Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 22/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2055/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Como, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Troina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. R.G. 2055/2022, avente ad oggetto: divisione di beni non caduti in successione e promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CATERINA ALFANO del Foro di Como, presso il cui studio in Erba (CO) – Via Mazzini n. 18/D è elettivamente domiciliata, come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. AR C.F._2
GIUSEPPE COLOMBO del Foro di Como, presso il cui studio in AN (CO) – Via Pisacane n. 1 è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.10.2024 – con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – le parti precisavano le rispettive conclusioni come di seguito riportate:
NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA per l'udienza del 02 ottobre 2024 nell'interesse della sig.ra Parte_1
Preliminarmente lo scrivente procuratore ad litem, lette le note di trattazione scritta ed il foglio di precisazione delle conclusioni ex adverso depostati in data 19.09.2024, rileva che parte convenuta pur avendo formulato nella comparsa di costituzione e risposta in giudizio la domanda pregiudiziale, successivamente, anche a seguito di intervenuti accordi assunti innanzi al Giudice, ha rinunciato a tale domanda, tanto che nella memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. n.1, non veniva riproposta.
pagina 1 di 11
***
Tanto premesso, con le presenti note scritte si precisano le conclusioni rassegnate dalla sig.ra ai fini della definizione del presente giudizio. Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI:
Nel merito: Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra di procedere Parte_1 esclusivamente alla divisione giudiziale dell'immobile e dei terreni in comproprietà con la sig.ra meglio descritti ed identificati come segue: AR
-immobile sito nel Comune di DI (So), via Ortigara, piano 1, catastalmente censita presso il
Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di DI al foglio 5, particella 81, sub 4, categoria
A/3, Cl. 1, consistenza 3 vani, superficie catastale 50 mq, rendita euro 113,10, nonché ai terreni unità catastalmente censita presso il Nuovo Catasto Edilizio dei Terreni del Comune di DI (So) al foglio 3, particella 251, qualità prato, Cl.5, superficie 08 40, reddito dominicale euro 0,43, reddito agrario euro 0,87; unità catastalmente censita presso il Nuovo Catasto Edilizio dei Terreni del
Comune di DI (So) al foglio 6, particella 257, porzione AA, qualità prato, Cl. 3, superficie 05
00, reddito dominicale euro 0,77, reddito agrario euro 1,16; unità catastalmente censita presso il
Nuovo Catasto Edilizio dei Terreni del Comune di DI (So) al foglio 6, particella 257, porzione
AB, qualità seminativo, Cl. 3, superficie 00 30, reddito dominicale euro 0,04, reddito agrario euro
0,03; unità catastalmente censita presso il Nuovo Catasto Edilizio dei Terreni del Comune di
DI (So) al foglio 6, particella 409, qualità seminativo, Cl. 2, superficie 03 60, reddito dominicale euro 0,65, reddito agrario euro 0,56, dichiarare la divisione giudiziale dello stesso, previa determinazione della sua consistenza attuale e del suo valore mediante relazione peritale di un C.T.U.
-Accertato e dichiarato che l'immobile sito in DI (So) alla via Ortigara ed i terreni sopra elencati non sono comodamente divisibili in natura, disporre l'assegnazione in favore della sig.ra dell'intero compendio immobiliare (sia l'appartamento sito in DI (So), Parte_1 via Ortigara, sia i terreni) ai sensi e per gli effetti dell'art. 720 c.p.c. disponendo la liquidazione del relativo conguaglio alla sig.ra . AR
In ogni caso: Porre le spese a carico dei condividenti in parti eguali e, in caso di opposizione, condannare la convenuta alla rifusione delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio ed a quelle per l'esperito procedimento di mediazione.
