CA
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 13/05/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 301/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente
Dott. Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 301/2023 RG, promossa con atto di citazione in appello depositato il 18.09.2023
DA
(cod. fiscale ), in persona del Presidente pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, e
( in persona del Ministro pro tempore, tutti Parte_2 P.IVA_2
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste
APPELLANTI contro
(cf I nella qualità di erede di Controparte_1 C.F._1 Persona_1
rappresentato e difeso dall'avv.Carmine Mazzola per procura agli atti
APPELLATO e nei confronti di
1 Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante pro tempore
CONTUMACE
APPELLATO
OGGETTO: appello sentenza n. 579/23 del Tribunale di Pordenone di data 6/9/23, pubblicata
il 12 settembre 2023
Causa iscritta a ruolo il 18.09.2023 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 30.04.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per le parti APPELLANTI:
Voglia l'adita Corte d'appello, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado:
In via pregiudiziale annullarla dichiarando la competenza a conoscere della domanda del Tribunale
di Trieste, Foro erariale, in corretta applicazione dell'art.25 cpc e disponendo quindi la riassunzione della causa
In subordine dichiarare il difetto di legittimazione passiva sia della Parte_1
sia della Repubblica Federale di Germania, legittimato essendo ai sensi dell'articolo 43 D.L.
[...]
Cont n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 unicamente – ed in luogo della – lo Stato italiano attraverso il quale titolare dello speciale Fondo istituito dall'articolo Parte_2
43 cit.;
Nel merito, in via principale e in applicazione del diritto germanico in virtù di quanto disposto dall'articolo 62 L. n. 218/1995, dichiarare prescritta la pretesa attorea e comunque rigettare la domanda perché prescritta, infondata, inammissibile e/o improcedibile e comunque non provata;
In subordine, accertare e dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria degli attori ex articoli 2934 e 2947, commi 1 e 3, codice civile e, comunque, rigettarla;
2 In estremo subordine, dare atto e disporre che ai sensi dell'articolo 43, comma 4 lettera b), DL. n.
36/2022 da quanto eventualmente dovuto all'attore devono essere “detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo
1955, n.96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18
novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94”; e comunque rideterminare il quantum di condanna secondo i criteri esposti dalla dimessa ordinanza del Tribunale di Trento.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte APPELLATA Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis, e fatta salva ogni eventuale ulteriore eccezione o richiesta, in via preliminare e pregiudiziale:
In ipotesi, accertare e dichiarare l'inesistenza e comunque la nullità della notifica dell'atto di appello,
per i motivi dedotti, con ogni consequenziale pronuncia di rito.
Dichiarare l'improcedibilità dell'appello per la mancata allegazione in sede di iscrizione del fascicolo di parte.
In ulteriore ipotesi, dichiarare la nullità della citazione in appello per la carenza di interesse e per il mancato rispetto del termine dell'invito a comparire.
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respingere l'atto di citazione in appello della Repubblica
italiana e confermare in appello la sentenza del Tribunale di Pordenone, Giudice dott. Francesco
Petrucco Toffolo, n. 579/23, RG 2153/22, in favore di contro la Repubblica Controparte_1
Federale di Germania, depositata il 12 settembre 2023, notificata il 14 settembre 2023.
Voglia accertare, per le ragioni indicate in ricorso, la responsabilità della Repubblica Federale di
Germania a titolo extracontrattuale, per il danno non patrimoniale causato ad e, Controparte_1
conseguentemente, condannare la convenuta a risarcire tutti i danni, nessuno escluso, non patrimoniali al ricorrente e a pagare complessivamente euro 333.074,37, oltre agli interessi dal dovuto
3 al saldo o nella maggiore, diversa o minore somma che questo Giudice riterrà accertata all'esito del giudizio, anche in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.
In ogni caso, spese e compensi ex art 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio, interamente rifusi al difensore, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, c.p.a. ed Iva come per legge.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, nella qualità di figlio ed erede di (nato il [...] e deceduto il Controparte_1 Persona_1
25.3.1992), conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Pordenone la Repubblica Federale di
Germania, il e il Parte_2 Controparte_3
la , in persona del pro tempore, e
[...] Controparte_4 Controparte_5
il . Controparte_6
Deduceva l'attore che il padre soldato di leva, era stato catturato a Pola dall'esercito Persona_1
del Terzo Reich nel 1943 e destinato contro la propria volontà al campo di Zieghenheim, allorché –
dopo gli eventi dell'8 settembre 1943 – fu fatto prigioniero dai militari tedeschi, condotto in Germania
quale prigioniero di guerra e lì trattenuto fino all'8.5.1945, rientrando poi in Italia nell'agosto 1945.
Deduceva l'attore che durante tale periodo il prigioniero era stato costretto ai lavori forzati in fabbrica con turni di dodici ore e sottoposto a continua sorveglianza armata, subendo maltrattamenti e privazioni, poiché il lavoro veniva prestato per numerose ore al giorno senza riposo settimanale e senza retribuzione, in condizioni estremamente dure per la scarsa alimentazione, l'inadeguatezza del vestiario, l'insufficiente riscaldamento;
una volta rilasciato, avrebbe sofferto per Persona_1
tutta la vita delle conseguenze soprattutto psicologiche di tale trattamento.
L'attore riconduceva il trattamento subito dal padre alla categoria del crimen juris gentium, perché
inflitto in violazione della Convenzione dell'Aja del 18.10.1907 concernente le leggi e gli usi della guerra, che già all'epoca precludeva la deportazione e la destinazione al lavoro forzato dei prigionieri di guerra;
conveniva pertanto in giudizio la Repubblica Federale di Germania, chiamata a rispondere di tale illecito extracontrattuale, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e
4 domandando la condanna solidale della – (stante Controparte_4 Parte_1
istituzione, con decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29
giugno 2022, n. 79, di apposito fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945).
Si costituivano la e il Parte_1 Parte_1 Parte_2
della Repubblica Italiana, indicando, ai sensi del citato decreto-legge n. 36/22, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, quale titolare e legittimato passivo esclusivamente il , e negando quindi la legittimazione passiva sia della Parte_2
sia della Repubblica Federale di Germania. Parte_1 Parte_1
I convenuti eccepivano il difetto di competenza territoriale inderogabile del Giudice adito in favore del Tribunale di Trieste in quanto foro erariale ex art. 25 c.p.c. e TU 1611/33, la prescrizione e la decadenza con riguardo al credito fatto valere, l'intervenuta estinzione per rinuncia con contegno concludente del dante causa all'esercizio del diritto stesso;
nel merito deducevano l'infondatezza della domanda con riguardo all'an ed al quantum del credito dedotto ed infine, in subordine,
proponevano eccezione di compensatio lucri cum damno stante la necessità di detrarre dall'eventuale risarcimento le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che avrebbero potuto essere percepite usando l'ordinaria diligenza, ex art. 1227, comma 2, cod. civ..
La Repubblica Federale di Germania restava contumace.
Con la sentenza impugnata il giudice accertava la responsabilità della Repubblica Federale di
Germania per i fatti subiti da e la condannava al risarcimento dei danni. Persona_1
Veniva anzitutto rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Trieste
in quanto foro erariale, richiamando giurisprudenza della Suprema Corte per la quale, quando l'obbligazione abbia origine da un fatto illecito e sia convenuta in giudizio un'Amministrazione dello
5 Stato, il giudice territorialmente competente deve essere individuato sulla base del luogo in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria - cioè del luogo in cui è stato commesso l'illecito, ovvero di quello in cui l'obbligazione stessa deve essere eseguita, da identificarsi, sulla base delle norme in tema di contabilità pubblica, nel luogo in cui ha sede la Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore;
essendo l'attore residente a [...], il giudice riteneva sussistere la propria competenza.
Con riguardo alla giurisdizione, la sentenza impugnata ripercorreva l'iter che, dopo la sentenza del 3
febbraio 2012 della Corte Internazionale dell'Aja, la Legge 14 gennaio 2013 n.5 e la sentenza della
Corte Costituzionale n.238/2014, aveva infine portato la giurisprudenza italiana a negare l'immunità
allo Stato tedesco in relazione al risarcimento dei subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo
Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. (da ultimo Cass., civ., SS. UU., 28
settembre 2020, n. 20442). Il giudice dichiarava pertanto di uniformarsi a tale più recente giurisprudenza, ritenendo sussistente la giurisdizione italiana.
Il giudice prendeva quindi in esame il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con legge 29
giugno 2022, n. 79, che aveva istituito presso il un Fondo Parte_2
per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Il giudice riteneva che anche la sentenza della Corte Costituzionale n.159/2023, nell'esaminare l'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36/2022, avesse confermato la permanente giurisdizione civile in sede di cognizione, il cui pieno esplicarsi è anzi richiesto per poter accedere al Fondo istituito.
La sentenza impugnata affermava quindi la persistente legittimazione passiva della Repubblica
Federale di Germania, pacificamente subentrata alla Germania nazionalsocialista del Terzo Reich;
riteneva invece fondata l'eccezione di difetto di titolarità passiva con riguardo alla posizione della
6 Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, posto che lo Stato italiano non è
responsabile dei fatti oggetto di causa.
