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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/09/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1117 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
con gli Avv.ti Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli e Maria Teresa Pugliano ---- Pt_1
appellante
E
in persona del legale rappresentante in Controparte_1
carica, con l'Avv. Nicolino Sesto ---- appellata
Oggetto: appello sentenza Tribunale di Lamezia Terme. Opposizione ad avvisi di addebito –
Decadenza sgravi contributivi.
Conclusioni per l'appellante Pt_1
riformare integralmente l'impugnata sentenza, respingendo tutte le domande spiegate da parte
appellata con conseguente conferma della fondatezza delle pretese contributive dell di cui Pt_1
agli AVA n. 33020190002748158000 e n. 33020190002748562000; in via subordinata, salvo
gravame, condannare l'opponente a pagare quanto dovuto in forza della note di rettifica del 9.18
e 2.19 per un totale a titolo di contributi di euro 1.350,93 oltre sanzioni civili da calcolarsi nella misura della morosità.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio>>;
Conclusioni per l'appellata : <<… - rigettare l'appello proposto perché infondato in CP_1
fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado n. 312/2022 emessa
dal Tribunale di Lamezia Terme Sez. Lavoro e Previdenza;
- con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del
sottoscritto difensore>>.
Svolgimento del processo
1. L' ha contestato alla società appellata l'inesatto adempimento dei propri obblighi Pt_1
contributivi nei periodi di marzo 2015 e di quello intercorrente tra giugno 2014 e febbraio 2019;
e, in relazione a tale inadempimento, che trovava fondamento nella decadenza dalle agevolazioni contributive conguagliate dall'opponente nei predetti mesi, decadenza disposta ex art. 1 c. 1175 L. n. 296 del 27/12/2006, ha emesso ben sette note di rettifica. Precisamente,
rapportandosi direttamente col consulente commerciale aziendale, ne ha inviate due il
26/11/2015, per i periodi di giugno 2014 e di settembre 2014; tre il 2/12/2015, per i periodi di novembre 2014, di dicembre 2014 e di aprile 2015; una il 3/12/2015, per il periodo di ottobre
2014; una del 18/12/2015, per il periodo di gennaio 2015.
Il 14/12/2019, dopo avere inviato al consulente della contribuente l'invito a regolarizzare del
12/10/2016 e quello del 7/2/2018, ha notificato alla due avvisi di addebito riferiti, CP_1
rispettivamente: 1) al recupero dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, giusta art. 1, comma 1175, della l. n° 296/96, per irregolarità contributive (rettifica da DM 10 riferita al mese di marzo 20151); 2) all'analogo recupero, per irregolarità contributive (rettifica da DM10 riferita al periodo compreso tra giugno 2014 e maggio 2015 nonché rettifica per aliquote erronee indicate sugli ed Pt_2
applicate agli impiegati – per settembre 2018 e per febbraio 2019 – e per erroneo conguaglio a titolo di indennità di maternità – per il mese di febbraio 2019)2.
2. La contribuente ha proposto opposizione ai due avvisi di addebito, con ricorso del
9/1/2020 al tribunale di Lamezia Terme. Detto giudice, con sentenza del 20/9/2022, ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inefficacia degli avvisi di addebito opposti, riconoscendo alla società ricorrente il diritto a fruire degli sgravi contributivi che le erano stati revocati. Ha posto a carico dell' le spese di lite. Pt_1
3. Più nel dettaglio, il tribunale ha ritenuto: a) che l'esiguità dell'inadempimento contributivo contestato non integri una sostanziale irregolarità che possa giustificare l'emissione di un DURC negativo e la revoca degli sgravi di cui la società ha legittimamente fruito;
b) che l'invito a regolarizzare l'inadempimento, indirizzato dall al consulente del Pt_1
lavoro della società, non rispetti il disposto dell'art. 31, c. 8, del d.l. n. 69/2013 che invece esige un invito rivolto in via principale al contribuente;
c) che, comunque, la mancanza del documento di regolarità contributiva – DURC – non può inficiare, retroattivamente, i periodi connotati da regolarità contributiva e, quindi, non può comportare la revoca degli sgravi contributivi già goduti.
