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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 453/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1504/2020, pronunciata dal Tribunale di Avellino, pubblicata in data 15.10.2020, non notificata, pendente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. C.F._3 Parte_4
, (C.F. C.F._4 Parte_5
, in proprio e nella qualità di esercente la C.F._5
responsabilità genitoriale sui minori (C.F. Persona_1
) e (C.F. C.F._6 Parte_6
), rappresentati e difesi, come da procura in calce C.F._7
all'atto di appello, dall'avv. Guerino Gazzella (C.F.
e dall'Avv. Gaetana Di Leo, (C.F. C.F._8
; C.F._9 APPELLANTI
E
(C.F. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._10
giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Giovanni Battista De Simone (C.F. ); C.F._11
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F. e P. IVA n. , nella qualità di Controparte_2 P.IVA_1
impresa designata ex art. 286 del vigente Codice delle Assicurazioni
Private, alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il territorio della Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti p.t. e Controparte_3 Controparte_4
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti per atto del Notar in Treviso, N° 186905 Rep. – N° 30367 Persona_2
Racc. del 18 dicembre 2014, dall'avv. Fortuna Sessa (C.F.
); C.F._12
APPELLATA/ APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale;
azione ex art. 283 lett. b) d. lgs. n. 209/05.
Conclusioni:
pag. 2/56 Per gli appellanti principali:” .. rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, rigettati in toto tutti gli appelli incidentali spiegati dalle controparti .. dichiarare ammissibile e accogliere il presente appello per le motivazioni innanzi esposte e per l'effetto:
- dichiarare nulla e/o annullabile la sentenza impugnata e/o riformarla totalmente/parzialmente per i motivi di gravame esposti al punto 1);
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Controparte_1
nella causazione del sinistro per cui è causa, in esito al quale decedeva la sig.ra ; Persona_3
- condannare i convenuti, tutti in solido tra di loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore degli appellanti, ciascuno nella qualità indicata e per le rispettive quote, così come già accertati e riconosciuti dal Giudice di prime cure (cfr. pag. 13 di 16 della sentenza impugnata),
al netto di qualsivoglia decurtazione e precisamente:
€ 304.007,70 per (figlia convivente); Parte_6
€ 304.007,70 per (figlio convivente); Parte_7
€ 313.814,40 per (coniuge convivente); Parte_5
€ 245.167,50 per (padre); Parte_1
€ 254.974,20 per (madre); Parte_2
€ 100.000,00 per (fratello); Parte_3
€ 110.000,00 per (gemello), Parte_4
pag. 3/56 o in quelle diverse somme maggiori o minori, comunque non inferiori a quelle rispettivamente liquidate nel primo grado di giudizio, che l'Adita
Corte riterranno eque, il tutto detratte le somme già corrisposte ed accettate dagli appellanti in acconto delle maggiori somme dovute, con riserva di gravame, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino all'integrale e definitivo soddisfo;
- condannare i convenuti, tutti in solido tra di loro, al risarcimento dei danni patrimoniali in favore dei componenti del nucleo familiare convivente della compianta , per l'ulteriore importo Persona_3
così come già accertato e riconosciuto dal Giudice di prime cure (cfr. pag.
15 di 16 della sentenza impugnata), al netto di qualsivoglia decurtazione
e precisamente:
€ 75.000,00 a titolo di risarcimento danni patrimoniali in favore di
[...]
(coniuge convivente), (figlia Parte_5 Parte_6
convivente) e (figli convivente) o in quella diversa Parte_7
somma maggiore o minore, comunque non inferiore a quella liquidata nel primo grado di giudizio, che l'Adita Corte riterrà equa, il tutto detratte le somme già corrisposte ed accettate dagli appellanti in acconto delle maggiori somme dovute, con riserva di gravame, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino all'integrale e definitivo soddisfo;
- in via subordinata accertare e dichiarare un apporto causale della compianta nella causazione del sinistro per cui è Persona_3
causa nella misura minima e in ogni caso inferiore al 40%; ”;
pag. 4/56 per l'appellato, : “1) Rigettarsi la domanda;
2) Controparte_1
Rigettarsi l'appello o dichinarsene l'inammissibilità; 3)In accoglimento dell'appello incidentale riformare la sentenza nella parte in cui si ritiene la responsabilità del su base concorsuale in ragione del 60% e CP_1
dichiararsi la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro nella condotta della , con conseguente rigetto di ogni Persona_3
domanda risarcitoria. 4)Dichiararsi, in ogni caso, la inammissibilità della domanda e dell'intervento per evidenti difetti anche in ordine alla prodromica messa in mora;
nonché, nel merito, per il rigetto della domanda e dell'intervento in ogni loro formulazione, con restituzione in favore della parte che ha provveduto al pagamento delle somme già incassate. 5)Rigettarsi la domanda di rivalsa nei confronti del ; CP_1
per l'appellata, : “Voglia la Corte d'Appello di Napoli adita, Controparte_2
in funzione di Giudice di secondo grado, accogliendo l'appello incidentale
e disattendendo quello principale, ogni altra contraria istanza, eccezione
e deduzione disattesa, così provvedere:
a) respingere l'appello principale, in quanto inammissibile e comunque perché infondato in fatto ed in diritto;
b) con vittoria di spese del secondo grado di giudizio;
c) in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata incidentalmente:
aa) statuire la responsabilità esclusiva della de cuius nella causazione dell'evento o, subordinatamente, dichiarare quantomeno la sua maggiore responsabilità concorrente;
pag. 5/56 bb) con condanna degli appellanti a restituire le somme, che l'appellante incidentale Società è stata costretta a pagare a seguito della sentenza di
I grado;
solo in via gradata,
e) riconfermare la prima decisione;
f) accogliere la domanda di rivalsa verso per i pari Controparte_1
importi esborsati dall'appellante incidentale Società, nella qualità;
g) sempre con vittoria delle spese del secondo grado di giudizio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto, ritualmente notificato in data 21.2.2014, Parte_1
, , e , i primi
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
due genitori, gli altri fratelli di , convenivano in Persona_3
giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, (conducente Controparte_1
e proprietario del veicolo BMW X3 tg. EJ217GC), nonché
[...]
quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime CP_5
della Strada per la Regione Campania, esponendo che: il giorno
28/06/2013, alle ore 11:00 circa, lungo la ex S.S. n. 303, in località
Taverne di Guardia dei Lombardi (AV), , mentre Persona_3
attraversava la strada, veniva investita e travolta dalla vettura del convenuto, risultata priva di copertura assicurativa;
l'investimento era da ascrivere alla colpa esclusiva del avendo questi percorso un CP_1
tratto di strada compreso all'interno di un centro abitato, a velocità
pag. 6/56 eccessiva, superiore al limite vigente di 50 Km/h, senza rispettare la segnaletica stradale che preannunciava la presenza di una serie di attraversamenti pedonali;
l'autovettura impattava il pedone con la sua parte anteriore e provocava l'urto della , dapprima con il Per_3
cofano della vettura, e, quindi, con la sede stradale, dove la stessa ricadeva a diversi metri di distanza;
a causa della gravità delle lesioni riportate, la decedeva alcune ore dopo l'evento. Per_3
Sulla scorta di tali premesse, gli attori domandavano accertarsi la responsabilità esclusiva del e condannarsi i convenuti, in solido, CP_1
al risarcimento dei danni patrimoniali e non da essi sofferti.
In corso di causa, con comparsa depositata il 22/04/2014, spiegava intervento volontario , coniuge superstite della defunta Parte_5
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la Persona_3
responsabilità genitoriale sui minori e Persona_1 Parte_6
, sollecitando il risarcimento dei danni subiti in conseguenza
[...]
del medesimo evento di danno.
Entrambi i convenuti, costituendosi, resistevano all'avversa domanda, contestando la ricostruzione del sinistro come prospettata dai danneggiati.
Accolta la richiesta di provvisionale formulata da parte attrice e da parte intervenuta, espletata istruttoria orale e documentale, l'adito
Tribunale, all'esito, pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “ -accoglie la domanda per quanto di ragione e, per
l'effetto, condanna la convenuta impresa designata ed il FGVS al
pag. 7/56 pagamento in favore di € 182.404,62, Parte_6 Parte_7
€ 182.404,62, € 188.288,64,
[...] Parte_5 Parte_1
€ 147.100,5, (madre) € 152.984,52,
[...] Parte_2 [...]
€ 60.000,00, 66.000,00, oltre la Parte_3 Parte_8
somma di euro 52.500,00 ai soli intervenuti in solido, il tutto detratte le somme già corrisposte in forza della provvisionale di cui alla ordinanza del 15.7.2015 ed oltre interessi dalla sentenza al saldo.
-Accoglie la domanda di manleva limitatamente agli esborsi già sostenuti;
-Condanna altresì la parte convenuta in solido a rimborsare alla parte attrice ed alla parte intervenuta le spese di lite, che si liquidano in €
3.000,00 per esborsi, € 25.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con distrazione”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini della decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c., gli originari attori ed interventori proponevano appello mediante atto tempestivamente notificato, nel rispetto del termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c., in data 26.1.2021, sollecitandone la parziale riforma in accoglimento delle conclusioni dinanzi riportate.
Costituendosi con comparsa tempestivamente depositata il 19.5.2021, nel rispetto del termine di venti giorni prima rispetto all'udienza ex art. 350 c.p.c., fissata dall'appellante per il 10.6.2021, , quale Controparte_2
Impresa designata dal FGVS, resisteva all'avversa impugnazione e pag. 8/56 spiegava, altresì, appello incidentale avverso i capi della sentenza di primo grado che avevano riconosciuto una, sia pure concorrente, responsabilità del e per avere malamente quantificato il danno CP_1
patrimoniale.
Anche , costituendosi tempestivamente con comparsa Controparte_1
depositata il 20.5.2021, proponeva appello incidentale avverso gli stessi capi di sentenza, sollecitandone la riforma laddove ne avevano affermato la sua concorrente responsabilità.
All'esito della prima udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la Corte fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27.10.2023, poi rinviata al 13.9.2024 e sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte.
Quindi, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, la causa era assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 9.12.2024.
Depositate da tutte le parti le conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, premessa la certa riconducibilità del decesso della alle lesioni riportate a seguito dell'impatto con Per_3
l'autovettura, riteneva che “l'accertamento che spetta al giudice in un'ipotesi siffatta è di valutare in primo luogo la condotta del conducente del veicolo e se questi abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, stante la presunzione legale di colpa a suo carico, in ogni caso
pag. 9/56 valutare se eventuali comportamenti disattenti o abnormi del pedone abbiano concorso al verificarsi dell'evento”.
Poste tali premesse, rilevava che parte convenuta, “che ne era dunque onerata, non ha dato una sufficiente prova della assenza di responsabilità del conducente, il quale percorreva la strada attraversante il centro abitato con una velocità non pienamente consona, pur avendo tentato di effettuare una manovra di emergenza per evitare il danno, senza riuscirvi”.
Nel motivare il suo convincimento, osservava che “sul tratto di strada interessato, la SS 303, non vi erano strisce pedonali al momento del sinistro .. tuttavia vi era, prima del luogo del sinistro e visibile dalla carreggiata di chi percorreva la strada in direzione Sant'Angelo dei
Lombardi, una segnalazione di pericolo per una “serie di attraversamenti pedonali”, che avvisava dell'inizio del centro abitato ed imponeva una velocità non superiore a 50 km/h, come da attestazione del prodotta agli atti”, desumendone la conseguenza che, tale CP_6
stato dei luoghi, “in presenza di una zona interamente classificabile come centro abitato, per la presenza di diverse abitazioni e di esercizi commerciali (come visibili dalle fotografie allegate alla produzione degli attori)” imponesse “l'onere di procedere con cautela a carico dei conducenti dei veicoli a motore”.
A questo punto, il Giudice si faceva carico di valutare la questione, posta dalla difesa dei convenuti, dell'esito del giudizio penale instaurato a carico del per il reato di omicidio colposo, CP_1
conclusosi con una sentenza di assoluzione. Al riguardo, osservava che,
pag. 10/56 stante il principio di autonomia che regola i rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, il giudice civile non fosse vincolato dall'accertamento svoltosi in sede penale ancorché definito con sentenza passata in giudicato. Sosteneva che quando, come accaduto nella specie, non vi era stata costituzione di parte civile in sede penale, alla sentenza penale non potesse riconoscersi alcuna efficacia di giudicato nel giudizio civile per il risarcimento del danno, “dovendo il giudice civile interamente rivalutare il fatto, seppur potendo ripercorrere lo stesso iter argomentativo del giudice penale, ma attenendosi a diversi criteri per l'individuazione del nesso causale”.
Posto quanto precede, il Giudice evidenziava che la sentenza penale di assoluzione era stata emessa sul presupposto “che la condotta dell'imputato “non si è potuta ricostruire con la debita certezza” ..” valorizzandosi l'affermazione, resa dal nel corso del giudizio CP_1
penale, secondo cui lo stesso, subito dopo l'investimento, aveva spostato l'auto per non intralciare il traffico, e quella secondo cui sul luogo erano presenti altri veicoli in sosta sulla carreggiata che avrebbero reso non visibile il pedone ed avrebbero ostacolato la manovra di svolta a destra dello stesso CP_1
Nondimeno, ad avviso del primo Giudice, tali affermazioni dell'imputato non erano credibili, siccome difformi da quelle dallo stesso rese alla PG in sede di s.i.t. nell'immediatezza dei fatti.
Secondo il Giudice di primo grado, quindi, la ricostruzione più attendibile era quella contenuta nella perizia, a firma del consulente tecnico della Procura della Repubblica, ing. che aveva sostenuto, Per_4
pag. 11/56 mediante convincenti argomentazioni tecniche, che l'auto stava viaggiando ad una velocità di 53 Km/h. Andava, altresì, sconfessato l'assunto del secondo cui lo stesso prima dell'urto con il pedone CP_1
aveva frenato, considerato che le tracce di frenata non erano state rilevate dalla PG nel rapporto di incidente. Sempre valorizzando la CT dell'ing. il primo Giudice riteneva dimostrato che l'investimento Per_4
fosse avvenuto pressoché al centro della carreggiata e “che la vittima veniva sbalzata a circa 16 metri dal luogo dell'impatto, evenienza compatibile con le gravi lesioni riportate”.
Il Tribunale escludeva, poi, che le risultanze dell'indicata perizia potessero intendersi efficacemente contrastate da quella a firma del CT del convenuto, p.i. , atteso che l'iniziale ipotesi ricostruttiva Persona_5
dello stesso, secondo la quale l'auto viaggiava non a 53 ma a 48 km/h, non appariva sufficientemente argomentata sul piano tecnico scientifico e che anche la perizia integrativa a firma dello stesso tecnico di parte, depositata nel corso del giudizio, appariva scarsamente attendibile “perché non risulta basata su dati obiettivi, ma su mere valutazioni dell'unico testimone oculare, il quale escusso come teste nel presente giudizio ha affermato di aver assistito al sinistro da circa 20/30 metri di distanza, senza aver saputo meglio precisare chi conducesse la
BMW e se il conducente avesse effettivamente o meno frenato all'atto di svoltare lievemente a sinistra (ha invece dichiarato di aver avuto “la sensazione” che l'auto frenasse), prima di investire , Persona_3
che dichiarava veniva sbalzata di uno o due metri dal luogo dell'impatto”. Inoltre, la detta perizia integrativa concludeva” per una
pag. 12/56 velocità della vettura al momento dell'impatto di 14,8 km/h, che è resa quanto meno poco plausibile dalla gravità delle lesioni riportate”.
Alla luce di tali considerazioni, il Giudice concludeva affermando che “.. la condotta del non sia stata pienamente prudente, per la velocità CP_1
tenuta, e non pienamente accorta, per la lentezza della reazione”.
Analizzando il comportamento del pedone, il Tribunale escludeva che questo potesse essere qualificato “come imprevedibile o abnorme avendo la attraversato la strada in un centro abitato, in Per_3
presenza di veicoli parcheggiati a bordo carreggiata, pur dopo aver guardato a destra e a sinistra, come emerge dalla deposizione del teste
che tale fatto ha espressamente riferito come circostanza alla Tes_1
quale ha assistito sia nelle immediatezza del fatto che all'atto della escussione come teste”.
Viceversa, non poteva essere valorizzata l'affermazione del teste, secondo la quale la avesse effettivamente visto l'auto del Per_3
che sopraggiungeva, trattandosi di una valutazione del teste CP_1
non afferente ad un dato caduto sotto la sua diretta percezione.
Ad avviso del Giudice, quindi, doveva considerarsi dimostrato che la
[...]
“fermatasi sul ciglio della strada dopo aver percorso correndo il Per_3
terrazzino privato, abbia guardato a destra e sinistra ed abbia attraversato la strada, ma non può affermarsi con la dovuta certezza che la stessa si sia avveduta del sopraggiungere dell'auto, ma soprattutto non può affermarsi che la stessa, pur avendo guardato, abbia effettivamente verificato che il conducente l'avesse, a sua volta,
pag. 13/56 prontamente avvistata”. In tale incertezza, il Giudice riteneva di ravvisare il concorso di colpa del pedone, stimato nella misura del
40%, per avere la stessa tenuto “una condotta non pienamente attenta, pur se di per sé non imprevedibile nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte, cioè su una strada a doppio senso di marcia che attraversa un centro abitato e con auto in sosta”.
In tal modo, pertanto, il Tribunale graduava le responsabilità, riconoscendo in capo al quella preponderante stimata nella CP_1
misura del 60%.
§ 4.
Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare gli appelli incidentali, in quanto gli stessi, essendo diretti a contestare l'affermazione di responsabilità concorrente del ed a ricondurre CP_1
il verificarsi del sinistro in via esclusiva alla condotta imprudente della
, rivestono carattere pregiudiziale rispetto all'appello Per_3
principale, che, invece, è rivolto al riconoscimento di una responsabilità del conducente esclusiva o, comunque, assai più elevata di quella riduttivamente determinata dal primo Giudice.
Muovendo dall'appello incidentale di , deve rilevarsi che Controparte_2
quest'ultima sottoponeva a censura la sentenza, per avere il Giudice ritenuto che i convenuti, pur essendo a tanto onerati, non avessero dato sufficiente prova dell'assenza di responsabilità del conducente.
Deduceva l'impresa designata che la sentenza era erronea per non avere il primo Giudice rilevato che, in ordine al medesimo fatto, era pag. 14/56 intervenuta, in sede penale, assoluzione del dall'imputazione di CP_1
omicidio colposo “perché il fatto non sussiste”, con accertamento che precludeva, in sede civile, una diversa valutazione delle risultanze probatorie. In particolare, il Giudice di primo grado non avrebbe dovuto procedere ad un autonomo apprezzamento dei fatti, essendo vincolato dalla pronuncia assolutoria emessa in esito al dibattimento, la quale aveva consentito di accertare che l'imputato non aveva commesso alcuna delle infrazioni che gli erano state contestate, quali l'eccesso di velocità, il non avere viaggiato in prossimità del margine destro della carreggiata, il non avere mantenuto il costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada.
Peraltro, la consulenza tecnica dell'ing. che il primo Giudice Per_4
aveva posto a fondamento della sentenza, doveva considerarsi scarsamente attendibile, perché, come emerso dall'istruttoria dibattimentale, quel consulente aveva basato le sue considerazioni sui dati rilevati dalla PG e non aveva tenuto conto del particolare, riferito dal in sede penale, dell'avvenuto spostamento del veicolo ad CP_1
opera dello stesso subito dopo l'evento.