Il giudice respingeva poi l'eccezione di prescrizione del diritto azionato, richiamando la giurisprudenza che ha affermato il principio di imprescrittibilità dei crimini internazionali, a partire da Cass. 11 marzo 2004, n. 5044; riteneva che la norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità fosse suscettibile di applicazione retroattiva, essendo sorta proprio per soddisfare l'esigenza di evitare l'impunità per i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale.
Osservava altresì il giudice che l'eccezione non era stata sollevata dalla Repubblica Federale di
Germania, rimasta contumace, ma dall'Avvocatura distrettuale dello Stato per le amministrazioni italiane convenute.
Respinta l'eccezione di intervenuta rinuncia al credito risarcitorio, ed accertato il rapporto di parentela
(filiazione) e la successione ereditaria in capo all'attore, gli eventi di cui era stato vittima il padre di questi venivano ritenuti provati a mezzo delle produzioni documentali e del fatto notorio già acquisito in sentenze di condanna, ormai passate in giudicato, su simili vicende.
Il danno risarcibile veniva determinato in € 333.074,37, somma comprensiva di interessi e rivalutazione, con applicazione in via analogica dei parametri previsti per l'ingiusta detenzione dalla legge n. 476/1999. Veniva disattesa in quanto del tutto sfornita di prova l'eccezione di compensatio
lucri cum damno.
La Repubblica Federale di Germania veniva conseguentemente condannata al pagamento della somma di euro 333.074,37 e delle spese di lite in favore dell'attore.
Avverso la sentenza proponevano appello la e il Parte_1 [...]
. Parte_2
7 In via pregiudiziale gli appellanti sostenevano che erroneamente il primo giudice aveva disatteso la tempestiva e rituale eccezione di incompetenza territoriale funzionale avanzata ex art.25 c.p.c. dalla difesa erariale.
Ulteriormente gli appellanti deducevano che unico legittimato passivo sarebbe il MEF, in virtù
dell'art.43 d.l.n.36/22, dovendosi escludere la legittimazione passiva della Repubblica Federale di
Germania; a supporto di tale censura gli appellanti osservavano che l'art.43 prevede che il MEF sia parte necessaria del giudizio di cognizione, e che la Corte Costituzionale con sentenza n.159/2023
aveva individuato nel procedimento introdotto dal citato art.43 “una sorta di espromissione ex lege
(art.1272.c.c) eccezionalmente a contenuto liberatorio”; tale espromissione ex lege secondo gli appellanti si verificherebbe fin dalla fase di cognizione.
La sentenza veniva inoltre censurata perché non avrebbe fatto corretta applicazione della
Convenzione dell'Aja del 1907 e del relativo Regolamento, il quale prevede all'articolo 4 che i prigionieri di guerra “sono in potere del Governo nemico” e, all'articolo 5, che essi “possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque”. Il successivo articolo 6 aggiunge che – in linea generale – “lo Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini…”.
Secondo gli appellanti sarebbero pertanto conformi alla Convenzione la cattura del prigioniero militare, il suo trasferimento ed internamento in un luogo qualunque e la sua eventuale adibizione al lavoro (purché in modo regolare); il giudice avrebbe dovuto conseguentemente esaminare lo status
di che non apparteneva alla popolazione civile, per verificare se la fattispecie rientrasse nei CP_1
“crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona” che solo giustifica la deroga al principio di immunità tra gli Stati.
Con altro motivo di gravame veniva reiterata l'eccezione di prescrizione.
Anzitutto sostenevano gli appellanti che il MEF, in quanto parte necessaria del giudizio di cognizione,
era pienamente legittimato a sollevare tale eccezione di prescrizione, e ciò anche alla luce del
8 fenomeno dell'espromissione liberatoria ex lege;
in secondo luogo richiamavano l'art.43, il quale fa
“salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione”.
Pertanto il primo giudice avrebbe dovuto individuare la specifica figura di reato attribuito alle forze del terzo Reich, verificare se esso sia imprescrittibile e ciò in base a quale norma nazionale o internazionale applicabile alla fattispecie;
al riguardo deducevano che la condotta reato (costrizione ai lavori forzati non retribuiti e in condizioni inumane) era inquadrabile nel delitto di riduzione in schiavitù che si prescrive in 15/20 anni, termine ormai maturato, e che il principio internazionale di imprescrittibilità dei crimina iuris gentium si è consolidato solo all'inizio degli anni 80 ed è stato consacrato nel Trattato di Roma del 1998 istitutivo della Corte penale internazionale, che ne stabilisce tuttavia la non retroattività.
Con l'ultimo motivo di gravame gli appellanti sostenevano che il giudice avrebbe dovuto statuire l'eventuale decurtazione delle somme già percepite, perché ciò è espressamente previsto dal d.l.n.36/2022. La liquidazione del credito risarcitorio veniva inoltre contestata anche nel quantum.
Si costituiva l'appellato eccependo preliminarmente l'inesistenza o la nullità della notifica dell'atto di appello in quanto era stato erroneamente utilizzato un indirizzo di posta elettronica certificata inesistente;
veniva altresì eccepita l'inammissibilità dell'atto di appello per mancata indicazione delle parti della sentenza appellate.
Sempre in via preliminare veniva eccepita l'inammissibilità dell'appello del MEF per carenza di interesse ad impugnare, non essendo soccombente.
Nel merito l'appellato sosteneva la sussistenza della legittimazione passiva della Repubblica Federale
di Germania per la fase di cognizione, accertamento e liquidazione del danno, dovendo invece la fase esecutiva essere diretta nei confronti dello Stato italiano ex art.43 d.l.36/22.
L'appellato deduceva inoltre l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza, rilevando di essere residente a [...], e di agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti sia iure hereditatis che iure
9 proprio, presso il Tribunale di Pordenone, in applicazione alle norme di contabilità pubblica e, quindi,
con riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento che era quella di Pordenone.
L'appellato contrastava l'eccezione di prescrizione, deducendo l'imprescrittibilità del diritto azionato;
quanto al danno, sosteneva che le privazioni e i soprusi subiti dal padre nel periodo di prigionia erano fatti storici documentati che rientravano appieno nell'ambito dei fatti notori.
La Repubblica Federale di Germania non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace anche in questo grado.
***
1. Anzitutto deve essere disattesa l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di appello, per essere questa avvenuta presso l'indirizzo in luogo dell'indirizzo Email_1
ordineavvocatitreviso.it, risultante dal ReGIndE. Email_2
Al riguardo parte appellante ha evidenziato alla prima udienza che la notificazione è stata effettuata all'indirizzo dichiarato dall'avv.Mazzola nell'atto di citazione, nel quale effettivamente era indicato l'indirizzo ai fini degli artt.133, 134 e 136 co.3 c.p.c. quale Email_1
indirizzo a cui ricevere le comunicazioni di cancelleria, mentre nessun riferimento conteneva l'atto introduttivo del giudizio al diverso indirizzo Email_2
ordineavvocatitreviso.it.
2. Ugualmente deve essere disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c., posto che l'atto di citazione in appello risulta redatto secondo quanto disposto dalla predetta norma, contenendo una sufficiente individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.
3. Osservato che trattasi di questione preliminare anche a quella relativa all'interesse ad impugnare da parte del MEF, deve essere accolta la censura relativa all'incompetenza territoriale del primo giudice, proposta dalle Amministrazioni convenute fin dal primo grado di giudizio.
10 Sul punto non può infatti condividersi la sentenza di primo grado, che ha richiamato il principio per cui quando “l'obbligazione abbia origine da un fatto illecito e sia convenuta in giudizio
un'Amministrazione dello Stato, il giudice territorialmente competente deve essere individuato
sulla base del luogo in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria - cioè del luogo in cui è stato
commesso l'illecito, ovvero di quello in cui l'obbligazione stessa deve essere eseguita, da
identificarsi, sulla base delle norme in tema di contabilità pubblica, nel luogo in cui ha sede la
Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore” (Cass. civ. (Ord.), Sez.
I, 15/06/2004, n. 11300; Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 01/04/2005, n. 6909)”.
Sulla base di tale principio il primo giudice ha ritenuto sussistere la competenza del Tribunale di
Pordenone, essendo l'attore residente a [...]e facendo egli valere un credito che, ove accertato,
dovrebbe essere pagato per il tramite della Tesoreria provinciale di Pordenone.
3.1 L'art.25 c.p.c. prevede che “per le cause nelle quali è parte un' amministrazione dello Stato è
competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e
nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell' Avvocatura dello Stato, nel
cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando
l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in
cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto
della domanda”.
Come affermato da Cass.n.13268/2012, “ferma la regola generale della prima parte dell'art. 25,
che impone di citare l'Amministrazione nel foro distrettuale (come impone all'Amministrazione
agente di agire presso di esso), quando la controversia concerne un'obbligazione il legislatore si
è preoccupato di stabilire che il distretto in cui si trova il giudice che sarebbe competente secondo
le regole ordinarie si identifica sia in quello del c.d. foro di insorgenza dell'obbligazione sia in
quello del foro di esecuzione dell'obbligazione. La previsione si è resa necessaria perché per
dette controversie operano, in aggiunta al foro generale di cui agli artt.18 e 19 c.p.c., quelli
11 concorrenti facoltativi, a scelta dell'attore, indicati nell'art.25 c.p.c. ed identificabili appunto in
quelli appena indicati. Il legislatore, al fine di scongiurare incertezze, ha voluto dare rilievo sia
al foro distrettuale dell'insorgenza dell'obbligazione, cioè al foro della sede dell'ufficio
dell'Avvocatura nel cui distretto si situerebbe, secondo le regole ordinarie, il foro di tale
insorgenza, sia al foro distrettuale dell'esecuzione, cioè al foro della sede dell'ufficio
dell'Avvocatura nel cui distretto si situerebbe, secondo le regole ordinarie, il foro
dell'esecuzione”.
