Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/06/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 422/2021.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La OR d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 422/2021 R.G. e vertente tra
(C.F. ), in proprio e quale l.r.p.t. della Parte_1 C.F._1
C.F. ), qui di seguito anche solo “ , CP_1 P.IVA_1 CP_1
con gli avv.ti CARLO GALLAVOTTI (C.F. CodiceFiscale_2
) e ILARIA LUCCHETTI (C.F. Email_1
) CodiceFiscale_3 Email_2
-appellanti- nei confronti di
(C.F. – P.I. Controparte_2 P.IVA_2
), in persona del Curatore e l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ P.IVA_3 CP_2
” o ”, con l'avv. FRANCESCO ARANGIO (C.F.
[...] CP_3
); CodiceFiscale_4 Email_3
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._5 Parte_3
) e (C.F. ), non costituite e C.F._6 Parte_4 C.F._7
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tutte n.q. di eredi di (C.F. ), contumace e Persona_1 C.F._8 deceduto nel corso del giudizio d'appello
-appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 57/2021 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 16/01/2021 ed emessa a definizione del proc. n. 3228/2018 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
6.02.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato le parti e Parte_1 CP_1
hanno instaurato, innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, il procedimento di prime cure (n.
3228/2018 R.G) al fine di introdurre la fase di merito dell'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 5-25.08.2015
(proc. n. 1137/2014 R.G.E.), la cui fase interinale, introdotta con ricorso depositato il
14.10.2015, era stata definita con declaratoria di n.l.p. del 24.05.2018, comunicata in data
28.05.2018.
Mediante tale atto di citazione in opposizione tali parti hanno in particolare contestato la predetta ordinanza e hanno in particolare dedotto:
(A) l'ammissibilità della procedura instaurata, poiché proponibile anche in epoca successiva all'assegnazione, essendo inoltre legittimati e muniti di interesse ad agire;
(B) l'illegittimità di tale ordinanza, poiché incidente su posizioni di terzi estranei alla procedura esecutiva;
(C) la spettanza in loro favore altresì del risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
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I.1.2.- Con comparsa del 30.10.2018 si è poi costituito in giudizio il , Controparte_2
contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) l'inammissibilità del procedimento, poiché incardinato in seguito all'assegnazione;
(B) la piena legittimità, in ogni caso, dell'ordinanza di assegnazione contestata, attesa l'inapplicabilità dell'art. 115 L.F., l'intervenuta decadenza dal reclamo ex art. 36 L.F. e la natura della dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c.
(C) l'infondatezza altresì della richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c..
I.1.3.- Non si è invece costituita, pur a fronte di rituale notifica, la parte Persona_1
(debitore esecutato), conseguentemente dichiarata contumace.
I.1.4.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti, è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 57/2021 del 16/01/2021), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) dichiarato inammissibile l'opposizione;
(b) compensato integralmente le spese processuali.
I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto appello dalle parti
[...]
e la quale ha instaurato l'odierno giudizio di gravame (proc. n. Parte_1 CP_1
422/2021), ivi in particolare contestando:
(1) la violazione degli artt. 619 e 620 c.p.c., nonché del principio di tutela dell'affidamento;
(2) la violazione altresì dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia.
I.2.2.- Con comparsa del 21.06.2022 si è poi costituito anche in questo grado il
, contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo: Controparte_2
(A) l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.;
(B) l'infondatezza, in ogni caso, degli avversi motivi di gravame, con riproposizione, nella denegata ipotesi di loro accoglimento, di tutte le eccezioni e difese già articolate in 1° grado.
I.2.3.- Nel corso del giudizio di gravame, poi:
(a) in occasione della 1° udienza del 30.11.2023, il appellato ha dedotto e altresì CP_2
documentato l'intervenuto decesso dell'appellato (deceduto in data Persona_1
25.02.2023, come da certificato di morte allegato dal ), già contumace in primo CP_2
grado e non costituito nel giudizio di gravame, chiedendo, in virtù di ciò, di “dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 300, comma IV, c.p.c., l'interruzione del presente giudizio” (cfr. note scritte del 29.11.2023, ore 17:46) e gli appellanti hanno tuttavia contestato che
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l'intervenuto decesso dello “non” risultava a loro avviso “idoneo a Persona_1 determinare l'interruzione del giudizio” (cfr. note scritte del 29.11.2023, ore 20:57);
(b) all'esito di tale udienza e preso atto di quanto precede, la OR ha evidenziato che occorreva acquisire l'avviso di ricevimento della notifica dell'atto d'impugnazione nei confronti dell'appellato (non prodotto in atti) “al fine di verificare la Persona_1 sussistenza dei presupposti per l'interruzione del processo”, invitando pertanto la parte appellante a produrre il predetto avviso e “riservando all'esito la verifica dei presupposti dell'interruzione del processo” (cfr. provvedimento del 4.-8.01.2024);
(c) all'esito, poi, della successiva udienza del 22.02.2024 e in specie con provvedimento del
29.02.2024, comunicato alle parti l'1.03.2024, la OR, preso atto del rituale perfezionamento della notifica nei confronti dell'appellato [come emergente dall'atto Persona_1
allegato alle note scritte degli appellanti del 21.02.2024, comprovante la rituale notifica dell'appello (notifica perfezionatasi in data 2.08.2021 per temporanea assenza del destinatario e decorso del termine di compiuta giacenza)] e del documentato decesso di quest'ultimo, ha dichiarato l'interruzione del processo ex art. 300, comma IV, c.p.c.;
(d) in data 29.05.2024 le parti appellanti e hanno poi Parte_1 CP_1
depositato ricorso ex art. 303 c.p.c., venendo poi fissata udienza per la prosecuzione del giudizio in data 21.11.2024;
(e) con comparsa del 20.11.2024 si è costituito in riassunzione il , Controparte_2 eccependo l'intervenuta estinzione del giudizio ex art. 299 e 305 c.p.c. (essendo il termine trimestrale per la riassunzione, come a suo avviso decorrente dal 29.11.2023, già spirato il
29.02.2024), avendo dunque domandato alla OR di voler, in via pregiudiziale, dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi del comb. disp. degli artt. 300, comma IV, e 305 c.p.c., e in subordine insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con la propria comparsa di costituzione in appello;
(f) con provvedimento dell'11.12.2024, all'esito della predetta udienza del 21.11.2024, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.02.2025.
I.2.4.- All'esito di tale udienza, con provvedimento dell'11.02.2025, comunicato il
12.02.2025, rilevata, per le ragioni ivi indicate e da intendersi qui richiamate per relationem,
l'inaccoglibilità della richiesta di differimento promanante dai soli appellanti, il giudizio di
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gravame è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare quanto segue in ordine al profilo, subiettivo [v. infra, sub
III.1.] e obiettivo [v. infra, sub III.2.], della presente procedura, nonché alle eccezioni preliminari fatte valere dalla parte appellata [inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. (v. infra, sub III.3.) e intervenuta estinzione del giudizio per tardiva riassunzione (v. infra, sub
III.4.7.)].
III.1.- Quanto al profilo subiettivo della procedura, occorre qui dichiarare, come in dispositivo e non essendosi a ciò già provveduto nel corso della procedura (trattandosi di declaratoria per cui non è imposto alcun termine perentorio: cfr. Cass. n. 18454/2015 e Cass. n. 20406/2013), la contumacia degli eredi della parte appellata [da individuarsi, Parte_5 considerando le intervenute rinunce all'eredità dei di lui coniuge e figli (cfr. docc. 7 e 8 delle note scritte degli appellanti del 20.11.2024), in persona delle sue nipoti
[...]
, e )], considerando: Parte_2 Parte_3 Parte_4
(1) il loro difetto di costituzione, l'espressa previsione della “contumacia” nella norma di cui all'art. 303, comma IV, c.p.c., pacificamente munita di “valenza generale” (cfr. già Cass. n.
7088/1994), e infine la non necessità, né comunque possibilità, di emissione officiosa di alcun provvedimento (cfr. ancora note scritte del 20.11.2024) ex art. 528 c.c. [in difetto di evidenza dei relativi presupposti (non risultando invero il difetto di possesso o l'espressa rinuncia all'eredità del nonno anche da parte dei nipoti subentranti ex artt. 467 e ss. c.c., non evincendosi “alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare” ed essendo inoltre pacifico che alla parte istante in riassunzione sia consentito
“proseguire il giudizio nei confronti dei discendenti legittimi della controparte deceduta, senza costringerla ad attività defatiganti di ricerca” e avendo semmai “il chiamato all'eredità” “l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale qualità”: cfr. Cass. n. 17445/2019) e trattandosi in ogni caso di competenza funzionale del
Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione ex art. 528 c.c.)];
(2) il perfezionamento della notifica nei loro confronti [notifica perfezionatasi: (a) sia con riguardo alla , e per essa, in quanto minore (essendo nata il Parte_2
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5.01.2023), ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ( e Per_2 [...]
: cfr. certificato stato di famiglia allegato sub doc. 13 delle predette note scritte Parte_1
degli appellanti del 20.11.2024), con notifica a mani proprie dei destinatari perfezionatasi, per entrambi, in data 21.06.2024 (cfr. pagg. 30 e 31 del doc. 3 alle predette note scritte degli appellanti); (b) sia con riferimento a e e per esse, in quanto Parte_3 Parte_4
minori (essendo nate, rispettivamente, il 18.10.2012 e il 31.10.2010), ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i.e. (parte riportata nel certificato stato di famiglia Persona_3
allegato sub doc. 14 delle predette note scritte degli appellanti e con notifica senz'altro perfezionatasi - essendo in ogni caso intervenuta, dopo la notifica a mezzo posta e mediante decorrenza, senza ritiro, del termine di compiuta giacenza ex art. 8, co. 4, della L. 890/1982: cfr. pagg. 32-35 del doc. 3 da ultimo menzionato -, notifica a mani proprie della destinataria in data 8.07.2024: cfr. pag. 28 del doc. 4 delle predette note scritte degli appellanti) e
[...]