Viceversa, appariva convincente la ricostruzione del perito di parte,
, consulente tecnico del il quale “disconobbe Persona_5 CP_1
l'attendibilità dei valori (di per sé discrezionali) riportati nell'elaborato dell'ausiliario del P.M., in quanto, utilizzando lo stesso angolo di gittata supposto dal consulente della Procura (15°), emergeva una velocità di percorrenza di 49,90 km/h (e non di 53 km/h), contenuta dunque entro i limiti di legge”.
pag. 15/56 Lo stesso , valorizzando la deposizione del teste il Persona_5 Tes_1
quale aveva riferito che il pedone era stato sbalzato a circa un paio di metri dalla vettura, confutava la conclusione dell'ing. in base alla Per_4
quale, invece, il corpo della era stato rivenuto a 16 metri dal Per_3
punto di impatto.
Inoltre, il Tribunale non avrebbe potuto valutare la condotta tenuta dal pedone diversamente da come essa era stata considerata nella sentenza penale, che, in proposito, era stata chiara nel qualificare “il comportamento del pedone .. "la" vera causa, Persona_3
eccezionale ed atipica, non prevista, né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, ex art. 41, comma 2 c.p..”..”.
Infatti, dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso del dibattimento, non superate dalle prove assunte in sede civile, era emerso che la
[...]
“imprudentemente e colpevolmente, a) sbucò tra i veicoli in sosta Per_3
b) nonostante la scarsa visibilità delle auto provenienti dalla sua destra
a causa di un dislivello e a causa della presenza di un furgone in sosta, che ne ostacolavano la visuale, c) ciò nonostante ella attraversò la sede stradale di corsa, d) fuori dalle strisce pedonali, e) senza prestare attenzione al sopraggiungere dei veicoli sulla corsia, che si trovava ad impegnare, f) senza dare l'obbligatoria precedenza ai veicoli in transito,
g) senza attraversare perpendicolarmente all'asse stradale h) e senza prestare l'attenzione necessaria ad evitare il pericolo per sé e per gli altri”.
§ 5.
pag. 16/56 Con argomentazioni di tenore analogo, anche il impugnava, in CP_1
via incidentale, gli stessi capi di sentenza.
Deduceva, invero, che la sentenza era stata fondata su di un accertamento peritale rivelatosi erroneo, quale doveva considerarsi la perizia dell'ing. atteso che questi era stato costretto ad Per_4
ammettere di avere redatto l'elaborato “sulla base di rilievi non suoi e comunque effettuati da terzi (carabinieri) su uno scenario del sinistro diverso da quello effettivo”. Secondo il “La velocità accertata in CP_1
base alla dichiarazione resa del teste scende da 53 km/h a 16 Tes_1
km/h; non si è affatto verificato il “lancio” del corpo della a Per_3
sedici metri dalla autovettura bensì la malcapitata è CADUTA davanti al veicolo a circa due metri”.
Riprendendo considerazioni di tenore analogo a quelle svolte da
, il riportava stralci della sentenza penale di Controparte_2 CP_1
assoluzione, per sostenere che il primo Giudice, sulla base dello stesso materiale istruttorio esaminato in sede penale, non sarebbe potuto giungere a conclusioni diverse. Infatti, “Se da un lato dunque l'Ing. Per_4
ammette di aver operato sui rilievi dei carabinieri, ammette di non aver accertato che il veicolo era stato spostato, prende atto della dichiarazione del teste con ogni conseguenziale conclusione, non Tes_1
si comprende dall'altro quale criterio logico ha ispirato la motivazione della sentenza”.
Anche la graduazione di responsabilità, come operata dal primo
Giudice, era erronea, in quanto, dovendo considerarsi una velocità di
16 Km/h, alcuna traccia di frenata sull'asfalto avrebbe mai potuto pag. 17/56 imprimere la vettura, tenuto conto che si trattava di un veicolo moderno, dotato di impianto frenante ABS (antibloccaggio delle ruote).
Né, invero, atteso il lasso temporale minimo trascorso dal momento in cui il pedone si era frapposto dinanzi all'auto e l'investimento, era sostenibile che il conducente potesse attuare una qualsivoglia manovra di emergenza.
Peraltro, pur concordando con il primo Giudice sulla piena utilizzabilità delle prove assunte in sede penale, il osservava che CP_1
l'unico teste oculare, sentito in sede penale, aveva confermato quanto detto ai Carabinieri, in ordine all'attraversamento veloce posto in essere dalla , mentre, escusso in sede civile, aveva tentato di Per_3
cambiare deposizione al riguardo.
Inoltre, lo stesso esame autoptico del cadavere, attestandone la sostanziale integrità, se non per le ovvie lesioni interne, deponeva per una velocità inferiore a quella di 53 Km/h data per provata dalla sentenza appellata.
Infatti, ad una simile velocità, il corpo avrebbe riportato ben altri traumi.
La sentenza era, poi, censurabile per non avere opportunamente valorizzato la relazione di consulenza integrativa a firma del perito
, nonostante questa fosse stata elaborata tenendo conto di Persona_5
quanto riferito dal teste in sede penale e nel giudizio civile. Tes_1
§ 6.
I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.
pag. 18/56 Muovendo dalla pretesa erroneità della sentenza, per non avere il primo Giudice preso atto dell'assoluzione intervenuta in sede penale, in tal modo disattendendo il disposto dell'art. 662 c.p.p., vale replicare che “ In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, la sentenza di assoluzione ha effetto preclusivo nel processo civile (sia ex art. 652
c.p.p. che ex art. 654 c.p.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 17708 del
21/06/2023).
Nell'ipotesi in esame, come emerge chiaramente dalla relativa lettura, la sentenza n. 274/2020 del Tribunale di Avellino assolveva il CP_1
perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530 cpv c.p.p., avendo il
Giudice penale ritenuto che non fosse possibile affermare la responsabilità dell'imputato “attesa l'impossibilità di ricostruire con certezza la dinamica del sinistro e, conseguentemente, di escludere
l'oggettiva impossibilità di avvistare il pedone” (cfr. pag. 7 della sentenza;
cfr., altresì, pag. 3, ove il Giudice dichiarava che occorreva procedere all'assoluzione dell'imputato per insufficienza delle prove in ordine all'efficienza causale, anche solo concorrente, della condotta omissiva contestatagli).
Posto quanto appena rilevato, è, poi, evidente che, pur potendo il
Giudice civile avvalersi delle risultanze istruttorie acquisite nel corso pag. 19/56 del procedimento penale, lo stesso non era ovviamente vincolato dalla valutazione che delle stesse era stata compiuta in sede penale.
Come noto, infatti, mentre l'accertamento della responsabilità penale esige la prova rigorosa della colpa e del nesso causale oltre ogni ragionevole dubbio, in sede civile, con riguardo alla fattispecie in esame, deve trovare applicazione quel consolidato orientamento giurisprudenziale, cui anche il Giudice di primo grado si è richiamato, a mente del quale “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente
l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9856 del
28/03/2022).
Sulla scorta del richiamato principio, la Corte ritiene che correttamente il Tribunale abbia ritenuto non superata la presunzione posta a carico del dall'art. 2054 co. 1 c.c.. CP_1
Ed invero, non vale obiettare che la consulenza tecnica dell'ing. Per_4
richiamata nella gravata sentenza, sia inattendibile, essendo fondata sulla posizione della vettura, quale rilevata dai verbalizzanti, e non pag. 20/56 avendo la stessa considerato che il veicolo, dopo l'urto, era stato spostato di alcuni metri dal CP_1
Infatti, come correttamente osservato dal primo Giudice, il predetto particolare (vale a dire il fatto che l'auto fosse stata spostata dal suo punto di quiete dopo l'investimento) era dichiarato dal nel CP_1
corso del dibattimento e non riceveva il conforto di alcun ulteriore elemento di prova.
Peraltro, la scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del suo esame dibattimentale, emerge ove si ponga mente al dato per cui il non aveva fatto riferimento allo spostamento CP_1
della vettura, nelle iniziali dichiarazioni rilasciate alla P.G. in data
28.6.2013, allorquando lo stesso, sentito nell'immediatezza dei fatti, quando i ricordi erano vivi e non era ancora intervenuto il condizionamento derivante dall'imputazione penale e da eventuali strategie difensive, si limitava a dichiarare che, mentre attraversava il centro abitato di Guardia dei Lombardi, si trovava, all'improvviso, davanti, proveniente dalla sinistra, la , intenta ad attraversare Per_3
di corsa la strada e che, pur avendo tentato di sterzare a sinistra, non riusciva ad evitare la collisione. Inoltre, significativamente, in tale occasione, il pur aggiungendo che, dopo l'urto scendeva CP_1
dall'auto, non aggiungeva il particolare, riferito in dibattimento, dell'avvenuto spostamento della vettura.
Peraltro, a tale circostanza non faceva riferimento nemmeno il teste oculare, , né durante le s.i.t. rese ai CC il Testimone_2
pag. 21/56 28.6.2013, né nel corso delle deposizioni testimoniali rese in sede penale e civile.
Inoltre, alcuna indicazione in tal senso era contenuta nel rilevamento tecnico descrittivo eseguito dai Carabinieri intervenuti sui luoghi a distanza di circa 15 minuti dal fatto.
Ne segue che essendo basata sulla sola affermazione dell'imputato, la circostanza, invocata dalla difesa degli appellanti incidentali, dello spostamento del veicolo investitore dopo l'urto, non possa considerarsi dimostrata.
Viene, di conseguenza, meno uno (se non il principale) argomento difensivo, al quale gli appellanti incidentali hanno inteso riferirsi per sminuire la rilevanza probatoria della perizia a firma dell'ing. Per_4
Del pari privi di pregio appaiono, inoltre, le considerazioni tese a far emergere l'inattendibilità delle conclusioni cui lo stesso ing. Per_4
perveniva in relazione alla velocità presuntivamente tenuta dalla
.
Al riguardo, deve premettersi che, nella sua relazione iniziale, il consulente tecnico del sosteneva che il risultato cui perveniva CP_1
l'ing. era basato su di un errore di calcolo. Infatti, applicando la Per_4
medesima formula e gli stessi parametri indicati dal consulente della
Procura, secondo il CT dell'imputato si sarebbe dovuti giungere ad una velocità stimata di 49,9 Km/h e non di 53,0 Km/h.
Inoltre, sempre a detta del perito di parte del se nella formula CP_1
matematica cd. del lancio balistico si fosse sostituito, come valore pag. 22/56 dell'angolo di lancio (che è uno dei fattori della formula), al valore convenzionale pari a 15°, impiegato dal CT quello di 16°, con una Per_4
variazione quindi di un solo grado (errore ammissibile), si sarebbe ottenuto un valore della velocità dell'autovettura BMW pari a 48,54
Km/h.
Orbene, osserva il Collegio che le indicate considerazioni non appaiono in grado di minare la complessiva attendibilità della relazione tecnica a firma dell'ing. posta a fondamento dell'impugnata sentenza. Per_4
Ed invero, i risultati alternativi indicati dal CT dell'appellato sono valori puramente ipotetici, che, sebbene giungano a conclusioni differenti da quelle dell'ing. non appaiono ancorati a specifiche Per_4
emergenze probatorie.
D'altra parte, non va sottaciuto che, nell'ambito del processo civile, la consulenza tecnica di parte ha una valenza probatoria estremamente limitata, costituendo ius receptum il principio secondo cui la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio
(cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013).
Lo stesso CT dell'imputato, nella relazione integrativa successivamente depositata in sede penale e depositata anche agli atti di questo processo, sosteneva, inoltre, che la velocità tenuta dalla BMW, negli attimi antecedenti l'investimento, era di 14,95 Km/h.
pag. 23/56 A tale conclusione, il perito dal perveniva valorizzando il CP_1
contenuto della deposizione resa da Testimone_2
nell'udienza dibattimentale tenutasi il 10/10/2017.
Ed invero, secondo la perizia di parte in esame, il citato teste riferiva che la eseguiva l'attraversamento correndo, e, di Per_3
conseguenza, il tempo dalla stessa impiegato per giungere, dal cancello della sua abitazione, da cui stava fuoriuscendo, all'altezza della linea di mezzeria, ove avveniva l'investimento, risultava essere di appena 2,5 secondi. Peraltro, siccome nel punto in cui il pedone si muoveva era presente una vettura in sosta, come pure riferito dal teste, doveva ritenersi che la avesse percorso una distanza inferiore ai Per_3
circa 4 mt. ipotizzati dall'ing. pari all'incirca a 2 metri e che, di Per_4
conseguenza, il tempo tecnico di percezione del conducente la BMW era di appena 1,25 secondi.
Ed ancora, secondo l'assunto in esame, avendo il teste riferito Tes_1
che la BMW andava piano e che, dopo l'urto, la veniva Per_3
sbalzata ad un paio di metri dalla macchina, il CT del sosteneva CP_1
che, assumendo quale valore della gittata, al posto dei 15,98 metri ipotizzati dal consulente della Procura, 3 metri, in coerenza con la deposizione de qua, la velocità presumibile della BMW si sarebbe attestata addirittura a soli 14,95 Km/h.
In senso contrario all'assunto degli appellanti incidentali, la Corte osserva che, né nella deposizione resa in sede penale, né in quella rilasciata in sede civile, il teste mai abbia dichiarato che, al Tes_1
momento dell'attraversamento, la stava correndo. Per_3
pag. 24/56 Ed invero, nel corso dell'udienza dibattimentale, il teste, secondo il contenuto della deposizione resa, quale veniva trascritto dal perito di parte del a pagina 6 della relazione integrativa, dichiarava CP_1
testualmente: “”Correva sul marciapiede, poi c'era una macchina, o qualche macchina ferma al lato di quel marciapiede, la signora si è affacciata, no? Ha guardato prima me e mi ha visto che io stavo a 50 metri, no? E poi ha guardato dall'altra parte, però credo che sia stata offuscata la visuale, dalla macchina ferma ed è arrivato un fuoristrada e
l'ha presa, l'ha presa in pieno”.
Dalla lettura di tale testimonianza, emerge che la stava Per_3
correndo, prima di attraversare, quando ancora si trovava nel piccolo terrazzino adiacente alla sua abitazione posto in prossimità della sede stradale. Viceversa, in alcun punto della deposizione, per quanto è dato leggere nella perizia del tecnico del che ne trascriveva il CP_1
contenuto, l' dichiarava che il pedone, durante Tes_1
l'attraversamento, stesse correndo.
In senso coerente, nel giudizio di primo grado, lo stesso teste (secondo quanto si legge nella conclusionale e nella memoria di replica degli odierni appellanti principali, scritti cui occorre riferirsi in assenza del verbale dell'udienza del 15/11/2017 nel quale tale prova era stata assunta), riferiva: “posso affermare che una signora, che correva sul marciapiede, precisamente quello sulla mia destra, ha prima guardato verso di me e poi ha guardato dall'altra parte della strada, per poi immettersi sulla sede stradale, al fine di attraversare. Preciso che prima di attraversare, si è fermata un attimo, guardando a destra e sinistra ..
pag. 25/56 La signora dopo aver guardato a destra e sinistra, iniziò a percorrere la carreggiata senza eccessiva fretta”.
A ben vedere, quindi, solo in sede di s.i.t., il teste aveva Tes_1
dichiarato che: la , prima di attraversare, dopo essersi Per_3
fermata ed avere guardato se sopraggiungevano veicoli da entrambi i sensi di marcia, attraversava;
la stessa, nonostante avesse notato la
BMW, si era dapprima fermata e poi aveva velocemente invaso la carreggiata, venendo, tuttavia, attinta dall'auto che, nel tentativo di evitarla, invadeva la corsia opposta.
Il contrasto emergente sul punto tra le indicate deposizioni non consente, ad avviso del Collegio, di ritenere con certezza provato che la abbia attraversato la strada correndo. Per_3
In ogni caso, anche volendo prestare fede al dato dell'attraversamento veloce, riferito dal teste solo nel corso delle s.i.t. rilasciate ai Tes_1
Carabinieri, deve escludersi che il pedone abbia posto in essere una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile.
Sul punto appare sufficiente valorizzare la circostanza, riferita dal medesimo teste, secondo cui il pedone, prima di attraversare, si fermava per sincerarsi del sopraggiungere di auto da entrambi i sensi di marcia. Tanto, di per sé, confuta la tesi di un attraversamento improvviso e del tutto imprevedibile.
Ed ancora, dirimente è il dato, accertato dal CT della Procura, secondo il quale l'investimento si verificava quando la aveva percorso Per_3
buona parte della sede stradale e si trovava al centro della carreggiata.
pag. 26/56 Tale particolare, induce a ritenere che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato l'evento, la presenza del pedone dovesse costituire un ostacolo visibile e prevedibile da parte di un accorto conducente.
In tal senso si deve, infatti, osservare che, come emerge dalle foto allegate alla relazione di consulenza dell'ing. ed al rapporto di Per_4
incidente redatto dai CC, la strada, teatro del sinistro, si presentava rettilinea, il fatto avveniva in pieno giorno ed in condizioni climatiche eccellenti, le condizioni del traffico erano normali.
Da quanto osservato può, quindi, ragionevolmente desumersi che se il conducente della BMW fosse stato attento ed avesse viaggiato ad andatura moderata (pari, secondo l'assunto difensivo degli appellanti incidentali, addirittura a soli 14,95 Km/h), sarebbe riuscito ad avvedersi per tempo della presenza del pedone ed a frenare.
Viceversa, il fatto che il conducente non abbia frenato, come attestato dal rapporto dei Carabinieri nel quale si dava atto del mancato rinvenimento di tracce di pneumatici sulla sede stradale, costituisce indizio sintomatico di una condotta di guida disattenta ed imprudente e dimostra che il si sia accorto della presenza del pedone CP_1
quando oramai era troppo tardi.
D'altra parte, il CT di parte del nemmeno ha idoneamente CP_1
dedotto e dimostrato che un investimento all'indicata velocità di 14,95
Km/h avrebbe, comunque, determinato lesioni compatibili con il successivo decesso della . Per_3
pag. 27/56 Riguardo, poi, all'affermazione dell pure valorizzato dagli Tes_1
appellanti incidentali, secondo cui la vettura andava piano, si tratta, a ben vedere, di un mero apprezzamento, che riflette la percezione soggettiva che il teste ha avuto dell'evento, di per sé privo di significativa rilevanza probatoria.
Ed ancora, quanto all'ulteriore affermazione del teste secondo Tes_1
la quale il corpo della veniva sbalzato ad un paio di metri, è Per_3
appena il caso di rilevare che è arduo credere che, al riguardo, l' Tes_1
abbia avuto, nei concitati momenti che seguivano all'accaduto, la lucidità di stimare con precisione una simile distanza.
Per converso, ben più attendibili si rivelano le valutazioni operate dal
CT della Procura sulla scorta dei rilievi eseguiti, nell'immediatezza, dai
Carabinieri.
Né, peraltro, l'assenza di segni di frenata può convincentemente ascriversi all'efficienza del sistema antibloccaggio, piuttosto che al non avere il posto in essere detta manovra di emergenza. CP_1
Sul punto, infatti, il teste riferendo un particolare caduto sotto Tes_1
la sua diretta percezione, ha riferito che la BMW, accortasi della presenza della (deve soggiungersi, quando orami era tardi), Per_3
tentava di evitarla sterzando verso sinistra, ma non riusciva nell'intento. Invece, il teste non dichiarava, in alcuna delle sue deposizioni, che il avesse frenato, a riprova del fatto che un CP_1
simile tentativo non era stato nemmeno tentato, evidentemente perché
pag. 28/56 il conducente si era accorto del pedone quando lo spazio di manovra era troppo ridotto.