4. L' appella la sentenza e chiede il riconoscimento delle proprie pretese creditorie Pt_1
perché invece sostiene: 1) che la decadenza dai benefici contributivi è da riconnettere alle inadempienze risalenti ai periodi di aprile ed ottobre del 2013; 2) che vano è stato l'invito a regolarizzare quelle inadempienze, ritualmente inviato al contatto aziendale risultante dal fascicolo elettronico della società, che ben può essere quello del suo consulente;
3) che la decadenza dai benefici contributivi è conseguenza automatica del c.d. negativo e CP_2
prescinde dall'importo delle inadempienze contributive riscontrate;
4) che l'applicazione delle sanzioni civili, ai sensi dell'art. 116, c. 8 lett. a) della l. n. 388/2000, prescindere all'elemento soggettivo dell'inadempimento (dolo o colpa); 5) che il recupero dovuto alle
“differenze contributive per aliquote erronee indicate sugli applicate agli impiegati Pt_2
(codici 2000 e 200M: cfr. note di rettifica di settembre 2018 e di febbraio 2019) e per erroneo
conguaglio di somme a titolo di indennità di maternità (codici 0053 e L050: cfr. nota di rettifica
mese di febbraio 2019)” non risulta essere stato mai contestato dalla contribuente in primo grado.
5. L'appellata ha resistito.
6. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 2 settembre 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Motivi della decisione
7. L'appello è fondato.
8. È fondato, innanzitutto, il rilievo che l'appellante muove all'argomentazione del tribunale secondo cui l'invito a regolarizzare le inadempienze contributive da cui è scaturita la revoca degli sgravi contribuitivi è stato illegittimamente indirizzato al consulente della società appellata anziché direttamente a quest'ultima.
In senso contrario al convincimento del tribunale depone la lettera dell'art. 31, c. 8, del d.l. n.
69/2013 (conv. in l. n. 98/2013) secondo cui l'invito a regolarizzare la posizione contributiva irregolare può essere inviato tanto al contribuente “interessato”, tanto al suo “consulente del lavoro”3, come nella specie è pacificamente avvenuto. La norma prevede l'alternatività dei destinatari e non impone, pertanto, di dover indirizzare l'invito prioritariamente al contribuente, consentendo di rivolgerlo al suo consulente solo nel caso in cui il primo invio non sia andato a buon fine.
9. È fondato, inoltre, il rilievo che l'appellante muove all'efficacia esimente che il tribunale ascrive all'esiguità dell'inadempimento contributivo in cui, pacificamente, è incorsa la società
appellata.
9.1 Da quell'esiguo inadempimento il tribunale ha ritenuto che non possa derivare la perdita degli sgravi contributivi di cui la società aveva fruito ai sensi della l. n. 407/1990 in un segmento del triennio nel quale quell'inadempimento ricade4.
9.2 Sennonché, ciò che legittima il godimento dell'esonero contributivo5 e, per converso,
impedisce all' di rivendicare i relativi importi non è il possesso o meno, da parte del Pt_1
contribuente, del documento unico di regolarità contributiva, che è un mero certificato amministrativo6, bensì la situazione di effettiva regolarità contributiva che quel certificato dovrebbe attestare e che scaturisce dall'adempimento, da parte dell'interessato, degli obblighi contributivi a suo carico7.
9.3 Nella specie, è invece pacifico che la società non abbia correttamente adempiuto a quegli obblighi in riferimento ai mesi di aprile e ottobre del 2013, avendo versato meno del dovuto8, così incorrendo in un inesatto inadempimento che non ha sanato nel termine che,
allo scopo, le era stato concesso.
9.4 A questo inadempimento (ché tale è anche l'adempimento parziale) consegue la perdita del diritto agli sgravi contributivi che giustifica l'iniziativa recuperatoria dell' Pt_1
9.5 Ed invero, l'art. 1, c. 1175, della l. n. 296/2006 subordina l'accesso ai benefici contributivi non solo al possesso del documento unico di regolarità contributiva – che nella specie comunque difetta – ma anche al rispetto degli “altri obblighi di legge”. Tra di essi va necessariamente ricompreso il puntuale assolvimento degli obblighi contributivi, restando dunque irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva come quello che, pacificamente, la società ha operato9.
