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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/04/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1903/2021 promossa da:
, (C.F. ), e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. DE FELICE GIOVANNI, presso il cui C.F._2
studio, in Noto, via Filippo Tortora n. 6, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
Opponenti
contro
(C.F. ), e per essa in persona del Suo leg. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
rapp. p.t., (P.I. e C.F. ), quale mandataria con rappresentanza di P.IVA_2 Controparte_3
società incorporata per fusione nella società , a propria
[...] Controparte_4
volta, mandataria con rappresentanza di rappresentata e difesa dall'avv. ALAIMO Controparte_1
pagina 1 di 6 CALOGERO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Salvatore Privitera, in Catania,
Via Francesco Riso n. 95, giusta procura in atti
Opposta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno proposto la Parte_1 Parte_2
presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 358/2021 del 25.02.2021 emesso dal Tribunale di
Siracusa e iscritto al n. 4887/2020 del ruolo generale, con il quale era loro stato ingiunto il pagamento,
in favore della , della somma complessiva di euro 7.505,60, oltre interessi, spese e Controparte_1
compensi, dovuta in virtù del contratto di finanziamento n. 858794301, stipulato con la Parte_3
e ceduto, poi, all'odierna convenuta opposta.
Gli opponenti hanno lamentato la carenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, la carenza di prova scritta del credito vantato da controparte e la vessatorietà delle clausole contrattuali;
ha rilevato, infine, la nullità del contratto di finanziamento in quanto non sottoscritto dall'istituto di credito e la carenza dei requisiti di cui all'art. 50 TUB dell'estratto conto,
deducendo, infine, la usurarietà dei tassi di interesse contrattualmente previsti e la violazione delle disposizioni relative al divieto di anatocismo bancario.
Si è costituita in giudizio e per essa la mandataria a sua volta Controparte_1 Controparte_2
mandataria della che ha instato per il rigetto delle avverse eccezioni e Controparte_3
conseguentemente per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con l'ordinanza del 11.07.2022 veniva accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi, altresì, i termini per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria.
pagina 2 di 6 A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione, il giudizio è proseguito con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
La controversia trae origine da un credito di euro 7.505,60 vantato dalla , a fronte del CP_1
contratto di finanziamento n. 8587994301 del 18.06.2018.
Ciò premesso, e con le proprie doglianze hanno, in primo luogo, Parte_1 Parte_2
eccepito la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, la carenza di prova del credito ingiunto, disconosciuto le sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento contestando l'esistenza del rapporto obbligatorio.
Dapprima, è da rilevarsi che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
Ciò premesso, la ha provato sia la propria titolarità attiva nel rapporto di credito Controparte_1
dedotto in giudizio, allegando l'estratto del contratto di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica al n. 132 del 9.11.2019, dal quale si evince che la stessa ha acquistato in blocco dei crediti, tra cui quelli di spettanza della;
sia il proprio credito producendo la copia Parte_4
del contratto di finanziamento e il relativo estratto conto certificato, nonché la comunicazione pagina 3 di 6 regolarmente notificata della cessione pro-soluto di detti crediti.
Gli opponenti, di contro, non hanno mai contestato il loro inadempimento e hanno formulato censure astratte non corredate da pertinenti allegazioni documentali, di modo che, la documentazione versata in atti è da ritenersi sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta, dovendosi,
altresì, disattendere quanto rilevato in citazione dagli opponenti circa la mancata autenticazione notarile delle scritture contabili prodotte dalla banca.
Difatti, in materia, il disposto di cui all'art. 50 TUB, sancisce che gli istituti bancari possano chiedere il decreto d'ingiunzione di pagamento previsto dall'art. 633 c.p.c. anche in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.
Tale adempimento è stato regolarmente assolto dall'istituto bancario, che ha provveduto al deposito degli estratti conto certificati muniti di dichiarazione di conformità e della sottoscrizione del dirigente nei termini di cui all'art. 50 TUB (vd. allegati n. 5 comparsa di costituzione e risposta).
Gli opponenti, altresì, hanno contestato la validità del contratto di finanziamento sotteso al credito per cui è causa, in quanto privo della sottoscrizione apposta dall'istituto di credito.
Tale eccezione non può essere accolta in quanto con riferimento ai contratti c.d. “monofirma”, la
Suprema Corte di Cassazione ha statuito l'applicabilità del disposto di cui all'art. 23 TUF anche ai contratti bancari, estendendo agli stessi il principio per cui: il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario, previsto dal disposto di cui all'art. 117 del TUB è rispettato allorquando il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, essendo sufficiente la sola sottoscrizione del correntista, e non anche della banca, il cui consenso può desumersi alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, per tanto il requisito di forma deve ritenersi rispettato allorquando, il contratto, anche qualora sottoscritto dal solo cliente, sia allo stesso consegnato pagina 4 di 6 dall'istituto di credito. (cfr. Cass. Sent. n. 22640 del 2019; Cass. Sent. n. 14243 del 2018; Cass. Sent. n.