Nemmeno, a conforto delle ragioni del conducente, soccorre la considerazione per la quale la presenza del pedone era resa non percepibile dal a causa delle auto in sosta ai margini della CP_1
carreggiata.
Dall'esame dei reperti fotografici acquisiti dai Carabinieri nell'immediatezza, si ricava, invero, la presenza di una sola vettura parcheggiata in prossimità del terrazzino dell'abitazione della
[...]
. Quindi, considerando che il fatto è avvenuto in pieno giorno ed Per_3
in condizioni climatiche buone, è logico e ragionevole supporre che, nonostante la presenza della vettura in sosta, un automobilista prudente ed accorto avrebbe avuto la possibilità di avvedersi dell'attraversamento da parte del pedone.
Peraltro, ulteriore riprova del fatto che il si sia accorto del CP_1
pedone tardivamente, si trae dalle stesse dichiarazioni rese in dibattimento dell'imputato. Infatti, pur intendendo attribuire ciò alla condotta della , rea, a suo avviso, di essere sbucata Per_3
improvvisamente da dietro una vettura parcheggiata, il in CP_1
dibattimento ammetteva che aveva avvistato in ritardo il pedone (cfr. pag. 10 comparsa di costituzione in appello ). Controparte_2
In conclusione, per quanto dinanzi osservato, deve ritenersi che, del tutto correttamente, il primo Giudice abbia ritenuto non superata la pag. 29/56 presunzione di colpa posta a carico del conducente dall'art. 2054 co. 1
c.c..
§ 7.
Occorre, a questo punto, esaminare l'appello principale dei danneggiati, con il quali gli stessi impugnavano il capo della sentenza in cui il Giudice aveva ritenuto di riconoscere, in capo alla , un Per_3
concorso di colpa nella causazione dell'investimento, stimato nella misura del 40%.
Al riguardo, assumevano che la sentenza era affetta, sul punto, da un'intima contraddizione, perché, pur muovendo da corrette premesse nell'individuazione dei principi che avrebbero dovuto presiedere all'accertamento delle responsabilità, finiva, poi, per il riconoscere in capo alla vittima dell'investimento un rilevante concorso di colpa, sulla base di una circostanza, quale quella relativa ad un presunto attraversamento veloce della carreggiata da parte della stessa, niente affatto provata.
Osservavano gli appellanti che correttamente il Giudice aveva valorizzato le condizioni di tempo e di luogo, quali il passaggio dell'auto attraverso un centro abitato, caratterizzato dalla presenza di diverse abitazioni e di esercizi commerciali e dall'esistenza di segnalati attraversamenti pedonali, nonché di un limite di velocità di 50 Km/h.
Del pari evidenziavano che il Giudice aveva valorizzato gli esiti della consulenza tecnica espletata nel procedimento penale, dalla quale emergeva che l'impatto era avvenuto al centro della carreggiata “e che,
pag. 30/56 dunque, parte della strada era stata già attraversata dal pedone allorquando sopraggiungeva l'auto, ad una velocità stimata di 53 km/h, il conducente della quale si sarebbe dovuto avvedere del pedone ed arrestare la marcia, avendo avuto il tempo di quattro secondi per farlo”.
Ed ancora, osservavano che il Giudice correttamente riteneva non provata la circostanza, allegata dal secondo cui questi, per CP_1
evitare l'investimento, non era riuscito a svoltare a destra a causa della presenza di una vettura ivi parcheggiata.
Inoltre, proseguivano gli appellanti, il Tribunale riteneva non esservi
“certezza sul fatto che la vittima avesse attraversato la carreggiata correndo”.
Sempre in premessa, il Giudice aveva anche correttamente osservato che sarebbe stato necessario “valutare se eventuali comportamenti disattenti o abnormi del pedone abbiano concorso al verificarsi dell'evento” e non aveva mancato di sottolineare come la condotta serbata dalla vittima non poteva essere qualificata come “imprevedibile
o abnorme, avendo la attraversato la strada in un centro Per_3
abitato, in presenza di veicoli parcheggiati a bordo carreggiata, pur dopo aver guardato a destra e a sinistra, come emerge dalla deposizione del teste che tale fatto ha espressamente riferito come Tes_1
circostanza alla quale ha assistito sia nell'immediatezza del fatto che all'atto della escussione come teste”.
Tuttavia, sebbene le considerazioni dallo stesso svolte avrebbero dovuto indurre il Giudice a concludere per l'assenza di qualunque pag. 31/56 concorso di colpa in capo alla , il Tribunale, erroneamente, Per_3
asseriva che non era possibile affermare “con la dovuta certezza che la stessa si sia avveduta del sopraggiungere dell'auto, ma soprattutto non può affermarsi che la stessa, pur avendo guardato abbia effettivamente verificato che il conducente l'avesse a sua volta, prontamente avvistata.
In detta incertezza è ravvisabile un concorso di colpa a carico della compianta “. Per_3
Secondo gli appellanti, la sentenza era, in parte qua, viziata da un errore di fondo, avendo preteso di addossare alla vittima l'onere “non solo di avvedersi dell'arrivo di automobili ma anche di accertarsi che i guidatori a loro volta abbiano avuto contezza della presenza del pedone”.
Inoltre, ad avviso degli istanti, il Giudice, nell'operare tale affermazione, era stato condizionato dall'erronea lettura della deposizione resa dal teste Infatti, il Giudice aveva ravvisato Tes_1
una (invero insussistente) contraddizione tra la deposizione rilasciata dallo stesso teste nel corso del giudizio di primo grado, allorquando aveva riferito che la percorreva la carreggiata senza Per_3
eccessiva fretta, e quanto dichiarato in sede di s.i.t. ai Carabinieri, il
28/6/2013, allorquando riferiva che “non Persona_3
avvedendosi del mio arrivo attraversava la strada correndo”.
In effetti, sostenevano gli appellanti, nel rilevare tale contraddizione, il
Giudice aveva, in maniera errata, attribuito all' dichiarazioni Tes_1
che, invece, erano state rilasciate ai Carabinieri, non dal teste Tes_1
ma dallo stesso CP_1
pag. 32/56 § 8.
Il motivo è fondato.
Ribadendo quanto dinanzi già osservato in relazione ai motivi di appello incidentale, la Corte ritiene che la condotta serbata dalla vittima, in occasione del fatale attraversamento, non abbia in alcuna misura (e men che mai in quella assai rilevante del 40%, indicata dal primo Giudice) concorso a causare il fatto.
Sul punto, appare, in aggiunta alle considerazioni precedentemente svolte, sufficiente osservare che la colpa della non può di Per_3
certo ravvisarsi, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, nel fatto che “non può affermarsi con la dovuta certezza che la stessa si sia avveduta del sopraggiungere dell'auto, ma soprattutto non può affermarsi che la stessa, pur avendo guardato, abbia effettivamente verificato che il conducente l'avesse, a sua volta, prontamente avvistata”.
In tal modo, invero, la responsabilità concorrente si fonderebbe non già su di un comportamento imprudente o disattento del pedone, quanto su di un dato di per sé incerto, quale la consapevolezza che taluno abbia rispetto alla condotta altrui. In altri termini, è lecito esigere che il pedone non si frapponga all'improvviso dinanzi alla vettura in transito o che, comunque, prima di attraversare si fermi per verificare se sopraggiungano auto. Ma una volta che, come dinanzi ampiamente osservato, tale prova possa ritenersi raggiunta, non è sostenibile che il pedone, prima di attraversare, debba anche verificare se il conducente della vettura l'abbia notato, posto che, in tal modo, si pag. 33/56 finirebbe con l'addossare alla vittima una prova finanche impossibile da fornire.
Né, peraltro, nella specie, dalle risultanze di causa è emerso che, prima dell'investimento, la BMW stesse tenendo una condotta talmente anomala, da dovere indurre il pedone ad arrestare la propria marcia, essendo agevolmente percepibile il rischio di un investimento.
In conclusione, in accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve ritenersi che la responsabilità dell'accaduto vada attribuita esclusivamente a , Controparte_1
conducente dell'auto investitrice.
§ 9.
In ordine al quantum debeatur, il Giudice di primo grado riconosceva, in favore degli attori ed interventori, il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, e, facendo applicazione della Tabella di Milano, valorizzando gli esiti dell'istruttoria orale, che avevano fatto emergere le significative ripercussioni che il decesso della aveva avuto Per_3
rispetto ai suoi stretti congiunti (marito, figli, genitori e fratelli), liquidava i seguenti importi: “.. in favore di (figlia Parte_6
convivente) € 304.007,70 (figlio convivente) € Parte_7
304.007,70 (coniuge convivente) € 313.814,40 Parte_5 [...]
(padre) € 245.167,50 (madre) Parte_1 Parte_2
€ 254.974,20 (fratello) € 100.000,00 Parte_3 Parte_8
(fratello gemello) € 110.000,00”.
[...]
pag. 34/56 Inoltre, il Giudice riconosceva al coniuge superstite ed ai figli, a titolo di danno patrimoniale conseguente alla perdita dei contributi economici che la donna, coltivatrice diretta, apportava al nucleo familiare,
l'importo, determinato equitativamente anche in ragione dell'età (di anni 40) che la stessa aveva al momento del fatto, di euro 75.000,00.
Applicando la decurtazione del 40%, per l'accertato concorso di colpa, determinava, pertanto, il dovuto come segue: “in favore di Parte_6
€ 182.404,62, € 182.404,62,
[...] Parte_7 Parte_5
€ 188.288,64, € 147.100,5,
[...] Parte_1 Pt_2
(madre) € 152.984,52, € 60.000,00,
[...] Parte_3 [...]
66.000,00, oltre la somma di euro 52.500,00 a titolo di Parte_8
danno patrimoniale agli intervenuti in solido, il tutto detratte le somme già corrisposte in forza della provvisionale di cui alla ordinanza del
15.7.2015 ed oltre interessi dalla sentenza al saldo”.
§ 10.
Con il secondo motivo di appello incidentale, il censurava CP_1
l'indicato capo di sentenza, sostenendo che le controparti non avevano
“fornito alcuna prova dei danni asseritamente subiti. Non la produzione di documentazione medico-sanitaria; non una prova per testi su circostanze pregnanti e rilevanti;
…”, per cui andava ritenuto insussistente il danno psichico iure proprio, il danno patrimoniale, il danno biologico jure ereditatis “essendo l'exitus intervenuto in un ristretto lasso temporale dal sinistro”.
§ 11.
pag. 35/56 Il motivo è inammissibile perché generico.
Ed invero, non avendo il Giudice riconosciuto agli attori ed interventori né il danno biologico iure proprio, né quello iure hereditatis, né il cd. danno morale terminale o da lucida agonia, a tale fine valorizzando proprio la circostanza che la morte era sopraggiunta nella sostanziale immediatezza e che la vittima non era mai stata cosciente dopo il sinistro, la censura è del tutto superflua, attenendo a poste risarcitorie mai liquidate dalla sentenza.
Rispetto, invece, al danno patrimoniale iure hereditatis, riconosciuto ai più stretti parenti, (marito e figli), della vittima, la sentenza resiste ampiamente alla critica. Infatti, il Giudice valorizzava la circostanza che la fosse, all'epoca del sinistro, ancora giovane e svolgesse Per_3
attività lavorativa. Tali dati inducono a ritenere assolutamente plausibile che essa destinasse, alla cura ed al mantenimento della famiglia, una quota delle proprie entrate.
Né, invero, l'appellante ha, in qualche modo, contestato il criterio di quantificazione del danno, essendosi, genericamente, limitato a sostenere che ne difettava la prova, con affermazione palesemente smentita dai rilievi dinanzi svolti.
Da ultimo deve rilevarsi che, solo nelle conclusioni della propria comparsa, il sollecitava la Corte a volere dichiarare “in ogni CP_1
caso, la inammissibilità della domanda e dell'intervento per evidenti difetti anche in ordine alla prodromica messa in mora”.
pag. 36/56 La richiesta è inammissibile, in difetto della preventiva formulazione di uno specifico motivo di appello teso a contestare la (dal Giudice ritenuta) proponibilità della domanda.
§ 12.
Con il secondo motivo di appello incidentale, censurava Controparte_2
la sentenza, nella parte in cui aveva, a suo dire, erroneamente quantificato il danno patrimoniale, all'esito della decurtazione del 40% per il ritenuto concorso di colpa. Infatti, obiettava sul punto l'appellante, il 60% di euro 75.000,00 non corrispondeva ad euro
52.500,00, somma riconosciuta in sentenza, ma ad euro 45.000,00.
§ 13.
Il motivo è infondato. Infatti, in conseguenza della riconosciuta esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro, alcuna CP_1
decurtazione deve essere operata rispetto alle somme riconosciute dal
Tribunale a titolo di risarcimento del danno.
§ 14.
Solo in comparsa conclusionale, contestava Controparte_2
tardivamente la quantificazione del danno non patrimoniale, da perdita del congiunto, sostenendo che gli importi liquidati dal primo
Giudice in applicazione della tabella di Milano dovevano ritenersi eccessivi e che gli stessi avrebbero dovuto rideterminarsi applicando i valori minimi di siffatta tabella.
pag. 37/56 Rileva la Corte che alcuna pronuncia si imponga, in ordine a siffatte deduzioni, esulando le stesse dal thema decidendum del giudizio di gravame, quale delineato dai motivi di appello incidentale. Infatti, nella comparsa di costituzione, non aveva sottoposto a Controparte_2
censura il capo di sentenza con il quale il Giudice aveva quantificato il risarcimento, avendo, come dinanzi visto, circoscritto il gravame alla sola questione dell'an.
§ 15.
In ragione di tutto quanto sin qui detto, occorre, quindi, procedere alla quantificazione del risarcimento spettante ai danneggiati, originari attori ed interventori, escludendo la decurtazione del 40%.
Sul punto deve, infatti, osservarsi che gli appellanti principali hanno domandato che, in riforma della sentenza, questa Corte liquidasse le somme riconosciute dal primo Giudice, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non, senza applicazione della contestata riduzione per l'affermato concorso di colpa.
Quindi, non avendo gli istanti sollecitato il riconoscimento di importi maggiori rispetto a quelli indicati dal Tribunale, fatta ovviamente eccezione per l'operata decurtazione, in accoglimento dell'appello principale, la misura del risarcimento deve, esclusa la riduzione erroneamente applicata dal primo Giudice, determinarsi come segue: ”
€ 304.007,70 per (figlia convivente); € 304.007,70 Parte_6
per (figli convivente); € 313.814,40 per Parte_7 [...]
(coniuge convivente); € 245.167,50 per Parte_5 Per_3
pag. 38/56 (padre); € 254.974,20 per (madre); € Parte_1 Parte_2
100.000,00 per (fratello); € 110.000,00 per Parte_3 [...]
( ) .. € 75.000,00 a titolo di risarcimento danni Parte_4 Pt_9
patrimoniali in favore di (coniuge convivente), Parte_5
(figlia convivente) e (figli Parte_6 Parte_7
convivente)”.
§ 16.
Tanto premesso, deve, peraltro, osservarsi che, nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale, accogliendo l'istanza dei danneggiati, riconosceva, a titolo di provvisionale, “1) €. 70.000,00 a Parte_1
(padre), 2) €. 72.000,00 a (madre), 3) €.
[...] Parte_2
38.000,00 a (fratello), 4) €. 44.000,00 a Parte_3 Parte_4
(fratello ), 5) €. 130.384,00 a (marito), 6)
[...] Pt_9 Parte_5
€. 126.622,00 a (figlio minore), rappresentato dal Parte_7
padre, 7) €. 126.622,00 a (figlia minore), rappresentata Parte_6
dal padre”.
In esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale in data 15.7.2015,
versava tali importi, come dalla stessa documentato Controparte_2
mediante la produzione degli atti di transazione e quietanza sottoscritti dai danneggiati (cfr. allegato n. 1 della produzione dell'impresa designata relativa al grado di appello).
In particolare, dall'esame di tale documentazione, emerge che i pagamenti erano effettuati in data 29.7.2015, in favore di Parte_5
, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità sui figli
[...]
pag. 39/56 minori, e, in data 30.7.2015, in favore dei genitori e dei fratelli della vittima.
Inoltre, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, CP_2
versava, in data 2.11.2020, a saldo del risarcimento liquidato dal
[...]
Tribunale, le somme riconosciute in sentenza (cfr. allegato n. 3 della produzione dell'impresa designata relativa al grado di appello).
§ 17.
Ciò doverosamente chiarito in fatto, la Corte osserva che, secondo una consolidata giurisprudenza, “posto che il risarcimento del danno da fatto illecito .. costituisce debito di valore e, in caso di ritardato pagamento di esso, gli interessi e la svalutazione non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del prodursi del danno, e la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria -, una volta che sia impugnato il capo della sentenza contenente la liquidazione del danno, non può invocarsi il giudicato in ordine alla misura legale degli interessi precedentemente attribuiti e il giudice dell'impugnazione (o del rinvio), anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione degli interessi prescelta dal giudice precedente, può procedere alla riliquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore, restando irrilevante che vi sia stata impugnazione o meno in relazione agli interessi già conseguiti e alla misura degli stessi (Cass., S.U., n. 8520/2007; Cass. n. 9926/2010;
pag. 40/56 Cass. n. 15709/2011) ..” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17004 del
2023”.
È, pertanto, irrilevante che, nella specie, il primo Giudice si fosse limitato a riconoscere la sorta capitale, al netto delle somme già riscosse a titolo di provvisionale, e gli interessi dalla sentenza al saldo, perché, come visto, avendo gli appellanti principali censurato la sentenza nella parte relativa alla liquidazione del risarcimento, alcun giudicato può ritenersi essersi formato in relazione agli accessori.
Discende da quanto osservato che, nel procedere alla quantificazione del credito residuo ancora vantato dai danneggiati, debba farsi applicazione del principio secondo cui “l'operazione di scomputo degli acconti già versati dalla somma complessivamente dovuta al creditore a titolo di risarcimento, per essere corretta, deve articolarsi nelle seguenti operazioni: a) in primo luogo occorre rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto devalutandoli alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione;
b) in secondo luogo occorre detrarre l'acconto dal credito;
c) in terzo luogo occorre calcolare, sulla base del saggio equitativamente individuato (che può coincidere con quello legale), gli interessi compensativi, distinguendo il periodo intercorrente tra la data dell'illecito e quella del pagamento dell'acconto
(in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale) dal periodo intercorrente tra quest'ultima data e quella della liquidazione definitiva (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato)” (cfr. ex multis,
Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 25817 del 31/10/2017).
pag. 41/56 Pertanto, nel determinare l'esatto rapporto di dare avere tra le parti, si dovranno, anzitutto, calcolare gli interessi legali a decorrere dal
29.6.2013, data della morte della , sino al momento dei Per_3
pagamenti eseguiti da a titolo di provvisionale, Controparte_2
pagamenti che, come dinanzi detto, risalgono al 29.7.2015, per quanto riguarda il coniuge ed i figli, ed al 30.7.2015, per quanto riguarda i genitori ed i fratelli. Successivamente, bisognerà detrarre dal capitale rivalutato il pagamento parziale eseguito dalle nel luglio del CP_2
2015, quindi, calcolare gli ulteriori interessi sul capitale anno per anno rivalutato sino alla data del successivo versamento effettuato dall'impresa designata in data 2.11.2020. Infine, andranno calcolati gli ulteriori interessi legali sulla somma residuata, a seguito della detrazione dal capitale rivalutato del pagamento effettuato a novembre
2020, dalla data di tale versamento sino all'attualità.
