Sentenza 14 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di garanzia personale, la cosiddetta assicurazione fideiussoria (o cauzione fideiussoria o assicurazione cauzionale), è una figura intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è caratterizzata dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazioni, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo in caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal terzo. Poichè le norme contenenti la disciplina legale tipica della fideiussione sono applicabili se non sono espressamente derogate dalle parti, portata derogatoria deve riconoscersi alla clausola con cui le parti abbiano previsto la possibilità per il creditore garantito di esigere dal garante il pagamento immediato del credito "a semplice richiesta" o "senza eccezioni", in quanto preclude al garante l'opponibilità al beneficiario delle eccezioni altrimenti spettanti al debitore principale ai sensi dell'articolo 1945 cod. civ.. Una clausola siffatta risulta invero incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione e vale, per converso, a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia del tipo suindicato. (Nella specie, era stata rigettata la opposizione della compagnia di assicurazioni al decreto ingiuntivo di pagamento in favore del comune appaltante della polizza fideiussoria rilasciata per garantirlo degli obblighi della società appaltatrice, e la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito secondo cui la clausola che prevedeva il pagamento delle somme garantite a semplice richiesta dell'ente entro il termine di 30 giorni era incompatibile con il riconoscimento alla compagnia di assicurazioni della facoltà di opporre all'ente medesimo le eccezioni relative al rapporto principale, al debitore di quello spettanti, neppure se differite - secondo il meccanismo del "solve et repete" - ad un momento successivo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2007, n. 3257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3257 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2007 |
Testo completo
3257/ 07 -8 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORIGINALE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Contratto autonomo SEZIONE TERZA CIVILE garanzia per fideiussione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 3089/03 VITTORIA Dott. Paolo Consigliere Consigliere Cron. 3257 Dott. Fabio MAZZA - Dott. Giovanni TA PETTI FILADORO - Rel. Consigliere Rep. 910 Dott. Camillo LEVI Consigliere Ud. 12/12/06 Dott. Giulio contributo unificatoha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo Dirigente Procuratore dott. Ivano Cantarale, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL CORSO 525, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CASCINO, che la difende unitamente all'avvocato CARLINO SCOFONE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro-tempore on. Sergio Chiamparino, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 12 presso lo studio2006 dell'Avvocato unitamente agli 1682 MASSIMO COLARIZI, che 10 difende 1 avvocati M ANTONIETTA CALDO, MARIAMICHAELA LI VOLTI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1180/02 della Corte d'Appello di TORINO, prima sezione civile, emessa il 5/07/02, depositata il 28/08/02, R.G.1120/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/06 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato Carlino SCOFONE;
udito l'Avvocato Claudia MOLINO (per delega Avv. Massimo COLARIZI, depositata in udienza); udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Antonietta CARESTIA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n.1180 del 5 luglio-9 agosto 2002 la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione del locale Tribunale dell'8 maggio 2000 n. 4173, la quale rigettato l'opposizione della s.p.a. Milano assicura- zioni avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 15 sw richerta dicembre 1997 nei confronti del Comune di Torino per la somma di lire 156.503.000 (per effetto di alcune poliz- ze fideiussorie rilasciate dalla società Milano a ga- ranzia del contratto di appalto, stipulato tra il Comu- 2 ne di Torino ed avente ad oggetto la fornitura di pasti ed altre prestazioni poi rescisso per inadempienze 1 della società appaltatrice RI). I giudici di appello osservavano che la qualifica- zione formale data alla polizza ("polizza