Erba-Como, lì 19.09.2024
pagina 2 di 11 Avv. Caterina Alfano
*****
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
IN FAVORE DI PARTE CONVENUTA
Controparte_2
*****
Il Sig.ra (C.F.: ) nata in DI (SO) in [...] C.F._2
data 01/04/1944, residente in [...], assistita e rappresentata dall'Avv. Giuseppe Colombo (C.F: ) con studio in AN (CO) Via Pisacane n. C.F._3
1 ed ivi elettivamente domiciliata, giusta delega in calce già agli atti, richiamato integralmente il contenuto della comparsa di costituzione e risposta e delle memorie ex art. 183 VI comma nn.
1 -2 e nel termine concesso dall'Ill.mo Giudice,
PRECISA le seguenti
CONCLUSIONI: piaccia a codesto Ill.mo Giudice, contrariis reiectis:
•Pregiudizialmente: con riferimento all'immobile sito in GO NO: accertato e dichiarato che l'immobile in oggetto presenta abusi edilizi ad oggi non sanati, rigettare la domanda di divisone e interrompere il procedimento con riguardo allo stesso immobile, con condanna alle spese di lite in favore della parte convenuta;
• Nel merito:
-con riferimento all'immobile sito in DI (SO) via Ortigara piano 1 censita presso il Nuovo
Catasto Edilizio Urbano nel Comune di DI al foglio 5, particella 81, sub 4, categoria A/3 Cl.1 : posta la disponibilità della Sig.ra sia alla divisione dell'immobile sia alla AR
assegnazione in suo favore dello stesso ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 720 e 721 c.c. con assegnazione del conguaglio alla Sig.ra Attribuirsi quindi l'immobile alla Parte_1
Sig.ra determinando il prezzo di conguaglio in favore della Sig.ra AR [...]
e riconoscendo alla Sig.ra sia l'indennità per i CP_3 AR
miglioramenti recati alla cosa, da quantificarsi nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti sia il rimborso del 50% delle spese condominiali sostenute come accertate in corso di causa.
- Con riferimento agli altri immobili siti in DI ed elencati alla pagina 4 dell'atto di citazione: la
Sig.ra NON si oppone alla domanda di divisione giudiziale di tali beni AR
pagina 3 di 11 associandosi alle domande di parte attrice.
AN, 19/09/2024
Avv. Giuseppe Colombo
*****
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente causa trae origine dalla domanda di avente ad oggetto la Parte_1
divisione giudiziale dei beni immobili in comproprietà con la sorella AR
(per la quota di ½ ciascuna) e, precisamente, delle unità immobiliari indivise site nel
[...]
Comune di DI (SO) - Via Ortigara e di GO NO (CO) - Via Fiume n. 21/25, censite come meglio descritto nella documentazione agli atti (cfr. doc. 1 fascicolo parte attrice).
Tale domanda è stata preceduta dal tentativo di mediazione obbligatoria che sortiva effetto negativo, come da verbale in data 11.05.2022 prodotto (cfr. doc. 3 fascicolo di parte cit.).