§ 18.
Ciò posto, muovendo dalla posizione del coniuge superstite, in applicazione dei sopra richiamati principi, si avrà, quindi: euro
306.459,38 (credito risarcitorio liquidato dal Giudice di primo grado, senza considerare la decurtazione del concorso di colpa, devalutato dall'ottobre 2020, epoca cui risale la pubblicazione della sentenza, a giugno 2013, data del decesso;
indice ottobre 2020: 102; indice gennaio 2013: 106,7; raccordo Indici: 1,071; indice di Devalutazione:
0,977); euro 7.850,33, interessi legali calcolati sulla citata sorta capitale anno per anno rivalutata dal 29.6.2013, data del decesso, sino al 29.7.2015, data del pagamento;
306.765,84, sorta capitale rivalutata pag. 42/56 al 29.7.2015, - euro 130.384,00 (somma versata a titolo di provvisionale) = euro 176.381,84 (capitale residuo alla data del
29.7.2015); euro 6.320,31, interessi legali calcolati sull'importo di euro
176.381,84 anno per anno rivalutato dal 30.7.2015 al 2.11.2020, data del secondo pagamento eseguito da;
euro 179.733,09 Controparte_2
(sorta capitale rivalutata al 2.11.2020; indice alla decorrenza: 107,2; indice alla scadenza: 102; raccordo indici: 1,071; coefficiente di rivalutazione: 1,019) – euro 75.426,64 (importo versato da CP_2
in esecuzione della sentenza di primo grado) = euro 104.306,45
[...]
(capitale residuo dovuto al 2.11.2020); euro 10.174,58, interessi legali calcolati sull'importo di euro 104.306,45 anno per anno rivalutato dal
3.11.2020 al 31.10.2024, cui risale il più aggiornato indice di rivalutazione disponibile alla data di deliberazione della presente sentenza;
euro 122.768,69, capitale residuo rivalutato alla medesima data del 31.10.2024 (indice alla decorrenza: 102; indice alla scadenza:
120,1; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione: 1,177).
In totale, quindi, a deve essere riconosciuto un credito Parte_5
risarcitorio residuo di euro 147.113,91.
§ 19.
Venendo ad esaminare la posizione di e , Parte_7 Parte_6
figli della vittima primaria, applicando gli stessi criteri dinanzi indicati, si avranno i seguenti importi: euro 298.046,76 (credito risarcitorio liquidato dal Giudice di primo grado, senza considerare la decurtazione del concorso di colpa, devalutato dal mese di ottobre 2020, epoca di pubblicazione della sentenza, a giugno 2013, data del decesso;
indice pag. 43/56 ottobre 2020: 102; indice giugno 2013: 107,1; raccordo indici: 1,071; indice di devalutazione: 0,98); euro 7.634,84, interessi legali calcolati sulla citata sorta capitale anno per anno rivalutata dal 29.6.2013, data del decesso, sino al 29.7.2015, data del pagamento;
euro 298.344,81, sorta capitale rivalutata al 29.7.2015, (indice alla decorrenza: 107,1; indice alla scadenza: 107,2; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione: 1,001), - euro 126.622,00 (somma versata a titolo di provvisionale) = euro 171.722,81 (capitale residuo alla data del
29.7.2015); euro 2.890,63, interessi legali calcolati sull'importo di euro
171.722,81, anno per anno rivalutato dal 30.7.2015 al 2.11.2020, data del secondo pagamento eseguito da;
euro 174.985,54, Controparte_2
(sorta capitale rivalutata al 2.11.2020: indice alla decorrenza: 107,2; indice alla scadenza: 102; raccordo indici: 1,071; coefficiente di rivalutazione: 1,019); euro 174.985,54 – euro 73.282,62 (importo versato da in esecuzione della sentenza di primo grado) Controparte_2
- euro 101.702,92 (capitale residuo dovuto al 2.11.2020); euro
9.920,61, interessi legali calcolati sull'importo di euro 101.702,92, anno per anno rivalutato dal 3.11.2020 al 31.10.2024, cui risale il più aggiornato indice di rivalutazione disponibile alla data di deliberazione della presente sentenza;
euro 119.704,34, capitale residuo rivalutato alla medesima data del 31.10.2024 (indice alla decorrenza: 102; indice alla scadenza: 120,1; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione:
1,177).
pag. 44/56 In totale, quindi, a , quale esercente la responsabilità Parte_5
genitoriale sui figli minori, deve riconoscersi ancora l'importo di complessivi euro 140.150,42 per ciascun figlio.
§ 20.
A tale somma deve, poi, aggiungersi l'importo di euro 75.000,00, che il primo Giudice aveva riconosciuto, in favore di coniuge e figli della vittima, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Non risultando versamenti parziali rispetto a siffatto importo, lo stesso deve essere rivalutato, al fine di tenere conto della svalutazione intervenuta dal 15.10.2020, data di pubblicazione della sentenza appellata, al 31.10.2024.
Operando tale conteggio, la posta risarcitoria in esame ascende ad euro
88.275,00 (indice alla decorrenza: 102; indice alla scadenza: 120,1; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione: 1,177).
Su tale importo, previamente devalutato al 28.6.2013 ed anno per anno rivalutato secondo indici Istat sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, debbono riconoscersi gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., oltre i successivi interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo.
§ 21.
Venendo a considerare la posizione di , padre Parte_1
della vittima, si avranno i seguenti importi: euro 240.360,29 (credito risarcitorio liquidato dal Giudice di primo grado, senza considerare la pag. 45/56 decurtazione del concorso di colpa, devalutato dall'ottobre 2020, epoca cui risale la pubblicazione della sentenza, a giugno 2013, data del decesso;
indice ottobre 2020: 102; indice giugno 2013: 107,1; raccordo indici: 1,071; indice di devalutazione: 0,98); euro 6.160,41, interessi legali calcolati sulla citata sorta capitale anno per anno rivalutata dal
29.6.2013, data del decesso, sino al 30.7.2015, data del pagamento;
euro 240.600,65, sorta capitale rivalutata al 30.7.2015 (indice alla decorrenza: 107,1; indice alla scadenza: 107,2; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione: 1,001) – euro 70.000,00 (somma versata a titolo di provvisionale) = euro 170.600,65 (capitale residuo alla data del 30.7.2015); euro 2.869,40, interessi legali sull'importo di euro
170.600,65, anno per anno rivalutato dal 31.7.2015 al 2.11.2020, data del secondo pagamento eseguito da;
euro 173.842,06 Controparte_2
(sorta capitale rivalutata al 2.11.2020; indice alla decorrenza: 107,2; indice alla scadenza: 102; raccordo indici: 1,071; coefficiente di rivalutazione: 1,019); euro 173.842,06 – euro 77.100,05, (importo versato da in esecuzione della sentenza di primo grado) Controparte_2
- euro 96.742,01; euro 9.436,69, interessi legali calcolati sull'importo di euro 96.742,01, anno per anno rivalutato dal 3.11.2020 al
31.10.2024, cui risale il più aggiornato indice di rivalutazione disponibile alla data di deliberazione della presente sentenza;
euro
113.865,35, capitale residuo rivalutato alla medesima data del
31.10.2024 (indice alla decorrenza: 102; indice alla scadenza: 120,1; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione: 1,177).
pag. 46/56 In totale a spetta ancora il complessivo importo Parte_1
di euro 132.331,85.
§ 22.
Venendo a considerare la posizione di (madre della Parte_2
vittima), si avranno i seguenti importi: euro 249.974,71 (credito risarcitorio liquidato dal Giudice di primo grado, senza considerare la decurtazione del concorso di colpa, devalutato dall'ottobre 2020, epoca cui risale la pubblicazione della sentenza, a giugno 2013, data del decesso;
indice ottobre 2020: 102; indice giugno 2013: 107,1; raccordo indici: 1,071; indice di devalutazione: 0,98); euro 6.406,84 interessi legali calcolati sulla citata sorta capitale anno per anno rivalutata dal
29.6.2013, data del decesso, sino al 30.7.2015, data del pagamento;
euro 250.224,68, sorta capitale rivalutata al 30.7.2015 (indice alla decorrenza: 107,1; indice alla scadenza: 107,2; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione: 1,001) – euro 72.000,00 (somma versata a titolo di provvisionale) = euro 178.224,68 (capitale residuo alla data del 30.7.2015); euro 2.997,65, interessi legali sull'importo di euro
178.224,68, anno per anno rivalutato dal 31.7.2015 al 2.11.2020, data del secondo pagamento eseguito da;
euro 181.610,95 Controparte_2
(sorta capitale rivalutata al 2.11.2020; indice alla decorrenza: 107,2; indice alla scadenza: 102; raccordo indici: 1,071; coefficiente di rivalutazione: 1,019); euro 181.610,95 – euro 80.984,52 (importo versato da in esecuzione della sentenza di primo grado) Controparte_2
- euro 100.626,43; euro 9.815,60, interessi legali calcolati sull'importo di euro 100.626,43, anno per anno rivalutato dal 3.11.2020 al pag. 47/56 31.10.2024, cui risale il più aggiornato indice di rivalutazione disponibile alla data di deliberazione della presente sentenza;
euro
118.437,31, capitale residuo rivalutato alla medesima data del
31.10.2024 (indice alla decorrenza: 102; indice alla scadenza: 120,1; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione: 1,177).
In totale a spetta ancora il complessivo importo di Parte_2
euro 137.657,4.
§ 23.
Con riferimento a , fratello della vittima, si avranno i Parte_4
seguenti importi: euro 107.843,14 (credito risarcitorio liquidato dal
Giudice di primo grado, senza considerare la decurtazione del concorso di colpa, devalutato dall'ottobre 2020, epoca cui risale la pubblicazione della sentenza, a giugno 2013, data del decesso;
indice ottobre 2020:
102; indice giugno 2013: 107,1; raccordo indici: 1,071; indice di devalutazione: 0,98); euro 2.764,02, interessi legali calcolati sulla citata sorta capitale anno per anno rivalutata dal 29.6.2013, data del decesso, sino al 30.7.2015, data del pagamento;
euro 107.950,98, sorta capitale rivalutata al 30.7.2015 (indice alla decorrenza: 107,1; indice alla scadenza: 107,2; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione:
1,001) – euro 44.000,00, (somma versata a titolo di provvisionale) = euro 63.950,98 (capitale residuo alla data del 30.7.2015); euro
1.075,62, interessi legali sull'importo di euro 63.950,98, anno per anno rivalutato dal 31.7.2015 al 2.11.2020, data del secondo pagamento eseguito da;
euro 65.166,05, (sorta capitale rivalutata al Controparte_2
2.11.2020; indice alla decorrenza: 107,2; indice alla scadenza: 102;
pag. 48/56 raccordo indici: 1,071; coefficiente di rivalutazione: 1,019); euro
65.166,05 – euro 22.000,00 (importo versato da in Controparte_2
esecuzione della sentenza di primo grado) = euro 43.166,05; euro
4.210,62, interessi legali calcolati sull'importo di euro 43.166,05, anno per anno rivalutato dal 3.11.2020 al 31.10.2024, cui risale il più aggiornato indice di rivalutazione disponibile alla data di deliberazione della presente sentenza;
euro 50.806,44, capitale residuo rivalutato alla medesima data del 31.10.2024 (indice alla decorrenza: 102; indice alla scadenza: 120,1; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione:
1,177).
In totale a spetta ancora il complessivo importo di Parte_4
euro 58.856,7.
§ 24.
Da ultimo, con riguardo all'altro fratello della vittima, Parte_3
, si avranno i seguenti importi: euro 107.843,14 (credito
[...]
risarcitorio liquidato dal Giudice di primo grado, senza considerare la decurtazione del concorso di colpa, devalutato dall'ottobre 2020, epoca cui risale la pubblicazione della sentenza, a giugno 2013, data del decesso;
indice ottobre 2020: 102; indice giugno 2013: 107,1; raccordo indici: 1,071; indice di devalutazione: 0,98); euro 2.764,02, interessi legali calcolati sulla citata sorta capitale anno per anno rivalutata dal
29.6.2013, data del decesso, sino al 30.7.2015, data del pagamento;
euro 107.950,98, sorta capitale rivalutata al 30.7.2015 (indice alla decorrenza: 107,1; indice alla scadenza: 107,2; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione: 1,001) – euro 38.000,00, (somma versata pag. 49/56 a titolo di provvisionale) = euro 69.950,98 (capitale residuo alla data del 30.7.2015); euro 1.357,88, interessi legali sull'importo di euro
69.950,98, anno per anno rivalutato dal 31.7.2015 al 2.11.2020, data del secondo pagamento eseguito da;
euro 71.769,71, Controparte_2
(sorta capitale rivalutata al 2.11.2020; indice alla decorrenza: 107,2; indice alla scadenza: 102; raccordo indici: 1,071; coefficiente di rivalutazione: 1,019) – euro 22.000,00 (importo versato da CP_2
in esecuzione della sentenza di primo grado) = euro 49.769,71;
[...]
euro 4.854,79, interessi legali calcolati sull'importo di euro 49.769,71, anno per anno rivalutato dal 3.11.2020 al 31.10.2024, cui risale il più aggiornato indice di rivalutazione disponibile alla data di deliberazione della presente sentenza;
euro 58.578,95, capitale residuo rivalutato alla medesima data del 31.10.2024 (indice alla decorrenza: 102; indice alla scadenza: 120,1; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione:
1,177).
In totale a spetta ancora il complessivo importo di Parte_3
euro 67.555,64.
Su ognuno dei predetti importi si debbono, poi, riconoscere gli ulteriori interessi legali dall'1.11.2024 al soddisfo.
§ 25.
deduceva che, comunque, anche in ipotesi di Controparte_2
accoglimento del proposto appello principale, la sua obbligazione doveva intendersi contenuta nei limiti del massimale di euro
1.500.000,00 vigente per legge all'epoca dei fatti.
pag. 50/56 L'eccezione è infondata, in quanto, in base al combinato disposto degli articoli 283 e 128 del D. Lgs. 209 del 2005, alla data dell'evento dannoso (28.6.2013) il massimale minimo di legge, applicabile anche all'obbligazione gravante sul fondo di garanzie vittime della strada, era pari non all'importo di euro 1.500.000,00, ma “nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad euro 5.000.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime”.
Siccome, nella specie, gli importi liquidati in favore dei danneggiati, tenuto anche conto delle somme dai medesimi già riscosse, non superano l'indicato limite, l'eccezione sollevata dall'impresa designata deve essere rigettata.
§ 26.
Venendo a disciplinare il regime delle spese processuali, giova premettere che costituisca ius receptum il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Nella specie, ritiene il Collegio che, avuto riguardo alla riconosciuta fondatezza delle domande degli attori ed interventori originari, le spese processuali del doppio grado debbano seguire la soccombenza di e di e che la condanna delle stesse Controparte_2 Controparte_1
pag. 51/56 debba disporsi in via solidale, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., attesa la sostanziale comunanza, tra tali parti, degli interessi dedotti in lite.
Con riguardo al giudizio di primo grado deve ritenersi congrua la liquidazione disposta dal primo Giudice, atteso che l'importo di euro
25.000,00 a titolo di compenso, dallo stesso riconosciuto, risulta conforme allo scaglione, che si identifica in quello relativo alle cause da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00, cui occorre riferirsi, considerando, ai fini del decisum e venendo in rilievo una fattispecie di litisconsorzio facoltativo, l'ammontare del credito più elevato, tra quelli qui liquidati, (che è, nella specie, il risarcimento liquidato in favore di in proprio) (cfr. Cass. Civ. n. 10367 del Parte_5
17/04/2024).
La liquidazione delle spese processuali del grado di appello viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a tale data.
Riguardo al giudizio di appello, deve farsi applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 52.001,00,00 ad euro 260.000,00, considerata, ai fini del disputatum, la differenza tra l'ammontare del credito liquidato dal primo Giudice e quello ritenuto come dovuto da questa Corte, sempre con riferimento, in applicazione del principio sopra richiamato, al più elevato dei crediti oggetto di causa.
pag. 52/56 Tenuto conto dell'oggetto, numero e complessità delle questioni controverse è adeguato il riconoscimento dei compensi tabellari medi per tutte le fasi processuali.
Nel determinare il compenso, inoltre, considerato che ricorre l'ipotesi in cui l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, va previamente applicata, ex art. 4, co. 4, D.M. 55/2014, la diminuzione del 30% del compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto, non avendo il difensore dovuto esaminare “specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto”, e rispetto a tale valore va applicata la maggiorazione del 180% per la difesa di sei appellanti oltre il primo, ex art. 4, c. 2, D.M. 55/2014 (cfr. Cass. Civ. n.
10367 del 17/04/2024, punti 4.11 ss., cit.).
Pertanto si avrà: compenso tabellare medio pari ad euro 14.317,00; per riduzione del 30% = euro 10.021,90; per aumento del 180%= euro
28.061,32.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore degli Avvocati
Guerino Gazzella e Gaetano Di Leo, dichiaratisi anticipatari.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di e di , di un Controparte_2 Controparte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame incidentale, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale, proposto da
[...]
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_3
pag. 53/56 nonché da , in proprio e nella qualità di Pt_4 Parte_5
esercente la responsabilità genitoriale sui minori e Persona_1
, e sugli appelli incidentali, proposti da Parte_6 Controparte_2
e da , avverso la sentenza in epigrafe indicata,
[...] Controparte_1
così provvede:
a) rigetta gli appelli incidentali;
b) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro e, in accoglimento Controparte_1
della domanda, condanna quale Impresa Controparte_2
designata per la Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada: 1) a pagare, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali: euro
147.113,91 in favore di in proprio;
euro Parte_5
140.150,42 per ciascun figlio, in favore di , quale Parte_5
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Per_1
e ; euro 132.331,85 in favore di
[...] Parte_6 [...]
; euro 137.657,4 in favore di;
Parte_1 Parte_2
euro 67.555,64 in favore di;
euro 58.856,7 in Parte_3
favore di , oltre, su ciascuno dei predetti importi, Parte_4
gli interessi al tasso legale, di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., dall'1.11.2024 al soddisfo;
2) a pagare, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in favore di in proprio e Parte_5
quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
[...]
e , euro 88.275,00, oltre gli Persona_1 Parte_6
pag. 54/56 interessi legali, al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., da calcolare sul citato importo previamente devalutato al 28.6.2013 ed anno per anno rivalutato secondo indici Istat sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, oltre i successivi interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo;
c) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
d) condanna quale Impresa designata per la Controparte_2
Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, e , in solido tra Controparte_1
di loro, alla rifusione, in favore degli Avvocati Guerino Gazzella e
Gaetano Di Leo, procuratori antistatari, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 2.556,00,98 per esborsi, euro 28.061,32 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
e) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di quale Impresa Controparte_2
designata per la Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, e di CP_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
[...]
pari a quello previsto per il gravame incidentale, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19/12/2024.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 55/56 pag. 56/56
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 453/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1504/2020, pronunciata dal Tribunale di Avellino, pubblicata in data 15.10.2020, non notificata, pendente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. C.F._3 Parte_4
, (C.F. C.F._4 Parte_5
, in proprio e nella qualità di esercente la C.F._5
responsabilità genitoriale sui minori (C.F. Persona_1
) e (C.F. C.F._6 Parte_6
), rappresentati e difesi, come da procura in calce C.F._7
all'atto di appello, dall'avv. Guerino Gazzella (C.F.
e dall'Avv. Gaetana Di Leo, (C.F. C.F._8
; C.F._9 APPELLANTI
E
(C.F. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._10
giusta procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Giovanni Battista De Simone (C.F. ); C.F._11
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F. e P. IVA n. , nella qualità di Controparte_2 P.IVA_1
impresa designata ex art. 286 del vigente Codice delle Assicurazioni
Private, alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il territorio della Campania, in persona dei suoi legali rappresentanti p.t. e Controparte_3 Controparte_4
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti per atto del Notar in Treviso, N° 186905 Rep. – N° 30367 Persona_2
Racc. del 18 dicembre 2014, dall'avv. Fortuna Sessa (C.F.