fideiussoria cauzioni pubblici appalti di lavori 0 fornitu- re") svincolata dalla figura ordinaria del contratto di fideiussione faceva ritenere che il pagamento fosse previsto "a semplice richiesta"cioè senza che la socie- tà assicuratrice garante potesse opporre, né prima né dopo il pagamento, alcuna eccezione relativa al rappor- to garantito. La formula utilizzata nella seconda parte della clausola n.1 delle condizioni generali di assicurazione ("restando salve le azioni di legge nel caso..") doveva essere interpretatq, secondo la Corte territoriale, nel senso che la società assicuratrice avrebbe potuto svol- gere una eventuale azione solo nel caso in cui le somme risultassero (totalmente o parzialmente) non dovute per un vizio attinente allo stesso contratto di assicura- zione: non potendo invece far valere le eccezioni atti- nenti al contratto di appalto. Avverso tale decisione la società Milano Assicura- zioni ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad otto motivi. 3 Comune di Torino ha resistito al gravame con I1 controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illu- strative. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia viola- zione e falsa applicazione dell'art. 1462 codice civile in relazione all'art. 360 n.3 codice di procedura civi- le, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria mo- tivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n.5 codice di procedura civile. La Corte territoriale erroneamente aveva ritenuto che la pattuizione contrattuale di polizza limitasse il diritto alla ripetizione dell'indebito alla sola ipote- si di vizio della garanzia per dolo delle parti del contratto di appalto garantito. Nella sentenza impugnata mancava qualsiasi spiega- zione delle ragioni per le quali la suddetta pattuizio- ne dell'art.1 delle condizioni generali di assicurazio- ne dovrebbe restringere l'ambito di applicazione dell'art. 1462 codice civile secondo il quale la clau- sola con cui uno dei contraenti non può opporre ecce- zioni al fine di evitare o ritardare la prestazione do- vuta non ha effetto per le eccezioni di nullità, annul- labilità e rescissione del contratto. 4 Con il secondo motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1322, 1325, 1418 e 1987 codice civile in relazione all'art. 360 n.3 codice di procedura civile, in quanto la con- figurazione da parte della Corte territoriale - di - una "garanzia assoluta", che precluderebbe comunque la ripetizione di indebito nei confronti del beneficiario di essa in caso di prestazione non dovuta, comporte- rebbe, in concreto, oltre che un contratto privo di causa, in ogni caso, un negozio posto in essere senza i prescritti requisiti di forma, in quanto una simile promessa unilaterale richiederebbe, a tal fine, quanto meno il requisito della letteralità (non ricorrente nel caso di specie). Con il terzo motivo, si deduce l'omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione circa un punto de- cisivo, non avendo la Corte territoriale spiegato il procedimento logico adottato per giungere alla conclu- sione che i contraenti avessero voluto derogare alle norme sulla fideiussione applicando quelle sul deposito cauzionale. Nel caso di specie mancava del tutto una clausola che escludesse la facoltà di opporre eccezioni inerenti al rapporto garantito. Di ciò non avevano tenuto alcun conto i giudici di appello che avevano omesso di veri- 5 ficare la natura accessoria delle garanzie prestate. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia viola- zione e falsa applicazione dell'art. 2033 codice civile in relazione all'art. 360 n.3 codice di procedura civi- le. La Corte d'Appello aveva erroneamente escluso che - una volta effettuata la prestazione del garante- ri- prendesse vigore il collegamento causale tra la garan- zia ed il rapporto principale. Una volta effettuato il pagamento eventualmente non dovuto (per essere già adempiuta l'obbligazione princi- pale ovvero per non essere la stessa esigibile alla lu- dell'accertamento del rapporto sostanziale oggetto ce di garanzia) la situazione giuridica tra le parti do- vrebbe essere riequilibrata e ristabilita con il siste- ma delle rivalse. Con il quinto motivo si deduce la omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione su un punto deci- sivo della controversia, in relazione all'art. 360 n.5 codice di procedura civile. La Corte di appello aveva travisato le risultanze documentali del giudizio, ed in particolare la clausola di polizza che faceva salve espressamente "le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero par- zialmente o totalmente non dovute". 