, marito della predetta - come da certificato di matrimonio prodotto Per_4 Persona_3
sub doc. 15 delle predette note scritte degli appellanti - e la cui notifica è da ritenersi anch'essa in ogni caso perfezionata, essendo intervenuta - dopo la ricezione anche per lui da parte della moglie: cfr. pag. 29 del doc. 4 delle predette note scritte degli appellanti - a mani proprie del destinatario - (modalità di notifica evidentemente assorbente di ogni valutazione anche sulla notifica precedente, poiché determinante ex se il perfezionamento - in data
9.07.2024, dal 31.03.2023 trasferitosi a in Olanda, a seguito di notifica CP_4
trans-nazionale ai sensi dell'art. 8 Regolamento UE 2020/1784 (cfr. pagg. 51-52 del doc. 5 delle predette note scritte degli appellanti)].
III.2.- Quanto al perimetro dell'odierno thema decidendum, giova rammentare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado”
(v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass.
n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece
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ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
III.3.- Ciò precisato e venendo alle eccezioni preliminari sollevate dalla parte appellate, è pacificamente da disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. [v. supra, sub I.2.2., punto (A)].
Nel gravame proposto, infatti, l'appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10 marzo 2020, n. 6732 e Cass. civ., Sez. un., 16 novembre
2017, n. 27199], non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito.
III.4.- Parimenti insuscettibile di accoglimento risulta altresì l'eccezione di intervenuta estinzione per tardiva riassunzione [v. supra, sub I.2.3., punto (e)].
III.4.1.- A suo fondamento la parte appellata ha in particolare dedotto che la decorrenza del termine per la riassunzione dovesse farsi risalire, ex art. 300, comma IV, c.p.c., al
“29.11.2023” [data in cui essa parte appellata aveva “documentato” il fatto interruttivo
(morte) relativo alla parte contumace mediante produzione, in uno alle Persona_1
proprie note scritte, del relativo certificato di morte (v. supra, sub I.2.3., punto (a))], con conseguente spirare del termine trimestrale ex art. 305 c.p.c. prima del deposito del ricorso in riassunzione (29.05.2024).
Tale ricostruzione, tuttavia, è insuscettibile di accoglimento.
III.4.2.- E infatti, giova rammentare che “quando” “il giudice non dichiari l'interruzione del processo” [qui pacificamente non dichiarata in occasione dell'udienza del 30.11.2023 (in occasione della quale erano state predisposte le predette note del 29.11.2023), bensì alla successiva udienza del 22.02.2024 (e in specie con provvedimento del 29.02.2024, comunicato alle parti l'1.03.2024 - v. supra, sub I.2.3., punto (c)), emesso solo una volta verificati, come doveroso e necessario, l'effettiva sussistenza dei presupposti per
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l'interruzione (v. ancora provvedimento del 29.02.2024, richiamato supra, sub I.2.3., punto
(c), nonché infra sul punto)], ciò evidentemente “non comporta l'estinzione del giudizio”.
“Non essendosi mai verificata una formale interruzione”, infatti, “è inconcepibile una riassunzione del processo, e di conseguenza non è pensabile che questo possa estinguersi”, considerando che “non v'è nessun onere di riassunzione prima della formale dichiarazione di interruzione” e che “non” si può ovviamente “dichiarare “estinto” per mancata riassunzione un processo” “mai” “interrotto” [cfr., ex aliis, Cass. civ., 5/10/2021, n. 26996; Cass. civ.
17/04/2019, n. 10696; Cass. civ., 11/04/2018, n. 9016; Cass. civ., 9/04/2018, n. 8640; Cass. civ., 27/02/2018, n. 4519; Cass. civ., 1/03/2017, n. 5288].
III.4.3.- Né una tale “mancata interruzione” (tale da rendere “inconcepibile” la riassunzione e precludere, rendendo “impensabile”, la prospettata estinzione) può ritenersi:
(a) in qualche modo contestabile dal Fallimento appellato, poiché privo di legittimazione alcuna a tal riguardo;
(b) comunque censurabile e meritevole di rimeditazione anche sulla scorta del precedente giurisprudenziale richiamato dal predetto appellato (Cass. civ., 25/02/2015, n. 3782).
III.4.4.- Quanto al profilo indicato supra, sub III.4.3, punto (a), è invero noto e pacifico che
“la violazione delle norme sull'interruzione del processo” sia “eccepibile, ex art. 157 cod. proc. civ., soltanto dalla parte nel cui interesse sono poste le norme sull'interruzione e, cioè, dalla parte colpita dall'evento interruttivo”, potendo pertanto essere “eccepita”, nel caso di
“decesso della parte, anche contumace”, “unicamente dai di lui eredi, non certo dalle controparti”, “non” potendo “essere eccepita” “da una parte diversa” e, dunque, neanche dall'odierna appellata (trattandosi ovviamente di “parte diversa” rispetto a quella colpita dall'evento interruttivo e dai suoi eredi – , atteso che qualsiasi Persona_1
“violazione”, ove “dedotta da soggetti diversi dagli interessati”, evidentemente “è priva di qualsiasi efficacia” [cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 7/05/2021, n. 12154; Cass. civ.,
19/08/2016, n. 17199; Cass. civ., 29/09/2015, n. 19267; Cass. civ., 9/03/2012, n. 3712; Cass. civ., 28/11/2007, n. 24762; Cass. civ., 6/09/2002, n. 12980; Cass. civ., 29/08/1998, n. 8641;
Cass. civ., 18/03/1987, n. 2725].
III.4.5.- Quanto poi al profilo indicato supra, sub III.4.3, punto (b), occorre osservare che:
(a) il precedente richiamato riguardava invero un procedimento nel quale, a fronte di un rapporto processuale già pacificamente instaurato (essendosi costituiti e “resiste[ndo]”
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entrambi “i convenuti”) e dell'intervenuto decesso di un difensore di tali parti costituite (art.
301 c.p.c.), pur a fronte della “notizia del decesso” già “ritualmente acquisita al processo”
(giusta “dichiarazione fatta dal cancelliere nel verbale dell'udienza del 7 gennaio 2010”) e integrante “evento interruttivo” automatico e pacifico per entrambe le parti, “la OR” di merito “si” era “limitata a rinviarlo” (cfr. Cass. n. 3782/2015, cit.), ciò in alcun modo potendo valere a incidere sulla decorrenza del termine riassuntivo;
(b) nel caso di specie, diversamente, non può ritenersi che all'udienza del 30.11.2023 si versasse in condizione sovrapponibile e si sia proceduto in termini analoghi, considerando che, al contrario:
(i) non si trattava di rapporto senz'altro già instaurato, non risultando affatto depositata prova della notifica proprio rispetto alla parte deceduta ( e ciò risultando Persona_1 evidentemente pregiudiziale rispetto a ogni possibile “interruzione” [essendo la stessa operatività “dell'istituto dell'interruzione del processo” di per sé del resto “esclusa”, come noto, “in mancanza di un valido rapporto processuale” e dunque in mancanza di valida
“notificazione dell'atto introduttivo” del giudizio o del grado;
e ciò perché, se “il solo momento che determina l'instaurazione del rapporto processuale” “e”, appunto e solo,
“quello della notifica” e se non può neanche astrattamente prospettarsi l'interruzione di un rapporto non sorto (e dunque insuscettibile di alcuna “stasi” o “quiescenza”), è del tutto evidente che può darsi interruzione solo se “vi sia già stata la vocatio in ius” (e “cioè, l'atto di citazione sia stato già” validamente “notificato alla controparte”), atteso che, “in mancanza dell'instaurazione di un valido rapporto processuale”, non vi è luogo alla stessa
“applicabilità” “dell'istituto dell'interruzione del processo” (cfr., ex multis, Cass. civ.,
29/03/2023, n. 8835; Cass. civ., 8/04/2022, n. 11506; Cass. civ., 14/08/1999, n. 8670; Cass. civ., 21/11/1998, n. 11788; Cass. civ., 26/09/1996, n. 8498; Cass. civ., 5/12/1994, n. 10437;
Cass. civ., 22/10/1993, n. 10504; Cass. civ., 14/04/1988, n. 2951; Cass. civ., 1/10/1985, n.
4758; Cass. civ., 14/05/1981, n. 3178; Cass. civ., 12/01/1979, n. 244)];
(ii) non si trattava poi, a fronte di ciò nonché del contrasto fra le parti pur a tal riguardo [v. supra, sub I.2.3., punto (a)], di “evento interruttivo” automatico e pacifico – considerando che, a fronte di notifica carente, alcuna “interruzione” avrebbe invero potuto prospettarsi [non essendo evidentemente sorto alcun rapporto poi in thesi “interrottosi”: v. supra, sub (i)], occorrendo in ogni caso vagliarne la ritualità anche per verificare i termini di costituzione di
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quest'ultimo e la pertinente declaratoria interruttiva da conseguentemente emettersi
[dovendosi procedere a interruzione ai sensi dell'art. 299 c.p.c. (pacificamente “applicabile anche nel giudizio di appello”) nel caso di “morte della parte” “verificata[si] dopo la notificazione dell'atto introduttivo ma prima della scadenza del termine per la costituzione” e a interruzione invece ai sensi del prospettato art. 300, comma IV, c.p.c., nel caso di evento interruttivo “verificato[si]” solo “successivamente” a tali termini (rimanendo poi sempre necessario accertare, con riguardo a quest'ultima ipotesi - integrante “una fattispecie complessa” e una “disciplina interruttiva non automatica” - e al di là della declaratoria formale, se si trattasse di “parte (effettivamente) contumace”, e dunque destinataria di valida notifica)] (cfr., ex aliis, Cass. n. 8835/2023, cit.; Cass., Sez. un., n. 12154/2021, cit.; Cass. civ., Sez. un., 24/05/2019, n. 14266; Cass. n. 11788/1998, cit.; Cass. n. 8498/1996, cit.);
(iii) non si è provveduto, infine, a un “mero rinvio” (inidoneo, come rammentato in Cass. n.
