Art. 138.
L' articolo 316 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 316 - Esercizio della potesta' dei genitori. - Il figlio e' soggetto alla potesta' dei genitori sino all'eta' maggiore o alla emancipazione.
La potesta' e' esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori puo' ricorrere senza formalita' al giudice indicando i provvedimenti che ritiene piu' idonei.
Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre puo' adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.
Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene piu' utili nell'interesse del figlio e dell'unita' familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il piu' idoneo a curare l'interesse del figlio".
L' articolo 316 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 316 - Esercizio della potesta' dei genitori. - Il figlio e' soggetto alla potesta' dei genitori sino all'eta' maggiore o alla emancipazione.
La potesta' e' esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.
In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori puo' ricorrere senza formalita' al giudice indicando i provvedimenti che ritiene piu' idonei.
Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre puo' adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili.
Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene piu' utili nell'interesse del figlio e dell'unita' familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il piu' idoneo a curare l'interesse del figlio".