellanti, nelle note di trattazione scritta, hanno chiesto la concessione di termini ex art. 190
CPC senza specificare alcunchè al riguardo, neppure sotto il profilo delle effettive e reali esigenze difensive, che potevano invero essere soddisfatte con i termini anticipati comunicati in tempo utile per l'adempimento, non rispettato senza alcuna giustificazione, in aperta violazione del principio di ragionevole durata del procedimento.
L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
I motivi di gravame possono essere unitamente delibati, essendo strettamente connessi tra loro.
Va , però, preliminarmente chiarito che non può ritenersi formato il giudicato quanto alla posizione di in proprio, perché – al di là della collazione dell'epigrafe dell'atto – quest'ultimo Parte_4 contiene (v. pag. 17) la chiara indicazione che la agisce anche in proprio, sicchè l'eccezione Parte_4 formulata dalla banca appellata va sul punto respinta.
Va, poi, evidenziato che sono certamente divenute definitive le statuizioni del Tribunale con riguardo alla autenticità delle sottoscrizioni apposte alle fideiussioni, al valore del saldo conto ex art. 50 TUB, alla natura della garanzia, all'usura ed alla prova del credito, per come motivate dal primo giudice e per come non “attaccate” e non
contro
-argomentate dagli odierni appellanti.
Venendo ad esaminare le singole questioni devolute, ritiene la Corte che la reiterata eccezione di incompetenza territoriale per applicazione del codice consumatori è del tutto destituita di fondamento.
Gli appellanti sembrano, infatti, voler richiamare la sentenza di legittimità n. 742/20, seguita da ulteriori conferme (Cass. SU n. 5868/23 e Cass. N. 27618/20), pronunciata per il rapporto di fideiussione e in ossequio alla pronuncia della Corte di Giustizia ivi richiamata, che contiene il seguente principio: “ Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto Per_4 Per_5 ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio).
(Nella specie, è stata ritenuta operante l'esclusività del foro del consumatore con riferimento al contenzioso tra banca e fideiussore non professionista, ancorché l'obbligato principale avesse assunto il debito garantito per lo svolgimento di attività d'impresa)”.
Il principio, come detto è stato ribadito da Cass. N. 5868/23: “ Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-
534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)”. Dato atto di ciò, va pure ricordato che tali pronunce riguardano il contratto di fideiussione e che tali principi sono stati pure estesi al contratto autonomo di garanzia da Cass. N. 5423/22: “Nel contratto autonomo di garanzia "a prima richiesta e senza eccezioni", l'accertamento della qualità di consumatore del garante dev'essere effettuato con riferimento a quest'ultimo contratto (e non a quello garantito) e, in caso di esito positivo, ne deriva l'applicazione dell'art. 33, comma 2, lett. t), c.cons., la cui previsione circa la limitazione della facoltà di opporre eccezioni va riferita sia a quelle relative al rapporto di garanzia sia a quelle relative all'inadempimento del rapporto garantito da parte del debitore, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, ove la clausola venga riconosciuta abusiva, il contratto conserverà validità ai sensi dell'art. 36, comma 1, c.cons., e il garante potrà opporre le suddette eccezioni”.
Ora, nel caso in esame, gli appellanti lamentano che vi sarebbe una omessa pronuncia quanto a e (moglie di ) e che per e si sarebbe fatto Pt_2 Parte_4 Parte_1 Parte_1 Parte_3 riferimento a cariche sociali in società legate da rapporti commerciali con la garantita, elementi cioè estranei non utilizzabili.
Le doglianze sono infondate per vari profili.
La stessa giurisprudenza di legittimità, in primo luogo, ha evidenziato che la posizione dei garanti va vista anche con riguardo alla “strumentalità” della garanzia rispetto all'attività imprenditoriale propria e della debitrice: è evidente che e pur essendosi impegnati come persone Parte_1 Parte_3 fisiche, in realtà avevano concesso la garanzia in modo “strumentale” per garantire la continuità dei rapporti commerciali ed imprenditoriali già esistenti;
ma la stessa ha agito in doppia veste, Parte_4 cioè in proprio e quale legale rappresentante di un'impresa, sicchè è di difficile comprensione logica la “scissione” delle due posizioni nell'ambito dell'unica operazione economica. Per , poi, la Pt_2 banca ha rilevato correttamente come non vi fosse – nel primo grado – alcuna eccezione di incompetenza territoriale (come del resto per la ), sicchè non vi era motivo per il Tribunale Parte_4 di pronunciarsi al riguardo.
Conclude, in ogni caso, la Corte che la fattispecie vede la presenza di più soggetti garanti per la stessa debitrice, con la necessità – quindi – di “simultaneus processus”, stante appunto il cumulo soggettivo ex art. 33 CPC e il diverso profilo della invocata disciplina sostanziale del consumatore, sulla quale non ha alcun rilievo la competenza territoriale che, dunque, ben è stata individuata sulla base della sede della debitrice principale.