6 La motivazione sul punto sarebbe contraddittoria ed erronea, perché in tal modo si giungerebbe alla conclu- sione di escludere sempre e comunque il diritto del ga- rante solvente di esercitare azioni restitutorie nei confronti del beneficiario e di consentire il solo esercizio dell'azione di regresso. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia viola- zione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1936, 1939, 1941, 1944, 1945 codice civile in relazione all'art. 360 n.3 codice di procedura civile, avendo la Corte territoriale erroneamente escluso l'operatività della normativa tipica della fideiussione, ed in parti- colare degli articoli 1939, 1941, 1945 codice civile. Dall'esame complessivo delle clausole di polizza non risultava che il fideiussore avesse rinunciato ad opporre eccezioni diverse da quelle di preventiva escussione e di decadenza ex art. 1957 codice civile, uniche eccezioni oggetto di rinuncia contrattuale. Con il settimo motivo si lamenta violazione e fal- sa applicazione degli articoli 1247, 1251 codice civile in relazione all'art. 360 n.3 codice di procedura civi- le. I giudici di appello avevano erroneamente ritenuto l'assenza di prove circa il collegamento tra i crediti accertati in favore del fallimento RI ed i con- 7 tratti di garanzia. Tra l'altro, l'importo oggetto del credito ricono- sciuto in favore della RI copriva quasi integral- mente il massimale delle due garanzie fideiussorie og- getto dell'ingiunzione notificata dal Comune alla Mila- che dovevano pertanto ritenersi integralmente (o no - quasi) estinte -. Il diritto del fideiussore ad avvalersi della com- pensazione tra il debito nascente dal contratto di ga- ranzia ed i crediti che l'obbligato principale vanta nei confronti del beneficiario della garanzia stessa, troverebbe, inoltre, conferma nella giurisprudenza di questa Corte. Con l'ottavo motivo, la ricorrente deduce violazio- e falsa applicazione dell'art. 210 codice di proce- ne dura civile, in relazione all'art. 360 n.3 codice di procedura civile, nonché omessa, insufficiente e con- traddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n.5 codice di procedura civile, avendo la Corte territoriale implici- tamente respinto le richieste istruttorie integrative delle prove già fornite senza rendere alcuna motivazio- ne al riguardo. Osserva il Collegio: Gli otto motivi possono essere esaminati congiunta- 8 mente in quanto connessi tra di loro. Essi non sono fondati. Come già rilevato da questa Corte in una analoga controversia tra le stesse parti (Cass. 22821 del 24 ottobre 2006), nel caso di specie risulta centrale la questione relativa alla interpretazione da dare al con- tenuto della clausola contrattuale n.1 delle condizioni generali di polizza, inserita nelle "polizze fideiusso- rie cauzioni pubblici appalti di lavori O forniture" stipulate tra le parti, giacché tale questione deve considerarsi il filo comune che lega insieme le varie censure. La società ricorrente sostiene, infatti, che in detto articoli debbano ravvisarsi in sostanza gli estremi della clausola del c.d. "solve et repete" con il meccanismo del pa- la conseguenza che, in tal caso, non escluderebbe gamento "a prima richiesta" l'accessorietà della garanzia, che resterebbe a tutti gli effetti una fideiussione, con la sola previsione di un differimento delle eccezioni inerenti al rapporto principale ad un momento successivo al pagamento effet- tuato dal garante e con la facoltà per quest'ultimo di proporre azione di ripetizione nei confronti del credi- tore principale. La Corte torinese ha, invece, ritenuto che nella 9 clausola in questione dovessero essere ravvisate n atura e funzione di "garanzia assoluta" in favore dell'En te pubblico appaltante, in modo tale da garantire in ogni caso - a prescindere, quindi, dal rapporto principale tra l'Ente e l'appaltatore - il pagamento dietro sem- plice richiesta della somma garantita, senza che la so- cietà assicuratrice potesse opporre né prima né dopo il pagamento alcuna eccezione relativa al rapporto di ga- ranzia. Ritiene invece questa Corte che la ricostruzione, da parte dei giudici di appello torinesi, del rapporto contrattuale