Pertanto, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio la sorella, formulando le seguenti conclusioni (che si riportano integralmente anche per le considerazioni che verranno svolte più oltre):
“Nel merito:
Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra di procedere alla divisione Parte_1
giudiziale dei beni immobili in comproprietà con la sig.ra meglio descritti ed AR identificati nella narrativa che precede, e per l'effetto:
- con riferimento all'immobile sito nel Comune di GO NO (Co) e censito come segue:
SUB A): via Fiume n.21, piano Terra, catastalmente censita presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di GO NO al foglio 3, particella 294, sub 1, categoria A/2, Cl. 2, consistenza 6 vani, superficie 104 mq, rendita euro 557,77;
SUB. B): via Fiume n.21, piano Primo, catastalmente censita presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di GO NO al foglio 3, particella 294, sub 2, categoria A/2, Cl. 2, consistenza 6 vani, superficie 105 mq, rendita euro 557,77;
SUB. C): via Fiume n.21, piano Primo, catastalmente censita presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di GO NO al foglio 3, particella 294, sub 3, categoria C/6, Cl. U, consistenza
18 mq, superficie 44 mq, rendita euro 74,37; disporre la divisione in natura delle due unità comodamente divisibili nonché del garage e delle parti comuni, salvo eventuali conguagli, nel rispetto delle rispettive quote di spettanza;
- con riferimento all'immobile sito nel Comune di DI (So), via Ortigara, piano 1, catastalmente censita presso il Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di DI al foglio 5, particella 81,
pagina 4 di 11 sub 4, categoria A/3, Cl. 1, consistenza 3 vani, superficie catastale 50 mq, rendita euro 113,10, nonché ai terreni unità catastalmente censita presso il Nuovo Catasto Edilizio dei Terreni del Comune di
DI (So) al foglio 3, particella 251, qualità prato, Cl. 5, superficie 08 40, reddito dominicale euro 0,43, reddito agrario euro 0,87; unità catastalmente censita presso il Nuovo Catasto Edilizio dei
Terreni del Comune di DI (So) al foglio 6, particella 257, porzione AA, qualità prato, Cl. 3, superficie 05 00, reddito dominicale euro 0,77, reddito agrario euro 1,16; unità catastalmente censita presso il Nuovo Catasto Edilizio dei Terreni del Comune di DI (So) al foglio 6, particella 257, porzione AB, qualità seminativo, Cl. 3, superficie 00 30, reddito dominicale euro 0,04, reddito agrario euro 0,03; unità catastalmente censita presso il Nuovo Catasto Edilizio dei Terreni del Comune di
DI (So) al foglio 6, particella 409, qualità seminativo, Cl. 2, superficie 03 60, reddito dominicale euro 0,65, reddito agrario euro 0,56, dichiarare la divisione giudiziale dello stesso, previa determinazione della sua consistenza attuale e del suo valore mediante relazione peritale di un C.T.U.;
- accertato e dichiarato che l'immobile sito in DI (So) alla via Ortigara ed i terreni sopra elencati non sono comodamente divisibili in natura, disporre con separata ordinanza l'ulteriore svolgimento del giudizio ai fini della sua alienazione e, a tal fine, ordinare la vendita dello stesso ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista all'uopo delegato), a provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote (50% pro capite).
In ogni caso: Porre le spese a carico dei condividenti in parti eguali e, in caso di opposizione, condannare la convenuta alla rifusione delle spese e dei compensi professionali relativi al presente giudizio ed a quelle per l'esperito procedimento di mediazione.
In via istruttoria:
Si chiede sin da ora disporsi C.T.U. che, previo accertamento dello stato dei luoghi, determini tra l'altro il valore dei beni immobili tutti oggetto di domanda.
Con ogni più ampia riserva di altro dedurre, produrre, all'occorrendo indicare testi, nei concedendi termini di rito anche alla luce del comportamento processuale di parte adversa.”
Si costituiva in termini la convenuta che concludeva come segue:
“•Pregiudizialmente: con riferimento all'immobile sito in GO NO: accertato e dichiarato che l'immobile in oggetto presenta abusi edilizi, rigettare la domanda di divisone e interrompere il procedimento con riguardo allo stesso immobile, con condanna alle spese di lite in favore della parte convenuta;
•Nel merito: con riferimento all'immobile sito in GO NO: in via subordinata alla domanda pregiudiziale e nella denegata ipotesi che la stessa domanda venga rigettata: ci si associa alla domanda di divisone pagina 5 di 11 in natura del bene immobile, insistendo affinché, accertato e dichiarato che la Sig.ra AR
a realizzato opere di ordinaria e straordinaria manutenzione sullo stesso, ai sensi e per gli
[...] effetti di cui all'art. 1150 c.c., in sede di attribuzione delle quote alle condividenti, ed in sede di conguaglio dei valori, venga riconosciuta alla Sig.ra l'indennità per i AR
miglioramenti recati alla cosa, da quantificarsi nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, nonché, accertato e dichiarato che la Sig.ra AR
a sempre provveduto al pagamento del consumo di acqua usufruito anche dalla sorella, si
[...]
