Cass. civ., sez. III, ordinanza 14/11/2024, n. 29392
CASS
Ordinanza 14 novembre 2024

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Il foro speciale del consumatore si applica alle domande direttamente scaturenti dal contratto di consumo e non, invece, alle domande scaturenti da una fattispecie complessa, nella quale il contratto tra consumatore e professionista è soltanto uno degli elementi costitutivi. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, in relazione alla domanda intesa a far valere il diritto all'indennizzo in forza di un contratto di assicurazione, stipulato tra una compagnia assicurativa e una persona fisica, "il sinistro" configurasse un elemento, esterno al contratto, di una fattispecie complessa costitutiva del diritto, essendo, al contrario, quale realizzazione del rischio assicurato, requisito costitutivo del negozio medesimo, in quanto attinente alla sua causa).

In tema di foro del consumatore, l'attore che ha adìto il giudice del luogo di sua residenza, così oggettivamente avvalendosi del foro del consumatore, pur senza farne espressa menzione, è legittimato ad impugnare, con riferimento alle norme che disciplinano detto foro, il provvedimento con cui il giudice abbia erroneamente declinato la propria competenza in favore dei fori ordinari, poiché, nei contratti tra professionista e consumatore, il luogo di residenza o di domicilio di quest'ultimo è un criterio di collegamento ai fini della determinazione della competenza per territorio, sicché il consumatore non ha l'onere di indicarlo nell'atto introduttivo, né la mancata indicazione può equivalere a rinuncia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, ordinanza 14/11/2024, n. 29392
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29392
    Data del deposito : 14 novembre 2024

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