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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/07/2025, n. 3423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3423 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 3535 / 2021 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. ARDIZZONE FABRIZIO)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. Cernigliaro Delia) CP_1
(Avv. Mauro Scirè) Controparte_2
Resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 20/6/2022, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
CP_ condanna l in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
Tribunale di Palermo sez. Lavoro pagamento in favore del ricorrente della somma di euro € 1216,62
(milleduecentosedici/62), per ratei di assegno per il Nucleo Familiare (ANF)
relativamente al periodo giugno 2019 – febbraio 2020, non corrisposti dall'ex datore di lavoro, oltre accessori di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.04.2021, il ricorrente chiedeva al Tribunale di condannare l nonché il suo ex datore di lavoro, CP_3 Controparte_2
al pagamento in suo favore degli assegni per nucleo
[...]
familiare, per il periodo giugno 2019 – febbraio 2020.
Il ricorrente deduceva di essere stato assunto il 04.10.2017 dalla
[...]
con contratto part-time come assistente sociosanitario. In Controparte_2
data 15.10.2018, ha presentato domanda all' per l'Assegno per il Nucleo CP_1
Familiare (ANF), che è stata accolta il 18.12.2018(cfr. provvedimento del CP_1
18.12.2018) per l'importo mensile di € 135,18. Rappresentava di avere sottoscritto in data 25.06.2020, dopo la cessazione del rapporto di lavoro
(04.03.2020), un verbale di conciliazione in sede sindacale per controversie su retribuzioni arretrate, TFR, ferie, e gli altri accessori. Tuttavia, considerato che l'ex datore non gli aveva corrisposto gli ANF, dopo alcuni solleciti, il 12.02.2021, il ricorrente ha inviato una diffida via PEC chiedendo il pagamento dei ratei spettanti per il periodo giugno 2019 – febbraio 2020. Non avendo ricevuto alcun riscontro, proponeva riscorso giudiziario.
Ritualmente notificato il ricorso, l' si costituiva chiedendone il rigetto per CP_1
improponibilità della domanda e contestandone nel merito la fondatezza per
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro carenza di prova dei requisiti.
Si costituiva, altresì, l'ex datore di lavoro, Controparte_2
, chiedendo il rigetto del ricorso sostenendo che il ricorrente, con la
[...]
sottoscrizione del verbale di conciliazione sindacale del 25.06.2020, ha rinunciato ad ogni credito derivante dal rapporto di lavoro;
deduceva, inoltre, di avere di avere corrisposto gli ANF al ricorrente sino a settembre del 2019 (come da buste paga prodotte) e che, non avendo più incassato dall'istituto gli ANF a partire da ottobre 2019, non aveva più potuto erogarli. Aggiungeva, inoltre, che gli ANF in questione avrebbero potuti essere richiesti, al proprio datore di lavoro, dalla attuale compagna del e mamma della minore. La causa, istruita Pt_1
documentalmente e con l'audizione del funzionario ex art. 421 c.p.c., veniva rinviata su richiesta delle parti per l'eventuale definizione in via amministrativa;
indi, preso atto dell'impossibilità manifestata dall'Istituto di addivenire ad una soluzione conciliativa, veniva rinviata ex art. 127 ter cpc all'udienza cartolare del
20.06.2025 e trattenuta in deliberazione sulle conclusioni delle parti.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Malposta è l'eccezione di improponibilità del ricorso, sollevata dall , per la CP_3
mancata proposizione del ricorso amministrativo stante che la richiesta di corresponsione degli assegni familiari per cui è stato proposto il ricorso, in data
18.12.2018, è stata accolta dall' , che ha riconosciuto al Controparte_4
ricorrente il diritto dello stesso a vedersi corrisposte tali somme.
Si osserva, ad ogni modo, che secondo la giurisprudenza di legittimità i ricorsi gerarchici interni non costituiscono più, dopo la riforma del 1973, un passaggio obbligato per giungere alla tutela giurisdizionali, ma rappresentano, oramai un sistema di rimedi giuridici collaterali all'azione, a disposizione del cittadino e più a
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro tutela dell'amministrazione che del cittadino stesso, capaci di influire nel processo solo in via di sospensione ( cfr. Cass. sent nn. 15797/2001 e 2721/2012; Cass. ord. N.
