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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 594/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARRI FABRIZIA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19096/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240231659879000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240231659879000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240231659879000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12255/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento in epigrafe indicata chiedendone l'annullamento.
Agenzia delle Entrate si è costituita deducendo di aver provveduto allo sgravio.
Il ricorrente ha insistito per la condanna della convenuta al pagamento delle spese.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento deve essere dichiarato estinto per essere cessata tra le parti la materia del contendere.
Con provvedimento del 28 ottobre 2025, infatti, è stato disposto lo sgravio integrale delle somme oggetto della cartella impugnata.
Quanto alle spese, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della parte convenuta soccombente virtuale avendo la convenuta provveduto allo sgravio solo successivamente alla notifica del ricorso ed alla celebrazione della prima udienza.
P.Q.M.
LA CORTE DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE E
CONDANNA LA CONVENUTA AL PAGAMENTO DELLE SPESE CHE LIQUIDA IN EURO 1.058,00 DI
CUI 900,00 PER COMPENSI PROFESSIONALI E 138,00 PER SPESE FORFETTARIE OLTRE
ACCESSORI DI LEGGE.
Così deciso in Roma il 24 novembre 2025
Il Giudice
RI RI
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARRI FABRIZIA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19096/2024 depositato il 20/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240231659879000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240231659879000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240231659879000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12255/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento in epigrafe indicata chiedendone l'annullamento.
Agenzia delle Entrate si è costituita deducendo di aver provveduto allo sgravio.
Il ricorrente ha insistito per la condanna della convenuta al pagamento delle spese.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento deve essere dichiarato estinto per essere cessata tra le parti la materia del contendere.
Con provvedimento del 28 ottobre 2025, infatti, è stato disposto lo sgravio integrale delle somme oggetto della cartella impugnata.
Quanto alle spese, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della parte convenuta soccombente virtuale avendo la convenuta provveduto allo sgravio solo successivamente alla notifica del ricorso ed alla celebrazione della prima udienza.
P.Q.M.
LA CORTE DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE E
CONDANNA LA CONVENUTA AL PAGAMENTO DELLE SPESE CHE LIQUIDA IN EURO 1.058,00 DI
CUI 900,00 PER COMPENSI PROFESSIONALI E 138,00 PER SPESE FORFETTARIE OLTRE
ACCESSORI DI LEGGE.
Così deciso in Roma il 24 novembre 2025
Il Giudice
RI RI