3782/2015, cit., a incidere sulla vicenda sottesa), ma si è invece disposta, come necessario e doveroso, la produzione della prova della notifica dell'appello nei confronti della parte deceduta proprio “al fine di verificare la sussistenza dei presupposti Persona_1 per l'interruzione del processo” e pertanto “riservando all'esito la verifica dei presupposti dell'interruzione del processo” [cfr. provvedimento del 4.-8.01.2024], con ciò evidentemente posponendo ed evidenziando il carattere meramente eventuale (“riservando”) della declaratoria interruttiva, ex se subordinata alla previa verifica della ritualità della notifica [in difetto della quale, come detto, alcuna interruzione avrebbe potuto dichiararsi (v. supra, sub
(i))], qui chiaramente condizionante “la stessa possibilità di riassunzione del processo nei confronti dei successori della parte estinta” [trattandosi di “possibilità” invero esercitabile e che “presuppone” una “parte (effettivamente) contumace” e di un “processo validamente istituito” (atteso che, “se, invece, il rapporto processuale” fosse stato “invalido fin dall'origine”, qualsivoglia “atto di riassunzione” sarebbe stato inutiliter dato, non potendo comunque “vale[re] ai fini della riassunzione o della prosecuzione” di un “processo” invero
“mai venuto in essere”), essendo dunque evidente che solo un tale accertamento, effettuato con l'ordinanza del 29.02.2024, comunicata l'1.03.2024, sia valso a dissipare ogni dubbio e a determinare, mediante la “formale constatazione” della rituale notifica e dunque
“dell'avvenuta interruzione … della lite”, la “sicurezza giuridica” di “una situazione di quiescenza del processo” giustificante la sua riattivazione e dunque la decorrenza del termine
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per la riassunzione] (cfr., ex aliis, Cass., Sez. un., n. 12154/2021, cit.; Cass. n. 9016/2018, cit.;
Cass. n. 8498/1996, cit.).
III.4.6.- A fronte di quanto globalmente precede, è evidente che il termine ex art. 305 c.p.c. non potesse qui decorrere che dal provvedimento del 29.02.2024, comunicato l'1.03.2024; e ciò “non” già per un qualche inesistente “valore costitutivo” della “dichiarazione giudiziale dell'interruzione” (operando l'interruzione, anche per “morte della parte contumace”,
“indipendentemente da un provvedimento del giudice”), ma perché solo tale provvedimento,
“verificando la sussistenza dei presupposti per l'interruzione” e dunque accertandone l'effettiva ricorrenza (non certa né pacifica prima di tale accertamento – v. supra), ha integrato lo “strumento legale di formazione della conoscenza dell'evento interruttivo in modo certo, generale e reciproco” e dunque “il dies a quo per computare” il “termine perentorio” di cui “all'art. 305 c.p.c.” (pacificamente decorrente, più che dall'interruzione, dalla compiuta “presa di conoscenza in forma legale” di quest'ultima, qui evidentemente pienamente conseguita solo con il provvedimento da ultimo menzionato, prima del quale non v'era né “sicurezza giuridica” dell'interruzione, né invero “quiescenza del processo”), dovendo poi ovviamente tenersi conto – trattandosi di provvedimento pronunciato a seguito di
“udienza cartolare” e potendo in tal caso il termine ovviamente “decorrere”, come noto,
“solo” da quando il provvedimento venga “comunicato al difensore” - della data “della comunicazione di cancelleria” (i.e. 1.03.2024) [cfr., ex multis, Cass. civ., 18/05/2023, n.
13735; Cass., Sez. un., n. 12154/2021, cit.; Cass. n. 9016/2018, cit.; Cass. n. 24762/2007, cit., nonché arg. ex OR Cost., 21/07/2010, n. 261; OR Cost., 21/01/2010, n. 17; OR Cost.,
19/02/1976, n. 36; OR Cost., 6/07/1971, n. 159; OR Cost., 15/12/1967, n. 139 e altresì
Cass. n. 3085/2010; Cass. n. 24857/2008; Cass. n. 20361/2008; Cass. n. 5348/2007; Cass. n.
974/2006; Cass. n. 16020/2004; Cass. n. 6654/2003; Cass. n. 12706/2001].
III.4.7.- In virtù di un tale dies a quo (1.03.024) è pertanto evidente che il termine
(trimestrale) per la riassunzione non risultava decorso al 29.05.2024 [data di deposito del ricorso riassuntivo e dunque unico frangente temporale al quale aver qui riguardo - atteso che
“ai fini della tempestività della riassunzione” occorra “fare riferimento” esclusivamente “alla data del deposito del ricorso”, “così che, una volta eseguito in modo tempestivo quell'adempimento, il tempo non svolge più alcun ruolo” ai fini del rispetto del termine ex art. 305 c.p.c. e dell'ormai (già) intervenuta “riattivazione del processo interrotto” (cfr., ex multis,
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Cass., Sez. un., n. 12154/2021, cit., nonché Cass. n. 5348/2007; Cass. n. 6023/2007; Cass. n.
16016/2010; Cass. n. 13683/2012; Cass. n. 21869/2013; Cass. n. 7661/2015; Cass. n.
165572015; Cass. n. 2174/2016; Cass. n. 819/2018; Cass. n. 6921/2019; Cass. n. 2526/2021)], da ciò discendendo la tempestività della riassunzione e pertanto la non accoglibilità anche dell'eccezione preliminare di estinzione fatta valere dal Controparte_2
IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello è poi da disattendere, occorrendo conseguentemente confermare la sentenza impugnata.
V.- Muovendo, in particolare, dalla 1° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], essa attiene alla statuizione di inammissibilità dell'opposizione di terzo, avendo il Tribunale di prime cure a tal riguardo in particolare evidenziato [cfr. pagg.
2-5 della pronuncia di 1° grado] che tale strumento rimediale, pur esercitabile anche nel caso di espropriazione presso terzi (artt. 543 e ss. c.p.c.), non può essere ivi proposto dopo l'ordinanza di assegnazione dei crediti;
e ciò:
(A) né come opposizione tempestiva e ai sensi dell'art. 619 c.p.c. [poiché proponibile solo
“prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni” (cfr. art. 619, comma I, c.p.c.)];
(B) né come opposizione tardiva e ai sensi dell'art. 620 c.p.c. [in quanto configurabile solo
“in sede di espropriazione mobiliare o immobiliare” e non anche “nell'espropriazione presso terzi”, ove “non è possibile applicare analogicamente la norma dell'art. 620 c.p.c.”, come chiaramente emergente dalle norme codicistiche (lo stesso art. 620 c.p.c., nonché l'art. 2926
c.c.) e altresì confermato in giurisprudenza (cfr. Cass. civ., 6/02/2020, n. 2868)].
V.1.- In senso contrario a tali statuizioni, invero del tutto corrette e condivisibili, gli odierni appellanti hanno qui dedotto che:
(a) il “percorso logico-argomentativo seguito” in prime cure risultava “destituito di ogni fondamento”, risultando altresì smentito da chiara e pacifica “giurisprudenza di legittimità” e altresì comportando, nel caso di espropriazione ex artt. 543 e ss. c.p.c., “un vulnus irrimediabile” al terzo;
(b) esso risultava inoltre basato su un arresto giurisprudenziale integrante un prospective overruling, conseguentemente non applicabile, per esigenze di tutela dell'affidamento, al giudizio in corso.
Entrambi tali argomenti, come qui di seguito scrutinati [v. infra, sub V.2.-V.3.4.], risultano tuttavia insuscettibili di accoglimento.
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V.2.- Muovendo, in particolare, dall'argomento indicato supra, sub V.1., punto (a), non v'è dubbio che la decisione di prime cure, diversamente da quanto prospettato, risulti ampiamente fondata, basandosi su argomenti pacifici, dirimenti e in alcun modo sovvertibili.
V.2.1.- A tal riguardo, in specie, occorre osservare che la prospettata possibilità di proporre l'opposizione di terzo pur dopo l'ordinanza di assegnazione dei crediti è stata esclusa in prime cure poiché chiaramente confliggente:
(a) sia con l'inequivoco dato positivo, atteso che l'opposizione tempestiva può essere proposta solo “prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni” (art. 619 c.p.c.) e l'opposizione successiva (c.d. tardiva) è incompatibile con l'espropriazione presso terzi, essendo esercitabile solo nel caso di “vendita” e solo nell'intervallo fra vendita e ripartizione del ricavato (“ … se l'opposizione è proposta dopo la vendita, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata”: cfr. art. 620 c.p.c.), e dunque non nel caso di espropriazione ex artt.
543 e ss. c.p.c. (non essendovi in tal caso alcuna “vendita” – bensì, appunto, solo un'assegnazione di crediti -, né invero alcun “intervallo” successivo a quest'ultimo provvedimento – culminando la procedura con l'assegnazione e non essendovi alcun passaggio procedimentale successivo), come peraltro confermato, a livello sistematico, dall'art. 2926 c.c. (v. infra, sub V.2.4.1.-V.2.4.5.);
(b) sia con evidenti ragioni procedimentali e, in particolare, con le rigide scansioni processuali all'uopo previste – presupponendo l'opposizione tardiva l'esistenza di un apposito
“spazio” processuale (i.e. il menzionato “intervallo” fra vendita e distribuzione del ricavato) di per sé non ravvisabile, tuttavia, nell'espropriazione presso terzi (atteso che in tal caso la procedura esecutiva termina con l'ordinanza di assegnazione del credito e non v'è pertanto alcun successivo “intervallo” nel quale, anche in thesi, prospettarsi l'esperibilità di un tale rimedio).
V.2.2.- Né, in senso contrario alla pacifica decisività di quanto precede, può utilmente invocarsi tanto il formante giurisprudenziale [v. infra, sub V.2.3.-V.2.3.2.], quanto l'asserito
“vulnus irrimediabile” per il terzo [v. infra, sub V.2.4.-V.2.4.5.].
