Versione
19 aprile 1942
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
4 luglio 1998
Art. 528.
(Nomina del curatore).
Quando il chiamato non ha accettato l'eredita' e non e' nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredita'.(111) ((112a))
Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, e' pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni.
------------------ AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------------ AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
(Nomina del curatore).
Quando il chiamato non ha accettato l'eredita' e non e' nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione, su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredita'.(111) ((112a))
Il decreto di nomina del curatore, a cura del cancelliere, e' pubblicato per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia e iscritto nel registro delle successioni.
------------------ AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------------ AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Commentari • 229
- 1. Ammissibilità dell'eredità giacente pro quota in presenza di più erediRedazione · https://www.diritto.it/ · 18 luglio 2019 · 68.108635
[…] In particolare, in base all'art. 528 c.c.: “quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, […] La disciplina dell'eredità giacente è poi contenuta altresì negli artt. 528 – 532 c.c., […] Secondo l'opinione prevalente, l'art. 528 ss. cod. civ. non riguarderebbe il caso della c.d. giacenza pro quota, […] e, per l'appunto, allorquando manchi il chiamato accettante l'eredità o il chiamato nel possesso di beni ereditari, che possano essi stessi avere cura effettiva del patrimonio ereditario in attesa della sua definitiva devoluzione […] Il dato positivo dei citati artt. 528-532 cod. civ. esprime, infatti, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Trento, sentenza 09/04/2024, n. 411Provvedimento: […] Pag. 3 di 11 - che, più in particolare, la fattispecie in analisi andava distinta da quella differente prevista dall'articolo 528 del codice civile postulante, ai fini della integrazione dell'istituto dell'eredità giacente, […] a riguardo, si condivide il principio espresso in materia da parte della Corte di Cassazione n. 3087 del 1987 a mente del quale “Per la giuridica configurabilità di un'eredità giacente ex art. 528 cod. civ. e per la connessa possibilità di nomina di un curatore della stessa da parte del pretore del mandamento ove si è aperta la successione, […] Stato ma il curatore dell'eredità giacente, da nominarsi ai sensi dell'art. 528 c.c. su istanza dell'interessato” (Trib. […]Leggi di più...
- curatore eredità giacente·
- successione legittima·
- prescrizione decennale accettazione eredità·
- eredità giacente·
- art. 586 cod. civ.·
- accertamenti successori·
- eredità vacante·
- art. 528 cod. civ.·
- certezza giuridica mancanza eredi