chiede che, in sede di divisione del bene e di eventuale conguaglio, venga riconosciuto alla Sig.ra il rimborso del 50% della spesa sostenuta per tale fornitura •con riferimento AR all'immobile sito in DI (SO) via Ortigara piano 1 censita presso il Nuovo Catasto Edilizio
Urbano nel Comune di DI al foglio 5, particella 81, sub 4, categoria A/3 Cl.1 : posta la disponibilità della Sig.ra sia alla divisione dell'immobile sia alla AR
assegnazione in suo favore dello stesso ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 720 e 721 c.c. con assegnazione del conguaglio alla Sig.ra si chiede che Codesto Ill.mo Parte_1
Tribunale disponga perizia estimativa dell'immobile. Attribuirsi quindi l'immobile alla Sig.ra
[...]
determinando il prezzo di conguaglio in favore della Sig.ra e AR Controparte_3 riconoscendo alla Sig.ra sia l'indennità per i miglioramenti recati alla cosa, AR
da quantificarsi nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti sia il rimborso del 50% delle spese condominiali sostenute come accertate in corso di causa.
•Con riferimento agli altri immobili siti in DI ed elencati alla pagina 4 dell'atto di citazione : la
Sig.ra NON si oppone alla domanda di divisione giudiziale di tali beni AR associandosi alle domande di parte attrice.
•In via istruttoria: ci si associa alla richiesta di parte attrice di disporsi CTU per accertamento dello stato dei loghi nonché per effettuare perizia di stima degli immobili oggetto di domanda giudiziale.
Con espressa riserva di dedurre e produrre documentazione in sede di memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.”.
Alla prima udienza di comparizione personale delle parti in data 2.11.2022, il Giudice rilevava l'impossibilità di procedere alla divisone relativamente all'immobile sito in GO NO (CO) per la presenza di abusi edilizi;
pertanto, ai fini conciliativi, rinviava la causa al 16.12.2022 al fine di consentire alle parti di sanare suddetti abusi stante la loro volontà di procedere con la divisione di tutti i beni oggetto di procedimento.
pagina 6 di 11 Entrambe le parti, con note scritte per la predetta udienza, davano atto del mancato accordo per il sanamento degli abusi e si riportavano alle conclusioni già esposte. Assegnati i termini 183, comma 6,
c.p.c. richiesti, la causa veniva istruita solo con consulenza tecnica d'ufficio - unico mezzo istruttorio richiesto da entrambe le parti e ritenuto necessario ai fini del decidere (cfr. sul punto ordinanza emessa all'udienza del 28.06.2023) - come da relazione del C.T.U. nominato Geom. – in Persona_1
sostituzione di precedente perito - depositata il 30.04.2024 in atti. Alla successiva udienza del
2.10.2024 – con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – le parti precisavano le rispettive conclusioni, come sopra integralmente riportate e, previa concessione dei termini di cui agli artt. 190 – 281 quinquies c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
*****
Ciò ricordato sinteticamente sotto il profilo processuale, preme osservare che nelle memorie istruttorie depositate da entrambe le parti (cfr. memorie n.1), esse hanno espressamente rinunciato – deve ritenersi momentaneamente - alla divisione relativamente all'immobile di GO NO (CO), stante gli abusi e vizi urbanistici irrisolti, con la conseguenza che infondata ed inconferente appare la domanda riproposta in sede di precisazione delle conclusioni da parte convenuta in via pregiudiziale e con condanna alle spese di lite dell'attrice per aver domandato lo scioglimento anche con riferimento all'immobile di GO NO gravato tuttavia da abusi edilizi;
domanda sulla quale, invero e in considerazione della espressa rinuncia delle parti questo Giudice ritiene di non dover emettere alcuna pronuncia.