V.2.3.- Quanto alla giurisprudenza, è invero pacifico che essa depone non già in contrasto, ma proprio nel senso indicato in prime cure e qui da ribadirsi, considerando che la S. OR, nei suoi più recenti e approfonditi arresti, ha ormai definitivamente chiarito che “lo strumento della opposizione tardiva di terzo all'esecuzione, disciplinato dall'art. 620 c.p.c., non è
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utilizzabile dal terzo che assuma di essere l'effettivo titolare del credito pignorato, non essendo l'opposizione tardiva all'esecuzione compatibile con la struttura del pignoramento presso terzi in cui con l'adozione della ordinanza di assegnazione la procedura esecutiva è terminata” [cfr. Cass. n. 2868/2020, cit., nonché Cass. civ., 2/02/2024, n. 3101].
V.2.3.1.- Dictum, quest'ultimo, già correttamente condiviso in prime cure [non trattandosi di prospective overruling e dunque dovendo trovare applicazione anche se intervenuto in corso di causa (v. infra, sub V.3.2.1.)] e qui evidentemente da confermarsi, non solo e non tanto perché costituente, come detto, il più recente (e già ribadito – cfr. ancora Cass. n. 2868/2020, cit., nonché Cass. n. 3101/2024) approdo interpretativo raggiunto dalla S. OR [risultando tutti i precedenti richiamati dagli appellanti ormai superati, nonché non decisivi – v. infra, sub
(b), punto (iii)], ma altresì e soprattutto perché enunciante un chiaro e inequivocabile principio:
(a) qui senz'altro pertinente, ivi affermandosi, come detto, la radicale “inutilizzabilità” dell'opposizione tardiva con l'espropriazione presso terzi [cfr. Cass. n. 2868/2020, cit., e
Cass. n. 3101/2024, cit.] in termini del tutto generali ed evidentemente non circoscritti e delimitati al solo specifico caso ivi esaminato [a nulla ovviamente valendo le asserita diversità con riguardo alla dichiarazione del terzo pignorato (invocate a pag. 3, 2° cpv., della comparsa conclusionale degli appellanti), trattandosi di prospettato profilo differenziale in ogni caso non spiegante rilievo alcuno rispetto alla ivi evidenziata incompatibilità, di carattere strutturale, dell'opposizione ex art. 620 c.p.c. con la già intervenuta assegnazione ex art. 553
c.p.c. (e ciò perché, a prescindere dalle caratteristiche del caso concreto, sono le chiare disposizioni codicistiche e lo stesso “principio della scansione procedimentale in fasi”, come già evidenziato – v. supra, sub V.2.1. -, a rendere “l'opposizione tardiva di terzo alla esecuzione” di per sé “non” “compatibile” “con la struttura del pignoramento dei crediti”: cfr. ancora Cass. n. 2868/2020, cit., e Cass. n. 3101/2024, cit.];
(b) del tutto decisivo e altresì condivisibile, in quanto:
(i) evidentemente imposto e “obbligato” dalla rigida struttura del procedimento ex artt. 543 e ss. c.p.c. e altresì dalle chiare e inequivoche previsioni di cui agli artt. 619 e 620 c.p.c. (v. supra, sub V.2.1.), e dunque da argomenti senz'altro dirimenti e vincolanti [anche considerando la specificità e chiarezza dei predetti dati normativi, ai quali occorre
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doverosamente attenersi anche ex art. 101, comma II, Cost., nonché arg. ex artt. 24 e 111, comma I, Cost.];
(ii) pienamente coerente, poi, a diversi precedenti della S. OR (cfr. Cass. civ., 9/10/1998, n.
10028 e già Cass. civ., 27/08/1984, n. 4703), anch'essi del tutto condivisibili e invero né isolati, né specificamente circoscritti (come pur prospettato dagli appellanti, anche in tal caso però valorizzando asseriti profili differenziali – e.g. l'afferenza a libretti di risparmio co- intestati – in alcun modo tuttavia incidenti sulla loro ratio decidendi e pertanto sul valore del principio di diritto da essi enunciato) e nei quali già si evidenziava che “l'opposizione di terzo non” poteva essere “proposta” che “prima dell'assegnazione”, in quanto, “una volta disposta
l'assegnazione”, una tale opposizione “non può essere proposta” [cfr. Cass. n. 10028/1998, cit., spec. par.
3.7 dei “Motivi della decisione];
(iii) chiaramente insuscettibile, infine, di essere in alcun modo scalfito o inficiato dai precedenti richiamati dagli appellanti – nei quali invero il “profilo” qui in esame o non risulta affatto vagliato [in quanto ivi assolutamente “non rilevante”, “prescindendo” pertanto la S.
OR da ogni valutazione e pronunciamento a tal riguardo: cfr. Cass. civ., 27/06/2014, n.
14639, spec. par. 2 dei “Motivi della decisione” nonché infra, sub V.3.2.3., punto (A)] ovvero non viene funditus esaminato [e ciò tanto in Cass. civ., 28/06/2012, n. 10878 (cfr. spec. par.
5.1. e 5.2. dei “Motivi della decisione”, ove ci si limita a richiamare il precedente “arresto giurisprudenziale” di Cass. civ., 9/08/1997, n. 7413, senza apportare argomenti a sostegno), quanto in Cass. n. 7413/1997, cit. (cfr. spec. par.
4.2.3. dei “Motivi della decisione”, nel quale, parimenti senza offrire elementi a supporto, si fa solo riferimento a un ulteriore precedente – atteso che “l'ammissibilità dell'opposizione di terzo anche dopo il provvedimento di assegnazione del credito” viene appunto ivi sostenuta e “stabilita” solo e soltanto perché “questa stessa OR l'ha ritenuta ammissibile: sent. 26 maggio 1978, n.
2664”), quanto in tale ultimo arresto (risalente addirittura al 1978, riguardante un caso di vendita con patto di riservato dominio e nel quale, al di là di quanto poi solo tralaticiamente riportato, ci si limitava a consentire la proposizione dell'opposizione tardiva di terzo fino al momento della “distribuzione della somma ricavata dalla vendita” e in specie fino all'emissione “dell'ordine di pagamento della somma impartito dal giudice dell'esecuzione”
– cfr. Cass. civ., 26/05/1978, n. 2664, massima Rv. 392029-01)] e dunque non si offrono elementi tali da consentire di sovvertire i più recenti e approfonditi arresti nomofilattici (cfr.
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Cass. n. 2868/2020, cit., e Cass. n. 3101/2024) e i dirimenti argomenti, processuali- sistematici e altresì testuali, posti a fondamento della soluzione esposta in prime cure e qui da ribadirsi [v. supra, sub V.2.1.].
V.2.3.2.- A fronte di ciò, risultando anche l'argomento giurisprudenziale idoneo, più che a smentire, a ulteriormente corroborare l'apparato motivazionale di prime cure (pacificamente conforme e coerente, oltre che al dato positivo e sistematico, altresì al più recente e condivisibile insegnamento nomofilattico – cfr. ancora Cass. n. 2868/2020, cit., e Cass. n.
3101/2024), è evidente che tale deduzione [v. supra, sub V.2.2., nonché già supra, sub V.1., punto (a)] sia da integralmente disattendere
V.2.4.- Quanto, poi, all'argomento fondato sul vulnus difensivo [v. supra, sub V.2.2., nonché già supra, sub V.1., punto (a)], ferma l'“ampia discrezionalità” di cui il legislatore dispone, come noto, “nella conformazione degli istituti processuali” [v., ex multis e da ultimo, OR
Cost. n. 96/2024; n. 228/2023; n. 222/2023; n. 230/2022; n. 203/2022; n. 177/2022; n.
143/2022; n. 13/2022; n. 148/2021; n. 128/2021; n. 386/2004; n. 99/2000; n. 427/1999; n.
63/1977] e rammentato che “il principio generale” specificamente vigente in materia è quello della “tendenziale stabilità dei provvedimenti conclusivi del processo esecutivo”, da ciò discendendo “che il processo esecutivo è” di per sé essenzialmente “caratterizzato da un sistema chiuso, tipizzato ed inderogabile, di rimedi interni” [cfr. Cass. n. 2868/2020, cit., e
Cass. civ., 16/05/2023, n. 13362, ove si richiamano in tal senso, anche in motiv., Cass., Sez. un., n. 28387/2020; Cass. n. 17661/2020; n. 11191/2019; n. 5175/2018; n. 12242/2016; n.
11172/2015; n. 23182/2014; n. 7708/2014], è evidente che la mera inutilizzabilità, nel caso della procedura ex artt. 543 e ss. c.p.c., del solo specifico strumento ex art. 620 c.p.c.
(inutilizzabilità derivante, come visto, da espresse previsioni di legge e dalla stessa “struttura del pignoramento presso terzi” – v. supra, sub V.2.1., nonché Cass. n. 2868/2020, cit.), non dia alcun vuoto o assoluto “impedimento all'esercizio del diritto di azione” (v. OR Cost. n.
417 del 2007).
V.2.4.1.- E infatti, oltre all'astratta prospettabilità dello strumento “ordinario” di cui all'art. 619 c.p.c. (integrando di per sé la stessa opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c., del resto, una previsione derogatoria rispetto alla preclusione generale ivi fissata), è evidente, come già sottolineato [cfr. pagg.
4-5 della sentenza di 1° grado] e qui da ribadirsi, che sia altresì coltivabile lo strumento di cui all'art. 2926 c.c..
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E ciò perché tale norma chiaramente delinea una specifica azione ripetitoria (da esercitarsi entro 60 giorni dall'assegnazione) proprio per i “terzi” non aventi a disposizione l'opposizione ex art. 620 c.p.c. [abilitando appunto i “terzi”, “entro il termine di sessanta giorni dall'assegnazione”, a “rivolgersi contro l'assegnatario” “al solo scopo di ripetere la somma corrispondente al suo credito”], trattandosi di strumento la cui stessa previsione
(giustificata proprio da tale preclusione, in difetto della quale essa sarebbe priva di ratio e inutiliter data) vale invero a fornire ulteriore base positiva alla ricostruzione esposta in prime cure e qui senz'altro da condividersi [v. supra, sub V.2.1., punto (a)].