tra le parti come figura da ricondurre nell'ambito della garanzia autonoma a semplice richie- sta - e perciò del tutto svincolata dalla figura ordi- naria del contratto di fideiussione - è stata effettua- ta con un corretto procedimento logico-argomentativo, assolutamente esente da vizi logici ed errori giuridi- ci. Nella motivazione, la Corte territoriale ha indivi- duato quali fattori determinanti della propria rico- struzione: la qualificazione giuridica data ai contrat- ti di "polizza fideiussoria cauzioni pubblici appalti" e soprattutto la previsione di pagamento delle somme garantite, contenuta nel citato art.1 delle polizze me- desime " a semplice richiesta dell'ente garantito entro 10 il termine di 30 gg.". Con motivazione incensurabile in questa sede, la Corte territoriale ha interpretato tale ultima clausola come incompatibile con il riconoscimento alla società garante della facoltà di opporre al creditore, ai sensi dell'art. 1945 codice civile, le eccezioni relative al rapporto principale e spettanti al debitore principale, neppure se differite - secondo il meccanismo del "solve et repete" ad un momento successivo al paga- - mento effettuato dalla garante. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel rite- nere che la caratteristica principale che distingue il contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione l'assenza dell'elemento della accessorietà, insita nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di op- porre al creditore le eccezioni che spettano al debito- re principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta dall'art. 1945 codice civile (Cass, 3 ottobre 2005 n. 19300). Per costante orientamento giurisprudenziale di que- sta Corte, alla c.d. "assicurazione fideiussoria” (0 cauzione fideiussoria o assicurazione cauzionale) che è una figura intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione, caratterizzata dall'assunzione dell'impe- gno, da parte di una banca o di una compagnia di assi- 11 curazione, di pagare un determinato importo al benefi- ciario, onde garantirlo in caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta da un terzo, sono applicabili le norme contenenti la disciplina legale tipica delle fideiussione solo se non espressamente derogate dalle parti (Cass. 3552 del 1998, 11038 del 1991, 6499 del 1990, 3444 del 1988). Portata derogatoria viene in particolare ricono- sciuta alla clausola con la quale venga espressamente prevista la possibilità per il creditore garantito, di esigere dal garante il pagamento immediato.del credito "a semplice richiesta" o "senza eccezioni". Una clausola siffatta, inserita in un contratto di assicurazione fideiussoria o cauzionale del tipo suin- dicato, in quanto preclude al garante l'opponibilità al beneficiario delle eccezioni spettanti al debitore principale ai sensi dell'art. 1945 codice civile, ri- sulta invero incompatibile con il principio di accesso- rietà che caratterizza la fideiussione e vale, per con- verso, a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanziax (sulla cui legittimità, in quanto espres- sione del principio di autonomia negoziale cfr. Cass. Nn. 3552 del 1998, 3519 del 1994, 12341 del 1992, 6496 del 1991, 7341 del 1987). 12 Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale escludersi che la sentenza impugnata deve, pertanto, abbia nella ricostruzione del rapporto con - trattuale nei termini sopra indicati violato la disposizione dell'art. 1462 codice civile ovvero abbia omesso la de- bita motivazione sulle ragioni per cui l'art.1 delle polizze in questione dovrebbe precludere l'applicabilità della suddetta norma codi cistica, pur in mancanza di una espressa pattuizione in tal senso (primo e quinto motivo di ricorso). Si riscontra congrua ed adeguata motivazione nella parte della impugnata sentenza, laddove la Corte terri- toriale ha sottolineato che la facoltà per la garante di ripetere le somme pagate al creditore, nel caso in cui le medesime fossero risultate parzialmente o total- mente non dovute, restava nel caso di spe cie - limi- tata all'ipotesi in cui tale azione risultasse giusti- ficata dalla sussistenza di un vizio attinente allo stesso contratto di assicurazione per eventual e dolo delle parti del contratto di appalto garantito ed ha, quindi, escluso che essa potesse esercitarsi facendo valere le eccezioni attinenti al contratto di appalto. Deve altresì