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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/05/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Giorgia Imperiale
All'udienza del giorno 23 maggio 2025
Nella causa per opposizione a cartella esattoriale
promossa da
, rappresentata e difesa dall' Avv. S. Ponzo da mandato in atti Parte_1
contro in persona del Controparte_1
Direttore in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato nonchè
, in persona del Prefetto in carico. rappresentato e Controparte_2
difeso dall'Avvocatura dello Stato
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 cpc notificato il 27/11/2023, la sig.ra conveniva in giudizio , quale ente Parte_1 Controparte_3
di riscossione, e , quale ente impositore, per propone opposizione Controparte_2 avverso l'avviso di intimazione n. 05920239003693779000, notificato in data 9/11/2023,
per l'ammontare totale di euro 244.200,51 limitatamente alle seguenti cartelle esattoriali:
cartella esattoriale n. 05920110018849470000;
cartella esattoriale n. 05920130018773218000;
cartella esattoriale n. 05920130018773319000;
Con comparsa di risposta del 03.06.2024 e 20.10.2024 si costituivano in giudizio rispettivamente e per Controparte_3 Controparte_2
contestare l'assunto attoreo e chiederne il rigetto.
Le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale.
Con il primo motivo di opposizione, la sig.ra eccepisce la nullità Pt_1
dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione.
Orbene, l'articolo 50, comma 1, del Dpr n. 602/1973, stabilisce che l'agente della riscossione procede a espropriazione forzata “quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento…”, mentre in base al successivo comma 2, l'espropriazione non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella deve essere preceduta dalla notifica “di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Detto avviso, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 50, è redatto in conformità al modello “approvato con decreto del Ministero delle finanze”.
Al riguardo, la Corte di legittimità, con orientamento consolidato ha sancito che, laddove il contenuto dell'intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello approvato e, pertanto, l'interessato sia messo in condizione di conoscere le ragioni
2 giustificative e l'ammontare della pretesa tributaria, il generale requisito della motivazione si intende rispettato, essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, senza che occorra l'allegazione della cartella stessa
(cfr Cassazione, nn. 21333 e 6209 del 2022, 39058 e 28772 del 2021).
Si chiarisce, inoltre, che, consistendo la finalità dell'intimazione nel rendere edotto il contribuente che, per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata, si darà inizio all'esecuzione forzata, assolve la funzione equivalente a quella del precetto, e pertanto il suo contenuto “in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata”.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 9778/2017 ha ritenuto che il difetto di motivazione di una cartella di pagamento, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, “non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché !a cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati …non sussistendo un'effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente"
(Cass.2373/2013)”.
La sig.ra eccepisce, inoltre, la nullità dell'intimazione di pagamento per Pt_1
omessa notifica degli atti prodromici sottesi.
Orbene, deve essere condiviso, a riguardo, il principio secondo il quale “In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n.
546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per
3 vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini. (Cassa e decide nel merito,
COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 03/12/2015)”(Cfr. Cass. civ. (Ord.), Sez. VI - 5,
24/05/2017, n. 13102).
Inoltre, “Nel caso in cui il destinatario di una cartella esattoriale contesti di averne ricevuto notificazione e l'Agente della Riscossione dia prova della regolare esecuzione della notificazione, secondo le forme ordinarie e con messo notificatore, ovvero mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento, è preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella che non sia stata tempestivamente opposta, né sussiste un onere dell'Agente di produrre in sede giudiziale, la copia integrale della cartella medesima. Quest'ultima altro non è che la stampa del ruolo in un unico originale notificato alla parte ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo esecutivo” (Cfr.
Cass. civ., Sez. VI - 3, 15/06/2016, n. 12352).
Tale sistema trova riscontro nella disciplina codicistica generale del processo esecutivo: secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, il processo esecutivo è strutturato non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub procedimenti
“chiusi”; è costituito cioè in una serie autonoma di atti propedeutici a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto, anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile (Cassazione n 2024/1994; Cassazione n. 11251/1996
Cassazione n. 4350/1997; Cassazione n. 724/1998, Cassazione n. 1302/1999,
Cassazione n. 4475/1999, Cassazione n. 4584/1999, Cassazione n. 7026/1999;
4 Cassazione n. 14821/2000, Cassazione n. 190/2001; Cassazione n. 1308/2002).
Vi è dunque autonomia di ciascuna fase o di ciascun sub procedimento rispetto a quello precedente, e ciò comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento. Ne consegue che, qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernenti nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare.
È evidente, pertanto, che, sulla scorta della rituale notifica delle cartelle di pagamento n. 05920110018849470000, notificata in data 23/06/2011 ( vedi relata di notifica in atti;
cartella esattoriale n. 05920130018773218000, notificata in data
11/03/2014 ( vedi relata di notifica in atti); cartella esattoriale n.
05920130018773319000, notificata in data 31/10/2013 ( vedi relata di notifica in atti), sottese alla avviso di pagamento gravato, deve ritenersi l'inammissibilità della opposizione, non essendo stata proposta rituale impugnazione nei termini di legge.
Invero, la mancata opposizione entro il termine perentorio di legge, determina la stabilizzazione del titolo esecutivo stragiudiziale, precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo inerente il merito della pretesa creditoria.
Parimenti non può trovare accoglimento la eccezione di prescrizione post notifica della pretesa creditoria, attesi gli atti interruttivi, regolarmente notificati e prodotti in atti
La particolare natura e la complessità della questione giuridica trattata, induce il Giudicante a compensare le spese di lite.
5 .
P.Q.M
il Tribunale Ordinario di Lecce, Sezione III, nella persona del Giudice Onorario,
Giorgia Imperiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta la opposizione spiegata dalla sig.ra e, per l'effetto, Parte_1
conferma l'avviso di intimazione di pagamento n.
05920239003693779000, notificato in data
9/11/2023 e le sottese cartelle di pagamento opposte
2) Spese di lite interamente compensate fra le parti in causa
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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