V.2.4.2.- Né in senso contrario a ciò depongono le deduzioni degli appellanti in ordine all'asserita non applicabilità nel caso di specie del predetto art. 2926 sulla scorta:
(a) della sua rilevanza solo con riguardo alle assegnazioni c.d. satisfattive;
(b) di uno specifico precedente giurisprudenziale (Cass. civ., Sez. Lav., 4/10/2007, n. 20784)
a loro avviso contrastante con quanto precede.
V.2.4.3.- Quanto al profilo indicato supra, sub V.2.4.2., punto (a), è pacifico che tale rilievo, più che smentire, valga a ulteriormente corroborare quanto precede.
L'invocata e condivisibile circostanza che la speciale azione ripetitoria ex art. 2926 c.c. risulti applicabile alle sole assegnazioni “satisfattive”, infatti, si correla proprio all'evenienza che proprio e solo in tali assegnazioni non v'è possibilità di esercitare le opposizioni tardive ex art. 620 c.p.c., da ciò derivando l'invocabilità, “in luogo” di tale strumento (non applicabile), dell'ulteriore e diverso mezzo rimediale di cui all'art. 2926 c.c..
E infatti, se nel diverso caso dell'assegnazione non satisfattiva (assegnazione-vendita ex art. 506 c.p.c.) si dà luogo sia a vendita, sia a successiva distribuzione del ricavato (in quanto il creditore assegnatario non riceve il bene per l'immediata soddisfazione del proprio credito, ma contro il versamento di un prezzo in denaro che verrà poi distribuito a favore della massa),
l'opposizione tardiva è senz'altro prospettabile e ciò escludendo l'invocabilità dell'art. 2926
c.c. (risultando invece applicabile, in virtù della relatio di cui all'art. 2925 c.c., l'art. 2920
c.c.), nell'assegnazione satisfattiva non ricorre invece né una tale duplicità (in quanto l'assegnazione vale di per sé a soddisfare il credito, senza che a ciò segua alcuna fase successiva, non essendovi alcun “ricavato” da distribuire), né, conseguentemente, alcuno spazio per l'opposizione tardiva (culminando e definendosi la procedura, come detto, con il
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provvedimento di assegnazione), dovendo pertanto trovare applicazione (proprio in ragione della mancanza dello strumento ex art. 620 c.p.c.) l'azione di cui all'art. 2926 c.c..
Azione, quest'ultima, che dunque è senz'altro invocabile anche con riguardo all'ordinanza ex art. 553 c.p.c.: “l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato”, infatti, “è l'atto conclusivo del processo esecutivo” [non sussistendo, pertanto, alcun intervallo procedimentale successivo nel quale prospettarsi l'opposizione ex art. 620 c.p.c., il cui difetto
è pertanto “compensato”, in prospettiva sistematica, dall'art. 2926 c.c.] ed è pertanto assegnazione munita, “secondo l'unanime opinione della dottrina e della giurisprudenza”, di
“natura liquidativa e satisfattiva” [in quanto “segna”, proprio “col trasferimento coattivo del credito dal debitore esecutato (assegnante) al creditore pignorante (assegnatario)”, “il momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi”, senza che a ciò segua alcuna fase successiva - essendo poi noto che “non può indurre a contrario avviso” e al contrario “non rileva” affatto “a tal fine” “il disposto dell'art. 2928
c.c.”, “atteso che” la ivi stabilita “persistenza del credito verso il debitore espropriato” pacificamente “non ha l'effetto di perpetuare la procedura esecutiva, la cui funzione è già stata assolta mediante l'assegnazione, ma ha solo effetti di diritto sostanziale, a maggior tutela del creditore pignorante” (“consentendogli, in caso di mancata riscossione, di intraprendere un nuovo procedimento esecutivo in base al medesimo titolo”) “e non spiega effetto, nel senso di perpetuarla fino al pagamento del credito oggetto dell'assegnazione, sulla procedura esecutiva, che è e resta conclusa per avere, con l'assegnazione, esaurito la sua funzione”: cfr., ex aliis, Cass. civ., 7/06/2016, n. 11660 e Cass. civ., 29/11/2005, n. 26036, nonché, sulla pacifica valenza “conclusiva” dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c., Cass. civ.,
2/02/2024, n. 3101; Cass. civ., 15/04/2021, n. 9903; Cass. n. 2868/2020, cit.; Cass. civ.,
4/03/2015, n. 4380; Cass. civ., 13/04/2012, n. 5895; Cass. civ., 29/10/2003, n. 16232; Cass. civ., 28/06/2000, n. 8813; Cass. civ., 29/01/1999, n. 796; Cass. civ., 13/06/1992, n. 7248].
V.2.4.4.- Parimenti non confliggente, ma al contrario del tutto coerente e consonante a tale ricostruzione è altresì il precedente richiamato dagli appellanti [Cass. n. 20784/2007, cit. – v. supra, sub V.2.4.2., punto (b)].
E ciò perché in tale arresto, peraltro citato nella stessa sentenza di prime cure a supporto del proprio apparato motivazionale (cfr. pag. 5, 2° cpv., della pronuncia di 1° grado), si rammenta che l'art. 2926 c.c. “non sia applicabile” ove “il pregiudizio subito dal terzo possa essere”
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aliunde “superato”, e dunque si verta in “fattispecie” in cui risultano adoperabili ulteriori
“rimedi predisposti dal codice di rito in relazione alla procedura esecutiva” (Cass. n.
20784/2007, cit.), ciò tuttavia non smentendo, ma chiaramente confermando quanto innanzi evidenziato: l'art. 2926 c.c., infatti, è qui invocabile proprio perché si verte in assegnazione che conclude la procedura esecutiva e che preclude ogni margine di operatività all'art. 620
c.p.c. (v. supra), e dunque in “fattispecie” in cui, non risultando invocabile un ulteriore rimedio oppositorio, è possibile e occorre far riferimento alla predetta specifica azione codicistica.
V.2.4.5.- A fronte di quanto sin qui appena sottolineato [v. supra, sub V.2.4.-V.2.4.4.], occorre dunque evidentemente disattendere anche l'argomento degli appellanti fondato sul dedotto “vulnus irrimediabile” di tutela [v. supra, sub V.2.2., nonché già supra, sub V.1., punto (a)].
V.2.5.- Attesa, pertanto, l'evidente correttezza e condivisibilità degli argomenti fondanti la statuizione di prime cure [v. supra, sub V.2.1.] e la pacifica inaccoglibilità, per converso, delle deduzioni fatte valere dalle parti impugnanti [v. supra, sub V.2.2.-V.2.4.5.], non v'è dubbio che sia da ribadirsi il rigetto dell'argomento difensivo compendiato supra, sub V.1., punto (a).
V.3.- Analogamente meritevole di reiezione risulta, altresì e per le ragioni qui di seguito esposte, il rilievo indicato supra, sub V.1., punto (b).
V.3.1.- A suo fondamento, in particolare, gli appellanti hanno sostenuto che l'arresto giurisprudenziale al quale si è fatto riferimento in prime cure (Cass. n. 2868/2020) avrebbe costituito un prospective overruling e dunque, in base all'insegnamento di Cass. civ., Sez. un., 12/02/2019, n. 4135, sarebbe risultato inapplicabile al caso di specie, dovendo il
Tribunale invece attenersi all'interpretazione precedente a tale più recente arresto.
V.3.2.- In senso contrario a quanto precede, tuttavia, occorre qui rammentare che, come noto, il “prospective overruling” è “ipotesi non ravvisabile” nel caso di mero “mutamento di una precedente interpretazione giurisprudenziale” [cfr. proprio Cass, Sez. un., n. 4135/2019, cit., nonché, ex multis e da ultimo, Cass., 7/02/2025, n. 5002; Cass., 4/05/2023, n. 11659; Cass.,
10/06/2020, n. 11123; Cass., 22/04/2020, n. 12747; Cass., 15/02/2018, n. 3782; Cass., Sez. un., 10/02/2014, n. 2907; Cass., 5/06/2013, n. 14214; Cass., Sez. un., 12/10/2012, n. 17402;
Cass., 15/12/2011, n. 27086].
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V.3.2.1.- Il semplice “mutamento di indirizzo verificatosi nella giurisprudenza di legittimità”, infatti, è fenomeno consueto e che impone al giudice non già di discostarsi, ma ovviamente di attenersi al più recente indirizzo, a nulla rilevando (se non, al più, ai fini delle spese: v. infra) il suo intervento solo nel corso del giudizio.
E ciò in quanto tale mutamento “non è assimilabile allo ius superveniens”, avendo gli
“enunciati giurisprudenziali” “natura” pacificamente “dichiarativa” ed essendo il loro avvicendarsi frutto delle della fisiologica “vivenza della norma” (che “è una vicenda, per definizione, aperta”, in quanto, come noto, “la norma, una volta posta in essere, non resta cristallizzata in sé stessa, ma è soggetta, ex se, a dinamiche evolutive” e a “fattori propulsivi”, essendo “elemento non in sè autoconchiuso, ma segmento invece di una complessa architettura giuridica” in costante evoluzione anche “in prospettiva diacronica”), non costituendo evidentemente “la consecutio tra due contrastanti linee interpretative giurisprudenziali” un “atto di produzione normativa” e dunque “creazione di un novum ius, in sequenza ad un vetus ius”, ma una “mediazione accertativa” “del contenuto della norma” che evidentemente, “accertando” un enunciato già vigente e rientrando tra i “fenomeni attinenti alle semplici dinamiche interpretative della norma”, “non” è qualificabile “alla stregua di uno ius novum” e dunque “non soggiace al principio di irretroattività”, che è infatti “fissato, per la legge in generale, dall'art. 11 preleggi, comma 1, e, per le leggi penali in particolare, dall'art. 25 Cost., comma 2”, ma non per l'interpretazione giurisprudenziale, che invece
“semplicemente rilegge l'enunciato ed è come tale destinata ad applicarsi sin dall'inizio”, trattandosi della “lettura del testo” della norma cui attenersi “nel momento in cui il giudice è chiamato a farne applicazione” [cfr., ex aliis, Cass. civ., 27/12/2023, n. 36108; Cass., Sez. un., n. 4135/2019, cit.; Cass.., Sez. un., 11/07/2011, n. 15144; Cass., 12/01/2007, n. 565, nonché, sul tema, OR Cost., 12/10/2012, n. 230].
