Ordinanza 14 novembre 2024
Massime • 2
Il foro speciale del consumatore si applica alle domande direttamente scaturenti dal contratto di consumo e non, invece, alle domande scaturenti da una fattispecie complessa, nella quale il contratto tra consumatore e professionista è soltanto uno degli elementi costitutivi. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, in relazione alla domanda intesa a far valere il diritto all'indennizzo in forza di un contratto di assicurazione, stipulato tra una compagnia assicurativa e una persona fisica, "il sinistro" configurasse un elemento, esterno al contratto, di una fattispecie complessa costitutiva del diritto, essendo, al contrario, quale realizzazione del rischio assicurato, requisito costitutivo del negozio medesimo, in quanto attinente alla sua causa).
In tema di foro del consumatore, l'attore che ha adìto il giudice del luogo di sua residenza, così oggettivamente avvalendosi del foro del consumatore, pur senza farne espressa menzione, è legittimato ad impugnare, con riferimento alle norme che disciplinano detto foro, il provvedimento con cui il giudice abbia erroneamente declinato la propria competenza in favore dei fori ordinari, poiché, nei contratti tra professionista e consumatore, il luogo di residenza o di domicilio di quest'ultimo è un criterio di collegamento ai fini della determinazione della competenza per territorio, sicché il consumatore non ha l'onere di indicarlo nell'atto introduttivo, né la mancata indicazione può equivalere a rinuncia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 14/11/2024, n. 29392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29392 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
rappresentata e difesa dall'Avv. ON Maghernino (pec dichiarata: magherninoantonio@avvocatifoggia.legalmail.it), in virtù di procura a margine del ricorso;
-ricorrente- nei confronti di Groupama Assicurazioni s.p.a. unipersonale, in persona del procuratore speciale;
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Miranda (pec dichiarata: miranda@studiolegaleassociatomiranda.it), in virtù di procura su foglio separato, materialmente congiunto alla scrittura difensiva ex art.47, ultimo comma, cod. proc. civ.; -resistente- avverso l'ordinanza del Tribunale di Larino, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 febbraio 2024, nel proc. n.975 del 2019, depositata Numero registro generale 7211/2024 C.C. 01/10/2024 Numero sezionale 3133/2024 r.g.n. 07211/2024 Numero di raccolta generale 29392/2024 Pres. Frasca Data pubblicazione 14/11/2024 Est. Spaziani il 15 febbraio 2024; udìta la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal Consigliere Paolo Spaziani;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario Fresa, che ha chiesto il rigetto del ricorso per regolamento di competenza. Rilevato che: 1. LL De VI – premesso che in data 25 agosto 2018, in San SE, mentre conduceva una bicicletta, era caduta a terra, riportando lesioni che avevano reso necessaria una gessatura per 40 giorni;
che per i danni conseguenti a questo sinistro aveva stipulato un polizza assicurativa con la Groupama Assicurazioni s.p.a., Agenzia di Vasto;
che, non ostante l'immediata denuncia dell'infortunio, non le era stato corrisposto dalla Groupama s.p.a. il dovuto indennizzo;
e che, per l'accertamento del pregiudizio indennizzabile, aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Larino una consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cod. proc. civ. – ha convenuto in giudizio la società assicurativa dinanzi al predetto Tribunale, chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 9.548,64, comprensiva dell'indennizzo per il danno biologico subìto e delle spese del disposto ATP, oltre quelle di CTU;
costituitasi in giudizio, la società convenuta ha preliminarmente e tempestivamente sollevato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adìto in favore, alternativamente, del Tribunale di Roma (competente, ex art. 19 cod. proc. civ., quale giudice del luogo della sede della società), del Tribunale di Foggia (competente, ex art.20 cod. proc. civ., quale giudice del luogo in cui sarebbe sorta l'obbligazione) o del Tribunale di Vasto (competente, sempre ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., quale giudice del luogo in cui l'obbligazione avrebbe dovuto essere eseguita); 2. l'eccezione, rigettata dal Tribunale con una prima ordinanza dell'8 aprile 2022, è stata invece accolta con la successiva ordinanza del 15 febbraio 2024, con cui è stata dichiarata la competenza alternativa del Tribunale di 2 Numero registro generale 7211/2024 C.C. 01/10/2024 Numero sezionale 3133/2024 r.g.n. 07211/2024 Numero di raccolta generale 29392/2024 Pres. Frasca Data pubblicazione 14/11/2024 Est. Spaziani Roma (in applicazione del criterio relativo al luogo della sede della persona giuridica convenuta, ex art.19 cod. proc. civ., ovvero al luogo in cui l'obbligazione avrebbe dovuto essere eseguita, ex artt. 20 cod. proc. civ. e 1182, quarto comma, cod. civ.) e del Tribunale di Foggia (in applicazione del criterio relativo al luogo in cui sarebbe sorta l'obbligazione, ex art. 20 cod. proc. civ.); 3. ha proposto ricorso per regolamento di competenza LL De VI, sulla base di un unico, articolato motivo;