In ogni caso pertanto la competenza doveva essere individuata in un foro distrettuale.
3.2 Con l'atto di citazione l'attore ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni della
Repubblica Federale di Germania in solido con la Parte_1
Secondo Cass.n.13796/2004 “In caso di cumulo soggettivo, nelle cause nelle quali è parte
un'amministrazione dello Stato, la prevalenza del foro erariale comporta che la competenza
territoriale si determina applicando i soli criteri di collegamento operanti per la domanda in
quanto proposta contro l'amministrazione dello Stato, i quali trovano esclusiva applicazione pur
quando, per la presenza in giudizio di più parti, i criteri di collegamento operanti rispetto a
ciascuna condurrebbero ad individuare la competenza territoriale di più giudici”.
Nel caso di specie, trova quindi applicazione il secondo comma del citato art.25 c.p.c., e posto che non può aversi pacificamente riguardo al luogo in cui è sorta l'obbligazione (essendo la cattura di avvenuta a Pola), viene in rilievo il luogo in cui deve eseguirsi Persona_1
l'obbligazione.
In relazione al "forum destinatae solutionis", la competenza deve essere individuata avendo riguardo al luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento in base alle norme sulla contabilità generale dello Stato.
Tuttavia, nel caso di specie, convenuta è la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e
Cass.n.32766/2022 ha affermato quanto segue:
12 “ai sensi dell'art.25, primo periodo, c.p.c., la competenza per le cause nelle quali è parte una
Amministrazione dello Stato spetta al giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura
dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme
ordinarie; si tratta di una competenza per territorio che non può essere derogata né per accordo
preventivo delle parti (art.28 c.p.c.) né per adesione delle parti costituite all'indicazione del
giudice competente per territorio in caso di tempestiva riassunzione (art. 38, secondo comma,
c.p.c.) e il cui difetto è rilevabile, nei limiti della barriera preclusiva rappresenta dall'udienza di
cui all'art.183 c.p.c., anche d'ufficio (art.38, terzo comma, c.p.c.); quando l'amministrazione dello
Stato assume la veste di convenuta, il distretto in cui si trova il giudice competente, ai sensi del
primo periodo dell'art.25 c.p.c., si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o
deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda
(art.25, secondo periodo, c.p.c.); nella fattispecie in esame, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri assume la veste di convenuta in una causa avente ad oggetto l'adempimento di una
pluralità di obbligazioni, domandato dalla quale cessionaria dei correlativi diritti di CP_7
credito; allo stato degli atti (art.38, ultimo comma, c.p.c.), non è noto il luogo in cui sono sorte
le predette obbligazioni ed è verosimile che esse non siano sorte nel medesimo luogo e sulla base
della medesima fonte;
è noto, invece, il luogo in cui le obbligazioni devono essere eseguite,
poiché, vertendosi in ipotesi di debiti di denaro della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
pagamento, in applicazione delle regole sulla contabilità di Stato, sarebbe dovuto avvenire presso
la tesoreria dell'ente debitore, che ha sede in Roma;
il Procuratore Generale, nell'invocare la
declaratoria di competenza del tribunale di Milano, ha osservato che le norme di contabilità,
fissando il luogo di adempimento dell'obbligazione in quello della sede di tesoreria dell'ente,
valgono bensì ad individuare il c.d. forum destinatae solutionis, eventualmente in deroga alla
regola generale di cui all'art.1182 c.c., ma non rendono detto foro esclusivo, né inderogabile, per
modo che la competenza per territorio dovrebbe ben potersi radicare sulla base di uno dei fori
13 alternativi di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.; l'osservazione omette, però, di considerare che,
mentre per gli enti pubblici non statali, le norme di contabilità si limitano ad individuare
direttamente, sul piano sostanziale, il luogo dell'adempimento dell'obbligazione (per modo che
la regola processuale di attribuzione della competenza per territorio in ordine all'azione di
adempimento si determina, per così dire, in via secondaria e indiretta, mediante applicazione dei
criteri di collegamento alternativi e derogabili già fissati i negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.: Cass.
18/06/2020, n. 11781; Cass. 12/01/2015, n. 270; Cass. 08/02/2007, n. 2758), invece, con riguardo
alle amministrazioni dello Stato, le norme di contabilità non solo individuano il luogo di
adempimento dell'obbligazione ma concorrono a fissare, in via diretta, i criteri inderogabili di
collegamento in base ai quali si determina il distretto del giudice territorialmente competente per
la domanda proposta (art.25, secondo periodo, c.p.c.); quest'ultimo, dunque, va identificato nel
giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato che opera nel distretto in cui
è sorta l'obbligazione o deve avvenire l'adempimento o, più in generale, si trova la cosa oggetto
della domanda, la cui competenza per territorio, integrando competenza del foro erariale, va
qualificata come funzionale e inderogabile (cfr. già Cass. 22/07/2004, n. 13796 e, più
recentemente, Cass. 26/11/2020, n.26883); va pertanto dichiarata la competenza per territorio
del tribunale di Roma”.
Che tale sia l'interpretazione del citato art.25 c.p.c. non solo corretta ma discendente da un consolidato orientamento di legittimità è confermato dal decreto della Prima Presidente della
Suprema Corte n. 16435/2023, che ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ. ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano ed ha posto in luce che,
“con riguardo alle amministrazioni dello Stato, le norme di contabilità non solo individuano il
luogo di adempimento dell'obbligazione ma concorrono a fissare, in via diretta, i criteri
inderogabili di collegamento in base ai quali si determina il distretto del giudice territorialmente
competente per la domanda proposta (art.25, secondo comma, cod. proc. civ.). La conseguenza
14 che se ne è tratta è che quest'ultimo va identificato nel giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio
dell'Avvocatura dello Stato che opera nel distretto in cui è sorta l'obbligazione o deve avvenire
l'adempimento, la cui competenza per territorio, integrando competenza del foro erariale, va
qualificata come funzionale e inderogabile”.
Anche nel caso di specie la domanda (risarcimento danni da fatto illecito) e l'originario destinatario della stessa (la devono portare a ritenere Parte_1
competente, in applicazione della regola del foro erariale, il Tribunale di Roma, posto che per i pagamenti di debiti in danaro la in conformità alle regole Parte_1
di contabilità di Stato, si avvale di un'unica tesoreria, con sede in Roma, non disponendo di tesorerie provinciali.
4. Nello stesso senso si è pronunciata Cass.n. 7371/2025, che, in un caso sovrapponibile a quello qui in esame, ha di recente valutato anche la posizione del Parte_2
affermando in motivazione quanto segue:
[...]
“Occorre ora interrogarsi se ed in qual maniera spieghi incidenza sull'individuazione del giudice
ratione loci competente la (volontaria) costituzione nel giudizio del Parte_2
, avvenuta con la rivendicazione della propria esclusiva legittimazione passiva
[...]
rispetto all'azione risarcitoria esperita.
Preliminarmente, la così svolta attività processuale (per il tramite dell'Avvocatura dello Stato)
non integra un intervento propriamente detto ma concreta la costituzione in giudizio della
amministrazione statale correttamente da convenire, in luogo di quella erroneamente individuata
nell'atto introduttivo della lite, così in sostanza realizzando un effetto di sanatoria equivalente a
quello disegnato dall'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 (per una vicenda similare, cfr.
Cass. 13/05/2005, n. 10111; sull'àmbito e sul modo di applicabilità della norma citata, Cass.,
Sez. U, 27/11/2018, n. 30649).
15 Ed infatti, in ordine alle pretese risarcitorie azionate nella lite in parola, la titolarità passiva
dell'obbligazione spetta unicamente al . Parte_2
Tanto in virtù delle disposizioni speciali in materia dettate dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36,
convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, istitutivo (all'art. 43) presso il Ministero
dell'economia e delle finanze di un «fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini
di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul
territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo
tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945».
A carico di detto fondo, il legislatore ha posto, in via esclusiva, il pagamento (anche attraverso
procedure di esecuzione forzata) delle poste risarcitorie accertate e liquidate per i danni
provocate dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale.
Ai fini della prefissata indagine sulla competenza, però, assume decisiva valenza il precetto del
quarto comma del citato art. 43, con cui si è previsto che con decreto del Ministro dell'economia
e finanze siano stabilite «a) le procedure di accesso al fondo;
b) le modalità di erogazione degli
importi agli aventi diritto [..]».
In attuazione della norma, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 giugno
2023 (emesso ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, dunque, qualificabile come
regolamento di delegificazione), è stato sancito (art. 4) che l'erogazione dei ristori sia effettuata
dalla Direzione dei servizi del Tesoro istituita presso il Dipartimento dell'Amministrazione
generale del personale e dei servizi del Ministero, assegnando agli Uffici territoriali della
Ragioneria generale dello Stato soltanto compiti ancillari al pagamento, quale la comunicazione
di eventuali importi già corrisposti ai titolari del credito a titolo di assegno vitalizio o altra
indennità (art. 4, comma 4).