9.6 Tanto comporta che l'iniziativa recuperatoria dell' non sarebbe preclusa Pt_1
dall'eventuale difetto del bonario invito, da parte dell' , a sanare l'inadempimento o Pt_3
dall'eventuale possesso, da parte della società appellata, del documento di regolarità
contributiva. Ciò in quanto la costante regolarità contributiva è il presupposto per l'applicazione degli sgravi, sicché la regolarizzazione ex post a tal fine non rileva10.
10. Fondata, infine, è anche l'argomentazione dell'appellante che concerne l'irrilevanza,
rispetto al regime sanzionatorio applicato, della valutazione dell'elemento soggettivo della colpa ascrivibile all'appellata. Tale valutazione è del tutto estranea alla sfera operativa delle sanzioni civili per l'omesso o il ritardato pagamento dei contributi assicurativi previdenziali.
Esse, invero, non hanno una funzione diversa da quella dell'obbligazione assicurativa principale cui accedono con vincolo di strumentalità e, dunque, non hanno natura sanzionatoria. Ne consegue che la loro applicazione non è condizionata dalla colpa dell'assicurato debitore o dall'eventuale colpa dell'ente previdenziale creditore11.
11. La sentenza impugnata deve essere pertanto riformata;
anche con riguardo alla quota relativa alle mensilità di settembre 2018 e di febbraio 2018 (per aliquote erronee indicate sugli ed applicate agli impiegati – per settembre 2018 e per febbraio 2019 – e per erroneo Pt_2
conguaglio a titolo di indennità di maternità – per il mese di febbraio 2019), recuperate ad altro titolo, in quanto mai oggetto di contestazione sin dal primo grado e rispetto alle quali,
quindi, è stata prestata acquiescenza da parte della società appellata.
12. Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, si pongono, stante l'esito complessivo del giudizio, a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso Pt_1
depositato in data 8 novembre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme,
giudice del lavoro, n. 312/2022, resa in data 20 settembre 2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e in riforma della gravata sentenza rigetta l'opposizione avverso i due avvisi di addebito;
2. Condanna l'appellata a rifondere all' le spese di lite che liquida in € 2.700 per il primo Pt_1
grado e in € 3.000 per il secondo, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione lavoro, di Catanzaro, il
26 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 AVA n. 330 2019 00027481 58 000, di importo pari ad € 3.781,24. 2 AVA n. 330 2019 00027485 62 000, di importo pari ad € 35.061,78. 3 Così recita la norma: “Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità”. 4 Trattasi dell'esenzione contributiva totale per un triennio dall'assunzione di soggetti lungo – disoccupati che è prevista dall'art. 8, c. 9, della l. n. 407/1990 per le imprese operanti nel Mezzogiorno. 5 L'onere probatorio del diritto all'esonero grava, pacificamente, sul contribuente. Cfr. tra le tante Cass. 16639/2014. 6 Cfr. Cass. Pen. 3811/2016. 7 In dottrina: “poiché l'accesso agli sgravi costituisce un diritto che dipende dal concorso dei presupposti fissati dalla legge … è il giudice previdenziale che conosce del rapporto contributivo litigioso e che decide tale controversia ex art. 442 c.p.c., ove necessario, disapplicando i provvedimenti degli enti previdenziali, compreso quello concernente il DURC”. 8 La società lo riconosce, imputando l'inesatto pagamento a un “mero errore materiale (umanamente comprensibile)”. 9 L' riconosce che l'inadempimento relativo ad aprile 2013 è stato regolarizzato il 14.10.2016 e che l'inadempimento Pt_1 relativo ad ottobre 2013 è stato regolarizzato il 24.10.2016. 10 Cfr. Cass. n. 27107/2018: “In tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), la mancata Pt_ segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi;
né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi”. Vds. anche Cass. n. 24854/2022 e n. 36846/2022. 11 Cfr. ex multis Cass. 16060/2003: “In tema di contributi previdenziali, l'obbligo relativo alle somme aggiuntive (cosiddette sanzioni civili), che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi, costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale (con valore di presunzione assoluta) del danno cagionato all'ente previdenziale, e, pertanto, non è consentita alcuna indagine sull'elemento soggettivo del debitore della contribuzione, al fine dell'esclusione o della riduzione della sanzione civile”.
