Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 16/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 935 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) in qualità di eredi di
[...] C.F._2 Persona_1
(c.f. ) e (c.f.
[...] CodiceFiscale_3 Parte_3
) rappresentati e difesi dall'avv. Teresa Parisi, con la C.F._4
quale sono elettivamente domiciliati in Bovalino (RC) Via G. Calfapetra n. 41
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Lolli, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC) Via Matteotti n. 48
Resistente
OGGETTO: liquidazione ratei indennità di accompagnamento agli eredi
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/03/2023, i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi, hanno esposto:
- che, in data 13/03/2017, la NO , moglie del Sig. Parte_3
ha presentato domanda volta ad ottenere il Persona_1
riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento, che è stata respinta dalla Commissione Medica competente;
- che, pertanto, ha proposto un'azione giudiziaria, che si è conclusa con il decreto di omologa n. 2400/2017 del 11/07/2019, che ha accertato il requisito sanitario legittimante la concessione dell'indennità di accompagnamento alla sig.ra , con decorrenza dal 06/09/2017; Pt_3
- che l'avente diritto è deceduta in data 13/02/2019, prima dell'emissione del decreto di omologa;
- che il marito della sig.ra , , è Pt_3 Persona_1
deceduto in data 16/06/2019;
- che, pertanto, hanno presentato in data 04/08/2022 domanda all' CP_1
al fine di ottenere la liquidazione dei ratei maturati e non riscossi dalla defunta , in quanto eredi del marito della medesima;
Parte_3
- che la domanda è stata rigettata dall' con la seguente CP_1
motivazione: “I richiedenti risultano essere cognati della deceduta: i cognati sono cosiddetti parenti affini… Non hanno alcun vincolo di parentela e sono pertanto esclusi dalla successione legittima”;
- che l' resistente, nel rigettare la richiesta presentata, ha omesso CP_2
di considerare che i ricorrenti erano sia cognati della titolare della prestazione, sia fratelli, ed unici eredi, del di lei marito, , il quale, Persona_1
alla morte della moglie, aveva ereditato la quota dei 2/3 dell'asse ereditario, 3
compreso il diritto al godimento dei ratei di accompagnamento maturati e non riscossi dalla defunta;
- che sono subentrati nella successione del patrimonio del Sig.
[...]
; Persona_1
- che spettano loro i due terzi della somma pari ad € 8.260,33, oltre interessi, corrispondente alla totalità dei ratei maturati dell'indennità in questione.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che la defunta aveva maturato, Parte_3
sussistendone tutti i requisiti previsti dalla legge n.118 del 30.03.1971 e s.m.i., il diritto a beneficiare del pagamento dell'indennità di accompagnamento, per come riconosciuto dall'intestato tribunale con decreto n. 2400/2017 di R.G.L., con decorrenza 6 settembre 2017 e fino alla data del decesso;
B) Accertare e dichiarare che i ricorrenti, nella spiegata qualità, hanno diritto ad incassare i ratei di accompagnamento maturati e non riscossi dalla defunta Parte_3
, nella quota ereditata dal di lei marito e loro dante causa,
[...] [...]
erede ex art. 582 cod. civ. della defunta moglie Persona_1 Parte_3
, per il periodo compreso tra ottobre 2017 e gennaio 2019
[...]
(compresi); Accertare e dichiarare che la complessiva somma cui avrebbe avuto diritto la a titolo di indennità di accompagnamento, Parte_3
per come disposto dal decreto del tribunale di Locri R.G.L. 2400/2017, in applicazione dei parametri previsti dalla legge, ammonta ad euro 8.260,33, oltre interessi da calcolare su ogni singolo rateo ex art. 7 legge 533/1973, o nella diversa misura da determinarsi in corso di causa previo espletamento di
CTU; D) Accertare e dichiarare che l' Controparte_3
- con sede legale in Roma (c.f. ), via Ciro il
[...] P.IVA_1
Grande 21, in persona del legale rappresentante p.t., è tenuto ex lege al pagamento, in favore dei ricorrenti nella loro spiegata qualità di unici eredi del dei ratei di indennità di accompagnamento Persona_1 4
maturati e mai riscossi dalla e dal di lei marito ed erede;
E) Parte_3
Condannare, di conseguenza, l' Controparte_3
- in persona del suo legale rappresentante p.t., alla corresponsione in
[...]