19481/2018).
Ciò posto il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La domanda ha per oggetto il pagamento diretto da parte dell degli assegni CP_1
nucleo familiare .
Come è ben noto, la sopradetta prestazione anche se a carico dell' viene CP_1
anticipata generalmente dal datore di lavoro che, successivamente conguaglia la somma corrisposta a tale titolo al lavoratore, in occasione del versamento dei contributi previdenziali. Tuttavia, nei casi in cui un datore di lavoro si rifiuti di
CP_ corrispondere l'assegno a un ex dipendente, l al quale il lavoratore si è rivolto, solo dopo aver esperito infruttuosamente ogni formalità idonea ad interessare il datore di lavoro stesso, segnalerà l'azienda alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezioni del Lavoro per i provvedimenti di competenza
CP_ (cfr. circolare n. 2783 G.S./10 Ris. del 25 settembre 1951; msg. 18.11.2010,
n. 28997): solo in tale ipotesi e allorquando sia stata accertata l'impossibilità per il lavoratore di ricevere quanto dovuto a titolo di prestazione familiare da parte del
CP_ datore di lavoro, la sede dell' competente in relazione agli adempimenti previdenziali effettuati dallo stesso datore di lavoro, potrà provvedere al pagamento diretto della prestazione medesima risultando la ditta inadempiente.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente deduceva e documentava che, la
Parte domanda di oggetto del ricorso, è stata accolta dall con CP_3
provvedimento del 18.12.2018. Circostanza che, oltre a risultare documentalmente (cfr. provvedimento e buste paga in atti), ha trovato CP_1
conferma nelle dichiarazioni rese dalla dott. ssa n.q. di Persona_1
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro funzionario delegato del Reparto indennità e sussidi , la quale sentita ai CP_1
sensi dell'art 421 cpc ha dichiarato che”… Con riferimento a detta domanda risulta che il ricorrente ha provveduto ad inoltrare correttamente l'istanza di autorizzazione ANF e una volta autorizzato ha inoltrato la richiesta di pagamento a conguaglio. Si tratta della procedura ordinaria che prevede il pagamento diretto dell'Anf dal datore di lavoro, il quale provvede successivamente a conguagliare quanto pagato a titolo di Anf con i contributi dovuti per il lavoratore. Preciso che nel caso di specie il datore di non ha effettuato alcun conguaglio per
ANF relativamente a questo lavoratore mi riservo comunque di fare ulteriori accertamenti. Nel caso, come quello in questione, in cui il datore di lavoro per qualsivoglia ragione non provveda a pagare gli ANF direttamente al Lavoratore la procedura prevede che vada effettuata una domanda di pagamento diretto all' da parte del lavoratore che deve allegare la diffida al CP_1
datore di lavoro e chiedere all' di erogare direttamente la prestazione”. CP_1
Priva di pregio si appalesa, pertanto, l'eccezione sollevata dall circa la CP_3
mancanza di prova dei presupposti della prestazione richiesta dal ricorrente.
Infondata si è rivelata la contestazione mossa dall'ex datore di lavoro,
[...]
secondo cui, con la sottoscrizione del Controparte_2
predetto verbale di accordo sindacale, il ricorrente avrebbe rinunciato alla corresponsione degli ANF, già riconosciutigli dall'Istituto e presenti nelle buste paga prodotte dalla medesima cooperativa. Dal tenore letterale dell'accordo prodotto in atti emerge, infatti, come esso si riferisca alle retribuzioni arretrate,
TFR, tredicesime, ferie non godute, straordinario ecc e non anche agli ANF, già riconosciuti dall , che, essendo una prestazione previdenziale, non fanno CP_3
parte della retribuzione e dei relativi accessori. Sfornita di prova è rimasta, altresì,
l'affermazione della società cooperativa secondo cui gli ANF, sino al mese di settembre, sarebbero stati corrisposti al ricorrente, essendo prive di valore
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro probatorio le buste paga, relative ai mesi di agosto-settembre 2019, predisposte dalla stessa cooperativa sociale, prive financo di alcuna sottoscrizione da parte del ricorrente.