In sostanza, gli appellanti in questa sede vorrebbero ottenere una separazione dell'unitario (per loro stesso volere) processo di opposizione, provocando cioè diversi e distinti procedimenti, in aperta violazione del principio imperativo della ragionevole durata del processo, nonché del divieto di un possibile contrasto di giudicati sulla medesima questione.
In sostanza, di fronte ad una sentenza che ha affermato chiaramente l'attrazione del foro di Roma per la posizione di tutti i garanti (a prescindere dalla tutela sostanziale alla quale potrebbero aver diritto), era onere degli stessi allegare e provare l'interesse ex art. 100 CPC a chiedere la medesima tutela sostanziale dinanzi ad un altro ufficio giudiziario, in modo da ottenere un diverso pronunciamento.
Nulla di tutto ciò è rinvenibile nel motivo di gravame, con conseguente irrilevanza di detta doglianza.
A conforto di quanto finora considerato, può richiamarsi il principio secondo il quale il foro speciale del consumatore si applica alle domande direttamente scaturenti dal contratto di consumo e non, invece, alle domande scaturenti da una fattispecie complessa, nella quale il contratto tra consumatore e professionista è soltanto uno degli elementi costitutivi (v. Cass. N. 29392/24), situazione sovrapponibile al caso in esame ove la posizione dei garanti tutti è negozialmente collegata in un'unica operazione economica a sostegno della debitrice principale Parte_5
Peraltro, poiché la ratio della disciplina consumeristica è quella di approntare regole di riequilibrio ancorate a una presunzione astratta di disparità di potere contrattuale tra le parti, era onere ex art. 342
CPC delle parti appellanti allegare l'erroneità della sentenza per non aver rilevato l'assenza di trattativa ai fini della deroga del foro del consumatore (v. Cass. N. 4140/20). Sul punto, che ha ridondanza anche per il secondo profilo di doglianza, va evidenziato come tutte le fideiussioni hanno la stessa data e la stessa ora, a dimostrazione – ancora una volta – che sono strettamente collegate tra loro e costituiscono una sola ed unica operazione economica complessa, al fine di far ottenere alla la “copertura” per tutte quelle attività bancarie che, peraltro, sono chiaramente indicate Parte_5 in tutti i contratti di garanzia.
Trattasi, peraltro, di fideiussioni “omnibus” di per sé non illegittime, con la previsione chiara e netta
(ciascuna di esse) del massimo garantito e con la doppia sottoscrizione per tutte le clausole, anche quella relativa alla rinuncia ex art. 1957 C.C.
Tale complessità e contestualità conducono ad escludere in assenza di altri elementi utili, visto che peraltro le istanze istruttorie – anche a volerle ritenere non rinunciate al momento della precisazione delle conclusioni – sono state apoditticamente reiterate (a parte l'ordine ex art. 210 CPC e la invocata
CTU contabile) con il mero richiamo alla memoria ex art. 183 CPC, in aperta violazione del principio di specificità ex art. 342 CPC.
Né le fideiussioni possono essere vagliate alla luce della normativa antistrut e del modello ABI – come oggi invocato dagli appellanti – atteso che pur trattandosi di questioni rilevabili d'ufficio, non deve esservi bisogno (come invece accade nella fattispecie in esame) di eseguire indagini su fatti non entrati nel procedimento di primo grado. In sostanza, declinare oggi questa questione comporta una Cont novità inammissibile ex art. 345 perché impone alla Corte un tema di indagine, appunto, nuovo e non perseguibile.
L'unico profilo che gli appellanti rivendicano è, appunto, la presunta vessatorietà (per il codice del consumo) della clausola contrattuale che impone la deroga ai termini ex art. 1957 C.C.: dai contratti in atti (tutti si ripete stipulati nel medesimo giorno ed alla medesima ora) emerge che detta rinuncia, invero, è contenuta nell'art. 6 e non nell'art. 7 (indicato dagli appellanti) ove è prevista l'escussione della garanzia a prima richiesta.
Va ribadito quanto già detto dal Tribunale: la piena consapevolezza della portata di tali clausole è chiaramente evincibile dalla doppia sottoscrizione così come la trattativa che ne è alla base è evincibile proprio dalla complessità e dalla contestualità di tutte le garanzie, unite tra loro per un'unica impresa quale è la Si aggiunga, poi, che accanto ai singoli contratti , vi sono anche i Parte_5 documenti di sintesi (intestati fideiussione omnibus) che riepilogano e spiegano le clausole più rilevanti, sottoscritti contestualmente alla stessa data anche dei singoli contratti di fideiussione. I documenti di sintesi, peraltro, risultano indicare cumulativamente più garanti, a rafforzare quindi la detta unitarietà dell'operazione che va ancora una volta ribadita: era chiara la comprensibilità dell'affare nella sua totalità, con la conseguenza che non risulta in alcun modo correttamente allegata la possibilità che le posizioni di tutti i garanti siano “sfuggite” alla trattiva globale dell'affare unitario, che resta tale.
D'altro canto, è condivisibile il principio (v. Cass. n. 28943/17) secondo il quale la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.
