Articolo 2925 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2925.

(Norme applicabili all'assegnazione forzata).

Le norme concernenti la vendita forzata si applicano anche all'assegnazione forzata, salvo quanto e' disposto negli articoli seguenti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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