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13 giugno 2014
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11 agosto 2023
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25 febbraio 2025
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Art. 66-bis. ((Foro competente)) ((1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.)) ((24)) ------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
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- 1. Commissioni di pagamento non dichiarate: il caso ParclickGuest User · https://www.martinimanna.it/blog · 25 gennaio 2021 · 76.98784
[…]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Arezzo, sentenza 15/10/2025, n. 639Provvedimento: […] 10/09/2024 ed avente ad oggetto la vendita e l'installazione di una pompa di calore - e chiedeva “(…) in via preliminare, preso atto della qualità di consumatore del signor Parte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art.66 bis Codice del Consumo, dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Siena; […] Appare, quindi, evidente che, nel caso in esame, doveva operare inderogabilmente il foro esclusivo del consumatore, atteso che l' articolo 66-bis del Codice del Consumo stabilisce che, nelle controversie civili tra consumatore e professionista, il Tribunale competente è inderogabilmente quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore.Leggi di più...
- riassunzione causa·
- principio della soccombenza·
- foro del consumatore·
- giurisdizione civile·
- spese processuali·
- nullità decreto ingiuntivo·
- art. 66-bis Codice del Consumo·
- revoca decreto ingiuntivo·
- incompetenza territoriale inderogabile