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1117 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
con gli Avv.ti Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli e Maria Teresa Pugliano ---- Pt_1
appellante
E
in persona del legale rappresentante in Controparte_1
carica, con l'Avv. Nicolino Sesto ---- appellata
Oggetto: appello sentenza Tribunale di Lamezia Terme. Opposizione ad avvisi di addebito –
Decadenza sgravi contributivi.
Conclusioni per l'appellante Pt_1
riformare integralmente l'impugnata sentenza, respingendo tutte le domande spiegate da parte
appellata con conseguente conferma della fondatezza delle pretese contributive dell di cui Pt_1
agli AVA n. 33020190002748158000 e n. 33020190002748562000; in via subordinata, salvo
gravame, condannare l'opponente a pagare quanto dovuto in forza della note di rettifica del 9.18
e 2.19 per un totale a titolo di contributi di euro 1.350,93 oltre sanzioni civili da calcolarsi nella misura della morosità.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio>>;
Conclusioni per l'appellata : <<… - rigettare l'appello proposto perché infondato in CP_1
fatto ed in diritto e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado n. 312/2022 emessa
dal Tribunale di Lamezia Terme Sez. Lavoro e Previdenza;
- con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del
sottoscritto difensore>>.
Svolgimento del processo
1. L' ha contestato alla società appellata l'inesatto adempimento dei propri obblighi Pt_1
contributivi nei periodi di marzo 2015 e di quello intercorrente tra giugno 2014 e febbraio 2019;
e, in relazione a tale inadempimento, che trovava fondamento nella decadenza dalle agevolazioni contributive conguagliate dall'opponente nei predetti mesi, decadenza disposta ex art. 1 c. 1175 L. n. 296 del 27/12/2006, ha emesso ben sette note di rettifica. Precisamente,
rapportandosi direttamente col consulente commerciale aziendale, ne ha inviate due il
26/11/2015, per i periodi di giugno 2014 e di settembre 2014; tre il 2/12/2015, per i periodi di novembre 2014, di dicembre 2014 e di aprile 2015; una il 3/12/2015, per il periodo di ottobre
2014; una del 18/12/2015, per il periodo di gennaio 2015.
Il 14/12/2019, dopo avere inviato al consulente della contribuente l'invito a regolarizzare del
12/10/2016 e quello del 7/2/2018, ha notificato alla due avvisi di addebito riferiti, CP_1
rispettivamente: 1) al recupero dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, giusta art. 1, comma 1175, della l. n° 296/96, per irregolarità contributive (rettifica da DM 10 riferita al mese di marzo 20151); 2) all'analogo recupero, per irregolarità contributive (rettifica da DM10 riferita al periodo compreso tra giugno 2014 e maggio 2015 nonché rettifica per aliquote erronee indicate sugli ed Pt_2
applicate agli impiegati – per settembre 2018 e per febbraio 2019 – e per erroneo conguaglio a titolo di indennità di maternità – per il mese di febbraio 2019)2.
2. La contribuente ha proposto opposizione ai due avvisi di addebito, con ricorso del
9/1/2020 al tribunale di Lamezia Terme. Detto giudice, con sentenza del 20/9/2022, ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inefficacia degli avvisi di addebito opposti, riconoscendo alla società ricorrente il diritto a fruire degli sgravi contributivi che le erano stati revocati. Ha posto a carico dell' le spese di lite. Pt_1
3. Più nel dettaglio, il tribunale ha ritenuto: a) che l'esiguità dell'inadempimento contributivo contestato non integri una sostanziale irregolarità che possa giustificare l'emissione di un DURC negativo e la revoca degli sgravi di cui la società ha legittimamente fruito;
b) che l'invito a regolarizzare l'inadempimento, indirizzato dall al consulente del Pt_1
lavoro della società, non rispetti il disposto dell'art. 31, c. 8, del d.l. n. 69/2013 che invece esige un invito rivolto in via principale al contribuente;
c) che, comunque, la mancanza del documento di regolarità contributiva – DURC – non può inficiare, retroattivamente, i periodi connotati da regolarità contributiva e, quindi, non può comportare la revoca degli sgravi contributivi già goduti.
