Art. 3. 1. Hanno diritto al voto i cittadini italiani residenti all'estero da oltre dieci mesi che siano elettori ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , e successive modificazioni.
2. Hanno, altresi', diritto al voto i cittadini italiani che svolgano attivita' di lavoro dipendente od autonomo, che risiedano all'estero alla data di svolgimento delle elezioni e vi abbiano risieduto nell'anno precedente per almeno sei mesi, sempre che siano elettori ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , e successive modificazioni.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere comprovati dagli interessati o a mezzo di documentazione idonea, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva resa a norma dell' articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
Note all' art. 3:
- Il D.P.R. n. 223/1967 reca: "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali".
- Si trascrive il testo vigente dell' art. 2 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme):
"Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalita' di cui all'art. 20".
2. Hanno, altresi', diritto al voto i cittadini italiani che svolgano attivita' di lavoro dipendente od autonomo, che risiedano all'estero alla data di svolgimento delle elezioni e vi abbiano risieduto nell'anno precedente per almeno sei mesi, sempre che siano elettori ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , e successive modificazioni.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere comprovati dagli interessati o a mezzo di documentazione idonea, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva resa a norma dell' articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
Note all' art. 3:
- Il D.P.R. n. 223/1967 reca: "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali".
- Si trascrive il testo vigente dell' art. 2 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme):
"Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalita' di cui all'art. 20".