Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2016, n. 14634
CASS
Sentenza 18 luglio 2016

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La complessità del quadro normativo e giurisprudenziale, in relazione alle modalità di esercizio del potere di recesso del datore di lavoro pubblico dal rapporto di lavoro dirigenziale, non rileva ai fini di escludere o limitare la liquidazione dell'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo ex art. 18 della l. n. 300 del 1970, in quanto i doveri di informazione, conoscenza e comprensione del significato della legge costituiscono diretta esplicazione del dovere costituzionale di solidarietà sociale, che deve informare, in particolar modo, la condotta delle P.A., indipendentemente dagli orientamenti interpretativi giurisprudenziali, i cui mutamenti possono assumere rilievo solo ove riguardino una norma processuale e comportino, in danno della parte, una decadenza o una preclusione prima escluse.

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  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTI DI CAUSA Con decreto del 13 maggio 2014, il Tribunale di Roma rigettava l'istanza con la quale G.P. aveva chiesto, ex art. 9 della l. n. 898 del 1990, di essere assolto dall'obbligo di corrispondere all'ex coniuge D.B. l'assegno di divorzio, e di vedersi ridotto l'assegno per il mantenimento della figlia, con la corresponsione del versamento diretto in favore della stessa. Il reclamo dell'obbligato veniva rigettato dalla Corte d'Appello di Roma, che, con decreto in data 19 luglio 2016, osservava che il procedimento intrapreso non costituiva un mezzo per la revisione delle determinazioni assunte in sede di divorzio, ma era, in tesi, volto ad emendare l'alterazione dell'assetto …

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  • 2Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
    https://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 gennaio 2020
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2016, n. 14634
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14634
Data del deposito : 18 luglio 2016

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