4. L' appella la sentenza e chiede il riconoscimento delle proprie pretese creditorie Pt_1
perché invece sostiene: 1) che la decadenza dai benefici contributivi è da riconnettere alle inadempienze risalenti ai periodi di aprile ed ottobre del 2013; 2) che vano è stato l'invito a regolarizzare quelle inadempienze, ritualmente inviato al contatto aziendale risultante dal fascicolo elettronico della società, che ben può essere quello del suo consulente;
3) che la decadenza dai benefici contributivi è conseguenza automatica del c.d. negativo e CP_2
prescinde dall'importo delle inadempienze contributive riscontrate;
4) che l'applicazione delle sanzioni civili, ai sensi dell'art. 116, c. 8 lett. a) della l. n. 388/2000, prescindere all'elemento soggettivo dell'inadempimento (dolo o colpa); 5) che il recupero dovuto alle
“differenze contributive per aliquote erronee indicate sugli applicate agli impiegati Pt_2
(codici 2000 e 200M: cfr. note di rettifica di settembre 2018 e di febbraio 2019) e per erroneo
conguaglio di somme a titolo di indennità di maternità (codici 0053 e L050: cfr. nota di rettifica
mese di febbraio 2019)” non risulta essere stato mai contestato dalla contribuente in primo grado.
5. L'appellata ha resistito.
6. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 2 settembre 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Motivi della decisione
7. L'appello è fondato.
8. È fondato, innanzitutto, il rilievo che l'appellante muove all'argomentazione del tribunale secondo cui l'invito a regolarizzare le inadempienze contributive da cui è scaturita la revoca degli sgravi contribuitivi è stato illegittimamente indirizzato al consulente della società appellata anziché direttamente a quest'ultima.
In senso contrario al convincimento del tribunale depone la lettera dell'art. 31, c. 8, del d.l. n.
69/2013 (conv. in l. n. 98/2013) secondo cui l'invito a regolarizzare la posizione contributiva irregolare può essere inviato tanto al contribuente “interessato”, tanto al suo “consulente del lavoro”3, come nella specie è pacificamente avvenuto. La norma prevede l'alternatività dei destinatari e non impone, pertanto, di dover indirizzare l'invito prioritariamente al contribuente, consentendo di rivolgerlo al suo consulente solo nel caso in cui il primo invio non sia andato a buon fine.
9. È fondato, inoltre, il rilievo che l'appellante muove all'efficacia esimente che il tribunale ascrive all'esiguità dell'inadempimento contributivo in cui, pacificamente, è incorsa la società
appellata.
9.1 Da quell'esiguo inadempimento il tribunale ha ritenuto che non possa derivare la perdita degli sgravi contributivi di cui la società aveva fruito ai sensi della l. n. 407/1990 in un segmento del triennio nel quale quell'inadempimento ricade4.
9.2 Sennonché, ciò che legittima il godimento dell'esonero contributivo5 e, per converso,
impedisce all' di rivendicare i relativi importi non è il possesso o meno, da parte del Pt_1
contribuente, del documento unico di regolarità contributiva, che è un mero certificato amministrativo6, bensì la situazione di effettiva regolarità contributiva che quel certificato dovrebbe attestare e che scaturisce dall'adempimento, da parte dell'interessato, degli obblighi contributivi a suo carico7.
9.3 Nella specie, è invece pacifico che la società non abbia correttamente adempiuto a quegli obblighi in riferimento ai mesi di aprile e ottobre del 2013, avendo versato meno del dovuto8, così incorrendo in un inesatto inadempimento che non ha sanato nel termine che,
allo scopo, le era stato concesso.
9.4 A questo inadempimento (ché tale è anche l'adempimento parziale) consegue la perdita del diritto agli sgravi contributivi che giustifica l'iniziativa recuperatoria dell' Pt_1
9.5 Ed invero, l'art. 1, c. 1175, della l. n. 296/2006 subordina l'accesso ai benefici contributivi non solo al possesso del documento unico di regolarità contributiva – che nella specie comunque difetta – ma anche al rispetto degli “altri obblighi di legge”. Tra di essi va necessariamente ricompreso il puntuale assolvimento degli obblighi contributivi, restando dunque irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva come quello che, pacificamente, la società ha operato9.
