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25 dicembre 2010
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16 giugno 2023
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15 marzo 2025
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Articolo 182-bis (Principi di autosufficienza e prossimita') 1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti ((derivanti dal)) loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei piu' vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessita' di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. Sulla base di una motivata richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' essere limitato l'ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia accertato che l'ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza la necessita' di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i piani di gestione dei rifiuti. Puo' essere altresi' limitato, con le modalita' di cui al periodo precedente, l'invio di rifiuti negli altri Stati membri per motivi ambientali, come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono notificati alla Commissione europea.
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti ((derivanti dal)) loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei piu' vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessita' di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. Sulla base di una motivata richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' essere limitato l'ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia accertato che l'ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza la necessita' di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i piani di gestione dei rifiuti. Puo' essere altresi' limitato, con le modalita' di cui al periodo precedente, l'invio di rifiuti negli altri Stati membri per motivi ambientali, come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono notificati alla Commissione europea.
Commentari • 83
- 1. Accordi di ristrutturazione del debito e terzi estranei alla pattuizioneValeria Morisca · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 1
Gli accordi di ristrutturazione del debito rappresentano un efficace strumento, ideato dal legislatore, volto alla risoluzione negoziale della crisi d'impresa. Questi nascono con il precipuo scopo di consentire all'imprenditore di ridurre – attraverso accordi di natura stragiudiziale – l'esposizione debitoria e comporre con i propri creditori la crisi dell'impresa in modo da determinarne il risanamento. L'istituto, tuttavia, resta uno dei più controversi tra quelli previsti dal nostro codice, avendo ad oggetto questioni problematiche che ancor oggi permangono, quali l'effetto che gli stessi hanno nei confronti dei creditori estranei alla pattuizione nonché gli strumenti di tutela che …
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Giurisprudenza • 224
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/05/2021, n. 12154Provvedimento: SENTENZA Civile Sent. Sez. U Num. 12154 Anno 2021 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: FERRO MASSIMO Data pubblicazione: 07/05/2021 Sul ricorso n. 13654-2016 proposto da: JULIET S.P.A., nella qualità di società procuratrice di SIENA NPL 2018 S.R.L., già cessionaria dei crediti pecuniari di BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Popolo n.3, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Sanasi d'Arpe, vincenzofedericosanasidarpe©ordineavvocatiroma.org che la rappresenta e difende, come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; -ricorrente - contro FALLIMENTO OCMA S.P.A. IN …Leggi di più...
- dichiarazione di fallimento·
- termine per la prosecuzione/riassunzione del processo interrotto·
- conoscenza dell'evento·
- effetto interruttivo automatico·
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