la Groupama Assicurazioni s.p.a. ha depositato scrittura difensiva ex art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ., resistendo al ricorso;
il Procuratore Generale ha concluso, chiedendo «che la Corte di cassazione rigetti il ricorso per regolamento di competenza». Considerato che: 1. con l'unico, articolato motivo di ricorso l'ordinanza impugnata è censurata per violazione del decreto legislativo n. 206/2005 (c.d. Codice del consumo) e dell'art. 1469-bis cod. civ.; la ricorrente osserva che, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), del detto decreto legislativo, per le controversie relative ai contratti tra consumatore e professionista la competenza territoriale esclusiva spetta al giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore e si presume vessatoria la clausola contrattuale che stabilisca come sede del foro competente una località diversa;
sostiene che nella fattispecie il negozio giuridico stipulato (contratto di assicurazione contro i danni) rientrava nello schema tipico del contratto tra consumatore e professionista, con conseguente devoluzione al giudice del luogo di sua residenza o domicilio (esattamente individuato nel Tribunale di Larino, essendo essa residente in [...]di Magliano) della competenza territoriale in ordine alle relative controversie;
soggiunge, infine, che l'ordinanza impugnata avrebbe violato anche l'art. 20 cod. proc. civ., in relazione all'individuazione del foro competente sulla base del criterio ordinario del locus destinatae solutionis, da individuarsi nel 3 Numero registro generale 7211/2024 C.C. 01/10/2024 Numero sezionale 3133/2024 r.g.n. 07211/2024 Numero di raccolta generale 29392/2024 Pres. Frasca Data pubblicazione 14/11/2024 Est. Spaziani domicilio del creditore, stante il carattere liquido della somma di denaro richiesta, facilmente determinabile in base ai criteri previsti dalla polizza, la quale stabiliva il pagamento di 150 Euro per ogni giorno di indennità giornaliera da gessatura;
2. in sede di scrittura difensiva, la Groupama Assicurazioni s.p.a. ha resistito al ricorso sulla base di due argomenti: per un verso – si è evidenziato – «nel ricorso introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale di Larino la difesa di parte ricorrente non ha precisato di agire presso il foro del consumatore» (pag.7 della scrittura difensiva); per altro verso – si è ulteriormente osservato – il giudizio «non ha ad oggetto il contratto stipulato tra la Compagnia e la ricorrente, bensì il diritto della stessa ad ottenere un indennizzo a seguito di un sinistro che sarebbe occorso in data 25 agosto 2018» (pag.8 della citata scrittura difensiva); 3. i medesimi argomenti sono stati posti a fondamento delle conclusioni del Pubblico Ministero, il quale ha invocato il rigetto del ricorso per regolamento di competenza osservando, da un lato, che la ricorrente non avrebbe agito «spendendo» la propria qualità di soggetto consumatore e, dall'altro, che la controversia non sarebbe inerente al contratto di assicurazione, ma al diritto all'indennizzo a seguito di un sinistro (pag.2 delle conclusioni del Procuratore Generale); il Pubblico Ministero ha anche sottolineato l'infondatezza dell'ulteriore doglianza formulata dalla ricorrente in ordine alla asserita violazione dell'art.20 cod. proc. civ., ritenendo, in conformità a quanto affermato dal Tribunale nell'ordinanza impugnata, che nel caso di specie il forum destinatae solutionis è stato rettamente individuato nel domicilio del debitore, stante il carattere illiquido della somma di denaro invocata dal creditore;
4. il ricorso è fondato in ordine alla prima, assorbente doglianza, con cui si deduce la violazione delle regole sul foro del consumatore;
4.1. preliminarmente, sebbene la questione non sia stata posta da alcuna delle parti, giova osservare che non trova applicazione il principio, affermato ex professo in una ormai risalente pronuncia di questa Corte (Cass. 4 Numero registro generale 7211/2024 C.C. 01/10/2024 Numero sezionale 3133/2024 r.g.n. 07211/2024 Numero di raccolta generale 29392/2024 Pres. Frasca Data pubblicazione 14/11/2024 Est. Spaziani 04/02/2005, n. 2237), ancorché recentemente ribadito (Cass. 13/04/2022, n. 12065), secondo cui i provvedimenti che, ai sensi dell'art.279 cod. proc. civ., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio, ancorché qualificati ordinanza, vanno considerati sentenze non definitive, con la conseguenza che la statuizione in essi contenuta non può essere, neppure implicitamente, revocata o modificata con provvedimento successivo e con la stessa sentenza definitiva, atteso che il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento del potere giurisdizionale per la parte della controversia decisa con la sentenza interlocutoria, ancorché avente forma di ordinanza;