14646 del 2018)
Nel caso che ci occupa, l'istituto di credito, oltre ad aver versato in atti il contratto di finanziamento, ha fornito prova della consegna della documentazione contrattuale ai clienti, i quali hanno sottoscritto le relative clausole di avvenuta ricezione della copia della documentazione contrattuale (vd. contratto di finanziamento), sottoscrizioni idonee a fornire prova diretta dell'avvenuta consegna e non superabile stante la mancata allegazione di prova contraria da parte degli odierni opponenti.
Prive di pregio appaiono le eccezioni relative alla usurarietà dei tassi di interesse contrattualmente applicati e violazione del divieto di anatocismo bancario, le stesse sono da rigettarsi, a fronte di quanto statuito dall'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale: il cliente che eccepisca il superamento dei tassi soglia non può limitarsi ad una generica contestazione circa lo sconfinamento dal richiamato parametro, dovendo invece indicare, in modo specifico, in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, deducendo in particolare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia e le singole poste ritenute indebite, oltre che documentare tali fatti tramite la produzione dei Decreti Ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati. (Sent. Cass. Sez. Un. n. 9941/2009; Sent. Cass. n. 7374/2016)
Gli opponenti, difatti, si sono limitati a una generica contestazione dei tassi contrattualmente applicati non ottemperando all'onere probatorio che su di essi grava nei termini posti dal consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
Per ciò che concerne, infine, la nullità/inefficacia delle clausole asseritamente vessatorie, giova precisare che le clausole sono state debitamente richiamate e sottoscritte dagli opponenti separatamente dalle altre condizioni contrattuali, ritenendosi soddisfatti i requisiti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c.,
ad ogni buon conto, deve precisarsi, che ai debitori non è stata applicata alcuna penale, difatti, a seguito pagina 5 di 6 dell'attenta lettura della documentazione contrattuale, può concludersi che l'applicazione di una penale non è contrattualmente prevista, così come correttamente aveva rilevato l'opposta nei propri scritti difensivi.
Per tali motivi, deve rigettarsi la presente opposizione e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 358/2021 del 25.02.2021 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 4887/2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno addossate all'opponente nella misura di cui al dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così
provvede:
1. Rigetta l'opposizione spiegata da e e, per l'effetto, conferma Parte_1 Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 358/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa il 25.02.2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
2. Condanna e in solido, al pagamento, in favore di parte Parte_1 Parte_2
opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.237,00 oltre rimborso spese generali 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Siracusa, 10 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1903/2021 promossa da:
, (C.F. ), e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. DE FELICE GIOVANNI, presso il cui C.F._2
studio, in Noto, via Filippo Tortora n. 6, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
Opponenti
contro
(C.F. ), e per essa in persona del Suo leg. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
rapp. p.t., (P.I. e C.F. ), quale mandataria con rappresentanza di P.IVA_2 Controparte_3
società incorporata per fusione nella società , a propria
[...] Controparte_4
volta, mandataria con rappresentanza di rappresentata e difesa dall'avv. ALAIMO Controparte_1
pagina 1 di 6 CALOGERO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Salvatore Privitera, in Catania,
Via Francesco Riso n. 95, giusta procura in atti
Opposta
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno proposto la Parte_1 Parte_2
presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 358/2021 del 25.02.2021 emesso dal Tribunale di
Siracusa e iscritto al n. 4887/2020 del ruolo generale, con il quale era loro stato ingiunto il pagamento,
in favore della , della somma complessiva di euro 7.505,60, oltre interessi, spese e Controparte_1
compensi, dovuta in virtù del contratto di finanziamento n. 858794301, stipulato con la Parte_3
e ceduto, poi, all'odierna convenuta opposta.
Gli opponenti hanno lamentato la carenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, la carenza di prova scritta del credito vantato da controparte e la vessatorietà delle clausole contrattuali;
ha rilevato, infine, la nullità del contratto di finanziamento in quanto non sottoscritto dall'istituto di credito e la carenza dei requisiti di cui all'art. 50 TUB dell'estratto conto,
deducendo, infine, la usurarietà dei tassi di interesse contrattualmente previsti e la violazione delle disposizioni relative al divieto di anatocismo bancario.
Si è costituita in giudizio e per essa la mandataria a sua volta Controparte_1 Controparte_2
mandataria della che ha instato per il rigetto delle avverse eccezioni e Controparte_3
conseguentemente per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con l'ordinanza del 11.07.2022 veniva accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi, altresì, i termini per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria.
pagina 2 di 6 A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione, il giudizio è proseguito con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
La controversia trae origine da un credito di euro 7.505,60 vantato dalla , a fronte del CP_1
contratto di finanziamento n. 8587994301 del 18.06.2018.
Ciò premesso, e con le proprie doglianze hanno, in primo luogo, Parte_1 Parte_2
eccepito la mancanza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, la carenza di prova del credito ingiunto, disconosciuto le sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento contestando l'esistenza del rapporto obbligatorio.
