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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/11/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1456 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CARA FABIO PASQUALE, C.F._1
come da procura in atti,
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. BONSIGNORE TOMMASO GASPARE MARIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
02/05/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], premesso: Pt_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di CALTABELLOTTA (AG) il
06/09/2000, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 15, parte II, serie
A; - che dall'unione erano nati, in data 11/12/2003, la figlia ed in data Per_1
14/07/2008 il figlio;
Per_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, impegnandosi a comunicare reciprocamente e tempestivamente eventuali cambi di residenza. a) La casa coniugale sita in Taormina, nella Via Leonardo da Vinci N°42, di proprietà esclusiva della
Sig.ra resta definitivamente assegnata alla stessa con tutti gli arredi ivi Parte_2
esistenti ed a corredo;
b) Il Signor si impegna a corrispondere alla moglie Parte_1
un assegno mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e . Il detto assegno dovrà essere corrisposto, entro i primi cinque Per_1 Per_2
giorni di ogni mese e sarà aggiornato annualmente in riferimento alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo nell'anno precedente, come per legge. I coniugi dichiarano, altresì, che, per quanto riguarda le spese scolastiche, le prestazioni medico-sanitarie e tutte quelle straordinarie in genere, relative al mantenimento dei figli, previamente concordate, saranno poste a carico di entrambi in ragione della metà per ciascuno, previa esibizione di idonea documentazione probatoria. Le parti, di comune accordo, stabiliscono che il figlio Per_2
resti affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali, di comune accordo, eserciteranno la responsabilità genitoriale. c) Il figlio minore - anche in considerazione dell'età e Per_2
per ragioni di opportunità - abiterà con la madre, presso la sua residenza, sita in Taormina alla
Via Leonardo da Vinci N°42. Nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì il padre potrà tenere con sé il figlio dalle ore 19,00 alle ore 22,00. Il dott. trascorrerà inoltre con Per_2 Pt_1
il figlio, due fine settimana al mese alternati, dal venerdì dalle ore 19,30 alla domenica alle ore 21,30. Nelle due settimane del mese in cui il figlio trascorrerà con il padre il week-end, il dott. potrà vedere il figlio il martedì e il giovedì dalle ore 19,00 alle ore 21,00. Il padre Pt_1
preleverà il ragazzo e lo riporterà presso il domicilio della madre. Il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio , indipendentemente da quanto sopra stabilito, quando lo Per_2
desidera, ovviamente previo accordo e congruo preavviso con la madre e, comunque, compatibilmente con le preminenti esigenze scolastiche e di salute del minore. I ricorrenti si obbligano a tempestivamente comunicare gli eventuali spostamenti dei figli e dei genitori, ed, in ogni caso, i viaggi del minore dovranno essere previamente concordati tra i Per_2
genitori e comunicati almeno 15 giorni prima del loro inizio;
d) I coniugi concordano sul fatto che sarà loro cura assicurare un valido rapporto allo scopo di garantire ai figli una relazione affettiva equilibrata e continua con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rap porti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
e) Durante le festività natalizie, il figlio trascorrerà con Per_2
uno dei due genitori, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno, dalle ore 10.00 del giorno di vigilia alle ore 10.00 di quello successivo alla festività, in modo tale che una delle due festività, compresa la notte, sarà trascorsa insieme al padre. Lo stesso criterio sarà adottato in occasione delle festività pasquali, nel giorno di Pasqua e Pasquetta. f) Il padre potrà, inoltre, tenere il figlio con sè per quindici giorni consecutivi durante il periodo Per_2
estivo, previo accordo tra le parti. In tale periodo, la sig.ra previo appuntamento da Pt_2
comunicare al dottor con congruo preavviso, potrà recarsi a vedere il figlio per due Pt_1
pomeriggi, fatte in ogni caso salve altre e migliorative intese tra i coniugi. g) Di comune accordo i coniugi stabiliscono che, essendo nelle possibilità economiche di provvedere dignitosamente a se stessi, non è posto, reciprocamente, alcun obbligo di contributo al mantenimento per loro medesimi. h) I coniugi dichiarano, di avere regolato tutti i rapporti economici e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente”.