Con la modalità di pagamento in tal guisa realizzata, ai fini della individuazione del forum
destinatae solutionis, ovvero del luogo di esecuzione delle obbligazioni causalmente ascritte alla
16 specifica tipologia di danni in questione, l'unica tesoreria da considerare è quella dell'autorità
amministrativa centrale, ubicata nella Capitale, con conseguente radicamento delle liti presso
gli Uffici giudiziari di Roma.
Va, in conclusione, enunciato il seguente principio di diritto: «per le controversie in cui sia parte
il Ministero dell'economia e delle finanze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle
vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la
seconda guerra mondiale, il giudice territorialmente competente, secondo il criterio del forum
destinatae solutionis determinato in base alla disposizione speciale dettata dall'art. 43 del d.l. 30
aprile 2022, n. 36 (convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), va individuato negli Uffici
giudiziari di Roma, luogo di ubicazione della tesoreria di riferimento dell'autorità
amministrativa centrale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze deputata, in
via esclusiva, alla erogazione di tali ristori risarcitori»”.
5. Così stabilita, con riguardo alle amministrazioni convenute, l'applicazione del foro erariale, da individuarsi del Tribunale di Roma, deve essere valutata la rilevanza della circostanza per la quale, nell'eccepire fin dal primo grado di giudizio l'incompetenza territoriale del giudice adito,
dovendo trovare applicazione l'art.25 c.p.c., le stesse hanno indicato come competente il tribunale di Trieste.
Reputa il Collegio che, trattandosi di competenza inderogabile e non disponibile, una volta introdotta in giudizio nel contraddittorio tra le parti la questione della competenza del foro erariale,
il tribunale in concreto competente ex art.25 c.p.c. possa essere individuato dal giudice.
Secondo Cass.ord. n.17880/2024 “la competenza del giudice del Foro erariale, disciplinata
dall'art.25 cod.proc.civ, nonché dagli artt.6 e 7 del R.d.n.1611 del 1933, ha natura generale,
inderogabile, e sottratta alla disponibilità della stessa amministrazione, e, avuto riguardo alla
natura speciale di dette norme prevale- salve le eccezioni prefigurate dall'art.7 del R.D. n.161 del
1933,.. .su ogni altra competenza, anche se inderogabile”.
17 Anzitutto deve ritenersi che l'eccezione di incompetenza formulata dall'Avvocatura non sia incompleta, posto che il "forum delicti" non è più situato in territorio italiano.
Cass.n.13268/2012 ha poi affermato che, se l'amministrazione è convenuta dinanzi al tribunale di una città dove non ha sede alcun ufficio dell'Avvocatura dello Stato, e l'amministrazione non formuli l'eccezione di incompetenza in modo completo, il giudice potrà comunque rilevare d'ufficio la propria incompetenza per territorio.
Analogo principio era stato già affermato con riguardo all'eccezione di incompetenza territoriale ai di fuori delle ipotesi di cui all'art.28 c.p.c., di incompetenza per valore e di competenza inderogabile in materia di lavoro e previdenza.
Secondo Cass. civ. n. 17399/2007 “L'indicazione del foro ritenuto competente da parte del
convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice adito è imposta dall'art. 38,
secondo comma, c.p.c. in funzione dell'eventuale adesione dell'attore, dalla quale deriva la
cancellazione della causa dal ruolo. Ne consegue che l'erronea indicazione di detto foro non rende
per ciò stesso irrituale l'eccezione, comportando soltanto che il giudice adito, in difetto di adesione
della controparte alla indicazione stessa, provvede alla individuazione del giudice competente in
base ai criteri di collegamento previsti dalla legge. In altri termini, una volta che la parte ha
correttamente e tempestivamente eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito sulla base
dei vari criteri di collegamento da applicare per individuare tale competenza territoriale, l'erronea
indicazione del giudice competente non rende irrituale l'eccezione, provvedendo il giudice della
decisione ad individuare sulla base del criterio esatto di collegamento, indicato dal convenuto, il
giudice esatto” (nello stesso senso anche Cass. civ. n. 468/2003).
Secondo Cass. civ. n. 7757/1999 “La parte che eccepisce l'incompetenza per valore del giudice
adito non ha l'onere di indicare, a pena di improponibilità dell'eccezione, il giudice che essa ritiene
competente, come nel caso di eccezione di incompetenza territoriale”.
18 Cass. civ. n. 4078/1991 ha affermato che “la competenza territoriale in ordine alle controversie di
lavoro e previdenziali, nonostante la sua non esatta inquadrabilità nel paradigma del primo e terzo
comma dell'art. 38 c.p.c., è inderogabile;
pertanto, una volta che sia stata eccepita l'incompetenza
per territorio del giudice adito, rientra nel potere-dovere del medesimo l'identificazione del giudice
territorialmente competente (ancorché diverso da quello indicato da chi ha sollevato l'eccezione o
dalle altre parti), essendo in contrario irrilevante che l'attore abbia aderito all'eccezione sollevata
dal convenuto o che quest'ultimo abbia posto in essere una (inammissibile) rinuncia all'eccezione
già ritualmente proposta”.
6. Deve quindi escludersi che l'individuazione, in applicazione della regola del foro erariale, di un
Tribunale diverso rispetto a quello indicato in primo grado dalla parte che ha proposto l'eccezione possa costituire violazione del principio del contraddittorio.
Peraltro secondo Cass.n.10253/2016 “l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle
questioni rilevate d'ufficio, rafforzato dall'aggiunta del secondo comma all'art. 101 c.p.c. ad opera
della l. n. 69 del 2009, si estende solo alle questioni di fatto, che richiedono prove dal contenuto
diverso rispetto a quelle chieste dalle parti, o alle eccezioni rilevabili d'ufficio, e non anche ad una
diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito”.
7. Ritenuta per quanto esposto, a fronte dello specifico motivo di appello formulato dall'Avvocatura dello Stato, l'incompetenza per territorio del giudice di primo grado, dovendo ritenersi competente, in applicazione dell'art.25 c.p.c., il Tribunale di Roma, deve essere esaminata la questione relativa alle conseguenze di tale incompetenza.
Deve escludersi che venga in rilievo a tal proposito la disciplina relativa al rinvio al primo giudice,
recentemente oggetto di riforma.
Secondo Cass.n.13439/2020, “ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato
la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare
l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti
19 al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento
alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice
previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione
del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito
dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e
deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista
apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione
di regolare contraddittorio sul punto”. (in tal senso già Cass.n.22958/2010 e Cass.n.10566/2003).
Come chiarito da Corte appello Lecce sez.II n.10/2016, “è principio consolidato che gli artt.353 e
354 c.p.c. non vengono assolutamente in considerazione allorché il giudice di primo grado si sia
ritenuto erroneamente competente ed abbia deciso nel merito. In tal caso, invero, un problema di
rimessione della causa, ad opera del giudice di appello al “primo giudice” non si pone neppure;
si
pone, invece, un problema di riassunzione, ai sensi dell'art.50 c.p.c., davanti al “diverso” giudice
di primo grado dichiarato competente dal giudice di appello. Il dato testuale degli artt.353 e 354
c.p.c. – i quali parlano, appunto, di “primo giudice” e non di “giudice di primo grado”- non è
indifferente perché il senso di quelle norme è che il giudice di appello non può – salvi i casi
eccezionali o comunque tassativi, di cui alle stesse norme – restituire la causa al primo giudice, in
quanto, essendo istituzionalmente investito di poteri sostitutivi di quest'ultimo, deve adottare egli
stesso i provvedimenti che avrebbe dovuto adottare il primo giudice”.
Come osservato da Corte Appello di Napoli, 16.5.2022, “il giudice di appello non può emettere
provvedimenti che il primo giudice non potesse assumere;
se egli, invece, decidesse nel merito una
causa che il primo giudice non poteva decidere, perché incompetente, farebbe molto di più che
sostituirsi al primo giudice, in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva. E ciò
comporterebbe, inoltre, la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione”… “Infine, e
l'argomento sembra decisivo, ove si ritenesse che il giudice d'appello debba in ogni caso
20 pronunciare nel merito, anche se riconosca l'incompetenza del giudice di primo grado, si finirebbe
con il togliere ogni pratico rilievo all'incompetenza stessa…”.
8. Per i motivi esposti, la sentenza impugnata deve essere annullata, dichiarando l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pordenone, per essere competente il Tribunale di Roma, foro erariale.
Deve essere conseguentemente fissato il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Roma.