Dapprima, è da rilevarsi che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
Ciò premesso, la ha provato sia la propria titolarità attiva nel rapporto di credito Controparte_1
dedotto in giudizio, allegando l'estratto del contratto di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica al n. 132 del 9.11.2019, dal quale si evince che la stessa ha acquistato in blocco dei crediti, tra cui quelli di spettanza della;
sia il proprio credito producendo la copia Parte_4
del contratto di finanziamento e il relativo estratto conto certificato, nonché la comunicazione pagina 3 di 6 regolarmente notificata della cessione pro-soluto di detti crediti.
Gli opponenti, di contro, non hanno mai contestato il loro inadempimento e hanno formulato censure astratte non corredate da pertinenti allegazioni documentali, di modo che, la documentazione versata in atti è da ritenersi sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta, dovendosi,
altresì, disattendere quanto rilevato in citazione dagli opponenti circa la mancata autenticazione notarile delle scritture contabili prodotte dalla banca.
Difatti, in materia, il disposto di cui all'art. 50 TUB, sancisce che gli istituti bancari possano chiedere il decreto d'ingiunzione di pagamento previsto dall'art. 633 c.p.c. anche in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.
Tale adempimento è stato regolarmente assolto dall'istituto bancario, che ha provveduto al deposito degli estratti conto certificati muniti di dichiarazione di conformità e della sottoscrizione del dirigente nei termini di cui all'art. 50 TUB (vd. allegati n. 5 comparsa di costituzione e risposta).
Gli opponenti, altresì, hanno contestato la validità del contratto di finanziamento sotteso al credito per cui è causa, in quanto privo della sottoscrizione apposta dall'istituto di credito.
Tale eccezione non può essere accolta in quanto con riferimento ai contratti c.d. “monofirma”, la
Suprema Corte di Cassazione ha statuito l'applicabilità del disposto di cui all'art. 23 TUF anche ai contratti bancari, estendendo agli stessi il principio per cui: il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario, previsto dal disposto di cui all'art. 117 del TUB è rispettato allorquando il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, essendo sufficiente la sola sottoscrizione del correntista, e non anche della banca, il cui consenso può desumersi alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, per tanto il requisito di forma deve ritenersi rispettato allorquando, il contratto, anche qualora sottoscritto dal solo cliente, sia allo stesso consegnato pagina 4 di 6 dall'istituto di credito. (cfr. Cass. Sent. n. 22640 del 2019; Cass. Sent. n. 14243 del 2018; Cass. Sent. n.
14646 del 2018)
Nel caso che ci occupa, l'istituto di credito, oltre ad aver versato in atti il contratto di finanziamento, ha fornito prova della consegna della documentazione contrattuale ai clienti, i quali hanno sottoscritto le relative clausole di avvenuta ricezione della copia della documentazione contrattuale (vd. contratto di finanziamento), sottoscrizioni idonee a fornire prova diretta dell'avvenuta consegna e non superabile stante la mancata allegazione di prova contraria da parte degli odierni opponenti.
Prive di pregio appaiono le eccezioni relative alla usurarietà dei tassi di interesse contrattualmente applicati e violazione del divieto di anatocismo bancario, le stesse sono da rigettarsi, a fronte di quanto statuito dall'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale: il cliente che eccepisca il superamento dei tassi soglia non può limitarsi ad una generica contestazione circa lo sconfinamento dal richiamato parametro, dovendo invece indicare, in modo specifico, in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, deducendo in particolare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia e le singole poste ritenute indebite, oltre che documentare tali fatti tramite la produzione dei Decreti Ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati. (Sent. Cass. Sez. Un. n. 9941/2009; Sent. Cass. n. 7374/2016)
Gli opponenti, difatti, si sono limitati a una generica contestazione dei tassi contrattualmente applicati non ottemperando all'onere probatorio che su di essi grava nei termini posti dal consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
Per ciò che concerne, infine, la nullità/inefficacia delle clausole asseritamente vessatorie, giova precisare che le clausole sono state debitamente richiamate e sottoscritte dagli opponenti separatamente dalle altre condizioni contrattuali, ritenendosi soddisfatti i requisiti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c.,
ad ogni buon conto, deve precisarsi, che ai debitori non è stata applicata alcuna penale, difatti, a seguito pagina 5 di 6 dell'attenta lettura della documentazione contrattuale, può concludersi che l'applicazione di una penale non è contrattualmente prevista, così come correttamente aveva rilevato l'opposta nei propri scritti difensivi.
Per tali motivi, deve rigettarsi la presente opposizione e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 358/2021 del 25.02.2021 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 4887/2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno addossate all'opponente nella misura di cui al dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così
provvede:
1. Rigetta l'opposizione spiegata da e e, per l'effetto, conferma Parte_1 Parte_2
il decreto ingiuntivo n. 358/2021 emesso dal Tribunale di Siracusa il 25.02.2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
2. Condanna e in solido, al pagamento, in favore di parte Parte_1 Parte_2
opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.237,00 oltre rimborso spese generali 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Siracusa, 10 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 6 di 6