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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3510/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3510/2022 tra
Oggi 13 gennaio 2025 ad ore 9.30 innanzi al Giudice onorario dott. Agnese Currò Dossi, sono comparsi: per e , presente, l'avv. VILLA FILOMENA Parte_1 Parte_2
per i convenuti nessuno compare.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Villa Filomena precisa le proprie conclusioni come da atto di citazione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Agnese Currò Dossi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Agnese Currò Dossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3510/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ADAMO MARCO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. VILLA FILOMENA ( ) VIA MARECCHIESE N. 4 47923 RIMINI C.F._2
ITALIA; , elettivamente domiciliato in Via Marecchiese n. 4 47923 Rimini Italia presso il difensore avv. ADAMO MARCO
CATIA GIANNEI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ADAMO MARCO e C.F._3 dell'avv. VILLA FILOMENA ( ) VIA MARECCHIESE N. 4 47923 RIMINI C.F._2
ITALIA; , elettivamente domiciliato in Via Marecchiese n. 4 47923 Rimini Italia presso il difensore avv. ADAMO MARCO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
LA DI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._4 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , CP_3 C.F._5 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_4 C.F._6 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
IO AS (C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._7 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente CP_5 C.F._8 domiciliato in presso il difensore avv.
(già Controparte_6 Controparte_7 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il
[...] P.IVA_3 difensore avv.
AN IC (C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._9 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. pagina 2 di 7 C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENNESI MAURO e dell'avv. Controparte_8 P.IVA_4
, elettivamente domiciliato in VIA DELL'EDERA 1 47921 RIMINI presso il difensore avv. PENNESI MAURO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le proprie conclusioni come da atto introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori domandano l'accertamento dell'acquisto per intervenuta usucapione del diritto di proprietà del frustolo di terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Cattolica al foglio 4 particella 1678 qualità semin. Arbor., classe 2, ca 26 RD € 0,19 RA € 0,16 meglio descritto nella relazione tecnica
Arch. (cfr.: doc. 6). Persona_1
In atto di citazione si specifica che il terreno è nel godimento esclusivo, pacifico, ininterrotto e pubblico delle odierne attrici ed ancora prima di esse del loro dante causa da oltre vent'anni;. Controparte_9
In particolare, le attrici riferiscono che il terreno oggetto di domanda di usucapione è rappresentato da una striscia di terreno inglobata fisicamente da muretto e ringhiera in cemento, da tempo immemore e, dunque, da oltre vent'anni, all'interno della recinzione della proprietà attorea.
Rappresentano inoltre che su detto frustolo sussistono i seguenti gravami: - ipoteca giudiziale in favore di Reg. Gen. 16151 – Reg. Part. 3443 – presentazione Controparte_2
n. 5 del 21.09.2009); - ipoteca giudiziale in favore di Controparte_2
(Reg. Gen. 16150 – Reg. Part. 3442 – presentazione n. 4 del 21.09.2009); - ipoteca giudiziale in favore di Reg. Gen. 18342 – Reg. Part. 4038 – Controparte_1
presentazione n. 84 del 22.10.2009); - ipoteca giudiziale in favore di CP_7 [...]
(Reg. Gen. 18701 – Reg. Part. 4150 – presentazione n. 1 del Controparte_7
30.10.2009); - ordinanza di sequestro conservativo in favore di (Reg. Gen. 19667 – Reg. CP_5
Part. 11498 – presentazione n. 105 del 13.11.2009); - ordinanza di sequestro conservativo in favore di
AS IO (Reg. Gen. 1695 – Reg. Part. 951 – presentazione n. 45 del 03.02.2010); iscritti nei confronti del convenuto Sig. , titolare della quota di 1/3 indivisa del bene de quo CP_3
(cfr.:doc. 4).
Nel presente giudizio, gli attori hanno quindi convenuto in giudizio , DI CP_3
LA, , IC AN nonchè i creditori litisconsorti necessari: - Controparte_4
già per azioni Controparte_2 Controparte_10
(già Controparte_11
pagina 3 di 7 Controparte_7 Controparte_12
, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio acquisto per intervenuta usucapione.
[...]
All'esito della notifica nessuno si è costituito in giudizio per i convenuti Controparte_1
OL AR, EL GI, , Controparte_2 Controparte_4 Controparte_6
; e DE CL, rispetto ai quali veniva pertanto dichiarata la CP_3 CP_5
contumacia.
