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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/01/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 558/2023
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; tenuto conto delle note all'uopo depositate dalle parti costituite;
il Giudice pronuncia sentenza come da fogli allegati.
16.01.2025
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 1 di 4
N. R.G. 558/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Gisella
Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 558/2023 promossa da
, (c.f. ), rappresentato e difeso, dall'avv. Rossella Ferrucci, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Calvanico (SA) alla via Largo Martiri della Rivoluzione, n. 1 elettivamente domicilia, giusta procura in atti
Intimante
Contro
rapp.ta e difesa dall'avv. Tommaso Gallo, giusta procura in atti CP_1
Intimata
Oggetto: sfratto per morosità.
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con contratto di locazione ad uso abitativo del 30.10.2018 – regolarmente registrato – il sig.
[...]
dante causa di , concedeva in locazione a Persona_1 Parte_1 CP_1
pagina 2 di 4 l'immobile sito in Cava De Tirreni alla Via A. Vitale n. 74 dietro il pagamento del canone mensile di €
250,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese,
2. Con atto di compravendita del 04 agosto 2021 (Rep. N. 11074 – Racc. n. 7993) Parte_1 acquistava la indicata consistenza immobiliare, dandone comunicazione alla conduttrice
[...]
a mezzo raccomandata del 09 marzo 2022; CP_1
3. Con atto di citazione, ritualmente notificato, parte locatrice intimava alla conduttrice sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida.
Deduceva che la conduttrice, si era resa morosa del pagamento dei canoni, in particolare che la conduttrice
“si è resa morosa ad oggi delle seguenti somme: - € 2.000,00 con riferimento alle mensilità da marzo 2022 ad ottobre 2022”:
Chiedeva, quindi, che fosse convalidato lo sfratto per morosità ed ordinato il rilascio immediato dell'immobile, con fissazione della data dell'esecuzione, e che fosse emesso decreto ingiuntivo per la somma complessiva pari ad Euro 2.000,00, corrispondente ai canoni non pagati
4. Si costituiva parte intimata opponendosi alla convalida.
5. Con provvedimento del 30.01.2023 veniva emessa ordinanza di rilascio e, disposto il mutamento del rito, veniva assegnato un termine per il deposito delle memorie integrative.
6. Tanto premesso la domanda proposta da è fondata e va accolta nei limiti Parte_1 di quanto di seguito precisato.
7. È necessario, preliminarmente, scrutinare la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento. A tal fine, deve muoversi dall'ormai monolitico indirizzo esegetico della Suprema
Corte per il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Peraltro, anche nel caso in cui sia dedotto - non già l'inadempimento, bensì - l'inesatto adempimento dell'obbligazione l'onere della prova si atteggia nel medesimo senso, essendo, dunque, sufficiente per il creditore istante la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento
(cfr., Cass. Sez. Un. n. 13533/01; nel medesimo senso, Cass. n. 2387 del 09/02/2004; n. 15677 del
03/07/2009; n. 3373 del 12/02/2010; n. 15659 del 15/07/201).
8. In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative, non può dubitarsi che il conduttore non abbia eseguito la prestazione cui era tenuto (id est, il pagamento del canone); invero, CP_1 pagina 3 di 4 si è resa inadempiente rispetto all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione a partire dal CP_1 mese di marzo 2022 e la morosità della conduttrice è perdurata fino al mese di dicembre 2023
(data del rilascio dell'immobile)
I canoni di locazione dovuti, a parere del Tribunale, vanno commisurati nel corrispettivo contrattuale di Euro 250,00 mensili,.
Pertanto la conduttrice è debitrice nei confronti di della complessiva somma Parte_2 di € 5.500,00 a titolo di canoni di locazione scaduti e non pagati da marzo 2022 a dicembre 2023.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte intimata e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del decisum e secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, con attribuzione in favore dell'Avv. Rossella Ferrucci, dichiaratasi anticipataria,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. dichiara risolto il contratto di locazione del 30.10.2018, per fatto del conduttore, avente ad oggetto l'immobile sito in Cava De Tirreni alla Via A. Vitale n. 74, meglio identificato in atti;
2. condanna a corrispondere a la somma di € 5.500,00 per le CP_1 Parte_1 causali di cui in motivazione, oltre interessi dalle scadenze al saldo effettivo;
Part
3. condanna a pagare in la somma di € 2.540,00 per CP_1 Parte_1 compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre IVA e
CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Rossella Ferrucci per dichiarato anticipo provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 15.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 4 di 4
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 558/2023
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; tenuto conto delle note all'uopo depositate dalle parti costituite;
il Giudice pronuncia sentenza come da fogli allegati.