9. Le spese di lite, in considerazione della novità e complessità delle questioni, e della giurisprudenza anche recente posta a base della decisione, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da
[...]
in persona del Presidente pro tempore, e Parte_1 Parte_2
, in persona del Ministro pro tempore, nei confronti di e
[...] Controparte_1
Repubblica Federale di Germania, così provvede:
In accoglimento dell'appello, annulla la sentenza impugnata;
dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pordenone, per essere competente il
Tribunale di Roma, foro erariale;
fissa il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Roma;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 30/04/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
21 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente
Dott. Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 301/2023 RG, promossa con atto di citazione in appello depositato il 18.09.2023
DA
(cod. fiscale ), in persona del Presidente pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, e
( in persona del Ministro pro tempore, tutti Parte_2 P.IVA_2
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste
APPELLANTI contro
(cf I nella qualità di erede di Controparte_1 C.F._1 Persona_1
rappresentato e difeso dall'avv.Carmine Mazzola per procura agli atti
APPELLATO e nei confronti di
1 Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante pro tempore
CONTUMACE
APPELLATO
OGGETTO: appello sentenza n. 579/23 del Tribunale di Pordenone di data 6/9/23, pubblicata
il 12 settembre 2023
Causa iscritta a ruolo il 18.09.2023 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 30.04.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per le parti APPELLANTI:
Voglia l'adita Corte d'appello, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado:
In via pregiudiziale annullarla dichiarando la competenza a conoscere della domanda del Tribunale
di Trieste, Foro erariale, in corretta applicazione dell'art.25 cpc e disponendo quindi la riassunzione della causa
In subordine dichiarare il difetto di legittimazione passiva sia della Parte_1
sia della Repubblica Federale di Germania, legittimato essendo ai sensi dell'articolo 43 D.L.
[...]
Cont n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 unicamente – ed in luogo della – lo Stato italiano attraverso il quale titolare dello speciale Fondo istituito dall'articolo Parte_2
43 cit.;
Nel merito, in via principale e in applicazione del diritto germanico in virtù di quanto disposto dall'articolo 62 L. n. 218/1995, dichiarare prescritta la pretesa attorea e comunque rigettare la domanda perché prescritta, infondata, inammissibile e/o improcedibile e comunque non provata;
In subordine, accertare e dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria degli attori ex articoli 2934 e 2947, commi 1 e 3, codice civile e, comunque, rigettarla;
2 In estremo subordine, dare atto e disporre che ai sensi dell'articolo 43, comma 4 lettera b), DL. n.
36/2022 da quanto eventualmente dovuto all'attore devono essere “detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo
1955, n.96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18
novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94”; e comunque rideterminare il quantum di condanna secondo i criteri esposti dalla dimessa ordinanza del Tribunale di Trento.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte APPELLATA Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di appello adita, contrariis reiectis, e fatta salva ogni eventuale ulteriore eccezione o richiesta, in via preliminare e pregiudiziale:
In ipotesi, accertare e dichiarare l'inesistenza e comunque la nullità della notifica dell'atto di appello,
per i motivi dedotti, con ogni consequenziale pronuncia di rito.
Dichiarare l'improcedibilità dell'appello per la mancata allegazione in sede di iscrizione del fascicolo di parte.
In ulteriore ipotesi, dichiarare la nullità della citazione in appello per la carenza di interesse e per il mancato rispetto del termine dell'invito a comparire.
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respingere l'atto di citazione in appello della Repubblica
italiana e confermare in appello la sentenza del Tribunale di Pordenone, Giudice dott. Francesco
Petrucco Toffolo, n. 579/23, RG 2153/22, in favore di contro la Repubblica Controparte_1
Federale di Germania, depositata il 12 settembre 2023, notificata il 14 settembre 2023.
Voglia accertare, per le ragioni indicate in ricorso, la responsabilità della Repubblica Federale di
Germania a titolo extracontrattuale, per il danno non patrimoniale causato ad e, Controparte_1
conseguentemente, condannare la convenuta a risarcire tutti i danni, nessuno escluso, non patrimoniali al ricorrente e a pagare complessivamente euro 333.074,37, oltre agli interessi dal dovuto
3 al saldo o nella maggiore, diversa o minore somma che questo Giudice riterrà accertata all'esito del giudizio, anche in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.
In ogni caso, spese e compensi ex art 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio, interamente rifusi al difensore, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, c.p.a. ed Iva come per legge.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, nella qualità di figlio ed erede di (nato il [...] e deceduto il Controparte_1 Persona_1
25.3.1992), conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Pordenone la Repubblica Federale di
Germania, il e il Parte_2 Controparte_3
la , in persona del pro tempore, e
[...] Controparte_4 Controparte_5
il . Controparte_6
Deduceva l'attore che il padre soldato di leva, era stato catturato a Pola dall'esercito Persona_1
del Terzo Reich nel 1943 e destinato contro la propria volontà al campo di Zieghenheim, allorché –
dopo gli eventi dell'8 settembre 1943 – fu fatto prigioniero dai militari tedeschi, condotto in Germania
quale prigioniero di guerra e lì trattenuto fino all'8.5.1945, rientrando poi in Italia nell'agosto 1945.
Deduceva l'attore che durante tale periodo il prigioniero era stato costretto ai lavori forzati in fabbrica con turni di dodici ore e sottoposto a continua sorveglianza armata, subendo maltrattamenti e privazioni, poiché il lavoro veniva prestato per numerose ore al giorno senza riposo settimanale e senza retribuzione, in condizioni estremamente dure per la scarsa alimentazione, l'inadeguatezza del vestiario, l'insufficiente riscaldamento;
una volta rilasciato, avrebbe sofferto per Persona_1
tutta la vita delle conseguenze soprattutto psicologiche di tale trattamento.
L'attore riconduceva il trattamento subito dal padre alla categoria del crimen juris gentium, perché
inflitto in violazione della Convenzione dell'Aja del 18.10.1907 concernente le leggi e gli usi della guerra, che già all'epoca precludeva la deportazione e la destinazione al lavoro forzato dei prigionieri di guerra;
conveniva pertanto in giudizio la Repubblica Federale di Germania, chiamata a rispondere di tale illecito extracontrattuale, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti e
4 domandando la condanna solidale della – (stante Controparte_4 Parte_1
istituzione, con decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29
giugno 2022, n. 79, di apposito fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945).
Si costituivano la e il Parte_1 Parte_1 Parte_2
della Repubblica Italiana, indicando, ai sensi del citato decreto-legge n. 36/22, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, quale titolare e legittimato passivo esclusivamente il , e negando quindi la legittimazione passiva sia della Parte_2
sia della Repubblica Federale di Germania. Parte_1 Parte_1
I convenuti eccepivano il difetto di competenza territoriale inderogabile del Giudice adito in favore del Tribunale di Trieste in quanto foro erariale ex art. 25 c.p.c. e TU 1611/33, la prescrizione e la decadenza con riguardo al credito fatto valere, l'intervenuta estinzione per rinuncia con contegno concludente del dante causa all'esercizio del diritto stesso;
nel merito deducevano l'infondatezza della domanda con riguardo all'an ed al quantum del credito dedotto ed infine, in subordine,
proponevano eccezione di compensatio lucri cum damno stante la necessità di detrarre dall'eventuale risarcimento le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che avrebbero potuto essere percepite usando l'ordinaria diligenza, ex art. 1227, comma 2, cod. civ..
La Repubblica Federale di Germania restava contumace.
Con la sentenza impugnata il giudice accertava la responsabilità della Repubblica Federale di
Germania per i fatti subiti da e la condannava al risarcimento dei danni. Persona_1
Veniva anzitutto rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Trieste
in quanto foro erariale, richiamando giurisprudenza della Suprema Corte per la quale, quando l'obbligazione abbia origine da un fatto illecito e sia convenuta in giudizio un'Amministrazione dello
5 Stato, il giudice territorialmente competente deve essere individuato sulla base del luogo in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria - cioè del luogo in cui è stato commesso l'illecito, ovvero di quello in cui l'obbligazione stessa deve essere eseguita, da identificarsi, sulla base delle norme in tema di contabilità pubblica, nel luogo in cui ha sede la Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore;
essendo l'attore residente a [...], il giudice riteneva sussistere la propria competenza.
Con riguardo alla giurisdizione, la sentenza impugnata ripercorreva l'iter che, dopo la sentenza del 3
febbraio 2012 della Corte Internazionale dell'Aja, la Legge 14 gennaio 2013 n.5 e la sentenza della
Corte Costituzionale n.238/2014, aveva infine portato la giurisprudenza italiana a negare l'immunità
allo Stato tedesco in relazione al risarcimento dei subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo
Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. (da ultimo Cass., civ., SS. UU., 28
settembre 2020, n. 20442). Il giudice dichiarava pertanto di uniformarsi a tale più recente giurisprudenza, ritenendo sussistente la giurisdizione italiana.
Il giudice prendeva quindi in esame il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con legge 29
giugno 2022, n. 79, che aveva istituito presso il un Fondo Parte_2
per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Il giudice riteneva che anche la sentenza della Corte Costituzionale n.159/2023, nell'esaminare l'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36/2022, avesse confermato la permanente giurisdizione civile in sede di cognizione, il cui pieno esplicarsi è anzi richiesto per poter accedere al Fondo istituito.
La sentenza impugnata affermava quindi la persistente legittimazione passiva della Repubblica
Federale di Germania, pacificamente subentrata alla Germania nazionalsocialista del Terzo Reich;
riteneva invece fondata l'eccezione di difetto di titolarità passiva con riguardo alla posizione della
6 Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, posto che lo Stato italiano non è
responsabile dei fatti oggetto di causa.
