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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 2537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2537 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. ROSA dott. Guido Consigliere DEL VILLANO ACETO dott.ssa Francesca Consigliere
all'esito dell'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 819 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.to in Roma, via Parte_1 vocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis APPELLANTE E
elett.me dom.to in Isola del Liri, via Siracusa n. 5, presso Controparte_1 lo studio degli avv.ti Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi che lo rappresentano e difendono giusta procura in telematico APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 9524/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 5.1.2024 e notificata il 5.3.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di essere docente precario, inserito nelle Controparte_1 graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Roma e di aver prestato il servizio militare di leva obbligatorio dal mese di giugno 1998 ad aprile 1999, anteriormente al predetto inserimento, ha convenuto in giudizio il Controparte_2 e l' rassegnando le Controparte_3 se otti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'ordinanza Ministeriale 60/2020 segnatamente dell'art. 15, comma 6 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove il ricorrente è attualmente inserito nelle Graduatorie provinciali e segnatamente B017 e B003; per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie provinciali ove il ricorrente risulta effettivamente inserito per la classe di concorso B017 e B003 e/o di ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire al ricorrente ulteriori 12 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il punteggio di complessivi 24,50 punti per la classe di concorso B017 e 24,50 punti per la classe di concorso B003 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente attribuire il suddetto punteggio al ricorrente, nell'ambito delle predette graduatorie e segnatamente complessivi punti 24,50 per la classe B017 e punti 24,50 per la classe B003 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Con espressa riserva di agire in giudizio per il risarcimento di tutti i danni subìti e subendi dal ricorrente”.
1.1. Nella contumacia del Controparte_2
e dell' Controparte_3
Roma ha così disposto: “Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio nella misura indicata in ricorso in ragione del servizio militare leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove il ricorrente è attualmente inserito nelle Graduatorie provinciali e segnatamente B017 e B003 previa disapplicazione di ogni provvedimento ostativo e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente ad attribuire il suddetto punteggio al ricorrente;
Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese legali che liquida in euro 2.400,00, da distrarsi”.
1.2. Il primo giudice: i) richiamato altro precedente del medesimo Tribunale, ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento osservando che < “….l'art. 2050 del d.lgs.66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare – e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione – come titolo nei concorsi pubblici stabilisce poi al comma 1 “che i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e al comma 2 che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato in pendenza di rapporto di lavoro”. La Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n.5679/2020), alla quale si ritiene di aderire, ha precisato che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co.1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050 , co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co.1 cit.). La Suprema Corte ha invero ritenuta non decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie;
difatti, pure se si ritenesse, andando di contrario avviso rispetto alle pronunce del Consiglio di Stato in argomento…che le graduatorie d'istituto, così come le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi ai fini del riparto della giurisdizione …sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e pur volendo ritenere che esse non si sottraggono ad una interpretazione estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge, il risultato non cambierebbe;
ha ritenuto la Corte di Cassazione che, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione coerente con il principio di cui all'art. 52, co.2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
ritiene dunque la Corte di Cassazione nella pronuncia citata: “ è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art,. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit. che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico”. Le considerazioni che precedono, che affondano le loro radici in una lettura costituzionalmente orientata della normativa di settore, determinano l'accoglimento della domanda in questa sede proposta.”; ii) ha aggiunto che parte resistente restando contumace e non presentandosi neppure a rendere l'interrogatorio formale deferito, non solo non ha opposto specifiche argomentazioni in contrario ma ha tenuto un comportamento valutabile a suo pregiudizio>. 2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello il CP_2
lamentando in sintesi: I) l'erroneità della Parte_1 per aver il primo giudice accolto il ricorso riconoscendo il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio, nella misura indicata in ricorso, per il servizio di leva obbligatorio prestato non in costanza di nomina;
ha, dunque, lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050, comma 1, d.lgs. n. 66/2010. II) l'erroneità della sentenza per aver il primo giudice accolto il ricorso sulla base di una motivazione del tutto carente e/o apparente;
ha, dunque, lamentato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 111 Cost.