V.3.2.2.- Applicabilità “sin dall'inizio” dalla quale è poi consentito discostarsi, come noto, solo in casi estremamente limitati e circoscritti e che costituiscono “situazioni eccezionali”, potendosi in particolare invocare il predetto prospective overruling solo e soltanto ove sia riscontrabile un vero e proprio “rivolgimento ermeneutico” rispetto a un “orientamentounivoco”, già da “tempo” “consolidato”, pacifico e granitico [tanto da costituire vero e proprio “diritto vivente”, di per sé “integra[to]” e “riconoscibile solo in presenza di stabili approdi interpretativi del giudice di legittimità, eventualmente a Sezioni Unite” e “connotati
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dai caratteri della costanza e ripetizione”, dovendosi trattare di “giurisprudenza” nomofilattica così “consolidata” e “reiterata nel tempo” da aver assunto ormai il rango di
“communis opinio” fra tutti “gli operatori del diritto”], essendo invece pacifico che alcun overruling possa invece configurarsi “in assenza di un orientamento consolidato” e addirittura di persistente “incertezza interpretativa”.
Alcuna “effetto di inaspettata sorpresa negli utenti del diritto” può riconoscersi, infatti, “in caso di consolidamento di una fra opzioni interpretative alternative comunque in precedenza seguite” e dunque nel caso vi fosse un qualunque (e “pur larvato”) “dibattito dottrinale” ovvero un “qualche intervento giurisprudenziale sul tema oggetto di indagine” e già ricorressero, pertanto, plurimi percorsi ermeneutici, risolventesi tanto in “diverse soluzioni”, quanto in veri e propri “contrasti interpretativi”: “il problema della tutela dell'affidamento della parte” non è destinato affatto a porsi “nel caso in cui la parte abbia confidato nell'orientamento che non è prevalso” e a fronte di mera “successiva definitiva affermazione dell'altro indirizzo”; e ciò tanto se quest'ultimo, pur minoritario, risultava tuttavia comunque
“già presente al tempo della introduzione del giudizio”, quanto persino se il principio di diritto da ultimo enunciato costituisca “conseguenza ricostruttiva” non coincidente, ma in qualunque modo “derivante dalle premesse argomentative sposate nell'ambito” di tale diverso e già presente “orientamento interpretativo” [cfr., ex multis e da ultimo, Cass. n.
5002/2025, cit.; Cass. n. 11659/2023, cit.; Cass. n. 36108/2023, cit.; Cass. civ., 3/02/2023, n.
3436; Cass. civ., 14/10/2020, n. 22142; Cass. n. 11123/2020, cit.; Cass. civ., 26/05/2020, n.
9487; Cass. n. 3782/2018, cit.; Cass. n. 14214/2013, cit.; Cass. n. 27086/2011, cit.; Cass., Sez. un., n. 15144/2011, cit.].
V.3.2.3.- Ciò chiarito, è evidente che nel caso di specie non ricorrano i rigorosi presupposti necessari a invocare il predetto prospective overruling.
E ciò considerando che la quaestio iuris sottesa e dirimente per la presente vertenza era senz'altro ancora avvolta, pur al momento dell'introduzione del giudizio, da consistente
“incertezza interpretativa”, considerando che:
(A) ancor prima del presente giudizio (instaurato, in fase cautelare, nel 2015 – v. supra, sub
I.1.1.) vi erano già stati diversi arresti nei quali si evidenziava che “l'opposizione di terzo non” poteva essere “proposta” che “prima dell'assegnazione” [con arresti peraltro né isolati, né circoscritti - v. supra, sub V.2.3.1., punto (b), sub (ii) – e risultando, al contrario, proprio il
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diverso orientamento, più estensivo, sostanzialmente fondato su un unico precedente, risalente addirittura al 1978, peraltro non dirimente e solo tralaticiamente riportato - v. supra, sub
V.2.3.1., punto (b), sub (iii), nonché la stessa Cass. n. 10878/2012, cit., ove si fa riferimento non già a un'interpretazione consolidata e reiteratamente espressa, ma a uno “specifico arresto giurisprudenziale” e dunque a un singolo “episodio” giurisdizionale];
(B) anche nell'ultimo arresto della Cassazione intervenuto prima del presente giudizio (Cass.
n. 14639/2014, cit.) ancora si sottolineava che la “questione del momento entro il quale, in caso di espropriazione presso terzi, debba essere proposta l'opposizione di terzo all'esecuzione” risultava oggetto di “un contrasto giurisprudenziale tuttora presente”,
“essendosi affermato, in alcuni precedenti, che il limite ultimo sarebbe segnato dalla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione (così Cass. n. 4703/84, n. 10028/98), in altri, che
l'opposizione di terzo sarebbe consentita anche dopo l'assegnazione (cfr. Cass. n. 7413/97, n.
10878/12)” [“contrasto”, come detto, poi pacificamente non risolto neanche in tale pronuncia del 2014, trattandosi di “profilo” invero “non rilevante nel caso di specie” e dunque ivi procedendosi allo scrutinio della vertenza “prescindendo” dalla soluzione di quest'ultimo: cfr.
Cass. n. 14639/2014, cit., nonché supra, sub V.2.3.1., punto (b), sub (iii)];
(B) le stesse parti del giudizio, da prospettive chiaramente opposte e antitetiche, avevano del resto espressamente e diffusamente affrontato tale profilo proprio perché ancora controverso
[avendo le parti opponenti e odierne appellanti in particolare invocato “l'ammissibilità della procedura” incardinata – evidentemente ravvisando la necessità di argomentare sul punto, ancor prima di ogni avversa eccezione a tal riguardo, in quanto non costituente un dato ormai stabile e scontato per tutti gli operatori del diritto (v. supra, sub V.3.2.2.) – e dunque la proponibilità dell'opposizione “anche in epoca successiva al deposito dell'ordinanza di assegnazione” (cfr. pagg.
6-7 dell'atto di citazione di 1° grado, nonché già pagg.
4-5 del primigenio ricorso ex art. 619 c.p.c.) e avendo invece il Fallimento opposto, nonché odierno appellato, sostenuto invece “l'inammissibilità” del “procedimento” ex adverso instaurato (cfr. pagg.
9-12 della comparsa di costituzione di 1° grado, nonché già pagg.
6-9 della comparsa difensiva nella precedente fase cautelare)].
V.3.2.4.- A fronte di ciò, e dunque di una “questione” pacificamente non oggetto di alcun pronunciamento a Sezioni unite, né assurta a diritto vivente e a communis opinio e addirittura al centro di un persistente “contrasto giurisprudenziale” (cfr. ancora Cass. n. 14639/2014,
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cit.) e, per l'effetto, del dibattito processuale fra le parti [v. supra, sub V.3.2.3.] - rimanendo ovviamente del tutto irrilevante anche la prospettata preferibilità, a parere degli appellanti, dell'“indirizzo” da essi “seguito” (cfr. spec. pag. 15 dell'atto di gravame), in quanto, al di là delle ragioni, già evidenziate e insuperabili, chiaramente deponenti in senso contrario (v. supra, sub V.
2.1. e sub V.2.3.1.), è evidente che a venire qui in rilievo, in senso ostativo, sia la stessa presenza di più “indirizzi” da seguirsi e dunque di un “contrasto” interpretativo [v. supra, sub V.3.2.1.] -, è evidente che alcun prospective overruling possa ritenersi qui ravvisabile.
V.3.3.- Né, in senso diverso da quanto precede, possono qui evidentemente valorizzarsi:
(a) la decisione assunta dal Tribunale di prime cure ai fini delle spese (compensazione ex art. 92, comma II, c.p.c.);
(b) la sussistenza degli ulteriori presupposti di tale figura, tra cui l'effetto preclusivo determinato dal più recente dictum giurisprudenziale.
V.3.3.1.- Quanto al profilo indicato supra, sub V.3.3., punto (a), esso è invero senz'altro irrilevante.
I piani sottesi, infine, risultano pacificamente diversi e non sovrapponibili, atteso che:
(1) al fine di dar corso a compensazione delle spese è sufficiente che vi sia un qualunque
“mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente” (cfr. art. 92, comma II, c.p.c., nella formulazione oggi vigente e qui già ratione temporis applicabile), e dunque che “in corso di causa” “risult[i]” in qualunque modo “modificato” “il quadro di riferimento della controversia” per il sopravvenire di un qualche “nuovo principio di diritto” con cui “doversi confrontare” - non necessariamente di legittimità, atteso che “può anche riguardare la giurisprudenza di merito” - o per “altre analoghe sopravvenienze” - quali, “tra le più evidenti”, “una norma di interpretazione autentica”, “una pronuncia” della “OR”
Costituzionale, “in particolare se di illegittimità costituzionale”, “una decisione di una OR europea” “o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea” (cfr. OR Cost.,
19/04/2018, n. 77);
(2) il prospective overruling ha un perimetro applicativo decisamente più ridotto e circoscritto, essendo necessario, in particolare, non già un qualunque mutamento giurisprudenziale, ma un vero e proprio “rivolgimento ermeneutico” peculiarmente connotato
– non solo ratione obiecti (potendo riguardare esclusivamente “norme regolatrici del
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processo” e dunque solo disposizioni processuali: cfr., ex multis, Cass. civ., 4/07/2024, n.
