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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/04/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 03/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7494/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. TURCO IVAN e l'avv. MARSELLA DARIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BELLI FRANCESCA ROMANA CP_1
Resistente
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 359 2023 00005658 45 000 del 24 maggio 2023, notificato in data 13/06/2023, con cui veniva richiesta la somma di € 3.377,74 asseritamente dovuta e non versata alla gestione commercianti per l'anno 2021.
Nei motivi di ricorso, ha dedotto che Successivamente lo stesso Ente oggi convenuto con nota del
15-06-2023 ricevuta in data 30 giugno 2023 disponeva la cancellazione dell'esponente dalla gestione commercianti con decorrenza dal 08 aprile 2017 (All. 2).
Alle note scritte, ha allegato sentenza del Tribunale di Lecce, dott. A. Basta n. 153/2025 del 22 gennaio 2025 (All. 08) con attestazione di passaggio in giudicato (All. 09), deducendo che “Nella sentenza, relativa a fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella oggetto del presente CP_ giudizio, il Tribunale, alla luce della nota del 15 giugno 2023 che disponeva con effetto dal
8/4/2017 (già in atti nel presente giudizio (All. 02 di parte ricorrente)) la cancellazione del ricorrente dalla gestione commercianti, ha ritenuto fondata l'opposizione e non dovete le somme richieste”.
L' ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, deducendo che in CP_1 esecuzione della sentenza del 23.1.2025 resa dal dott. Basta … sentito il parere di non appellabilità dell'avv. ed avendo avuto conferma del passaggio in giudicato della sentenza, con CP_2 CP_ acquiescenza dell'Ente al precedente giudizio sfavorevole, ha provveduto alla cancellazione della posizione del ricorrente in gestione commercianti dall'8.4.2017, ed allo sgravio degli avvisi di addebito relativi alla contribuzione successiva a tale data.
1 La richiesta dell è fondata e deve essere accolta, in quanto – a seguito della cancellazione CP_1 di parte ricorrente dalla gestione commercianti e dello sgravio dell'avviso di addebito opposto
– è venuto meno l'interesse ad agire. Le spese di lite devono essere poste carico dell , CP_1 secondo soccombenza virtuale. Per la liquidazione si ritiene di aderire alla sentenza n. 153/2025, tenendo conto della totale assenza di attività istruttoria e/o di trattazione.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 04/07/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1000,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 04/04/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 03/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7494/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. TURCO IVAN e l'avv. MARSELLA DARIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. BELLI FRANCESCA ROMANA CP_1
Resistente
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 359 2023 00005658 45 000 del 24 maggio 2023, notificato in data 13/06/2023, con cui veniva richiesta la somma di € 3.377,74 asseritamente dovuta e non versata alla gestione commercianti per l'anno 2021.
Nei motivi di ricorso, ha dedotto che Successivamente lo stesso Ente oggi convenuto con nota del
15-06-2023 ricevuta in data 30 giugno 2023 disponeva la cancellazione dell'esponente dalla gestione commercianti con decorrenza dal 08 aprile 2017 (All. 2).
Alle note scritte, ha allegato sentenza del Tribunale di Lecce, dott. A. Basta n. 153/2025 del 22 gennaio 2025 (All. 08) con attestazione di passaggio in giudicato (All. 09), deducendo che “Nella sentenza, relativa a fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella oggetto del presente CP_ giudizio, il Tribunale, alla luce della nota del 15 giugno 2023 che disponeva con effetto dal
8/4/2017 (già in atti nel presente giudizio (All. 02 di parte ricorrente)) la cancellazione del ricorrente dalla gestione commercianti, ha ritenuto fondata l'opposizione e non dovete le somme richieste”.
L' ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, deducendo che in CP_1 esecuzione della sentenza del 23.1.2025 resa dal dott. Basta … sentito il parere di non appellabilità dell'avv. ed avendo avuto conferma del passaggio in giudicato della sentenza, con CP_2 CP_ acquiescenza dell'Ente al precedente giudizio sfavorevole, ha provveduto alla cancellazione della posizione del ricorrente in gestione commercianti dall'8.4.2017, ed allo sgravio degli avvisi di addebito relativi alla contribuzione successiva a tale data.
1 La richiesta dell è fondata e deve essere accolta, in quanto – a seguito della cancellazione CP_1 di parte ricorrente dalla gestione commercianti e dello sgravio dell'avviso di addebito opposto
– è venuto meno l'interesse ad agire. Le spese di lite devono essere poste carico dell , CP_1 secondo soccombenza virtuale. Per la liquidazione si ritiene di aderire alla sentenza n. 153/2025, tenendo conto della totale assenza di attività istruttoria e/o di trattazione.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 04/07/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1000,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 04/04/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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