); C.F._12
APPELLATA/ APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale;
azione ex art. 283 lett. b) d. lgs. n. 209/05.
Conclusioni:
pag. 2/56 Per gli appellanti principali:” .. rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, rigettati in toto tutti gli appelli incidentali spiegati dalle controparti .. dichiarare ammissibile e accogliere il presente appello per le motivazioni innanzi esposte e per l'effetto:
- dichiarare nulla e/o annullabile la sentenza impugnata e/o riformarla totalmente/parzialmente per i motivi di gravame esposti al punto 1);
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Controparte_1
nella causazione del sinistro per cui è causa, in esito al quale decedeva la sig.ra ; Persona_3
- condannare i convenuti, tutti in solido tra di loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore degli appellanti, ciascuno nella qualità indicata e per le rispettive quote, così come già accertati e riconosciuti dal Giudice di prime cure (cfr. pag. 13 di 16 della sentenza impugnata),
al netto di qualsivoglia decurtazione e precisamente:
€ 304.007,70 per (figlia convivente); Parte_6
€ 304.007,70 per (figlio convivente); Parte_7
€ 313.814,40 per (coniuge convivente); Parte_5
€ 245.167,50 per (padre); Parte_1
€ 254.974,20 per (madre); Parte_2
€ 100.000,00 per (fratello); Parte_3
€ 110.000,00 per (gemello), Parte_4
pag. 3/56 o in quelle diverse somme maggiori o minori, comunque non inferiori a quelle rispettivamente liquidate nel primo grado di giudizio, che l'Adita
Corte riterranno eque, il tutto detratte le somme già corrisposte ed accettate dagli appellanti in acconto delle maggiori somme dovute, con riserva di gravame, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino all'integrale e definitivo soddisfo;
- condannare i convenuti, tutti in solido tra di loro, al risarcimento dei danni patrimoniali in favore dei componenti del nucleo familiare convivente della compianta , per l'ulteriore importo Persona_3
così come già accertato e riconosciuto dal Giudice di prime cure (cfr. pag.
15 di 16 della sentenza impugnata), al netto di qualsivoglia decurtazione
e precisamente:
€ 75.000,00 a titolo di risarcimento danni patrimoniali in favore di
[...]
(coniuge convivente), (figlia Parte_5 Parte_6
convivente) e (figli convivente) o in quella diversa Parte_7
somma maggiore o minore, comunque non inferiore a quella liquidata nel primo grado di giudizio, che l'Adita Corte riterrà equa, il tutto detratte le somme già corrisposte ed accettate dagli appellanti in acconto delle maggiori somme dovute, con riserva di gravame, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino all'integrale e definitivo soddisfo;
- in via subordinata accertare e dichiarare un apporto causale della compianta nella causazione del sinistro per cui è Persona_3
causa nella misura minima e in ogni caso inferiore al 40%; ”;
pag. 4/56 per l'appellato, : “1) Rigettarsi la domanda;
2) Controparte_1
Rigettarsi l'appello o dichinarsene l'inammissibilità; 3)In accoglimento dell'appello incidentale riformare la sentenza nella parte in cui si ritiene la responsabilità del su base concorsuale in ragione del 60% e CP_1
dichiararsi la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro nella condotta della , con conseguente rigetto di ogni Persona_3
domanda risarcitoria. 4)Dichiararsi, in ogni caso, la inammissibilità della domanda e dell'intervento per evidenti difetti anche in ordine alla prodromica messa in mora;
nonché, nel merito, per il rigetto della domanda e dell'intervento in ogni loro formulazione, con restituzione in favore della parte che ha provveduto al pagamento delle somme già incassate. 5)Rigettarsi la domanda di rivalsa nei confronti del ; CP_1
per l'appellata, : “Voglia la Corte d'Appello di Napoli adita, Controparte_2
in funzione di Giudice di secondo grado, accogliendo l'appello incidentale
e disattendendo quello principale, ogni altra contraria istanza, eccezione
e deduzione disattesa, così provvedere:
a) respingere l'appello principale, in quanto inammissibile e comunque perché infondato in fatto ed in diritto;
b) con vittoria di spese del secondo grado di giudizio;
c) in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata incidentalmente:
aa) statuire la responsabilità esclusiva della de cuius nella causazione dell'evento o, subordinatamente, dichiarare quantomeno la sua maggiore responsabilità concorrente;
pag. 5/56 bb) con condanna degli appellanti a restituire le somme, che l'appellante incidentale Società è stata costretta a pagare a seguito della sentenza di
I grado;
solo in via gradata,
e) riconfermare la prima decisione;
f) accogliere la domanda di rivalsa verso per i pari Controparte_1
importi esborsati dall'appellante incidentale Società, nella qualità;
g) sempre con vittoria delle spese del secondo grado di giudizio”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto, ritualmente notificato in data 21.2.2014, Parte_1
, , e , i primi
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
due genitori, gli altri fratelli di , convenivano in Persona_3
giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, (conducente Controparte_1
e proprietario del veicolo BMW X3 tg. EJ217GC), nonché
[...]
quale Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime CP_5
della Strada per la Regione Campania, esponendo che: il giorno
28/06/2013, alle ore 11:00 circa, lungo la ex S.S. n. 303, in località
Taverne di Guardia dei Lombardi (AV), , mentre Persona_3
attraversava la strada, veniva investita e travolta dalla vettura del convenuto, risultata priva di copertura assicurativa;
l'investimento era da ascrivere alla colpa esclusiva del avendo questi percorso un CP_1
tratto di strada compreso all'interno di un centro abitato, a velocità
pag. 6/56 eccessiva, superiore al limite vigente di 50 Km/h, senza rispettare la segnaletica stradale che preannunciava la presenza di una serie di attraversamenti pedonali;
l'autovettura impattava il pedone con la sua parte anteriore e provocava l'urto della , dapprima con il Per_3
cofano della vettura, e, quindi, con la sede stradale, dove la stessa ricadeva a diversi metri di distanza;
a causa della gravità delle lesioni riportate, la decedeva alcune ore dopo l'evento. Per_3
Sulla scorta di tali premesse, gli attori domandavano accertarsi la responsabilità esclusiva del e condannarsi i convenuti, in solido, CP_1
al risarcimento dei danni patrimoniali e non da essi sofferti.
In corso di causa, con comparsa depositata il 22/04/2014, spiegava intervento volontario , coniuge superstite della defunta Parte_5
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la Persona_3
responsabilità genitoriale sui minori e Persona_1 Parte_6
, sollecitando il risarcimento dei danni subiti in conseguenza
[...]
del medesimo evento di danno.
Entrambi i convenuti, costituendosi, resistevano all'avversa domanda, contestando la ricostruzione del sinistro come prospettata dai danneggiati.
Accolta la richiesta di provvisionale formulata da parte attrice e da parte intervenuta, espletata istruttoria orale e documentale, l'adito
Tribunale, all'esito, pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così decideva: “ -accoglie la domanda per quanto di ragione e, per
l'effetto, condanna la convenuta impresa designata ed il FGVS al
pag. 7/56 pagamento in favore di € 182.404,62, Parte_6 Parte_7
€ 182.404,62, € 188.288,64,
[...] Parte_5 Parte_1
€ 147.100,5, (madre) € 152.984,52,
[...] Parte_2 [...]
€ 60.000,00, 66.000,00, oltre la Parte_3 Parte_8
somma di euro 52.500,00 ai soli intervenuti in solido, il tutto detratte le somme già corrisposte in forza della provvisionale di cui alla ordinanza del 15.7.2015 ed oltre interessi dalla sentenza al saldo.
-Accoglie la domanda di manleva limitatamente agli esborsi già sostenuti;
-Condanna altresì la parte convenuta in solido a rimborsare alla parte attrice ed alla parte intervenuta le spese di lite, che si liquidano in €
3.000,00 per esborsi, € 25.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con distrazione”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini della decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c., gli originari attori ed interventori proponevano appello mediante atto tempestivamente notificato, nel rispetto del termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c., in data 26.1.2021, sollecitandone la parziale riforma in accoglimento delle conclusioni dinanzi riportate.
Costituendosi con comparsa tempestivamente depositata il 19.5.2021, nel rispetto del termine di venti giorni prima rispetto all'udienza ex art. 350 c.p.c., fissata dall'appellante per il 10.6.2021, , quale Controparte_2
Impresa designata dal FGVS, resisteva all'avversa impugnazione e pag. 8/56 spiegava, altresì, appello incidentale avverso i capi della sentenza di primo grado che avevano riconosciuto una, sia pure concorrente, responsabilità del e per avere malamente quantificato il danno CP_1
patrimoniale.
Anche , costituendosi tempestivamente con comparsa Controparte_1
depositata il 20.5.2021, proponeva appello incidentale avverso gli stessi capi di sentenza, sollecitandone la riforma laddove ne avevano affermato la sua concorrente responsabilità.
All'esito della prima udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la Corte fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 27.10.2023, poi rinviata al 13.9.2024 e sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte.
Quindi, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, la causa era assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 9.12.2024.
Depositate da tutte le parti le conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, premessa la certa riconducibilità del decesso della alle lesioni riportate a seguito dell'impatto con Per_3
l'autovettura, riteneva che “l'accertamento che spetta al giudice in un'ipotesi siffatta è di valutare in primo luogo la condotta del conducente del veicolo e se questi abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, stante la presunzione legale di colpa a suo carico, in ogni caso
pag. 9/56 valutare se eventuali comportamenti disattenti o abnormi del pedone abbiano concorso al verificarsi dell'evento”.
Poste tali premesse, rilevava che parte convenuta, “che ne era dunque onerata, non ha dato una sufficiente prova della assenza di responsabilità del conducente, il quale percorreva la strada attraversante il centro abitato con una velocità non pienamente consona, pur avendo tentato di effettuare una manovra di emergenza per evitare il danno, senza riuscirvi”.
Nel motivare il suo convincimento, osservava che “sul tratto di strada interessato, la SS 303, non vi erano strisce pedonali al momento del sinistro .. tuttavia vi era, prima del luogo del sinistro e visibile dalla carreggiata di chi percorreva la strada in direzione Sant'Angelo dei
Lombardi, una segnalazione di pericolo per una “serie di attraversamenti pedonali”, che avvisava dell'inizio del centro abitato ed imponeva una velocità non superiore a 50 km/h, come da attestazione del prodotta agli atti”, desumendone la conseguenza che, tale CP_6
stato dei luoghi, “in presenza di una zona interamente classificabile come centro abitato, per la presenza di diverse abitazioni e di esercizi commerciali (come visibili dalle fotografie allegate alla produzione degli attori)” imponesse “l'onere di procedere con cautela a carico dei conducenti dei veicoli a motore”.
A questo punto, il Giudice si faceva carico di valutare la questione, posta dalla difesa dei convenuti, dell'esito del giudizio penale instaurato a carico del per il reato di omicidio colposo, CP_1
conclusosi con una sentenza di assoluzione. Al riguardo, osservava che,
pag. 10/56 stante il principio di autonomia che regola i rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, il giudice civile non fosse vincolato dall'accertamento svoltosi in sede penale ancorché definito con sentenza passata in giudicato. Sosteneva che quando, come accaduto nella specie, non vi era stata costituzione di parte civile in sede penale, alla sentenza penale non potesse riconoscersi alcuna efficacia di giudicato nel giudizio civile per il risarcimento del danno, “dovendo il giudice civile interamente rivalutare il fatto, seppur potendo ripercorrere lo stesso iter argomentativo del giudice penale, ma attenendosi a diversi criteri per l'individuazione del nesso causale”.
Posto quanto precede, il Giudice evidenziava che la sentenza penale di assoluzione era stata emessa sul presupposto “che la condotta dell'imputato “non si è potuta ricostruire con la debita certezza” ..” valorizzandosi l'affermazione, resa dal nel corso del giudizio CP_1
penale, secondo cui lo stesso, subito dopo l'investimento, aveva spostato l'auto per non intralciare il traffico, e quella secondo cui sul luogo erano presenti altri veicoli in sosta sulla carreggiata che avrebbero reso non visibile il pedone ed avrebbero ostacolato la manovra di svolta a destra dello stesso CP_1
Nondimeno, ad avviso del primo Giudice, tali affermazioni dell'imputato non erano credibili, siccome difformi da quelle dallo stesso rese alla PG in sede di s.i.t. nell'immediatezza dei fatti.
Secondo il Giudice di primo grado, quindi, la ricostruzione più attendibile era quella contenuta nella perizia, a firma del consulente tecnico della Procura della Repubblica, ing. che aveva sostenuto, Per_4
pag. 11/56 mediante convincenti argomentazioni tecniche, che l'auto stava viaggiando ad una velocità di 53 Km/h. Andava, altresì, sconfessato l'assunto del secondo cui lo stesso prima dell'urto con il pedone CP_1
aveva frenato, considerato che le tracce di frenata non erano state rilevate dalla PG nel rapporto di incidente. Sempre valorizzando la CT dell'ing. il primo Giudice riteneva dimostrato che l'investimento Per_4
fosse avvenuto pressoché al centro della carreggiata e “che la vittima veniva sbalzata a circa 16 metri dal luogo dell'impatto, evenienza compatibile con le gravi lesioni riportate”.
Il Tribunale escludeva, poi, che le risultanze dell'indicata perizia potessero intendersi efficacemente contrastate da quella a firma del CT del convenuto, p.i. , atteso che l'iniziale ipotesi ricostruttiva Persona_5
dello stesso, secondo la quale l'auto viaggiava non a 53 ma a 48 km/h, non appariva sufficientemente argomentata sul piano tecnico scientifico e che anche la perizia integrativa a firma dello stesso tecnico di parte, depositata nel corso del giudizio, appariva scarsamente attendibile “perché non risulta basata su dati obiettivi, ma su mere valutazioni dell'unico testimone oculare, il quale escusso come teste nel presente giudizio ha affermato di aver assistito al sinistro da circa 20/30 metri di distanza, senza aver saputo meglio precisare chi conducesse la
BMW e se il conducente avesse effettivamente o meno frenato all'atto di svoltare lievemente a sinistra (ha invece dichiarato di aver avuto “la sensazione” che l'auto frenasse), prima di investire , Persona_3
che dichiarava veniva sbalzata di uno o due metri dal luogo dell'impatto”. Inoltre, la detta perizia integrativa concludeva” per una
pag. 12/56 velocità della vettura al momento dell'impatto di 14,8 km/h, che è resa quanto meno poco plausibile dalla gravità delle lesioni riportate”.
Alla luce di tali considerazioni, il Giudice concludeva affermando che “.. la condotta del non sia stata pienamente prudente, per la velocità CP_1
tenuta, e non pienamente accorta, per la lentezza della reazione”.
Analizzando il comportamento del pedone, il Tribunale escludeva che questo potesse essere qualificato “come imprevedibile o abnorme avendo la attraversato la strada in un centro abitato, in Per_3
presenza di veicoli parcheggiati a bordo carreggiata, pur dopo aver guardato a destra e a sinistra, come emerge dalla deposizione del teste
che tale fatto ha espressamente riferito come circostanza alla Tes_1
quale ha assistito sia nelle immediatezza del fatto che all'atto della escussione come teste”.
Viceversa, non poteva essere valorizzata l'affermazione del teste, secondo la quale la avesse effettivamente visto l'auto del Per_3
che sopraggiungeva, trattandosi di una valutazione del teste CP_1
non afferente ad un dato caduto sotto la sua diretta percezione.
Ad avviso del Giudice, quindi, doveva considerarsi dimostrato che la
[...]
“fermatasi sul ciglio della strada dopo aver percorso correndo il Per_3
terrazzino privato, abbia guardato a destra e sinistra ed abbia attraversato la strada, ma non può affermarsi con la dovuta certezza che la stessa si sia avveduta del sopraggiungere dell'auto, ma soprattutto non può affermarsi che la stessa, pur avendo guardato, abbia effettivamente verificato che il conducente l'avesse, a sua volta,
pag. 13/56 prontamente avvistata”. In tale incertezza, il Giudice riteneva di ravvisare il concorso di colpa del pedone, stimato nella misura del
40%, per avere la stessa tenuto “una condotta non pienamente attenta, pur se di per sé non imprevedibile nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte, cioè su una strada a doppio senso di marcia che attraversa un centro abitato e con auto in sosta”.
In tal modo, pertanto, il Tribunale graduava le responsabilità, riconoscendo in capo al quella preponderante stimata nella CP_1
misura del 60%.
§ 4.
Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare gli appelli incidentali, in quanto gli stessi, essendo diretti a contestare l'affermazione di responsabilità concorrente del ed a ricondurre CP_1
il verificarsi del sinistro in via esclusiva alla condotta imprudente della
, rivestono carattere pregiudiziale rispetto all'appello Per_3
principale, che, invece, è rivolto al riconoscimento di una responsabilità del conducente esclusiva o, comunque, assai più elevata di quella riduttivamente determinata dal primo Giudice.
Muovendo dall'appello incidentale di , deve rilevarsi che Controparte_2
quest'ultima sottoponeva a censura la sentenza, per avere il Giudice ritenuto che i convenuti, pur essendo a tanto onerati, non avessero dato sufficiente prova dell'assenza di responsabilità del conducente.
Deduceva l'impresa designata che la sentenza era erronea per non avere il primo Giudice rilevato che, in ordine al medesimo fatto, era pag. 14/56 intervenuta, in sede penale, assoluzione del dall'imputazione di CP_1
omicidio colposo “perché il fatto non sussiste”, con accertamento che precludeva, in sede civile, una diversa valutazione delle risultanze probatorie. In particolare, il Giudice di primo grado non avrebbe dovuto procedere ad un autonomo apprezzamento dei fatti, essendo vincolato dalla pronuncia assolutoria emessa in esito al dibattimento, la quale aveva consentito di accertare che l'imputato non aveva commesso alcuna delle infrazioni che gli erano state contestate, quali l'eccesso di velocità, il non avere viaggiato in prossimità del margine destro della carreggiata, il non avere mantenuto il costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada.
Peraltro, la consulenza tecnica dell'ing. che il primo Giudice Per_4
aveva posto a fondamento della sentenza, doveva considerarsi scarsamente attendibile, perché, come emerso dall'istruttoria dibattimentale, quel consulente aveva basato le sue considerazioni sui dati rilevati dalla PG e non aveva tenuto conto del particolare, riferito dal in sede penale, dell'avvenuto spostamento del veicolo ad CP_1
opera dello stesso subito dopo l'evento.