18290; Cass. civ., 14/02/2024, n. 4085; Cass. civ., 14/01/2021, n. 552; Cass., Sez. un., n.
4135/2019, cit.; Cass. civ., 13/09/2018, n. 22345; Cass. civ., 18/07/2016, n. 14634; Cass. civ.,
24/03/2014, n. 6862; Cass. civ., 3/09/2013, n. 20172; Cass. civ., 11/03/2013, n. 5962) e ratione fontis (dovendo trattarsi di “stabili approdi interpretativi del giudice di legittimità, eventualmente a Sezioni Unite” ed essendo del tutto irrilevanti le pronunce “in sede di merito”, poiché “non” “idonee ad integrare un diritto vivente e, quindi, a giustificare un affidamento qualificato, in quanto tale meritevole di tutela con il rimedio dell'overruling”: cfr. Cass., Sez. un., n. 4135/2019, cit.), ma soprattutto per il suo quomodo, dovendo trattarsi non già di una mera innovazione esegetica, bensì, come detto, di un vero e proprio fulmineo sovvertimento rispetto a un'impostazione univoca, da tempo radicata e non oggetto di alcun dibattito o incertezza [e in particolare così uniformemente e senza eccezioni “reiterata nel tempo” da essere ormai assurta a incontrastato “diritto vivente” e a vera e propria communis opinio (v. supra, sub V.3.2.2.)].
A fronte di tale pacifica diversità di piani e presupposti applicativi è pertanto evidente che il
Tribunale di prime cure non sia incorso nella benché minima aporia o contraddizione nel provvedere, per un verso, ad applicare il nuovo dictum giurisprudenziale [come doveroso (v. supra, sub V.3.2.1.), non trattandosi di overruling (v. supra, sub V.3.2.2.-V.3.2.4.)] e per altro verso a compensare le spese di lite [statuizione peraltro assunta (cfr. pag. 5, 4° cpv., della sentenza di prime cure), più che sulla scorta di un “radicale mutamento giurisprudenziale”
(come pur prospettato dagli appellanti – cfr. pag. 15, 2° cpv., dell'atto di appello), sulla base, ex aliis, proprio dell'“oggettiva controvertibilità della questione” (e dunque su un presupposto già di per sé incompatibile con l'invocato istituto del prospective overruling - v. ancora supra, sub V.3.2.2.)], da ciò non potendo che discendere il rigetto di tale prima deduzione.
V.3.3.2.- Parimenti meritevole di reiezione risulta evidentemente anche il profilo indicato supra, sub V.3.3., punto (b).
E ciò perché, al di là di ogni valutazione sull'effettivo ricorrere degli ulteriori presupposti dell'istituto [fra cui, e.g., la tempestività della sua invocazione (intervenuta solo in questo grado, pur a fronte di intervento giurisprudenziale risalente al febbraio 2020 e dunque la cui
“oggettiva conoscibilità” - Cass., Sez. un., n. 15144/2011, cit. - si era già verificata in prime
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cure, come peraltro comprovato dalla sua citazione anche da parte degli stessi appellanti (cfr. pag. 4, 1° cpv., della memoria di replica di 1° grado, richiamante appunto Cass. n. 2868/2020) ovvero l'elemento dell'“effetto preclusivo del diritto di azione” (sussistendo invero altre azioni - anche arg. ex Cass. n. 36108/2023, cit. - e non discendendo dunque dalla mancata utilizzabilità del solo eccezionale strumento qui invocato - i.e. l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c., la cui prospettabilità oltre i termini preclusivi e anche nel caso di espropriazione presso terzi era invero sostenuta, peraltro contra legem, solo da parte della giurisprudenza e sulla base di mero richiamo tralaticio: v. supra, sub V.
2.3.1. e sub V.2.1. - alcun vulnus irrimediabile di tutela: v. supra, sub V.2.4.-V.2.4.5.)], dirimente è in ogni caso rammentare che la “fattispecie di prospective overruling” – attesa la sua “eccezionalità” e le sue “peculiari connotazioni” - “richiede la cumulativa presenza” di tutti i “presupposti” [cfr., ex multis,
Cass. civ., 9/12/2024, n. 31681; Cass. n. 36108/2023, cit.; Cass., Sez. un., n. 4135/2019, cit.;
Cass., Sez. un., n. 15144/2011, cit.].
A fronte di ciò, essendo indubitabile che nel caso di specie senz'altro difetti almeno uno di questi ultimi – e in specie il carattere “imprevedibile”, mancando l'imprescindibile carattere consolidato, incontrastato e univoco della preesistente regola poi overruled [v. supra, sub
V.3.2.2.], trattandosi di una “questione” al contrario senz'altro al centro di un “contrasto giurisprudenziale” [v. supra, sub V.3.2.3.-V.3.2.4.] -, è evidente che ciò risulti del tutto assorbente e precluda ex se ogni possibile applicazione dell'istituto qui invocato.
V.3.4.- Non risultando pertanto qui affatto ravvisabili gli estremi di tale eccezionale figura di conio giurisprudenziale [v. supra, sub V.3.1.-V.3.3.2.], è evidente che risulti da definitivamente respingere anche l'argomento difensivo compendiato supra, sub V.1., punto
(b).
V.4.- A fronte, pertanto, dell'inaccoglibilità, per le complessive ragioni sin qui esposte [v. supra, sub V.2.-V.3.4.], di entrambi i rilievi compendiati supra, sub V.1., punti (a) e (b) e dunque di tutte le deduzioni difensive globalmente poste a suo fondamento, è evidente che sia da complessivamente disattendere la 1° ragione di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
VI.- Analogamente meritevole di reiezione risulta altresì il 2° motivo di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VI.1.- Alla base di quest'ultimo, in particolare, gli appellanti hanno sostenuto che il Tribunale di prime cure, non considerando che la loro domanda di caducazione dell'ordinanza di
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assegnazione era stata proposta, oltre che ai sensi degli artt. 619 e 620 c.p.c., anche ai sensi dell'art. 404 c.p.c., e dunque come generale opposizione di terzo, avrebbe violato l'art. 112
c.p.c..
VI.2.- A tal riguardo, tuttavia, è evidente che alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. può ovviamente neanche in thesi prospettarsi con riferimento alla qualificazione in iure della domanda, considerando che:
(A) “la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato che vincola il Giudice ai sensi dell'art.
112 c.p.c.” riguarda, come noto, solo “i fatti” posti “a fondamento della … pretesa”, correlandosi al “bene della vita che l'attore intende conseguire ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto”;
(B) “tale principio, tuttavia, non osta”, né invero incide, sul “potere-dovere”, strettamente riservato al “giudice”, “di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili” (in ossequio agli artt. 101, comma II, Cost. e 113 c.p.c., nonché al principio iura novit curia), essendo del tutto pacifico che il giudice “non è vincolato” in alcun modo, a tal riguardo, “dal nomen iuris” e “dalle norme giuridiche al riguardo citate” dalle parti (ben potendo, del resto, persino procedere “all'applicazione di una norma giuridica” del tutto “diversa da quella” da esse
“indicata”) [cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 2/10/2024, n. 25923; Cass. civ.,
19/03/2020, n. 7467; Cass. civ., 21/05/2019, n. 13602; Cass. civ., 14/03/2019, n. 7322; Cass. civ., 21/02/2019, n. 5153; Cass. civ., 27/11/2018, n. 30607; Cass. civ., 10/05/2018, n. 11289;
Cass. civ., 5/02/2018, n. 2669; Cass. civ., 23/06/2016, n. 13049; Cass. civ., 24/07/2013, n.
17931].
VI.3.- A fronte di ciò è pacifico che alcuna “omissione di pronuncia” possa invocarsi nel caso di specie.
E ciò considerando tanto l'afferenza dell'individuazione delle norme applicabili alla sola dimensione strettamente qualificatoria in iure della domanda (dimensione esclusivamente riservata al Tribunale ed ontologicamente estranea allo spettro applicativo dell'art. 112 c.p.c.
– v. supra, sub VI.2.), quanto l'evidente irrilevanza, a tal riguardo, della circostanza che gli attori di prime cure, a partire dalla loro 1° memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. [cfr. pag. 11 della 1° memoria attorea, nonché successivi scritti difensivi], avessero invocato, oltre ai già menzionati artt. 619 e 620 c.p.c., altresì l'art. 404 c.p.c. [ciò chiaramente non valendo a
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integrare una domanda nuova o diversa rispetto a quella già prospettata sulla quale pronunciarsi, considerando, come noto, che dalla mera “invoca[zione]” di un “presidio normativo ulteriore rispetto a quello originariamente richiamato” “non” derivi “la sussistenza di una domanda nuova” (trattandosi invero di semplice arricchimento o
“mutamento” “della sua mera qualificazione in iure”, non già “del corrispondente diritto”, essendo rimasti “fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento” e dunque essendo rimasto
“invariato” anche “il diritto soggettivo del quale è richiesta la tutela”): cfr., ex multis, Cass.
n. 25923/2024, cit., nonché Cass. civ., 9/05/2016, n. 9333], quanto, infine, la pacifica evenienza che il Tribunale, procedendo alla valutazione dell'opposizione nei termini pertinenti e suoi propri (artt. 619-620 c.p.c., come del resto prospettati fin dalla fase cautelare), abbia senz'altro seguito una tesi decisoria non solo corretta (essendo l'art. 404
c.p.c. congegno rimediale qui pacificamente “escluso”: infra, sub VI.4.), ma altresì del tutto incompatibile con la diversa prospettazione qualificatoria [da ritenersi pertanto implicitamente e inequivocabilmente disattesa, ciò di per sé smentendo, ancora una volta, ogni possibile violazione dell'art. 112 c.p.c. (v., ex multis e arg. ex Cass. 6281/2025; Cass. n. n. 2387/2025;
Cass. n. 2830/2021; Cass. n. 15193/2020; Cass. n. 2153/2020; Cass. n. 30638/2019; Cass. n.
