Articolo 2920 del Codice civile
Articolo 2919Articolo 2921
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19 aprile 1942
Art. 2920.

(Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta).

Se oggetto della vendita e' una cosa mobile, coloro che avevano la proprieta' o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione, non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede, ne' possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la responsabilita' del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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