Si osserva altresì che, solo con la precisazione delle conclusioni, ha, Parte_1
per la prima volta, avanzato domanda di assegnazione in proprio favore degli immobili oggetto del presente giudizio.
Sul punto, se è vero che anche di recente la Suprema Corte ha espresso il principio – applicabile al caso di specie ai sensi dell'art. 1116 c.c. – secondo cui l'istanza ex art. 720 c.c. può essere formulata sino all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto non muta né la causa petendi, né l'oggetto del giudizio, attenendo solo alle modalità di scioglimento della comunione in base alla stima dei beni (cfr.
Cass. Civ., ordinanza n. 22038 del 3 settembre 2019), il Giudice ritiene di dover valutare, nell'esercizio del potere discrezionale di scelta del condividente a cui assegnare i beni oggetto di causa - potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione (e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, potendo essere oggetto di controllo in questa sede soltanto la logicità intrinseca e la sufficienza motivazionale (cfr.
pagina 7 di 11 Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 4013 del 19 marzo 2003) – dalle richieste avanzate dalle parti, dal comportamento processuali delle stesse e dalle emergenze istruttorie.
Orbene, parte attrice non solo nel corso del processo non ha mai richiesto tale assegnazione, ma si è espressa favorevolmente alla domanda di assegnazione da parte della sorella convenuta. In particolare: in sede di atto di citazione e di memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., ella richiedeva: “accertato e dichiarato che l'immobile sito in DI (SO) alla via Ortigara ed i terreni sopra elencati non sono comodamente divisibili in natura disporre con separata ordinanza l'ulteriore svolgimento del giudizio ai fini della sua alienazione e, a tal fine, ordinare la vendita dello stesso ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista all'uopo delegato), a provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle relative quote (50% pro capite)”; successivamente, nella memoria istruttoria n. 2, precisava: “Parte attrice, preso atto della disponibilità manifestata dalla sig.ra AR
n ordine all'assegnazione in suo favore dell'immobile di DI, nulla oppone purché
[...]
tale assegnazione (in virtù del potere discrezionale attribuito al Giudice della divisione) riguardi non soltanto il compendio immobiliare sito in DI (So), via Ortigara , ma anche i terreni così come specificamente indicati ed identificati catastalmente nell'atto di citazione”. Pertanto, dovendosi precisare che, negli atti conclusivi, la convenuta ha espressamente AR
precisato la domanda di assegnazione in proprio favore, comprensiva degli ulteriori terreni così come indicati dall'attrice, occorre evidenziare che non solo non si è mai Parte_1 opposta all'assegnazione dell'intero lotto immobiliare in favore della sorella, ma ha addirittura espressamente aderito alla sua domanda.
A ciò deve aggiungersi che, la mancanza di interesse della attrice alla assegnazione del compendio immobiliare in oggetto emerge anche dallo svolgimento delle operazioni peritali e dalle conclusioni rassegnate dalla C.T.U. che mai ha riferito di tale iniziativa promossa dall'attrice nel corso delle indagini tecniche e che, al contrario, ha dato atto – nelle determinazione del prezzo di conguaglio – della volontà della sola parte convenuta a far valere il proprio AR
diritto di prelazione e a voler acquistare la quota di parte attrice.
Tutto ciò valutato, la richiesta di assegnazione avanzata da parte attrice, solo in sede di precisazione delle conclusioni, non è meritevole di considerazione e, in conclusione, si ritiene che non vi siano ragioni per disattendere la richiesta della convenuta di assegnazione ex art. 720 c.c.; assegnazione che, come richiesto da entrambe le parti in atti, riguarda tanto l'immobile ad uso abitazione sito in
DI (SO) -Via Ortigara quanto i terreni nel medesimo Comune insistenti – immobili tutti meglio descritti e identificati nella perizia di stima depositata in atti –.
pagina 8 di 11 Quanto al valore degli immobili de quibus, come sopra ricordato, è stata esperita consulenza tecnica che ne ha accertato l'indivisibilità; consulenza che questo Giudice ritiene completa ed esaustiva, anche in punto di risposte alle osservazioni formulate dalle parti – e, pertanto, condivisibile nelle sue conclusioni, eccezion fatta per la quantificazione del conguaglio determinato dalla C.T.U. tenuto conto della valore delle spese di manutenzione straordinaria sostenute e documentate da parte convenuta e attualizzate con rivalutazione monetaria ISTAT alla data della valutazione.
