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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/07/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 696/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 696/2024 promossa da:
e entrambi difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv. Luca Poldaretti e domiciliati presso indirizzo digitale del difensore;
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti private hanno concluso sulla separazione affinché il Giudice “Voglia omologare la separazione consensuale tra i suddetti coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La Sig.ra rimarrà ad Pt_1
abitare presso la casa coniugale sita in Prato, Via Alfredo Guarducci n.23; 3. Il figlio
pagina 1 di 5 Per_ minore rimane affidato ad entrambi i genitori ma sarà collocato presso la madre in
Prato, Via Alfredo Guarducci n. 23; 4. Il Sig. si impegna a versare in favore della Pt_2 moglie l'importo mensile di Euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_ minore , somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat;
5. Le spese straordinarie sostenute per il figlio minore ed individuate a norma dei parametri dettati dal CNF rimarranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere preventivamente concordate e documentate ai fini del rimborso della quota di un genitore verso l'altro;
6. La frequentazione padre-figlio sarà così regolata: durante i giorni infrasettimanali il padre potrà vedere il figlio previo congruo preavviso alla madre e compatibilmente con le esigenze del minore. Inoltre, Il padre potrà tenere presso di sé il figlio nei fine settimana, durante le festività natalizie e le vacanze estive per periodi continuativi ma alternati, da scegliersi di comune accordo con la madre e tenendo di conto delle esigenze del minore;
7. Le parti danno atto di aver risolto tra di loro ogni rapporto patrimoniale ed economico e di non avere nulla da pretendere reciprocamente.
8. I coniugi prestano sin da ora reciproco consenso all'ottenimento del passaporto, della carta
d'identità valida per l'espatrio e di ogni altro documento per il cui rilascio sia necessario il consenso dell'altro coniuge.”
Il Pubblico Ministero: visto del 06.06.2024
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda congiunta Parte_1 Parte_2
di separazione personale nonché di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto di essersi sposati a Pisa, il 08.08.2017, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda di separazione è fondata e può essere accolta.
pagina 2 di 5 Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nato il [...], al collocamento e mantenimento, e all'assegnazione della Per_1
casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dello stesso, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto del bambino, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
Sulla proposizione cumulativa della domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio in via consensuale – In applicazione del disposto di cui all'art. 473bis.49 c.p.c., le parti hanno, altresì, demandato la pronuncia di cessazione del matrimonio contratto tra le medesime, formulando in tal senso conclusioni congiunte. Da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli all'ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio, sebbene la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata ex lege all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione previsto dalla legge – di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice
Relatore - ed avverrà con il rito “comune” di cui all'art. 473bis.51 c.p.c. (cfr. Cass. n.
28727 del 16/10/2023). Dunque, non essendo la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa dai coniugi ancora procedibile prima che sia pagina 3 di 5 decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore - come da separata ordinanza – e sospesa;
al decorso del termine di legge, sarà fatta istanza di riassunzione e sarà depositata la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 898/1970, e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, se del caso mediante deposito di note scritte.
A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale delle suddette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in ipotesi di allegazione di fatti nuovi, ai sensi dell'art. 473bis.19, comma 2, c.p.c. (che condiziona l'ammissibilità della modifica o della introduzione ex novo, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente al verificarsi di
“mutamenti nelle circostanze”). In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473bis.51, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
sposati a Pisa il 08.08.2017 con atto trascritto nel registro degli atti di Pt_2
matrimonio del predetto Comune al n. 81, parte I Serie A, anno 2017;
2) omologa l'accordo come previsto alle condizioni di cui al ricorso;
3) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Pisa di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
4) nulla sulle spese;
pagina 4 di 5 5) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 03.07.2024 su relazione del Presidente, dott.
Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai
sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 696/2024 promossa da:
e entrambi difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv. Luca Poldaretti e domiciliati presso indirizzo digitale del difensore;
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti private hanno concluso sulla separazione affinché il Giudice “Voglia omologare la separazione consensuale tra i suddetti coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La Sig.ra rimarrà ad Pt_1
abitare presso la casa coniugale sita in Prato, Via Alfredo Guarducci n.23; 3. Il figlio
pagina 1 di 5 Per_ minore rimane affidato ad entrambi i genitori ma sarà collocato presso la madre in
Prato, Via Alfredo Guarducci n. 23; 4. Il Sig. si impegna a versare in favore della Pt_2 moglie l'importo mensile di Euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_ minore , somma da rivalutarsi secondo gli indici Istat;
5. Le spese straordinarie sostenute per il figlio minore ed individuate a norma dei parametri dettati dal CNF rimarranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere preventivamente concordate e documentate ai fini del rimborso della quota di un genitore verso l'altro;
6. La frequentazione padre-figlio sarà così regolata: durante i giorni infrasettimanali il padre potrà vedere il figlio previo congruo preavviso alla madre e compatibilmente con le esigenze del minore. Inoltre, Il padre potrà tenere presso di sé il figlio nei fine settimana, durante le festività natalizie e le vacanze estive per periodi continuativi ma alternati, da scegliersi di comune accordo con la madre e tenendo di conto delle esigenze del minore;
7. Le parti danno atto di aver risolto tra di loro ogni rapporto patrimoniale ed economico e di non avere nulla da pretendere reciprocamente.
8. I coniugi prestano sin da ora reciproco consenso all'ottenimento del passaporto, della carta
d'identità valida per l'espatrio e di ogni altro documento per il cui rilascio sia necessario il consenso dell'altro coniuge.”
Il Pubblico Ministero: visto del 06.06.2024
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda congiunta Parte_1 Parte_2
di separazione personale nonché di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto di essersi sposati a Pisa, il 08.08.2017, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda di separazione è fondata e può essere accolta.
pagina 2 di 5 Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore nato il [...], al collocamento e mantenimento, e all'assegnazione della Per_1
casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse dei figli a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali dello stesso, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto del bambino, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
Sulla proposizione cumulativa della domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio in via consensuale – In applicazione del disposto di cui all'art. 473bis.49 c.p.c., le parti hanno, altresì, demandato la pronuncia di cessazione del matrimonio contratto tra le medesime, formulando in tal senso conclusioni congiunte. Da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli all'ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio, sebbene la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata ex lege all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione previsto dalla legge – di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice
Relatore - ed avverrà con il rito “comune” di cui all'art. 473bis.51 c.p.c. (cfr. Cass. n.
28727 del 16/10/2023). Dunque, non essendo la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa dai coniugi ancora procedibile prima che sia pagina 3 di 5 decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore - come da separata ordinanza – e sospesa;
al decorso del termine di legge, sarà fatta istanza di riassunzione e sarà depositata la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 898/1970, e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, se del caso mediante deposito di note scritte.
A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale delle suddette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in ipotesi di allegazione di fatti nuovi, ai sensi dell'art. 473bis.19, comma 2, c.p.c. (che condiziona l'ammissibilità della modifica o della introduzione ex novo, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente al verificarsi di
“mutamenti nelle circostanze”). In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473bis.51, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
sposati a Pisa il 08.08.2017 con atto trascritto nel registro degli atti di Pt_2
matrimonio del predetto Comune al n. 81, parte I Serie A, anno 2017;
2) omologa l'accordo come previsto alle condizioni di cui al ricorso;
3) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Pisa di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
4) nulla sulle spese;
pagina 4 di 5 5) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del 03.07.2024 su relazione del Presidente, dott.
Lucia Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai
sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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