27627/2018; Cass. n. 22545/2018; Cass. n. 4956/2018; Cass. n. 1327/2018; Cass. n.
17328/2016; Cass. n. 9582/2016; Cass. n. 2197/2015; Cass. n. 841/2014; Cass. n.
10696/2007; Cass. n. 13649/2005; Cass. n. 19131/2004; Cass. n. 9545/2001; Cass. n.
3435/2001; Cass. n.702/2000; Cass. n. 2871/1997; Cass. n. 2320/1995; Cass. n. 2581/1986;
Cass. n. 4388/1981; Cass. n. 15255/2019; Cass. n. 15172/2009; Cass. n. 16788/2006; Cass. n.
264/2006; Cass. n. 4079/2005)].
VI.4.- Né può ritenersi tale operazione qualificatoria in alcun modo censurabile o suscettibile di rimeditazione, considerando che:
(A) “per” “l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato”, non trattandosi di sentenza né di provvedimento a essa sovrapponibile, “il” predetto “mezzo d'impugnazione dell'opposizione di terzo ex art. 404 cod. proc. civ.” è senz'altro “escluso” (cfr., ex multis,
Cass. civ., 29/10/2003, n. 16232, ove si evidenzia altresì la piena compatibilità costituzionale di tale esclusione, non ricorrendo una “mancanza assoluta di tutela” e dunque non sussistendo
“ragioni di contrasto con le norme degli art. 3 e 24 Cost.”);
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(B) in senso diverso a tale inequivoco principio di diritto, relativo proprio al profilo qui rilevante, non risultano poi utilmente invocabili neanche gli arresti richiamati dagli appellanti, invero non aventi valore di precedenti contrari, poiché invero non espressisi su tale profilo
[pacificamente non affrontandosi, neanche incidentalmente, la posizione del terzo opponente e l'esperibilità del rimedio ex art. 404 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione del credito né in Cons. Stato, Ad Plen., 10/04/2012, n. 2 (relativa all'“esecuzione mediante giudizio di ottemperanza” dell'ordinanza ex art. 553 c.p.c.), né in Cass. civ., 17/01/2012, n. 615; Cass. civ., 9/03/2011, n. 5529 e Cass. civ., 22/06/2007, n. 14574 (riguardanti la non ricorribilità in
Cassazione e l'ordinaria impugnabilità ex art. 617 c.p.c. della predetta ordinanza)], occorrendo inoltre osservare che l'invocata “impugnabilità” di tale ordinanza “con lo strumento dell'appello” (sulla scorta della quale gli odierni impugnanti invocano poi il rimedio - pur non supportato da alcun dato normativo, né precedente giurisprudenziale e risultando ivi al contrario espressamente “escluso” - ex art. 404 c.p.c.) è ipotesi assolutamente anomala ed eccezionale, nonché strettamente limitata ai soli casi, patologici, in cui l'ordinanza “fuoriesca” dal suo confine e si pronunci addirittura, e.g., sul “diritto del creditore di procedere all'esecuzione” o “sull'esistenza ed entità del credito pignorato”, rimanendo invece senz'altro non proponibile né l'appello, né, a fortiori, l'opposizione ex art. 404 c.p.c., nei casi, analoghi a quello di specie, in cui l'ordinanza, limitandosi a valutare la revocabilità/modificabilità della dichiarazione del terzo pignorato al di là dei limiti dell'art. 2732 (cfr. pag. 1 dell'ordinanza 5-25.08.2015), non abbia trasmodato il suo perimetro, bensì abbia semplicemente proceduto, come peraltro doveroso, alla “mera individuazione della norma di diritto applicabile” e alla “soluzione, in via pregiudiziale, di una questione di diritto” necessaria ai fini dell'emissione del provvedimento esecutivo [cfr. Cass. n.
5529/2011, cit., anche richiamando Cass. civ., 23/04/2003, n. 6342 e Cass. civ., 16/05/2005,
n. 10180].
VI.5.- Considerata, pertanto, la radicale inconfigurabilità di alcuna violazione dell'art. 112
c.p.c. e la pacifica non percorribilità dell'opzione qualificatoria prospettata dagli appellanti [v. supra, sub VI.-VI.4.], è evidente che, come detto e qui da ribadirsi, occorra disattendere anche il 2° motivo di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (2)].
VII.- Risultando pertanto inaccoglibili le diverse ragioni di censura avanzate [v. supra, sub
V.-VI.5.], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da
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dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
VIII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, da liquidarsi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza di 1° grado e il difetto, con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure, di alcuno specifico gravame (anche incidentale – non integrando ovviamente valida impugnativa la mera richiesta del appellato di “vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”, CP_2
anche perché non corroborata da alcuna ragione di censura avverso la statuizione compensativa emessa in prime cure e dunque chiaramente difettando, al contempo, sia il quia appellatum, sia alcun valido gravame ex art. 342 c.p.c.), ciò senz'altro precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n.
33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], occorre distinguere fra le parti costituite [v. infra, sub VIII.1.-VIII.2.] e quelle rimaste contumaci [v. infra, sub VIII.3.].
VIII.1.- Quanto al primo rapporto, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo avendo riguardo:
(A) al comune interesse e alla conseguente responsabilità solidale, ex art. 97, comma I, ult. parte, c.p.c., dei due appellanti soccombenti [cfr., ex multis, Cass. civ., 30/10/2018, n. 27476;
Cass. civ., 10/04/2018, n. 8832; Cass. civ., 17/10/2016, n. 20916; Cass. civ., 11/04/2016, n.
6976; Cass. civ., 12/12/1988, n. 6739], non risultando poi accordabile, in difetto di richiesta e comunque dei relativi presupposti [trattandosi di controparti unitariamente difese e connotate da identica posizione processuale, non avendo pertanto tale pluralità comportato alcun aggravio all'unica “opera defensionale” espletata, né oneri (e.g. “raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche”) di per sé necessariamente e imprescindibili connessi alla “difesa di” (e non già “nei confronti di”) “più parti”: cfr., nonché arg. ex, Cass. civ., 17/04/2024, n. 10367, nonché Cass., 10/06/1997, n. 5174; Cass. civ.,
24/11/2005, n. 24757; Cass. civ., 1/10/2009, n. 21064; Cass. civ., 4/06/2015, n. 11591; Cass. civ., 30/10/2017, n. 25803; Cass. civ., 16/11/2018, n. 29651], la maggiorazione di cui all'art. 4, comma II, 2° periodo, ult. ipotesi, D.M. 55/2014;
(B) alle norme del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto);
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(C) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla OR d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 [così determinato in base al valore della causa - da individuarsi, al di là della dichiarazione svolta in appello ai fini del C.U. (rilevante solo a tali fini e di per sé non vincolante: cfr., da ultimo, Cass. civ., 11/05/2023, n. 12770 e Cass. civ., 15/06/2022, n. 19233), ai sensi degli artt. 17 e 14 c.p.c., e dunque, trattandosi di
“opposizioni proposte da terzi” e “relative a somme di denaro”, in base alla “somma indicata” e “al valore dichiarato dall'attore” nel primigenio ricorso introduttivo della fase cautelare (pari ad “Euro 76.000,00” – cfr. pag. 10 del ricorso ex art. 619 c.p.c. del 14.10.2015
– e coincidente, del resto, proprio con il “valore dei beni controversi”, i.e. con il valore, nel caso di specie, del diritto creditorio affermato dalle parti a fondamento dell'opposizione da essi proposta)];
(D) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857)] e alla necessità di apportare di tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto qui trattate (involgenti, come visto, solo alcuni specifici e circoscritti profili in rito), tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
VIII.2.- Alcuna statuizione è poi evidentemente da adottarsi con riguardo alla richiesta dell'appellante di condanna del appellato ex art. 96 c.p.c., di per sé ovviamente CP_2
esclusa dall'esito del giudizio e in specie dal rigetto del gravame [ciò evidentemente escludendo la soccombenza della controparte qui costituitasi ed essendo pacifico che “l'art.
96 c.p.c., sia per l'ipotesi prevista dal comma 1, che dal comma 3, prevede tra i presupposti di operatività il riferimento alla soccombenza della parte”, trattandosi di statuizione che, in definitiva, “non è … disgiungibile” dal “presupposto della soccombenza” e risultando pacifico che, difettando il “presupposto” “positivo” “della soccombenza totale della parte”, nei suoi confronti “deve escludersi” alcuna “possibilità di condanna” “ex art. 96 c.p.c.” (cfr., ex multis, Cass. civ., 30/05/2024, n. 15232 e Cass. civ., 9/12/2019, n. 32090, nonché già Cass. civ., 30/03/2000, n. 3876 e Cass. civ., 24/04/1993, n. 4804)].
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VIII.3.- Alcuna statuizione in punto di spese è poi evidentemente da adottarsi anche con riguardo ai soggetti rimasti contumaci - e dunque tanto l'appellato Persona_1
quanto i suoi eredi, anch'essi qui non costituitisi , Parte_2 [...]
e ) -, non avendo tali parti “sopportato spese al cui rimborso abbia Pt_3 Parte_4 diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)” (v., da ultimo, Cass. civ.,
15/05/2019, n. 12897) e non trattandosi di parti soccombenti [non avendo evidentemente proposto, neanche in prime cure, alcuna domanda la cui fondatezza o meno sia stata scrutinata, essendo state coinvolte solo in quanto debitore esecutato e i di lui eredi].
VIII.4.- Trattandosi, infine, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18
e 561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la OR d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 422/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 57/2021 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 16/01/2021 ed emessa a definizione del proc. n. 3228/2018 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di , e Parte_2 Parte_3 [...]
, tutte n.q. di eredi dell'appellato contumace Pt_4 Persona_1
deceduto nel corso del presente giudizio d'appello;
2) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata;
3) CONDANNA le parti appellanti, in solido, alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del , spese liquidate in € 7.160,00, Controparte_2
oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge;
4) NULLA per le spese dei contumaci;
5) DÀ ATTO, con riguardo alla parte appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 4 giugno 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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