Il C.T. di parte convenuta in sede di osservazioni svolte all'esito delle operazioni peritali e la difesa di con gli atti conclusivi hanno ritenuto eccessiva la valutazione del AR perito. Quest'ultimo ha fornito esaurienti risposte rispetto a tale rilievo, confermando la stima effettuata dell'intero compendio in euro 127.500,00, sulla scorta di ragioni che appaiono del tutto condivisibili perché basate su criteri oggettivi, con argomentazioni logiche e congruamente motivate.
Sul punto preme precisare che del tutto inconferenti appaiono le considerazioni per cui parte conventa ritiene che non debba essere attribuito alcun valore ai terreni oggetto di divisione e ciò sulla scorta del fatto che sarebbero utilizzati ad orto da parte di soggetti terzi che potrebbero vantare un diritto alla loro usucapione. Premesso che è emerso, nel corso dell'istruttoria processuale, che detti immobili sono stati utilizzati dalla convenuta e che nessuno ha mai fino ad ora avanzato pretese simili - nessuna delle parti ne ha fatto cenno nel corso del giudizio - non si comprende come ciò possa determinare l'assenza di valore in capo ai terreni in questione.
Per quanto riguarda la determinazione del conguaglio dovuto a , Parte_1
premesso che parte convenuta ha documentato negli atti di causa di aver sostenuto, in riferimento all'unità immobiliare di cui al foglio 5, mappale 81, sub. 4 (appartamento) le seguenti spese: (i) pagamenti per la ristrutturazione negli anni 1991/1992 per un importo di Lire 48.213.512, pari a ad euro 24.900,20; (ii) spese condominiali dall'anno 2002 fino al gennaio 2023 per un totale versato di euro 6.344,08; (iii) spese relative all'utenza dell'energia elettrica dall'anno 2001 fino all'anno 2016 per un totale di euro 1.865,02; (iv) spese relative alla fornitura di acqua dall'anno 2003 fino all'anno 2016 per un totale di euro 1.590,01; (v) spese relative alla tassa sui rifiuti dall'anno 2003 fino all'anno 2018 per un totale di euro 1.293,51, si condividono le considerazioni della C.T.U. secondo cui le spese relative all'energia elettrica, alla fornitura dell'acqua, alle spese condominiali nonché alla tassa rifiuti sono da intendersi spese ordinarie finalizzate all'utilizzo del bene, così come le menzionate opere di manutenzione ordinaria (quali manutenzione delle ringhiere sia in legno che in ferro, nonché la manutenzione delle persiane in legno) sono anch'esse da intendersi opere di manutenzione ordinaria da imputarsi all'utilizzatore del bene e non devono essere prese validamente in considerazione.
pagina 9 di 11 Quanto invece alle spese della ristrutturazione realizzata negli anni 1991/1992 dalla convenuta, quali spese di manutenzione straordinaria riconducibili anche alle pratiche di recupero del patrimonio edilizio, si ritiene corretta la considerazione nella determinazione del conguaglio ma non la valutazione della C.T.U. secondo cui tale importo di euro 24.900,00 debba essere rivalutato secondo l'Indice dei
Prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie (ISTAT), applicando il coefficiente di 2,041, per cui l'importo sostenuto rivalutato alla data del presente elaborato peritale è pari a € 50.820,00 (cfr. pagg.