2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello, i cui motivi possono essere congiuntamente trattati stante la loro evidente connessione, è infondato e deve essere rigettato.
4. l'appellante censura la gravata sentenza per aver riconosciuto il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio, nella misura indicata in ricorso, per il servizio di leva obbligatorio prestato non in costanza di rapporto. In sintesi, il assume che: i) sebbene, ai sensi dell'art. dell'art. 2050, comma 1, CP_2
66/2010, l'Amministrazione è obbligata a valutare il servizio di leva prestato non in costanza di nomina, tale valutazione presenta dei margini di discrezionalità incontrando l'unico limite nella circostanza che il punteggio attribuito non sia inferiore a quello previsto per i servizi prestati alle dipendenze della pubblica amministrazione;
ii) nessuna norma prevede che il punteggio da riconoscere debba essere equiparato a quello di coloro che hanno prestato il servizio in costanza di nomina;
iii) di aver riconosciuto all'odierno appellato un punteggio di 0,60, punteggio previsto per coloro che prestano servizio alle dipendenze della pubblica amministrazione;
iv) solo per il servizio prestato in costanza di nomina si pone l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendentemente dalla volontà del cittadino lavoratore;
v) erroneamente il primo giudice ha posto a fondamento della propria decisione l'ordinanza n. 5679/2020 della Corte di Cassazione ritenuta, in realtà, favorevole all'Amministrazione.
4.1. Innanzitutto, come prospettato nel ricorso introduttivo ed emerso dagli atti di causa, contrariamente a quanto asserito dal che nulla ha provato CP_2 sul punto, al nessun punteggio è stato per il servizio militare CP_1 prestato non in costanza di impiego e ciò in applicazione della O.M. n. 60/2020. 4.2. Va, altresì, precisato che non rileva in alcun modo la precedente pronuncia, coperta da giudicato, intervenuta tra le parti su analoga questione (Trib Cassino n. 664/2021), atteso che, per come è noto, la regolamentazione ministeriale varia a seconda degli anni scolastici sicché nessun giudicato può essere invocato dall'insegnante né alcuna preclusione può essere invocata dal poiché CP_2 in quella precedente pronuncia veniva in rilievo la distin onoma regolamentazione dettata, per altro anteriore periodo, dal d.m. n. 374/2017. 4.3. Per il resto, a disattendere le ragioni del gravame è sufficiente richiamare l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo ex plurimis Cass. n. 13704/2025, oltre i precedenti ivi citati), intervenuta in identica fattispecie, relativa agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 qui in discussione e regolata dalla predetta ordinanza ministeriale.
4.3. La “totale eliminazione del punteggio svolto per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto rientra… nell'ambito della giurisprudenza di legittimità di cui a Cass. 2 marzo 2020, n. 5679 cui hanno dato continuità Cass. 31 maggio 2021, n. 15127 e Cass. 3 giugno 2021, n. 15467 Cass. 29 dicembre 2021, n. 41894. 2.3. In detti precedenti, che il Collegio condivide, si è affermato, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma. 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Lungo questa linea interpretativa l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1,cit.). In conseguenza è stata disapplicata, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare (lì l'art. 2, comma 6, D.M. n. 235/2014) che aveva disposto diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.
2.4. Ed è del tutto analogo il caso qui all'esame in cui la disposizione dell'O.M. n. 60/2020 che ha disciplinato, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie preordinate all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, ha stabilito, come si legge nella sentenza impugnata, stabilito che: «Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina>
4.4. La gravata sentenza è conforme al richiamato principio e il rinvio, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., alle ragioni espresse dai giudici di legittimità nei numerosi precedenti citati e in quelli ivi richiamati è sufficiente a disattendere tutte le diverse ragioni del . CP_2
5. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione.