Viceversa, appariva convincente la ricostruzione del perito di parte,
, consulente tecnico del il quale “disconobbe Persona_5 CP_1
l'attendibilità dei valori (di per sé discrezionali) riportati nell'elaborato dell'ausiliario del P.M., in quanto, utilizzando lo stesso angolo di gittata supposto dal consulente della Procura (15°), emergeva una velocità di percorrenza di 49,90 km/h (e non di 53 km/h), contenuta dunque entro i limiti di legge”.
pag. 15/56 Lo stesso , valorizzando la deposizione del teste il Persona_5 Tes_1
quale aveva riferito che il pedone era stato sbalzato a circa un paio di metri dalla vettura, confutava la conclusione dell'ing. in base alla Per_4
quale, invece, il corpo della era stato rivenuto a 16 metri dal Per_3
punto di impatto.
Inoltre, il Tribunale non avrebbe potuto valutare la condotta tenuta dal pedone diversamente da come essa era stata considerata nella sentenza penale, che, in proposito, era stata chiara nel qualificare “il comportamento del pedone .. "la" vera causa, Persona_3
eccezionale ed atipica, non prevista, né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, ex art. 41, comma 2 c.p..”..”.
Infatti, dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso del dibattimento, non superate dalle prove assunte in sede civile, era emerso che la
[...]
“imprudentemente e colpevolmente, a) sbucò tra i veicoli in sosta Per_3
b) nonostante la scarsa visibilità delle auto provenienti dalla sua destra
a causa di un dislivello e a causa della presenza di un furgone in sosta, che ne ostacolavano la visuale, c) ciò nonostante ella attraversò la sede stradale di corsa, d) fuori dalle strisce pedonali, e) senza prestare attenzione al sopraggiungere dei veicoli sulla corsia, che si trovava ad impegnare, f) senza dare l'obbligatoria precedenza ai veicoli in transito,
g) senza attraversare perpendicolarmente all'asse stradale h) e senza prestare l'attenzione necessaria ad evitare il pericolo per sé e per gli altri”.
§ 5.
pag. 16/56 Con argomentazioni di tenore analogo, anche il impugnava, in CP_1
via incidentale, gli stessi capi di sentenza.
Deduceva, invero, che la sentenza era stata fondata su di un accertamento peritale rivelatosi erroneo, quale doveva considerarsi la perizia dell'ing. atteso che questi era stato costretto ad Per_4
ammettere di avere redatto l'elaborato “sulla base di rilievi non suoi e comunque effettuati da terzi (carabinieri) su uno scenario del sinistro diverso da quello effettivo”. Secondo il “La velocità accertata in CP_1
base alla dichiarazione resa del teste scende da 53 km/h a 16 Tes_1
km/h; non si è affatto verificato il “lancio” del corpo della a Per_3
sedici metri dalla autovettura bensì la malcapitata è CADUTA davanti al veicolo a circa due metri”.
Riprendendo considerazioni di tenore analogo a quelle svolte da
, il riportava stralci della sentenza penale di Controparte_2 CP_1
assoluzione, per sostenere che il primo Giudice, sulla base dello stesso materiale istruttorio esaminato in sede penale, non sarebbe potuto giungere a conclusioni diverse. Infatti, “Se da un lato dunque l'Ing. Per_4
ammette di aver operato sui rilievi dei carabinieri, ammette di non aver accertato che il veicolo era stato spostato, prende atto della dichiarazione del teste con ogni conseguenziale conclusione, non Tes_1
si comprende dall'altro quale criterio logico ha ispirato la motivazione della sentenza”.
Anche la graduazione di responsabilità, come operata dal primo
Giudice, era erronea, in quanto, dovendo considerarsi una velocità di
16 Km/h, alcuna traccia di frenata sull'asfalto avrebbe mai potuto pag. 17/56 imprimere la vettura, tenuto conto che si trattava di un veicolo moderno, dotato di impianto frenante ABS (antibloccaggio delle ruote).
Né, invero, atteso il lasso temporale minimo trascorso dal momento in cui il pedone si era frapposto dinanzi all'auto e l'investimento, era sostenibile che il conducente potesse attuare una qualsivoglia manovra di emergenza.
Peraltro, pur concordando con il primo Giudice sulla piena utilizzabilità delle prove assunte in sede penale, il osservava che CP_1
l'unico teste oculare, sentito in sede penale, aveva confermato quanto detto ai Carabinieri, in ordine all'attraversamento veloce posto in essere dalla , mentre, escusso in sede civile, aveva tentato di Per_3
cambiare deposizione al riguardo.
Inoltre, lo stesso esame autoptico del cadavere, attestandone la sostanziale integrità, se non per le ovvie lesioni interne, deponeva per una velocità inferiore a quella di 53 Km/h data per provata dalla sentenza appellata.
Infatti, ad una simile velocità, il corpo avrebbe riportato ben altri traumi.
La sentenza era, poi, censurabile per non avere opportunamente valorizzato la relazione di consulenza integrativa a firma del perito
, nonostante questa fosse stata elaborata tenendo conto di Persona_5
quanto riferito dal teste in sede penale e nel giudizio civile. Tes_1
§ 6.
I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.
pag. 18/56 Muovendo dalla pretesa erroneità della sentenza, per non avere il primo Giudice preso atto dell'assoluzione intervenuta in sede penale, in tal modo disattendendo il disposto dell'art. 662 c.p.p., vale replicare che “ In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, la sentenza di assoluzione ha effetto preclusivo nel processo civile (sia ex art. 652
c.p.p. che ex art. 654 c.p.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 17708 del
21/06/2023).
Nell'ipotesi in esame, come emerge chiaramente dalla relativa lettura, la sentenza n. 274/2020 del Tribunale di Avellino assolveva il CP_1
perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530 cpv c.p.p., avendo il
Giudice penale ritenuto che non fosse possibile affermare la responsabilità dell'imputato “attesa l'impossibilità di ricostruire con certezza la dinamica del sinistro e, conseguentemente, di escludere
l'oggettiva impossibilità di avvistare il pedone” (cfr. pag. 7 della sentenza;
cfr., altresì, pag. 3, ove il Giudice dichiarava che occorreva procedere all'assoluzione dell'imputato per insufficienza delle prove in ordine all'efficienza causale, anche solo concorrente, della condotta omissiva contestatagli).
Posto quanto appena rilevato, è, poi, evidente che, pur potendo il
Giudice civile avvalersi delle risultanze istruttorie acquisite nel corso pag. 19/56 del procedimento penale, lo stesso non era ovviamente vincolato dalla valutazione che delle stesse era stata compiuta in sede penale.
Come noto, infatti, mentre l'accertamento della responsabilità penale esige la prova rigorosa della colpa e del nesso causale oltre ogni ragionevole dubbio, in sede civile, con riguardo alla fattispecie in esame, deve trovare applicazione quel consolidato orientamento giurisprudenziale, cui anche il Giudice di primo grado si è richiamato, a mente del quale “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente
l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 9856 del
28/03/2022).
Sulla scorta del richiamato principio, la Corte ritiene che correttamente il Tribunale abbia ritenuto non superata la presunzione posta a carico del dall'art. 2054 co. 1 c.c.. CP_1
Ed invero, non vale obiettare che la consulenza tecnica dell'ing. Per_4
richiamata nella gravata sentenza, sia inattendibile, essendo fondata sulla posizione della vettura, quale rilevata dai verbalizzanti, e non pag. 20/56 avendo la stessa considerato che il veicolo, dopo l'urto, era stato spostato di alcuni metri dal CP_1
Infatti, come correttamente osservato dal primo Giudice, il predetto particolare (vale a dire il fatto che l'auto fosse stata spostata dal suo punto di quiete dopo l'investimento) era dichiarato dal nel CP_1
corso del dibattimento e non riceveva il conforto di alcun ulteriore elemento di prova.
Peraltro, la scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso del suo esame dibattimentale, emerge ove si ponga mente al dato per cui il non aveva fatto riferimento allo spostamento CP_1
della vettura, nelle iniziali dichiarazioni rilasciate alla P.G. in data
28.6.2013, allorquando lo stesso, sentito nell'immediatezza dei fatti, quando i ricordi erano vivi e non era ancora intervenuto il condizionamento derivante dall'imputazione penale e da eventuali strategie difensive, si limitava a dichiarare che, mentre attraversava il centro abitato di Guardia dei Lombardi, si trovava, all'improvviso, davanti, proveniente dalla sinistra, la , intenta ad attraversare Per_3
di corsa la strada e che, pur avendo tentato di sterzare a sinistra, non riusciva ad evitare la collisione. Inoltre, significativamente, in tale occasione, il pur aggiungendo che, dopo l'urto scendeva CP_1
dall'auto, non aggiungeva il particolare, riferito in dibattimento, dell'avvenuto spostamento della vettura.
Peraltro, a tale circostanza non faceva riferimento nemmeno il teste oculare, , né durante le s.i.t. rese ai CC il Testimone_2
pag. 21/56 28.6.2013, né nel corso delle deposizioni testimoniali rese in sede penale e civile.
Inoltre, alcuna indicazione in tal senso era contenuta nel rilevamento tecnico descrittivo eseguito dai Carabinieri intervenuti sui luoghi a distanza di circa 15 minuti dal fatto.
Ne segue che essendo basata sulla sola affermazione dell'imputato, la circostanza, invocata dalla difesa degli appellanti incidentali, dello spostamento del veicolo investitore dopo l'urto, non possa considerarsi dimostrata.
Viene, di conseguenza, meno uno (se non il principale) argomento difensivo, al quale gli appellanti incidentali hanno inteso riferirsi per sminuire la rilevanza probatoria della perizia a firma dell'ing. Per_4
Del pari privi di pregio appaiono, inoltre, le considerazioni tese a far emergere l'inattendibilità delle conclusioni cui lo stesso ing. Per_4
perveniva in relazione alla velocità presuntivamente tenuta dalla
.
Al riguardo, deve premettersi che, nella sua relazione iniziale, il consulente tecnico del sosteneva che il risultato cui perveniva CP_1
l'ing. era basato su di un errore di calcolo. Infatti, applicando la Per_4
medesima formula e gli stessi parametri indicati dal consulente della
Procura, secondo il CT dell'imputato si sarebbe dovuti giungere ad una velocità stimata di 49,9 Km/h e non di 53,0 Km/h.
Inoltre, sempre a detta del perito di parte del se nella formula CP_1
matematica cd. del lancio balistico si fosse sostituito, come valore pag. 22/56 dell'angolo di lancio (che è uno dei fattori della formula), al valore convenzionale pari a 15°, impiegato dal CT quello di 16°, con una Per_4
variazione quindi di un solo grado (errore ammissibile), si sarebbe ottenuto un valore della velocità dell'autovettura BMW pari a 48,54
Km/h.
Orbene, osserva il Collegio che le indicate considerazioni non appaiono in grado di minare la complessiva attendibilità della relazione tecnica a firma dell'ing. posta a fondamento dell'impugnata sentenza. Per_4
Ed invero, i risultati alternativi indicati dal CT dell'appellato sono valori puramente ipotetici, che, sebbene giungano a conclusioni differenti da quelle dell'ing. non appaiono ancorati a specifiche Per_4
emergenze probatorie.
D'altra parte, non va sottaciuto che, nell'ambito del processo civile, la consulenza tecnica di parte ha una valenza probatoria estremamente limitata, costituendo ius receptum il principio secondo cui la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio
(cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013).
Lo stesso CT dell'imputato, nella relazione integrativa successivamente depositata in sede penale e depositata anche agli atti di questo processo, sosteneva, inoltre, che la velocità tenuta dalla BMW, negli attimi antecedenti l'investimento, era di 14,95 Km/h.
pag. 23/56 A tale conclusione, il perito dal perveniva valorizzando il CP_1
contenuto della deposizione resa da Testimone_2
nell'udienza dibattimentale tenutasi il 10/10/2017.
Ed invero, secondo la perizia di parte in esame, il citato teste riferiva che la eseguiva l'attraversamento correndo, e, di Per_3
conseguenza, il tempo dalla stessa impiegato per giungere, dal cancello della sua abitazione, da cui stava fuoriuscendo, all'altezza della linea di mezzeria, ove avveniva l'investimento, risultava essere di appena 2,5 secondi. Peraltro, siccome nel punto in cui il pedone si muoveva era presente una vettura in sosta, come pure riferito dal teste, doveva ritenersi che la avesse percorso una distanza inferiore ai Per_3
circa 4 mt. ipotizzati dall'ing. pari all'incirca a 2 metri e che, di Per_4
conseguenza, il tempo tecnico di percezione del conducente la BMW era di appena 1,25 secondi.
Ed ancora, secondo l'assunto in esame, avendo il teste riferito Tes_1
che la BMW andava piano e che, dopo l'urto, la veniva Per_3
sbalzata ad un paio di metri dalla macchina, il CT del sosteneva CP_1
che, assumendo quale valore della gittata, al posto dei 15,98 metri ipotizzati dal consulente della Procura, 3 metri, in coerenza con la deposizione de qua, la velocità presumibile della BMW si sarebbe attestata addirittura a soli 14,95 Km/h.
In senso contrario all'assunto degli appellanti incidentali, la Corte osserva che, né nella deposizione resa in sede penale, né in quella rilasciata in sede civile, il teste mai abbia dichiarato che, al Tes_1
momento dell'attraversamento, la stava correndo. Per_3
pag. 24/56 Ed invero, nel corso dell'udienza dibattimentale, il teste, secondo il contenuto della deposizione resa, quale veniva trascritto dal perito di parte del a pagina 6 della relazione integrativa, dichiarava CP_1
testualmente: “”Correva sul marciapiede, poi c'era una macchina, o qualche macchina ferma al lato di quel marciapiede, la signora si è affacciata, no? Ha guardato prima me e mi ha visto che io stavo a 50 metri, no? E poi ha guardato dall'altra parte, però credo che sia stata offuscata la visuale, dalla macchina ferma ed è arrivato un fuoristrada e
l'ha presa, l'ha presa in pieno”.
Dalla lettura di tale testimonianza, emerge che la stava Per_3
correndo, prima di attraversare, quando ancora si trovava nel piccolo terrazzino adiacente alla sua abitazione posto in prossimità della sede stradale. Viceversa, in alcun punto della deposizione, per quanto è dato leggere nella perizia del tecnico del che ne trascriveva il CP_1
contenuto, l' dichiarava che il pedone, durante Tes_1
l'attraversamento, stesse correndo.
In senso coerente, nel giudizio di primo grado, lo stesso teste (secondo quanto si legge nella conclusionale e nella memoria di replica degli odierni appellanti principali, scritti cui occorre riferirsi in assenza del verbale dell'udienza del 15/11/2017 nel quale tale prova era stata assunta), riferiva: “posso affermare che una signora, che correva sul marciapiede, precisamente quello sulla mia destra, ha prima guardato verso di me e poi ha guardato dall'altra parte della strada, per poi immettersi sulla sede stradale, al fine di attraversare. Preciso che prima di attraversare, si è fermata un attimo, guardando a destra e sinistra ..
pag. 25/56 La signora dopo aver guardato a destra e sinistra, iniziò a percorrere la carreggiata senza eccessiva fretta”.
A ben vedere, quindi, solo in sede di s.i.t., il teste aveva Tes_1
dichiarato che: la , prima di attraversare, dopo essersi Per_3
fermata ed avere guardato se sopraggiungevano veicoli da entrambi i sensi di marcia, attraversava;
la stessa, nonostante avesse notato la
BMW, si era dapprima fermata e poi aveva velocemente invaso la carreggiata, venendo, tuttavia, attinta dall'auto che, nel tentativo di evitarla, invadeva la corsia opposta.
Il contrasto emergente sul punto tra le indicate deposizioni non consente, ad avviso del Collegio, di ritenere con certezza provato che la abbia attraversato la strada correndo. Per_3
In ogni caso, anche volendo prestare fede al dato dell'attraversamento veloce, riferito dal teste solo nel corso delle s.i.t. rilasciate ai Tes_1
Carabinieri, deve escludersi che il pedone abbia posto in essere una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile.
Sul punto appare sufficiente valorizzare la circostanza, riferita dal medesimo teste, secondo cui il pedone, prima di attraversare, si fermava per sincerarsi del sopraggiungere di auto da entrambi i sensi di marcia. Tanto, di per sé, confuta la tesi di un attraversamento improvviso e del tutto imprevedibile.
Ed ancora, dirimente è il dato, accertato dal CT della Procura, secondo il quale l'investimento si verificava quando la aveva percorso Per_3
buona parte della sede stradale e si trovava al centro della carreggiata.
pag. 26/56 Tale particolare, induce a ritenere che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato l'evento, la presenza del pedone dovesse costituire un ostacolo visibile e prevedibile da parte di un accorto conducente.
In tal senso si deve, infatti, osservare che, come emerge dalle foto allegate alla relazione di consulenza dell'ing. ed al rapporto di Per_4
incidente redatto dai CC, la strada, teatro del sinistro, si presentava rettilinea, il fatto avveniva in pieno giorno ed in condizioni climatiche eccellenti, le condizioni del traffico erano normali.
Da quanto osservato può, quindi, ragionevolmente desumersi che se il conducente della BMW fosse stato attento ed avesse viaggiato ad andatura moderata (pari, secondo l'assunto difensivo degli appellanti incidentali, addirittura a soli 14,95 Km/h), sarebbe riuscito ad avvedersi per tempo della presenza del pedone ed a frenare.
Viceversa, il fatto che il conducente non abbia frenato, come attestato dal rapporto dei Carabinieri nel quale si dava atto del mancato rinvenimento di tracce di pneumatici sulla sede stradale, costituisce indizio sintomatico di una condotta di guida disattenta ed imprudente e dimostra che il si sia accorto della presenza del pedone CP_1
quando oramai era troppo tardi.
D'altra parte, il CT di parte del nemmeno ha idoneamente CP_1
dedotto e dimostrato che un investimento all'indicata velocità di 14,95
Km/h avrebbe, comunque, determinato lesioni compatibili con il successivo decesso della . Per_3
pag. 27/56 Riguardo, poi, all'affermazione dell pure valorizzato dagli Tes_1
appellanti incidentali, secondo cui la vettura andava piano, si tratta, a ben vedere, di un mero apprezzamento, che riflette la percezione soggettiva che il teste ha avuto dell'evento, di per sé privo di significativa rilevanza probatoria.
Ed ancora, quanto all'ulteriore affermazione del teste secondo Tes_1
la quale il corpo della veniva sbalzato ad un paio di metri, è Per_3
appena il caso di rilevare che è arduo credere che, al riguardo, l' Tes_1
abbia avuto, nei concitati momenti che seguivano all'accaduto, la lucidità di stimare con precisione una simile distanza.
Per converso, ben più attendibili si rivelano le valutazioni operate dal
CT della Procura sulla scorta dei rilievi eseguiti, nell'immediatezza, dai
Carabinieri.
Né, peraltro, l'assenza di segni di frenata può convincentemente ascriversi all'efficienza del sistema antibloccaggio, piuttosto che al non avere il posto in essere detta manovra di emergenza. CP_1
Sul punto, infatti, il teste riferendo un particolare caduto sotto Tes_1
la sua diretta percezione, ha riferito che la BMW, accortasi della presenza della (deve soggiungersi, quando orami era tardi), Per_3
tentava di evitarla sterzando verso sinistra, ma non riusciva nell'intento. Invece, il teste non dichiarava, in alcuna delle sue deposizioni, che il avesse frenato, a riprova del fatto che un CP_1
simile tentativo non era stato nemmeno tentato, evidentemente perché
pag. 28/56 il conducente si era accorto del pedone quando lo spazio di manovra era troppo ridotto.