nella fattispecie in esame, infatti, l'ordinanza dell'8 aprile 2022, con cui il Tribunale aveva in un primo momento rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Groupama s.p.a., non risulta essere stata preceduta dall'invito a precisare le conclusioni, sicché essa, in assenza di tale adempimento, non aveva assunto la natura di decisione affermativa sulla competenza impugnabile ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., ma si era tradotta in una mera esternazione del convincimento del giudice e nella prescrizione dei provvedimenti per la prosecuzione del giudizio, per modo che, se, da un lato, l'eventuale ricorso per regolamento di competenza avverso tale provvedimento avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile (Cass. 21/12/2010, n. 25883; Cass. 28/02/2011, n. 4986; Cass. 26/06/2012, n.10594; Cass. 26/06/2013, n. 16051; Cass., Sez. Un., 29/09/2014, n. 20449; Cass. 20/01/2017, n. 1615; Cass. 07/03/2018, n.5354; Cass.03/02/2020, n.2338; da ultimo, cfr. Cass. 18/07/2024, n. 19898, non mass.), dall'altro lato esso era perfettamente modificabile nel corso del giudizio, non essendosi verificata, stante la natura non decisoria dell'ordinanza, il frazionamento della decisione implicante l'esaurimento del potere giurisdizionale per la parte della controversia decisa con il provvedimento interlocutorio;
5 Numero registro generale 7211/2024 C.C. 01/10/2024 Numero sezionale 3133/2024 r.g.n. 07211/2024 Numero di raccolta generale 29392/2024 Pres. Frasca Data pubblicazione 14/11/2024 Est. Spaziani 4.2. ciò posto, va anzitutto confutato l'argomento – posto a fondamento sia delle difese della Groupama s.p.a. sia delle conclusioni del Pubblico Ministero – secondo cui la ricorrente avrebbe avuto l'onere di precisare espressamente, nel ricorso introduttivo al Tribunale di Larino, che aveva adito il c.d. foro del consumatore, “spendendo” formalmente tale sua qualità; questa Corte ha affermato il principio secondo cui, qualora il consumatore, nell'agire in giudizio, non si avvalga del foro a lui riferibile in tale qualità, la violazione della regola della competenza non è rilevabile dalla controparte, a cui vantaggio non opera, né dal giudice d'ufficio; inoltre, ove il giudice adito, su eccezione del convenuto, declini la propria competenza in favore di uno dei fori ordinari, il giudice ad quem non può rilevare l'applicazione del foro del consumatore (con conseguente inammissibilità del regolamento d'ufficio eventualmente sollevato su tale presupposto) e neppure l'attore, soccombente sotto tale profilo, può invocare, per contrastare o impugnare la decisione, le norme in tema di foro del consumatore alle quali ha egli stesso derogato (Cass. 13/04/2012, n. 5933; Cass. 19/06/2014, n. 13944; Cass. 30/06/2020, n. 12981); questo principio, però, vale per l'ipotesi in cui l'attore-consumatore abbia appunto derogato alle norme sulla competenza stabilite in suo favore, omettendo di avvalersi del foro a lui riferibile in tale qualità; esso non è dunque applicabile alla fattispecie in esame, in cui, al contrario, l'attrice, pur senza farne espressa menzione, aveva adìto il giudice del luogo di sua residenza, così oggettivamente avvalendosi del foro del consumatore e restando in tal modo pienamente legittimata ad impugnare, con riferimento alle norme che disciplinano detto foro, il provvedimento con cui, in violazione di esse, il giudice aveva erroneamente declinato la propria competenza in favore dei fori ordinari;
infatti, nei contratti tra professionista e consumatore, il luogo di residenza o di domicilio di quest'ultimo è un criterio di collegamento ai fini della determinazione della competenza per territorio, sicché il consumatore non ha l'onere di indicarlo nell'atto introduttivo, né la mancata 6 Numero registro generale 7211/2024 C.C. 01/10/2024 Numero sezionale 3133/2024 r.g.n. 07211/2024 Numero di raccolta generale 29392/2024 Pres. Frasca Data pubblicazione 14/11/2024 Est. Spaziani indicazione può equivalere a rinuncia (Cass. 02/01/2009, n.20; v. anche Cass. 28/11/2016, n. 19061); 4.3. parimenti non condivisibile è l'ulteriore argomento posto a fondamento delle difese della resistente e delle conclusioni del Procuratore Generale, secondo cui il giudizio introdotto da LL De VI non avrebbe ad oggetto il contratto di assicurazione ma il diritto della danneggiata all'indennizzo asseritamente spettantele a seguito del sinistro del 25 agosto 2018; questa Corte ha affermato che lo speciale foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206 può essere invocato solo per le domande intese a far valere diritti scaturenti direttamente dal contratto, e non per quelle