Peraltro è pacifica ormai la giurisprudenza nell'affermare che trattasi – al più – di nullità parziale, sicchè si tornerebbe a valutare solo ed esclusivamente la rinuncia ex art. 1957 C.C. sulla quale, però, si è già detto, senza che si possano effettuare – si ripete – indagini nuove, in violazione anche del contraddittorio, come peraltro eccepito dalla banca appellata.
Da ultimo, va segnalato che parte appellante – nelle note finali conclusive – oltre a reclamare un intervento “d'ufficio” – non meglio specificato – da parte del Collegio, ha allegato giurisprudenza di legittimità che, però, non pare conferente, visto che si fa riferimento al “consumatore”, figura qui esclusa e che, peraltro, non può essere semplicemente contrapposta alla motivazione sopra riportata del Tribunale, dovendosi invece spiegare nel dettaglio ex art. 342 CPC la detta rilevanza (rispetto a quella motivazione) per poter poi giungere ad un convincimento diverso.
Quanto, infine, alla questione della “indeterminatezza” della garanzia, oltre a quanto già sopra evidenziato, va ricordata la chiara ed evidente “ratifica” della stessa mediante il riconoscimento di debito contenuto in modo non equivoco nel documento datato 28 luglio 2014, in cui sono richiamate non solo le singole esposizioni debitorie, ma anche le singole garanzie personali, che richiama a sua volta il piano di rientro (non ottemperato) stipulato tra la banca e la società debitrice principale Pt_5
Ebbene i garanti oggi appellanti dichiarano di “confermare” gli impegni già da essi assunti in
[...] favore di detta società che, per mezzo del legale rappresentante della stessa, ha anche Pt_2 accettato la proposta di pagamento rateale formulata dai detti garanti nel citato documento, facente parte del fascicolo di primo grado della banca.
Va, da ultimo, aggiunto che non solo per contratto i garanti avevano l'onere di informarsi circa l'andamento della società, ma anche che quest'ultima , quale impresa, aveva l'onere di conservare tutta la documentazione bancaria in ragione degli oneri di tenuta delle scritture contabili;
in ogni caso, Cont non è dato comprendere- in assenza di specificità ex art. 342 – quali siano gli estratti conto non depositati e/o mancanti e/o insufficienti a dimostrare il credito della banca, proprio perché non indicati dagli appellanti pur essendo onere dei medesimi in questa sede.
Di qui l'irrilevanza sia dell'ordine ex art. 210 CPC , sia della invocata CTU che, davvero, risulterebbe meramente esplorativa.
Il gravame, pertanto, pur complessivamente idoneo ad individuare sia le statuizioni impugnate, sia gli argomenti da contrapporvi, è comunque infondato.
§ 5 – Residua, a questo punto, la delibazione sulla eccezione formulata ex art. 346 CPC dalla banca appellata , secondo la quale il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di declaratoria dell'estromissione della stessa, una volta costituita l'intervenuta cessionaria, e ciò ai sensi dell'art. 111 comma 3 CPC.
Ora, posto che l'estromissione può ritenersi implicita (v. Cass. N. 36601/23) solo nella ipotesi in cui il giudice si pronuncia esclusivamente nei rapporti tra cessionario e parte debitrice, nel caso in esame l'intervento è avvenuto da parte della cessionaria nel corso del giudizio di primo grado e seppure vi
è stato il consenso della banca cedente ad essere estromessa, risulta necessario – vista la sua presenza sin dall'origine nel procedimento di opposizione all'esecuzione – il consenso inequivoco di tutte le parti, ivi compresi gli odierni appellanti che, seppure non si sono opposti alla richiesta della banca, non risultano (si ripete) aver manifestato in modo inequivoco il detto consenso.
Oltre, allora, a doversi ricordare che le due società – cedente e cessionaria – erano compresenti nel giudizio di primo grado (v. Cass. N. 17592/24), non è dato comprendere le ragioni e soprattutto l'interesse ex art. 100 CPC della banca cedente alla detta estromissione, considerato che la sentenza di primo grado ha preso chiaramente posizione , respingendo implicitamente la detta richiesta di estromissione lì ove ha ripartito le spese di lite tra la cedente e la cessionaria.
In sostanza, la banca che oggi rivendica la sua estromissione è stata destinataria della rifusione delle spese di lite fino alla fase delle decisione, con la conseguenza che l'unico profilo – sembrerebbe – di interesse potrebbe essere l'esclusione quale litisconsorte processuale in questa sede, aspetto che però non pare neppure sufficiente a sostenere l'eccezione oggi ribadita e peraltro neppure impediente la strategia difensiva degli appellanti circa una chiamata in giudizio in ogni caso anche della banca cedente stesse.
Di qui la reiezione della richiesta.
§ 6 – Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri massimi – in ragione della molteplicità delle questioni devolute – oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore massimo: € 4.466,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo: € 2.867,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo: € 6.489,00
Fase decisionale, valore massimo: € 7.655,00
Compenso tabellare (valori massimi) € 21.477,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 326/20 del tribunale di Tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna le parti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di ciascuna parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 21.477,00 per ciascuna parte appellata, oltre IVA e
CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara gli appellanti tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
Il consigliere estensore
IL PRESIDENTE