Nemmeno, a conforto delle ragioni del conducente, soccorre la considerazione per la quale la presenza del pedone era resa non percepibile dal a causa delle auto in sosta ai margini della CP_1
carreggiata.
Dall'esame dei reperti fotografici acquisiti dai Carabinieri nell'immediatezza, si ricava, invero, la presenza di una sola vettura parcheggiata in prossimità del terrazzino dell'abitazione della
[...]
. Quindi, considerando che il fatto è avvenuto in pieno giorno ed Per_3
in condizioni climatiche buone, è logico e ragionevole supporre che, nonostante la presenza della vettura in sosta, un automobilista prudente ed accorto avrebbe avuto la possibilità di avvedersi dell'attraversamento da parte del pedone.
Peraltro, ulteriore riprova del fatto che il si sia accorto del CP_1
pedone tardivamente, si trae dalle stesse dichiarazioni rese in dibattimento dell'imputato. Infatti, pur intendendo attribuire ciò alla condotta della , rea, a suo avviso, di essere sbucata Per_3
improvvisamente da dietro una vettura parcheggiata, il in CP_1
dibattimento ammetteva che aveva avvistato in ritardo il pedone (cfr. pag. 10 comparsa di costituzione in appello ). Controparte_2
In conclusione, per quanto dinanzi osservato, deve ritenersi che, del tutto correttamente, il primo Giudice abbia ritenuto non superata la pag. 29/56 presunzione di colpa posta a carico del conducente dall'art. 2054 co. 1
c.c..
§ 7.
Occorre, a questo punto, esaminare l'appello principale dei danneggiati, con il quali gli stessi impugnavano il capo della sentenza in cui il Giudice aveva ritenuto di riconoscere, in capo alla , un Per_3
concorso di colpa nella causazione dell'investimento, stimato nella misura del 40%.
Al riguardo, assumevano che la sentenza era affetta, sul punto, da un'intima contraddizione, perché, pur muovendo da corrette premesse nell'individuazione dei principi che avrebbero dovuto presiedere all'accertamento delle responsabilità, finiva, poi, per il riconoscere in capo alla vittima dell'investimento un rilevante concorso di colpa, sulla base di una circostanza, quale quella relativa ad un presunto attraversamento veloce della carreggiata da parte della stessa, niente affatto provata.
Osservavano gli appellanti che correttamente il Giudice aveva valorizzato le condizioni di tempo e di luogo, quali il passaggio dell'auto attraverso un centro abitato, caratterizzato dalla presenza di diverse abitazioni e di esercizi commerciali e dall'esistenza di segnalati attraversamenti pedonali, nonché di un limite di velocità di 50 Km/h.
Del pari evidenziavano che il Giudice aveva valorizzato gli esiti della consulenza tecnica espletata nel procedimento penale, dalla quale emergeva che l'impatto era avvenuto al centro della carreggiata “e che,
pag. 30/56 dunque, parte della strada era stata già attraversata dal pedone allorquando sopraggiungeva l'auto, ad una velocità stimata di 53 km/h, il conducente della quale si sarebbe dovuto avvedere del pedone ed arrestare la marcia, avendo avuto il tempo di quattro secondi per farlo”.
Ed ancora, osservavano che il Giudice correttamente riteneva non provata la circostanza, allegata dal secondo cui questi, per CP_1
evitare l'investimento, non era riuscito a svoltare a destra a causa della presenza di una vettura ivi parcheggiata.
Inoltre, proseguivano gli appellanti, il Tribunale riteneva non esservi
“certezza sul fatto che la vittima avesse attraversato la carreggiata correndo”.
Sempre in premessa, il Giudice aveva anche correttamente osservato che sarebbe stato necessario “valutare se eventuali comportamenti disattenti o abnormi del pedone abbiano concorso al verificarsi dell'evento” e non aveva mancato di sottolineare come la condotta serbata dalla vittima non poteva essere qualificata come “imprevedibile
o abnorme, avendo la attraversato la strada in un centro Per_3
abitato, in presenza di veicoli parcheggiati a bordo carreggiata, pur dopo aver guardato a destra e a sinistra, come emerge dalla deposizione del teste che tale fatto ha espressamente riferito come Tes_1
circostanza alla quale ha assistito sia nell'immediatezza del fatto che all'atto della escussione come teste”.
Tuttavia, sebbene le considerazioni dallo stesso svolte avrebbero dovuto indurre il Giudice a concludere per l'assenza di qualunque pag. 31/56 concorso di colpa in capo alla , il Tribunale, erroneamente, Per_3
asseriva che non era possibile affermare “con la dovuta certezza che la stessa si sia avveduta del sopraggiungere dell'auto, ma soprattutto non può affermarsi che la stessa, pur avendo guardato abbia effettivamente verificato che il conducente l'avesse a sua volta, prontamente avvistata.
In detta incertezza è ravvisabile un concorso di colpa a carico della compianta “. Per_3
Secondo gli appellanti, la sentenza era, in parte qua, viziata da un errore di fondo, avendo preteso di addossare alla vittima l'onere “non solo di avvedersi dell'arrivo di automobili ma anche di accertarsi che i guidatori a loro volta abbiano avuto contezza della presenza del pedone”.
Inoltre, ad avviso degli istanti, il Giudice, nell'operare tale affermazione, era stato condizionato dall'erronea lettura della deposizione resa dal teste Infatti, il Giudice aveva ravvisato Tes_1
una (invero insussistente) contraddizione tra la deposizione rilasciata dallo stesso teste nel corso del giudizio di primo grado, allorquando aveva riferito che la percorreva la carreggiata senza Per_3
eccessiva fretta, e quanto dichiarato in sede di s.i.t. ai Carabinieri, il
28/6/2013, allorquando riferiva che “non Persona_3
avvedendosi del mio arrivo attraversava la strada correndo”.
In effetti, sostenevano gli appellanti, nel rilevare tale contraddizione, il
Giudice aveva, in maniera errata, attribuito all' dichiarazioni Tes_1
che, invece, erano state rilasciate ai Carabinieri, non dal teste Tes_1
ma dallo stesso CP_1
pag. 32/56 § 8.
Il motivo è fondato.
Ribadendo quanto dinanzi già osservato in relazione ai motivi di appello incidentale, la Corte ritiene che la condotta serbata dalla vittima, in occasione del fatale attraversamento, non abbia in alcuna misura (e men che mai in quella assai rilevante del 40%, indicata dal primo Giudice) concorso a causare il fatto.
Sul punto, appare, in aggiunta alle considerazioni precedentemente svolte, sufficiente osservare che la colpa della non può di Per_3
certo ravvisarsi, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, nel fatto che “non può affermarsi con la dovuta certezza che la stessa si sia avveduta del sopraggiungere dell'auto, ma soprattutto non può affermarsi che la stessa, pur avendo guardato, abbia effettivamente verificato che il conducente l'avesse, a sua volta, prontamente avvistata”.
In tal modo, invero, la responsabilità concorrente si fonderebbe non già su di un comportamento imprudente o disattento del pedone, quanto su di un dato di per sé incerto, quale la consapevolezza che taluno abbia rispetto alla condotta altrui. In altri termini, è lecito esigere che il pedone non si frapponga all'improvviso dinanzi alla vettura in transito o che, comunque, prima di attraversare si fermi per verificare se sopraggiungano auto. Ma una volta che, come dinanzi ampiamente osservato, tale prova possa ritenersi raggiunta, non è sostenibile che il pedone, prima di attraversare, debba anche verificare se il conducente della vettura l'abbia notato, posto che, in tal modo, si pag. 33/56 finirebbe con l'addossare alla vittima una prova finanche impossibile da fornire.
Né, peraltro, nella specie, dalle risultanze di causa è emerso che, prima dell'investimento, la BMW stesse tenendo una condotta talmente anomala, da dovere indurre il pedone ad arrestare la propria marcia, essendo agevolmente percepibile il rischio di un investimento.
In conclusione, in accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve ritenersi che la responsabilità dell'accaduto vada attribuita esclusivamente a , Controparte_1
conducente dell'auto investitrice.
§ 9.
In ordine al quantum debeatur, il Giudice di primo grado riconosceva, in favore degli attori ed interventori, il danno iure proprio da perdita del rapporto parentale, e, facendo applicazione della Tabella di Milano, valorizzando gli esiti dell'istruttoria orale, che avevano fatto emergere le significative ripercussioni che il decesso della aveva avuto Per_3
rispetto ai suoi stretti congiunti (marito, figli, genitori e fratelli), liquidava i seguenti importi: “.. in favore di (figlia Parte_6
convivente) € 304.007,70 (figlio convivente) € Parte_7
304.007,70 (coniuge convivente) € 313.814,40 Parte_5 [...]
(padre) € 245.167,50 (madre) Parte_1 Parte_2
€ 254.974,20 (fratello) € 100.000,00 Parte_3 Parte_8
(fratello gemello) € 110.000,00”.
[...]
pag. 34/56 Inoltre, il Giudice riconosceva al coniuge superstite ed ai figli, a titolo di danno patrimoniale conseguente alla perdita dei contributi economici che la donna, coltivatrice diretta, apportava al nucleo familiare,
l'importo, determinato equitativamente anche in ragione dell'età (di anni 40) che la stessa aveva al momento del fatto, di euro 75.000,00.
Applicando la decurtazione del 40%, per l'accertato concorso di colpa, determinava, pertanto, il dovuto come segue: “in favore di Parte_6
€ 182.404,62, € 182.404,62,
[...] Parte_7 Parte_5
€ 188.288,64, € 147.100,5,
[...] Parte_1 Pt_2
(madre) € 152.984,52, € 60.000,00,
[...] Parte_3 [...]
66.000,00, oltre la somma di euro 52.500,00 a titolo di Parte_8
danno patrimoniale agli intervenuti in solido, il tutto detratte le somme già corrisposte in forza della provvisionale di cui alla ordinanza del
15.7.2015 ed oltre interessi dalla sentenza al saldo”.
§ 10.
Con il secondo motivo di appello incidentale, il censurava CP_1
l'indicato capo di sentenza, sostenendo che le controparti non avevano
“fornito alcuna prova dei danni asseritamente subiti. Non la produzione di documentazione medico-sanitaria; non una prova per testi su circostanze pregnanti e rilevanti;
…”, per cui andava ritenuto insussistente il danno psichico iure proprio, il danno patrimoniale, il danno biologico jure ereditatis “essendo l'exitus intervenuto in un ristretto lasso temporale dal sinistro”.
§ 11.
pag. 35/56 Il motivo è inammissibile perché generico.
Ed invero, non avendo il Giudice riconosciuto agli attori ed interventori né il danno biologico iure proprio, né quello iure hereditatis, né il cd. danno morale terminale o da lucida agonia, a tale fine valorizzando proprio la circostanza che la morte era sopraggiunta nella sostanziale immediatezza e che la vittima non era mai stata cosciente dopo il sinistro, la censura è del tutto superflua, attenendo a poste risarcitorie mai liquidate dalla sentenza.
Rispetto, invece, al danno patrimoniale iure hereditatis, riconosciuto ai più stretti parenti, (marito e figli), della vittima, la sentenza resiste ampiamente alla critica. Infatti, il Giudice valorizzava la circostanza che la fosse, all'epoca del sinistro, ancora giovane e svolgesse Per_3
attività lavorativa. Tali dati inducono a ritenere assolutamente plausibile che essa destinasse, alla cura ed al mantenimento della famiglia, una quota delle proprie entrate.
Né, invero, l'appellante ha, in qualche modo, contestato il criterio di quantificazione del danno, essendosi, genericamente, limitato a sostenere che ne difettava la prova, con affermazione palesemente smentita dai rilievi dinanzi svolti.
Da ultimo deve rilevarsi che, solo nelle conclusioni della propria comparsa, il sollecitava la Corte a volere dichiarare “in ogni CP_1
caso, la inammissibilità della domanda e dell'intervento per evidenti difetti anche in ordine alla prodromica messa in mora”.
pag. 36/56 La richiesta è inammissibile, in difetto della preventiva formulazione di uno specifico motivo di appello teso a contestare la (dal Giudice ritenuta) proponibilità della domanda.
§ 12.
Con il secondo motivo di appello incidentale, censurava Controparte_2
la sentenza, nella parte in cui aveva, a suo dire, erroneamente quantificato il danno patrimoniale, all'esito della decurtazione del 40% per il ritenuto concorso di colpa. Infatti, obiettava sul punto l'appellante, il 60% di euro 75.000,00 non corrispondeva ad euro
52.500,00, somma riconosciuta in sentenza, ma ad euro 45.000,00.
§ 13.
Il motivo è infondato. Infatti, in conseguenza della riconosciuta esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro, alcuna CP_1
decurtazione deve essere operata rispetto alle somme riconosciute dal
Tribunale a titolo di risarcimento del danno.
§ 14.
Solo in comparsa conclusionale, contestava Controparte_2
tardivamente la quantificazione del danno non patrimoniale, da perdita del congiunto, sostenendo che gli importi liquidati dal primo
Giudice in applicazione della tabella di Milano dovevano ritenersi eccessivi e che gli stessi avrebbero dovuto rideterminarsi applicando i valori minimi di siffatta tabella.
pag. 37/56 Rileva la Corte che alcuna pronuncia si imponga, in ordine a siffatte deduzioni, esulando le stesse dal thema decidendum del giudizio di gravame, quale delineato dai motivi di appello incidentale. Infatti, nella comparsa di costituzione, non aveva sottoposto a Controparte_2
censura il capo di sentenza con il quale il Giudice aveva quantificato il risarcimento, avendo, come dinanzi visto, circoscritto il gravame alla sola questione dell'an.
§ 15.
In ragione di tutto quanto sin qui detto, occorre, quindi, procedere alla quantificazione del risarcimento spettante ai danneggiati, originari attori ed interventori, escludendo la decurtazione del 40%.
Sul punto deve, infatti, osservarsi che gli appellanti principali hanno domandato che, in riforma della sentenza, questa Corte liquidasse le somme riconosciute dal primo Giudice, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non, senza applicazione della contestata riduzione per l'affermato concorso di colpa.
Quindi, non avendo gli istanti sollecitato il riconoscimento di importi maggiori rispetto a quelli indicati dal Tribunale, fatta ovviamente eccezione per l'operata decurtazione, in accoglimento dell'appello principale, la misura del risarcimento deve, esclusa la riduzione erroneamente applicata dal primo Giudice, determinarsi come segue: ”
€ 304.007,70 per (figlia convivente); € 304.007,70 Parte_6
per (figli convivente); € 313.814,40 per Parte_7 [...]
(coniuge convivente); € 245.167,50 per Parte_5 Per_3
pag. 38/56 (padre); € 254.974,20 per (madre); € Parte_1 Parte_2
100.000,00 per (fratello); € 110.000,00 per Parte_3 [...]
( ) .. € 75.000,00 a titolo di risarcimento danni Parte_4 Pt_9
patrimoniali in favore di (coniuge convivente), Parte_5
(figlia convivente) e (figli Parte_6 Parte_7
convivente)”.
§ 16.
Tanto premesso, deve, peraltro, osservarsi che, nel corso del giudizio di primo grado, il Tribunale, accogliendo l'istanza dei danneggiati, riconosceva, a titolo di provvisionale, “1) €. 70.000,00 a Parte_1
(padre), 2) €. 72.000,00 a (madre), 3) €.
[...] Parte_2
38.000,00 a (fratello), 4) €. 44.000,00 a Parte_3 Parte_4
(fratello ), 5) €. 130.384,00 a (marito), 6)
[...] Pt_9 Parte_5
€. 126.622,00 a (figlio minore), rappresentato dal Parte_7
padre, 7) €. 126.622,00 a (figlia minore), rappresentata Parte_6
dal padre”.
In esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale in data 15.7.2015,
versava tali importi, come dalla stessa documentato Controparte_2
mediante la produzione degli atti di transazione e quietanza sottoscritti dai danneggiati (cfr. allegato n. 1 della produzione dell'impresa designata relativa al grado di appello).
In particolare, dall'esame di tale documentazione, emerge che i pagamenti erano effettuati in data 29.7.2015, in favore di Parte_5
, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità sui figli
[...]
pag. 39/56 minori, e, in data 30.7.2015, in favore dei genitori e dei fratelli della vittima.
Inoltre, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, CP_2
versava, in data 2.11.2020, a saldo del risarcimento liquidato dal
[...]
Tribunale, le somme riconosciute in sentenza (cfr. allegato n. 3 della produzione dell'impresa designata relativa al grado di appello).
§ 17.
Ciò doverosamente chiarito in fatto, la Corte osserva che, secondo una consolidata giurisprudenza, “posto che il risarcimento del danno da fatto illecito .. costituisce debito di valore e, in caso di ritardato pagamento di esso, gli interessi e la svalutazione non costituiscono un autonomo diritto del creditore, ma svolgono una funzione compensativa tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato, qual era all'epoca del prodursi del danno, e la loro attribuzione costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria -, una volta che sia impugnato il capo della sentenza contenente la liquidazione del danno, non può invocarsi il giudicato in ordine alla misura legale degli interessi precedentemente attribuiti e il giudice dell'impugnazione (o del rinvio), anche in difetto di uno specifico rilievo sulla modalità di liquidazione degli interessi prescelta dal giudice precedente, può procedere alla riliquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio e dell'ulteriore danno da ritardato pagamento, utilizzando la tecnica che ritiene più appropriata al fine di reintegrare il patrimonio del creditore, restando irrilevante che vi sia stata impugnazione o meno in relazione agli interessi già conseguiti e alla misura degli stessi (Cass., S.U., n. 8520/2007; Cass. n. 9926/2010;
pag. 40/56 Cass. n. 15709/2011) ..” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17004 del
2023”.
È, pertanto, irrilevante che, nella specie, il primo Giudice si fosse limitato a riconoscere la sorta capitale, al netto delle somme già riscosse a titolo di provvisionale, e gli interessi dalla sentenza al saldo, perché, come visto, avendo gli appellanti principali censurato la sentenza nella parte relativa alla liquidazione del risarcimento, alcun giudicato può ritenersi essersi formato in relazione agli accessori.
Discende da quanto osservato che, nel procedere alla quantificazione del credito residuo ancora vantato dai danneggiati, debba farsi applicazione del principio secondo cui “l'operazione di scomputo degli acconti già versati dalla somma complessivamente dovuta al creditore a titolo di risarcimento, per essere corretta, deve articolarsi nelle seguenti operazioni: a) in primo luogo occorre rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto devalutandoli alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione;
b) in secondo luogo occorre detrarre l'acconto dal credito;
c) in terzo luogo occorre calcolare, sulla base del saggio equitativamente individuato (che può coincidere con quello legale), gli interessi compensativi, distinguendo il periodo intercorrente tra la data dell'illecito e quella del pagamento dell'acconto
(in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale) dal periodo intercorrente tra quest'ultima data e quella della liquidazione definitiva (in relazione al quale gli interessi vanno calcolati sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato)” (cfr. ex multis,
Cass. civ., sez. 3, Sentenza n. 25817 del 31/10/2017).
pag. 41/56 Pertanto, nel determinare l'esatto rapporto di dare avere tra le parti, si dovranno, anzitutto, calcolare gli interessi legali a decorrere dal
29.6.2013, data della morte della , sino al momento dei Per_3
pagamenti eseguiti da a titolo di provvisionale, Controparte_2
pagamenti che, come dinanzi detto, risalgono al 29.7.2015, per quanto riguarda il coniuge ed i figli, ed al 30.7.2015, per quanto riguarda i genitori ed i fratelli. Successivamente, bisognerà detrarre dal capitale rivalutato il pagamento parziale eseguito dalle nel luglio del CP_2
2015, quindi, calcolare gli ulteriori interessi sul capitale anno per anno rivalutato sino alla data del successivo versamento effettuato dall'impresa designata in data 2.11.2020. Infine, andranno calcolati gli ulteriori interessi legali sulla somma residuata, a seguito della detrazione dal capitale rivalutato del pagamento effettuato a novembre
2020, dalla data di tale versamento sino all'attualità.
