Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2023, n. 8835
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Sentenza 29 marzo 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, pubblicata il 29 marzo 2023, con numero di registro generale 4201/2022. Le parti in causa erano il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Demanio, ricorrenti, contro LL IT, controricorrente e ricorrente incidentale. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano l'inammissibilità dell'appello per omessa integrazione del contraddittorio, in seguito alla morte di un convenuto, e la qualificazione del litisconsorzio necessario.

Il giudice ha accolto il ricorso principale e quello incidentale, ritenendo che la morte del convenuto avesse comportato l'automatica interruzione del processo, ai sensi dell'art. 299 c.p.c., e non l'applicazione dell'art. 331 c.p.c. per l'integrazione del contraddittorio. La Corte ha sottolineato che, nonostante la presenza di un litisconsorzio necessario, l'atto di appello era stato regolarmente notificato prima del decesso, e quindi non era necessaria l'integrazione del contraddittorio. La decisione impugnata è stata cassata e il caso rinviato alla Corte d'Appello di Catanzaro per una nuova valutazione, evidenziando l'importanza della corretta applicazione delle norme processuali in materia di interruzione e riassunzione del giudizio.

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Massime1

L'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, la morte della parte che si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Ne consegue che, anche qualora l'evento interruttivo abbia colpito una parte avente la veste di litisconsorte necessario processuale, il giudizio deve essere riassunto o proseguito nel termine di cui all'art. 305 c.p.c. e non nelle forme di cui all'art. 331 c.p.c. - operante invece nei casi in cui, a fronte di una pluralità di eredi della parte deceduta, almeno uno di tali eredi si sia già costituito in giudizio - e che il vizio o la mancata tempestiva notificazione dell'atto di riassunzione, volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, comma 3, c.p.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2023, n. 8835
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8835
    Data del deposito : 29 marzo 2023

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