Priva di rilevo è, poi, l'affermazione della cooperativa convenuta secondo cui gli
ANF, da ottobre in poi, non sarebbero stati corrisposti poiché l'Istituto avrebbe smesso di corrispondere la prestazione al datore di lavoro. Al momento dell'accoglimento della richiesta il ricorrente era, infatti, ancora dipendente de
[...]
(il rapporto è cessato il 04.03.2020), Controparte_5
pertanto gli assegni familiari avrebbero dovuto essere corrisposti al datore di lavoro che a sua volta avrebbe provveduto a corrisponderli al lavoratore, tramite la busta paga. Meramente labiale oltre che, genericamente formulata, è risultata, infine, l'affermazione secondo cui la compagna del ricorrente, madre del minore, avrebbe potuto richiedere gli ANF oggetto del ricorso per il tramite del datore di lavoro.
Nel caso di specie, il ricorrente ha, invece, documentato di avere infruttuosamente diffidato a mezzo pec (cfr doc. produzione ricorrente) l'ex datore di lavoro alla corresponsione degli assegni familiari. Il ricorrente, tuttavia, non ha documentato di avere provveduto ad inoltrare la domanda di pagamento diretto all' cui allegare la diffida al datore di lavoro, e chiedere all' di CP_1 CP_1
erogare direttamente la prestazione. Tale condotta, che non ha consentito all di erogare la prestazione in via amministrativa e prima del deposito del CP_3
ricorso, giustifica la compensazione delle spese tra le parti:
Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, il ricorso deve essere accolto.
L deve, quindi, essere condannato al pagamento degli assegni per nucleo CP_3
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro familiare, per il periodo giugno 2019 – febbraio 2020 nella misura di rispettivamente di euro € 1216,62 (milleduecentosedici/62), precisamente €
135,18 per nove mensilità, non contestata dall' oltre accessori di legge. CP_3
Compensa tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 18/07/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 3535 / 2021 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. ARDIZZONE FABRIZIO)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. Cernigliaro Delia) CP_1
(Avv. Mauro Scirè) Controparte_2
Resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 20/6/2022, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
CP_ condanna l in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al
Tribunale di Palermo sez. Lavoro pagamento in favore del ricorrente della somma di euro € 1216,62
(milleduecentosedici/62), per ratei di assegno per il Nucleo Familiare (ANF)
relativamente al periodo giugno 2019 – febbraio 2020, non corrisposti dall'ex datore di lavoro, oltre accessori di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.04.2021, il ricorrente chiedeva al Tribunale di condannare l nonché il suo ex datore di lavoro, CP_3 Controparte_2
al pagamento in suo favore degli assegni per nucleo
[...]
familiare, per il periodo giugno 2019 – febbraio 2020.
Il ricorrente deduceva di essere stato assunto il 04.10.2017 dalla
[...]
con contratto part-time come assistente sociosanitario. In Controparte_2
data 15.10.2018, ha presentato domanda all' per l'Assegno per il Nucleo CP_1
Familiare (ANF), che è stata accolta il 18.12.2018(cfr. provvedimento del CP_1
18.12.2018) per l'importo mensile di € 135,18. Rappresentava di avere sottoscritto in data 25.06.2020, dopo la cessazione del rapporto di lavoro
(04.03.2020), un verbale di conciliazione in sede sindacale per controversie su retribuzioni arretrate, TFR, ferie, e gli altri accessori. Tuttavia, considerato che l'ex datore non gli aveva corrisposto gli ANF, dopo alcuni solleciti, il 12.02.2021, il ricorrente ha inviato una diffida via PEC chiedendo il pagamento dei ratei spettanti per il periodo giugno 2019 – febbraio 2020. Non avendo ricevuto alcun riscontro, proponeva riscorso giudiziario.
Ritualmente notificato il ricorso, l' si costituiva chiedendone il rigetto per CP_1
improponibilità della domanda e contestandone nel merito la fondatezza per
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro carenza di prova dei requisiti.