All'udienza del 22/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 02/05/2025 provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
RIBERA (AG) il 12/03/1969, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di CALTABELLOTTA (AG) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
06/09/2000, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 15, parte II, serie
A;
rimette le parti all'udienza del 10/06/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 23/10/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1456 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CARA FABIO PASQUALE, C.F._1
come da procura in atti,
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. BONSIGNORE TOMMASO GASPARE MARIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
02/05/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], premesso: Pt_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di CALTABELLOTTA (AG) il
06/09/2000, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 15, parte II, serie
A; - che dall'unione erano nati, in data 11/12/2003, la figlia ed in data Per_1
14/07/2008 il figlio;
Per_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, impegnandosi a comunicare reciprocamente e tempestivamente eventuali cambi di residenza. a) La casa coniugale sita in Taormina, nella Via Leonardo da Vinci N°42, di proprietà esclusiva della
Sig.ra resta definitivamente assegnata alla stessa con tutti gli arredi ivi Parte_2
esistenti ed a corredo;
b) Il Signor si impegna a corrispondere alla moglie Parte_1
un assegno mensile di € 400,00 (euro quattrocento/00) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e . Il detto assegno dovrà essere corrisposto, entro i primi cinque Per_1 Per_2
giorni di ogni mese e sarà aggiornato annualmente in riferimento alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo nell'anno precedente, come per legge. I coniugi dichiarano, altresì, che, per quanto riguarda le spese scolastiche, le prestazioni medico-sanitarie e tutte quelle straordinarie in genere, relative al mantenimento dei figli, previamente concordate, saranno poste a carico di entrambi in ragione della metà per ciascuno, previa esibizione di idonea documentazione probatoria. Le parti, di comune accordo, stabiliscono che il figlio Per_2
resti affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali, di comune accordo, eserciteranno la responsabilità genitoriale. c) Il figlio minore - anche in considerazione dell'età e Per_2
per ragioni di opportunità - abiterà con la madre, presso la sua residenza, sita in Taormina alla
Via Leonardo da Vinci N°42. Nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì il padre potrà tenere con sé il figlio dalle ore 19,00 alle ore 22,00. Il dott. trascorrerà inoltre con Per_2 Pt_1
il figlio, due fine settimana al mese alternati, dal venerdì dalle ore 19,30 alla domenica alle ore 21,30. Nelle due settimane del mese in cui il figlio trascorrerà con il padre il week-end, il dott. potrà vedere il figlio il martedì e il giovedì dalle ore 19,00 alle ore 21,00. Il padre Pt_1
preleverà il ragazzo e lo riporterà presso il domicilio della madre. Il padre potrà vedere e tenere con sè il figlio , indipendentemente da quanto sopra stabilito, quando lo Per_2
desidera, ovviamente previo accordo e congruo preavviso con la madre e, comunque, compatibilmente con le preminenti esigenze scolastiche e di salute del minore. I ricorrenti si obbligano a tempestivamente comunicare gli eventuali spostamenti dei figli e dei genitori, ed, in ogni caso, i viaggi del minore dovranno essere previamente concordati tra i Per_2
genitori e comunicati almeno 15 giorni prima del loro inizio;
d) I coniugi concordano sul fatto che sarà loro cura assicurare un valido rapporto allo scopo di garantire ai figli una relazione affettiva equilibrata e continua con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rap porti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
e) Durante le festività natalizie, il figlio trascorrerà con Per_2
uno dei due genitori, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di Capodanno, dalle ore 10.00 del giorno di vigilia alle ore 10.00 di quello successivo alla festività, in modo tale che una delle due festività, compresa la notte, sarà trascorsa insieme al padre. Lo stesso criterio sarà adottato in occasione delle festività pasquali, nel giorno di Pasqua e Pasquetta. f) Il padre potrà, inoltre, tenere il figlio con sè per quindici giorni consecutivi durante il periodo Per_2
estivo, previo accordo tra le parti. In tale periodo, la sig.ra previo appuntamento da Pt_2
comunicare al dottor con congruo preavviso, potrà recarsi a vedere il figlio per due Pt_1
pomeriggi, fatte in ogni caso salve altre e migliorative intese tra i coniugi. g) Di comune accordo i coniugi stabiliscono che, essendo nelle possibilità economiche di provvedere dignitosamente a se stessi, non è posto, reciprocamente, alcun obbligo di contributo al mantenimento per loro medesimi. h) I coniugi dichiarano, di avere regolato tutti i rapporti economici e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente”.
All'udienza del 22/10/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 02/05/2025 provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
RIBERA (AG) il 12/03/1969, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di CALTABELLOTTA (AG) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
06/09/2000, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 15, parte II, serie
A;
rimette le parti all'udienza del 10/06/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 23/10/2025. La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.