5.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 155/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna il a rifondere all'appellato le spese Parte_1 del grado li ltre rimborso 15%, iva e cpa, da distrarre;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, il 10.7.2025 LA PRESIDENTE est. dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. ROSA dott. Guido Consigliere DEL VILLANO ACETO dott.ssa Francesca Consigliere
all'esito dell'udienza del 10.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 819 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me dom.to in Roma, via Parte_1 vocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis APPELLANTE E
elett.me dom.to in Isola del Liri, via Siracusa n. 5, presso Controparte_1 lo studio degli avv.ti Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi che lo rappresentano e difendono giusta procura in telematico APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 9524/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 5.1.2024 e notificata il 5.3.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di essere docente precario, inserito nelle Controparte_1 graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Roma e di aver prestato il servizio militare di leva obbligatorio dal mese di giugno 1998 ad aprile 1999, anteriormente al predetto inserimento, ha convenuto in giudizio il Controparte_2 e l' rassegnando le Controparte_3 se otti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'ordinanza Ministeriale 60/2020 segnatamente dell'art. 15, comma 6 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove il ricorrente è attualmente inserito nelle Graduatorie provinciali e segnatamente B017 e B003; per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie provinciali ove il ricorrente risulta effettivamente inserito per la classe di concorso B017 e B003 e/o di ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire al ricorrente ulteriori 12 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il punteggio di complessivi 24,50 punti per la classe di concorso B017 e 24,50 punti per la classe di concorso B003 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente attribuire il suddetto punteggio al ricorrente, nell'ambito delle predette graduatorie e segnatamente complessivi punti 24,50 per la classe B017 e punti 24,50 per la classe B003 ovvero nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Con espressa riserva di agire in giudizio per il risarcimento di tutti i danni subìti e subendi dal ricorrente”.
1.1. Nella contumacia del Controparte_2
e dell' Controparte_3
Roma ha così disposto: “Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio nella misura indicata in ricorso in ragione del servizio militare leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove il ricorrente è attualmente inserito nelle Graduatorie provinciali e segnatamente B017 e B003 previa disapplicazione di ogni provvedimento ostativo e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente ad attribuire il suddetto punteggio al ricorrente;
Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese legali che liquida in euro 2.400,00, da distrarsi”.
1.2. Il primo giudice: i) richiamato altro precedente del medesimo Tribunale, ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento osservando che < “….l'art. 2050 del d.lgs.66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare – e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione – come titolo nei concorsi pubblici stabilisce poi al comma 1 “che i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e al comma 2 che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato in pendenza di rapporto di lavoro”. La Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n.5679/2020), alla quale si ritiene di aderire, ha precisato che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co.1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050 , co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co.1 cit.). La Suprema Corte ha invero ritenuta non decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie;
difatti, pure se si ritenesse, andando di contrario avviso rispetto alle pronunce del Consiglio di Stato in argomento…che le graduatorie d'istituto, così come le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi ai fini del riparto della giurisdizione …sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e pur volendo ritenere che esse non si sottraggono ad una interpretazione estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge, il risultato non cambierebbe;
ha ritenuto la Corte di Cassazione che, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione coerente con il principio di cui all'art. 52, co.2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi;
ritiene dunque la Corte di Cassazione nella pronuncia citata: “ è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art,. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit. che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico”. Le considerazioni che precedono, che affondano le loro radici in una lettura costituzionalmente orientata della normativa di settore, determinano l'accoglimento della domanda in questa sede proposta.”; ii) ha aggiunto che parte resistente restando contumace e non presentandosi neppure a rendere l'interrogatorio formale deferito, non solo non ha opposto specifiche argomentazioni in contrario ma ha tenuto un comportamento valutabile a suo pregiudizio>. 2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello il CP_2
lamentando in sintesi: I) l'erroneità della Parte_1 per aver il primo giudice accolto il ricorso riconoscendo il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio, nella misura indicata in ricorso, per il servizio di leva obbligatorio prestato non in costanza di nomina;
ha, dunque, lamentato la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050, comma 1, d.lgs. n. 66/2010. II) l'erroneità della sentenza per aver il primo giudice accolto il ricorso sulla base di una motivazione del tutto carente e/o apparente;
ha, dunque, lamentato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 111 Cost.