Il giudice respingeva poi l'eccezione di prescrizione del diritto azionato, richiamando la giurisprudenza che ha affermato il principio di imprescrittibilità dei crimini internazionali, a partire da Cass. 11 marzo 2004, n. 5044; riteneva che la norma consuetudinaria internazionale che dispone l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità fosse suscettibile di applicazione retroattiva, essendo sorta proprio per soddisfare l'esigenza di evitare l'impunità per i crimini di guerra commessi dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale.
Osservava altresì il giudice che l'eccezione non era stata sollevata dalla Repubblica Federale di
Germania, rimasta contumace, ma dall'Avvocatura distrettuale dello Stato per le amministrazioni italiane convenute.
Respinta l'eccezione di intervenuta rinuncia al credito risarcitorio, ed accertato il rapporto di parentela
(filiazione) e la successione ereditaria in capo all'attore, gli eventi di cui era stato vittima il padre di questi venivano ritenuti provati a mezzo delle produzioni documentali e del fatto notorio già acquisito in sentenze di condanna, ormai passate in giudicato, su simili vicende.
Il danno risarcibile veniva determinato in € 333.074,37, somma comprensiva di interessi e rivalutazione, con applicazione in via analogica dei parametri previsti per l'ingiusta detenzione dalla legge n. 476/1999. Veniva disattesa in quanto del tutto sfornita di prova l'eccezione di compensatio
lucri cum damno.
La Repubblica Federale di Germania veniva conseguentemente condannata al pagamento della somma di euro 333.074,37 e delle spese di lite in favore dell'attore.
Avverso la sentenza proponevano appello la e il Parte_1 [...]
. Parte_2
7 In via pregiudiziale gli appellanti sostenevano che erroneamente il primo giudice aveva disatteso la tempestiva e rituale eccezione di incompetenza territoriale funzionale avanzata ex art.25 c.p.c. dalla difesa erariale.
Ulteriormente gli appellanti deducevano che unico legittimato passivo sarebbe il MEF, in virtù
dell'art.43 d.l.n.36/22, dovendosi escludere la legittimazione passiva della Repubblica Federale di
Germania; a supporto di tale censura gli appellanti osservavano che l'art.43 prevede che il MEF sia parte necessaria del giudizio di cognizione, e che la Corte Costituzionale con sentenza n.159/2023
aveva individuato nel procedimento introdotto dal citato art.43 “una sorta di espromissione ex lege
(art.1272.c.c) eccezionalmente a contenuto liberatorio”; tale espromissione ex lege secondo gli appellanti si verificherebbe fin dalla fase di cognizione.
La sentenza veniva inoltre censurata perché non avrebbe fatto corretta applicazione della
Convenzione dell'Aja del 1907 e del relativo Regolamento, il quale prevede all'articolo 4 che i prigionieri di guerra “sono in potere del Governo nemico” e, all'articolo 5, che essi “possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque”. Il successivo articolo 6 aggiunge che – in linea generale – “lo Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini…”.
Secondo gli appellanti sarebbero pertanto conformi alla Convenzione la cattura del prigioniero militare, il suo trasferimento ed internamento in un luogo qualunque e la sua eventuale adibizione al lavoro (purché in modo regolare); il giudice avrebbe dovuto conseguentemente esaminare lo status
di che non apparteneva alla popolazione civile, per verificare se la fattispecie rientrasse nei CP_1
“crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona” che solo giustifica la deroga al principio di immunità tra gli Stati.
Con altro motivo di gravame veniva reiterata l'eccezione di prescrizione.
Anzitutto sostenevano gli appellanti che il MEF, in quanto parte necessaria del giudizio di cognizione,
era pienamente legittimato a sollevare tale eccezione di prescrizione, e ciò anche alla luce del
8 fenomeno dell'espromissione liberatoria ex lege;
in secondo luogo richiamavano l'art.43, il quale fa
“salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione”.
Pertanto il primo giudice avrebbe dovuto individuare la specifica figura di reato attribuito alle forze del terzo Reich, verificare se esso sia imprescrittibile e ciò in base a quale norma nazionale o internazionale applicabile alla fattispecie;
al riguardo deducevano che la condotta reato (costrizione ai lavori forzati non retribuiti e in condizioni inumane) era inquadrabile nel delitto di riduzione in schiavitù che si prescrive in 15/20 anni, termine ormai maturato, e che il principio internazionale di imprescrittibilità dei crimina iuris gentium si è consolidato solo all'inizio degli anni 80 ed è stato consacrato nel Trattato di Roma del 1998 istitutivo della Corte penale internazionale, che ne stabilisce tuttavia la non retroattività.
Con l'ultimo motivo di gravame gli appellanti sostenevano che il giudice avrebbe dovuto statuire l'eventuale decurtazione delle somme già percepite, perché ciò è espressamente previsto dal d.l.n.36/2022. La liquidazione del credito risarcitorio veniva inoltre contestata anche nel quantum.
Si costituiva l'appellato eccependo preliminarmente l'inesistenza o la nullità della notifica dell'atto di appello in quanto era stato erroneamente utilizzato un indirizzo di posta elettronica certificata inesistente;
veniva altresì eccepita l'inammissibilità dell'atto di appello per mancata indicazione delle parti della sentenza appellate.
Sempre in via preliminare veniva eccepita l'inammissibilità dell'appello del MEF per carenza di interesse ad impugnare, non essendo soccombente.
Nel merito l'appellato sosteneva la sussistenza della legittimazione passiva della Repubblica Federale
di Germania per la fase di cognizione, accertamento e liquidazione del danno, dovendo invece la fase esecutiva essere diretta nei confronti dello Stato italiano ex art.43 d.l.36/22.
L'appellato deduceva inoltre l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza, rilevando di essere residente a [...], e di agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti sia iure hereditatis che iure
9 proprio, presso il Tribunale di Pordenone, in applicazione alle norme di contabilità pubblica e, quindi,
con riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento che era quella di Pordenone.
L'appellato contrastava l'eccezione di prescrizione, deducendo l'imprescrittibilità del diritto azionato;
quanto al danno, sosteneva che le privazioni e i soprusi subiti dal padre nel periodo di prigionia erano fatti storici documentati che rientravano appieno nell'ambito dei fatti notori.
La Repubblica Federale di Germania non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace anche in questo grado.
***
1. Anzitutto deve essere disattesa l'eccezione di nullità della notificazione dell'atto di appello, per essere questa avvenuta presso l'indirizzo in luogo dell'indirizzo Email_1
ordineavvocatitreviso.it, risultante dal ReGIndE. Email_2
Al riguardo parte appellante ha evidenziato alla prima udienza che la notificazione è stata effettuata all'indirizzo dichiarato dall'avv.Mazzola nell'atto di citazione, nel quale effettivamente era indicato l'indirizzo ai fini degli artt.133, 134 e 136 co.3 c.p.c. quale Email_1
indirizzo a cui ricevere le comunicazioni di cancelleria, mentre nessun riferimento conteneva l'atto introduttivo del giudizio al diverso indirizzo Email_2
ordineavvocatitreviso.it.
2. Ugualmente deve essere disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c., posto che l'atto di citazione in appello risulta redatto secondo quanto disposto dalla predetta norma, contenendo una sufficiente individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.
3. Osservato che trattasi di questione preliminare anche a quella relativa all'interesse ad impugnare da parte del MEF, deve essere accolta la censura relativa all'incompetenza territoriale del primo giudice, proposta dalle Amministrazioni convenute fin dal primo grado di giudizio.
10 Sul punto non può infatti condividersi la sentenza di primo grado, che ha richiamato il principio per cui quando “l'obbligazione abbia origine da un fatto illecito e sia convenuta in giudizio
un'Amministrazione dello Stato, il giudice territorialmente competente deve essere individuato
sulla base del luogo in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria - cioè del luogo in cui è stato
commesso l'illecito, ovvero di quello in cui l'obbligazione stessa deve essere eseguita, da
identificarsi, sulla base delle norme in tema di contabilità pubblica, nel luogo in cui ha sede la
Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore” (Cass. civ. (Ord.), Sez.
I, 15/06/2004, n. 11300; Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 01/04/2005, n. 6909)”.
Sulla base di tale principio il primo giudice ha ritenuto sussistere la competenza del Tribunale di
Pordenone, essendo l'attore residente a [...]e facendo egli valere un credito che, ove accertato,
dovrebbe essere pagato per il tramite della Tesoreria provinciale di Pordenone.
3.1 L'art.25 c.p.c. prevede che “per le cause nelle quali è parte un' amministrazione dello Stato è
competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e
nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell' Avvocatura dello Stato, nel
cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando
l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in
cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto
della domanda”.
Come affermato da Cass.n.13268/2012, “ferma la regola generale della prima parte dell'art. 25,
che impone di citare l'Amministrazione nel foro distrettuale (come impone all'Amministrazione
agente di agire presso di esso), quando la controversia concerne un'obbligazione il legislatore si
è preoccupato di stabilire che il distretto in cui si trova il giudice che sarebbe competente secondo
le regole ordinarie si identifica sia in quello del c.d. foro di insorgenza dell'obbligazione sia in
quello del foro di esecuzione dell'obbligazione. La previsione si è resa necessaria perché per
dette controversie operano, in aggiunta al foro generale di cui agli artt.18 e 19 c.p.c., quelli
11 concorrenti facoltativi, a scelta dell'attore, indicati nell'art.25 c.p.c. ed identificabili appunto in
quelli appena indicati. Il legislatore, al fine di scongiurare incertezze, ha voluto dare rilievo sia
al foro distrettuale dell'insorgenza dell'obbligazione, cioè al foro della sede dell'ufficio
dell'Avvocatura nel cui distretto si situerebbe, secondo le regole ordinarie, il foro di tale
insorgenza, sia al foro distrettuale dell'esecuzione, cioè al foro della sede dell'ufficio
dell'Avvocatura nel cui distretto si situerebbe, secondo le regole ordinarie, il foro
dell'esecuzione”.