9.6 Tanto comporta che l'iniziativa recuperatoria dell' non sarebbe preclusa Pt_1
dall'eventuale difetto del bonario invito, da parte dell' , a sanare l'inadempimento o Pt_3
dall'eventuale possesso, da parte della società appellata, del documento di regolarità
contributiva. Ciò in quanto la costante regolarità contributiva è il presupposto per l'applicazione degli sgravi, sicché la regolarizzazione ex post a tal fine non rileva10.
10. Fondata, infine, è anche l'argomentazione dell'appellante che concerne l'irrilevanza,
rispetto al regime sanzionatorio applicato, della valutazione dell'elemento soggettivo della colpa ascrivibile all'appellata. Tale valutazione è del tutto estranea alla sfera operativa delle sanzioni civili per l'omesso o il ritardato pagamento dei contributi assicurativi previdenziali.
Esse, invero, non hanno una funzione diversa da quella dell'obbligazione assicurativa principale cui accedono con vincolo di strumentalità e, dunque, non hanno natura sanzionatoria. Ne consegue che la loro applicazione non è condizionata dalla colpa dell'assicurato debitore o dall'eventuale colpa dell'ente previdenziale creditore11.
11. La sentenza impugnata deve essere pertanto riformata;
anche con riguardo alla quota relativa alle mensilità di settembre 2018 e di febbraio 2018 (per aliquote erronee indicate sugli ed applicate agli impiegati – per settembre 2018 e per febbraio 2019 – e per erroneo Pt_2
conguaglio a titolo di indennità di maternità – per il mese di febbraio 2019), recuperate ad altro titolo, in quanto mai oggetto di contestazione sin dal primo grado e rispetto alle quali,
quindi, è stata prestata acquiescenza da parte della società appellata.
12. Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, si pongono, stante l'esito complessivo del giudizio, a carico dell'appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso Pt_1
depositato in data 8 novembre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme,
giudice del lavoro, n. 312/2022, resa in data 20 settembre 2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e in riforma della gravata sentenza rigetta l'opposizione avverso i due avvisi di addebito;
2. Condanna l'appellata a rifondere all' le spese di lite che liquida in € 2.700 per il primo Pt_1
grado e in € 3.000 per il secondo, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione lavoro, di Catanzaro, il
26 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 AVA n. 330 2019 00027481 58 000, di importo pari ad € 3.781,24. 2 AVA n. 330 2019 00027485 62 000, di importo pari ad € 35.061,78. 3 Così recita la norma: “Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità”. 4 Trattasi dell'esenzione contributiva totale per un triennio dall'assunzione di soggetti lungo – disoccupati che è prevista dall'art. 8, c. 9, della l. n. 407/1990 per le imprese operanti nel Mezzogiorno. 5 L'onere probatorio del diritto all'esonero grava, pacificamente, sul contribuente. Cfr. tra le tante Cass. 16639/2014. 6 Cfr. Cass. Pen. 3811/2016. 7 In dottrina: “poiché l'accesso agli sgravi costituisce un diritto che dipende dal concorso dei presupposti fissati dalla legge … è il giudice previdenziale che conosce del rapporto contributivo litigioso e che decide tale controversia ex art. 442 c.p.c., ove necessario, disapplicando i provvedimenti degli enti previdenziali, compreso quello concernente il DURC”. 8 La società lo riconosce, imputando l'inesatto pagamento a un “mero errore materiale (umanamente comprensibile)”. 9 L' riconosce che l'inadempimento relativo ad aprile 2013 è stato regolarizzato il 14.10.2016 e che l'inadempimento Pt_1 relativo ad ottobre 2013 è stato regolarizzato il 24.10.2016. 10 Cfr. Cass. n. 27107/2018: “In tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc), la mancata Pt_ segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell non determina l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi;
né, in assenza dello specifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione "ex post" ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la "ratio" della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi”. Vds. anche Cass. n. 24854/2022 e n. 36846/2022. 11 Cfr. ex multis Cass. 16060/2003: “In tema di contributi previdenziali, l'obbligo relativo alle somme aggiuntive (cosiddette sanzioni civili), che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi, costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale (con valore di presunzione assoluta) del danno cagionato all'ente previdenziale, e, pertanto, non è consentita alcuna indagine sull'elemento soggettivo del debitore della contribuzione, al fine dell'esclusione o della riduzione della sanzione civile”.