§ 18.
Ciò posto, muovendo dalla posizione del coniuge superstite, in applicazione dei sopra richiamati principi, si avrà, quindi: euro
306.459,38 (credito risarcitorio liquidato dal Giudice di primo grado, senza considerare la decurtazione del concorso di colpa, devalutato dall'ottobre 2020, epoca cui risale la pubblicazione della sentenza, a giugno 2013, data del decesso;
indice ottobre 2020: 102; indice gennaio 2013: 106,7; raccordo Indici: 1,071; indice di Devalutazione:
0,977); euro 7.850,33, interessi legali calcolati sulla citata sorta capitale anno per anno rivalutata dal 29.6.2013, data del decesso, sino al 29.7.2015, data del pagamento;
306.765,84, sorta capitale rivalutata pag. 42/56 al 29.7.2015, - euro 130.384,00 (somma versata a titolo di provvisionale) = euro 176.381,84 (capitale residuo alla data del
29.7.2015); euro 6.320,31, interessi legali calcolati sull'importo di euro
176.381,84 anno per anno rivalutato dal 30.7.2015 al 2.11.2020, data del secondo pagamento eseguito da;
euro 179.733,09 Controparte_2
(sorta capitale rivalutata al 2.11.2020; indice alla decorrenza: 107,2; indice alla scadenza: 102; raccordo indici: 1,071; coefficiente di rivalutazione: 1,019) – euro 75.426,64 (importo versato da CP_2
in esecuzione della sentenza di primo grado) = euro 104.306,45
[...]
(capitale residuo dovuto al 2.11.2020); euro 10.174,58, interessi legali calcolati sull'importo di euro 104.306,45 anno per anno rivalutato dal
3.11.2020 al 31.10.2024, cui risale il più aggiornato indice di rivalutazione disponibile alla data di deliberazione della presente sentenza;
euro 122.768,69, capitale residuo rivalutato alla medesima data del 31.10.2024 (indice alla decorrenza: 102; indice alla scadenza:
120,1; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione: 1,177).
In totale, quindi, a deve essere riconosciuto un credito Parte_5
risarcitorio residuo di euro 147.113,91.
§ 19.
Venendo ad esaminare la posizione di e , Parte_7 Parte_6
figli della vittima primaria, applicando gli stessi criteri dinanzi indicati, si avranno i seguenti importi: euro 298.046,76 (credito risarcitorio liquidato dal Giudice di primo grado, senza considerare la decurtazione del concorso di colpa, devalutato dal mese di ottobre 2020, epoca di pubblicazione della sentenza, a giugno 2013, data del decesso;
indice pag. 43/56 ottobre 2020: 102; indice giugno 2013: 107,1; raccordo indici: 1,071; indice di devalutazione: 0,98); euro 7.634,84, interessi legali calcolati sulla citata sorta capitale anno per anno rivalutata dal 29.6.2013, data del decesso, sino al 29.7.2015, data del pagamento;
euro 298.344,81, sorta capitale rivalutata al 29.7.2015, (indice alla decorrenza: 107,1; indice alla scadenza: 107,2; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione: 1,001), - euro 126.622,00 (somma versata a titolo di provvisionale) = euro 171.722,81 (capitale residuo alla data del
29.7.2015); euro 2.890,63, interessi legali calcolati sull'importo di euro
171.722,81, anno per anno rivalutato dal 30.7.2015 al 2.11.2020, data del secondo pagamento eseguito da;
euro 174.985,54, Controparte_2
(sorta capitale rivalutata al 2.11.2020: indice alla decorrenza: 107,2; indice alla scadenza: 102; raccordo indici: 1,071; coefficiente di rivalutazione: 1,019); euro 174.985,54 – euro 73.282,62 (importo versato da in esecuzione della sentenza di primo grado) Controparte_2
- euro 101.702,92 (capitale residuo dovuto al 2.11.2020); euro
9.920,61, interessi legali calcolati sull'importo di euro 101.702,92, anno per anno rivalutato dal 3.11.2020 al 31.10.2024, cui risale il più aggiornato indice di rivalutazione disponibile alla data di deliberazione della presente sentenza;
euro 119.704,34, capitale residuo rivalutato alla medesima data del 31.10.2024 (indice alla decorrenza: 102; indice alla scadenza: 120,1; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione:
1,177).
pag. 44/56 In totale, quindi, a , quale esercente la responsabilità Parte_5
genitoriale sui figli minori, deve riconoscersi ancora l'importo di complessivi euro 140.150,42 per ciascun figlio.
§ 20.
A tale somma deve, poi, aggiungersi l'importo di euro 75.000,00, che il primo Giudice aveva riconosciuto, in favore di coniuge e figli della vittima, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Non risultando versamenti parziali rispetto a siffatto importo, lo stesso deve essere rivalutato, al fine di tenere conto della svalutazione intervenuta dal 15.10.2020, data di pubblicazione della sentenza appellata, al 31.10.2024.
Operando tale conteggio, la posta risarcitoria in esame ascende ad euro
88.275,00 (indice alla decorrenza: 102; indice alla scadenza: 120,1; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione: 1,177).
Su tale importo, previamente devalutato al 28.6.2013 ed anno per anno rivalutato secondo indici Istat sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, debbono riconoscersi gli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., oltre i successivi interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo.
§ 21.
Venendo a considerare la posizione di , padre Parte_1
della vittima, si avranno i seguenti importi: euro 240.360,29 (credito risarcitorio liquidato dal Giudice di primo grado, senza considerare la pag. 45/56 decurtazione del concorso di colpa, devalutato dall'ottobre 2020, epoca cui risale la pubblicazione della sentenza, a giugno 2013, data del decesso;
indice ottobre 2020: 102; indice giugno 2013: 107,1; raccordo indici: 1,071; indice di devalutazione: 0,98); euro 6.160,41, interessi legali calcolati sulla citata sorta capitale anno per anno rivalutata dal
29.6.2013, data del decesso, sino al 30.7.2015, data del pagamento;
euro 240.600,65, sorta capitale rivalutata al 30.7.2015 (indice alla decorrenza: 107,1; indice alla scadenza: 107,2; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione: 1,001) – euro 70.000,00 (somma versata a titolo di provvisionale) = euro 170.600,65 (capitale residuo alla data del 30.7.2015); euro 2.869,40, interessi legali sull'importo di euro
170.600,65, anno per anno rivalutato dal 31.7.2015 al 2.11.2020, data del secondo pagamento eseguito da;
euro 173.842,06 Controparte_2
(sorta capitale rivalutata al 2.11.2020; indice alla decorrenza: 107,2; indice alla scadenza: 102; raccordo indici: 1,071; coefficiente di rivalutazione: 1,019); euro 173.842,06 – euro 77.100,05, (importo versato da in esecuzione della sentenza di primo grado) Controparte_2
- euro 96.742,01; euro 9.436,69, interessi legali calcolati sull'importo di euro 96.742,01, anno per anno rivalutato dal 3.11.2020 al
31.10.2024, cui risale il più aggiornato indice di rivalutazione disponibile alla data di deliberazione della presente sentenza;
euro
113.865,35, capitale residuo rivalutato alla medesima data del
31.10.2024 (indice alla decorrenza: 102; indice alla scadenza: 120,1; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione: 1,177).
pag. 46/56 In totale a spetta ancora il complessivo importo Parte_1
di euro 132.331,85.
§ 22.
Venendo a considerare la posizione di (madre della Parte_2
vittima), si avranno i seguenti importi: euro 249.974,71 (credito risarcitorio liquidato dal Giudice di primo grado, senza considerare la decurtazione del concorso di colpa, devalutato dall'ottobre 2020, epoca cui risale la pubblicazione della sentenza, a giugno 2013, data del decesso;
indice ottobre 2020: 102; indice giugno 2013: 107,1; raccordo indici: 1,071; indice di devalutazione: 0,98); euro 6.406,84 interessi legali calcolati sulla citata sorta capitale anno per anno rivalutata dal
29.6.2013, data del decesso, sino al 30.7.2015, data del pagamento;
euro 250.224,68, sorta capitale rivalutata al 30.7.2015 (indice alla decorrenza: 107,1; indice alla scadenza: 107,2; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione: 1,001) – euro 72.000,00 (somma versata a titolo di provvisionale) = euro 178.224,68 (capitale residuo alla data del 30.7.2015); euro 2.997,65, interessi legali sull'importo di euro
178.224,68, anno per anno rivalutato dal 31.7.2015 al 2.11.2020, data del secondo pagamento eseguito da;
euro 181.610,95 Controparte_2
(sorta capitale rivalutata al 2.11.2020; indice alla decorrenza: 107,2; indice alla scadenza: 102; raccordo indici: 1,071; coefficiente di rivalutazione: 1,019); euro 181.610,95 – euro 80.984,52 (importo versato da in esecuzione della sentenza di primo grado) Controparte_2
- euro 100.626,43; euro 9.815,60, interessi legali calcolati sull'importo di euro 100.626,43, anno per anno rivalutato dal 3.11.2020 al pag. 47/56 31.10.2024, cui risale il più aggiornato indice di rivalutazione disponibile alla data di deliberazione della presente sentenza;
euro
118.437,31, capitale residuo rivalutato alla medesima data del
31.10.2024 (indice alla decorrenza: 102; indice alla scadenza: 120,1; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione: 1,177).
In totale a spetta ancora il complessivo importo di Parte_2
euro 137.657,4.
§ 23.
Con riferimento a , fratello della vittima, si avranno i Parte_4
seguenti importi: euro 107.843,14 (credito risarcitorio liquidato dal
Giudice di primo grado, senza considerare la decurtazione del concorso di colpa, devalutato dall'ottobre 2020, epoca cui risale la pubblicazione della sentenza, a giugno 2013, data del decesso;
indice ottobre 2020:
102; indice giugno 2013: 107,1; raccordo indici: 1,071; indice di devalutazione: 0,98); euro 2.764,02, interessi legali calcolati sulla citata sorta capitale anno per anno rivalutata dal 29.6.2013, data del decesso, sino al 30.7.2015, data del pagamento;
euro 107.950,98, sorta capitale rivalutata al 30.7.2015 (indice alla decorrenza: 107,1; indice alla scadenza: 107,2; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione:
1,001) – euro 44.000,00, (somma versata a titolo di provvisionale) = euro 63.950,98 (capitale residuo alla data del 30.7.2015); euro
1.075,62, interessi legali sull'importo di euro 63.950,98, anno per anno rivalutato dal 31.7.2015 al 2.11.2020, data del secondo pagamento eseguito da;
euro 65.166,05, (sorta capitale rivalutata al Controparte_2
2.11.2020; indice alla decorrenza: 107,2; indice alla scadenza: 102;
pag. 48/56 raccordo indici: 1,071; coefficiente di rivalutazione: 1,019); euro
65.166,05 – euro 22.000,00 (importo versato da in Controparte_2
esecuzione della sentenza di primo grado) = euro 43.166,05; euro
4.210,62, interessi legali calcolati sull'importo di euro 43.166,05, anno per anno rivalutato dal 3.11.2020 al 31.10.2024, cui risale il più aggiornato indice di rivalutazione disponibile alla data di deliberazione della presente sentenza;
euro 50.806,44, capitale residuo rivalutato alla medesima data del 31.10.2024 (indice alla decorrenza: 102; indice alla scadenza: 120,1; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione:
1,177).
In totale a spetta ancora il complessivo importo di Parte_4
euro 58.856,7.
§ 24.
Da ultimo, con riguardo all'altro fratello della vittima, Parte_3
, si avranno i seguenti importi: euro 107.843,14 (credito
[...]
risarcitorio liquidato dal Giudice di primo grado, senza considerare la decurtazione del concorso di colpa, devalutato dall'ottobre 2020, epoca cui risale la pubblicazione della sentenza, a giugno 2013, data del decesso;
indice ottobre 2020: 102; indice giugno 2013: 107,1; raccordo indici: 1,071; indice di devalutazione: 0,98); euro 2.764,02, interessi legali calcolati sulla citata sorta capitale anno per anno rivalutata dal
29.6.2013, data del decesso, sino al 30.7.2015, data del pagamento;
euro 107.950,98, sorta capitale rivalutata al 30.7.2015 (indice alla decorrenza: 107,1; indice alla scadenza: 107,2; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione: 1,001) – euro 38.000,00, (somma versata pag. 49/56 a titolo di provvisionale) = euro 69.950,98 (capitale residuo alla data del 30.7.2015); euro 1.357,88, interessi legali sull'importo di euro
69.950,98, anno per anno rivalutato dal 31.7.2015 al 2.11.2020, data del secondo pagamento eseguito da;
euro 71.769,71, Controparte_2
(sorta capitale rivalutata al 2.11.2020; indice alla decorrenza: 107,2; indice alla scadenza: 102; raccordo indici: 1,071; coefficiente di rivalutazione: 1,019) – euro 22.000,00 (importo versato da CP_2
in esecuzione della sentenza di primo grado) = euro 49.769,71;
[...]
euro 4.854,79, interessi legali calcolati sull'importo di euro 49.769,71, anno per anno rivalutato dal 3.11.2020 al 31.10.2024, cui risale il più aggiornato indice di rivalutazione disponibile alla data di deliberazione della presente sentenza;
euro 58.578,95, capitale residuo rivalutato alla medesima data del 31.10.2024 (indice alla decorrenza: 102; indice alla scadenza: 120,1; raccordo indici: 1; coefficiente di rivalutazione:
1,177).
In totale a spetta ancora il complessivo importo di Parte_3
euro 67.555,64.
Su ognuno dei predetti importi si debbono, poi, riconoscere gli ulteriori interessi legali dall'1.11.2024 al soddisfo.
§ 25.
deduceva che, comunque, anche in ipotesi di Controparte_2
accoglimento del proposto appello principale, la sua obbligazione doveva intendersi contenuta nei limiti del massimale di euro
1.500.000,00 vigente per legge all'epoca dei fatti.
pag. 50/56 L'eccezione è infondata, in quanto, in base al combinato disposto degli articoli 283 e 128 del D. Lgs. 209 del 2005, alla data dell'evento dannoso (28.6.2013) il massimale minimo di legge, applicabile anche all'obbligazione gravante sul fondo di garanzie vittime della strada, era pari non all'importo di euro 1.500.000,00, ma “nel caso di danni alle persone un importo minimo di copertura pari ad euro 5.000.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime”.
Siccome, nella specie, gli importi liquidati in favore dei danneggiati, tenuto anche conto delle somme dai medesimi già riscosse, non superano l'indicato limite, l'eccezione sollevata dall'impresa designata deve essere rigettata.
§ 26.
Venendo a disciplinare il regime delle spese processuali, giova premettere che costituisca ius receptum il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Nella specie, ritiene il Collegio che, avuto riguardo alla riconosciuta fondatezza delle domande degli attori ed interventori originari, le spese processuali del doppio grado debbano seguire la soccombenza di e di e che la condanna delle stesse Controparte_2 Controparte_1
pag. 51/56 debba disporsi in via solidale, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., attesa la sostanziale comunanza, tra tali parti, degli interessi dedotti in lite.
Con riguardo al giudizio di primo grado deve ritenersi congrua la liquidazione disposta dal primo Giudice, atteso che l'importo di euro
25.000,00 a titolo di compenso, dallo stesso riconosciuto, risulta conforme allo scaglione, che si identifica in quello relativo alle cause da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00, cui occorre riferirsi, considerando, ai fini del decisum e venendo in rilievo una fattispecie di litisconsorzio facoltativo, l'ammontare del credito più elevato, tra quelli qui liquidati, (che è, nella specie, il risarcimento liquidato in favore di in proprio) (cfr. Cass. Civ. n. 10367 del Parte_5
17/04/2024).
La liquidazione delle spese processuali del grado di appello viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a tale data.
Riguardo al giudizio di appello, deve farsi applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 52.001,00,00 ad euro 260.000,00, considerata, ai fini del disputatum, la differenza tra l'ammontare del credito liquidato dal primo Giudice e quello ritenuto come dovuto da questa Corte, sempre con riferimento, in applicazione del principio sopra richiamato, al più elevato dei crediti oggetto di causa.
pag. 52/56 Tenuto conto dell'oggetto, numero e complessità delle questioni controverse è adeguato il riconoscimento dei compensi tabellari medi per tutte le fasi processuali.
Nel determinare il compenso, inoltre, considerato che ricorre l'ipotesi in cui l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, va previamente applicata, ex art. 4, co. 4, D.M. 55/2014, la diminuzione del 30% del compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto, non avendo il difensore dovuto esaminare “specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto”, e rispetto a tale valore va applicata la maggiorazione del 180% per la difesa di sei appellanti oltre il primo, ex art. 4, c. 2, D.M. 55/2014 (cfr. Cass. Civ. n.
10367 del 17/04/2024, punti 4.11 ss., cit.).
Pertanto si avrà: compenso tabellare medio pari ad euro 14.317,00; per riduzione del 30% = euro 10.021,90; per aumento del 180%= euro
28.061,32.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore degli Avvocati
Guerino Gazzella e Gaetano Di Leo, dichiaratisi anticipatari.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di e di , di un Controparte_2 Controparte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame incidentale, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale, proposto da
[...]
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_3
pag. 53/56 nonché da , in proprio e nella qualità di Pt_4 Parte_5
esercente la responsabilità genitoriale sui minori e Persona_1
, e sugli appelli incidentali, proposti da Parte_6 Controparte_2
e da , avverso la sentenza in epigrafe indicata,
[...] Controparte_1
così provvede:
a) rigetta gli appelli incidentali;
b) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro e, in accoglimento Controparte_1
della domanda, condanna quale Impresa Controparte_2
designata per la Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada: 1) a pagare, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali: euro
147.113,91 in favore di in proprio;
euro Parte_5
140.150,42 per ciascun figlio, in favore di , quale Parte_5
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Per_1
e ; euro 132.331,85 in favore di
[...] Parte_6 [...]
; euro 137.657,4 in favore di;
Parte_1 Parte_2
euro 67.555,64 in favore di;
euro 58.856,7 in Parte_3
favore di , oltre, su ciascuno dei predetti importi, Parte_4
gli interessi al tasso legale, di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., dall'1.11.2024 al soddisfo;
2) a pagare, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in favore di in proprio e Parte_5
quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
[...]
e , euro 88.275,00, oltre gli Persona_1 Parte_6
pag. 54/56 interessi legali, al tasso di cui all'art. 1284 co. 1 c.c., da calcolare sul citato importo previamente devalutato al 28.6.2013 ed anno per anno rivalutato secondo indici Istat sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, oltre i successivi interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo;
c) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
d) condanna quale Impresa designata per la Controparte_2
Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, e , in solido tra Controparte_1
di loro, alla rifusione, in favore degli Avvocati Guerino Gazzella e
Gaetano Di Leo, procuratori antistatari, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 2.556,00,98 per esborsi, euro 28.061,32 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
e) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di quale Impresa Controparte_2
designata per la Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, e di CP_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
[...]
pari a quello previsto per il gravame incidentale, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 19/12/2024.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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