Articolo 29 del Codice di procedura civile
Articolo 26 bisArticolo 30
Versione
21 aprile 1942
Art. 29.
(Forma ed effetti dell'accordo delle parti).

L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o piu' affari determinati e risultare da atto scritto.

L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando cio' non e' espressamente stabilito.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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