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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 342. Condizioni e ambito dell'autorizzazione 1. L'autorita' militare su istanza dell'interessato, corredata degli occorrenti piani e progetti, autorizza l'esecuzione delle opere proposte dopo aver accertato che esse non possono recare ostacolo a eventuali misure di difesa o altrimenti pregiudizio alla tutela del territorio. 2. L'autorizzazione e' subordinata alla condizione - da rendersi pubblica nei modi stabiliti dalle leggi civili per le servitu' - che l'interessato resta obbligato a effettuare a ogni richiesta la demolizione delle opere stesse dietro compenso da determinarsi a norma dell'articolo 343. 3. Per i boschi amministrati da enti pubblici, dichiarati militarmente importanti, sono sottoposti al preventivo esame e approvazione delle autorita' militari i relativi programmi di gestione. 4. Nei centri urbani, i lavori stradali, le edificazioni, le elevazioni, i cumuli e le demolizioni possono essere eseguiti senza preventivo nulla osta dell'autorita' militare, purche' per detti centri urbani esista strumento urbanistico gia' approvato nel suo complesso dall'autorita' militare.
Commentari • 25
- 1. Il cessionario nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresaLucia D'Angelo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 1
Sommario: 1. L'esigibilità estimativa della disciplina regolamentare – 2. Il risanamento del debito e la composizione negoziata – 3. Il tecnicismo operativo – 4. Il cessionario nel trasferimento dei «diritti» di credito 1. L'esigibilità estimativa della disciplina regolamentare L'art. 2[1], primo comma, lettera a), cui al paradigma regolamentare strutturato attraverso il «Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza», si rende edificatore di una esecutiva applicazione della L. 4 agosto 2022, n. 122, pervenendo in maniera pragmatica, e altresì efficace, ad una accezione di «crisi», stimando che: «a)[omissis]: lo stato del debitore [omissis] rende probabile l'insolvenza [omissis] che si …
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Giurisprudenza • 272
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 05/08/2025, n. 1031Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI ROMA - Sezione Lavoro e Previdenza - 32 composta dai Signori Magistrati Dott. Guido ROSA - Presidente - Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere - Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. – all'esito dell'udienza del 13/03/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1261 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA Parte_1 [...] , in persona del legale rappresentante pt.t., rappresentata e difesa dall'avv. Emiliano Pucci, elettivamente domiciliata come in atti Appellante/Appellata E CP_1 , rappresentato e difeso …Leggi di più...
- art. 40 Cost.·
- discriminazione sindacale·
- art. 15 legge 300/1970·
- licenziamento illegittimo·
- diritto di sciopero·
- indennità risarcitoria·
- abuso del diritto di sciopero·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- reintegrazione lavoratore·
- impugnazione stragiudiziale licenziamento·
- onere della prova discriminazione·
- art. 6 legge 604/1966