Si costituiva, altresì, l'ex datore di lavoro, Controparte_2
, chiedendo il rigetto del ricorso sostenendo che il ricorrente, con la
[...]
sottoscrizione del verbale di conciliazione sindacale del 25.06.2020, ha rinunciato ad ogni credito derivante dal rapporto di lavoro;
deduceva, inoltre, di avere di avere corrisposto gli ANF al ricorrente sino a settembre del 2019 (come da buste paga prodotte) e che, non avendo più incassato dall'istituto gli ANF a partire da ottobre 2019, non aveva più potuto erogarli. Aggiungeva, inoltre, che gli ANF in questione avrebbero potuti essere richiesti, al proprio datore di lavoro, dalla attuale compagna del e mamma della minore. La causa, istruita Pt_1
documentalmente e con l'audizione del funzionario ex art. 421 c.p.c., veniva rinviata su richiesta delle parti per l'eventuale definizione in via amministrativa;
indi, preso atto dell'impossibilità manifestata dall'Istituto di addivenire ad una soluzione conciliativa, veniva rinviata ex art. 127 ter cpc all'udienza cartolare del
20.06.2025 e trattenuta in deliberazione sulle conclusioni delle parti.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Malposta è l'eccezione di improponibilità del ricorso, sollevata dall , per la CP_3
mancata proposizione del ricorso amministrativo stante che la richiesta di corresponsione degli assegni familiari per cui è stato proposto il ricorso, in data
18.12.2018, è stata accolta dall' , che ha riconosciuto al Controparte_4
ricorrente il diritto dello stesso a vedersi corrisposte tali somme.
Si osserva, ad ogni modo, che secondo la giurisprudenza di legittimità i ricorsi gerarchici interni non costituiscono più, dopo la riforma del 1973, un passaggio obbligato per giungere alla tutela giurisdizionali, ma rappresentano, oramai un sistema di rimedi giuridici collaterali all'azione, a disposizione del cittadino e più a
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro tutela dell'amministrazione che del cittadino stesso, capaci di influire nel processo solo in via di sospensione ( cfr. Cass. sent nn. 15797/2001 e 2721/2012; Cass. ord. N.
19481/2018).
Ciò posto il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
La domanda ha per oggetto il pagamento diretto da parte dell degli assegni CP_1
nucleo familiare .
Come è ben noto, la sopradetta prestazione anche se a carico dell' viene CP_1
anticipata generalmente dal datore di lavoro che, successivamente conguaglia la somma corrisposta a tale titolo al lavoratore, in occasione del versamento dei contributi previdenziali. Tuttavia, nei casi in cui un datore di lavoro si rifiuti di
CP_ corrispondere l'assegno a un ex dipendente, l al quale il lavoratore si è rivolto, solo dopo aver esperito infruttuosamente ogni formalità idonea ad interessare il datore di lavoro stesso, segnalerà l'azienda alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezioni del Lavoro per i provvedimenti di competenza
CP_ (cfr. circolare n. 2783 G.S./10 Ris. del 25 settembre 1951; msg. 18.11.2010,
n. 28997): solo in tale ipotesi e allorquando sia stata accertata l'impossibilità per il lavoratore di ricevere quanto dovuto a titolo di prestazione familiare da parte del
CP_ datore di lavoro, la sede dell' competente in relazione agli adempimenti previdenziali effettuati dallo stesso datore di lavoro, potrà provvedere al pagamento diretto della prestazione medesima risultando la ditta inadempiente.