In ogni caso pertanto la competenza doveva essere individuata in un foro distrettuale.
3.2 Con l'atto di citazione l'attore ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni della
Repubblica Federale di Germania in solido con la Parte_1
Secondo Cass.n.13796/2004 “In caso di cumulo soggettivo, nelle cause nelle quali è parte
un'amministrazione dello Stato, la prevalenza del foro erariale comporta che la competenza
territoriale si determina applicando i soli criteri di collegamento operanti per la domanda in
quanto proposta contro l'amministrazione dello Stato, i quali trovano esclusiva applicazione pur
quando, per la presenza in giudizio di più parti, i criteri di collegamento operanti rispetto a
ciascuna condurrebbero ad individuare la competenza territoriale di più giudici”.
Nel caso di specie, trova quindi applicazione il secondo comma del citato art.25 c.p.c., e posto che non può aversi pacificamente riguardo al luogo in cui è sorta l'obbligazione (essendo la cattura di avvenuta a Pola), viene in rilievo il luogo in cui deve eseguirsi Persona_1
l'obbligazione.
In relazione al "forum destinatae solutionis", la competenza deve essere individuata avendo riguardo al luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento in base alle norme sulla contabilità generale dello Stato.
Tuttavia, nel caso di specie, convenuta è la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e
Cass.n.32766/2022 ha affermato quanto segue:
12 “ai sensi dell'art.25, primo periodo, c.p.c., la competenza per le cause nelle quali è parte una
Amministrazione dello Stato spetta al giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura
dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme
ordinarie; si tratta di una competenza per territorio che non può essere derogata né per accordo
preventivo delle parti (art.28 c.p.c.) né per adesione delle parti costituite all'indicazione del
giudice competente per territorio in caso di tempestiva riassunzione (art. 38, secondo comma,
c.p.c.) e il cui difetto è rilevabile, nei limiti della barriera preclusiva rappresenta dall'udienza di
cui all'art.183 c.p.c., anche d'ufficio (art.38, terzo comma, c.p.c.); quando l'amministrazione dello
Stato assume la veste di convenuta, il distretto in cui si trova il giudice competente, ai sensi del
primo periodo dell'art.25 c.p.c., si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o
deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda
(art.25, secondo periodo, c.p.c.); nella fattispecie in esame, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri assume la veste di convenuta in una causa avente ad oggetto l'adempimento di una
pluralità di obbligazioni, domandato dalla quale cessionaria dei correlativi diritti di CP_7
credito; allo stato degli atti (art.38, ultimo comma, c.p.c.), non è noto il luogo in cui sono sorte
le predette obbligazioni ed è verosimile che esse non siano sorte nel medesimo luogo e sulla base
della medesima fonte;
è noto, invece, il luogo in cui le obbligazioni devono essere eseguite,
poiché, vertendosi in ipotesi di debiti di denaro della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
pagamento, in applicazione delle regole sulla contabilità di Stato, sarebbe dovuto avvenire presso
la tesoreria dell'ente debitore, che ha sede in Roma;
il Procuratore Generale, nell'invocare la
declaratoria di competenza del tribunale di Milano, ha osservato che le norme di contabilità,
fissando il luogo di adempimento dell'obbligazione in quello della sede di tesoreria dell'ente,
valgono bensì ad individuare il c.d. forum destinatae solutionis, eventualmente in deroga alla
regola generale di cui all'art.1182 c.c., ma non rendono detto foro esclusivo, né inderogabile, per
modo che la competenza per territorio dovrebbe ben potersi radicare sulla base di uno dei fori
13 alternativi di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.; l'osservazione omette, però, di considerare che,
mentre per gli enti pubblici non statali, le norme di contabilità si limitano ad individuare
direttamente, sul piano sostanziale, il luogo dell'adempimento dell'obbligazione (per modo che
la regola processuale di attribuzione della competenza per territorio in ordine all'azione di
adempimento si determina, per così dire, in via secondaria e indiretta, mediante applicazione dei
criteri di collegamento alternativi e derogabili già fissati i negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.: Cass.
18/06/2020, n. 11781; Cass. 12/01/2015, n. 270; Cass. 08/02/2007, n. 2758), invece, con riguardo
alle amministrazioni dello Stato, le norme di contabilità non solo individuano il luogo di
adempimento dell'obbligazione ma concorrono a fissare, in via diretta, i criteri inderogabili di
collegamento in base ai quali si determina il distretto del giudice territorialmente competente per
la domanda proposta (art.25, secondo periodo, c.p.c.); quest'ultimo, dunque, va identificato nel
giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato che opera nel distretto in cui
è sorta l'obbligazione o deve avvenire l'adempimento o, più in generale, si trova la cosa oggetto
della domanda, la cui competenza per territorio, integrando competenza del foro erariale, va
qualificata come funzionale e inderogabile (cfr. già Cass. 22/07/2004, n. 13796 e, più
recentemente, Cass. 26/11/2020, n.26883); va pertanto dichiarata la competenza per territorio
del tribunale di Roma”.
Che tale sia l'interpretazione del citato art.25 c.p.c. non solo corretta ma discendente da un consolidato orientamento di legittimità è confermato dal decreto della Prima Presidente della
Suprema Corte n. 16435/2023, che ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ. ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano ed ha posto in luce che,
“con riguardo alle amministrazioni dello Stato, le norme di contabilità non solo individuano il
luogo di adempimento dell'obbligazione ma concorrono a fissare, in via diretta, i criteri
inderogabili di collegamento in base ai quali si determina il distretto del giudice territorialmente
competente per la domanda proposta (art.25, secondo comma, cod. proc. civ.). La conseguenza
14 che se ne è tratta è che quest'ultimo va identificato nel giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio
dell'Avvocatura dello Stato che opera nel distretto in cui è sorta l'obbligazione o deve avvenire
l'adempimento, la cui competenza per territorio, integrando competenza del foro erariale, va
qualificata come funzionale e inderogabile”.
Anche nel caso di specie la domanda (risarcimento danni da fatto illecito) e l'originario destinatario della stessa (la devono portare a ritenere Parte_1
competente, in applicazione della regola del foro erariale, il Tribunale di Roma, posto che per i pagamenti di debiti in danaro la in conformità alle regole Parte_1
di contabilità di Stato, si avvale di un'unica tesoreria, con sede in Roma, non disponendo di tesorerie provinciali.
4. Nello stesso senso si è pronunciata Cass.n. 7371/2025, che, in un caso sovrapponibile a quello qui in esame, ha di recente valutato anche la posizione del Parte_2
affermando in motivazione quanto segue:
[...]
“Occorre ora interrogarsi se ed in qual maniera spieghi incidenza sull'individuazione del giudice
ratione loci competente la (volontaria) costituzione nel giudizio del Parte_2
, avvenuta con la rivendicazione della propria esclusiva legittimazione passiva
[...]
rispetto all'azione risarcitoria esperita.
Preliminarmente, la così svolta attività processuale (per il tramite dell'Avvocatura dello Stato)
non integra un intervento propriamente detto ma concreta la costituzione in giudizio della
amministrazione statale correttamente da convenire, in luogo di quella erroneamente individuata
nell'atto introduttivo della lite, così in sostanza realizzando un effetto di sanatoria equivalente a
quello disegnato dall'art. 4 della legge 25 marzo 1958, n. 260 (per una vicenda similare, cfr.
Cass. 13/05/2005, n. 10111; sull'àmbito e sul modo di applicabilità della norma citata, Cass.,
Sez. U, 27/11/2018, n. 30649).
15 Ed infatti, in ordine alle pretese risarcitorie azionate nella lite in parola, la titolarità passiva
dell'obbligazione spetta unicamente al . Parte_2
Tanto in virtù delle disposizioni speciali in materia dettate dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36,
convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, istitutivo (all'art. 43) presso il Ministero
dell'economia e delle finanze di un «fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini
di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul
territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo
tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945».
A carico di detto fondo, il legislatore ha posto, in via esclusiva, il pagamento (anche attraverso
procedure di esecuzione forzata) delle poste risarcitorie accertate e liquidate per i danni
provocate dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale.
Ai fini della prefissata indagine sulla competenza, però, assume decisiva valenza il precetto del
quarto comma del citato art. 43, con cui si è previsto che con decreto del Ministro dell'economia
e finanze siano stabilite «a) le procedure di accesso al fondo;
b) le modalità di erogazione degli
importi agli aventi diritto [..]».
In attuazione della norma, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 giugno
2023 (emesso ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, dunque, qualificabile come
regolamento di delegificazione), è stato sancito (art. 4) che l'erogazione dei ristori sia effettuata
dalla Direzione dei servizi del Tesoro istituita presso il Dipartimento dell'Amministrazione
generale del personale e dei servizi del Ministero, assegnando agli Uffici territoriali della
Ragioneria generale dello Stato soltanto compiti ancillari al pagamento, quale la comunicazione
di eventuali importi già corrisposti ai titolari del credito a titolo di assegno vitalizio o altra
indennità (art. 4, comma 4).