Si costituiva quale cessionaria di crediti da (già Controparte_8 Controparte_6
con comparsa di risposta Controparte_7 chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Rimini, accogliere le domande attoree nel limite del giusto e del provato, disponendo la parziale cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta presso l'Agenzia del
Territorio – Ufficio Provinciale di Rimini – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 30/10/2009,
Reg.Gen. n°18701, Reg. Part.n°4150, limitatamente alle particelle identificative le porzioni immobiliari di cui è causa. Dato atto, poi, che l'allora creditrice Parte_3 ha proceduto in buona fede alla predetta iscrizione ipotecaria e l'attuale titolare del credito garantito dalla medesima iscrizione ipotecaria si è rimessa a giustizia in ordine Controparte_8 all'accoglimento delle domande attoree, disporre la rifusione a favore della stessa delle spese ed onorari di causa, da porsi a carico di chi di ragione o, in subordine, la totale compensazione delle stesse.”
La causa è stata istruita mediante la documentazione depositata e le prove orali richieste da parte attrice, all'esito delle quali è stata decisa con la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. 2.
Alla luce dell'istruttoria svolta, la domanda deve essere accolta.
In primo luogo, infatti, dagli atti risulta che è proprietaria dell'immobile sito in Parte_1
Cattolica (RN) alla Via Ludovico Ariosto n. 60 piano T e distinto al Catasto Urbano del medesimo
Comune al foglio 4 particella 1217 sub. 18 Cat. A4 e ciò a seguito di denuncia di successione del compianto padre del 09.08.2009 e che è proprietaria degli immobili siti Controparte_9 Parte_2
in Cattolica (RN) alla Via Ludovico Ariosto n.
5-5A piano primo e secondo e distinto al Catasto
Urbano del medesimo Comune al foglio 4 particella 1217 sub. 19 e 20 Cat. A4, anch'essa a seguito di denuncia di successione del compianto padre del 09.08.2009. Controparte_9
Risulta inoltre che i predetti immobili sono confinanti con una piccola striscia di terreno derivante da una lottizzazione degli anni '60, distinta al Catasto Terreni del Comune di Cattolica al foglio 4 particella 1678 come evidenziato dal de cuius nella denuncia di cambiamento Controparte_9
pagina 4 di 7 presentata alla Direzione Generale del Catasto in data 29.07.1985 in cui veniva dichiarato che lo stesso era “possessore della particella 1678 fino dal 1960, anche se catastalmente la particella è intestata alla partita 1055 di altra ditta catastale”(cfr.:doc.9).
Dall'istruttoria è emerso che le attrici da oltre venti anni hanno detenuto il possesso della striscia di terreno per cui è causa provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria.. Le circostanze sono state tutte confermate dai testi escussi (cfr.: verbale udienza 30.10.2024). In particolare il teste
, nato a [...] il [...], ha confermato che fin dal 1960 e, comunque, dal 1985 al Tes_1
2009 , padre di e , ha posseduto in modo continuativo, Controparte_9 Parte_1 Parte_2
non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco la striscia di terreno derivante da una lottizzazione degli anni 1960, distinta al Catasto Terreni del Comune di Cattolica al foglio 4 particella 1678 e che fin dal 1960 “si è sempre stato così; io sono il vicino e sono 65 anni che abito lì” e che fin dal 1960 e, comunque, dal 1985 lo stesso ha inglobato all'interno di un muretto con ringhiera di cemento rispetto alla strada pubblica Via Ariosto di Cattolica la predetta striscia di terreno “si confermo;
è sempre stato così dal 1960 e comunque da quando l'ho visto io, da 60 anni fa;
io abito attaccato”; ha inoltre confermato che “dopo la morte del padre le figlie hanno continuato a possedere la striscia di terreno che mi viene mostrata in modo pacifico, pubblico” e che le stesse hanno provveduto al mantenimento ordinario e straordinario “si le ho viste fare tutto;
i lavori che si dovevano fare;
lavori di manutenzione del pezzettino, le installazioni.” Anche il teste nato a [...] il [...] ha Testimone_2 confermato dette circostanze “si è vero;
da quarant'anni almeno;
lo so perché al padre avevo fatto i lavori catastali 40 anni fa e la muretta di recinzione era già lì 40 anni fa;
è la muretta che ingloba questa particella”.
Dalle prove orali assunte in giudizio può, dunque, ritenersi provato che il terreno in questione sia stato posseduto dagli odierni attori in modo esclusivo ed incontrastato, per un periodo che, grazie alla accessione del possesso dei successori a titolo particolare prevista dall'art. 1146, comma 2, c.c. e alla successione nel possesso degli eredi prevista dall'art. 1146, comma 1, c.c., supera ampiamente il ventennio richiesto dall'art. 1158 c.c.
La particella appare ben individuata (come da relazione tecnica sub. doc. 6 allegata all'atto di citazione).
Ne consegue, dunque, l'accoglimento della domanda di usucapione del diritto di proprietà avanzata dagli attori.
Trattandosi di acquisito a titolo originario e non essendo emerse sul punto contestazioni o circostanze ostative deve essere autorizzata la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli come risultanti dalla pagina 5 di 7 visura allegata.
In ragione dello specifico oggetto del giudizio e della mancata opposizione delle parti convenute, si ritiene vi siano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
Non è necessario ordinare la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, trattandosi di atto già soggetto a trascrizione ai sensi dell'art. 2651 c.c. 5.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che gli attori hanno acquistato per intervenuta usucapione il diritto di proprietà del frustolo di terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di
Cattolica al foglio 4 particella 1678 qualità semin. Arbor., classe 2, ca 26 RD € 0,19 RA € 0,16.
2.autorizza il competente Conservatore a provvedere alla cancellazione, sul predetto bene immobile, dei seguenti gravami:
- ipoteca giudiziale in favore di Reg. Gen. 16151 – Reg. Controparte_2
Part. 3443 – presentazione n. 5 del 21.09.2009);
- ipoteca giudiziale in favore di Reg. Gen. 16150 – Reg. Controparte_2
Part. 3442 – presentazione n. 4 del 21.09.2009);
- ipoteca giudiziale in favore di (Reg. Controparte_1
Gen. 18342 – Reg. Part. 4038 – presentazione n. 84 del 22.10.2009);
- ipoteca giudiziale in favore di CP_7 Controparte_7
(Reg. Gen. 18701 – Reg. Part. 4150 – presentazione n. 1 del 30.10.2009);
- ordinanza di sequestro conservativo in favore di (Reg. Gen. 19667 – Reg. Part. 11498 CP_5
– presentazione n. 105 del 13.11.2009);
- ordinanza di sequestro conservativo in favore di AS IO (Reg. Gen. 1695 – Reg. Part. 951 – presentazione n. 45 del 03.02.2010); iscritti nei confronti del convenuto Sig. , CP_3
titolare della quota di 1/3 indivisa del bene de quo
Compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
pagina 6 di 7 Rimini, 13 gennaio 2025
Il Giudice onorario dott. Agnese Currò Dossi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3510/2022 tra
Oggi 13 gennaio 2025 ad ore 9.30 innanzi al Giudice onorario dott. Agnese Currò Dossi, sono comparsi: per e , presente, l'avv. VILLA FILOMENA Parte_1 Parte_2
per i convenuti nessuno compare.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Villa Filomena precisa le proprie conclusioni come da atto di citazione.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Agnese Currò Dossi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Agnese Currò Dossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3510/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ADAMO MARCO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. VILLA FILOMENA ( ) VIA MARECCHIESE N. 4 47923 RIMINI C.F._2
ITALIA; , elettivamente domiciliato in Via Marecchiese n. 4 47923 Rimini Italia presso il difensore avv. ADAMO MARCO
CATIA GIANNEI (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ADAMO MARCO e C.F._3 dell'avv. VILLA FILOMENA ( ) VIA MARECCHIESE N. 4 47923 RIMINI C.F._2
ITALIA; , elettivamente domiciliato in Via Marecchiese n. 4 47923 Rimini Italia presso il difensore avv. ADAMO MARCO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
LA DI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._4 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , CP_3 C.F._5 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_4 C.F._6 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
IO AS (C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._7 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente CP_5 C.F._8 domiciliato in presso il difensore avv.
(già Controparte_6 Controparte_7 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il
[...] P.IVA_3 difensore avv.
AN IC (C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , C.F._9 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. pagina 2 di 7 C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENNESI MAURO e dell'avv. Controparte_8 P.IVA_4
, elettivamente domiciliato in VIA DELL'EDERA 1 47921 RIMINI presso il difensore avv. PENNESI MAURO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le proprie conclusioni come da atto introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori domandano l'accertamento dell'acquisto per intervenuta usucapione del diritto di proprietà del frustolo di terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di Cattolica al foglio 4 particella 1678 qualità semin. Arbor., classe 2, ca 26 RD € 0,19 RA € 0,16 meglio descritto nella relazione tecnica
Arch. (cfr.: doc. 6). Persona_1
In atto di citazione si specifica che il terreno è nel godimento esclusivo, pacifico, ininterrotto e pubblico delle odierne attrici ed ancora prima di esse del loro dante causa da oltre vent'anni;. Controparte_9
In particolare, le attrici riferiscono che il terreno oggetto di domanda di usucapione è rappresentato da una striscia di terreno inglobata fisicamente da muretto e ringhiera in cemento, da tempo immemore e, dunque, da oltre vent'anni, all'interno della recinzione della proprietà attorea.
