Decreto cautelare 10 marzo 2021
Sentenza breve 22 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 22/04/2021, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/04/2021
N. 00534/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00242/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2021, proposto da
MA LO CO, in proprio e quale legale rappresentante del RISTORANTE MARE, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Domenichelli e Anna Domenichelli, con domicilio eletto presso lo Studio Domenichelli in Padova, Galleria Berchet 8, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rosolina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Migliorini e MA C. Mazzucco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Migliorini in Adria, via Pegolini 2, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto, non costituita in giudizio;
nei confronti
Gruppo BA ER s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
INN.NOVA Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
notiziando altresì l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto, in persona del Dirigente pro tempore;
per l'annullamento
del provvedimento del Servizio Demanio Turistico Ricreativo del Comune di Rosolina (RO) prot. 3748 del 26 febbraio 2021, avente ad oggetto “ rinuncia alla concessione demaniale marittima n. 08 del registro concessioni anno 2004 pervenuta al Comune di Rosolina dalla ditta ‘Gruppo BA ER s.r.l.’ in data 31 dicembre 2020 prot. 23559 . RICONSEGNA BENI DEMANIALI AI SENSI DELL'ART. 34 DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rosolina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 11 ottobre 2011, il Comune di Rosolina (in seguito, il Comune) autorizzava il subingresso parziale, ai sensi dell’art. 46 cod. nav., della ricorrente, titolare delle concessioni demaniali marittime n. 5/2007 e n. 17/2009, nella concessione demaniale marittima n. 8/2004, di cui era titolare la società Gruppo BA ER s.r.l. (in seguito, BA ER), limitatamente al manufatto adibito a magazzino e servizi igienici, posto sul retro del ristorante gestito dalla signora MA LO CO.
2. In data 31 dicembre 2020, la società BA ER rinunciava alla concessione demaniale n. 8/2004 e il Comune comunicava l’avvio del procedimento di presa d’atto della rinuncia alla ricorrente che provvedeva al deposito delle proprie osservazioni.
3. Tali osservazioni non venivano accolte in quanto – motiva il Comune - si sarebbero venute a realizzare due autonome concessioni demaniali in contrasto con il principio giurisprudenziale secondo cui il subingresso non determina una nuova concessione, e con provvedimento del 26 febbraio 2021 l’Amministrazione resistente ordinava alla signora LO CO la restituzione dei beni oggetto della concessione demaniale marittima n. 8/2004.
4. Con ricorso notificato e depositato in data 9 marzo 2021, la signora LO CO impugnava tale provvedimento sulla base del seguente motivo, articolato in più censure.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 cod. nav. e dell’art. 30 del reg. cod. nav.; difetto di motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 48 cod. nav.; sviamento di potere. Violazione dell’art. 7 e dell’art. 8 della l. 241/90 .
Il subingresso autorizzato dall’Amministrazione concedente avrebbe modificato l’intestazione e l’estensione della concessione n. 8/2004, mantenendo immutate condizioni e durata.
Per effetto di tale subingresso, la ricorrente sarebbe divenuta cointestataria della concessione e pertanto la rinuncia avrebbe dovuto essere sottoscritta anche dalla Signora LO CO. La rinuncia presentata dalla società BA ER sarebbe pertanto inidonea a produrre effetti nei confronti dell’Amministrazione.
Sotto un secondo profilo il provvedimento impugnato sarebbe irragionevole e contraddittorio sia rispetto alla logica del subingresso sia rispetto al fatto che per dieci anni la ricorrente è stata la diretta interlocutrice del Comune nella gestione della concessione, provvedendo al pagamento diretto dei canoni. La rinuncia non sarebbe in ogni caso idonea a produrre effetti con riferimento ai beni oggetto del subingresso.
Sotto un terzo profilo, il provvedimento integrerebbe una decadenza o revoca della concessione in assenza dei presupposti necessari: alla ricorrente non è stato infatti contestato alcun inadempimento.
Sotto un ulteriore profilo, il provvedimento impugnato non risulterebbe adeguatamente motivato in relazione al mancato accoglimento delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione di avvio del relativo procedimento.
5. Costituitosi in giudizio il Comune contestava nel merito le censure proposte dalla ricorrente e in particolare ribadiva che il subingresso nella concessione non determina una nuova concessione, ma integra un rapporto derivato che segue gli effetti della concessione iniziale.
6. Alla camera di consiglio del 24 marzo 2021, il Collegio si riservava di definire il giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., e dopo ampia discussione la causa veniva trattenuta in decisione.
7. Le censure proposte dalla ricorrente sono fondate nei sensi di seguito precisati.
Il subingresso nella concessione demaniale accede al titolo in essere e determina la novazione soggettiva del rapporto concessorio, vale a dire la sostituzione di un soggetto nell'ambito del medesimo rapporto, senza che mutino le relative condizioni (Cons. Stato, sez. V, 4 gennaio 2018, n. 52; T.A.R. Liguria, sez. I, 8 giugno 2016, n. 583).
A seguito dell’autorizzazione al subingresso parziale nella concessione demaniale si è verificata una novazione soggettiva e la ricorrente ha sostituito la società BA ER nel rapporto concessorio riguardante il manufatto adibito a magazzino e servizi igienici, posto sul retro del ristorante della signora LO CO.
Pertanto la rinuncia alla concessione sottoscritta dalla sola società BA ER non risulta di per sé idonea a determinare l’estinzione della concessione in relazione al magazzino in questione.
Per effetto del subingresso della ricorrente e dell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione, la società BA ER non aveva più la piena disponibilità del rapporto concessorio con riferimento a tale bene.
7.1. L’affermazione, condivisa dal Collegio, secondo cui il subingresso non determina una nuova concessione implica che, per effetto del subingresso di cui all’art. 46 cod. nav., il rapporto giuridico resta il medesimo, restano fermi i termini e le condizioni dell’originaria concessione.
Per effetto del subingresso si verifica una novazione soggettiva, non una novazione oggettiva del rapporto concessorio.
Ciò non toglie che il concessionario originario non possa più disporre autonomamente, senza il coinvolgimento del concessionario subentrato, del rapporto concessionario in relazione al bene oggetto di subingresso.
7.2. In caso di subingresso parziale – come nella fattispecie in esame – l’eventuale duplicazione della concessione originaria deriva dal frazionamento dell’oggetto della stessa e costituisce una conseguenza di fatto, non di diritto, del subingresso.
Peraltro, come evidenziato dalla ricorrente, l’eventuale suddivisione dell’originaria concessione n. 8/2004 in due distinte concessioni – una avente ad oggetto il magazzino e l’altra avente ad oggetto i due moduli spiaggia e la piscina – risulta un effetto coerente con le valutazioni già compiute dall’Amministrazione resistente allorché è stato autorizzato il subingresso parziale della ricorrente e altresì con la natura eterogenea dei beni oggetto di tale concessione (moduli spiaggia, piscina e separato magazzino).
Come emerge dagli atti di causa (documento n. 10 della ricorrente), il magazzino in questione risulta autonomo, da un punto di vista sia strutturale sia funzionale, rispetto ai restanti beni della concessione n. 8/2004, mentre risulta sostanzialmente accessorio rispetto al ristorante oggetto della concessione n. 17/2009 di cui è titolare la ricorrente.
7.3. In definitiva la rinuncia della concessionaria originaria non ha determinato l’estinzione del rapporto concessorio in relazione al manufatto adibito a magazzino e servizi igienici.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato.
8. In ragione della peculiarità della fattispecie, correlata alla natura parziale del subingresso, sussistono le condizioni per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO