Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/05/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 12757/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.9.1992, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Elena Filippini e Linda
Zullo,
Attore
nei confronti di
, C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Daniele Camino,
Convenuta
conclusioni congiunte dell'attore e della convenuta: come da note scritte del 5.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
1
che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con;
Controparte_1
con comparsa di risposta del 24.3.2025 si è costituita in giudizio la convenuta, rappresentando che tra le parti era stato raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del proprio divorzio;
con successive note scritte congiunte i coniugi hanno precisato le condizioni concordate e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale a spese legali compensate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova (GE) il 23.5.2019 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da sentenza n.
2720/2023, resa da questo Tribunale il 6.11.2023;
- dalla separazione personale essi hanno vissuto separati e non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre
1970, n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
3.
ritenuto che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
2 lo scioglimento del matrimonio tra
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
25.9.1992,
e
, C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
contratto a Genova (GE) il 23.5.2019;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“- Le parti dichiarano di non volersi riconciliare;
- Le parti si dichiarano economicamente autosufficienti, dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico pendente tra loro e che nulla dunque sarà più reciprocamente dovuto a qualsiasi titolo;
- Le spese di lite del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 141, parte I, anno 2019) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 16.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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