Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
L'ordinanza di assegnazione di crediti, costituendo l'atto conclusivo dell'esecuzione forzata per espropriazione di crediti e, quindi, essa stessa atto esecutivo, deve essere impugnata con il rimedio dell'opposizione agli esecutivi, quando si tratta di far valere vizi che si riferiscono ai singoli atti esecutivi o ad essa stessa, mentre può essere impugnata con l'appello, quando la sua pronuncia abbia assunto natura decisoria, per avere inciso sulle posizioni sostanziali del creditore o del debitore. Il suddetto provvedimento non è, invece, mai soggetto al ricorso per cassazione ex art. 111 Costituzione, che se proposto dev'essere dichiarato inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/1999, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolo VITTORIA - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. IN SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GESTIONE TRASPORTI IRPINI, in persona del legale rapp.te p.t., Commissario Regionale dr. Pompeo De Feo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI CAPUANA 175, presso lo studio dell'avvocato M PALOMBI, difeso dall'avvocato FERDINANDO FRASCA, (con studio in 83100 VIA TRINITÀ); giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BA EN, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ANTONIO SANDULLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso il provvedimento del Pretore di AVELLINO, emessa il 28/5/96 depositato il 15/06/96; RG. 2078/96.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/98 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. IN LB, creditore della Gestione Tra sporti IN (di seguito: G.T.I.) della somma di oltre lire 4 milioni, liquidate in suo favore a titolo di spese del giudizio in dispositivo di sentenza di condanna del pretore di Avellino in funzione di giudice del lavoro, dapprima ha chiesto al suo debitore il pagamento della somma prima indicata con atto di precetto, poi ha iniziato contro lo stesso debitore un procedimento di esecuzione forzata con le forme del pignoramento presso terzi.
Il G.T.I., con atto del 12 aprile 1996, ha proposto opposizione al precetto ed all'esecuzione, deducendo: - che il LB non poteva procedere ad esecuzione forzata mediante il solo dispositivo della sentenza;
- che la provvisoria esecutorietà della sentenza non si riferiva anche alle spese del giudizio.
2. Il pretore di Avellino, con ordinanza del 15 giugno 1996, disattesa l'istanza di sospensione dell'esecuzione chiesta dal G.T.I., ha disposto l'assegnazione della somma in favore del LB.
3. Per la cassazione di questa ordinanza la Gestione Trasporti IN ha proposto ricorso, artico lato in due motivi. Resiste con controricorso IN LB.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Ammissibilità del ricorso per cassazione.
L'ordinanza di assegnazione dei crediti indicata dall'art. 553 cod. proc. civ. è l'atto conclusivo dell'espropriazione presso terzi, ma in sè è anche atto che appartiene al processo esecutivo. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato già affermato il principio che l'impugnazione delle ordinanze conclusive del processo di esecuzione può essere proposta attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, quando si tratta di far valere i vizi che si riferiscono ai singoli atti di questo processo, oppure attraverso l'appello, quando il provvedimento del giudice dell'esecuzione incide sulle posizioni sostanziali del creditore o del debitore: Cass. 16 giugno 1992, n. 7399 e 3 giugno 1996, n. 5082, nella motivazione. Questo principio è stato applicato, in maniera oramai consolidata, proprio all'ordinanza di assegnazione del credito, intesa come atto appartenente al processo esecutivo: sent. 3 febbraio 1998, n. 1091;
6 settembre 1996, n. 8153; 20 novembre 1990, n. 11195; 17 aprile 1982, n. 2333, 26 giugno 1978, n. 3149; 24 marzo 1976, n. 1061; 17 marzo 1976, n. 989; 12 marzo 1973, n. 686, esemplificativamente. Ove questa soluzione non fosse condivisa, l'alternativa sarebbe quella di attribuire all'ordinanza di assegnazione intrinseca natura decisoria, come pure è stato ritenuto da questa Corte: sent. 14 febbraio 1966, n. 453.
1.2. Ne discende che contro l'ordinanza con la quale il pretore di Avellino ha disposto l'assegnazione delle somme in favore di IN LB doveva essere proposta opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nei cinque giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza. Da questo punto di vista il ricorso per cassazione oggetto di questo giudizio risulta proposto in maniera inammissibile. La stessa conclusione vale anche se all'ordinanza di assegnazione del credito dovesse essere riconosciuta natura decisoria, in quanto, neppure in questo caso, il rimedio contro l'atto potrebbe essere individuato nel ricorso per cassazione, bensì nell'appello al giudice competente.
3. Questa conclusione non consente l'esame dei motivi del ricorso con i quali è stato dedotto: che la provvisoria esecuzione della sentenza emessa dal pretore in funzione di giudice del lavoro non riguardava anche la pronuncia sulle spese contenuta nella sentenza (primo motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 431, 474 e 480 cod. proc. civ.); che il dispositivo della stessa sentenza non costituiva titolo per procedere ad esecuzione forzata per conseguire il pagamento delle spese relative a quel giudizio (secondo motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 431, 474 e 480 cod. proc. civ.) 4. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese di questo giudizio secondo la regola della soccombenza.
p. q. m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, liquidate in lire 30.000, oltre onorari che si liquidano in lire 1.100.000. Così deciso in Roma, il 20 novembre 1998, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. DEPOSITATO IN CANCELLERIA, IL 29 GENNAIO 1999.