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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/06/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito nella Camera di Consiglio così composta:
Dott.ssa Federica Abiuso - presidente -
Dott. Nicola Del Vecchio - giudice rel. -
Dott. Marco Pesoli - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1289/2025 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da
(C.F. ), e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti SAMBINELLO TOSCA e C.F._2
NICOLA RUBIERO, elettivamente domiciliato presso lo Studio della prima, sito in PIAZZA
RISORGIMENTO, 6 45026 LENDINARA;
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: e concordano l'affidamento condiviso della figlia Parte_2 Parte_1
la quale manterrà la residenza presso la madre. Quanto alla frequentazione tra figlia e Persona_1
padre, questi potrà vedere e tenere con sé la bimba, ovvero presso la residenza della nonna paterna, quando vorrà, previo accordo con la madre, anche per le vie brevi, e compatibilmente con gli impegni scolastici e di salute della figlia. In via meramente esemplificativa, i signori e Parte_2
stabiliscono che potrà trascorrere fine settimana alternati, presso il padre, Parte_1 Per_1 dall'uscita da scuola del venerdì e fino al lunedì mattino, con accompagnamento a scuola. Inoltre potrà stare con il papà tre pomeriggi a settimana, dalle ore 13.00 (uscita da scuola) fino alle Per_1
ore 21.00. Quanto alle vacanze natalizie, trascorrerà, con i rispettivi genitori, una settimana Per_1
comprendente il Natale ovvero il Capodanno, ad anni alterni;
tre giorni consecutivi, durante le
1 vacanze pasquali, sempre ad anni alterni, nonché quindici giorni, anche non consecutivi per il periodo estivo con il padre.
Considerato che
entrambi i genitori lavorano quasi sempre nella fascia pomeridiana e che la madre deve rispettare i turni che le indica il datore di lavoro, i genitori, in un'ottica di reciproca collaborazione nell'esclusivo interesse della figlia, fanno salva la possibilità di modificare le giornate dei pomeriggi ovvero la durata dei fine settimana, durante i quali Persona_1
si tratterà con i rispettivi genitori. Quando la madre è impegnata al lavoro nei pomeriggi infrasettimanali, potrà trattenersi con il padre, ovvero con la nonna paterna, qualora Persona_1 anche l'altro genitore sia impegnato al lavoro. Dovendo coordinare le tempistiche della scuola frequentata dalla bimba con quelli lavorativi dei genitori, gli stessi convengono di apportare, di comune accordo, eventuali modifiche alle modalità e tempistiche di frequentazione sopra descritte, sempre assicurando che la permanenza di con ciascun genitore, sia paritaria o Persona_1
comunque semiparitaria.
2. I signori e concordano che il padre Parte_2 Parte_1
verserà alla madre, a titolo di concorso di mantenimento della figlia, la somma mensile di € 250,00=, importo da onorarsi entro il giorno dieci di ogni mese e soggetto a rivalutazione Istat con decorrenza da aprile 2026. Inoltre, i genitori si faranno carico, ciascuno per la metà, delle spese straordinarie, intendendosi per tali quelle sanitarie non garantite dal SSN, scolastiche (tasse d'iscrizione, libri di testo, materiale di cancelleria d'inizio anno, gite d'istruzione), odontoiatriche nonché per un'attività ludico sportiva, previa esibizione della documentazione del genitore, che ha anticipato la spesa.
3. Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 2.4.2025, e Parte_1
hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data l'impossibilità di ricreare Parte_2
l'unione spirituale e materiale della coppia, disciplini i rapporti tra gli stessi e la figlia, secondo le conclusioni congiunte formulate e riportate in epigrafe.
A tal proposito, i ricorrenti hanno allegato di aver intrapreso una relazione sentimentale, dalla quale
è nata in data [...]. Per_1
Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato che titolare di un reddito mensile netto di euro 1.500,00 circa, mentre Parte_1 Parte_2
di euro 1.000,00 circa.
[...]
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
2 Con decreto dell'8.4.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino all'udienza del 9.5.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c..
Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaia adeguato a garantire alla figlia minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c..
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Considerato che le parti sono assistite dai medesimi difensori, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 1289/2025 R.G.V.G. promossa da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
- recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 27.5.2025
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Federica Abiuso
IL GIUDICE EST.
Dott. Nicola Del Vecchio
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