2.1. Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello, i cui motivi possono essere congiuntamente trattati stante la loro evidente connessione, è infondato e deve essere rigettato.
4. l'appellante censura la gravata sentenza per aver riconosciuto il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio, nella misura indicata in ricorso, per il servizio di leva obbligatorio prestato non in costanza di rapporto. In sintesi, il assume che: i) sebbene, ai sensi dell'art. dell'art. 2050, comma 1, CP_2
66/2010, l'Amministrazione è obbligata a valutare il servizio di leva prestato non in costanza di nomina, tale valutazione presenta dei margini di discrezionalità incontrando l'unico limite nella circostanza che il punteggio attribuito non sia inferiore a quello previsto per i servizi prestati alle dipendenze della pubblica amministrazione;
ii) nessuna norma prevede che il punteggio da riconoscere debba essere equiparato a quello di coloro che hanno prestato il servizio in costanza di nomina;
iii) di aver riconosciuto all'odierno appellato un punteggio di 0,60, punteggio previsto per coloro che prestano servizio alle dipendenze della pubblica amministrazione;
iv) solo per il servizio prestato in costanza di nomina si pone l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendentemente dalla volontà del cittadino lavoratore;
v) erroneamente il primo giudice ha posto a fondamento della propria decisione l'ordinanza n. 5679/2020 della Corte di Cassazione ritenuta, in realtà, favorevole all'Amministrazione.
4.1. Innanzitutto, come prospettato nel ricorso introduttivo ed emerso dagli atti di causa, contrariamente a quanto asserito dal che nulla ha provato CP_2 sul punto, al nessun punteggio è stato per il servizio militare CP_1 prestato non in costanza di impiego e ciò in applicazione della O.M. n. 60/2020. 4.2. Va, altresì, precisato che non rileva in alcun modo la precedente pronuncia, coperta da giudicato, intervenuta tra le parti su analoga questione (Trib Cassino n. 664/2021), atteso che, per come è noto, la regolamentazione ministeriale varia a seconda degli anni scolastici sicché nessun giudicato può essere invocato dall'insegnante né alcuna preclusione può essere invocata dal poiché CP_2 in quella precedente pronuncia veniva in rilievo la distin onoma regolamentazione dettata, per altro anteriore periodo, dal d.m. n. 374/2017. 4.3. Per il resto, a disattendere le ragioni del gravame è sufficiente richiamare l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo ex plurimis Cass. n. 13704/2025, oltre i precedenti ivi citati), intervenuta in identica fattispecie, relativa agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 qui in discussione e regolata dalla predetta ordinanza ministeriale.
4.3. La “totale eliminazione del punteggio svolto per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto rientra… nell'ambito della giurisprudenza di legittimità di cui a Cass. 2 marzo 2020, n. 5679 cui hanno dato continuità Cass. 31 maggio 2021, n. 15127 e Cass. 3 giugno 2021, n. 15467 Cass. 29 dicembre 2021, n. 41894. 2.3. In detti precedenti, che il Collegio condivide, si è affermato, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma. 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Lungo questa linea interpretativa l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1,cit.). In conseguenza è stata disapplicata, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare (lì l'art. 2, comma 6, D.M. n. 235/2014) che aveva disposto diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.
2.4. Ed è del tutto analogo il caso qui all'esame in cui la disposizione dell'O.M. n. 60/2020 che ha disciplinato, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie preordinate all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, ha stabilito, come si legge nella sentenza impugnata, stabilito che: «Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina>
4.4. La gravata sentenza è conforme al richiamato principio e il rinvio, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., alle ragioni espresse dai giudici di legittimità nei numerosi precedenti citati e in quelli ivi richiamati è sufficiente a disattendere tutte le diverse ragioni del . CP_2
5. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione.
5.1. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve darsi atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 155/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; condanna il a rifondere all'appellato le spese Parte_1 del grado li ltre rimborso 15%, iva e cpa, da distrarre;
in considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono in capo all'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, il 10.7.2025 LA PRESIDENTE est. dott.ssa Vittoria Di Sario