favore dei ricorrenti, nella loro spiegata qualità, della quota loro spettante dei ratei maturati e non riscossi dalla defunta per come Parte_3
trasmessa, in via ereditaria, al defunto marito , ex Persona_1
art. 582 cod.civ., nella misura sopra specificata, ossia di euro 5.506,89 (2/3 di euro 8.260,33) oltre interessi da calcolare su ogni singolo rateo ex art. 7 legge 533/1973, o nella diversa misura da determinarsi in corso di causa previo espletamento di CTU;
F) In subordine, condannare l in persona CP_1
come sopra, al pagamento in favore dei ricorrenti, sempre per i motivi spiegati in narrativa, della diversa somma, maggiore o minore, dovuta per il medesimo titolo, che dovesse risultare in corso di causa previo espletamento di CTU tecnico – contabile;
G) Condannare in ogni caso l' in persona CP_1
come sopra, al pagamento delle spese e competenze di causa oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore antistatario.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' , CP_1
eccependo:
- che, a seguito dell'iniziativa giudiziaria promossa dalla sig.ra , Pt_3
è stato accertato unicamente il requisito sanitario, e non anche il diritto all'ottenimento della prestazione richiesta;
- che la verifica del requisito sanitario non implica automaticamente il riconoscimento del diritto a ricevere la prestazione, in quanto devono essere valutati i requisiti costitutivi e di erogabilità della medesima prestazione;
- che, nel caso in esame, non vi è stato alcun accertamento riguardante le condizioni socio-amministrative legittimanti il pagamento dell'indennità di accompagnamento;
- che il decesso della titolare del beneficio, così come quello del marito, 5
sono avvenuti prima dell'emissione del decreto di omologa.;
- che il diritto non è entrato a far parte del patrimonio ereditario, in quanto, alla data degli eventi infausti, non era ancora sorto e, pertanto, non poteva essere trasmesso agli eredi;
- che il conteggio effettuato dai ricorrenti è da ritenersi erroneo;
- che non sussistono i requisiti socio amministrativi previsti dalla legge per la concessione del beneficio richiesto.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per l'inammissibilità ed il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato. 6
Giova premettere che l'art. 38, comma 1 D.L. n. 98 del 2011, convertito con modifiche in legge n. 111/2011, ha inserito, nel codice di procedura civile,
l'art. 445 bis, che prevede l'esperimento di un accertamento tecnico preventivo obbligatorio, nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, quale condizione di procedibilità.
Nell'ambito di tale procedimento, il Giudice, con l'ausilio di un CTU, accerta il possesso del requisito sanitario necessario per il conseguimento delle predette prestazioni e, ove le parti non contestino le conclusioni del CTU, emette il decreto di omologa.
In caso contrario, se vi sono contestazioni avverso le quali, entro il termine di trenta giorni, è stato depositato formale dissenso, nei successivi trenta giorni la parte interessata può instaurate giudizio di merito, ai sensi del comma 6 dell'art 445 bis.
Dopo l'emissione del decreto di omologa, il procedimento amministrativo riprende il suo corso e l' procede alla verifica dei requisiti c.d. “socio- CP_1
economici”.
In particolare, l'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che il decreto di omologa venga notificato all'ente, che provvede al pagamento delle relative prestazioni entro il termine di 120 giorni, previa verifica del possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.
Al fine di consentire il positivo accertamento della sussistenza degli altri requisiti previsti per la erogazione della prestazione assistenziale richiesta, è necessaria, in particolare, la presentazione del modello AP 70, dal quale si evinca il mancato ricovero dell'interessato presso una struttura completamente e spese dello Stato.
Nella specie gli odierni ricorrenti, che agiscono in qualità di eredi di
, coniuge di , destinataria del decreto di Persona_1 Parte_3
omologa emesso da quetso Tribunale in data 11/07/2019, con il quale è stata 7
accertata la sussistenza del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, non hanno allegato alcuna documentazione al fine di consentire un vaglio sulla effettiva spettanza dei ratei di indennità di accompagnamento reclamati in virtù del solo decreto di omologa.
Tale difetto di allegazione sarebbe già sufficiente ai fini del rigetto della domanda di liquidazione dell'indennità di accompagnamento spettante alla NO , essendo stato allegata, con riferimento alla stessa, la sola Pt_3
sussistenza del requisito sanitario.
Tuttavia, nella specie, riveste rilievo assorbente, ai fini del rigetto della domanda proposta, il difetto di legittimazione ad agire in capo agli odierni ricorrenti, i quali allegano di essere unici eredi del sig. , marito Persona_1
della NO . Parte_4
Orbene, premettendo che, con il decreto di omologa nessun automatico diritto al conseguimento della prestazione reclamata è sorto nel patrimonio dell'interessata e, dunque, è stato trasmesso ai suoi eredi, giova evidenziare che la sig.ra è deceduta in data 13/02/2019, il coniuge Pt_3 [...]
è deceduto in data 16/06/2019, mentre il decreto di omologa, con il Per_1
quale è stata riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'indennità di accompagnamento in capo alla NO
, è stato emesso in data 11/07/2019, successivamente al decesso Pt_3
dell'interessata, ma anche successivamente al decesso del coniuge della stessa.
Pertanto, al momento del decesso del sig. dante causa degli Per_1
odierni ricorrenti, non essendo ancora stato emesso il decreto di omologa, nessun diritto legato alla prestazione richiesta dalla moglie anteriormente deceduta è entrato nel suo asse ereditario, in quanto la sussistenza del requisito sanitario, che, giova rimarcarlo, non presuppone l'automatico riconoscimento della prestazione, è stata accertata successivamente alla morte del sig. e Per_1
non ha mai fatto ingresso nella sfera giuridica dello stesso, con la conseguenza 8
che non era trasmissibile ai suoi eredi ma soltanto agli eredi dell'interessata, viventi al momento dell'accertamento del diritto, ossia al momento dell'emissione del decreto di omologa.
Ne discende l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese di lite, in considerazione dell'esito complessivo della controversia e tenuto conto della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att.
c.p.c. versata in atti, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da ed Parte_5 Parte_2
N.RG. 935/2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
[...]
-Rigetta il ricorso;
-Compensa le spese di lite tra le parti.
Locri, 16/01/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci