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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 9206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9206 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott. Ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. RG. 18385/2022, avente per oggetto domanda di scioglimento del matrimonio
TRA
nato a [...] il 120.7.1952, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 Armando Palma, giusta procura in atti
RICORRENTE – resistente in riconvenzionale
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Fuschino, giusta CP_1 procura in atti
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 17.6.2025, i procuratori hanno concluso riportandosi integralmente ai propri atti;
il Pubblico Ministero ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.7.2022, il sign. – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con la sign.ra in data 13.12.2013 dal quale non sono nati figli – esponeva che CP_1 con sentenza n. 2419 del 10.3.2020, è stata pronunciata da questa Sezione la separazione dalla moglie ed è stato posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla stessa la somma mensile di € 600,00 mensili a titolo di mantenimento. Ha dedotto il ricorrente, oggi ultrasettantenne, di essere pensionato e che il suo reddito di medico ginecologo si è ridotto solo alla pensione. La moglie, a suo dire, sarebbe ancora in età per trovare lavoro ed è comunque in grado di mantenersi da sé in quanto titolare di due immobili da cui trae una rendita. Esponeva, ancora, il , che l'immobile che lui aveva acquistato in previsione del matrimonio (sito in Pt_1 via Antonino D'Antona) e nel quale avevano vissuto insieme ai figli maggiorenni di primo letto della moglie, lo aveva intestato alla e lei lo aveva alienato nel 2017 (intascandone il totale ricavato). CP_1 Assumeva che la moglie non aveva avuto alcun ruolo nella formazione del suo patrimonio che lui aveva costruito in tutta la sua vita professionale di medico;
inoltre, il giudizio di separazione era iniziato nel 2017 e la convivenza matrimoniale era durata poco più di 5 anni. Ha chiesto, pertanto, oltre che pronunciarsi il divorzio, la revoca dell'assegno di mantenimento ed il rigetto di eventuale domanda di assegno divorzile.
Si è costituita la resistente la quale, non opponendosi il divorzio, ne ha chiesto la pronuncia con addebito ripercorrendo tutta la vita matrimoniale e descrivendo ciò che era accaduto tra essi coniugi negli anni di vita in comune. Ha contestato di essere proprietaria di immobili da cui trae rendita ed ha dedotto di aver dovuto vendere la casa coniugale in quanto restava da pagare un mutuo residuo e vari oneri condominiali che non poteva più sostenere. Ha, inoltre, descritto le vari operazioni immobiliari fatte dal marito dal 2013 al 2015, e ne ha tracciato un profilo di brillante professionista di successo (medico ginecologo) che le ha garantito un tenore di vita agiato e non ha mai voluto che lei lavorasse preferendo che lei rimanesse a casa anche perché non vi era tale necessità dal punto di vista economico. Era, sostanzialmente implicito che la moglie si occupasse della famiglia composta da lei, i suoi figli di primo letto (che vivevano con loro) e dal . Pt_1 Ha chiesto determinarsi in € 2.500,00 l'assegno divorzile.
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All'esito dell'udienza presidenziale del 7.3.2023 - alla quale era presente il solo , mentre la Pt_1
, sebbene costituitasi regolarmente, era assente, - è stato confermato quanto statuito in sede di CP_1 separazione non essendo stato provato alcun peggioramento della situazione reddituale da parte del
. Pt_1 Espletata l'istruttoria anche a mezzo dell'escussione di due testimoni, la causa è stata rimessa al Collegio con i termini di legge.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 2419/2020 del 10.3.2020 previa comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in data 6.6.2017. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 12 mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alla richiesta di assegno divorzile, il Collegio evidenzia che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi ( cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007 Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011). Ovviamente il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali- ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo. Il Collegio inoltre doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e 29 Cost.). E' necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale. Invero , la differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. 09/08/2019, n. 21234). La regola di giudizio, ispirata al canone dell'auto-responsabilità, in affermazione della funzione oltre che assistenziale anche perequativa e compensativa dell'assegno, vuole che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, accerti l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. 09/08/2019 n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603; Cass. n. 5603 del 28/02/2020) Ed infatti (Cassazione 11832/23) , il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di
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dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del 13/10/2022; Cass. n. 21234 del 09/08/2019) Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge. ………..tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. ………, è irrilevante quale sia il motivo sotteso alla scelta di dedicarsi maggiormente alla famiglia, operata da uno dei coniugi e accettata dall'altro, né rileva che tale scelta comporti o meno una dedizione totale ed esclusiva al coniuge e ai figli , senza che sia necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono "totale" del lavoro al di fuori della famiglia, né che il patrimonio familiare e quello dell'altro coniuge siano incrementati "esclusivamente" grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera. (Cassazione 27945/23). La Cassazione ha inoltre ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale. La suprema Corte ha sostanzialmente sancito, rectius ribadito, il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, specificando altresì che non rilevano solo le occasioni concrete di ottenere un lavoro, ma che è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali. Tanto premesso, alla luce dei criteri di cui all'art 5 della legge 1dicembre 1970 secondo l'interpretazione offerta dalle sezioni unite della Cassazione e dalla giurisprudenza di legittimità, si accoglie la domanda considerato che:
• l'assegno divorzile ha natura assistenziale-perequativo-compensativa e non di mantenimento.
• Il matrimonio è stato celebrato in data 13.12.02 (quando la convenuta aveva quasi 50 anni) e la separazione è del 10.1.2020 (quando la convenuta aveva 57 anni).
• La resistente ha alienato l'immobile adibito per i pochi anni di matrimonio a casa coniugale in quanto – riconosciuto con separato giudizio che fosse l'unica proprietaria dello stesso - e ne ha trattenuto per sé l'intero ricavato;
• in assenza di significative esperienze lavorative pregresse della che si è sposata a 42 CP_1 anni e non lavorava, non può dirsi censurabile la totale inerzia della stessa dalla separazione, risalente al 2020, quando la stessa aveva 57 anni in quanto il era ben consapevole che la Pt_1 moglie non aveva mai lavorato;
• La – che ha dedotto di essere stata impossibilitata a lavorare durante il breve matrimonio CP_1 in quanto il marito glielo aveva sempre vietato- ha di fatto assunto un contegno, deresponsabilizzante e perseverante nel fare esclusivo affidamento sull'assegno di mantenimento del coniuge separato.
• Tuttavia a fronte del predetto atteggiamento che non può definirsi deresponsabilizzante della
, è lecito ritenere (in quanto sostanzialmente incontestato) che però la stessa, nei soli 5 CP_1 anni di convivenza matrimoniale, non ha dato alcuna prova di aver fornito un contributo assolutamente prevalente nell' accudimento della prole in quanto i coniugi non avevano figli;
• non è stato provato, inoltre, che detta impostazione familiare sia stata concordata/condivisa dalle parti (senza che sia necessario indagare sulle sottese motivazioni Cassazione 27945/23) e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge in quanto il , che si è sposato a pochi Pt_1 anni dalla pensione, era già un affermato medico ed aveva formato ben prima il suo patrimonio con il suo lavoro nell'ambito del precedente matrimonio;
• non vi è stata alcuna prova che la abbia contribuito alla crescita professionale del marito CP_1 che era ormai compiuta;
• nessun apporto prevalente nella gestione familiare vi è stato, pertanto, da parte della;
CP_1
• Inoltre, la ha potuto beneficiare del ricavato della vendita della ex-casa coniugale che, in CP_1 sostanza, il marito le aveva donato, tanto che lei ne ha potuto disporre liberamente;
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• Oggi il non esercita più alcuna attività lavorativa in quanto gode solo di pensione di Pt_1 anzianità.
Così ricostruita la fattispecie concreta, il Collegio non ritiene fondata la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente in via riconvenzionale che va, pertanto, disattesa. Va, pertanto, rigettata la domanda con decorrenza della revoca dell'assegno di mantenimento dalla presente pronuncia. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, non essendovi stata opposizione alla domanda principale di divorzio da parte della resistente, ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato da e Parte_1 CP_1
, in Napoli il13.12.2012 (atto n. 50 , P. I, S.A SEZ. AR , anno 2012)
[...]
• rigetta la domanda di assegno divorzile e revoca l'obbligo di mantenimento dalla data della presente pronuncia;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 3.10.2025
il Presidente rel./est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott. Ssa Rosaria Gatti Giudice Dott.ssa Ivana Sassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. RG. 18385/2022, avente per oggetto domanda di scioglimento del matrimonio
TRA
nato a [...] il 120.7.1952, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1 Armando Palma, giusta procura in atti
RICORRENTE – resistente in riconvenzionale
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Fuschino, giusta CP_1 procura in atti
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 17.6.2025, i procuratori hanno concluso riportandosi integralmente ai propri atti;
il Pubblico Ministero ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED INDIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 25.7.2022, il sign. – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con la sign.ra in data 13.12.2013 dal quale non sono nati figli – esponeva che CP_1 con sentenza n. 2419 del 10.3.2020, è stata pronunciata da questa Sezione la separazione dalla moglie ed è stato posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla stessa la somma mensile di € 600,00 mensili a titolo di mantenimento. Ha dedotto il ricorrente, oggi ultrasettantenne, di essere pensionato e che il suo reddito di medico ginecologo si è ridotto solo alla pensione. La moglie, a suo dire, sarebbe ancora in età per trovare lavoro ed è comunque in grado di mantenersi da sé in quanto titolare di due immobili da cui trae una rendita. Esponeva, ancora, il , che l'immobile che lui aveva acquistato in previsione del matrimonio (sito in Pt_1 via Antonino D'Antona) e nel quale avevano vissuto insieme ai figli maggiorenni di primo letto della moglie, lo aveva intestato alla e lei lo aveva alienato nel 2017 (intascandone il totale ricavato). CP_1 Assumeva che la moglie non aveva avuto alcun ruolo nella formazione del suo patrimonio che lui aveva costruito in tutta la sua vita professionale di medico;
inoltre, il giudizio di separazione era iniziato nel 2017 e la convivenza matrimoniale era durata poco più di 5 anni. Ha chiesto, pertanto, oltre che pronunciarsi il divorzio, la revoca dell'assegno di mantenimento ed il rigetto di eventuale domanda di assegno divorzile.
Si è costituita la resistente la quale, non opponendosi il divorzio, ne ha chiesto la pronuncia con addebito ripercorrendo tutta la vita matrimoniale e descrivendo ciò che era accaduto tra essi coniugi negli anni di vita in comune. Ha contestato di essere proprietaria di immobili da cui trae rendita ed ha dedotto di aver dovuto vendere la casa coniugale in quanto restava da pagare un mutuo residuo e vari oneri condominiali che non poteva più sostenere. Ha, inoltre, descritto le vari operazioni immobiliari fatte dal marito dal 2013 al 2015, e ne ha tracciato un profilo di brillante professionista di successo (medico ginecologo) che le ha garantito un tenore di vita agiato e non ha mai voluto che lei lavorasse preferendo che lei rimanesse a casa anche perché non vi era tale necessità dal punto di vista economico. Era, sostanzialmente implicito che la moglie si occupasse della famiglia composta da lei, i suoi figli di primo letto (che vivevano con loro) e dal . Pt_1 Ha chiesto determinarsi in € 2.500,00 l'assegno divorzile.
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All'esito dell'udienza presidenziale del 7.3.2023 - alla quale era presente il solo , mentre la Pt_1
, sebbene costituitasi regolarmente, era assente, - è stato confermato quanto statuito in sede di CP_1 separazione non essendo stato provato alcun peggioramento della situazione reddituale da parte del
. Pt_1 Espletata l'istruttoria anche a mezzo dell'escussione di due testimoni, la causa è stata rimessa al Collegio con i termini di legge.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione giudiziale pronunciata con sentenza n. 2419/2020 del 10.3.2020 previa comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in data 6.6.2017. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 12 mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto alla richiesta di assegno divorzile, il Collegio evidenzia che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi ( cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007 Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011). Ovviamente il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali- ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo. Il Collegio inoltre doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e 29 Cost.). E' necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale. Invero , la differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. 09/08/2019, n. 21234). La regola di giudizio, ispirata al canone dell'auto-responsabilità, in affermazione della funzione oltre che assistenziale anche perequativa e compensativa dell'assegno, vuole che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, accerti l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. 09/08/2019 n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603; Cass. n. 5603 del 28/02/2020) Ed infatti (Cassazione 11832/23) , il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di
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dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del 13/10/2022; Cass. n. 21234 del 09/08/2019) Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge. ………..tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. ………, è irrilevante quale sia il motivo sotteso alla scelta di dedicarsi maggiormente alla famiglia, operata da uno dei coniugi e accettata dall'altro, né rileva che tale scelta comporti o meno una dedizione totale ed esclusiva al coniuge e ai figli , senza che sia necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono "totale" del lavoro al di fuori della famiglia, né che il patrimonio familiare e quello dell'altro coniuge siano incrementati "esclusivamente" grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera. (Cassazione 27945/23). La Cassazione ha inoltre ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale. La suprema Corte ha sostanzialmente sancito, rectius ribadito, il dovere per l'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa, cercando un'occupazione e censurando le ipotesi di mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione fin dal momento della separazione, specificando altresì che non rilevano solo le occasioni concrete di ottenere un lavoro, ma che è sufficiente la capacità di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le potenzialità professionali e reddituali. Tanto premesso, alla luce dei criteri di cui all'art 5 della legge 1dicembre 1970 secondo l'interpretazione offerta dalle sezioni unite della Cassazione e dalla giurisprudenza di legittimità, si accoglie la domanda considerato che:
• l'assegno divorzile ha natura assistenziale-perequativo-compensativa e non di mantenimento.
• Il matrimonio è stato celebrato in data 13.12.02 (quando la convenuta aveva quasi 50 anni) e la separazione è del 10.1.2020 (quando la convenuta aveva 57 anni).
• La resistente ha alienato l'immobile adibito per i pochi anni di matrimonio a casa coniugale in quanto – riconosciuto con separato giudizio che fosse l'unica proprietaria dello stesso - e ne ha trattenuto per sé l'intero ricavato;
• in assenza di significative esperienze lavorative pregresse della che si è sposata a 42 CP_1 anni e non lavorava, non può dirsi censurabile la totale inerzia della stessa dalla separazione, risalente al 2020, quando la stessa aveva 57 anni in quanto il era ben consapevole che la Pt_1 moglie non aveva mai lavorato;
• La – che ha dedotto di essere stata impossibilitata a lavorare durante il breve matrimonio CP_1 in quanto il marito glielo aveva sempre vietato- ha di fatto assunto un contegno, deresponsabilizzante e perseverante nel fare esclusivo affidamento sull'assegno di mantenimento del coniuge separato.
• Tuttavia a fronte del predetto atteggiamento che non può definirsi deresponsabilizzante della
, è lecito ritenere (in quanto sostanzialmente incontestato) che però la stessa, nei soli 5 CP_1 anni di convivenza matrimoniale, non ha dato alcuna prova di aver fornito un contributo assolutamente prevalente nell' accudimento della prole in quanto i coniugi non avevano figli;
• non è stato provato, inoltre, che detta impostazione familiare sia stata concordata/condivisa dalle parti (senza che sia necessario indagare sulle sottese motivazioni Cassazione 27945/23) e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge in quanto il , che si è sposato a pochi Pt_1 anni dalla pensione, era già un affermato medico ed aveva formato ben prima il suo patrimonio con il suo lavoro nell'ambito del precedente matrimonio;
• non vi è stata alcuna prova che la abbia contribuito alla crescita professionale del marito CP_1 che era ormai compiuta;
• nessun apporto prevalente nella gestione familiare vi è stato, pertanto, da parte della;
CP_1
• Inoltre, la ha potuto beneficiare del ricavato della vendita della ex-casa coniugale che, in CP_1 sostanza, il marito le aveva donato, tanto che lei ne ha potuto disporre liberamente;
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• Oggi il non esercita più alcuna attività lavorativa in quanto gode solo di pensione di Pt_1 anzianità.
Così ricostruita la fattispecie concreta, il Collegio non ritiene fondata la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente in via riconvenzionale che va, pertanto, disattesa. Va, pertanto, rigettata la domanda con decorrenza della revoca dell'assegno di mantenimento dalla presente pronuncia. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, non essendovi stata opposizione alla domanda principale di divorzio da parte della resistente, ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato da e Parte_1 CP_1
, in Napoli il13.12.2012 (atto n. 50 , P. I, S.A SEZ. AR , anno 2012)
[...]
• rigetta la domanda di assegno divorzile e revoca l'obbligo di mantenimento dalla data della presente pronuncia;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 3.10.2025
il Presidente rel./est.
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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