Rappresentano inoltre che su detto frustolo sussistono i seguenti gravami: - ipoteca giudiziale in favore di Reg. Gen. 16151 – Reg. Part. 3443 – presentazione Controparte_2
n. 5 del 21.09.2009); - ipoteca giudiziale in favore di Controparte_2
(Reg. Gen. 16150 – Reg. Part. 3442 – presentazione n. 4 del 21.09.2009); - ipoteca giudiziale in favore di Reg. Gen. 18342 – Reg. Part. 4038 – Controparte_1
presentazione n. 84 del 22.10.2009); - ipoteca giudiziale in favore di CP_7 [...]
(Reg. Gen. 18701 – Reg. Part. 4150 – presentazione n. 1 del Controparte_7
30.10.2009); - ordinanza di sequestro conservativo in favore di (Reg. Gen. 19667 – Reg. CP_5
Part. 11498 – presentazione n. 105 del 13.11.2009); - ordinanza di sequestro conservativo in favore di
AS IO (Reg. Gen. 1695 – Reg. Part. 951 – presentazione n. 45 del 03.02.2010); iscritti nei confronti del convenuto Sig. , titolare della quota di 1/3 indivisa del bene de quo CP_3
(cfr.:doc. 4).
Nel presente giudizio, gli attori hanno quindi convenuto in giudizio , DI CP_3
LA, , IC AN nonchè i creditori litisconsorti necessari: - Controparte_4
già per azioni Controparte_2 Controparte_10
(già Controparte_11
pagina 3 di 7 Controparte_7 Controparte_12
, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio acquisto per intervenuta usucapione.
[...]
All'esito della notifica nessuno si è costituito in giudizio per i convenuti Controparte_1
OL AR, EL GI, , Controparte_2 Controparte_4 Controparte_6
; e DE CL, rispetto ai quali veniva pertanto dichiarata la CP_3 CP_5
contumacia.
Si costituiva quale cessionaria di crediti da (già Controparte_8 Controparte_6
con comparsa di risposta Controparte_7 chiedendo “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Rimini, accogliere le domande attoree nel limite del giusto e del provato, disponendo la parziale cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta presso l'Agenzia del
Territorio – Ufficio Provinciale di Rimini – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 30/10/2009,
Reg.Gen. n°18701, Reg. Part.n°4150, limitatamente alle particelle identificative le porzioni immobiliari di cui è causa. Dato atto, poi, che l'allora creditrice Parte_3 ha proceduto in buona fede alla predetta iscrizione ipotecaria e l'attuale titolare del credito garantito dalla medesima iscrizione ipotecaria si è rimessa a giustizia in ordine Controparte_8 all'accoglimento delle domande attoree, disporre la rifusione a favore della stessa delle spese ed onorari di causa, da porsi a carico di chi di ragione o, in subordine, la totale compensazione delle stesse.”
La causa è stata istruita mediante la documentazione depositata e le prove orali richieste da parte attrice, all'esito delle quali è stata decisa con la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. 2.
Alla luce dell'istruttoria svolta, la domanda deve essere accolta.
In primo luogo, infatti, dagli atti risulta che è proprietaria dell'immobile sito in Parte_1
Cattolica (RN) alla Via Ludovico Ariosto n. 60 piano T e distinto al Catasto Urbano del medesimo
Comune al foglio 4 particella 1217 sub. 18 Cat. A4 e ciò a seguito di denuncia di successione del compianto padre del 09.08.2009 e che è proprietaria degli immobili siti Controparte_9 Parte_2
in Cattolica (RN) alla Via Ludovico Ariosto n.
5-5A piano primo e secondo e distinto al Catasto
Urbano del medesimo Comune al foglio 4 particella 1217 sub. 19 e 20 Cat. A4, anch'essa a seguito di denuncia di successione del compianto padre del 09.08.2009. Controparte_9
Risulta inoltre che i predetti immobili sono confinanti con una piccola striscia di terreno derivante da una lottizzazione degli anni '60, distinta al Catasto Terreni del Comune di Cattolica al foglio 4 particella 1678 come evidenziato dal de cuius nella denuncia di cambiamento Controparte_9
pagina 4 di 7 presentata alla Direzione Generale del Catasto in data 29.07.1985 in cui veniva dichiarato che lo stesso era “possessore della particella 1678 fino dal 1960, anche se catastalmente la particella è intestata alla partita 1055 di altra ditta catastale”(cfr.:doc.9).