escludersi che la configuraz ione del rapporto "inter partes" come una fattispecie di "garanzia assoluta" comporti la realizzazione in con- F 13 .......... creto di un negozio sine causa (secondo mot ivo), atteso che l'acquisizione sempre ed in ogni caso, da parte del garantito, della somma pagata dalla garante non fa ve- nir meno la causa tipica del contratto di garanzia, che è data dal rafforzamento della tutela patrimoniale del garantito stesso. La ricostruzione operata dalla Corte torinese non il disposto dell'art. 1987 codice civileviola neppure sulla tipicità delle promesse unilaterali ("La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti ob- bligatori fuori dei casi ammessi dalla legge"). Essa, infatti, non altera la natura prettamente contrattuale della polizza fideiussoria, che produc e come effetto tipico il sorgere di una forma di garanzia autonoma o a prima richiesta, del tutto svincolata dal- le sorti del rapporto principale, ma non trasforma di certo il rapporto stesso in una promessa unilaterale di una prestazione. La ricorrente contesta, poi, (con il terzo ed il sesto motivo) che la Corte territoriale abbia spiegato il procedimento logico, posto a base della conclusione che nel caso di specie i contraenti abbiano inteso ap- plicare le norme sul deposito cauzionale, anziché quel- le proprie della fideiussione, e che di conseguenza la medesima abbia applicato le prime anziché le secon- 14 ------ de. In realtà, la sentenza impugnata ha, correttamente anche se implicitamente, spiegato come non si imponga la necessità di uno specifico ed espresso accordo nego- ziale che legittimi le parti a derogare alla natura ac- cessoria della fideiussione, evidenziando come la clau- sola prevedente il pagamento "a semplice richiesta" della somma garantita implichi necessariamente la VO- lontà negoziale delle parti di non adottare la figura tipica della fideiussione, ma al contrario uno schema negoziale che produca gli effetti tipici del deposito cauzionale. L'applicazione delle norme regolatrici di questa ultima figura negoziale risulta di conseguenza piena- mente legittima. Né risulta meritevole di accoglimento la doglianza relativa alla pretesa violazione dell'art. 2033 codice civile (quarto motivo) giacché il principio affermato in detta norma ("Chi ha eseguito un pagamento non dovu- to ha diritto di ripetere ciò che ha pagato") non ri- sulta affatto disatteso dalla sentenza gravata, la qua- le ha chiarito, con argomentazioni esenti da vizi logi- ci ed errori giuridici, che tale ripetibilità doveva ricollegarsi ad eventuali vizi attinenti al rapporto di assicurazione e non a quello di appalto e che, comun- 15 que, in forza dell'art.7 delle clausole del la polizza fideiussoria, competeva alla ricorrente la rivalsa nei confronti della società RI (pag.7 della sent enza impugnata). La ricostruzione da parte della Corte di merito del contratto come figura negoziale atipica, completamente svincolata da quella tipica del contratto di fideius- sione, con la conseguente preclusione per la società garante di far valere, sia prima che dopo il pagamento delle somme pattuite in garanzia, le eccezioni ineren- ti al contratto di appalto ed a tutte le vicende suc- cessive, comporta necessariamente la irrilevanz a dell'eventuale credito del Fallimento RI ne i con- fronti del Comune, legittimando soltanto - come si è detto - la rivalsa della ricorrente nei confronti del debitore principale. Per le medesime ragioni, esposte in precedenza, de- ve, infine, escludersi la denunciata violazione dell'art. 210 codice di procedura civile, ed il corre- lativo vizio motivazionale sul punto (ottavo motivo di ricorso) atteso che, escluso il fatto estintivo delle garanzie per effetto della decisione del Tribunale di Torino n, 7711 del 1999 (la quale avrebbe riconosciuto un credito della RI nei confronti del Comune d i To- rino) appare del tutto irrilevante l'acquisizione di 16 ulteriori prove sul punto. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento del- le spese del giudizio. РОМ La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio , che liquida in euro 7.000,00 (settemila/00) oltre ad euro 100,00 ( cento/00) per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso Roma il o 12 dicembre 2006.Roma IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE poco c om IL RE C1 NN TA DEPOSITATO CELLERIA 14 FEB. 2007 Oggi IL RE C1 NN TA 17