37 e 38 della relazione peritale cit.). Ciò in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte – che questo Giudice ritiene di dover condividere – secondo cui il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150 c.c. – secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa n conseguenza dei miglioramenti - , ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per il suddetto bene comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore (cfr. Cass. Civ. n.
5132/2019; id. n. 16206/2013).
Conseguentemente, si ritiene che la somma corretta da conguagliare in favore di Parte_1
dalla sorella assegnataria sia da quantificarsi in euro 50.112,40 così determinata:
[...]
Valore dell'intero compendio: euro 125.700,00 -
Costi di regolarizzazione catastale compresi oneri di legge: euro 575,00 -
Spese lavori di ristrutturazione attualizzati: euro 24.900,20 =
Valore immobili al netto delle spese: 100.224,80
Quota da conguagliare all'attrice (pari a ½): euro 50.112,40.
L'eccezione di parte attrice circa l'intervenuta prescrizione delle somme in esame non coglie nel segno, atteso che il termine inizierebbe a decorrere dal momento della domanda di divisione e non dal momento della realizzazione delle opere e l'allegazione secondo cui il controvalore per la propria quota pari alla metà veniva regolarmente corrisposto e restituito dalla attrice alla sig.ra
[...]
mediante versamento di contanti prima che quest'ultima procedesse al pagamento è AR
rimasta tale: una mera allegazione priva di qualsivoglia elemento probatorio apprezzabile.
*****
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della soccombenza parziale e reciproca delle parti, si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare integralmente tra le stesse le spese di lite, nonché a porre definitivamente a carico di entrambe, in via solidale tra loro, le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
pagina 10 di 11 dispone:
DICHIARA lo scioglimento della comunione esistente tra ON
, titolari in comunione della quota di ½ ciascuna dei seguenti beni
[...]
immobili:
ES A (appartamento mappale 81) censito al CATASTO omune di DI Per_2
(SO) foglio 5, mappale 81, sub. 4, cat. A/3, classe 1, cons. 3 vani, sup. catastale: totale 50 mq – totale escluse aree scoperte 48 mq, rendita euro 113,10;
ES B (terreno mappale 251) censito al CATASTO TERRENI Comune di DI (SO) foglio
3, mappale 251, prato classe 5, are 08 ca 40, reddito dominicale euro 0,43, reddito agrario euro 0,87;
ES C (terreno mappale 93) censito al CATASTO TERRENI Comune di DI (SO) foglio
5, mappale 93, seminativo classe 2, are 00 ca 60, reddito dominicale euro 0,11, reddito agrario euro
0,09;
ES D (terreno mappale 583) censito al CATASTO TERRENI Comune di DI (SO) foglio
5, mappale 583, seminativo classe 2, are 00 ca 23, reddito dominicale euro 0,04, reddito agrario euro
0,04;
ES E (terreno mappale 256) censito al CATASTO TERRENI Comune di DI (SO) foglio
6, mappale 256, prato classe 3, are 04 ca 00, reddito dominicale euro 0,62, reddito agrario euro 0,93 e foglio 6, mappale 256, seminativo classe 3, are 00 ca 40, reddito dominicale euro 0,05, reddito agrario euro 0,04;
ES F (terreno mappale 257) censito al CATASTO TERRENI Comune di DI foglio 6, mappale 257, seminativo classe 3, are 05 ca 30, reddito dominicale euro 0,68, reddito agrario euro 0,55;
ES G (terreno mappale 409) censito al CATASTO TERRENI Comune di DI foglio 6, mappale 409, seminativo classe 2, are 03 ca 60, reddito dominicale euro 0,65, reddito agrario euro 0,56;
ASSEGNA la piena proprietà di detti immobili a parte convenuta;
AR
DETERMINA il conguaglio dovuto dalla convenuta assegnataria all'attrice non assegnataria nella somma di euro 50.112,40, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
PONE definitivamente a carico di entrambe le parti, in via solidale, le spese di CTU.
DISPONE la trascrizione della sentenza ex art. 2646 c.c.
Como, 22 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Troina
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