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente deduceva e documentava che, la
Parte domanda di oggetto del ricorso, è stata accolta dall con CP_3
provvedimento del 18.12.2018. Circostanza che, oltre a risultare documentalmente (cfr. provvedimento e buste paga in atti), ha trovato CP_1
conferma nelle dichiarazioni rese dalla dott. ssa n.q. di Persona_1
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro funzionario delegato del Reparto indennità e sussidi , la quale sentita ai CP_1
sensi dell'art 421 cpc ha dichiarato che”… Con riferimento a detta domanda risulta che il ricorrente ha provveduto ad inoltrare correttamente l'istanza di autorizzazione ANF e una volta autorizzato ha inoltrato la richiesta di pagamento a conguaglio. Si tratta della procedura ordinaria che prevede il pagamento diretto dell'Anf dal datore di lavoro, il quale provvede successivamente a conguagliare quanto pagato a titolo di Anf con i contributi dovuti per il lavoratore. Preciso che nel caso di specie il datore di non ha effettuato alcun conguaglio per
ANF relativamente a questo lavoratore mi riservo comunque di fare ulteriori accertamenti. Nel caso, come quello in questione, in cui il datore di lavoro per qualsivoglia ragione non provveda a pagare gli ANF direttamente al Lavoratore la procedura prevede che vada effettuata una domanda di pagamento diretto all' da parte del lavoratore che deve allegare la diffida al CP_1
datore di lavoro e chiedere all' di erogare direttamente la prestazione”. CP_1
Priva di pregio si appalesa, pertanto, l'eccezione sollevata dall circa la CP_3
mancanza di prova dei presupposti della prestazione richiesta dal ricorrente.
Infondata si è rivelata la contestazione mossa dall'ex datore di lavoro,
[...]
secondo cui, con la sottoscrizione del Controparte_2
predetto verbale di accordo sindacale, il ricorrente avrebbe rinunciato alla corresponsione degli ANF, già riconosciutigli dall'Istituto e presenti nelle buste paga prodotte dalla medesima cooperativa. Dal tenore letterale dell'accordo prodotto in atti emerge, infatti, come esso si riferisca alle retribuzioni arretrate,
TFR, tredicesime, ferie non godute, straordinario ecc e non anche agli ANF, già riconosciuti dall , che, essendo una prestazione previdenziale, non fanno CP_3
parte della retribuzione e dei relativi accessori. Sfornita di prova è rimasta, altresì,
l'affermazione della società cooperativa secondo cui gli ANF, sino al mese di settembre, sarebbero stati corrisposti al ricorrente, essendo prive di valore
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro probatorio le buste paga, relative ai mesi di agosto-settembre 2019, predisposte dalla stessa cooperativa sociale, prive financo di alcuna sottoscrizione da parte del ricorrente.
Priva di rilevo è, poi, l'affermazione della cooperativa convenuta secondo cui gli
ANF, da ottobre in poi, non sarebbero stati corrisposti poiché l'Istituto avrebbe smesso di corrispondere la prestazione al datore di lavoro. Al momento dell'accoglimento della richiesta il ricorrente era, infatti, ancora dipendente de
[...]
(il rapporto è cessato il 04.03.2020), Controparte_5
pertanto gli assegni familiari avrebbero dovuto essere corrisposti al datore di lavoro che a sua volta avrebbe provveduto a corrisponderli al lavoratore, tramite la busta paga. Meramente labiale oltre che, genericamente formulata, è risultata, infine, l'affermazione secondo cui la compagna del ricorrente, madre del minore, avrebbe potuto richiedere gli ANF oggetto del ricorso per il tramite del datore di lavoro.
Nel caso di specie, il ricorrente ha, invece, documentato di avere infruttuosamente diffidato a mezzo pec (cfr doc. produzione ricorrente) l'ex datore di lavoro alla corresponsione degli assegni familiari. Il ricorrente, tuttavia, non ha documentato di avere provveduto ad inoltrare la domanda di pagamento diretto all' cui allegare la diffida al datore di lavoro, e chiedere all' di CP_1 CP_1
erogare direttamente la prestazione. Tale condotta, che non ha consentito all di erogare la prestazione in via amministrativa e prima del deposito del CP_3
ricorso, giustifica la compensazione delle spese tra le parti:
Ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, il ricorso deve essere accolto.
L deve, quindi, essere condannato al pagamento degli assegni per nucleo CP_3
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro familiare, per il periodo giugno 2019 – febbraio 2020 nella misura di rispettivamente di euro € 1216,62 (milleduecentosedici/62), precisamente €
135,18 per nove mensilità, non contestata dall' oltre accessori di legge. CP_3
Compensa tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 18/07/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro