Cass. civ., sez. III, sentenza 19/10/2016, n. 21092
CASS
Sentenza 19 ottobre 2016

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 24 giugno 2016, con il numero di registro 5739/2014. La ricorrente, in qualità di fideiussore, contestava la validità di un decreto ingiuntivo emesso a favore di una banca, sostenendo che non fosse stata fornita prova adeguata del credito vantato dalla stessa. La banca, dal canto suo, sosteneva di aver dimostrato l'esistenza del credito e l'inadempimento del debitore principale. La Corte d'Appello di Trento aveva confermato il decreto ingiuntivo, ritenendo che la ricorrente non avesse contestato adeguatamente il credito.

La Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che il saldaconto presentato dalla banca non era sufficiente a provare l'ammontare del credito nel successivo giudizio di cognizione. Ha sottolineato che, in caso di fideiussione, il fideiussore ha diritto di contestare la validità e l'efficacia degli addebiti, anche in assenza di tempestiva contestazione degli estratti conto. Inoltre, la Corte ha chiarito che ogni utilizzo del fido deve essere considerato come concessione di nuovo credito, liberando il fideiussore in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore. La sentenza ha quindi cassato quella impugnata, rinviando la causa alla Corte d'Appello per un nuovo esame.

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Massime1

In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/10/2016, n. 21092
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21092
Data del deposito : 19 ottobre 2016

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