Con la modalità di pagamento in tal guisa realizzata, ai fini della individuazione del forum
destinatae solutionis, ovvero del luogo di esecuzione delle obbligazioni causalmente ascritte alla
16 specifica tipologia di danni in questione, l'unica tesoreria da considerare è quella dell'autorità
amministrativa centrale, ubicata nella Capitale, con conseguente radicamento delle liti presso
gli Uffici giudiziari di Roma.
Va, in conclusione, enunciato il seguente principio di diritto: «per le controversie in cui sia parte
il Ministero dell'economia e delle finanze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dalle
vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la
seconda guerra mondiale, il giudice territorialmente competente, secondo il criterio del forum
destinatae solutionis determinato in base alla disposizione speciale dettata dall'art. 43 del d.l. 30
aprile 2022, n. 36 (convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), va individuato negli Uffici
giudiziari di Roma, luogo di ubicazione della tesoreria di riferimento dell'autorità
amministrativa centrale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze deputata, in
via esclusiva, alla erogazione di tali ristori risarcitori»”.
5. Così stabilita, con riguardo alle amministrazioni convenute, l'applicazione del foro erariale, da individuarsi del Tribunale di Roma, deve essere valutata la rilevanza della circostanza per la quale, nell'eccepire fin dal primo grado di giudizio l'incompetenza territoriale del giudice adito,
dovendo trovare applicazione l'art.25 c.p.c., le stesse hanno indicato come competente il tribunale di Trieste.
Reputa il Collegio che, trattandosi di competenza inderogabile e non disponibile, una volta introdotta in giudizio nel contraddittorio tra le parti la questione della competenza del foro erariale,
il tribunale in concreto competente ex art.25 c.p.c. possa essere individuato dal giudice.
Secondo Cass.ord. n.17880/2024 “la competenza del giudice del Foro erariale, disciplinata
dall'art.25 cod.proc.civ, nonché dagli artt.6 e 7 del R.d.n.1611 del 1933, ha natura generale,
inderogabile, e sottratta alla disponibilità della stessa amministrazione, e, avuto riguardo alla
natura speciale di dette norme prevale- salve le eccezioni prefigurate dall'art.7 del R.D. n.161 del
1933,.. .su ogni altra competenza, anche se inderogabile”.
17 Anzitutto deve ritenersi che l'eccezione di incompetenza formulata dall'Avvocatura non sia incompleta, posto che il "forum delicti" non è più situato in territorio italiano.
Cass.n.13268/2012 ha poi affermato che, se l'amministrazione è convenuta dinanzi al tribunale di una città dove non ha sede alcun ufficio dell'Avvocatura dello Stato, e l'amministrazione non formuli l'eccezione di incompetenza in modo completo, il giudice potrà comunque rilevare d'ufficio la propria incompetenza per territorio.
Analogo principio era stato già affermato con riguardo all'eccezione di incompetenza territoriale ai di fuori delle ipotesi di cui all'art.28 c.p.c., di incompetenza per valore e di competenza inderogabile in materia di lavoro e previdenza.
Secondo Cass. civ. n. 17399/2007 “L'indicazione del foro ritenuto competente da parte del
convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice adito è imposta dall'art. 38,
secondo comma, c.p.c. in funzione dell'eventuale adesione dell'attore, dalla quale deriva la
cancellazione della causa dal ruolo. Ne consegue che l'erronea indicazione di detto foro non rende
per ciò stesso irrituale l'eccezione, comportando soltanto che il giudice adito, in difetto di adesione
della controparte alla indicazione stessa, provvede alla individuazione del giudice competente in
base ai criteri di collegamento previsti dalla legge. In altri termini, una volta che la parte ha
correttamente e tempestivamente eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito sulla base
dei vari criteri di collegamento da applicare per individuare tale competenza territoriale, l'erronea
indicazione del giudice competente non rende irrituale l'eccezione, provvedendo il giudice della
decisione ad individuare sulla base del criterio esatto di collegamento, indicato dal convenuto, il
giudice esatto” (nello stesso senso anche Cass. civ. n. 468/2003).
Secondo Cass. civ. n. 7757/1999 “La parte che eccepisce l'incompetenza per valore del giudice
adito non ha l'onere di indicare, a pena di improponibilità dell'eccezione, il giudice che essa ritiene
competente, come nel caso di eccezione di incompetenza territoriale”.
18 Cass. civ. n. 4078/1991 ha affermato che “la competenza territoriale in ordine alle controversie di
lavoro e previdenziali, nonostante la sua non esatta inquadrabilità nel paradigma del primo e terzo
comma dell'art. 38 c.p.c., è inderogabile;
pertanto, una volta che sia stata eccepita l'incompetenza
per territorio del giudice adito, rientra nel potere-dovere del medesimo l'identificazione del giudice
territorialmente competente (ancorché diverso da quello indicato da chi ha sollevato l'eccezione o
dalle altre parti), essendo in contrario irrilevante che l'attore abbia aderito all'eccezione sollevata
dal convenuto o che quest'ultimo abbia posto in essere una (inammissibile) rinuncia all'eccezione
già ritualmente proposta”.
6. Deve quindi escludersi che l'individuazione, in applicazione della regola del foro erariale, di un
Tribunale diverso rispetto a quello indicato in primo grado dalla parte che ha proposto l'eccezione possa costituire violazione del principio del contraddittorio.
Peraltro secondo Cass.n.10253/2016 “l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle
questioni rilevate d'ufficio, rafforzato dall'aggiunta del secondo comma all'art. 101 c.p.c. ad opera
della l. n. 69 del 2009, si estende solo alle questioni di fatto, che richiedono prove dal contenuto
diverso rispetto a quelle chieste dalle parti, o alle eccezioni rilevabili d'ufficio, e non anche ad una
diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito”.
7. Ritenuta per quanto esposto, a fronte dello specifico motivo di appello formulato dall'Avvocatura dello Stato, l'incompetenza per territorio del giudice di primo grado, dovendo ritenersi competente, in applicazione dell'art.25 c.p.c., il Tribunale di Roma, deve essere esaminata la questione relativa alle conseguenze di tale incompetenza.
Deve escludersi che venga in rilievo a tal proposito la disciplina relativa al rinvio al primo giudice,
recentemente oggetto di riforma.
Secondo Cass.n.13439/2020, “ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato
la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare
l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti
19 al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento
alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice
previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione
del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito
dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e
deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista
apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione
di regolare contraddittorio sul punto”. (in tal senso già Cass.n.22958/2010 e Cass.n.10566/2003).
Come chiarito da Corte appello Lecce sez.II n.10/2016, “è principio consolidato che gli artt.353 e
354 c.p.c. non vengono assolutamente in considerazione allorché il giudice di primo grado si sia
ritenuto erroneamente competente ed abbia deciso nel merito. In tal caso, invero, un problema di
rimessione della causa, ad opera del giudice di appello al “primo giudice” non si pone neppure;
si
pone, invece, un problema di riassunzione, ai sensi dell'art.50 c.p.c., davanti al “diverso” giudice
di primo grado dichiarato competente dal giudice di appello. Il dato testuale degli artt.353 e 354
c.p.c. – i quali parlano, appunto, di “primo giudice” e non di “giudice di primo grado”- non è
indifferente perché il senso di quelle norme è che il giudice di appello non può – salvi i casi
eccezionali o comunque tassativi, di cui alle stesse norme – restituire la causa al primo giudice, in
quanto, essendo istituzionalmente investito di poteri sostitutivi di quest'ultimo, deve adottare egli
stesso i provvedimenti che avrebbe dovuto adottare il primo giudice”.
Come osservato da Corte Appello di Napoli, 16.5.2022, “il giudice di appello non può emettere
provvedimenti che il primo giudice non potesse assumere;
se egli, invece, decidesse nel merito una
causa che il primo giudice non poteva decidere, perché incompetente, farebbe molto di più che
sostituirsi al primo giudice, in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva. E ciò
comporterebbe, inoltre, la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione”… “Infine, e
l'argomento sembra decisivo, ove si ritenesse che il giudice d'appello debba in ogni caso
20 pronunciare nel merito, anche se riconosca l'incompetenza del giudice di primo grado, si finirebbe
con il togliere ogni pratico rilievo all'incompetenza stessa…”.
8. Per i motivi esposti, la sentenza impugnata deve essere annullata, dichiarando l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pordenone, per essere competente il Tribunale di Roma, foro erariale.
Deve essere conseguentemente fissato il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Roma.
9. Le spese di lite, in considerazione della novità e complessità delle questioni, e della giurisprudenza anche recente posta a base della decisione, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da
[...]
in persona del Presidente pro tempore, e Parte_1 Parte_2
, in persona del Ministro pro tempore, nei confronti di e
[...] Controparte_1
Repubblica Federale di Germania, così provvede:
In accoglimento dell'appello, annulla la sentenza impugnata;
dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pordenone, per essere competente il
Tribunale di Roma, foro erariale;
fissa il termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Roma;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 30/04/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
21 22