Articolo 66 bis del Codice del consumo
Articolo 59 undeciesArticolo 59 terdecies
Versione
13 giugno 2014
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Versione
11 agosto 2023
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25 febbraio 2025
Art. 66-bis. ((Foro competente)) ((1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.)) ((24)) ------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
Entrata in vigore il 25 febbraio 2025
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