16.01.2025
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 1 di 4
N. R.G. 558/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in persona del giudice unico dott.ssa Gisella
Ciniglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 558/2023 promossa da
, (c.f. ), rappresentato e difeso, dall'avv. Rossella Ferrucci, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio in Calvanico (SA) alla via Largo Martiri della Rivoluzione, n. 1 elettivamente domicilia, giusta procura in atti
Intimante
Contro
rapp.ta e difesa dall'avv. Tommaso Gallo, giusta procura in atti CP_1
Intimata
Oggetto: sfratto per morosità.
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con contratto di locazione ad uso abitativo del 30.10.2018 – regolarmente registrato – il sig.
[...]
dante causa di , concedeva in locazione a Persona_1 Parte_1 CP_1
pagina 2 di 4 l'immobile sito in Cava De Tirreni alla Via A. Vitale n. 74 dietro il pagamento del canone mensile di €
250,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese,
2. Con atto di compravendita del 04 agosto 2021 (Rep. N. 11074 – Racc. n. 7993) Parte_1 acquistava la indicata consistenza immobiliare, dandone comunicazione alla conduttrice
[...]
a mezzo raccomandata del 09 marzo 2022; CP_1
3. Con atto di citazione, ritualmente notificato, parte locatrice intimava alla conduttrice sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida.
Deduceva che la conduttrice, si era resa morosa del pagamento dei canoni, in particolare che la conduttrice
“si è resa morosa ad oggi delle seguenti somme: - € 2.000,00 con riferimento alle mensilità da marzo 2022 ad ottobre 2022”:
Chiedeva, quindi, che fosse convalidato lo sfratto per morosità ed ordinato il rilascio immediato dell'immobile, con fissazione della data dell'esecuzione, e che fosse emesso decreto ingiuntivo per la somma complessiva pari ad Euro 2.000,00, corrispondente ai canoni non pagati
4. Si costituiva parte intimata opponendosi alla convalida.
5. Con provvedimento del 30.01.2023 veniva emessa ordinanza di rilascio e, disposto il mutamento del rito, veniva assegnato un termine per il deposito delle memorie integrative.
6. Tanto premesso la domanda proposta da è fondata e va accolta nei limiti Parte_1 di quanto di seguito precisato.
7. È necessario, preliminarmente, scrutinare la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento. A tal fine, deve muoversi dall'ormai monolitico indirizzo esegetico della Suprema
Corte per il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Peraltro, anche nel caso in cui sia dedotto - non già l'inadempimento, bensì - l'inesatto adempimento dell'obbligazione l'onere della prova si atteggia nel medesimo senso, essendo, dunque, sufficiente per il creditore istante la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento
(cfr., Cass. Sez. Un. n. 13533/01; nel medesimo senso, Cass. n. 2387 del 09/02/2004; n. 15677 del
03/07/2009; n. 3373 del 12/02/2010; n. 15659 del 15/07/201).
8. In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative, non può dubitarsi che il conduttore non abbia eseguito la prestazione cui era tenuto (id est, il pagamento del canone); invero, CP_1 pagina 3 di 4 si è resa inadempiente rispetto all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione a partire dal CP_1 mese di marzo 2022 e la morosità della conduttrice è perdurata fino al mese di dicembre 2023
(data del rilascio dell'immobile)
I canoni di locazione dovuti, a parere del Tribunale, vanno commisurati nel corrispettivo contrattuale di Euro 250,00 mensili,.
Pertanto la conduttrice è debitrice nei confronti di della complessiva somma Parte_2 di € 5.500,00 a titolo di canoni di locazione scaduti e non pagati da marzo 2022 a dicembre 2023.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte intimata e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del decisum e secondo i parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, con attribuzione in favore dell'Avv. Rossella Ferrucci, dichiaratasi anticipataria,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. dichiara risolto il contratto di locazione del 30.10.2018, per fatto del conduttore, avente ad oggetto l'immobile sito in Cava De Tirreni alla Via A. Vitale n. 74, meglio identificato in atti;
2. condanna a corrispondere a la somma di € 5.500,00 per le CP_1 Parte_1 causali di cui in motivazione, oltre interessi dalle scadenze al saldo effettivo;
Part
3. condanna a pagare in la somma di € 2.540,00 per CP_1 Parte_1 compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre IVA e
CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Rossella Ferrucci per dichiarato anticipo provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 15.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 4 di 4