Dall'istruttoria è emerso che le attrici da oltre venti anni hanno detenuto il possesso della striscia di terreno per cui è causa provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria.. Le circostanze sono state tutte confermate dai testi escussi (cfr.: verbale udienza 30.10.2024). In particolare il teste
, nato a [...] il [...], ha confermato che fin dal 1960 e, comunque, dal 1985 al Tes_1
2009 , padre di e , ha posseduto in modo continuativo, Controparte_9 Parte_1 Parte_2
non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco la striscia di terreno derivante da una lottizzazione degli anni 1960, distinta al Catasto Terreni del Comune di Cattolica al foglio 4 particella 1678 e che fin dal 1960 “si è sempre stato così; io sono il vicino e sono 65 anni che abito lì” e che fin dal 1960 e, comunque, dal 1985 lo stesso ha inglobato all'interno di un muretto con ringhiera di cemento rispetto alla strada pubblica Via Ariosto di Cattolica la predetta striscia di terreno “si confermo;
è sempre stato così dal 1960 e comunque da quando l'ho visto io, da 60 anni fa;
io abito attaccato”; ha inoltre confermato che “dopo la morte del padre le figlie hanno continuato a possedere la striscia di terreno che mi viene mostrata in modo pacifico, pubblico” e che le stesse hanno provveduto al mantenimento ordinario e straordinario “si le ho viste fare tutto;
i lavori che si dovevano fare;
lavori di manutenzione del pezzettino, le installazioni.” Anche il teste nato a [...] il [...] ha Testimone_2 confermato dette circostanze “si è vero;
da quarant'anni almeno;
lo so perché al padre avevo fatto i lavori catastali 40 anni fa e la muretta di recinzione era già lì 40 anni fa;
è la muretta che ingloba questa particella”.
Dalle prove orali assunte in giudizio può, dunque, ritenersi provato che il terreno in questione sia stato posseduto dagli odierni attori in modo esclusivo ed incontrastato, per un periodo che, grazie alla accessione del possesso dei successori a titolo particolare prevista dall'art. 1146, comma 2, c.c. e alla successione nel possesso degli eredi prevista dall'art. 1146, comma 1, c.c., supera ampiamente il ventennio richiesto dall'art. 1158 c.c.
La particella appare ben individuata (come da relazione tecnica sub. doc. 6 allegata all'atto di citazione).
Ne consegue, dunque, l'accoglimento della domanda di usucapione del diritto di proprietà avanzata dagli attori.
Trattandosi di acquisito a titolo originario e non essendo emerse sul punto contestazioni o circostanze ostative deve essere autorizzata la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli come risultanti dalla pagina 5 di 7 visura allegata.
In ragione dello specifico oggetto del giudizio e della mancata opposizione delle parti convenute, si ritiene vi siano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
Non è necessario ordinare la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, trattandosi di atto già soggetto a trascrizione ai sensi dell'art. 2651 c.c. 5.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara che gli attori hanno acquistato per intervenuta usucapione il diritto di proprietà del frustolo di terreno distinto al Catasto Terreni del Comune di
Cattolica al foglio 4 particella 1678 qualità semin. Arbor., classe 2, ca 26 RD € 0,19 RA € 0,16.
2.autorizza il competente Conservatore a provvedere alla cancellazione, sul predetto bene immobile, dei seguenti gravami:
- ipoteca giudiziale in favore di Reg. Gen. 16151 – Reg. Controparte_2
Part. 3443 – presentazione n. 5 del 21.09.2009);
- ipoteca giudiziale in favore di Reg. Gen. 16150 – Reg. Controparte_2
Part. 3442 – presentazione n. 4 del 21.09.2009);
- ipoteca giudiziale in favore di (Reg. Controparte_1
Gen. 18342 – Reg. Part. 4038 – presentazione n. 84 del 22.10.2009);
- ipoteca giudiziale in favore di CP_7 Controparte_7
(Reg. Gen. 18701 – Reg. Part. 4150 – presentazione n. 1 del 30.10.2009);
- ordinanza di sequestro conservativo in favore di (Reg. Gen. 19667 – Reg. Part. 11498 CP_5
– presentazione n. 105 del 13.11.2009);
- ordinanza di sequestro conservativo in favore di AS IO (Reg. Gen. 1695 – Reg. Part. 951 – presentazione n. 45 del 03.02.2010); iscritti nei confronti del convenuto Sig. , CP_3
titolare della quota di 1/3 indivisa del bene de quo
Compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
pagina 6 di 7 Rimini, 13 gennaio 2025
Il Giudice onorario dott. Agnese Currò Dossi
pagina 7 di 7