intese a far valere diritti scaturenti da una fattispecie complessa, rispetto alla quale il contratto concluso tra consumatore e professionista è solo uno tra più elementi costitutivi (Cass. 19/04/2012, n. 6116); nel caso in esame – premesso che il contratto di assicurazione contro i danni concluso tra una compagnia assicurativa e una persona fisica rientra perfettamente nello schema del contratto tra professionista e consumatore ed è soggetto alla relativa disciplina con riguardo alla competenza – la domanda proposta da LL De VI aveva ad oggetto un diritto (il diritto dell'assicurata ad essere indennizzata del danno sofferto in conseguenza di un sinistro) che scaturiva direttamente dal contratto, quale diritto di credito correlato all'obbligazione tipica assunta dell'assicuratore con la conclusione dello stesso (arg. ex artt. 1882, 1904, 1905 cod. civ.); l'argomentazione difensiva della Groupama Assicurazioni, condivisa dal Procuratore Generale, riposa sull'implicito ma evidente postulato che il «sinistro che sarebbe occorso in data 25 agosto 2018» configuri un elemento della fattispecie costitutiva del diritto all'indennizzo esterno al contratto, sicché tale fattispecie si caratterizzerebbe, appunto, come complessa, in quanto integrata dal contratto e da un elemento costitutivo esterno ad esso;
7 Numero registro generale 7211/2024 C.C. 01/10/2024 Numero sezionale 3133/2024 r.g.n. 07211/2024 Numero di raccolta generale 29392/2024 Pres. Frasca Data pubblicazione 14/11/2024 Est. Spaziani questo postulato, oltre a mostrarsi agevolmente confutabile sul piano logico (in quanto da esso dovrebbe trarsi l'implicazione, evidentemente eccessiva, che tutti i contratti di assicurazione restano esclusi dall'ambito di applicabilità della disciplina consumeristica), si rivela manifestamente erroneo sul piano dogmatico;
il «sinistro» o «l'evento attinente alla vita umana», di cui parla l'art.1882 cod. civ. del dettare la nozione del contratto di assicurazione, è, infatti, l'avvenimento che determina la realizzazione del rischio assicurato, il quale, lungi dal porsi come un elemento esterno al contratto, ne costituisce un elemento strutturale essenziale, integrandone la causa e fungendo da parametro sul quale si misura l'equilibrio tra le prestazioni;
l'inesistenza del rischio al momento della stipulazione del contratto ne determina la nullità per difetto genetico della causa (art. 1895 cod. civ.), mentre la sua sopravvenuta cessazione dopo la stipula, ne comporta lo scioglimento per difetto funzionale della stessa (art.1896 cod. civ.); parimenti, se il rischio si attenua, l'assicuratore può esigere solo il minor premio, salva la facoltà di recedere dal contratto ove non lo valuti più conveniente (art.1897 cod. civ.); pertanto, la realizzazione del rischio assicurato, quale evento al verificarsi del quale l'assicuratore deve eseguire la prestazione oggetto dell'obbligazione assunta con la stipulazione del contratto, non costituisce un elemento costitutivo del diritto all'indennizzo esterno al negozio ma un requisito costitutivo del negozio medesimo, in quanto attinente alla sua causa;
la domanda proposta da LL De VI, quale domanda intesa a far valere un diritto scaturente dal contratto di assicurazione, stipulato tra una compagnia assicurativa e una persona fisica (come tale rientrante nell'ambito della disciplina consumeristica) era dunque proponibile, ai sensi dell'art. 33 , comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206/2005, davanti al foro della residenza dell'attrice; correttamente, pertanto, essa, residente in [...]di Magliano, aveva adìto il Tribunale di Larino, il quale invece erroneamente ha declinato la propria competenza territoriale in favore dei fori ordinari;
8 Numero registro generale 7211/2024 C.C. 01/10/2024 Numero sezionale 3133/2024 r.g.n. 07211/2024 Numero di raccolta generale 29392/2024 Pres. Frasca Data pubblicazione 14/11/2024 Est. Spaziani la seconda doglianza formulata dalla ricorrente (fondata sull'asserita violazione dell'art. 20 cod. proc. civ.), resta assorbita dall'accoglimento della prima;
5. in accoglimento del ricorso per regolamento di competenza, deve dunque dichiararsi la competenza del Tribunale di Larino, con fissazione alle parti del termine di tre mesi dal deposito della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio;
6. le spese del regolamento seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Per Questi Motivi
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Larino e fissa alle parti il termine di tre mesi dal deposito della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio;
condanna la Groupama Assicurazioni s.p.a. a rimborsare a LL De VI le spese del regolamento, che liquida in Euro 2.800,00, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese forfetarie e accessori. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 1° ottobre 2024. Il Presidente RA NO ON AS 9